Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli
VIII sezione civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Claudia Colicchio ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N.R.G. 14538/21
TRA
rappresentata e difesa Parte_1
dall' avv. Francesco Di Palma elett.te domiciliata presso il suo studio in
Napoli Via Pitloo n. 8 giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Dario De Colibus Controparte_1
elett.te domiciliato in Napoli al Centro Direzionale is.G/1, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice sopra epigrafata esponeva principalmente quanto segue:
- che con sentenza n. 2743/2017, il Tribunale di Napoli- II Sez. Civile
- in accoglimento della domanda proposta dai sigg.ri Parte_2
e , condannava l' e la dott.ssa Controparte_1 Controparte_2
in solido al pagamento, a titolo di risarcimento, della Controparte_3
somma di euro 531.330,00 in favore della sig.ra , euro 339.686,00 in Pt_2
favore del sig. , oltre euro 17.453,85 in favore di entrambi, ed oltre CP_1
interessi legali dalla proposizione della domanda giudiziale al soddisfo
- che a seguito di atto di precetto l' ottemperava alla Controparte_2
suindicata
Sentenza e versava al sig. , a titolo di risarcimento, la somma CP_1
complessiva comprensiva di interessi pari ad euro € 412.202,09;
- che nelle more sia la Dottoressa che i Sigg.ri Controparte_3 Pt_2
e proponevano appello avverso la predetta sentenza ed entrambi i CP_1
giudizi venivano riuniti e la causa veniva decisa con sentenza n.
4598/2020 che in parziale riforma della sentenza 2743/17 riduceva gli importi a favore dei Sigg.ri dell'Avv. Parte_2 [...]
. Controparte_1
Sulla base di tali premesse, parte attrice previo accertamento del diritto ad ottenere la restituzione delle somme versate in eccesso al sig. CP_1
, chiedeva di condannare il sig. al
[...] Controparte_1
pagamento della complessiva somma di euro 75.841,50 quale differenza tra la somma versata dall' in Parte_1
esecuzione della sentenza di primo grado, e la somma effettivamente spettante al convenuto in virtù della sentenza di secondo grado.
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Si costituiva il sig. il quale in via preliminare Controparte_1
eccepiva l'improponibilità, improcedibilità della domanda, nel merito evidenziava che contrariamente a quanto dedotto da parte attrice si era consolidato un giudicato interno per intervenuta esplicita acquiescenza ai sensi dell' art. 329 c.p.c., infatti non solo l'attore non aveva richiesto la riforma della stessa, ma specificava, nella comparsa di costituzione, nelle proprie conclusioni, chiedeva esplicitamente al capo “C” testualmente:
“Conseguentemente, confermare in toto la sentenza di 1^ grado”.
Prodotta documentazione, la causa sulle conclusioni delle parti costituite veniva riservata in decisione all'udienza del 10.10.24, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso in ordine alla materia del contendere, va preliminarmente rilevato, diversamente da quanto sostenuto - in termini, peraltro, assolutamente generici - da parte convenuta, che la domanda giudiziale risulta articolata in maniera pienamente conforme al dettato dell'art.163
c.p.c., contenendo tutti gli elementi ivi previsti.
Volgendo poi all'esame della fondatezza nel merito dell'istanza proposta dall' il suo presupposto va ricondotto alla Parte_1
pronuncia della Corte di Appello di Napoli del 30/12/2020, n. 4698, con la quale veniva parzialmente riformata la sentenza del Tribunale di Napoli del 07/03/2017, n. 2743, nella parte in cui rideterminava il “quantum debeatur”, dovuto dalla predetta nei confronti di a CP_2 CP_1
titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da questi patiti, riducendo l'originario ammontare complessivamente pari ad €
339.686,00 nel diverso importo di € 306.804,35, oltre interessi legali a
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decorrere dall'1/12/2020, così da generare - a dire di parte attrice - un'eccedenza pari ad € 75.841,50.
La domanda proposta dall' appare fondata e deve Parte_1
pertanto essere accolta, appalesandosi del tutto inconferente il richiamo, operato dalla difesa di parte convenuta, al “consolidamento di un giudicato interno per intervenuta esplicita acquiescenza ai sensi dell'art.329 c.p.c.”, asseritamente derivante dalla mancata proposizione, ad opera dell'odierna attrice, di un formale atto di gravame avverso la sentenza di primo grado.
In proposito, è ben noto a questo Giudice il recente arresto delle Sezioni
Unite (cfr. sentenza dell'11/06/2019, n. 15702) con cui si è precisato che
“l'acquiescenza costituisce atto dispositivo del diritto di impugnazione e, quindi, indirettamente, del diritto fatto valere in giudizio, sicché la relativa manifestazione di volontà deve essere inequivoca e deve necessariamente provenire dal soggetto che di detto diritto possa disporre o dal procuratore munito di mandato speciale”. Tale conclusione non esclude che la volontà della parte di rinunciare all'impugnazione, idonea ad integrare lo strumento processuale di cui in commento, possa essere anche tacita (cfr. art.329, comma 2, c.p.c.), ma deve in tal caso risultare da un comportamento concludente, assolutamente incompatibile con la volontà di proporre il gravame: occorre cioè che dagli atti compiuti dalla parte risulti, in termini precisi ed univoci, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 22/04/2013, n. 9687; Cass. civ., Sez. lav., 29/05/2012, n. 8537).
Appare invece evidente che nella fattispecie in esame così non sia stato, avendo parte attrice, fin dalle difese mediante le quali si è costituita nel giudizio di appello (cfr. pag. 8: “accogliere, per quanto di ragione, le
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richieste formulate in via subordinata e fondate sui motivi di appello di cui ai capi V-VI e VII dell'atto di appello e, conseguentemente riformare la sentenza nella parte in cui si è chiesta la riforma sui predetti motivi fondati”), e come poi richiamato nella comparsa conclusionale (cfr. pagg.
4-5: “appaiono assolutamente fondate e condivisibili, alla luce delle argomentazioni giurisprudenziali e dottrinarie richiamate dall'appellante dott.ssa le ragioni poste a fondamento del V, VI e VII motivo di CP_3
appello e, in particolare, la richiesta formulata in merito alla riforma, in peius, della sentenza di primo grado con riferimento al quantum liquidato in favore degli attori”), agito ai fini dell'accoglimento dei motivi a sostegno del gravame proposto da concernenti il quantum Controparte_3
liquidato in favore dei coniugi . Parte_3
Inoltre, sul presupposto che gli atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni previste dalla legge, che perciò implicano una tacita acquiescenza, siano esclusivamente quelli atti a rivelare, oggettivamente, in modo inequivoco, il proposito della parte che li ha posti in essere di non contrastare gli effetti giuridici della decisione, non può essere sussunta nell'art.329, comma 2, c.p.c. l'ipotesi - pure richiamata dal convenuto - della spontanea esecuzione della sentenza di primo grado da parte del soccombente.
Ciò in quanto l'adeguamento alla statuizione del giudice - quand'anche non immediatamente esecutiva - rivela, in generale, un atteggiamento passivo, di per sé ambiguo e sicuramente non incompatibile con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge e che, anzi, ben potrebbe essere fondato sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione (cfr. Cass. Civ., sez. II,
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04/06/2013, n.14120; Cass. Civ., sez. I, 10/10/2014 , n. 21491; Cass., Sez. lav., ordinanza 04/03/2019, n. 6258).
Pertanto, pur non avendo proposto una formale impugnazione in via incidentale, parte attrice ha, comunque, sostanzialmente aderito alle censure già dispiegate dall'appellante principale (cd. appello incidentale adesivo) - anche considerando che la richiesta conferma della sentenza di primo grado atteneva soltanto alla condanna della nei confronti CP_3
dell' (cfr. verbale di udienza del 20/10/2022) - Parte_1
ponendo in essere un comportamento processuale che non può, con ogni evidenza, tradursi in una tacita accettazione delle conclusioni rassegnate nella sentenza di primo grado.
Del pari merita di essere disattesa l'eccezione, sollevata da parte convenuta, concernente l'asserita formazione, nei confronti dell'
[...]
di un giudicato interno in potenza ostativo all'esperimento CP_2
dell'azione giudiziale.
Segnatamente, l'affermazione di parte convenuta è intrinsecamente sconfessata dal circostanza che la Corte di Appello di Napoli ha riformato la pronuncia del Tribunale tanto in favore di - sia pur Controparte_3
condannando, in luogo di quest'ultima, la
[...]
- quanto dell' Controparte_4 Controparte_2
coobbligata solidale ex art.2055 c.c. nella misura del 50%.
Ebbene, non avendo il , quale unica parte astrattamente interessata, CP_1
offerto alcun elemento probatorio comprovante l'impedimento del passaggio in giudicato del capo della pronuncia di secondo grado concernente la rideterminazione in peius del complessivo importo risarcitorio spettantegli - affermando invece, con le note di trattazione
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scritta per l'udienza del 10/10/2024, “che avverso la sentenza della Corte
d'Appello di Napoli n. 4598/2020 è stato proposto ricorso per Cassazione dalla convenuta dott.ssa nei confronti delle proprie compagnie CP_3
assicuratrici e che né l'attuale attrice né la sig.ra si sono costituiti in Pt_2
quel giudizio non avendo alcun interesse” - siffatta ratio decidendi, integrante in ogni caso un titolo esecutivo, non può che essere divenuta, in difetto di contraria allegazione, inoppugnabile.
Come invero affermato a più riprese anche dalla Suprema Corte (cfr. sez.
I, 18/07/2017, n. 21566; sez. I, 15/12/2021, n. 40276; ordinanza del
29/11/2022 n. 35123) “la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione”; circostanza ancor più avvalorata dalla natura scindibile del rapporto principale, intercorrente tra i coniugi e le coobbligate solidali Parte_3 CP_3
e e quello di garanzia, che
[...] Parte_1
invece lega la e le compagnie di assicurazione vocate nel corso del CP_3
giudizio di primo grado a manlevarla.
Tale conclusione consente, evidentemente, di disattendere in radice anche l'allegazione del secondo cui l'attrice non possa beneficiare degli CP_1
effetti favorevoli derivanti dall'impugnazione proposta dall'appellante
CP_3
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La Corte, dando atto peraltro della costituzione tardiva e della mancata proposizione del gravame incidentale, si è infatti comunque pronunciata, riquantificando l'entità del risarcimento del danno, anche sulla posizione giuridica dell' convenuta nel giudizio di primo grado, Pt_1
evidentemente sottendendo un principio di sostanziale unitarietà, nell'ambito delle obbligazioni solidali, nella determinazione del debito dovuto.
Ciò in evidente ed esplicita continuità con un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale “stante il principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza: ne deriva che l'impugnazione incidentale è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale” (cfr. Cassazione civile, sez. Un., 27/11/2007 , n.
24627); principi questi che acquisiscono ancora maggior vigore nella fattispecie in esame, atteso che - come si è premesso - non potendo dirsi integrata un'ipotesi di tacita acquiescenza, il pagamento dell'importo giudizialmente determinato resta un atto dovuto.
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Consegue pertanto che la domanda attorea debba essere accolta.
Quanto alle spese di lite le stesse vanno regolate, ai sensi art.91 c.p.c., in base al principio della soccombenza, e si liquidano come da dispositivo che segue al medio dello scaglione di riferimento, ad eccezione della fase istruttoria del giudizio, che segue il minimo dello scaglione di riferimento essendosi le parti limitate al deposito delle memorie di cui all'art.183, comma 6, c.p.c.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando ogni contraria eccezione disattesa così provvede:
a) in accoglimento della domanda proposta da parte attrice, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Avv. Anna
Iervolino, condanna alla restituzione, in favore dell CP_1 [...]
della somma di € 75.841,50, oltre Parte_1
interessi al tasso legale, dalla data di notifica della citazione al soddisfo, quale eccedenza dell'importo versato in esecuzione di sentenza resa dal
Tribunale di Napoli del 30/12/2020, n. 4698, poi riformata dalla Corte di
Appello di Napoli del 07.03.2017, n. 2743;
b) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
parte attrice che liquida in € 760,00 per spese vive, € 11.268,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Napoli, il 02/01/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Claudia Colicchio)
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