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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 21/11/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, sezione unica civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice rel./est. dott. Riccardo Sabato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 257 R.G. dell'anno 2025 tra:
, C.F. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
UO (Sa) alla via Sant'Antonio n. 30 P. 2 int.4, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonio Murano, presso il cui studio, in Rionero in Vulture (Pz) alla via Galliano Pal.
M.P Costruzioni, è elettivamente domiciliata,
- ricorrente -
e
, C.F. , nato a [...] il [...] e residente e CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Guglielmo Bosco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
ES SU AR (Sa) alla via G. Mazzini n. 2,
- resistente –
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lagonegro. avente ad oggetto: divorzio giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 28.10.2025.
Il P.M. in data 8.11.2025 (dep. il 10.11.2025), ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20.03.2025 ha premesso di avere contratto matrimonio Parte_1 concordatario con , in UO il 15.06.2002, dal quale sono nati due figli CP_1
, il 3.08.2003, ed l'8.02.2008, entrambi a Sapri (Sa); che è dipendente del Per_1 Per_2 CP_2 ( e svolge le funzioni di Dirigente Scolastico presso l'Istituto
[...] Controparte_3
Comprensivo “Lauria”, mentre svolge la libera professione di architetto;
che, in data CP_1
13.07.2020, ha depositato ricorso per la separazione coniugale con addebito a carico di CP_1
, iscritto al n. 868.2020 R.G.; che il si è costituito proponendo domanda di addebito e
[...] CP_1 riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni relativi all'acquisto di mezzi e alla ristrutturazione dell'immobile di proprietà della ricorrente;
che con sentenza n. 513/2024, pubblicata il 27.07.2024, l'intestato Tribunale ha così disposto: “Pronuncia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 comma 1 cc;
- Rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata in via riconvenzionale dal resistente;
- Affida il figlio minore ad Per_3 entrambi i genitori con residenza presso il padre;
- Disciplina il diritto di visita del genitore non collocatario secondo quanto stabilito nell'ordinanza del 23/1/2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamata;
- Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio collocato presso il proprio rispettivo domicilio, fermo restando l'obbligo di ciascuna delle parti di contribuire al 50% delle spese straordinarie per la prole;
- Dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate in via subordinata dal resistente;
- Dichiara integralmente compensate le spese di lite;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'ufficiale di stato civile del Comune di UO per l'annotazione di cui all'art.69 lettera d) D.P.R. 396/2000”; che la suddetta sentenza, notificata a il CP_1
24.07.2024, non è stata impugnata ed è passata in giudicato;
che è abbondantemente trascorso il termine annuale dal 24.11.2020 e cioè dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale di Lagonegro in sede di separazione giudiziale;
che non vi è stata alcuna riconciliazione;
che non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse;
che sin dalla data della separazione i coniugi hanno continuato a vivere separatamente.
Tanto premesso, ha chiesto al Tribunale l'accoglimento dei seguenti provvedimenti: “A) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lettera b) della Legge 1/12/1970 n.898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in UO (Sa) in Parte_1 CP_1 data 15/6/2002 (anno 2002 Parte II Serie A n.4); B) confermare le condizioni di separazione di cui al provvedimento emesso dal Presidente Delegato Dott. Maurizio Ferrara in data 24/11/2020 all'esito della comparizione dei coniugi, così come integrato e modificato con l'ordinanza del
30/1/2024; C) essendo trascorsi abbondantemente i termini di legge, chiede emettersi già alla prima udienza sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi e per gli effetti dell'art.4 comma 12 Legge 898/1970; D) vinte le spese di giudizio”. Con memoria difensiva depositata il 23.05.2025 si è costituito il quale non si è CP_1 opposto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio precisando di avere manifestato alla di lui moglie la volontà di addivenire a un ricorso congiunto, ingiustificatamente rifiutato dalla ricorrente;
che il giudizio di separazione giudiziale si è concluso con la compensazione integrale delle spese di lite stante la reciproca parziale soccombenza inter partes, non riportata ex adverso; che il resistente non è libero professionista ma Funzionario Pubblico essendo Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Padula (Sa).
Su tali premesse la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) pronunciare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 n°2 lettera b) L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la ricorrente ed il convenuto , in UO (SA) il Parte_1 CP_1
15/06/2002 (anno 2002 parte II^ serie A n°4); b) confermare il contenuto tutto della ordinanza istruttoria del 23/01/2024 - 30/01/2024 interamente richiamata nella sentenza di cui infra
(n°513/2024) in ordine alla prole ovvero: per il figlio minore affido condiviso e Per_3 residenza privilegiata presso il padre in ES Scalo alla via Dante n°33 con diritto di visita del genitore non collocatario secondo quanto stabilito nella ordinanza de qua;
confermare, altresì, che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio collocato presso il proprio rispettivo domicilio, fermo restando l'obbligo di ciascuna delle parti di contribuire al 50% delle spese straordinarie per la prole;
c) emettersi sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi e per gli effetti della legge sul divorzio n°898/70. d) compensazione integrale delle spese di lite stante l'atteggiamento pre processuale sì tenuto dal convenuto ossia di addivenire ad un divorzio congiunto e consensuale, per la qual cosa ultima si rimette - ancora una volta - al
Giudicante”.
Con memoria difensiva depositata il 26.05.2025, ha contestato le asserzioni del Parte_1 resistente in relazione alla volontà di proporre ricorso congiunto ribadendo di avere chiesto la conferma dei provvedimenti resi innanzi al Presidente delegato in data 24.11.2020 e integrati con ordinanza del 30.01.2024; che nulla osta affinché il presente giudizio possa trasformarsi in consensuale riportandosi, in caso contrario, alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.
Con memoria ex art. 473 bis 17 comma II c.p.c. del 12.06.2025, ha chiesto la CP_1 trasformazione del rito da giudiziale in consensuale alle seguenti condizioni: “a) pronunciare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 n°2 lettera b) L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la ricorrente ed il convenuto , in Parte_1 CP_1
UO (SA) il 15/06/2002 (anno 2002 parte II^ serie A n°4); b) confermare il contenuto tutto della ordinanza istruttoria del 23/01/2024 - 30/01/2024 interamente richiamata nella sentenza di cui infra (n°513/2024) in ordine alla prole ovvero: per il figlio minore affido Per_3 condiviso e residenza privilegiata presso il padre in ES Scalo alla via Dante n°33 con diritto di visita del genitore non collocatario secondo quanto stabilito nella ordinanza de qua;
confermare, altresì, che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio collocato presso il proprio rispettivo domicilio, fermo restando l'obbligo di ciascuna delle parti di contribuire al 50% delle spese straordinarie per la prole;
c) emettersi sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi e per gli effetti della legge sul divorzio n°898/70. d) compensazione integrale delle spese di lite stante l'atteggiamento pre e post processuale sì tenuto dal convenuto ossia di addivenire ad un divorzio congiunto e consensuale”.
All'udienza del 24.06.2025 i procuratori delle parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo chiedendo, quindi, la trasformazione del rito in consensuale.
All'udienza del 28.10.2025, comparsi personalmente, i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare chiedendo “che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio recependo le condizioni già stabilite con la sentenza di separazione del Tribunale di Lagonegro n.
513/2024 con compensazione delle spese di lite”.
La causa, quindi è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM per le determinazioni di competenza.
Il P.M. in data 8.11.2025 (dep. il 10.11.2025), ha espresso parere favorevole.
2. La domanda è fondata e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre dodici mesi dalla comparizione innanzi al Presidente in sede di separazione giudiziale (24.11.2020), nel giudizio iscritto al n.
868/2020 R.G. innanzi al Tribunale di Lagonegro e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
D'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi è definitivamente venuta meno e non possa dunque ricostituirsi.
Devono essere quindi eseguite le formalità prescritte dalla legge.
3. In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale prende atto dell'accordo intervenuto tra i coniugi con il quale hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 513/2024 del Tribunale di Lagonegro con compensazione delle spese di lite.
La sentenza di separazione stabilisce le seguenti condizioni: “- Affida il figlio minore Per_3 ad entrambi i genitori con residenza presso il padre;
- Disciplina il diritto di visita del genitore non collocatario secondo quanto stabilito nell'ordinanza del 23/1/2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamata;
- Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio collocato presso il proprio rispettivo domicilio, fermo restando l'obbligo di ciascuna delle parti di contribuire al 50% delle spese straordinarie per la prole”.
Nell'ordinanza del 23.01.2024 – 30.01.2024 è disposto: “…salvo diverso accordo e compatibilmente con le esigenze del minore, la madre potrà tenere con sé il figlio due pomeriggi alla settimana, e a fine settimana alternati, nonché la metà delle festività pasquali e natalizie alternate, un anno compreso Pasqua ed un anno compreso Natale, nonché quindici giorni durante le vacanze estive da concordare entro il giorno 30 maggio di ogni anno”.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
4. Ricorrono giusti motivi, vista la natura della causa e le conclusioni congiunte, per dichiarare compensate tra le parti le spese processuali come dalle stesse richiesto nell'accordo raggiunto in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 15.06.2002 in
UO (Sa), tra , nato a [...] il [...] e CP_1 Parte_1 nata a [...] il [...];
2) affida il figlio minore ad entrambi i genitori con residenza presso il padre;
disciplina Per_3 il diritto di visita del genitore non collocatario come indicato in parte motiva;
3) dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio collocato presso il proprio rispettivo domicilio, fermo restando l'obbligo di ciascuna delle parti di contribuire al 50% delle spese straordinarie per la prole.
4) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni ai sensi dell'art. 5 della L. 898/70 e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396 (atto n. 4, Parte II, Serie A, reg. atti matrimonio anno
2002 del Comune di UO);
5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati Identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi l'identità di minori o delle parti ai sensi dell'art. 52, comma 5, d. Igs. n. 196 del 2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.11.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott. Maurizio Ferrara dott.ssa Giuliana Santa Trotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.