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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/11/2025, n. 1718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1718 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 3829 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da nato a [...] [...], ed ivi residente, alla via Filippo Pugliese, Cf. Parte 1
,
rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Martire, cf. C.F. 1
, C.F. 2 presso il cui studio alla via delle Medaglie D'oro 60 di Cosenza è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
Ricorrente
Nei confronti di
Controparte 1 P.I. P.IVA 1 con sede in Catanzaro alla Via Lucrezia della Valle, 34,
in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv.
SI AL (CF: C.F. 3 ) e dall'avv. Elga Francesca Ruberto (CF in forza di mandato in calce alla memoria e giusta delibera allegata, C.F. 4
elettivamente domiciliata in Catanzaro Via Lucrezia della Valle;
resistente
Avente ad oggetto: emolumenti retributivi Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' Controparte 1 e, premettendo di essere convenuta dal 1.5.2014stato dipendente dell' CP 2 e di poi transitato alle dipendenze dell' CP_1 con qualifica di operaio idraulico forestale, livello 4S, premesso ulteriormente che al suo rapporto di lavoro si applica il CCNL (Operai agricoli e florovivaisti) nonché il Contratto Provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Cosenza, lamentava di aver ricevuto, a titolo di rimborso chilometrico, somma inferiore a quella spettante in base all'art. 17 del CPL (Contratto Provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Cosenza) che espressamente prevede il rimborso chilometrico, inteso come itinere tra il comune di residenza e il luogo di lavoro, e viene fissato in misura pari a 1/5 del prezzo della benzina", posto che l' CP_1 corrisponde l'emolumento nei limiti dei 50 km anche nel caso in cui i chilometri percorsi dalla residenza al cantiere sono superiori. In particolare, affermava che nel periodo 2019/2023 egli ha lavorato in cantieri siti nei comuni di San
NI in Fiore e Spezzano della Sila, utilizzando mezzo proprio e percorrendo, partendo dal comune di residenza, dai 90 ai 130 km e ciò nonostante l'azienda ha corrisposto l'indennità chilometrica nei limiti di 50 km;
che, in applicazione del criterio del rimborso pari a 1/5 del prezzo della benzina, posta la violazione dell'art. 17 del CPL da parte dell'azienda che corrisponde un rimborso chilometrico per soli 50 chilometri giornalieri, non tenendo conto dell'effettiva e superiore distanza percorsa per recarsi sul posto di lavoro, sulla base dei conteggi allegati redatti tenendo conto dei prezzi medi annuali dei carburanti e combustibili dovuti nella misura di 1/5 (art. 17 Contr.Prov. Op.agr.Cosenza) e sulla base della differenza chilometrica, il ricorrente si affermava creditore nei confronti dell' CP 1 convenuta
della somma di euro 25.807,50, concludendo, quindi, per la condanna in suo favore al pagamento di tale somma o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
oltre accessori di legge e vittoria delle spese di lite.
argomentando Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' Controparte_1 diffusamente in ordine all'infondatezza del ricorso ed instando per il suo rigetto, con il favore delle spese di lite.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito del deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione.
Si premette che è pacifico oltre che comprovato che il ricorrente, già dipendente dell' CP 2 con qualifica di operaio idraulico forestale, è transitato alle dipendenze dell' Controparte_1 con Delibera del Direttore Generale n. 6 del 31.03.2014 Approvazione dotazione organica e Delibera del
Direttore Generale n. 7 del 01.04.2014 avente ad oggetto L.R. 25 del 16/05/2013 - Presa d'atto delibere
A.Fo.R n. 67 del 27.03.2014 e CP 2 n. 54/ CL del 24.03.2014.
In forza di tali delibere, invero, in concomitanza con il trasferimento del patrimonio afferente il polo soprassuoli boschivi in favore dell'azienda CP 1 è stato trasferito anche il relativo personale
(già alle dipendenze dell' CP_2 ) preposto che, pertanto, è transitato nei ruoli di CP 1 con decorrenza dal 1.5.2014.
Tanto premesso, il ricorrente rivendica differenze sull'indennità chilometrica affermando che, in violazione dell'art. 17 del CPL, l'Azienda corrisponde tale emolumento nei limiti di 50 km anche nel caso in cui i chilometri percorsi sono superiori.
Assume che l'indennità in questione debba essere erogata parametrandola ad un quinto del costo della benzina per come previsto dal contratto provinciale applicato al rapporto di lavoro. L Controparte 1 sostiene l'inapplicabilità sia del CCNL che del CPL;
in particolare, quanto al CCNL, afferma che non può trovare applicazione trattandosi di contratto collettivo di diritto comune Cont
e come tale non applicabile ai rapporti di lavoro di un ente pubblico non economico;
quanto al afferma che esso, per come previsto dall'art. 17, trova applicazione soltanto agli istituti ed enti che svolgono attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione agricola, attività del tutto esulante da quella svolta dagli operai idraulico forestali alle sue dipendenze.
Sostiene, quindi, di aver correttamente erogato l'indennità in applicazione dell'accordo sindacale del 31.08.2005 tra l' CP 2 e le sigle sindacali in base al quale l' CP_2 si impegna ad applicare, sin dalla erogazione della prossima mensilità, la norma del Contratto Provinciale relativa al rimborso spese percorso art 16 CPL che per gli “enti e gli Istituti di ricerca, sperimentazione e divulgazione agricola, il rimborso viene fissato nella misura pari ad 1/5 del prezzo della benzina”, fino al massimo di
50 chilometri.
Nelle note successive alla costituzione dell' CP 1 il ricorrente ha sostenuto che tale accordo è stato superato dal successivo accordo del 18.09.2006 ed ha invocato l'applicabilità dell'art. 54 del CCNL ai sensi dell'art. 7 bis D.L. n°120/2021 convertito nella legge 155/2021, evidenziando che non vi è
superamento dei limiti di spesa per il personale. Tali essendo le contrastanti posizioni difensive delle parti, osserva il giudice che, per come evincibile dalla delibera in atti, il personale dipendente dell' CP 2 è transitato alle dipendenze dell'azienda convenuta, in attuazione della legge regionale n. 9/2007.
In particolare, con Legge Regione Calabria n. 9/2007, art. 5, comma 1, è stata disposta la soppressione dell' CP 2 che è stata contestualmente posta in liquidazione;
ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 5, come sostituito dall'art. 11, comma 12, della Legge regionale n. 66/2012, è stato disposto che, nell'ambito della liquidazione, il commissario dovrà trasferire all'Ente deputato a svolgere le funzioni di forestazione allorquando costituito, l'intero patrimonio afferente il PO PR
Boschivi facente parte del patrimonio dell CP_2 con il relativo personale preposto, che sarà inquadrato nei ruoli dell'Ente subentrante ed al quale si applicheranno le disposizioni di cui alla legge istitutiva dello stesso”.
Controparte_1 (ai sensi dell'art. 1, "enteCon successiva L.R. n. 25/2013 è stata istituita l'
strumentale della Regione Calabria, munito di personalità giuridica di diritto pubblico non economico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria") cui è stato, per come detto, trasferito l'intero patrimonio afferente il polo soprassuoli boschivi facente parte del patrimonio dell' CP_2 con il relativo personale preposto, inquadrato pertanto nei ruoli di CP 1 e assoggettato alle disposizioni di cui alla legge istitutiva, vale a dire la già richiamata L.R. n. 25/2013.
Controparte 1Tale L.R. istitutiva dell' in ordine al personale, prevede che Ciascun dipendente comunque transitato alle dipendenze dell CP 1 rimane sottoposto al regime contrattuale in essere al momento della approvazione della presente legge (cfr. art. 11 comma 2); la L.R., pubblicata su BU Calabria 16.5.2013, è entrata in vigore il giorno successivo (17.5.2013) ai sensi dell'art. 15, comma 1.
Orbene, l' CP 1 sostiene di corrispondere l'emolumento per cui è causa in applicazione dell'accordo sindacale del 31.08.2005 tra l' CP_2 e le OOSS che prevede il rimborso pari ad un quinto del costo della benzina ma nei limiti dei 50 km.
Tale accordo, quindi, regolamentava il rimborso in favore dei lavoratori dipendenti dell' CP 2 e, pertanto, risulterebbe applicabile anche una volta transitati alle dipendenze di CP 1
trattandosi del "regime contrattuale in essere al momento della approvazione della presente legge❞ cui, ai sensi dell'art. 11 comma 2 della LR n. 25/2013, il personale comunque transitato rimane sottoposto;
in termini convergenti, la delibera di trasferimento del patrimonio afferente il PO PR
Boschivi facente parte del patrimonio dell' CP_2 con il relativo personale preposto ha previsto che tale personale viene trasferito "nella situazione di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova".
Pertanto, l' CP 1 convenuta ha continuato ad applicare il regime contrattuale in essere quando il personale poi transitato nei suoi ruoli era alle dipendenze di CP 2 sostiene CP 1 che, in
-
tale regime, rientra anche l'accordo sindacale che l'azienda applica nei confronti del personale, come il ricorrente, ex dipendente dell' CP_2 erogando il rimborso pari ad un quinto del prezzo della benzina ma nei limiti dei 50 km, per come convenuto dall' CP_2 e dalle OOSS con la stipula del predetto accordo sindacale del 2005.
Orbene, parte ricorrente con note del 29.10.2025, sostiene che tale accordo sindacale del 31 agosto
2005, in cui veniva effettivamente stabilito un rimborso massimo fino a 50 chilometri, è stato superato dal successivo accordo del 18 settembre 2006 concluso tra le organizzazioni sindacali ed il direttore
Generale dell' CP 2 ,con il quale il Direttore Generale sottoscriveva di :"....impegnarsi ad aggiornare l'adeguamento del chilometraggio nei termini per come stabilito dal contratto di categoria e le differenze tra quanto erogato ad oggi e quanto dovrà essere erogato in applicazione dei contratti di cui sopra... (doc. all.to).
Dalla disamina di tale verbale di accordo del 18.09.2006 si evince che il Direttore generale dell' CP_2
e le OOSS hanno inteso regolamentare il rimborso chilometrico mediante rinvio alla contrattazione collettiva, con la conseguenza che l'accordo precedente del 31.8.2005 (cui tale accordo fa espresso riferimento) è stato novato, avendo le parti stipulanti deciso di regolare l'indennità in questione con rinvio al contratto di categoria>.
Dal 18.9.2006, pertanto, il precedente accordo sindacale non può dirsi più vigente siccome le parti hanno stipulato nuovo e diverso accordo.
CP 1 era dettato Pertanto, il regime contrattuale al momento del transito alle dipendenze di dall'accordo del 18.9.2006 che, per come detto, rinvia al “contratto di categoria".
In parte qua, pertanto, l'assunto attoreo è fondato siccome alla luce del successivo accordo sindacale del 18.9.2006, il precedente accordo del 31.08.2005 che l' CP 1 applica non appare, invero, vigente siccome, per l'appunto, sostituito in punto di regolamentazione del rimborso chilometrico da quello successivo che ha rimandato alla disciplina collettiva. Tale disciplina collettiva è invocata dal ricorrente al fine di rivendicare le differenze tra quanto percepito (rimborso nei limiti dei 50 km) e quanto asserisce spettante (rimborso pari ad un quinto del prezzo della benzina in relazione ai chilometri effettivamente percorsi).
Invoca in ricorso l'applicazione del CPL (Contratto Provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Cosenza) che all'articolo 17 prevede "espressamente il rimborso chilometrico, inteso come itinere tra il comune di residenza e il luogo di lavoro, e viene fissato in misura pari a 1/5 del prezzo della benzina".
L'Azienda sostiene che tale norma dell'art. 17 non si applichi al rapporto di lavoro del ricorrente e l'assunto è fondato per le seguenti ragioni.
Cont Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 1 del (prodotto in stralcio in allegato alla memoria), Il presente
CP_4 regola su tutto il territorio provinciale i rapporti di lavoro tra le imprese condotte in forma singola ed associata che svolgono attività agricola, nonché attività affini e connesse comprese le aziende florovivaiste e di allevamento pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura, itticoltura), le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato e gli operai agricoli da essi dipendenti. Nonché ai lavoratori dipendenti da imprese non agricole, singole e/o associate se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché ad attività di cernita di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta. Agli Enti ed Istituti che svolgono attività di ricerca e ai dipendenti ex Arsac trasferiti ai Consorzi di Bonifica e a CP 1 _(sottolineatura della scrivente).
Orbene, l'art. 17 del CPL - invocato in ricorso - regolamenta il rimborso spese percorso con espresso rinvio al CCNL, dettando la disciplina (invocata dal ricorrente) in relazione ai soli Enti e gli Istituti di
Ricerca che svolgono attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione agricola, per i quali il rimborso chilometrico viene fissato in misura pari a 1/5 del prezzo della benzina.
Non consta né è anche solo dedotto che CP_1 sia ente o istituto di ricerca che svolga le attività predette, alla luce della legge istitutiva, con la conseguenza che, infondatamente è invocata tale norma del CPL siccome per CP 1 il rimborso chilometrico trova regolamentazione nel CCNL cui rinvia lo stesso art. 17 che, al contrario, disciplina tale emolumento in relazione agli enti e istituti di
"ai sensi dell'art. 1 del CPL). ricerca (ben distinti da CP 1 Ed invero, dopo aver rivendicato le differenze retributive sulla base dell'art. 17 del CPL, soltanto nelle note scritte sostitutive di udienza parte ricorrente invoca l'art. 54 del CCNL, affermando che Il CCNL di categoria,all'art.54 rubricato come "centro di raccolta-Mezzi di trasporto-rimborso chilometrico": stabilisce che: all'operaio idraulico forestale che utilizza il mezzo di trasporto proprio per raggiungere il luogo di lavoro deve essere riconosciuto un rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina super per km percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro. Nel caso che ci occupa l'azienda ha provveduto al rimborso di 1/5 in favore del ricorrente di soli cinquanta chilometri, disattendendo a nostro avviso il dettato dell'art. 54 CCNL.
Orbene, ritiene il giudice che la rivendicazione dell'emolumento sulla base dell'art. 54 CCNL integri domanda nuova, come tale inammissibile, essendo mutata la causa petendi;
invero, la domanda attorea
- quale cristallizzata nel ricorso è fondata sull'art. 17 del CPL e, pertanto, la pretesa introdotta
-
soltanto con le note scritte del 29.10.2025 - fondata su diversa norma è inammissibile, integrando una non consentita mutatio libelli, trattandosi di una "causa petendi" fondata su diversa norma collettiva, non prospettata in ricorso. Inoltre, la domanda fondata sull'art. 54 del CCNL si fonda anche su diversi fatti costitutivi sol che si osservi che il rimborso attiene al percorso dal centro di raccolta al luogo di lavoro, a differenza dell'art. 17 del CPL che prevede il rimborso in relazione al percorso dal comune di residenza al luogo di lavoro, avendo invero parte ricorrente sostenuto il maggior numero di chilometri per raggiungere i cantieri prendendo come punto di partenza il proprio comune di residenza.
Pertanto, si tratta di domanda inammissibile siccome fondata su diversi presupposti di fatto (e il ricorso contiene allegazioni difformi dalle previsioni della norma dell'art. 54 del CCNL, siccome relative al percorso tra il comune di residenza e il luogo di lavoro) oltre che su differenti elementi di diritto.
Ai rilievi che precedono consegue il rigetto del ricorso;
tuttavia, le peculiari questioni trattate e la qualità delle parti giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Cosenza, 7 novembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 3829 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da nato a [...] [...], ed ivi residente, alla via Filippo Pugliese, Cf. Parte 1
,
rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Martire, cf. C.F. 1
, C.F. 2 presso il cui studio alla via delle Medaglie D'oro 60 di Cosenza è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
Ricorrente
Nei confronti di
Controparte 1 P.I. P.IVA 1 con sede in Catanzaro alla Via Lucrezia della Valle, 34,
in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv.
SI AL (CF: C.F. 3 ) e dall'avv. Elga Francesca Ruberto (CF in forza di mandato in calce alla memoria e giusta delibera allegata, C.F. 4
elettivamente domiciliata in Catanzaro Via Lucrezia della Valle;
resistente
Avente ad oggetto: emolumenti retributivi Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' Controparte 1 e, premettendo di essere convenuta dal 1.5.2014stato dipendente dell' CP 2 e di poi transitato alle dipendenze dell' CP_1 con qualifica di operaio idraulico forestale, livello 4S, premesso ulteriormente che al suo rapporto di lavoro si applica il CCNL (Operai agricoli e florovivaisti) nonché il Contratto Provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Cosenza, lamentava di aver ricevuto, a titolo di rimborso chilometrico, somma inferiore a quella spettante in base all'art. 17 del CPL (Contratto Provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Cosenza) che espressamente prevede il rimborso chilometrico, inteso come itinere tra il comune di residenza e il luogo di lavoro, e viene fissato in misura pari a 1/5 del prezzo della benzina", posto che l' CP_1 corrisponde l'emolumento nei limiti dei 50 km anche nel caso in cui i chilometri percorsi dalla residenza al cantiere sono superiori. In particolare, affermava che nel periodo 2019/2023 egli ha lavorato in cantieri siti nei comuni di San
NI in Fiore e Spezzano della Sila, utilizzando mezzo proprio e percorrendo, partendo dal comune di residenza, dai 90 ai 130 km e ciò nonostante l'azienda ha corrisposto l'indennità chilometrica nei limiti di 50 km;
che, in applicazione del criterio del rimborso pari a 1/5 del prezzo della benzina, posta la violazione dell'art. 17 del CPL da parte dell'azienda che corrisponde un rimborso chilometrico per soli 50 chilometri giornalieri, non tenendo conto dell'effettiva e superiore distanza percorsa per recarsi sul posto di lavoro, sulla base dei conteggi allegati redatti tenendo conto dei prezzi medi annuali dei carburanti e combustibili dovuti nella misura di 1/5 (art. 17 Contr.Prov. Op.agr.Cosenza) e sulla base della differenza chilometrica, il ricorrente si affermava creditore nei confronti dell' CP 1 convenuta
della somma di euro 25.807,50, concludendo, quindi, per la condanna in suo favore al pagamento di tale somma o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
oltre accessori di legge e vittoria delle spese di lite.
argomentando Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' Controparte_1 diffusamente in ordine all'infondatezza del ricorso ed instando per il suo rigetto, con il favore delle spese di lite.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito del deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione.
Si premette che è pacifico oltre che comprovato che il ricorrente, già dipendente dell' CP 2 con qualifica di operaio idraulico forestale, è transitato alle dipendenze dell' Controparte_1 con Delibera del Direttore Generale n. 6 del 31.03.2014 Approvazione dotazione organica e Delibera del
Direttore Generale n. 7 del 01.04.2014 avente ad oggetto L.R. 25 del 16/05/2013 - Presa d'atto delibere
A.Fo.R n. 67 del 27.03.2014 e CP 2 n. 54/ CL del 24.03.2014.
In forza di tali delibere, invero, in concomitanza con il trasferimento del patrimonio afferente il polo soprassuoli boschivi in favore dell'azienda CP 1 è stato trasferito anche il relativo personale
(già alle dipendenze dell' CP_2 ) preposto che, pertanto, è transitato nei ruoli di CP 1 con decorrenza dal 1.5.2014.
Tanto premesso, il ricorrente rivendica differenze sull'indennità chilometrica affermando che, in violazione dell'art. 17 del CPL, l'Azienda corrisponde tale emolumento nei limiti di 50 km anche nel caso in cui i chilometri percorsi sono superiori.
Assume che l'indennità in questione debba essere erogata parametrandola ad un quinto del costo della benzina per come previsto dal contratto provinciale applicato al rapporto di lavoro. L Controparte 1 sostiene l'inapplicabilità sia del CCNL che del CPL;
in particolare, quanto al CCNL, afferma che non può trovare applicazione trattandosi di contratto collettivo di diritto comune Cont
e come tale non applicabile ai rapporti di lavoro di un ente pubblico non economico;
quanto al afferma che esso, per come previsto dall'art. 17, trova applicazione soltanto agli istituti ed enti che svolgono attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione agricola, attività del tutto esulante da quella svolta dagli operai idraulico forestali alle sue dipendenze.
Sostiene, quindi, di aver correttamente erogato l'indennità in applicazione dell'accordo sindacale del 31.08.2005 tra l' CP 2 e le sigle sindacali in base al quale l' CP_2 si impegna ad applicare, sin dalla erogazione della prossima mensilità, la norma del Contratto Provinciale relativa al rimborso spese percorso art 16 CPL che per gli “enti e gli Istituti di ricerca, sperimentazione e divulgazione agricola, il rimborso viene fissato nella misura pari ad 1/5 del prezzo della benzina”, fino al massimo di
50 chilometri.
Nelle note successive alla costituzione dell' CP 1 il ricorrente ha sostenuto che tale accordo è stato superato dal successivo accordo del 18.09.2006 ed ha invocato l'applicabilità dell'art. 54 del CCNL ai sensi dell'art. 7 bis D.L. n°120/2021 convertito nella legge 155/2021, evidenziando che non vi è
superamento dei limiti di spesa per il personale. Tali essendo le contrastanti posizioni difensive delle parti, osserva il giudice che, per come evincibile dalla delibera in atti, il personale dipendente dell' CP 2 è transitato alle dipendenze dell'azienda convenuta, in attuazione della legge regionale n. 9/2007.
In particolare, con Legge Regione Calabria n. 9/2007, art. 5, comma 1, è stata disposta la soppressione dell' CP 2 che è stata contestualmente posta in liquidazione;
ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 5, come sostituito dall'art. 11, comma 12, della Legge regionale n. 66/2012, è stato disposto che, nell'ambito della liquidazione, il commissario dovrà trasferire all'Ente deputato a svolgere le funzioni di forestazione allorquando costituito, l'intero patrimonio afferente il PO PR
Boschivi facente parte del patrimonio dell CP_2 con il relativo personale preposto, che sarà inquadrato nei ruoli dell'Ente subentrante ed al quale si applicheranno le disposizioni di cui alla legge istitutiva dello stesso”.
Controparte_1 (ai sensi dell'art. 1, "enteCon successiva L.R. n. 25/2013 è stata istituita l'
strumentale della Regione Calabria, munito di personalità giuridica di diritto pubblico non economico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria") cui è stato, per come detto, trasferito l'intero patrimonio afferente il polo soprassuoli boschivi facente parte del patrimonio dell' CP_2 con il relativo personale preposto, inquadrato pertanto nei ruoli di CP 1 e assoggettato alle disposizioni di cui alla legge istitutiva, vale a dire la già richiamata L.R. n. 25/2013.
Controparte 1Tale L.R. istitutiva dell' in ordine al personale, prevede che Ciascun dipendente comunque transitato alle dipendenze dell CP 1 rimane sottoposto al regime contrattuale in essere al momento della approvazione della presente legge (cfr. art. 11 comma 2); la L.R., pubblicata su BU Calabria 16.5.2013, è entrata in vigore il giorno successivo (17.5.2013) ai sensi dell'art. 15, comma 1.
Orbene, l' CP 1 sostiene di corrispondere l'emolumento per cui è causa in applicazione dell'accordo sindacale del 31.08.2005 tra l' CP_2 e le OOSS che prevede il rimborso pari ad un quinto del costo della benzina ma nei limiti dei 50 km.
Tale accordo, quindi, regolamentava il rimborso in favore dei lavoratori dipendenti dell' CP 2 e, pertanto, risulterebbe applicabile anche una volta transitati alle dipendenze di CP 1
trattandosi del "regime contrattuale in essere al momento della approvazione della presente legge❞ cui, ai sensi dell'art. 11 comma 2 della LR n. 25/2013, il personale comunque transitato rimane sottoposto;
in termini convergenti, la delibera di trasferimento del patrimonio afferente il PO PR
Boschivi facente parte del patrimonio dell' CP_2 con il relativo personale preposto ha previsto che tale personale viene trasferito "nella situazione di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova".
Pertanto, l' CP 1 convenuta ha continuato ad applicare il regime contrattuale in essere quando il personale poi transitato nei suoi ruoli era alle dipendenze di CP 2 sostiene CP 1 che, in
-
tale regime, rientra anche l'accordo sindacale che l'azienda applica nei confronti del personale, come il ricorrente, ex dipendente dell' CP_2 erogando il rimborso pari ad un quinto del prezzo della benzina ma nei limiti dei 50 km, per come convenuto dall' CP_2 e dalle OOSS con la stipula del predetto accordo sindacale del 2005.
Orbene, parte ricorrente con note del 29.10.2025, sostiene che tale accordo sindacale del 31 agosto
2005, in cui veniva effettivamente stabilito un rimborso massimo fino a 50 chilometri, è stato superato dal successivo accordo del 18 settembre 2006 concluso tra le organizzazioni sindacali ed il direttore
Generale dell' CP 2 ,con il quale il Direttore Generale sottoscriveva di :"....impegnarsi ad aggiornare l'adeguamento del chilometraggio nei termini per come stabilito dal contratto di categoria e le differenze tra quanto erogato ad oggi e quanto dovrà essere erogato in applicazione dei contratti di cui sopra... (doc. all.to).
Dalla disamina di tale verbale di accordo del 18.09.2006 si evince che il Direttore generale dell' CP_2
e le OOSS hanno inteso regolamentare il rimborso chilometrico mediante rinvio alla contrattazione collettiva, con la conseguenza che l'accordo precedente del 31.8.2005 (cui tale accordo fa espresso riferimento) è stato novato, avendo le parti stipulanti deciso di regolare l'indennità in questione con rinvio al contratto di categoria>.
Dal 18.9.2006, pertanto, il precedente accordo sindacale non può dirsi più vigente siccome le parti hanno stipulato nuovo e diverso accordo.
CP 1 era dettato Pertanto, il regime contrattuale al momento del transito alle dipendenze di dall'accordo del 18.9.2006 che, per come detto, rinvia al “contratto di categoria".
In parte qua, pertanto, l'assunto attoreo è fondato siccome alla luce del successivo accordo sindacale del 18.9.2006, il precedente accordo del 31.08.2005 che l' CP 1 applica non appare, invero, vigente siccome, per l'appunto, sostituito in punto di regolamentazione del rimborso chilometrico da quello successivo che ha rimandato alla disciplina collettiva. Tale disciplina collettiva è invocata dal ricorrente al fine di rivendicare le differenze tra quanto percepito (rimborso nei limiti dei 50 km) e quanto asserisce spettante (rimborso pari ad un quinto del prezzo della benzina in relazione ai chilometri effettivamente percorsi).
Invoca in ricorso l'applicazione del CPL (Contratto Provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Cosenza) che all'articolo 17 prevede "espressamente il rimborso chilometrico, inteso come itinere tra il comune di residenza e il luogo di lavoro, e viene fissato in misura pari a 1/5 del prezzo della benzina".
L'Azienda sostiene che tale norma dell'art. 17 non si applichi al rapporto di lavoro del ricorrente e l'assunto è fondato per le seguenti ragioni.
Cont Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 1 del (prodotto in stralcio in allegato alla memoria), Il presente
CP_4 regola su tutto il territorio provinciale i rapporti di lavoro tra le imprese condotte in forma singola ed associata che svolgono attività agricola, nonché attività affini e connesse comprese le aziende florovivaiste e di allevamento pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura, itticoltura), le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato e gli operai agricoli da essi dipendenti. Nonché ai lavoratori dipendenti da imprese non agricole, singole e/o associate se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché ad attività di cernita di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta. Agli Enti ed Istituti che svolgono attività di ricerca e ai dipendenti ex Arsac trasferiti ai Consorzi di Bonifica e a CP 1 _(sottolineatura della scrivente).
Orbene, l'art. 17 del CPL - invocato in ricorso - regolamenta il rimborso spese percorso con espresso rinvio al CCNL, dettando la disciplina (invocata dal ricorrente) in relazione ai soli Enti e gli Istituti di
Ricerca che svolgono attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione agricola, per i quali il rimborso chilometrico viene fissato in misura pari a 1/5 del prezzo della benzina.
Non consta né è anche solo dedotto che CP_1 sia ente o istituto di ricerca che svolga le attività predette, alla luce della legge istitutiva, con la conseguenza che, infondatamente è invocata tale norma del CPL siccome per CP 1 il rimborso chilometrico trova regolamentazione nel CCNL cui rinvia lo stesso art. 17 che, al contrario, disciplina tale emolumento in relazione agli enti e istituti di
"ai sensi dell'art. 1 del CPL). ricerca (ben distinti da CP 1 Ed invero, dopo aver rivendicato le differenze retributive sulla base dell'art. 17 del CPL, soltanto nelle note scritte sostitutive di udienza parte ricorrente invoca l'art. 54 del CCNL, affermando che Il CCNL di categoria,all'art.54 rubricato come "centro di raccolta-Mezzi di trasporto-rimborso chilometrico": stabilisce che: all'operaio idraulico forestale che utilizza il mezzo di trasporto proprio per raggiungere il luogo di lavoro deve essere riconosciuto un rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina super per km percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro. Nel caso che ci occupa l'azienda ha provveduto al rimborso di 1/5 in favore del ricorrente di soli cinquanta chilometri, disattendendo a nostro avviso il dettato dell'art. 54 CCNL.
Orbene, ritiene il giudice che la rivendicazione dell'emolumento sulla base dell'art. 54 CCNL integri domanda nuova, come tale inammissibile, essendo mutata la causa petendi;
invero, la domanda attorea
- quale cristallizzata nel ricorso è fondata sull'art. 17 del CPL e, pertanto, la pretesa introdotta
-
soltanto con le note scritte del 29.10.2025 - fondata su diversa norma è inammissibile, integrando una non consentita mutatio libelli, trattandosi di una "causa petendi" fondata su diversa norma collettiva, non prospettata in ricorso. Inoltre, la domanda fondata sull'art. 54 del CCNL si fonda anche su diversi fatti costitutivi sol che si osservi che il rimborso attiene al percorso dal centro di raccolta al luogo di lavoro, a differenza dell'art. 17 del CPL che prevede il rimborso in relazione al percorso dal comune di residenza al luogo di lavoro, avendo invero parte ricorrente sostenuto il maggior numero di chilometri per raggiungere i cantieri prendendo come punto di partenza il proprio comune di residenza.
Pertanto, si tratta di domanda inammissibile siccome fondata su diversi presupposti di fatto (e il ricorso contiene allegazioni difformi dalle previsioni della norma dell'art. 54 del CCNL, siccome relative al percorso tra il comune di residenza e il luogo di lavoro) oltre che su differenti elementi di diritto.
Ai rilievi che precedono consegue il rigetto del ricorso;
tuttavia, le peculiari questioni trattate e la qualità delle parti giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Cosenza, 7 novembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Fedora Cavalcanti