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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 11/03/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 985/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Maria Carmela Ioculano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Alessandra Orio ed CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente congiuntamente, come da precisazione delle conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 21.2.2025:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. i figli minori, (nato l'[...]) e (nato il [...]) saranno affidati Persona_1 Persona_2 congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
1
3. quanto alle frequentazioni tra il padre e i figli, salvi migliori accordi tra i genitori tenuto conto delle esigenze e dei bisogni dei minori: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera ore 18.00, quando la madre li andrà a riprendere;
un pomeriggio infrasettimanale (mercoledì) dall'uscita da scuola con pernottamento e riaccompagnamento a scuola la mattina seguente;
una settimana durante le vacanze natalizie, corrispondente, ad anni alterni, al periodo tra il 24 e il 30 dicembre oppure tra il 31 dicembre e il 6 gennaio;
le vacanze pasquali e gli altri ponti seguiranno il principio dell'alternanza; durante le vacanze estive, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per almeno 15 giorni anche non consecutivi, in periodi da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno, con la precisazione che, in caso di disaccordo in ordine alla scelta del periodo di vacanza, la decisione spetterà ad anni alterni a ciascun genitore, a cominciare per il 2024 dal padre;
4. la casa coniugale sita in Carate Urio, via Fiume 4, in comodato d'uso, rimarrà in godimento del signor avendo la signora già reperito abitazione alternativa (attualmente, a San CP_1 Parte_1
Fermo della Battaglia, via San Fermo 25/C);
5. il padre verserà alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di € 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (FOI, prima rivalutazione giugno 2025), oltre al 50% delle spese extra assegno (c.d. straordinarie), con applicazione del Protocollo del
Tribunale di Como del 24.5.2018;
6. con l'accordo del signor la signora percepirà l'assegno unico per entrambi CP_1 Parte_1
i figli al 100%;
7. i genitori si impegnano a proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità, presso i Servizi Sociali.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso depositato in data 28.2.2023, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito, sposato a Carate Urio in data CP_1
24.9.2011, nonché di disporre l'affido condiviso dei figli minori, (nato l'[...]) e (nato il Per_1 Per_2
26.2.2018), ad entrambi i genitori, con collocamento presso di sé, di regolamentare le frequentazioni tra il padre ed i figli come dalla stessa proposto, di porre a carico del padre un contributo al mantenimento per i figli di € 500 mensili, oltre ad una contribuzione alle spese di locazione ed al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Como riferibili ai figli, con ripartizione al 50% tra i genitori dell'assegno unico.
Con memoria difensiva, depositata in data 23.10.2023, si è costituito aderendo alla CP_1 domanda di separazione. Ha chiesto, altresì, di disporre l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, l'assegnazione a sé della casa coniugale, di regolamentare le frequentazioni con i figli come dallo stesso proposto, nonché di porre a proprio carico un contributo al mantenimento per i figli di € 500 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Como.
2 All'udienza presidenziale del 4.6.2024, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente delegato ha sentito ampiamente le parti, che hanno meglio illustrato la propria situazione familiare e personale, anche sotto il profilo economico e raggiunto il seguente accordo provvisorio:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. i figli minori e saranno affidati congiuntamente a entrambi i genitori con Persona_1 Persona_2 collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
3. quanto alle frequentazioni tra il padre e i figli: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera ore 18.00 quando la madre li andrà a riprendere;
un pomeriggio infrasettimanale (mercoledì) dall'uscita da scuola con pernottamento e riaccompagnamento a scuola la mattina seguente;
una settimana durante le vacanze natalizie, corrispondente, ad anni alterni, al periodo tra il 24 e il 30 dicembre oppure tra il 31 dicembre e il 6 gennaio;
le vacanze pasquali e gli altri ponti seguiranno il principio dell'alternanza; durante le vacanze estive il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per almeno 15 giorni anche non consecutivi, in periodi da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno, con la precisazione che, in caso di disaccordo in ordine alla scelta del periodo di vacanza, la decisione spetterà ad anni alterni a ciascun genitore, a cominciare per il 2024 dal padre;
4. il padre verserà alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di €400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (FOI), oltre al 50% delle spese extra assegno (c.d. straordinarie), con applicazione del Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018,
e al 100% dell'assegno unico.
Il Presidente delegato ha quindi recepito l'accordo, nominato la dott.ssa Manenti Giudice istruttore e fissato udienza di comparizione e trattazione in data 21.2.2025.
A tale udienza, le parti hanno raggiunto un accordo definitivo a chiusura della vertenza e precisato congiuntamente le conclusioni. Il Giudice istruttore ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini 190 c.p.c., attesa la rinuncia delle parti.
Il materiale probatorio
Il Tribunale ritiene che gli elementi acquisiti nel corso del giudizio attraverso le dichiarazioni rese dalle parti e le relazioni di aggiornamento trasmesse dai Servizi Sociali consentano di assumere una motivata decisione in ordine alle questioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, tenuto anche conto dell'accordo che, apprezzabilmente, le parti hanno saputo trovare.
L'ascolto dei figli minori deve ritenersi manifestamente superfluo, alla luce dei contenuti dell'accordo.
La documentazione in atti quanto alle condizioni reddituali dei coniugi nell'attualità consente poi di valutare anche la conformità all'interesse dei figli minori dell'accordo raggiunto in ordine alle modalità di contribuzione al mantenimento.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
3 È incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune e, quindi, pacifica allegazione sul punto.
Nessuna riconciliazione in termini di ricostituzione dell'affectio coniugalis appare possibile.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
La responsabilità genitoriale
L'accordo raggiunto dalle parti -che vede la conferma dell'affido condiviso dei figli e ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso la madre, tempi di frequentazione padre-figli che tengono conto delle loro esigenze, come evidenziate dai genitori ed emerse dagli accertamenti disposti tramite i Servizi Sociali nel corso del giudizio -, può trovare accoglimento, in quanto conforme all'interesse dei minori ad un'effettiva compartecipazione di entrambi genitori alla loro educazione e al loro percorso di crescita, garantendo al contempo esigenze di stabilità agli stessi.
In particolare, i Servizi hanno riferito: Si conferma la capacità dei genitori di mantenere un canale comunicativo efficace per quanto riguarda le questioni organizzative e la regolamentazione delle visite dei figli a casa del padre, aspetti per i quali i signori sono in grado di confrontarsi e prendere decisioni senza che sia necessario il coinvolgimento di terzi. Permane da parte del sig. un atteggiamento recriminatorio CP_1 nei confronti della signora e alla scelta della stessa di separarsi, sebbene come dallo stesso sottolineato siano trascorsi ormai due anni;
la difficoltà del sig. ad accettare la separazione, il forte senso di solitudine CP_1 rispetto alla mancanza di una figura femminile al suo fianco, sembrerebbero impattare sulle sue funzioni genitoriali, non tanto per gli aspetti di accudimento primario, quanto nella capacità di accogliere e comprendere i vissuti emotivi dei figli, nonché di salvaguardare ai loro occhi la figura della madre, coinvolgendoli in comunicazioni rivendicative nei confronti della scelta separativa della signora o notiziandoli su alcuni particolari della storia di vita delle stessa che nulla hanno a che vedere con loro e con i compiti di cura della madre. …La coppia genitoriale ha raggiunto e mantenuto una adeguata capacità collaborativa nella gestione dei figli e nel permettere loro di potere accedere e frequentare entrambi i genitori. Si conferma che, ad oggi, non appare necessario che venga disposto l'affido dei minori all'Ente, o altri tipi di restrizione sulla responsabilità genitoriale. Si è condiviso con entrambi i signori l'opportunità di proseguire il monitoraggio della situazione con supporto sia alla genitorialità che ai minori stessi, in un'ottica di accompagnamento a una maggior autonomia e consapevolezza e risoluzione delle criticità rilevate. (cfr. relazione del 12.2.2025).
Considerate le criticità emerse e al fine di assicurare la tenuta dell'evoluzione positiva che la coppia genitoriale ha avviato, anche dopo l'uscita dalla cornice processuale, deve essere dato espresso incarico ai Servizi Sociali competenti, di svolgere una stringente attività di monitoraggio sulla evoluzione della situazione dei minori e della coppia genitoriale, attivando tutti gli interventi di supporto necessari a favore dei minori e dei genitori e segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Autorità
Giudiziaria competente, eventuali nuove situazioni di pregiudizio per i minori, come in dispositivo meglio precisato.
4 Le statuizioni accessorie economiche
Anche l'accordo raggiunto dalle parti in ordine al contributo al mantenimento dei figli appare proporzionato alla capacità reddituale dei genitori, come documentata in atti e valutata dalle stesse parti ed adeguato a garantire le esigenze di vita dei figli, e può dunque essere recepito.
Quanto agli ulteriori accordi intercorsi tra le parti, il Tribunale si limita a prenderne atto, rientrando nell'autonomia negoziale delle stesse.
Le spese di lite
Le spese di lite possono essere compensate, considerata la natura necessaria del giudizio quanto allo status e atteso l'accordo raggiunto dalle parti su tutte le statuizioni accessorie relative ai figli.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Como, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1. DICHIARA, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
e sposati in Carate Urio in data 24.9.2011 Parte_1 CP_1
(atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Carate Urio - atto n. 5, parte II, serie A, anno 2011);
2. DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni soprariportate, come da precisazione delle conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 21.2.2025, che si intendono qui integralmente trascritte;
3. DISPONE che i Servizi Sociali e Specialistici dell'ASST del Comune di San Fermo della Battaglia
(residenza materna) in collaborazione con i Servizi Sociali e Specialistici dell'ASST del Comune di
Carate Urio (residenza paterna), ciascuno per la parte di rispettiva competenza, mantengano un'attenta presa in carico dei minori e del nucleo familiare, provvedendo a:
- avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socioeducativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico necessari o anche solo opportuni per i minori, per il tempo ritenuto necessario, nel solo interesse dei minori stessi;
- avviare/proseguire tutti gli interventi, ritenuti necessari o anche solo opportuni, di supporto alla genitorialità e/o percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori, per il tempo e con le modalità ritenute necessarie nel solo interesse dei minori;
- svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori;
5 4. PRESCRIVE ai genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali incaricati e di attenersi alle indicazioni degli stessi, AVVISANDOLI che, in caso di mancata effettiva collaborazione con gli operatori dei Servizi Sociali, potranno essere assunti provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale per entrambi e/o per uno di essi;
5. COMPENSA tra le parti le spese di lite;
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1).
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carate Urio, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza ai Servizi Sociali dei Comuni di
San Fermo della Battaglia e Carate Urio.
Così deciso in camera di consiglio, in Como, in data 27.2.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Maria Carmela Ioculano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Alessandra Orio ed CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente congiuntamente, come da precisazione delle conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 21.2.2025:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. i figli minori, (nato l'[...]) e (nato il [...]) saranno affidati Persona_1 Persona_2 congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
1
3. quanto alle frequentazioni tra il padre e i figli, salvi migliori accordi tra i genitori tenuto conto delle esigenze e dei bisogni dei minori: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera ore 18.00, quando la madre li andrà a riprendere;
un pomeriggio infrasettimanale (mercoledì) dall'uscita da scuola con pernottamento e riaccompagnamento a scuola la mattina seguente;
una settimana durante le vacanze natalizie, corrispondente, ad anni alterni, al periodo tra il 24 e il 30 dicembre oppure tra il 31 dicembre e il 6 gennaio;
le vacanze pasquali e gli altri ponti seguiranno il principio dell'alternanza; durante le vacanze estive, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per almeno 15 giorni anche non consecutivi, in periodi da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno, con la precisazione che, in caso di disaccordo in ordine alla scelta del periodo di vacanza, la decisione spetterà ad anni alterni a ciascun genitore, a cominciare per il 2024 dal padre;
4. la casa coniugale sita in Carate Urio, via Fiume 4, in comodato d'uso, rimarrà in godimento del signor avendo la signora già reperito abitazione alternativa (attualmente, a San CP_1 Parte_1
Fermo della Battaglia, via San Fermo 25/C);
5. il padre verserà alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di € 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (FOI, prima rivalutazione giugno 2025), oltre al 50% delle spese extra assegno (c.d. straordinarie), con applicazione del Protocollo del
Tribunale di Como del 24.5.2018;
6. con l'accordo del signor la signora percepirà l'assegno unico per entrambi CP_1 Parte_1
i figli al 100%;
7. i genitori si impegnano a proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità, presso i Servizi Sociali.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso depositato in data 28.2.2023, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito, sposato a Carate Urio in data CP_1
24.9.2011, nonché di disporre l'affido condiviso dei figli minori, (nato l'[...]) e (nato il Per_1 Per_2
26.2.2018), ad entrambi i genitori, con collocamento presso di sé, di regolamentare le frequentazioni tra il padre ed i figli come dalla stessa proposto, di porre a carico del padre un contributo al mantenimento per i figli di € 500 mensili, oltre ad una contribuzione alle spese di locazione ed al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Como riferibili ai figli, con ripartizione al 50% tra i genitori dell'assegno unico.
Con memoria difensiva, depositata in data 23.10.2023, si è costituito aderendo alla CP_1 domanda di separazione. Ha chiesto, altresì, di disporre l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, l'assegnazione a sé della casa coniugale, di regolamentare le frequentazioni con i figli come dallo stesso proposto, nonché di porre a proprio carico un contributo al mantenimento per i figli di € 500 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Como.
2 All'udienza presidenziale del 4.6.2024, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente delegato ha sentito ampiamente le parti, che hanno meglio illustrato la propria situazione familiare e personale, anche sotto il profilo economico e raggiunto il seguente accordo provvisorio:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. i figli minori e saranno affidati congiuntamente a entrambi i genitori con Persona_1 Persona_2 collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
3. quanto alle frequentazioni tra il padre e i figli: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera ore 18.00 quando la madre li andrà a riprendere;
un pomeriggio infrasettimanale (mercoledì) dall'uscita da scuola con pernottamento e riaccompagnamento a scuola la mattina seguente;
una settimana durante le vacanze natalizie, corrispondente, ad anni alterni, al periodo tra il 24 e il 30 dicembre oppure tra il 31 dicembre e il 6 gennaio;
le vacanze pasquali e gli altri ponti seguiranno il principio dell'alternanza; durante le vacanze estive il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per almeno 15 giorni anche non consecutivi, in periodi da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno, con la precisazione che, in caso di disaccordo in ordine alla scelta del periodo di vacanza, la decisione spetterà ad anni alterni a ciascun genitore, a cominciare per il 2024 dal padre;
4. il padre verserà alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di €400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (FOI), oltre al 50% delle spese extra assegno (c.d. straordinarie), con applicazione del Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018,
e al 100% dell'assegno unico.
Il Presidente delegato ha quindi recepito l'accordo, nominato la dott.ssa Manenti Giudice istruttore e fissato udienza di comparizione e trattazione in data 21.2.2025.
A tale udienza, le parti hanno raggiunto un accordo definitivo a chiusura della vertenza e precisato congiuntamente le conclusioni. Il Giudice istruttore ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini 190 c.p.c., attesa la rinuncia delle parti.
Il materiale probatorio
Il Tribunale ritiene che gli elementi acquisiti nel corso del giudizio attraverso le dichiarazioni rese dalle parti e le relazioni di aggiornamento trasmesse dai Servizi Sociali consentano di assumere una motivata decisione in ordine alle questioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, tenuto anche conto dell'accordo che, apprezzabilmente, le parti hanno saputo trovare.
L'ascolto dei figli minori deve ritenersi manifestamente superfluo, alla luce dei contenuti dell'accordo.
La documentazione in atti quanto alle condizioni reddituali dei coniugi nell'attualità consente poi di valutare anche la conformità all'interesse dei figli minori dell'accordo raggiunto in ordine alle modalità di contribuzione al mantenimento.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
3 È incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune e, quindi, pacifica allegazione sul punto.
Nessuna riconciliazione in termini di ricostituzione dell'affectio coniugalis appare possibile.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
La responsabilità genitoriale
L'accordo raggiunto dalle parti -che vede la conferma dell'affido condiviso dei figli e ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso la madre, tempi di frequentazione padre-figli che tengono conto delle loro esigenze, come evidenziate dai genitori ed emerse dagli accertamenti disposti tramite i Servizi Sociali nel corso del giudizio -, può trovare accoglimento, in quanto conforme all'interesse dei minori ad un'effettiva compartecipazione di entrambi genitori alla loro educazione e al loro percorso di crescita, garantendo al contempo esigenze di stabilità agli stessi.
In particolare, i Servizi hanno riferito: Si conferma la capacità dei genitori di mantenere un canale comunicativo efficace per quanto riguarda le questioni organizzative e la regolamentazione delle visite dei figli a casa del padre, aspetti per i quali i signori sono in grado di confrontarsi e prendere decisioni senza che sia necessario il coinvolgimento di terzi. Permane da parte del sig. un atteggiamento recriminatorio CP_1 nei confronti della signora e alla scelta della stessa di separarsi, sebbene come dallo stesso sottolineato siano trascorsi ormai due anni;
la difficoltà del sig. ad accettare la separazione, il forte senso di solitudine CP_1 rispetto alla mancanza di una figura femminile al suo fianco, sembrerebbero impattare sulle sue funzioni genitoriali, non tanto per gli aspetti di accudimento primario, quanto nella capacità di accogliere e comprendere i vissuti emotivi dei figli, nonché di salvaguardare ai loro occhi la figura della madre, coinvolgendoli in comunicazioni rivendicative nei confronti della scelta separativa della signora o notiziandoli su alcuni particolari della storia di vita delle stessa che nulla hanno a che vedere con loro e con i compiti di cura della madre. …La coppia genitoriale ha raggiunto e mantenuto una adeguata capacità collaborativa nella gestione dei figli e nel permettere loro di potere accedere e frequentare entrambi i genitori. Si conferma che, ad oggi, non appare necessario che venga disposto l'affido dei minori all'Ente, o altri tipi di restrizione sulla responsabilità genitoriale. Si è condiviso con entrambi i signori l'opportunità di proseguire il monitoraggio della situazione con supporto sia alla genitorialità che ai minori stessi, in un'ottica di accompagnamento a una maggior autonomia e consapevolezza e risoluzione delle criticità rilevate. (cfr. relazione del 12.2.2025).
Considerate le criticità emerse e al fine di assicurare la tenuta dell'evoluzione positiva che la coppia genitoriale ha avviato, anche dopo l'uscita dalla cornice processuale, deve essere dato espresso incarico ai Servizi Sociali competenti, di svolgere una stringente attività di monitoraggio sulla evoluzione della situazione dei minori e della coppia genitoriale, attivando tutti gli interventi di supporto necessari a favore dei minori e dei genitori e segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Autorità
Giudiziaria competente, eventuali nuove situazioni di pregiudizio per i minori, come in dispositivo meglio precisato.
4 Le statuizioni accessorie economiche
Anche l'accordo raggiunto dalle parti in ordine al contributo al mantenimento dei figli appare proporzionato alla capacità reddituale dei genitori, come documentata in atti e valutata dalle stesse parti ed adeguato a garantire le esigenze di vita dei figli, e può dunque essere recepito.
Quanto agli ulteriori accordi intercorsi tra le parti, il Tribunale si limita a prenderne atto, rientrando nell'autonomia negoziale delle stesse.
Le spese di lite
Le spese di lite possono essere compensate, considerata la natura necessaria del giudizio quanto allo status e atteso l'accordo raggiunto dalle parti su tutte le statuizioni accessorie relative ai figli.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Como, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1. DICHIARA, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
e sposati in Carate Urio in data 24.9.2011 Parte_1 CP_1
(atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Carate Urio - atto n. 5, parte II, serie A, anno 2011);
2. DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni soprariportate, come da precisazione delle conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 21.2.2025, che si intendono qui integralmente trascritte;
3. DISPONE che i Servizi Sociali e Specialistici dell'ASST del Comune di San Fermo della Battaglia
(residenza materna) in collaborazione con i Servizi Sociali e Specialistici dell'ASST del Comune di
Carate Urio (residenza paterna), ciascuno per la parte di rispettiva competenza, mantengano un'attenta presa in carico dei minori e del nucleo familiare, provvedendo a:
- avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socioeducativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico necessari o anche solo opportuni per i minori, per il tempo ritenuto necessario, nel solo interesse dei minori stessi;
- avviare/proseguire tutti gli interventi, ritenuti necessari o anche solo opportuni, di supporto alla genitorialità e/o percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori, per il tempo e con le modalità ritenute necessarie nel solo interesse dei minori;
- svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori;
5 4. PRESCRIVE ai genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali incaricati e di attenersi alle indicazioni degli stessi, AVVISANDOLI che, in caso di mancata effettiva collaborazione con gli operatori dei Servizi Sociali, potranno essere assunti provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale per entrambi e/o per uno di essi;
5. COMPENSA tra le parti le spese di lite;
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1).
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carate Urio, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza ai Servizi Sociali dei Comuni di
San Fermo della Battaglia e Carate Urio.
Così deciso in camera di consiglio, in Como, in data 27.2.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao
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