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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/01/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16753/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
GUSTAVO NANNI PRESIDENTE
MICHELE POSIO GIUDICE relatore est.
COSTANZA TETI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 16753/2011 promossa da:
(c.f. , (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
) e (c.f. ), con l'avv. CARUNA LAURA
[...] Parte_3 CodiceFiscale_3
ATTORI contro
(c.f. , (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_4 Controparte_2
), (c.f. , CodiceFiscale_5 Controparte_3 CodiceFiscale_6
(c.f. e Controparte_4 CodiceFiscale_7 [...]
(c.f. ), con l'avv. MORRONE PIETRO Controparte_5 P.IVA_1
CONVENUTE
(c.f. ), con l'avv. LUCIANI MORRONE LAURA Controparte_6 CodiceFiscale_8
CONVENUTO
Oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/04/2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per gli attori
Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta e con la rifusione delle spese di lite (ivi comprese CTU e CTP) e delle competenze professionali, oltre spese generali e accessori di legge, voglia l'adito
Tribunale: pagina 1 di 20 - dato atto, come statuito nella sentenza parziale n. 1006/2016:
*della qualità degli attori di eredi del defunto in base al testamento in data 24.10.1968 come Persona_1 integrato dal testamento in data 23.02.2007 e 26.02.2007
* di dover disporre la formazione delle quote secondo quanto stabilito dal de cuius nella scheda testamentaria in data 24.10.1968 come integrata dal testamento in data 23.02.2007 e 26.02.2007
-ribadita la riserva ex art.340 c.p.c. in ordine alla richiesta di accertare e dichiarare, ex art. 735 c.c., la nullità della divisione effettuata dal testatore nel testamento in data 23.02.2007 e 26.02.2007; Persona_1
In via principale di merito in ordine alle donazioni dirette e indirette e alla pedissequa divisione ereditaria:
a) accertare e dichiarare la sussistenza delle donazioni dirette delle quote della S. Michele S.r.l. e dell'immobile in Brumano a favore dei convenuti , , e e, per Controparte_2 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_3
l'effetto, disporne la collazione all'asse ereditario;
b) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di trasferimento per successione anticipata dei Titoli comunitari all'aiuto e, per l'effetto, disporne la restituzione alla massa ereditaria;
in subordine, accertarne e dichiararne la natura di donazione indiretta e, per l'effetto, ordinarne la pedissequa collazione;
in ulteriore subordine, accertarne e dichiararne la natura di atto relativamente simulato, privo di effetti e/o affetto da nullità per assenza dei requisiti di forma e, per l'effetto, disporre la restituzione dei beni alla massa e in ogni caso, ordinare che si tenga conto della simulazione nel calcolo dell'ammontare della quota spettante ai coeredi;
c) accertare e dichiarare che l'atto di cessione dell' ” mediante atto a ministero Controparte_8 notaio n. rep. 14381 in data 30.01.2001, in favore della “ Per_2 Parte_4
in persona delle signore e , costituisce negotium mixtum cun
[...] Controparte_7 Controparte_3 donatione;
pedissequamente, accertarne e dichiararne la natura di atto relativamente simulato, privo di effetti e/o affetto da nullità per assenza dei requisiti di forma e, per l'effetto, disporre la restituzione dei beni alla massa e in ogni caso, ordinare che si tenga conto della simulazione nel calcolo dell'ammontare della quota spettante ai coeredi;
d) accertare che la cessione dei Titoli Comunitari all'Aiuto (titoli PAC), avvenuta mediante atto a ministero notaio n. rep. 14381 in data 30.01.2007, in favore della “ Per_2 Parte_4
in persona delle signore e , è affetta da simulazione assoluta e,
[...] Controparte_7 Controparte_3 pertanto, dichiararla priva di effetti, disponendo la restituzione dei beni alla massa e, in ogni caso, ordinare che si tenga conto della simulazione nel calcolo dell'ammontare della quota spettante ai coeredi;
e) accertare che la costituzione di impresa familiare, avvenuta mediante scrittura autenticata a ministero notaio n. rep. 59522 in data 19.12.2001, è affetta da simulazione assoluta e, pertanto, dichiararla priva di Per_3 effetti, disponendo la restituzione dei beni alla massa e, in ogni caso, ordinare che si tenga conto della simulazione nel calcolo dell'ammontare della quota spettante ai coeredi;
per l'effetto
- condannare i coeredi in possesso dei beni facenti parte dell'asse ereditario a rendere il conto della gestione dalla data di apertura della successione;
pagina 2 di 20 - previa riunione fittizia dell'asse ereditario, ordinare la divisione dei cespiti ereditari con attribuzione ai singoli condividenti della quota a ciascuno spettante secondo i principi stabiliti dalla sentenza parziale n. 1006/2016 del
05.04.2016 resa inter partes e in base gli assegni indicati nella perizia del c.t.u. ing. dichiarando gli Per_4 attori di optare per l'IPOTESI 3; ovvero
-previa riunione fittizia dell'asse ereditario, ordinare la divisione dei cespiti ereditari con attribuzione ai singoli condividenti della quota a ciascuno spettante secondo le schede testamentarie in atti, commisurate nei controvalori di cui al punto e) dell'atto di citazione in rinnovazione datato 10.11.2012, ovvero in quella diversa somma che dovesse emergere in corso di causa, tenuto conto di quanto già percepito dai convenuti per donazione ovvero per devoluzione dai testamenti del 2007;
In via subordinata circa la cessione d'azienda:
- accertare e dichiarare la risoluzione dell'atto di cessione d'azienda a ministero notaio n. rep. 14381 Per_2 in data 30.01.2001, in favore della “ in persona del legale Pt_4 Parte_4 rappresentante pro tempore, per inadempimento di parte acquirente e, per l'effetto, disporre la restituzione dei beni alla massa ereditaria ovvero, in subordine, anche eventualmente in via parziaria, del loro controvalore.
Per le convenute
In via istruttoria, riguardo alla richiesta di chiarimenti al CTU, come da verbale depositato il 2 maggio 2023 che di seguito si trascrivono:
[omissis]
Nel merito, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 15 luglio 2015,
“IN VIA PRELIMINARE: dichiarare prescritta ogni e qualsiasi domanda volta ad accertare la simulazione afferente le alienazioni delle PAC, la cessione della , nonché la costituzione di Controparte_8 impresa familiare.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: previi gli accertamenti e le declaratorie del caso, respingersi siccome infondata in fatto e in diritto ogni e qualsiasi domanda formulata dagli attori nei confronti delle odierne convenute, per i motivi tutti dedotti in atti.
IN VIA RICONVENZIONALE: previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, dichiarare l'illegittimità e comunque l'intervenuta abrogazione delle disposizioni contenute nella scheda testamentaria del 24 ottobre 1968, che limitano i diritti successori pertoccanti all'erede legittimaria Sempre previ gli Controparte_1 accertamenti e le declaratorie del caso, accertato in particolare che mediante una serie di atti dispositivi e mediante le schede testamentarie del 23 e del 26 febbraio 2007, il de cuius ha revocato le volontà espresse nel testamento del 24 ottobre 1968, visti gli artt. 680 e seguenti c.c., accertata e dichiarata la piena validità delle disposizioni testamentarie contenute nelle schede del 23 e del 26 febbraio 2007 con ogni conseguente attribuzione dei beni ivi elencati in capo ai beneficiari, accertata altresì la qualità di erede legittimario del coniuge disporsi la divisione dei beni caduti in successione ereditaria dei quali il Controparte_1 testatore non ha disposto, stante la loro divisibilità ai sensi di legge, disponendo le singole assegnazioni agli pagina 3 di 20 eredi e determinando gli eventuali conguagli in denaro secondo i criteri della successione legittima previa approvazione del redigendo progetto;
SEMPRE IN VIA RICONVENZIONALE: darsi atto che l' Controparte_9 si dichiara di essere disponibile a versare agli altri eredi, in proporzione delle rispettive quote , la somma di €
120.110,61 (€149.625,35 - € 29.514,74) e in subordine l'importo di €149.625,35 (€174.625,35 - €25.000,00) e per l'effetto, rigettarsi la domanda subordinata di declaratoria di risoluzione per inadempimento dell'atto di cessione d'azienda per Notaio rep. n. 14381 in data 30 gennaio 2001. Per_2
ANCORA IN VIA RICONVENZIONALE: condannarsi gli attori a rifondere alle sorelle e CP_10
in proprio e quali socie dell' fino al concorrere CP_7 Controparte_9 delle rispettive quote ereditarie l'importo di € 91.071,11 e comunque la somma che risulterà provata e/o dovuta in corso di causa, maggiorata di interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, per le ragioni di cui all'espositiva che precede;
SEMPRE IN VIA RICONVENZIONALE : condannarsi gli attori a rifondere alla madre CP_1
fino al concorrere delle rispettive quote ereditarie, la somma €48.136,10 e comunque della somma
[...] che risulterà provata e/o dovuta in corso di causa, con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
ANCORA IN VIA RICONVENZIONALE: accertarsi e dichiararsi che le sorelle e , Controparte_3 CP_7 in proprio e quali socie della Azianda Agricola Sabbionera delle Sorelle Vitari s.s., avranno diritto di seguitare a condurre i fondi oggetto delle affittanze agrarie aventi ad oggetto i fondi di cui all'espositiva che precede e dei contratti di affittanza agraria qui prodotti e, comunque , in essere, fino alle relative scadenze contrattuali.
IN VIA SUBORDINATA E RICONVENZIONALE: per la davvero non creduta ipotesi in cui le domande attoree aventi ad oggetto la collazione venissero ritenute anche solo in parte meritevoli di accoglimento, previo accertamento delle donazioni dirette e indirette effettuate dal de cuius in favore degli attori, dichiararsi questi ultimi tenuti alla collazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 737 c.c., con conferimento del donatum la e gli immobili i Pianengo, Pompiano e Roccafranca alla massa ereditaria ai fini del calcolo delle CP_11 singole quote di spettanza di ciascun coerede.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compenso professionale.”
Per il convenuto Controparte_6
IN VIA ISTRUTTORIA, riguardo alle richieste formulate in merito alla CTU, come da verbale d'udienza del 16 maggio 2023 che di seguito si trascrivono
[omissis] in via principale e di merito:
° respingere in toto le domande formulate da parte attrice a mezzo dell'atto di citazione notificato in data 31 ottobre 2011, della memoria di integrazione della domanda ex art. 164 c.p.c. notificata in data 16 maggio 2012 e, infine, dell'atto di citazione in rinnovazione notificato in data 12 novembre 2012, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, ad ogni effetto di legge;
sempre in via principale e di merito:
pagina 4 di 20 ° accertato e dichiarato che le volontà testamentarie di cui al testamento olografo 24 ottobre 1968 sono state integralmente revocate dalle successive disposizioni testamentarie di cui ai testamenti 23 e 26 febbraio 2007, dagli atti di disposizione posti in vita da de cuius, dalla volontà complessiva manifestata dal de cuius;
° accertata e dichiarata la volontà testamentaria del signor di disporre la dispensa da collazione di tutte le Persona_1 donazioni effettuate dal signor in favore dei propri figli;
Persona_1
° accertato e dichiarato che i signori Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
e sono eredi legittimi del defunto Controparte_6 Controparte_2 Controparte_7 Controparte_3 Per_1
per quota di un terzo (1/3) del patrimonio relitto dal de cuius la prima, per quota di due ventunesimi
[...]
(2/21) ciascuno gli altri, disporre la divisione, mediante redazione di idoneo progetto divisionale ex art. 789
c.p.c., dei beni caduti in comunione ereditaria e non oggetto dei prelegati di cui ai testamenti olografi 23 e 26 febbraio 2007, secondo i principi della successione legittima di cui all'art. 565 c.c. e segg. e senza l'applicazione dell'istituto della collazione, stante la dispensa da collazione disposta dal donante - testatore, assegnando: -- a beni in proprietà esclusiva corrispondenti alla quota a lei spettante di un terzo (1/3) del Controparte_1 relictum, al netto delle sole passività della successione;
-- a ciascun figlio beni in proprietà esclusiva corrispondenti alla quota spettante di due ventunesimi (2/21) del relictum, al netto delle sole passività della successione;
° confermare, inoltre, la validità e l'efficacia delle disposizioni mortis causa di cui ai testamenti 23 e 26 febbraio
2007, in ragione dei principi della successione testamentaria di cui agli artt. 587 c.c. e segg., dichiarando l'acquisto in via esclusiva della proprietà dei beni ivi indicati in capo ai signori e CP_6 CP_3 CP_1
, secondo le volontà del testatore. Il tutto ad ogni effetto e con ogni conseguenza di legge, ordinando CP_7 pure la trascrizione dell'emananda pronunzia presso le competenti Conservatorie dei Registri Immobiliari -
Agenzie del Territorio - Ufficio Trascrizioni – Pubblicità Immobiliare.
In via subordinata di merito:
° nella denegata e non creduta ipotesi di mancato riconoscimento della dispensa da collazione con riguardo alle donazioni effettuate dal signor in favore dei convenuti, accertare e dichiarare tutte le donazioni Persona_1 dirette ed indirette effettuate dal signor in favore dei figli ed;
Persona_1 Parte_1 Pt_2 Pt_3
° disporne: -- il conferimento alla massa ereditaria e ai coeredi, in forza dell'istituto della collazione di cui agli artt. 737 e segg. c.c.; -- in ogni caso, che se ne tenga conto nel calcolo e nell'individuazione della quota spettante ai coeredi ed ° accertata e dichiarata la qualità dei signori Parte_1 Pt_2 Parte_3 Controparte_1
, e
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_6 Controparte_2 Controparte_7 Per_ quali eredi legittimi del defunto , per quota di un terzo (1/3) del patrimonio relitto dal de Controparte_3 cuius la prima, e di due ventunesimi (2/21) ciascuno gli altri, disporre la divisione, mediante redazione di idoneo progetto divisionale ex art. 789 c.p.c., dei beni caduti in comunione ereditaria e non oggetto dei prelegati di cui ai testamenti olografi 23 e 26 febbraio 2007, secondo i principi della successione legittima di cui all'art. 565 c.c.
e segg..
pagina 5 di 20 ° confermare, inoltre, la validità e l'efficacia delle disposizioni mortis causa di cui ai testamenti 23 e 26 febbraio
2007, in ragione dei principi della successione testamentaria di cui agli artt. 587 c.c. e segg., dichiarando l'acquisto in via esclusiva della proprietà dei beni ivi indicati in capo ai signori e CP_6 CP_3 CP_1
, secondo le volontà del testatore. Il tutto ad ogni effetto e con ogni conseguenza di legge, ordinando CP_7 pure la trascrizione dell'emananda pronunzia presso le competenti Conservatorie dei registri Immobiliari -
Agenzie del Territorio - Ufficio Trascrizioni – Pubblicità Immobiliare.
In ogni caso, spese e onorari di causa integralmente rifusi.”
pagina 6 di 20 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e esponevano: Parte_1 Pt_2 Pt_3
- che il padre decedeva il 27.6.2007, lasciando la moglie i Persona_1 Controparte_1
tre figli attori e altri quattro figli , e Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_6
- che, con testamento olografo del 23-26.2.2007, pubblicato il 4.4.2008, legava alcuni dei beni caduti in successione a e (porzioni della casa-cascina CP_6 CP_1 CP_7 CP_3
di NO e relativi arredi, i magazzini e l'ex caseificio, metà della casa in Roccafranca e relativi arredi, taluni monili), riconoscendo che gli attori erano stati tacitati mediante la costituzione della società Controparte_12
- che il predetto testamento non comprendeva la maggior parte del patrimonio relitto, tra cui: un grande allevamento di suini a NO, un altro allevamento Roccafranca, la restante metà casa in Roccafranca, un immobile in Brumano, numerosi terreni nei Comuni di Rudiano,
Verolanuova, Roccafranca, Trenzano, di cui la maggior parte produttivi;
quota dell'80% di San
Michele s.r.l., proprietaria di un fabbricato e altri terreni, conto corrente e passività;
- che, anteriormente, il de cuius effettuava in data 13.11.2001 una donazione notarile ai figli e del 40% delle quote sociali della San Michele s.r.l., CP_1 CP_6 CP_3 CP_7
e in data 2.5.2003 un'altra donazione ai figli e della CP_1 CP_6 CP_3 CP_7
nuda proprietà dei beni immobili in Brumano;
- che il de cuius avrebbe altresì effettuato ulteriori negozi a favore dei convenuti, segnatamente:
1. l'attribuzione, a titolo di 'successione anticipata', dei titoli all'aiuto in agricoltura provenienti dalla Comunità Europea (c.d. titoli PAC), allegati ai contratti di affitto agrario (docc. da 14 a 18) stipulati il 4.1.2007 con la Parte_4
attribuzioni da ritenersi nulle per contrarietà al divieto di patti
[...]
successori o, comunque, donazioni indirette;
2. la cessione in data 30.1.2007 dell'azienda agricola di NO alla Parte_4
da ritenersi negotium mixtum cum donatione, in quanto effettuata ad un
[...]
prezzo di €174.625,37, inferiore rispetto al valore effettivo della stessa;
in subordine, considerato che del corrispettivo erano versati solo € 20.000,00 in data 18.5.2007, €
5.000,00 in data 13.6.2007, da risolversi per inadempimento;
3. la donazione indiretta € 160.000,00 a , prelevati in data 2.1.2007 Controparte_1
dal conto corrente intestato al de cuius;
4. la simulata costituzione tra il de cuius e le figlie e dell'impresa CP_3 CP_4
familiare relativa all'azienda agricola di NO, avvenuta in data 19.12.2001.
pagina 7 di 20 Tanto premesso citavano gli odierni convenuti domandando, previo accertamento della natura donativa/nullità/inefficacia dei menzionati negozi, la reintegrazione della quota di riserva e la divisione del compendio ereditario.
Ritualmente costituiti, i convenuti esponevano che:
- il de cuius da sempre aveva svolto attività di imprenditore agricolo, inizialmente insieme ai fratelli, con cui aveva acquistato il caseificio Sabbionera in NO-Cizzago;
- il de cuius effettuava plurime liberalità in favore degli attori, segnatamente:
1. in data 3.1.1985, utilizzando i propri esclusivi proventi, il de cuius costituiva la con i figli , , e Controparte_13 Parte_1 Pt_3 Pt_2 CP_6
(il 15.10.1988 e rispettivamente insegnante e sacerdote, CP_1 CP_1 CP_6
recedevano dalla società, rinunciando alle proprie quote senza alcun corrispettivo in favore dei fratelli e ); Parte_1 Pt_2 Pt_3
2. gli immobili in Pianengo e Pompiano, in cui rispettivamente e si Pt_3 Pt_2
trasferivano tra gli anni '80 e '90, sarebbero stati acquistati con proventi esclusivi del de cuius;
altresì, avrebbe ricevuto dal padre il finanziamento per l'acquisto del Parte_1
terreno agricolo in Roccafranca.
Quanto alle asserite donazioni in loro favore, contestavano:
- che, a partire dal 2000, era cessato ogni tipo di collaborazione tra gli attori e , sicché Persona_1 nel 2001 quest'ultimo costituiva con e l'impresa familiare, rispetto Controparte_3 CP_7
alla quale era destituita di fondamento la pretesa attorea di ottenerne dichiarazione di nullità;
- che nel 2006, , per ragioni di salute, cessava il proprio apporto lavorativo e pertanto Persona_1
concedeva in affitto alle figlie e , costituite in forma di CP_3 CP_7 [...]
i fondi indicati, di talché in proprio e quali socie della Parte_4
suddetta società e avevano diritto di continuare a condurre i fondi oggetto CP_3 CP_7
delle affittanze agrarie sino alle relative scadenze contrattuali;
- che, quanto alla cessione dell'azienda agricola in favore di , il Parte_4
corrispettivo era allineato al valore di mercato e, relativamente al pagamento delle restanti rate tuttora dovute, il degenerare dei rapporti tra gli attori e i convenuti a seguito del decesso di
, rendeva impossibile il pagamento del residuo della cessione, e e Persona_1 Controparte_3
si dichiaravano disponibili a corrispondere il residuo del corrispettivo agli eredi CP_7
secondo le quote di spettanza;
- l'infondatezza della declaratoria di nullità del trasferimento delle c.d. PAC perché, per consolidata esegesi della normativa, seguono la conduzione effettiva dei fondi, essendo pacifico pagina 8 di 20 che conduca i fondi oggetto della cessione delle PAC;
Parte_4
- che e , in qualità di socie di Controparte_3 CP_7 Controparte_9
avrebbero sostenuto spese di pertoccanza di tutti gli eredi per complessivi €
[...]
91.071,11 (come da prospetto 14), di cui chiedevano la restituzione agli eredi pro-quota, dovendo essere computate nel rendiconto ex art.723 c.c.;
- che il prelievo di € 160.000,00 sul conto intestato a era effettuato il 2.1.2007 da Persona_1
e la stessa, coniuge in comunione di beni con il de cuius, al più, era Controparte_1 tenuta a rendere il conto sulla metà dell'importo e, comunque, corrispondeva complessivi €
128.136,10 per pagare i debiti facenti capo a , tra cui anche le spese funerarie e Persona_1
successorie, con richiesta di restituzione agli eredi pro-quota dell'importo di €48.136,10 (= €
128.136,10 - € 80.000,00).
Tanto premesso domandavano il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, previo accertamento della natura donativa dei negozi in favore degli attori ed accertamento delle spese sostenute nell'interesse dell'eredità, domandavano, previa collazione delle donazioni, la divisione del compendio ereditario secondo quanto disposto dal de cuius nel 2007 e, per il resto, pro quota.
Rinnovata la citazione ex art. 164 c.p.c. per nullità della domanda attorea di reintegrazione della quota di riserva, in corso di causa gli attori riferivano il ritrovamento in data 4.7.2012 di un'altra scheda testamentaria, datata 24.10.1968, ove il de cuius istituiva eredi in parti uguali i soli figli maschi, riservando unicamente la quota di legittima alle figlie femmine ed il solo usufrutto uxorio alla moglie su metà asse ereditario (gravante per metà su legittima e per il resto sulla disponibile); disponeva inoltre, ai figli maschi, un prelegato di tutti gli immobili in RA (oggi non più nell'asse) e in
NO (successivamente oggetto delle disposizioni testamentarie del 2007, salvo l'immobile indicato al n. 7 della dichiarazione di successione, oggetto di successione legittima).
Pertanto, con provvedimento del 8.10.2012 le parti erano rimesse nei termini per prendere posizione su tale sopravvenienza, in ordine alla quale:
- gli attori sostenevano la validità ed efficacia del testamento del 1968, integrante quello del
2007, ritenendo per contro inefficace per incompatibilità la divisione parziale disposta nel testamento del 2007;
- le convenute e (nelle more assistito da altro difensore, in ragione di un Controparte_6
potenziale conflitto di interessi con le sorelle e la madre, avendo il testamento del 1968 favorito i soli figli maschi), ne ritenevano l'inefficacia per incompatibilità col testamento del 2007; altresì, riteneva illegittima la parte del testamento che costituiva il Controparte_1
solo usufrutto uxorio alla moglie, per contrarietà alle norme imperative di cui alla sopravvenuta pagina 9 di 20 disciplina successoria contenuta nella riforma del diritto di famiglia della L. 151/1975; sostenevano infine che, col testamento del 2007, il de cuius avrebbe tacitamente dispensato i legittimari dalla collazione delle donazioni delle quote di San Michele e dell'immobile in
Brumano, in quanto tali donazioni sarebbero state effettuate per compensare quanto ricevuto dagli attori mediante la costituzione della società ed i finanziamenti per i loro CP_11
rispettivi immobili.
Vanamente tentata la conciliazione e assegnati alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., con sentenza non definitiva n. 1006/2016 del 5.4.2016, il Tribunale così statuiva:
1) Dichiara inammissibile l'eccezione di parte convenuta ove chiede dichiararsi prescritta ogni e qualsiasi domanda volta ad accertare la simulazione afferente le alienazioni della PEC, la cessione della , nonché la costituzione di impresa familiare;
CP_9 Controparte_8
2) Rigetta la domanda attorea di nullità della divisione effettuata dal testatore nel Persona_1
testamento in data 23.2.2007 e 26.2.2007;
3) Rigetta la domanda [dei convenuti1] volta a sentire dichiarata la revoca del testamento in data
24.10.1968 e, per l'effetto, dichiara aperta la successione testamentaria di in forza del Persona_1
testamento in data 24.10.1968, come integrato dal testamento in data 23.2.2007 e 26.2.2007 e dichiara la qualità di eredi in capo a tutte le parti, limitatamente alla quota di legittima quanto a
[...]
, e . CP_2 CP_7 CP_3
Rimessa la causa sul ruolo e formulata da entrambe le parti riserva di appello della sentenza non definitiva, nuovamente tentata la conciliazione, assunte le prove orali ammesse mediante interrogatorio formale e testimoni, tentata nuovamente la conciliazione, all'esito dei rinvii correlati alla pandemia
Covid-19, con ordinanza del 8.5.2021 era demandata all'ing. una c.t.u. valutativa del Persona_5
compendio ereditario, con formulazione di cinque progetti divisionali alternativi, la cui relazione era depositata il 30.3.2022.
Mutato il 6.9.2022 il Giudice nel sottoscritto estensore e sentito il c.t.u. a chiarimenti il 16.5.2023, all'udienza del 4.4.2024 le parti precisavano le trascritte conclusioni e la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
Preliminarmente e in rito, va dichiarata la manifesta inammissibilità delle reiterate doglianze di entrambe le parti sulla validità ed efficacia del testamento olografo del 1968, già oggetto della richiamata pronuncia non definitiva del 2016 e, pertanto, proponibili esclusivamente in sede di appello, di cui le parti hanno formulato espressa riserva. 1 N.d.r.. pagina 10 di 20 Sempre in rito, va esclusa un'eventuale pregiudizialità, rispetto al presente procedimento, del separato giudizio RG 9240/2021, pure assegnato al sottoscritto estensore, in cui Controparte_1
evocati in giudizio gli altri coeredi, lamenta la lesione della propria quota di riserva cagionata dal testamento del 1968, disponente in suo favore il solo usufrutto uxorio, e domandava a carico dei coeredi la riduzione della disposizione fino alla concorrenza del valore della propria quota, mediante reintegro in beni immobili e/o conguaglio in denaro.
Invero, all'esito della pronuncia della sentenza non definitiva del 5.4.2016, il presente procedimento – accertato il titolo sul quale si fonda la divisione – resta limitato esclusivamente all'accertamento della validità ed efficacia dei negozi reciprocamente contestati tra le parti e alla conseguente divisione del compendio ereditario, da disporsi sulla scorta dell'efficacia integrata dei testamenti del 1968 e del
2007, conformemente al dispositivo della richiamata sentenza, cui il Collegio deve necessariamente attenersi.
Ancora in rito, si osserva che gli attori non hanno più espressamente riproposto la domanda di reintegra della loro quota di riserva, da ritenersi implicitamente rinunciata, considerato che, successivamente al deposito della c.t.u., gli attori, pur messi in condizione di conoscere le stime del patrimonio ereditario, effettuate anche con riferimento al tempo della morte del de cuius, non hanno più effettuato i necessari calcoli ex art. 553 e ss. c.c..
Tanto premesso e venendo al merito, occorre pronunciarsi esclusivamente sulla domanda di divisione.
Quanto al progetto divisionale operato dal c.t.u., le parti non hanno formulato osservazioni sull'individuazione delle quote ereditarie conformemente all'efficacia dei due testamenti del 1968 e del
2007 (salva la riserva di appello pendente), sulla suddivisione degli eredi in tre “piedi” divisionali (i tre figli attori, le tre figlie convenute e da solo), oltre all'usufrutto uxorio di Controparte_6 CP_1
nonché sulla divisione parziale del testatore operata nel testamento del 2007, mutuata dal
[...]
c.t.u..
Neppure alcuna parte ha domandato disporsi la vendita dei beni, ovvero l'estrazione a sorte dei lotti: invero, gli attori hanno aderito all'ipotesi divisionale n. 3, le convenute all'ipotesi n. 3, elaborando tuttavia calcoli totalmente difformi con differenti criteri di stima e includendo ulteriori donazioni (di cui infra), mentre il convenuto non ha espresso specifica volontà al riguardo: sicché va Controparte_6
ritenuta implicita la volontà unanime delle parti di addivenire ad una divisione per assegnazione dei beni ereditari, nei piedi divisionali individuati dal perito.
Quanto alla stima del compendio ereditario, si riportano qui integralmente le repliche del c.t.u. alle osservazioni dei consulenti delle parti convenute (quelle del consulente degli attori si intendono assorbite dalla volontà dei medesimi di aderire integralmente all'ipotesi divisionale n.3, senza pagina 11 di 20 effettuare diversi calcoli), da ritenersi integralmente condivisibili in quanto congruamente motivate e prive di contraddizioni2.
Acclarata dunque la bontà della formazione delle quote e delle stime operate del c.t.u., occorre ora soffermarsi sulle cinque ipotesi divisionali alternative elaborate dal c.t.u., conformemente al quesito del
8.5.2021, considerando:
− Ipotesi n.1: il solo relictum in conformità alle disposizioni testamentarie (in dettaglio, pp. 99-
106 relazione c.t.u.); 2 • Osservazioni Dott. ( ) Persona_6 Controparte_6
1) Valore attribuito alle porzioni abitative di Parte_5 Il ctp contesta il valore attribuito dal ctu alle porzioni abitative di NO ritenendolo eccessivo in quanto, a suo giudizio, la casa è da considerarsi un insediamento esclusivamente al servizio dell'allevamento prospiciente;
il ctp propone di attribuire un valore a corpo di € 300.000,00 all'attualità e € 350.000,00 nel 2007. Il ctu non accoglie l'osservazione e replica che la cascina parzialmente ristrutturata con ex caseificio è limitrofa all'allevamento ma non è un fabbricato rurale necessariamente al servizio dell'allevamento di suini;
le due strutture potrebbero essere tranquillamente utilizzate e alienate separatamente, tant'è che proprio a che non è Controparte_6 operatore agricolo ma sacerdote il de cuius ha legato porzioni dell'abitazione in . Il valore attribuito dal Parte_5 ctp, se raffrontato alla superficie commerciale della proprietà, porterebbe ad un valore unitario di €/mq 275,00 circa, fuori da ogni logica e indicazione di mercato per abitazioni nelle condizioni di quella in esame, come dimostra anche il borsino PR che indica valori da €/mq 255,00 a €/mq 305,00 per abitazioni da ristrutturare, ovvero con vetustà 70/80 anni e mai sistemate mentre l'edificio abitativo in oggetto non si trova certo in tali condizioni.
2) Valore attribuito alla . Parte_6 Il ctp contesta il valore attribuito dal ctu alla S. Michele in quanto non sarebbe stato tenuto in considerazione il regime fiscale riferibile ad una S.R.L., quindi, a suo giudizio, il valore dovrebbe essere decurtato del 26%. Il ctu non accoglie l'osservazione e replica che il valore della società nel caso specifico coincide con il valore degli immobili in essa conferiti indipendentemente dal regime fiscale in cui essa si trova;
il valore attribuito agli immobili è indipendente dal regime fiscale del proprietario.
• Osservazioni Dott. (altre convenute) Testimone_1
1) Valore attribuito alle porzioni abitative di Parte_5 Il ctp contesta il valore attribuito dal ctu ritenendolo eccessivo in quanto, a suo dire, gli annunci reperiti non corrisponderebbero alla tipologia di immobile in oggetto. Il ctu non accoglie l'osservazione e replica che il ctu per assimilare i valori desunti dagli annunci al valore della casa ha opportunamente applicato una decurtazione del 20% per margine di trattativa e per ubicazione;
lo stesso ctp ammette che i margini di trattativa vanno dal 10% al 15%; il ctu ritiene che il margine di trattativa corretto sia del 10% e il 10% di decurtazione è stato attribuito proprio in virtù dell'ubicazione. Il ctu per conformità e obbiettività di giudizio ha applicato analoghi ragionamenti e decurtazioni anche per la casa di Roccafranca che però non sono stati oggetto di osservazioni da parte del ctp.
2) Valore attribuito alle porzioni abitative di Parte_5 Il ctp propone un calcolo che porta ad un valore di € 310.000,00 per il complesso abitativo e ex caseificio di Parte_5
.
[...] Il ctu non accoglie l'osservazione e replica che il ctp parte dal presupposto che l'immobile debba essere destinato all'acquisto da parte di una famiglia media con reddito di € 50.000,00 in quanto difficilmente verrebbe acquistato da detentori di reddito più capienti;
il ctu non condivide dette basi di partenza che non possono influire sul valore reale del fabbricato;
le decurtazioni per il margine di trattativa e per la vicinanza agli allevamenti di suini (fattori che oggettivamente incidono) sono state applicate e il valore che ne è derivato appare corretto indipendentemente dalla fascia di mercato a cui si rivolge. Per seguire il ragionamento del ctp ci si chiede quale famiglia media abbia la necessità di acquistare un cascinale di quasi 1.100 mq di superficie commerciale;
nel mercato vi sono varie tipologie di edifici dalle case popolari ai palazzi signorili, ogni edificio si rivolge ad una specifica platea di acquirenti e il valore di un immobile esula dai potenziali acquirenti e non deve essere valutato a valore di svendita per adattarlo alla fascia media. Il valore attribuito dal ctp se raffrontato alla superficie commerciale della proprietà porterebbe a un valore unitario di €/mq 284,50 circa, fuori da ogni logica e indicazione di mercato per abitazioni nelle condizioni di quella in esame, come dimostra anche il borsino PR che indica valori da €/mq 255,00 a €/mq 305,00 per abitazioni da ristrutturare, ovvero con vetusta 70/80 anni e mai sistemate mentre l'edificio abitativo in oggetto non si trova certo in tali condizioni (pp. 143-146 relazione c.t.u.). pagina 12 di 20 − Ipotesi n.2: anche le donazioni dirette ai convenuti delle quote di San Michele s.r.l. e dell'immobile in Brumano (pp. 107-116 ibidem);
− Ipotesi n.3: anche le donazioni indirette alle convenute dei PAC Europei e dell'azienda agricola di NO (pp. 116-125 ibidem);
− Ipotesi n.4: anche la donazione a di € 160.000,00 (pp. 125-132 Controparte_1
ibidem);
− Ipotesi n.5: anche la donazione agli attori della Fenilnuovo dei F.lli Vitari s.a.s. (pp. 133 ibidem).
Pertanto, occorre accertare la validità e l'efficacia delle donazioni reciprocamente contestate tra le parti, al cui esito dovrà essere accolta una delle ipotesi divisionali sopra riportate.
Appare in primo luogo incontestata la validità e l'efficacia delle due donazioni notarili del 13.11.2001
– cessione del 40% quote sociali della San Michele s.r.l. ai figli e CP_1 CP_6 CP_3
– e del 2.5.2003 – cessione della nuda proprietà in favore di CP_7 CP_1 CP_6 CP_3
dei beni immobili in Brumano (docc. 3,4 attori). Al riguardo, va respinta l'eccezione dei CP_7
convenuti di dispensa della collazione delle menzionate donazioni:
- anzitutto, dagli atti notarili non risulta un'espressa volontà del donante in tal senso;
- né può ritenersi che la previsione testamentaria del 2007, riconoscendo gli attori già tacitati con la costituzione della Fenilnuovo s.a.s., costituisca una dispensa tacita dalla collazione delle menzionate donazioni: premesso che dalle donazioni neppure emerge alcun riferimento alla
, dal testamento non può evincersi la circostanza che testatore avesse già soddisfatto CP_11
gli eredi di tutto il suo patrimonio mediante donazioni (potendosi solo in tal caso ritenere implicita la volontà di dispensarli dalla collazione), essendo pacifico che i legati operati nel testamento attengono a una sola porzione del patrimonio, pari a circa € 1 mln, restando esclusi dal testamento beni per circa € 5,7 mln (cfr. pp. 88-94 relazione c.t.u., cfr. p. 7 motivazione).
Vanno respinte le domande attoree relative agli ulteriori negozi effettuati del de cuius in favore delle convenute:
1. va anzitutto sgomberato il campo dalla domanda di accertamento della simulazione assoluta dell'atto notarile del 19.12.2001 di costituzione dell'impresa familiare tra il de cuius e le figlie e dell'azienda agricola di NO: nella parte motiva dell'atto di CP_3 CP_4
citazione originario la domanda non risulta supportata, ancor prima che da elementi di prova, da alcun'allegazione a sostegno della specifica
contro
-volontà delle parti di non attribuire alcun'efficacia a tale negozio (cfr. atto citazione del 20.10.2011), in presenza, per contro, di plurimi contratti di affitto del 2007 tra la suddetta impresa familiare e l'impresa agricola delle pagina 13 di 20 figlie, la cui validità ed efficacia non risulta in contestazione. Né valgono a sanare tale evidente lacuna le deduzioni contenute nelle successive due rinnovazioni della citazione, considerato che la prima era finalizzata esclusivamente a sanare la rilevata nullità della domanda di reintegrazione della quota di riserva e la seconda era finalizzata esclusivamente a consentire alle parti di dedurre in punto di validità ed efficacia del testamento del 1968.
2. va altresì dato atto della mancata riproposizione da parte degli attori, in sede di conclusioni da ultimo precisate, della domanda volta all'accertamento della prospettata donazione indiretta in favore di della somma di € 160.000,00 in data 2.1.2007: pertanto, la Controparte_1
domanda va ritenuta implicitamente rinunciata, tenuto altresì conto che gli attori stessi hanno espressamente aderito all'Ipotesi divisionale n. 3, non comprendente il calcolo della predetta somma nell'asse ereditario;
3. va respinta la domanda attorea di nullità per contrarietà al divieto di patti successori, o di accertamento di donazione indiretta, relativa all'attribuzione, a titolo di 'successione anticipata', dei titoli all'aiuto in agricoltura provenienti dalla Comunità Europea (titoli PAC, di cui al Reg.
UE 1782/2003) allegati ai contratti di affitto agrario in favore di Parte_4
(docc. da 14 a 18 attori): premesso che risulta incontestata la validità ed
[...]
efficacia dei menzionati contratti, reputa il Collegio i contributi europei strettamente connessi alla titolarità dei predetti contratti, seguendo pertanto, in caso di affitto, la titolarità del godimento del fondo, trattandosi di sovvenzioni destinate agli agricoltori-affittuari, non al proprietario-affittante (cfr. Reg. UE 1782/2003, il cui art. 46 consente il trasferimento dei diritti di aiuto anche tramite contratto di affitto); neppure possono considerarsi donazioni indirette, considerato che l'affittuario è tenuto non solo a restituirli al proprietario al termine dell'affitto, ma è anche tenuto a rispettare determinati vincoli di condizionalità, a pena di riduzione o revoca del contributo, in materia di clima e ambiente, salute pubblica e salute delle piante e benessere degli animali, posti al livello statale e regionale3. Peraltro, la dicitura “successione anticipata”, apposta nel registro titoli AGEA appare di per sé sola insufficiente a configurare l'esistenza di un intento liberale (a maggio ragione di un patto successorio), è consentita ai sensi dell'art. 2 del D.M. 6513/2014 del MiPAF, il quale rinvia alla definizione di cui all'art. 3 del D.M. 3 Cfr. decreto del MASAF n. 0147385 del 9/03/2023, avente ad oggetto “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”. A livello regionale la normativa di riferimento è la DGR n. 166 del 17/04/2023 “PAC 2023-2027 - Regime di condizionalità per l'anno 2023: Determinazione dei Criteri di Gestione Obbligatori e delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali, ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e del Reg. (UE) n. 1306/2013”. pagina 14 di 20 MiPAF 5 agosto 2004, per “b) tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo
l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo può succedere per successione legittima”: nel caso di specie, le titolari di sono Controparte_9
le figlie convenute e eredi legittime del de cuius, che rispondono CP_4 CP_3
personalmente e illimitatamente di tutte le obbligazioni, anche a titolo successorio (art. 2267
c.c.);
4. va respinta la natura di negotium mixtum cum donatione della cessione notarile di azienda del
30.1.2007 alla (allevamento di suini di Parte_4
NO): secondo gli attori il prezzo di € 174.625,37 sarebbe eccessivamente inferiore rispetto al valore reale dell'avviamento, facendo la cessione altresì riferimento a titoli PAC, di natura donativa. Premessa l'esclusione della natura donativa dei titoli europei di cui al precedente punto, quanto al valore reale dell'avviamento, l'atto notarile prodotto reca, a sostegno del prezzo indicato, uno specifico elenco dei macchinari, delle scorte vive, delle scorte morte, dei titoli PAC e delle passività dell'azienda (doc. 10 attori): a tale evidenza documentale, vieppiù di provenienza notarile, gli attori non hanno dedotto specifiche contestazioni ovvero idonea prova documentale contraria, né hanno depositato idonea perizia di parte a sostegno, sicché il c.t.u. ha ragionevolmente dichiarato l'impossibilità di ricostruire il valore dell'avviamento dell'azienda, all'epoca della cessione (p. 116 relazione c.t.u.).
Va altresì respinta la tesi subordinata di intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento delle convenute per pagamento solo parziale del prezzo: il saldo, previsto in tre tranches di circa
€ 58.000,00 a fine 2007,2008 e 2009, è stato giustificatamente sospeso a fronte del decesso del de cuius, avvenuto pochi mesi dopo la cessione (27.6.2007), in seguito al quale gli attori, sostenendo l'invalidità della cessione, rifiutavano di ricevere pagamento del residuo del prezzo dalle convenute, che pertanto procedevano alla relativa offerta formale (pp. 13 e ss. comparsa convenuti).
Vanno altresì respinte le domande riconvenzionali dei convenuti relative alle donazioni indirette del de cuius in favore degli attori:
1. la donazione indiretta degli immobili in Pianengo, Pompiano e Roccafranca, acquistati dagli attori nei primi anni '90 con denaro asseritamente proveniente dal de cuius, appare sfornita della prova delle allegazioni, nulla emergendo dalle deposizioni testimoniali raccolte (verbale udienza del 26.1.2018), nonché risulta del tutto priva di documentazione a sostegno;
a tal proposito, la produzione della documentazione delle convenute in data 2.5.2023, relativa agli immobili di Pianengo e Pompiano, si reputa inammissibile, in quanto non sopravvenuta e non pagina 15 di 20 depositata entro i termini perentori delle preclusioni istruttorie, ampiamente decorsi;
2. la donazione indiretta della costituita nel 1985 Controparte_14
asseritamente con i proventi del de cuius e di fatto gestita dai soli attori, appare non solo munita di indizi insufficienti ai fini della relativa prova, considerato che, quanto alla gestione, i rapporti sociali e la contabilità erano curati dagli attori unitamente al padre (teste , Testimone_2
commercialista della società, cfr. verbale 26.1.2018) e, quanto alla costituzione nel 1985, risulta in atti assente qualsivoglia documento che consenta di accertare i conferimenti, nonché la quantificazione del valore dell'azienda, come confermato dal c.t.u. (p. 148 relazione c.t.u.4).
Vanno infine respinte:
a) la domanda riconvenzionale della convenuta di imputazione alla massa Controparte_1 ereditaria dell'allegato credito di € 48.136,10 – pari alla differenza tra la metà della somma di €
160.000,00, pacificamente prelevata dalla il 2.1.2007 dal conto corrente personale del de cuius, CP_1
e l'importo di € 128.136,10 speso per saldare debiti personali del de cuius (p. 14 comparsa convenuti e docc. 15) – in quanto si tratta di domanda fondata sull'erroneo presupposto che il conto corrente fosse cointestato ai coniugi o, comunque, che la metà delle giacenze pertoccasse alla stessa CP_1
(circostanza quest'ultima non provata).
b) l'ulteriore domanda riconvenzionale delle convenute e di Controparte_3 Controparte_4 imputazione alla massa ereditaria dell'allegato credito di € 91.071,11 – riferibile a spese elencate nei prospetti sub docc. 14 e 29 – in quanto non risulta esattamente identificabile il titolo della pretesa nei confronti della massa, trattandosi in apparenza di spese attinenti alla gestione ordinaria dell'azienda condotta in affitto (cfr. gruppo docc. 30 convenute).
Alla luce di tutto quanto premesso, accertata l'esistenza delle sole donazioni dirette ai convenuti del
40% delle quote della società San Michele e della nuda proprietà degli immobili in Brumano, si procede alla divisione in conformità all'Ipotesi divisionale n. 2 formulata dal c.t.u., individuandosi i seguenti piedi ereditari:
1) Alle signore , e si assegnano i beni riportati nella Controparte_2 Controparte_7 Controparte_3
seguente tabella. 4 Il Ctu ribadisce che agli atti non vi sono documenti che dimostrino che gli immobili di Pianengo e siano da Pt_7 ricomprendere nel patrimonio ereditario (ovvero configuranti donazioni indirette) né documenti che indichino la loro consistenza;
lo stesso legale di parte si riservava di dimostrare in seguito detta circostanza ma poi non lo ha fatto. Come riportato in relazione con i documenti agli atti non è dimostrato e non ricostruibile quale fosse il valore della al CP_11 momento della costituzione. pagina 16 di 20 2) Al signor Controparte_6
si assegnano i beni riportati nella seguente tabella.
pagina 17 di 20 3) Ai signori Parte_2
, e si assegnano i beni riportati nella seguente tabella. Pt_3 Parte_1
pagina 18 di 20 In punto di spese di lite, considerata la soccombenza reciproca delle parti sia in sede di sentenza non definitiva, in cui risulta respinta la domanda degli attori di nullità della divisione operata dal testatore nel testamento del 2007, nonché respinta la domanda dei convenuti di illegittimità/inefficacia delle disposizioni testamentarie del 1968, sia in questa sede, a fronte dell'accoglimento dell'ipotesi divisionale n. 2, col rigetto delle domande principali e riconvenzionali di entrambe le parti relative ai negozi oggetto di causa, ricorrono le condizioni ex art. 92 comma 2 c.p.c. per la compensazione integrale delle spese del procedimento.
Parimenti, le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto del 18.8.2023, sono poste a carico di tutte le parti in via solidale verso il c.t.u. e, nei rapporti interni, in proporzione alle quote a ciascuno assegnate nel progetto divisionale dichiarato esecutivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto della sentenza non definitiva n. 1006/2016 del 5.4.2016,
1. dispone lo scioglimento della comunione ereditaria in seguito al decesso di in data Persona_1
27.6.2007;
pagina 19 di 20 2. dispone in conformità al progetto divisionale “Ipotesi n. 2”, di cui alle pp. 107-116 della relazione del c.t.u. del 30.3.2022, indicato in motivazione, dichiarandolo esecutivo;
3. ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite, anche in relazione alla sentenza non definitiva;
5. pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto del 18.8.2023, a carico di tutte le parti in via solidale verso il c.t.u. e, nei rapporti interni, in proporzione alle quote a ciascuno assegnate nel progetto divisionale dichiarato esecutivo.
Si comunichi al c.t.u. ing. . Persona_5
Brescia, camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Gustavo Nanni
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
GUSTAVO NANNI PRESIDENTE
MICHELE POSIO GIUDICE relatore est.
COSTANZA TETI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 16753/2011 promossa da:
(c.f. , (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
) e (c.f. ), con l'avv. CARUNA LAURA
[...] Parte_3 CodiceFiscale_3
ATTORI contro
(c.f. , (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_4 Controparte_2
), (c.f. , CodiceFiscale_5 Controparte_3 CodiceFiscale_6
(c.f. e Controparte_4 CodiceFiscale_7 [...]
(c.f. ), con l'avv. MORRONE PIETRO Controparte_5 P.IVA_1
CONVENUTE
(c.f. ), con l'avv. LUCIANI MORRONE LAURA Controparte_6 CodiceFiscale_8
CONVENUTO
Oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/04/2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per gli attori
Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta e con la rifusione delle spese di lite (ivi comprese CTU e CTP) e delle competenze professionali, oltre spese generali e accessori di legge, voglia l'adito
Tribunale: pagina 1 di 20 - dato atto, come statuito nella sentenza parziale n. 1006/2016:
*della qualità degli attori di eredi del defunto in base al testamento in data 24.10.1968 come Persona_1 integrato dal testamento in data 23.02.2007 e 26.02.2007
* di dover disporre la formazione delle quote secondo quanto stabilito dal de cuius nella scheda testamentaria in data 24.10.1968 come integrata dal testamento in data 23.02.2007 e 26.02.2007
-ribadita la riserva ex art.340 c.p.c. in ordine alla richiesta di accertare e dichiarare, ex art. 735 c.c., la nullità della divisione effettuata dal testatore nel testamento in data 23.02.2007 e 26.02.2007; Persona_1
In via principale di merito in ordine alle donazioni dirette e indirette e alla pedissequa divisione ereditaria:
a) accertare e dichiarare la sussistenza delle donazioni dirette delle quote della S. Michele S.r.l. e dell'immobile in Brumano a favore dei convenuti , , e e, per Controparte_2 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_3
l'effetto, disporne la collazione all'asse ereditario;
b) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di trasferimento per successione anticipata dei Titoli comunitari all'aiuto e, per l'effetto, disporne la restituzione alla massa ereditaria;
in subordine, accertarne e dichiararne la natura di donazione indiretta e, per l'effetto, ordinarne la pedissequa collazione;
in ulteriore subordine, accertarne e dichiararne la natura di atto relativamente simulato, privo di effetti e/o affetto da nullità per assenza dei requisiti di forma e, per l'effetto, disporre la restituzione dei beni alla massa e in ogni caso, ordinare che si tenga conto della simulazione nel calcolo dell'ammontare della quota spettante ai coeredi;
c) accertare e dichiarare che l'atto di cessione dell' ” mediante atto a ministero Controparte_8 notaio n. rep. 14381 in data 30.01.2001, in favore della “ Per_2 Parte_4
in persona delle signore e , costituisce negotium mixtum cun
[...] Controparte_7 Controparte_3 donatione;
pedissequamente, accertarne e dichiararne la natura di atto relativamente simulato, privo di effetti e/o affetto da nullità per assenza dei requisiti di forma e, per l'effetto, disporre la restituzione dei beni alla massa e in ogni caso, ordinare che si tenga conto della simulazione nel calcolo dell'ammontare della quota spettante ai coeredi;
d) accertare che la cessione dei Titoli Comunitari all'Aiuto (titoli PAC), avvenuta mediante atto a ministero notaio n. rep. 14381 in data 30.01.2007, in favore della “ Per_2 Parte_4
in persona delle signore e , è affetta da simulazione assoluta e,
[...] Controparte_7 Controparte_3 pertanto, dichiararla priva di effetti, disponendo la restituzione dei beni alla massa e, in ogni caso, ordinare che si tenga conto della simulazione nel calcolo dell'ammontare della quota spettante ai coeredi;
e) accertare che la costituzione di impresa familiare, avvenuta mediante scrittura autenticata a ministero notaio n. rep. 59522 in data 19.12.2001, è affetta da simulazione assoluta e, pertanto, dichiararla priva di Per_3 effetti, disponendo la restituzione dei beni alla massa e, in ogni caso, ordinare che si tenga conto della simulazione nel calcolo dell'ammontare della quota spettante ai coeredi;
per l'effetto
- condannare i coeredi in possesso dei beni facenti parte dell'asse ereditario a rendere il conto della gestione dalla data di apertura della successione;
pagina 2 di 20 - previa riunione fittizia dell'asse ereditario, ordinare la divisione dei cespiti ereditari con attribuzione ai singoli condividenti della quota a ciascuno spettante secondo i principi stabiliti dalla sentenza parziale n. 1006/2016 del
05.04.2016 resa inter partes e in base gli assegni indicati nella perizia del c.t.u. ing. dichiarando gli Per_4 attori di optare per l'IPOTESI 3; ovvero
-previa riunione fittizia dell'asse ereditario, ordinare la divisione dei cespiti ereditari con attribuzione ai singoli condividenti della quota a ciascuno spettante secondo le schede testamentarie in atti, commisurate nei controvalori di cui al punto e) dell'atto di citazione in rinnovazione datato 10.11.2012, ovvero in quella diversa somma che dovesse emergere in corso di causa, tenuto conto di quanto già percepito dai convenuti per donazione ovvero per devoluzione dai testamenti del 2007;
In via subordinata circa la cessione d'azienda:
- accertare e dichiarare la risoluzione dell'atto di cessione d'azienda a ministero notaio n. rep. 14381 Per_2 in data 30.01.2001, in favore della “ in persona del legale Pt_4 Parte_4 rappresentante pro tempore, per inadempimento di parte acquirente e, per l'effetto, disporre la restituzione dei beni alla massa ereditaria ovvero, in subordine, anche eventualmente in via parziaria, del loro controvalore.
Per le convenute
In via istruttoria, riguardo alla richiesta di chiarimenti al CTU, come da verbale depositato il 2 maggio 2023 che di seguito si trascrivono:
[omissis]
Nel merito, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 15 luglio 2015,
“IN VIA PRELIMINARE: dichiarare prescritta ogni e qualsiasi domanda volta ad accertare la simulazione afferente le alienazioni delle PAC, la cessione della , nonché la costituzione di Controparte_8 impresa familiare.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: previi gli accertamenti e le declaratorie del caso, respingersi siccome infondata in fatto e in diritto ogni e qualsiasi domanda formulata dagli attori nei confronti delle odierne convenute, per i motivi tutti dedotti in atti.
IN VIA RICONVENZIONALE: previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, dichiarare l'illegittimità e comunque l'intervenuta abrogazione delle disposizioni contenute nella scheda testamentaria del 24 ottobre 1968, che limitano i diritti successori pertoccanti all'erede legittimaria Sempre previ gli Controparte_1 accertamenti e le declaratorie del caso, accertato in particolare che mediante una serie di atti dispositivi e mediante le schede testamentarie del 23 e del 26 febbraio 2007, il de cuius ha revocato le volontà espresse nel testamento del 24 ottobre 1968, visti gli artt. 680 e seguenti c.c., accertata e dichiarata la piena validità delle disposizioni testamentarie contenute nelle schede del 23 e del 26 febbraio 2007 con ogni conseguente attribuzione dei beni ivi elencati in capo ai beneficiari, accertata altresì la qualità di erede legittimario del coniuge disporsi la divisione dei beni caduti in successione ereditaria dei quali il Controparte_1 testatore non ha disposto, stante la loro divisibilità ai sensi di legge, disponendo le singole assegnazioni agli pagina 3 di 20 eredi e determinando gli eventuali conguagli in denaro secondo i criteri della successione legittima previa approvazione del redigendo progetto;
SEMPRE IN VIA RICONVENZIONALE: darsi atto che l' Controparte_9 si dichiara di essere disponibile a versare agli altri eredi, in proporzione delle rispettive quote , la somma di €
120.110,61 (€149.625,35 - € 29.514,74) e in subordine l'importo di €149.625,35 (€174.625,35 - €25.000,00) e per l'effetto, rigettarsi la domanda subordinata di declaratoria di risoluzione per inadempimento dell'atto di cessione d'azienda per Notaio rep. n. 14381 in data 30 gennaio 2001. Per_2
ANCORA IN VIA RICONVENZIONALE: condannarsi gli attori a rifondere alle sorelle e CP_10
in proprio e quali socie dell' fino al concorrere CP_7 Controparte_9 delle rispettive quote ereditarie l'importo di € 91.071,11 e comunque la somma che risulterà provata e/o dovuta in corso di causa, maggiorata di interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, per le ragioni di cui all'espositiva che precede;
SEMPRE IN VIA RICONVENZIONALE : condannarsi gli attori a rifondere alla madre CP_1
fino al concorrere delle rispettive quote ereditarie, la somma €48.136,10 e comunque della somma
[...] che risulterà provata e/o dovuta in corso di causa, con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
ANCORA IN VIA RICONVENZIONALE: accertarsi e dichiararsi che le sorelle e , Controparte_3 CP_7 in proprio e quali socie della Azianda Agricola Sabbionera delle Sorelle Vitari s.s., avranno diritto di seguitare a condurre i fondi oggetto delle affittanze agrarie aventi ad oggetto i fondi di cui all'espositiva che precede e dei contratti di affittanza agraria qui prodotti e, comunque , in essere, fino alle relative scadenze contrattuali.
IN VIA SUBORDINATA E RICONVENZIONALE: per la davvero non creduta ipotesi in cui le domande attoree aventi ad oggetto la collazione venissero ritenute anche solo in parte meritevoli di accoglimento, previo accertamento delle donazioni dirette e indirette effettuate dal de cuius in favore degli attori, dichiararsi questi ultimi tenuti alla collazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 737 c.c., con conferimento del donatum la e gli immobili i Pianengo, Pompiano e Roccafranca alla massa ereditaria ai fini del calcolo delle CP_11 singole quote di spettanza di ciascun coerede.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compenso professionale.”
Per il convenuto Controparte_6
IN VIA ISTRUTTORIA, riguardo alle richieste formulate in merito alla CTU, come da verbale d'udienza del 16 maggio 2023 che di seguito si trascrivono
[omissis] in via principale e di merito:
° respingere in toto le domande formulate da parte attrice a mezzo dell'atto di citazione notificato in data 31 ottobre 2011, della memoria di integrazione della domanda ex art. 164 c.p.c. notificata in data 16 maggio 2012 e, infine, dell'atto di citazione in rinnovazione notificato in data 12 novembre 2012, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, ad ogni effetto di legge;
sempre in via principale e di merito:
pagina 4 di 20 ° accertato e dichiarato che le volontà testamentarie di cui al testamento olografo 24 ottobre 1968 sono state integralmente revocate dalle successive disposizioni testamentarie di cui ai testamenti 23 e 26 febbraio 2007, dagli atti di disposizione posti in vita da de cuius, dalla volontà complessiva manifestata dal de cuius;
° accertata e dichiarata la volontà testamentaria del signor di disporre la dispensa da collazione di tutte le Persona_1 donazioni effettuate dal signor in favore dei propri figli;
Persona_1
° accertato e dichiarato che i signori Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
e sono eredi legittimi del defunto Controparte_6 Controparte_2 Controparte_7 Controparte_3 Per_1
per quota di un terzo (1/3) del patrimonio relitto dal de cuius la prima, per quota di due ventunesimi
[...]
(2/21) ciascuno gli altri, disporre la divisione, mediante redazione di idoneo progetto divisionale ex art. 789
c.p.c., dei beni caduti in comunione ereditaria e non oggetto dei prelegati di cui ai testamenti olografi 23 e 26 febbraio 2007, secondo i principi della successione legittima di cui all'art. 565 c.c. e segg. e senza l'applicazione dell'istituto della collazione, stante la dispensa da collazione disposta dal donante - testatore, assegnando: -- a beni in proprietà esclusiva corrispondenti alla quota a lei spettante di un terzo (1/3) del Controparte_1 relictum, al netto delle sole passività della successione;
-- a ciascun figlio beni in proprietà esclusiva corrispondenti alla quota spettante di due ventunesimi (2/21) del relictum, al netto delle sole passività della successione;
° confermare, inoltre, la validità e l'efficacia delle disposizioni mortis causa di cui ai testamenti 23 e 26 febbraio
2007, in ragione dei principi della successione testamentaria di cui agli artt. 587 c.c. e segg., dichiarando l'acquisto in via esclusiva della proprietà dei beni ivi indicati in capo ai signori e CP_6 CP_3 CP_1
, secondo le volontà del testatore. Il tutto ad ogni effetto e con ogni conseguenza di legge, ordinando CP_7 pure la trascrizione dell'emananda pronunzia presso le competenti Conservatorie dei Registri Immobiliari -
Agenzie del Territorio - Ufficio Trascrizioni – Pubblicità Immobiliare.
In via subordinata di merito:
° nella denegata e non creduta ipotesi di mancato riconoscimento della dispensa da collazione con riguardo alle donazioni effettuate dal signor in favore dei convenuti, accertare e dichiarare tutte le donazioni Persona_1 dirette ed indirette effettuate dal signor in favore dei figli ed;
Persona_1 Parte_1 Pt_2 Pt_3
° disporne: -- il conferimento alla massa ereditaria e ai coeredi, in forza dell'istituto della collazione di cui agli artt. 737 e segg. c.c.; -- in ogni caso, che se ne tenga conto nel calcolo e nell'individuazione della quota spettante ai coeredi ed ° accertata e dichiarata la qualità dei signori Parte_1 Pt_2 Parte_3 Controparte_1
, e
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_6 Controparte_2 Controparte_7 Per_ quali eredi legittimi del defunto , per quota di un terzo (1/3) del patrimonio relitto dal de Controparte_3 cuius la prima, e di due ventunesimi (2/21) ciascuno gli altri, disporre la divisione, mediante redazione di idoneo progetto divisionale ex art. 789 c.p.c., dei beni caduti in comunione ereditaria e non oggetto dei prelegati di cui ai testamenti olografi 23 e 26 febbraio 2007, secondo i principi della successione legittima di cui all'art. 565 c.c.
e segg..
pagina 5 di 20 ° confermare, inoltre, la validità e l'efficacia delle disposizioni mortis causa di cui ai testamenti 23 e 26 febbraio
2007, in ragione dei principi della successione testamentaria di cui agli artt. 587 c.c. e segg., dichiarando l'acquisto in via esclusiva della proprietà dei beni ivi indicati in capo ai signori e CP_6 CP_3 CP_1
, secondo le volontà del testatore. Il tutto ad ogni effetto e con ogni conseguenza di legge, ordinando CP_7 pure la trascrizione dell'emananda pronunzia presso le competenti Conservatorie dei registri Immobiliari -
Agenzie del Territorio - Ufficio Trascrizioni – Pubblicità Immobiliare.
In ogni caso, spese e onorari di causa integralmente rifusi.”
pagina 6 di 20 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e esponevano: Parte_1 Pt_2 Pt_3
- che il padre decedeva il 27.6.2007, lasciando la moglie i Persona_1 Controparte_1
tre figli attori e altri quattro figli , e Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_6
- che, con testamento olografo del 23-26.2.2007, pubblicato il 4.4.2008, legava alcuni dei beni caduti in successione a e (porzioni della casa-cascina CP_6 CP_1 CP_7 CP_3
di NO e relativi arredi, i magazzini e l'ex caseificio, metà della casa in Roccafranca e relativi arredi, taluni monili), riconoscendo che gli attori erano stati tacitati mediante la costituzione della società Controparte_12
- che il predetto testamento non comprendeva la maggior parte del patrimonio relitto, tra cui: un grande allevamento di suini a NO, un altro allevamento Roccafranca, la restante metà casa in Roccafranca, un immobile in Brumano, numerosi terreni nei Comuni di Rudiano,
Verolanuova, Roccafranca, Trenzano, di cui la maggior parte produttivi;
quota dell'80% di San
Michele s.r.l., proprietaria di un fabbricato e altri terreni, conto corrente e passività;
- che, anteriormente, il de cuius effettuava in data 13.11.2001 una donazione notarile ai figli e del 40% delle quote sociali della San Michele s.r.l., CP_1 CP_6 CP_3 CP_7
e in data 2.5.2003 un'altra donazione ai figli e della CP_1 CP_6 CP_3 CP_7
nuda proprietà dei beni immobili in Brumano;
- che il de cuius avrebbe altresì effettuato ulteriori negozi a favore dei convenuti, segnatamente:
1. l'attribuzione, a titolo di 'successione anticipata', dei titoli all'aiuto in agricoltura provenienti dalla Comunità Europea (c.d. titoli PAC), allegati ai contratti di affitto agrario (docc. da 14 a 18) stipulati il 4.1.2007 con la Parte_4
attribuzioni da ritenersi nulle per contrarietà al divieto di patti
[...]
successori o, comunque, donazioni indirette;
2. la cessione in data 30.1.2007 dell'azienda agricola di NO alla Parte_4
da ritenersi negotium mixtum cum donatione, in quanto effettuata ad un
[...]
prezzo di €174.625,37, inferiore rispetto al valore effettivo della stessa;
in subordine, considerato che del corrispettivo erano versati solo € 20.000,00 in data 18.5.2007, €
5.000,00 in data 13.6.2007, da risolversi per inadempimento;
3. la donazione indiretta € 160.000,00 a , prelevati in data 2.1.2007 Controparte_1
dal conto corrente intestato al de cuius;
4. la simulata costituzione tra il de cuius e le figlie e dell'impresa CP_3 CP_4
familiare relativa all'azienda agricola di NO, avvenuta in data 19.12.2001.
pagina 7 di 20 Tanto premesso citavano gli odierni convenuti domandando, previo accertamento della natura donativa/nullità/inefficacia dei menzionati negozi, la reintegrazione della quota di riserva e la divisione del compendio ereditario.
Ritualmente costituiti, i convenuti esponevano che:
- il de cuius da sempre aveva svolto attività di imprenditore agricolo, inizialmente insieme ai fratelli, con cui aveva acquistato il caseificio Sabbionera in NO-Cizzago;
- il de cuius effettuava plurime liberalità in favore degli attori, segnatamente:
1. in data 3.1.1985, utilizzando i propri esclusivi proventi, il de cuius costituiva la con i figli , , e Controparte_13 Parte_1 Pt_3 Pt_2 CP_6
(il 15.10.1988 e rispettivamente insegnante e sacerdote, CP_1 CP_1 CP_6
recedevano dalla società, rinunciando alle proprie quote senza alcun corrispettivo in favore dei fratelli e ); Parte_1 Pt_2 Pt_3
2. gli immobili in Pianengo e Pompiano, in cui rispettivamente e si Pt_3 Pt_2
trasferivano tra gli anni '80 e '90, sarebbero stati acquistati con proventi esclusivi del de cuius;
altresì, avrebbe ricevuto dal padre il finanziamento per l'acquisto del Parte_1
terreno agricolo in Roccafranca.
Quanto alle asserite donazioni in loro favore, contestavano:
- che, a partire dal 2000, era cessato ogni tipo di collaborazione tra gli attori e , sicché Persona_1 nel 2001 quest'ultimo costituiva con e l'impresa familiare, rispetto Controparte_3 CP_7
alla quale era destituita di fondamento la pretesa attorea di ottenerne dichiarazione di nullità;
- che nel 2006, , per ragioni di salute, cessava il proprio apporto lavorativo e pertanto Persona_1
concedeva in affitto alle figlie e , costituite in forma di CP_3 CP_7 [...]
i fondi indicati, di talché in proprio e quali socie della Parte_4
suddetta società e avevano diritto di continuare a condurre i fondi oggetto CP_3 CP_7
delle affittanze agrarie sino alle relative scadenze contrattuali;
- che, quanto alla cessione dell'azienda agricola in favore di , il Parte_4
corrispettivo era allineato al valore di mercato e, relativamente al pagamento delle restanti rate tuttora dovute, il degenerare dei rapporti tra gli attori e i convenuti a seguito del decesso di
, rendeva impossibile il pagamento del residuo della cessione, e e Persona_1 Controparte_3
si dichiaravano disponibili a corrispondere il residuo del corrispettivo agli eredi CP_7
secondo le quote di spettanza;
- l'infondatezza della declaratoria di nullità del trasferimento delle c.d. PAC perché, per consolidata esegesi della normativa, seguono la conduzione effettiva dei fondi, essendo pacifico pagina 8 di 20 che conduca i fondi oggetto della cessione delle PAC;
Parte_4
- che e , in qualità di socie di Controparte_3 CP_7 Controparte_9
avrebbero sostenuto spese di pertoccanza di tutti gli eredi per complessivi €
[...]
91.071,11 (come da prospetto 14), di cui chiedevano la restituzione agli eredi pro-quota, dovendo essere computate nel rendiconto ex art.723 c.c.;
- che il prelievo di € 160.000,00 sul conto intestato a era effettuato il 2.1.2007 da Persona_1
e la stessa, coniuge in comunione di beni con il de cuius, al più, era Controparte_1 tenuta a rendere il conto sulla metà dell'importo e, comunque, corrispondeva complessivi €
128.136,10 per pagare i debiti facenti capo a , tra cui anche le spese funerarie e Persona_1
successorie, con richiesta di restituzione agli eredi pro-quota dell'importo di €48.136,10 (= €
128.136,10 - € 80.000,00).
Tanto premesso domandavano il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, previo accertamento della natura donativa dei negozi in favore degli attori ed accertamento delle spese sostenute nell'interesse dell'eredità, domandavano, previa collazione delle donazioni, la divisione del compendio ereditario secondo quanto disposto dal de cuius nel 2007 e, per il resto, pro quota.
Rinnovata la citazione ex art. 164 c.p.c. per nullità della domanda attorea di reintegrazione della quota di riserva, in corso di causa gli attori riferivano il ritrovamento in data 4.7.2012 di un'altra scheda testamentaria, datata 24.10.1968, ove il de cuius istituiva eredi in parti uguali i soli figli maschi, riservando unicamente la quota di legittima alle figlie femmine ed il solo usufrutto uxorio alla moglie su metà asse ereditario (gravante per metà su legittima e per il resto sulla disponibile); disponeva inoltre, ai figli maschi, un prelegato di tutti gli immobili in RA (oggi non più nell'asse) e in
NO (successivamente oggetto delle disposizioni testamentarie del 2007, salvo l'immobile indicato al n. 7 della dichiarazione di successione, oggetto di successione legittima).
Pertanto, con provvedimento del 8.10.2012 le parti erano rimesse nei termini per prendere posizione su tale sopravvenienza, in ordine alla quale:
- gli attori sostenevano la validità ed efficacia del testamento del 1968, integrante quello del
2007, ritenendo per contro inefficace per incompatibilità la divisione parziale disposta nel testamento del 2007;
- le convenute e (nelle more assistito da altro difensore, in ragione di un Controparte_6
potenziale conflitto di interessi con le sorelle e la madre, avendo il testamento del 1968 favorito i soli figli maschi), ne ritenevano l'inefficacia per incompatibilità col testamento del 2007; altresì, riteneva illegittima la parte del testamento che costituiva il Controparte_1
solo usufrutto uxorio alla moglie, per contrarietà alle norme imperative di cui alla sopravvenuta pagina 9 di 20 disciplina successoria contenuta nella riforma del diritto di famiglia della L. 151/1975; sostenevano infine che, col testamento del 2007, il de cuius avrebbe tacitamente dispensato i legittimari dalla collazione delle donazioni delle quote di San Michele e dell'immobile in
Brumano, in quanto tali donazioni sarebbero state effettuate per compensare quanto ricevuto dagli attori mediante la costituzione della società ed i finanziamenti per i loro CP_11
rispettivi immobili.
Vanamente tentata la conciliazione e assegnati alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., con sentenza non definitiva n. 1006/2016 del 5.4.2016, il Tribunale così statuiva:
1) Dichiara inammissibile l'eccezione di parte convenuta ove chiede dichiararsi prescritta ogni e qualsiasi domanda volta ad accertare la simulazione afferente le alienazioni della PEC, la cessione della , nonché la costituzione di impresa familiare;
CP_9 Controparte_8
2) Rigetta la domanda attorea di nullità della divisione effettuata dal testatore nel Persona_1
testamento in data 23.2.2007 e 26.2.2007;
3) Rigetta la domanda [dei convenuti1] volta a sentire dichiarata la revoca del testamento in data
24.10.1968 e, per l'effetto, dichiara aperta la successione testamentaria di in forza del Persona_1
testamento in data 24.10.1968, come integrato dal testamento in data 23.2.2007 e 26.2.2007 e dichiara la qualità di eredi in capo a tutte le parti, limitatamente alla quota di legittima quanto a
[...]
, e . CP_2 CP_7 CP_3
Rimessa la causa sul ruolo e formulata da entrambe le parti riserva di appello della sentenza non definitiva, nuovamente tentata la conciliazione, assunte le prove orali ammesse mediante interrogatorio formale e testimoni, tentata nuovamente la conciliazione, all'esito dei rinvii correlati alla pandemia
Covid-19, con ordinanza del 8.5.2021 era demandata all'ing. una c.t.u. valutativa del Persona_5
compendio ereditario, con formulazione di cinque progetti divisionali alternativi, la cui relazione era depositata il 30.3.2022.
Mutato il 6.9.2022 il Giudice nel sottoscritto estensore e sentito il c.t.u. a chiarimenti il 16.5.2023, all'udienza del 4.4.2024 le parti precisavano le trascritte conclusioni e la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
Preliminarmente e in rito, va dichiarata la manifesta inammissibilità delle reiterate doglianze di entrambe le parti sulla validità ed efficacia del testamento olografo del 1968, già oggetto della richiamata pronuncia non definitiva del 2016 e, pertanto, proponibili esclusivamente in sede di appello, di cui le parti hanno formulato espressa riserva. 1 N.d.r.. pagina 10 di 20 Sempre in rito, va esclusa un'eventuale pregiudizialità, rispetto al presente procedimento, del separato giudizio RG 9240/2021, pure assegnato al sottoscritto estensore, in cui Controparte_1
evocati in giudizio gli altri coeredi, lamenta la lesione della propria quota di riserva cagionata dal testamento del 1968, disponente in suo favore il solo usufrutto uxorio, e domandava a carico dei coeredi la riduzione della disposizione fino alla concorrenza del valore della propria quota, mediante reintegro in beni immobili e/o conguaglio in denaro.
Invero, all'esito della pronuncia della sentenza non definitiva del 5.4.2016, il presente procedimento – accertato il titolo sul quale si fonda la divisione – resta limitato esclusivamente all'accertamento della validità ed efficacia dei negozi reciprocamente contestati tra le parti e alla conseguente divisione del compendio ereditario, da disporsi sulla scorta dell'efficacia integrata dei testamenti del 1968 e del
2007, conformemente al dispositivo della richiamata sentenza, cui il Collegio deve necessariamente attenersi.
Ancora in rito, si osserva che gli attori non hanno più espressamente riproposto la domanda di reintegra della loro quota di riserva, da ritenersi implicitamente rinunciata, considerato che, successivamente al deposito della c.t.u., gli attori, pur messi in condizione di conoscere le stime del patrimonio ereditario, effettuate anche con riferimento al tempo della morte del de cuius, non hanno più effettuato i necessari calcoli ex art. 553 e ss. c.c..
Tanto premesso e venendo al merito, occorre pronunciarsi esclusivamente sulla domanda di divisione.
Quanto al progetto divisionale operato dal c.t.u., le parti non hanno formulato osservazioni sull'individuazione delle quote ereditarie conformemente all'efficacia dei due testamenti del 1968 e del
2007 (salva la riserva di appello pendente), sulla suddivisione degli eredi in tre “piedi” divisionali (i tre figli attori, le tre figlie convenute e da solo), oltre all'usufrutto uxorio di Controparte_6 CP_1
nonché sulla divisione parziale del testatore operata nel testamento del 2007, mutuata dal
[...]
c.t.u..
Neppure alcuna parte ha domandato disporsi la vendita dei beni, ovvero l'estrazione a sorte dei lotti: invero, gli attori hanno aderito all'ipotesi divisionale n. 3, le convenute all'ipotesi n. 3, elaborando tuttavia calcoli totalmente difformi con differenti criteri di stima e includendo ulteriori donazioni (di cui infra), mentre il convenuto non ha espresso specifica volontà al riguardo: sicché va Controparte_6
ritenuta implicita la volontà unanime delle parti di addivenire ad una divisione per assegnazione dei beni ereditari, nei piedi divisionali individuati dal perito.
Quanto alla stima del compendio ereditario, si riportano qui integralmente le repliche del c.t.u. alle osservazioni dei consulenti delle parti convenute (quelle del consulente degli attori si intendono assorbite dalla volontà dei medesimi di aderire integralmente all'ipotesi divisionale n.3, senza pagina 11 di 20 effettuare diversi calcoli), da ritenersi integralmente condivisibili in quanto congruamente motivate e prive di contraddizioni2.
Acclarata dunque la bontà della formazione delle quote e delle stime operate del c.t.u., occorre ora soffermarsi sulle cinque ipotesi divisionali alternative elaborate dal c.t.u., conformemente al quesito del
8.5.2021, considerando:
− Ipotesi n.1: il solo relictum in conformità alle disposizioni testamentarie (in dettaglio, pp. 99-
106 relazione c.t.u.); 2 • Osservazioni Dott. ( ) Persona_6 Controparte_6
1) Valore attribuito alle porzioni abitative di Parte_5 Il ctp contesta il valore attribuito dal ctu alle porzioni abitative di NO ritenendolo eccessivo in quanto, a suo giudizio, la casa è da considerarsi un insediamento esclusivamente al servizio dell'allevamento prospiciente;
il ctp propone di attribuire un valore a corpo di € 300.000,00 all'attualità e € 350.000,00 nel 2007. Il ctu non accoglie l'osservazione e replica che la cascina parzialmente ristrutturata con ex caseificio è limitrofa all'allevamento ma non è un fabbricato rurale necessariamente al servizio dell'allevamento di suini;
le due strutture potrebbero essere tranquillamente utilizzate e alienate separatamente, tant'è che proprio a che non è Controparte_6 operatore agricolo ma sacerdote il de cuius ha legato porzioni dell'abitazione in . Il valore attribuito dal Parte_5 ctp, se raffrontato alla superficie commerciale della proprietà, porterebbe ad un valore unitario di €/mq 275,00 circa, fuori da ogni logica e indicazione di mercato per abitazioni nelle condizioni di quella in esame, come dimostra anche il borsino PR che indica valori da €/mq 255,00 a €/mq 305,00 per abitazioni da ristrutturare, ovvero con vetustà 70/80 anni e mai sistemate mentre l'edificio abitativo in oggetto non si trova certo in tali condizioni.
2) Valore attribuito alla . Parte_6 Il ctp contesta il valore attribuito dal ctu alla S. Michele in quanto non sarebbe stato tenuto in considerazione il regime fiscale riferibile ad una S.R.L., quindi, a suo giudizio, il valore dovrebbe essere decurtato del 26%. Il ctu non accoglie l'osservazione e replica che il valore della società nel caso specifico coincide con il valore degli immobili in essa conferiti indipendentemente dal regime fiscale in cui essa si trova;
il valore attribuito agli immobili è indipendente dal regime fiscale del proprietario.
• Osservazioni Dott. (altre convenute) Testimone_1
1) Valore attribuito alle porzioni abitative di Parte_5 Il ctp contesta il valore attribuito dal ctu ritenendolo eccessivo in quanto, a suo dire, gli annunci reperiti non corrisponderebbero alla tipologia di immobile in oggetto. Il ctu non accoglie l'osservazione e replica che il ctu per assimilare i valori desunti dagli annunci al valore della casa ha opportunamente applicato una decurtazione del 20% per margine di trattativa e per ubicazione;
lo stesso ctp ammette che i margini di trattativa vanno dal 10% al 15%; il ctu ritiene che il margine di trattativa corretto sia del 10% e il 10% di decurtazione è stato attribuito proprio in virtù dell'ubicazione. Il ctu per conformità e obbiettività di giudizio ha applicato analoghi ragionamenti e decurtazioni anche per la casa di Roccafranca che però non sono stati oggetto di osservazioni da parte del ctp.
2) Valore attribuito alle porzioni abitative di Parte_5 Il ctp propone un calcolo che porta ad un valore di € 310.000,00 per il complesso abitativo e ex caseificio di Parte_5
.
[...] Il ctu non accoglie l'osservazione e replica che il ctp parte dal presupposto che l'immobile debba essere destinato all'acquisto da parte di una famiglia media con reddito di € 50.000,00 in quanto difficilmente verrebbe acquistato da detentori di reddito più capienti;
il ctu non condivide dette basi di partenza che non possono influire sul valore reale del fabbricato;
le decurtazioni per il margine di trattativa e per la vicinanza agli allevamenti di suini (fattori che oggettivamente incidono) sono state applicate e il valore che ne è derivato appare corretto indipendentemente dalla fascia di mercato a cui si rivolge. Per seguire il ragionamento del ctp ci si chiede quale famiglia media abbia la necessità di acquistare un cascinale di quasi 1.100 mq di superficie commerciale;
nel mercato vi sono varie tipologie di edifici dalle case popolari ai palazzi signorili, ogni edificio si rivolge ad una specifica platea di acquirenti e il valore di un immobile esula dai potenziali acquirenti e non deve essere valutato a valore di svendita per adattarlo alla fascia media. Il valore attribuito dal ctp se raffrontato alla superficie commerciale della proprietà porterebbe a un valore unitario di €/mq 284,50 circa, fuori da ogni logica e indicazione di mercato per abitazioni nelle condizioni di quella in esame, come dimostra anche il borsino PR che indica valori da €/mq 255,00 a €/mq 305,00 per abitazioni da ristrutturare, ovvero con vetusta 70/80 anni e mai sistemate mentre l'edificio abitativo in oggetto non si trova certo in tali condizioni (pp. 143-146 relazione c.t.u.). pagina 12 di 20 − Ipotesi n.2: anche le donazioni dirette ai convenuti delle quote di San Michele s.r.l. e dell'immobile in Brumano (pp. 107-116 ibidem);
− Ipotesi n.3: anche le donazioni indirette alle convenute dei PAC Europei e dell'azienda agricola di NO (pp. 116-125 ibidem);
− Ipotesi n.4: anche la donazione a di € 160.000,00 (pp. 125-132 Controparte_1
ibidem);
− Ipotesi n.5: anche la donazione agli attori della Fenilnuovo dei F.lli Vitari s.a.s. (pp. 133 ibidem).
Pertanto, occorre accertare la validità e l'efficacia delle donazioni reciprocamente contestate tra le parti, al cui esito dovrà essere accolta una delle ipotesi divisionali sopra riportate.
Appare in primo luogo incontestata la validità e l'efficacia delle due donazioni notarili del 13.11.2001
– cessione del 40% quote sociali della San Michele s.r.l. ai figli e CP_1 CP_6 CP_3
– e del 2.5.2003 – cessione della nuda proprietà in favore di CP_7 CP_1 CP_6 CP_3
dei beni immobili in Brumano (docc. 3,4 attori). Al riguardo, va respinta l'eccezione dei CP_7
convenuti di dispensa della collazione delle menzionate donazioni:
- anzitutto, dagli atti notarili non risulta un'espressa volontà del donante in tal senso;
- né può ritenersi che la previsione testamentaria del 2007, riconoscendo gli attori già tacitati con la costituzione della Fenilnuovo s.a.s., costituisca una dispensa tacita dalla collazione delle menzionate donazioni: premesso che dalle donazioni neppure emerge alcun riferimento alla
, dal testamento non può evincersi la circostanza che testatore avesse già soddisfatto CP_11
gli eredi di tutto il suo patrimonio mediante donazioni (potendosi solo in tal caso ritenere implicita la volontà di dispensarli dalla collazione), essendo pacifico che i legati operati nel testamento attengono a una sola porzione del patrimonio, pari a circa € 1 mln, restando esclusi dal testamento beni per circa € 5,7 mln (cfr. pp. 88-94 relazione c.t.u., cfr. p. 7 motivazione).
Vanno respinte le domande attoree relative agli ulteriori negozi effettuati del de cuius in favore delle convenute:
1. va anzitutto sgomberato il campo dalla domanda di accertamento della simulazione assoluta dell'atto notarile del 19.12.2001 di costituzione dell'impresa familiare tra il de cuius e le figlie e dell'azienda agricola di NO: nella parte motiva dell'atto di CP_3 CP_4
citazione originario la domanda non risulta supportata, ancor prima che da elementi di prova, da alcun'allegazione a sostegno della specifica
contro
-volontà delle parti di non attribuire alcun'efficacia a tale negozio (cfr. atto citazione del 20.10.2011), in presenza, per contro, di plurimi contratti di affitto del 2007 tra la suddetta impresa familiare e l'impresa agricola delle pagina 13 di 20 figlie, la cui validità ed efficacia non risulta in contestazione. Né valgono a sanare tale evidente lacuna le deduzioni contenute nelle successive due rinnovazioni della citazione, considerato che la prima era finalizzata esclusivamente a sanare la rilevata nullità della domanda di reintegrazione della quota di riserva e la seconda era finalizzata esclusivamente a consentire alle parti di dedurre in punto di validità ed efficacia del testamento del 1968.
2. va altresì dato atto della mancata riproposizione da parte degli attori, in sede di conclusioni da ultimo precisate, della domanda volta all'accertamento della prospettata donazione indiretta in favore di della somma di € 160.000,00 in data 2.1.2007: pertanto, la Controparte_1
domanda va ritenuta implicitamente rinunciata, tenuto altresì conto che gli attori stessi hanno espressamente aderito all'Ipotesi divisionale n. 3, non comprendente il calcolo della predetta somma nell'asse ereditario;
3. va respinta la domanda attorea di nullità per contrarietà al divieto di patti successori, o di accertamento di donazione indiretta, relativa all'attribuzione, a titolo di 'successione anticipata', dei titoli all'aiuto in agricoltura provenienti dalla Comunità Europea (titoli PAC, di cui al Reg.
UE 1782/2003) allegati ai contratti di affitto agrario in favore di Parte_4
(docc. da 14 a 18 attori): premesso che risulta incontestata la validità ed
[...]
efficacia dei menzionati contratti, reputa il Collegio i contributi europei strettamente connessi alla titolarità dei predetti contratti, seguendo pertanto, in caso di affitto, la titolarità del godimento del fondo, trattandosi di sovvenzioni destinate agli agricoltori-affittuari, non al proprietario-affittante (cfr. Reg. UE 1782/2003, il cui art. 46 consente il trasferimento dei diritti di aiuto anche tramite contratto di affitto); neppure possono considerarsi donazioni indirette, considerato che l'affittuario è tenuto non solo a restituirli al proprietario al termine dell'affitto, ma è anche tenuto a rispettare determinati vincoli di condizionalità, a pena di riduzione o revoca del contributo, in materia di clima e ambiente, salute pubblica e salute delle piante e benessere degli animali, posti al livello statale e regionale3. Peraltro, la dicitura “successione anticipata”, apposta nel registro titoli AGEA appare di per sé sola insufficiente a configurare l'esistenza di un intento liberale (a maggio ragione di un patto successorio), è consentita ai sensi dell'art. 2 del D.M. 6513/2014 del MiPAF, il quale rinvia alla definizione di cui all'art. 3 del D.M. 3 Cfr. decreto del MASAF n. 0147385 del 9/03/2023, avente ad oggetto “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”. A livello regionale la normativa di riferimento è la DGR n. 166 del 17/04/2023 “PAC 2023-2027 - Regime di condizionalità per l'anno 2023: Determinazione dei Criteri di Gestione Obbligatori e delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali, ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e del Reg. (UE) n. 1306/2013”. pagina 14 di 20 MiPAF 5 agosto 2004, per “b) tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo
l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo può succedere per successione legittima”: nel caso di specie, le titolari di sono Controparte_9
le figlie convenute e eredi legittime del de cuius, che rispondono CP_4 CP_3
personalmente e illimitatamente di tutte le obbligazioni, anche a titolo successorio (art. 2267
c.c.);
4. va respinta la natura di negotium mixtum cum donatione della cessione notarile di azienda del
30.1.2007 alla (allevamento di suini di Parte_4
NO): secondo gli attori il prezzo di € 174.625,37 sarebbe eccessivamente inferiore rispetto al valore reale dell'avviamento, facendo la cessione altresì riferimento a titoli PAC, di natura donativa. Premessa l'esclusione della natura donativa dei titoli europei di cui al precedente punto, quanto al valore reale dell'avviamento, l'atto notarile prodotto reca, a sostegno del prezzo indicato, uno specifico elenco dei macchinari, delle scorte vive, delle scorte morte, dei titoli PAC e delle passività dell'azienda (doc. 10 attori): a tale evidenza documentale, vieppiù di provenienza notarile, gli attori non hanno dedotto specifiche contestazioni ovvero idonea prova documentale contraria, né hanno depositato idonea perizia di parte a sostegno, sicché il c.t.u. ha ragionevolmente dichiarato l'impossibilità di ricostruire il valore dell'avviamento dell'azienda, all'epoca della cessione (p. 116 relazione c.t.u.).
Va altresì respinta la tesi subordinata di intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento delle convenute per pagamento solo parziale del prezzo: il saldo, previsto in tre tranches di circa
€ 58.000,00 a fine 2007,2008 e 2009, è stato giustificatamente sospeso a fronte del decesso del de cuius, avvenuto pochi mesi dopo la cessione (27.6.2007), in seguito al quale gli attori, sostenendo l'invalidità della cessione, rifiutavano di ricevere pagamento del residuo del prezzo dalle convenute, che pertanto procedevano alla relativa offerta formale (pp. 13 e ss. comparsa convenuti).
Vanno altresì respinte le domande riconvenzionali dei convenuti relative alle donazioni indirette del de cuius in favore degli attori:
1. la donazione indiretta degli immobili in Pianengo, Pompiano e Roccafranca, acquistati dagli attori nei primi anni '90 con denaro asseritamente proveniente dal de cuius, appare sfornita della prova delle allegazioni, nulla emergendo dalle deposizioni testimoniali raccolte (verbale udienza del 26.1.2018), nonché risulta del tutto priva di documentazione a sostegno;
a tal proposito, la produzione della documentazione delle convenute in data 2.5.2023, relativa agli immobili di Pianengo e Pompiano, si reputa inammissibile, in quanto non sopravvenuta e non pagina 15 di 20 depositata entro i termini perentori delle preclusioni istruttorie, ampiamente decorsi;
2. la donazione indiretta della costituita nel 1985 Controparte_14
asseritamente con i proventi del de cuius e di fatto gestita dai soli attori, appare non solo munita di indizi insufficienti ai fini della relativa prova, considerato che, quanto alla gestione, i rapporti sociali e la contabilità erano curati dagli attori unitamente al padre (teste , Testimone_2
commercialista della società, cfr. verbale 26.1.2018) e, quanto alla costituzione nel 1985, risulta in atti assente qualsivoglia documento che consenta di accertare i conferimenti, nonché la quantificazione del valore dell'azienda, come confermato dal c.t.u. (p. 148 relazione c.t.u.4).
Vanno infine respinte:
a) la domanda riconvenzionale della convenuta di imputazione alla massa Controparte_1 ereditaria dell'allegato credito di € 48.136,10 – pari alla differenza tra la metà della somma di €
160.000,00, pacificamente prelevata dalla il 2.1.2007 dal conto corrente personale del de cuius, CP_1
e l'importo di € 128.136,10 speso per saldare debiti personali del de cuius (p. 14 comparsa convenuti e docc. 15) – in quanto si tratta di domanda fondata sull'erroneo presupposto che il conto corrente fosse cointestato ai coniugi o, comunque, che la metà delle giacenze pertoccasse alla stessa CP_1
(circostanza quest'ultima non provata).
b) l'ulteriore domanda riconvenzionale delle convenute e di Controparte_3 Controparte_4 imputazione alla massa ereditaria dell'allegato credito di € 91.071,11 – riferibile a spese elencate nei prospetti sub docc. 14 e 29 – in quanto non risulta esattamente identificabile il titolo della pretesa nei confronti della massa, trattandosi in apparenza di spese attinenti alla gestione ordinaria dell'azienda condotta in affitto (cfr. gruppo docc. 30 convenute).
Alla luce di tutto quanto premesso, accertata l'esistenza delle sole donazioni dirette ai convenuti del
40% delle quote della società San Michele e della nuda proprietà degli immobili in Brumano, si procede alla divisione in conformità all'Ipotesi divisionale n. 2 formulata dal c.t.u., individuandosi i seguenti piedi ereditari:
1) Alle signore , e si assegnano i beni riportati nella Controparte_2 Controparte_7 Controparte_3
seguente tabella. 4 Il Ctu ribadisce che agli atti non vi sono documenti che dimostrino che gli immobili di Pianengo e siano da Pt_7 ricomprendere nel patrimonio ereditario (ovvero configuranti donazioni indirette) né documenti che indichino la loro consistenza;
lo stesso legale di parte si riservava di dimostrare in seguito detta circostanza ma poi non lo ha fatto. Come riportato in relazione con i documenti agli atti non è dimostrato e non ricostruibile quale fosse il valore della al CP_11 momento della costituzione. pagina 16 di 20 2) Al signor Controparte_6
si assegnano i beni riportati nella seguente tabella.
pagina 17 di 20 3) Ai signori Parte_2
, e si assegnano i beni riportati nella seguente tabella. Pt_3 Parte_1
pagina 18 di 20 In punto di spese di lite, considerata la soccombenza reciproca delle parti sia in sede di sentenza non definitiva, in cui risulta respinta la domanda degli attori di nullità della divisione operata dal testatore nel testamento del 2007, nonché respinta la domanda dei convenuti di illegittimità/inefficacia delle disposizioni testamentarie del 1968, sia in questa sede, a fronte dell'accoglimento dell'ipotesi divisionale n. 2, col rigetto delle domande principali e riconvenzionali di entrambe le parti relative ai negozi oggetto di causa, ricorrono le condizioni ex art. 92 comma 2 c.p.c. per la compensazione integrale delle spese del procedimento.
Parimenti, le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto del 18.8.2023, sono poste a carico di tutte le parti in via solidale verso il c.t.u. e, nei rapporti interni, in proporzione alle quote a ciascuno assegnate nel progetto divisionale dichiarato esecutivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto della sentenza non definitiva n. 1006/2016 del 5.4.2016,
1. dispone lo scioglimento della comunione ereditaria in seguito al decesso di in data Persona_1
27.6.2007;
pagina 19 di 20 2. dispone in conformità al progetto divisionale “Ipotesi n. 2”, di cui alle pp. 107-116 della relazione del c.t.u. del 30.3.2022, indicato in motivazione, dichiarandolo esecutivo;
3. ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite, anche in relazione alla sentenza non definitiva;
5. pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto del 18.8.2023, a carico di tutte le parti in via solidale verso il c.t.u. e, nei rapporti interni, in proporzione alle quote a ciascuno assegnate nel progetto divisionale dichiarato esecutivo.
Si comunichi al c.t.u. ing. . Persona_5
Brescia, camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Gustavo Nanni
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 20 di 20