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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 03/04/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Causa n. 2115/2021 R.G.
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Parte_1 C.F._1
De Meo attore
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina CP_1 C.F._2
Covelli convenuta
Il Giudice scaduto il termine del 2 aprile 2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 3 aprile 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico Mauro
Giuseppe Cilardi, pronuncia ex art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2115/2021 R.G. tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Parte_1 C.F._1
De Meo attore
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina CP_1 C.F._2
Covelli convenuta
OGGETTO
Richiesta pagamento canoni di locazione
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 2 aprile 2025, da intendersi qui richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, in riassunzione, ha evocato Parte_1 in giudizio , chiedendo al Tribunale di: CP_1
“1. Accertare e dichiarare che la sig.r è obbligata a restituire al sig CP_1 Parte_1 la metà dei canoni dalla stessa riscossi per intero per la concessione in locazione
[...] degli immobili di cui in narrativa attualmente in comunione indivisa fra le parti in causa ed in ragione del 50% ciascuno;
2 2. Per l'effetto condannare la sig.r a restituire e pagare all'attore la somma CP_1 di €.128.993,66, o quella maggiore o minore che risulterà all'esito del giudizio, oltre agli ulteriori importi che dovessero maturare in corso di causa, fatte salve eventuali spese dalla stessa anticipate e documentate, oltre interessi e rivalutazione monetaria”; vinte le spese.
In fatto, ha esposto: - che le odierne parti in causa sono fratello e sorella ed hanno in comunione indivisa fra loro, in parti uguali corrispondenti al 50% ciascuno/a, un magazzino e tre appartamenti pervenuti loro per successione mortis causa dei genitori e specificamente individuati in atti;
- che da molti anni la tiene i contatti con i conduttori senza Pt_1 informarlo delle attività da lei intraprese e trattenendo per intero i canoni di locazione riscossi;
- di aver cercato di avere informazioni più precise dalla convenuta con missiva a mezzo raccomandata a.r. datata 19.1.2021, senza esito;
- di aver sopportato interamente il pagamento delle imposte di successione e delle spese di ristrutturazione di uno dei suddetti appartamenti;
- di aver ricevuto, sporadicamente, la metà dei canoni di locazione dei suddetti appartamenti, poi integralmente restituiti per far fronte a non meglio precisate spese di gestione dei medesimi appartamenti.
Tanto dedotto, ha concluso in conformità.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio , la quale, CP_1 in via preliminare, ha eccepito la mancata procedibilità della domanda per difetto del tentativo obbligatorio di mediazione e, nel merito, ha contestato a vario titolo la domanda, chiedendone il rigetto e formulando, in via riconvenzionale, le seguenti domande: - di pagamento del 50% dei canoni di locazione riscossi dall'attore, oltre accessori di legge;
- di rimborso del 50% delle spese di gestione dalla stessa sostenute, per l'ammontare di €
9.477,78, oltre accessori di legge;
- di pagamento della somma ritenuta di giustizia a titolo di equo compenso per la gestione degli immobili in oggetto;
tutte somme da portare in compensazione con il controcredito eventualmente riconosciuto.
Ritenuto dal precedente assegnatario del procedimento che la controversia non rientrasse tra quelle soggette per legge all'istaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione (v. ord.
3.3.2022), la causa è stata istruita documentalmente e con prova orale e, rinviata all'udienza cartolare indicata in epigrafe, viene decisa ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. IN VIA PRELIMINARE.
3 Si premette che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Lo scrivente ritiene che tale principio di diritto debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a presidiare il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190
c.p.c..
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, c.d. correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice
4 possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga e ciò non si è verificato nel caso di specie.
2.1. Va poi osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
2.2. Sempre in via preliminare, importa evidenziare che sul versante istruttorio la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
Sicché vanno rigettate le richieste istruttorie reiterate negli scritti conclusivi, stante la loro superfluità ai fini decisori a fronte delle allegazioni difensive e della documentazione versata in atti.
3. NEL MERITO.
3.1. LA DOMANDA ATTOREA.
La domanda non merita accoglimento per i motivi che si vanno ad esporre, applicandosi al caso di specie il principio processuale della ragione più liquida, il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass., 28 maggio
2014, n. 12002; Cass., sez. un., 8 maggio 2014, n. 9936).
Innanzitutto, va precisato che l'odierna azione giudiziaria è volta ad ottenere la corresponsione pro quota dei frutti civili prodotti dagli immobili comuni locati a terzi e gestiti dalla convenuta in via esclusiva.
E' pacifico, perché incontestato, che le parti in causa hanno in comunione indivisa tra loro, in parti uguali corrispondenti al 50% ciascuno/a, i beni immobili per cui è causa, pervenuti loro per successione mortis causa dei genitori.
5 Ciò posto, in punto di diritto va osservato che il diritto del comunista escluso dal godimento della cosa comune al pagamento dei frutti civili deve coordinarsi con le regole dettate in materia uso dei suddetti beni.
È noto, infatti, che i beni comuni possano essere legittimamente utilizzati da parte del singolo comunista anche in modo più inteso rispetto agli altri, con l'unico limite di non alterare il rapporto di equilibrio tra tutti i comproprietari (art. 1102 c.c.). Ciò significa che il godimento diretto del bene comune da parte di uno dei comproprietari, rappresentando l'attuazione del suo diritto dominicale, è di per sé lecito, purché non venga impedito agli altri comproprietari il pari utilizzo.
In altri termini, colui che utilizza in modo esclusivo il bene comune non è tenuto, per ciò solo, a rimborsare agli altri condividenti i frutti percetti, ma dovrà farlo allorché costoro gli abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta: da quel momento egli è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ritraibili dal godimento indiretto dell'immobile, i quali "hanno la funzione di corrispettivo del godimento del bene utilizzato in via esclusiva da un comproprietario e possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone di mercato" (Cass. n. 5504 del 2012).
Ed invero, è affermazione costante della giurisprudenza quella secondo cui "l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso" (tra tante, v. Cass. n.
2423/2015) e che "se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
peraltro, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale" (v. Cass. n. 24647/2010).
6 Orbene, traslando i principi di diritto sopra richiamati al caso di specie, deve ritenersi che l'attore, a far data dal decesso dei genitori danti causa, abbia di fatto prestato sostanziale acquiescenza all'utilizzo esclusivo degli immobili in oggetto da parte della sorella, tenuto conto che, prima dell'instaurazione del presente giudizio, egli non risulta avere mai efficacemente richiesto la partecipazione pro quota ai frutti civili del bene (né ha, di fatto, mai chiesto di essere ammesso all'uso congiunto, promiscuo o turnario dell'immobile).
Il convincimento del giudicante si fonda sulle seguenti considerazioni:
a) è pacifico tra le parti che l'attore si sia sempre disinteressato dei suddetti immobili (se non in via indiretta, ossia - a suo dire - percependo sporadicamente somme di denaro a mezzo terzi, a titolo di quota parte di canoni di locazione -di cui, tuttavia, il non Pt_1 precisa né l'importo né il periodo di riferimento-, somme poi asseritamente consegnate alla convenuta per sostenere le relative spese di gestione;
tali deduzioni sono, tuttavia, così generiche e prive di ogni minimo riscontro nonché di riferimenti specifici che non possono essere utilmente prese in considerazione). Inoltre, tale perdurante disinteresse è confermato dalla missiva di data 19 gennaio 2021 (di cui appresso si dirà), spedita dall'attore alla convenuta, nella quale egli stesso fa riferimento a rapporti di locazione degli immobili in oggetto “da tempo instaurati” dalla convenuta;
b) alcun rilievo ai presenti fini può attribuirsi alla missiva appena citata (doc. 1 attore), con la quale egli ha chiesto alla convenuta la corresponsione della propria quota parte dei canoni di locazione asseritamente riscossi dalla stessa. In disparte il fatto che tale missiva non risulta neppure consegnata, deve osservarsi che il suo contenuto si appalesa di tenore generico, giacché è ivi assente qualsiasi indicazione utile ad individuare i contratti di locazione pretesamente stipulati dalla Pt_1
Di tali contratti, del resto, si è avuta contezza solo grazie alle deduzioni ed allegazioni formulate dalla convenuta. In particolare: quanto al magazzino sito in via XXV Aprile, è documentato ed incontestato che l'immobile è stato locato da , dante Persona_1 causa e de cuius delle odierne parti processuali, giusta contratto di locazione stipulato in data 1.11.2001 con al canone di £ 1.050.000,00 (doc. 1 convenuta), a Persona_2 tutt'oggi in essere;
quanto all'appartamento sito in via Manna, è documentato ed incontestato che l'immobile è stato locato dalla convenuta giusta contratto sottoscritto il
15.2.2020 con , per il periodo decorrente dall'1.03.2020 al 29.02.2024, Parte_2 dietro pagamento di un canone mensile di € 350,00 (doc. 7 convenuta); quanto all'immobile
7 sito in via Marinella, è documentato ed incontestato che l'immobile è stato locato dalla convenuta giusta contratto sottoscritto l'1.3.2019 con , per il periodo Controparte_2 decorrente dall'1.3.2019 al 28.2.2023, dietro pagamento di un canone mensile di € 450,00
(doc. 17 convenuta); quanto all'appartamento sito in Praialonga, è la convenuta stessa a dedurre di aver concesso in locazione l'immobile per 15 giorni nel mese di luglio 2018 per €
700,00 e per 15 giorni nel mese di agosto 2018 per € 1.300,00, mentre l'attore non ha offerto alcun utile elemento istruttorio, anche solo di natura indiziaria, che consenta di ritenere che l'appartamento sia stato locato anche in altre occasioni, essendosi limitato a sostenere, sul punto, un ragionamento di tipo meramente congetturale, in violazione della regola secondo cui incombe su colui che agisce per ottenere la propria quota di fruttificazione dell'immobile comune l'onere di dimostrare che il comproprietario convenuto abbia effettivamente locato il cespite immobiliare a terzi ovvero che le condizioni strutturali del bene e quelle generali di mercato ne avrebbero agevolmente consentito, alla stregua dei canoni di diligente e prudente gestione, uno sfruttamento lucrativo (arg. Cass., sez. 2, ord.
3.7.2019 n. 17876);
c) la convenuta non ha fornito la prova esauriente della asserita percezione di una parte dei canoni di locazione da parte dell'attore. Ed invero, a titolo esemplificativo, la documentazione recante la presunta contabilità del contiene dei meri conteggi ed è Pt_1 priva del nominativo dell'autore nonché della sottoscrizione, sicché la sua paternità è rimasta totalmente indimostrata. Al contempo, quanto alla prova orale svolta nel corso del giudizio, va detto che dalla circostanza che il pagamento dei canoni di locazione avvenisse nella sede della Tecnimp S.r.l. non si può desumere, in modo rassicurante, che esso sia avvenuta nelle mani del in quanto a ricoprire la carica di legale rappresentante p.t. della società Pt_1 non era soltanto quest'ultimo, ma anche il sig. , coniuge della convenuta (v. Persona_3 visura dep. convenuta) ed inoltre -con carattere assorbente- non vi è in atti alcuna ricevuta di pagamento dei canoni a firma del né alcun prospetto di contabilità redatto dal Pt_1 medesimo, di talché la convenuta non ha adeguatamente assolto, sul punto, l'onere probatorio spettantele;
d) il pagamento delle spese di gestione del bene de quo, che la convenuta deduce di aver corrisposto nel corso degli anni, avvalora la tesi dell'uso esclusivo degli immobili de quibus da parte della medesima;
8 e) con specifico riferimento al magazzino sito alla via XXV Aprile, l'attore precisa che il conduttore ha iniziato a versargli la quota parte dei canoni soltanto dopo Persona_2
l'instaurazione del presente giudizio, ossia a far data dal novembre 2021, a seguito di una sua formale richiesta (v. memoria istruttoria n. 1 attore) e lo stesso afferma, a Per_2 mezzo del suo difensore, di aver intrattenuto con la sola convenuta, dopo il decesso dell'originario locatore , i rapporti contrattuali relativi all'immobile per cui Persona_1
è causa (doc. 3 memoria istruttoria n. 1 attore), da ciò dovendo, ancora una volta, desumersi il mancato uso del bene da parte dell'attore;
f) con specifico riferimento all'immobile sito alla via Manna, la missiva spedita a mezzo racc.
a.r. nel settembre 2021, con la quale l'attore intima al conduttore dell'immobile (sig.
il pagamento, da quella data innanzi, della propria quota parte dei canoni (doc. 2 Pt_2 memoria istruttoria n. 2 attore) avvalora il disinteresse mostrato dal per l'immobile Pt_1 de quo sino a quella data.
Pertanto, in forza delle considerazioni sopra esposte:
- considerato, da una parte, che la notificazione dell'atto di citazione è il primo atto con cui il coerede ha inequivocabilmente ed efficacemente richiesto la partecipazione pro quota ai frutti civili degli immobili ereditati e che, atteso il protratto mancato uso da parte sua degli immobili de quibus, è soltanto da tale data che egli ha diritto a ricevere il pagamento della corrispondente quota di frutti civili ritratti dall'altrui godimento dell'immobile;
- tenuto conto, dall'altra parte, che la domanda giudiziale ha ad oggetto la corresponsione da parte della convenuta dei canoni di locazione riferiti al periodo tra l'1 agosto 2010 ed il luglio 2021, stanti le conclusioni formulate nell'atto di citazione, non precisate né emendate negli atti e scritti successivi (sul punto, v. Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 5402 del 25.2.2019, secondo cui, in ossequio al principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, il giudice del merito deve tenere conto dei limiti oggettivi della domanda, quali risultano dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, nonché dalle conclusioni definitive precisate dopo la chiusura dell'istruzione, poste in relazione con la citazione e con le eventuali modifiche e trasformazioni delle conclusioni originarie); ne segue che tale domanda non può trovare accoglimento.
3.2. Va, altresì, rigettata la domanda di rimborso delle spese di ristrutturazione dell'appartamento sito alla via Marinella, avanzata dall'attore ai sensi dell'art. 1110 c.c., non avendo egli documentato l'esistenza dei costi che dichiara di aver sostenuto.
9 3.3. Quanto alla domanda di rimborso della metà delle spese anticipate per il pagamento delle deleghe delle imposte di successione, va osservato che le imposte di successione costituiscono debiti ereditari che si ripartiscono tra i coeredi in proporzione alle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia disposto diversamente, sicché colui che ha anticipato tali spese ha diritto ad ottenerne il rimborso da parte di costoro. Tuttavia, nulla è stato allegato dall'attore in ordine né all'eventuale esistenza del testamento (recante eventuali disposizioni particolari del testatore sul punto) né allo stato di famiglia.
Così come non vi sono in atti elementi certi da cui possa ricavarsi che l'importo versato sia relativo all'intera successione piuttosto che unicamente alla quota dell'attore.
Alla luce delle evidenziate lacune probatorie e dovendo tale negligenza ricadere sul soggetto a cui spetta il relativo onere di prova, la domanda dev'essere respinta.
4. LE DOMANDE RICONVENZIONALI DELLA CONVENUTA.
4.1. Va disattesa la domanda di pagamento del 50% dei canoni asseritamente riscossi dall'attore, essendo essa rimasta sfornita di adeguato riscontro probatorio, non avendo ella provato in modo efficace che l'attore abbia personalmente incamerato tali somme.
In particolare, espressioni quali “la convenuta ha appreso aliunde che l'attore, a far data dall'01.08.2010 a tutto il 31.01.2012, concedeva in locazione l'immobile di via Marinella al
IG che lo occupava dietro pagamento direttamente ed integralmente nelle Parte_3 sue mani, di un canone mensile di €.300,00, mai portati all'attenzione della comproprietaria”
e “consta, inoltre, alla convenuta che a far data dall'01.05.2014 al mese di febbraio 2019,
l'attore abbia anche incamerato €. 450,00 al mese, a titolo di canoni di locazione dell'immobile di via Marinella, da parte della IG.ra ; pertanto, i canoni Controparte_2 complessivamente percepiti (58 mensilità x €.450,00) ammontano ad €. 26.100,00, la cui metà pari ad €. 13.050,00 dovrà essere corrisposta alla convenuta” (cfr. comparsa di costituzione) non possono di per sé valere a ritenere minimamente integrato l'onere probatorio gravante sull'istante, sicché la prospettazione della è rimasta, a tal Pt_1 riguardo, a livello di mera deduzione.
Così come, con riferimento alla percezione da parte del di una parte dei canoni di Pt_1 locazione per gli immobili in oggetto, alcuna prova rassicurante è stata fornita dalla convenuta (v., in particolar modo, supra par.
3.1. c)).
4.2. Deve, altresì, essere disattesa la domanda di rimborso del 50% delle spese di gestione sostenute.
10 Al riguardo, occorre fare riferimento al dato normativo: a norma dell'articolo 1104 del codice civile ciascun partecipante deve contribuire alle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto.
La norma si riferisce quindi alle spese per la conservazione del bene e di spese per il godimento. Tra le due voci di spesa sussiste invero una differenza. Le spese per la conservazione sono quelle sostenute per la tutela o il ripristino dell'integrità del bene: come gli interventi di manutenzione dello stesso che si rendano necessari per evitare la sua rovina o deterioramento. Le spese per il godimento riguardano l'uso della cosa in comproprietà da un punto di vista materiale.
Quanto alle spese di conservazione, devono essere imputate a tutti i partecipanti, in quanto rientranti nell'ambito di interesse. Alle spese di godimento devono contribuire tutti coloro che ne facciano uso. Quindi, se le prime si ripartiscono in base alle quote astratte di appartenenza, le seconde si suddividono in base all'uso effettivo che ciascuno faccia del bene, quando le spese di conservazione sono necessarie.
L'articolo 1110 del codice civile stabilisce che il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune ha diritto al rimborso.
Il rimborso delle spese, come stabilito dalla norma e dall'interpretazione della giurisprudenza, è previsto unicamente in caso di spese di conservazione volte a evitare il deterioramento del bene. Si pone quindi il problema di capire quando la spesa per la conservazione dell'immobile in comproprietà possa dirsi necessaria, ossia di capire quando uno dei comproprietari, in assenza dell'altro, è legittimato a eseguire dei lavori di ristrutturazione del bene, chiedendo poi il rimborso pro quota all'altro.
Orbene, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, solo la spesa necessaria, pur se non urgente, può essere effettuata dal singolo comproprietario che ne assume l'iniziativa, salvo poi il diritto di ottenere il rimborso dagli altri, in base alle varie quote.
Requisito per poter ottenere il rimborso, come stabilito dalla Corte di Cassazione, è che colui che abbia assunto l'iniziativa, prima di effettuare il pagamento, abbia avvertito gli altri comproprietari dell'opportunità di effettuare dei lavori di manutenzione. Deve quindi avvisare gli altri partecipanti per poter eventualmente attivarsi e solo in caso di inerzia da parte degli altri, egli potrà procedere.
11 Qualora il rimborso venga negato, il comproprietario che ha eseguito i lavori sarà legittimato ad adire il Tribunale, tenendo presente che su di lui incomberà l'onere di dimostrare il carattere necessario della spesa nonché l'inerzia degli altri comproprietari.
Invero, secondo la Suprema Corte, ciascun comproprietario può sostenere, di propria iniziativa, le spese per la manutenzione dell'immobile in comproprietà. Se queste spese non sono necessarie, egli non può ottenere il rimborso dagli altri comproprietari. Se invece sono necessarie, anche se non urgenti, egli ha diritto a essere rimborsato da parte di questi ultimi.
Si considerano necessarie le spese di conservazione, ossia per il mantenimento della sua integrità, in modo che duri a lungo senza deteriorarsi, escludendo quelle sostenute per rendere il godimento dell'immobile più comodo o più redditizio (Cass. 18 settembre 2013 n.
21392).
Secondo la Cassazione (Cass. 9 settembre 2013 n. 20652, Cass. 3 agosto 2001 n. 10738), il diritto al rimborso spetta a condizione che il comproprietario, prima di sostenere la spesa, abbia avvertito gli altri partecipanti della necessità di avviare i lavori;
se questi ultimi, nonostante tale comunicazione, non si attivano, il comproprietario può procedere alla spesa e poi pretenderne il rimborso. Rimborso che, se non viene pagato spontaneamente, può essere intimato dal giudice, con una sentenza di condanna. Nel corso del giudizio, spetta a colui che ha sostenuto la spesa dimostrare la necessità dei lavori e, nello stesso tempo,
l'inerzia degli altri comproprietari. Se manca tale prova, il rimborso non spetta (cfr. in tal senso anche Trib. Genova 11 agosto 2009).
Di sicuro si può dire che non sono considerate spese necessarie alla conservazione dell'immobile, tutti gli oneri occorrenti soltanto per la sua migliore fruizione, come l'illuminazione o per l'adempimento di obblighi fiscali, come l'accatastamento. La Corte di
Cassazione ha infatti statuito che: “L'art. 1110 c.c. consente eccezionalmente la ripetibilità delle spese sostenute dal singolo partecipante alla comunione, in caso di trascuranza degli altri, limitatamente a quelle necessarie per la conservazione della cosa, ossia al mantenimento della sua integrità. Ne consegue che restano esclusi dal diritto al rimborso gli oneri occorrenti soltanto per la migliore fruizione della cosa comune, come le spese per l'illuminazione dell'immobile, ovvero per l'adempimento di obblighi fiscali, come l'accatastamento del bene” (Cass. civ. sentenza n. 253 dell'8.1.2013).
In un'altra pronuncia, la Suprema Corte ha evidenziato che: “In tema di spese di conservazione della cosa comune, l'art. 1110 c.c., escludendo ogni rilievo dell'urgenza o
12 meno dei lavori, stabilisce che il partecipante alla comunione, il quale, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso, a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l'amministratore, sicché solo in caso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque su di lui l'onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori” (Cassazione sez. II, sentenza n. 20652 del 9.9.2013).
La Corte di Cassazione civile, sezione seconda, con sentenza n. 20988 del 6.10.2014, ha poi fornito chiare indicazioni in merito all'interpretazione dell'art 1110 c.c., relativamente quindi al caso del comproprietario che anticipa le spese ed esegue opere di manutenzione del bene, necessarie al fine di preservare la sua destinazione d'uso, ricordando come, ex art. 1110
c.c., all'avente causa spetti il rimborso soltanto in via eccezionale, "in caso di trascuranza degli altri", limitatamente alle spese necessarie "per la conservazione della cosa, ossia al mantenimento della sua integrità", dunque solo in riferimento a quegli interventi che si rivelino indispensabili ad assicurare il servizio comune.
Inoltre, condizione necessaria affinché l'interessato maturi il diritto al rimborso delle spese,
o di una parte di esse, è che egli abbia preventivamente comunicato al comproprietario la necessità di procedere a quel determinato intervento. Lo stesso, inoltre, non deve essere finalizzato ad apportare migliorie al bene ma soltanto a conservarlo per il normale utilizzo.
Dal punto di vista processuale, la prova della noncuranza delle controparti grava sull'attore, interessato al rimborso.
Traslando tali principi di diritto alla fattispecie esaminata, va osservato che non risulta in atti alcuna prova che la convenuta abbia previamente avvertito l'attore comproprietario dell'opportunità di effettuare i lavori per cui chiede il rimborso, sicché è rimasta indimostrata l'inerzia dell'attore comproprietario, che rappresenta -come sopra visto- uno dei due indefettibili presupposti, insieme al carattere necessario dell'intervento, per poter chiedere il rimborso in sede giudiziaria.
E tale rilievo è già di per sé sufficiente a determinare il sicuro rigetto della domanda.
Ad abundantiam, va evidenziato che dall'esame della documentazione in atti non pare a questo Giudice che la abbia effettivamente sostenuto (alcune del)le spese di cui CP_3
13 chiede il rimborso né pare che ella si sia limitata alle spese necessarie "per la conservazione dell'immobile”, ossia al mantenimento della sua integrità, come richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza.
A mero titolo esemplificativo, si chiede il rimborso delle spese relative al pagamento della fornitura di energia elettrica e della tassa sui rifiuti, che tuttavia non risultano essere state personalmente sostenute dalla convenuta (cfr. relativi documenti allegati).
Si chiede, altresì, il rimborso delle spese sostenute per i lavori di rifacimento dell'impianto elettrico ed idrico nonché per l'acquisto degli arredi, spese che senza dubbio non rientrano tra quelle rimborsabili indicate dalla Cassazione, ossia le spese necessarie "per la conservazione della cosa, ossia al mantenimento della sua integrità” (cfr. giurisprudenza su citata).
Quanto, poi, all'immobile sito alla via Marinella, non si chiarisce se le somme pagate dalla convenuta per spese condominiali debbano ascriversi alla categoria delle spese di conservazione della cosa o a quelle di godimento.
Ed invero, va precisato che la funzione ed il fondamento delle spese occorrenti per la conservazione del valore capitale, vale a dire per la tutela o il ripristino della integrità del bene, sono diversi rispetto alla funzione ed al fondamento delle spese per il godimento: le spese per la conservazione sono quelle necessarie per custodire, mantenere la cosa comune in modo che duri a lungo, che non si sciupi, le spese per il godimento riguardano l'uso effettuato nell'esercizio del diritto al fine di ricavare dalla cosa le utilità che la stessa può offrire (Cass. 1 agosto 2003 n. 11747).
La diversità della funzione e del fondamento si riflette sui soggetti, cui i contributi vanno imputati, perché alla conservazione sono oggettivamente interessati tutti i comproprietari;
al godimento sono invece soggettivamente interessati soltanto coloro i quali si trovino, in concreto, ad esercitarlo (oltre lo stesso proprietario, l'usufruttuario, il conduttore etc.).
Le spese per la conservazione, dovute in ragione della appartenenza, si ascrivono e si ripartiscono in proporzione con le quote;
le spese per il godimento si imputano e si suddividono in proporzione all'uso ed alla misura di esso.
Orbene, posto che nel periodo di riferimento di tali spese è pacifico che l'attore non ha utilizzato l'immobile de quo, tali spese condominiali, in assenza di specifica del loro titolo
(nei termini sopra precisati), non possono essere rimborsate all'istante.
14 4.3. Da ultimo, la domanda di pagamento di un “equo compenso” per la gestione è assorbita dal rigetto della domanda di rimborso delle relative spese.
Ogni ulteriore questione e domanda è assorbita, rammentandosi che ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 c.p.c., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite (v., sul punto, Cass. Civ., Sez. II, 4.3.2011, n.
5241; Cass. Civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16056 del
2.8.2016, secondo cui la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata).
5. Infine, nelle note difensive conclusive depositate in vista dell'udienza di cui in epigrafe la convenuta ha formulato domanda di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c..
L'istanza è infondata. Ed invero, non si ritengono sussistenti i presupposti fissati dalla citata norma, non essendo, a tal fine, sufficiente la mera infondatezza delle tesi sostenute, giacché in tema di procedimento civile, ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non basta la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Nel dettaglio, la temerarietà della lite esige sul piano soggettivo la coscienza dell'infondatezza o la mancanza della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza, rimaste indimostrate (Cass. n. 9080/2013; Corte appello Lecce sez. II, 3.5.2022, n. 520).
6. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza sulle rispettive domande.
P.t.m.
15 il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, rigetta la domanda formulata dall'attore e le domande riconvenzionali formulate dalla convenuta.
Rigetta l'istanza ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Crotone, il 3 aprile 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
16
SEZIONE CIVILE
Causa n. 2115/2021 R.G.
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Parte_1 C.F._1
De Meo attore
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina CP_1 C.F._2
Covelli convenuta
Il Giudice scaduto il termine del 2 aprile 2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 3 aprile 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico Mauro
Giuseppe Cilardi, pronuncia ex art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2115/2021 R.G. tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Parte_1 C.F._1
De Meo attore
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina CP_1 C.F._2
Covelli convenuta
OGGETTO
Richiesta pagamento canoni di locazione
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 2 aprile 2025, da intendersi qui richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, in riassunzione, ha evocato Parte_1 in giudizio , chiedendo al Tribunale di: CP_1
“1. Accertare e dichiarare che la sig.r è obbligata a restituire al sig CP_1 Parte_1 la metà dei canoni dalla stessa riscossi per intero per la concessione in locazione
[...] degli immobili di cui in narrativa attualmente in comunione indivisa fra le parti in causa ed in ragione del 50% ciascuno;
2 2. Per l'effetto condannare la sig.r a restituire e pagare all'attore la somma CP_1 di €.128.993,66, o quella maggiore o minore che risulterà all'esito del giudizio, oltre agli ulteriori importi che dovessero maturare in corso di causa, fatte salve eventuali spese dalla stessa anticipate e documentate, oltre interessi e rivalutazione monetaria”; vinte le spese.
In fatto, ha esposto: - che le odierne parti in causa sono fratello e sorella ed hanno in comunione indivisa fra loro, in parti uguali corrispondenti al 50% ciascuno/a, un magazzino e tre appartamenti pervenuti loro per successione mortis causa dei genitori e specificamente individuati in atti;
- che da molti anni la tiene i contatti con i conduttori senza Pt_1 informarlo delle attività da lei intraprese e trattenendo per intero i canoni di locazione riscossi;
- di aver cercato di avere informazioni più precise dalla convenuta con missiva a mezzo raccomandata a.r. datata 19.1.2021, senza esito;
- di aver sopportato interamente il pagamento delle imposte di successione e delle spese di ristrutturazione di uno dei suddetti appartamenti;
- di aver ricevuto, sporadicamente, la metà dei canoni di locazione dei suddetti appartamenti, poi integralmente restituiti per far fronte a non meglio precisate spese di gestione dei medesimi appartamenti.
Tanto dedotto, ha concluso in conformità.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio , la quale, CP_1 in via preliminare, ha eccepito la mancata procedibilità della domanda per difetto del tentativo obbligatorio di mediazione e, nel merito, ha contestato a vario titolo la domanda, chiedendone il rigetto e formulando, in via riconvenzionale, le seguenti domande: - di pagamento del 50% dei canoni di locazione riscossi dall'attore, oltre accessori di legge;
- di rimborso del 50% delle spese di gestione dalla stessa sostenute, per l'ammontare di €
9.477,78, oltre accessori di legge;
- di pagamento della somma ritenuta di giustizia a titolo di equo compenso per la gestione degli immobili in oggetto;
tutte somme da portare in compensazione con il controcredito eventualmente riconosciuto.
Ritenuto dal precedente assegnatario del procedimento che la controversia non rientrasse tra quelle soggette per legge all'istaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione (v. ord.
3.3.2022), la causa è stata istruita documentalmente e con prova orale e, rinviata all'udienza cartolare indicata in epigrafe, viene decisa ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. IN VIA PRELIMINARE.
3 Si premette che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Lo scrivente ritiene che tale principio di diritto debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a presidiare il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190
c.p.c..
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, c.d. correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice
4 possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga e ciò non si è verificato nel caso di specie.
2.1. Va poi osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
2.2. Sempre in via preliminare, importa evidenziare che sul versante istruttorio la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
Sicché vanno rigettate le richieste istruttorie reiterate negli scritti conclusivi, stante la loro superfluità ai fini decisori a fronte delle allegazioni difensive e della documentazione versata in atti.
3. NEL MERITO.
3.1. LA DOMANDA ATTOREA.
La domanda non merita accoglimento per i motivi che si vanno ad esporre, applicandosi al caso di specie il principio processuale della ragione più liquida, il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass., 28 maggio
2014, n. 12002; Cass., sez. un., 8 maggio 2014, n. 9936).
Innanzitutto, va precisato che l'odierna azione giudiziaria è volta ad ottenere la corresponsione pro quota dei frutti civili prodotti dagli immobili comuni locati a terzi e gestiti dalla convenuta in via esclusiva.
E' pacifico, perché incontestato, che le parti in causa hanno in comunione indivisa tra loro, in parti uguali corrispondenti al 50% ciascuno/a, i beni immobili per cui è causa, pervenuti loro per successione mortis causa dei genitori.
5 Ciò posto, in punto di diritto va osservato che il diritto del comunista escluso dal godimento della cosa comune al pagamento dei frutti civili deve coordinarsi con le regole dettate in materia uso dei suddetti beni.
È noto, infatti, che i beni comuni possano essere legittimamente utilizzati da parte del singolo comunista anche in modo più inteso rispetto agli altri, con l'unico limite di non alterare il rapporto di equilibrio tra tutti i comproprietari (art. 1102 c.c.). Ciò significa che il godimento diretto del bene comune da parte di uno dei comproprietari, rappresentando l'attuazione del suo diritto dominicale, è di per sé lecito, purché non venga impedito agli altri comproprietari il pari utilizzo.
In altri termini, colui che utilizza in modo esclusivo il bene comune non è tenuto, per ciò solo, a rimborsare agli altri condividenti i frutti percetti, ma dovrà farlo allorché costoro gli abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta: da quel momento egli è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ritraibili dal godimento indiretto dell'immobile, i quali "hanno la funzione di corrispettivo del godimento del bene utilizzato in via esclusiva da un comproprietario e possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone di mercato" (Cass. n. 5504 del 2012).
Ed invero, è affermazione costante della giurisprudenza quella secondo cui "l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso" (tra tante, v. Cass. n.
2423/2015) e che "se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
peraltro, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale" (v. Cass. n. 24647/2010).
6 Orbene, traslando i principi di diritto sopra richiamati al caso di specie, deve ritenersi che l'attore, a far data dal decesso dei genitori danti causa, abbia di fatto prestato sostanziale acquiescenza all'utilizzo esclusivo degli immobili in oggetto da parte della sorella, tenuto conto che, prima dell'instaurazione del presente giudizio, egli non risulta avere mai efficacemente richiesto la partecipazione pro quota ai frutti civili del bene (né ha, di fatto, mai chiesto di essere ammesso all'uso congiunto, promiscuo o turnario dell'immobile).
Il convincimento del giudicante si fonda sulle seguenti considerazioni:
a) è pacifico tra le parti che l'attore si sia sempre disinteressato dei suddetti immobili (se non in via indiretta, ossia - a suo dire - percependo sporadicamente somme di denaro a mezzo terzi, a titolo di quota parte di canoni di locazione -di cui, tuttavia, il non Pt_1 precisa né l'importo né il periodo di riferimento-, somme poi asseritamente consegnate alla convenuta per sostenere le relative spese di gestione;
tali deduzioni sono, tuttavia, così generiche e prive di ogni minimo riscontro nonché di riferimenti specifici che non possono essere utilmente prese in considerazione). Inoltre, tale perdurante disinteresse è confermato dalla missiva di data 19 gennaio 2021 (di cui appresso si dirà), spedita dall'attore alla convenuta, nella quale egli stesso fa riferimento a rapporti di locazione degli immobili in oggetto “da tempo instaurati” dalla convenuta;
b) alcun rilievo ai presenti fini può attribuirsi alla missiva appena citata (doc. 1 attore), con la quale egli ha chiesto alla convenuta la corresponsione della propria quota parte dei canoni di locazione asseritamente riscossi dalla stessa. In disparte il fatto che tale missiva non risulta neppure consegnata, deve osservarsi che il suo contenuto si appalesa di tenore generico, giacché è ivi assente qualsiasi indicazione utile ad individuare i contratti di locazione pretesamente stipulati dalla Pt_1
Di tali contratti, del resto, si è avuta contezza solo grazie alle deduzioni ed allegazioni formulate dalla convenuta. In particolare: quanto al magazzino sito in via XXV Aprile, è documentato ed incontestato che l'immobile è stato locato da , dante Persona_1 causa e de cuius delle odierne parti processuali, giusta contratto di locazione stipulato in data 1.11.2001 con al canone di £ 1.050.000,00 (doc. 1 convenuta), a Persona_2 tutt'oggi in essere;
quanto all'appartamento sito in via Manna, è documentato ed incontestato che l'immobile è stato locato dalla convenuta giusta contratto sottoscritto il
15.2.2020 con , per il periodo decorrente dall'1.03.2020 al 29.02.2024, Parte_2 dietro pagamento di un canone mensile di € 350,00 (doc. 7 convenuta); quanto all'immobile
7 sito in via Marinella, è documentato ed incontestato che l'immobile è stato locato dalla convenuta giusta contratto sottoscritto l'1.3.2019 con , per il periodo Controparte_2 decorrente dall'1.3.2019 al 28.2.2023, dietro pagamento di un canone mensile di € 450,00
(doc. 17 convenuta); quanto all'appartamento sito in Praialonga, è la convenuta stessa a dedurre di aver concesso in locazione l'immobile per 15 giorni nel mese di luglio 2018 per €
700,00 e per 15 giorni nel mese di agosto 2018 per € 1.300,00, mentre l'attore non ha offerto alcun utile elemento istruttorio, anche solo di natura indiziaria, che consenta di ritenere che l'appartamento sia stato locato anche in altre occasioni, essendosi limitato a sostenere, sul punto, un ragionamento di tipo meramente congetturale, in violazione della regola secondo cui incombe su colui che agisce per ottenere la propria quota di fruttificazione dell'immobile comune l'onere di dimostrare che il comproprietario convenuto abbia effettivamente locato il cespite immobiliare a terzi ovvero che le condizioni strutturali del bene e quelle generali di mercato ne avrebbero agevolmente consentito, alla stregua dei canoni di diligente e prudente gestione, uno sfruttamento lucrativo (arg. Cass., sez. 2, ord.
3.7.2019 n. 17876);
c) la convenuta non ha fornito la prova esauriente della asserita percezione di una parte dei canoni di locazione da parte dell'attore. Ed invero, a titolo esemplificativo, la documentazione recante la presunta contabilità del contiene dei meri conteggi ed è Pt_1 priva del nominativo dell'autore nonché della sottoscrizione, sicché la sua paternità è rimasta totalmente indimostrata. Al contempo, quanto alla prova orale svolta nel corso del giudizio, va detto che dalla circostanza che il pagamento dei canoni di locazione avvenisse nella sede della Tecnimp S.r.l. non si può desumere, in modo rassicurante, che esso sia avvenuta nelle mani del in quanto a ricoprire la carica di legale rappresentante p.t. della società Pt_1 non era soltanto quest'ultimo, ma anche il sig. , coniuge della convenuta (v. Persona_3 visura dep. convenuta) ed inoltre -con carattere assorbente- non vi è in atti alcuna ricevuta di pagamento dei canoni a firma del né alcun prospetto di contabilità redatto dal Pt_1 medesimo, di talché la convenuta non ha adeguatamente assolto, sul punto, l'onere probatorio spettantele;
d) il pagamento delle spese di gestione del bene de quo, che la convenuta deduce di aver corrisposto nel corso degli anni, avvalora la tesi dell'uso esclusivo degli immobili de quibus da parte della medesima;
8 e) con specifico riferimento al magazzino sito alla via XXV Aprile, l'attore precisa che il conduttore ha iniziato a versargli la quota parte dei canoni soltanto dopo Persona_2
l'instaurazione del presente giudizio, ossia a far data dal novembre 2021, a seguito di una sua formale richiesta (v. memoria istruttoria n. 1 attore) e lo stesso afferma, a Per_2 mezzo del suo difensore, di aver intrattenuto con la sola convenuta, dopo il decesso dell'originario locatore , i rapporti contrattuali relativi all'immobile per cui Persona_1
è causa (doc. 3 memoria istruttoria n. 1 attore), da ciò dovendo, ancora una volta, desumersi il mancato uso del bene da parte dell'attore;
f) con specifico riferimento all'immobile sito alla via Manna, la missiva spedita a mezzo racc.
a.r. nel settembre 2021, con la quale l'attore intima al conduttore dell'immobile (sig.
il pagamento, da quella data innanzi, della propria quota parte dei canoni (doc. 2 Pt_2 memoria istruttoria n. 2 attore) avvalora il disinteresse mostrato dal per l'immobile Pt_1 de quo sino a quella data.
Pertanto, in forza delle considerazioni sopra esposte:
- considerato, da una parte, che la notificazione dell'atto di citazione è il primo atto con cui il coerede ha inequivocabilmente ed efficacemente richiesto la partecipazione pro quota ai frutti civili degli immobili ereditati e che, atteso il protratto mancato uso da parte sua degli immobili de quibus, è soltanto da tale data che egli ha diritto a ricevere il pagamento della corrispondente quota di frutti civili ritratti dall'altrui godimento dell'immobile;
- tenuto conto, dall'altra parte, che la domanda giudiziale ha ad oggetto la corresponsione da parte della convenuta dei canoni di locazione riferiti al periodo tra l'1 agosto 2010 ed il luglio 2021, stanti le conclusioni formulate nell'atto di citazione, non precisate né emendate negli atti e scritti successivi (sul punto, v. Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 5402 del 25.2.2019, secondo cui, in ossequio al principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, il giudice del merito deve tenere conto dei limiti oggettivi della domanda, quali risultano dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, nonché dalle conclusioni definitive precisate dopo la chiusura dell'istruzione, poste in relazione con la citazione e con le eventuali modifiche e trasformazioni delle conclusioni originarie); ne segue che tale domanda non può trovare accoglimento.
3.2. Va, altresì, rigettata la domanda di rimborso delle spese di ristrutturazione dell'appartamento sito alla via Marinella, avanzata dall'attore ai sensi dell'art. 1110 c.c., non avendo egli documentato l'esistenza dei costi che dichiara di aver sostenuto.
9 3.3. Quanto alla domanda di rimborso della metà delle spese anticipate per il pagamento delle deleghe delle imposte di successione, va osservato che le imposte di successione costituiscono debiti ereditari che si ripartiscono tra i coeredi in proporzione alle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia disposto diversamente, sicché colui che ha anticipato tali spese ha diritto ad ottenerne il rimborso da parte di costoro. Tuttavia, nulla è stato allegato dall'attore in ordine né all'eventuale esistenza del testamento (recante eventuali disposizioni particolari del testatore sul punto) né allo stato di famiglia.
Così come non vi sono in atti elementi certi da cui possa ricavarsi che l'importo versato sia relativo all'intera successione piuttosto che unicamente alla quota dell'attore.
Alla luce delle evidenziate lacune probatorie e dovendo tale negligenza ricadere sul soggetto a cui spetta il relativo onere di prova, la domanda dev'essere respinta.
4. LE DOMANDE RICONVENZIONALI DELLA CONVENUTA.
4.1. Va disattesa la domanda di pagamento del 50% dei canoni asseritamente riscossi dall'attore, essendo essa rimasta sfornita di adeguato riscontro probatorio, non avendo ella provato in modo efficace che l'attore abbia personalmente incamerato tali somme.
In particolare, espressioni quali “la convenuta ha appreso aliunde che l'attore, a far data dall'01.08.2010 a tutto il 31.01.2012, concedeva in locazione l'immobile di via Marinella al
IG che lo occupava dietro pagamento direttamente ed integralmente nelle Parte_3 sue mani, di un canone mensile di €.300,00, mai portati all'attenzione della comproprietaria”
e “consta, inoltre, alla convenuta che a far data dall'01.05.2014 al mese di febbraio 2019,
l'attore abbia anche incamerato €. 450,00 al mese, a titolo di canoni di locazione dell'immobile di via Marinella, da parte della IG.ra ; pertanto, i canoni Controparte_2 complessivamente percepiti (58 mensilità x €.450,00) ammontano ad €. 26.100,00, la cui metà pari ad €. 13.050,00 dovrà essere corrisposta alla convenuta” (cfr. comparsa di costituzione) non possono di per sé valere a ritenere minimamente integrato l'onere probatorio gravante sull'istante, sicché la prospettazione della è rimasta, a tal Pt_1 riguardo, a livello di mera deduzione.
Così come, con riferimento alla percezione da parte del di una parte dei canoni di Pt_1 locazione per gli immobili in oggetto, alcuna prova rassicurante è stata fornita dalla convenuta (v., in particolar modo, supra par.
3.1. c)).
4.2. Deve, altresì, essere disattesa la domanda di rimborso del 50% delle spese di gestione sostenute.
10 Al riguardo, occorre fare riferimento al dato normativo: a norma dell'articolo 1104 del codice civile ciascun partecipante deve contribuire alle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto.
La norma si riferisce quindi alle spese per la conservazione del bene e di spese per il godimento. Tra le due voci di spesa sussiste invero una differenza. Le spese per la conservazione sono quelle sostenute per la tutela o il ripristino dell'integrità del bene: come gli interventi di manutenzione dello stesso che si rendano necessari per evitare la sua rovina o deterioramento. Le spese per il godimento riguardano l'uso della cosa in comproprietà da un punto di vista materiale.
Quanto alle spese di conservazione, devono essere imputate a tutti i partecipanti, in quanto rientranti nell'ambito di interesse. Alle spese di godimento devono contribuire tutti coloro che ne facciano uso. Quindi, se le prime si ripartiscono in base alle quote astratte di appartenenza, le seconde si suddividono in base all'uso effettivo che ciascuno faccia del bene, quando le spese di conservazione sono necessarie.
L'articolo 1110 del codice civile stabilisce che il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune ha diritto al rimborso.
Il rimborso delle spese, come stabilito dalla norma e dall'interpretazione della giurisprudenza, è previsto unicamente in caso di spese di conservazione volte a evitare il deterioramento del bene. Si pone quindi il problema di capire quando la spesa per la conservazione dell'immobile in comproprietà possa dirsi necessaria, ossia di capire quando uno dei comproprietari, in assenza dell'altro, è legittimato a eseguire dei lavori di ristrutturazione del bene, chiedendo poi il rimborso pro quota all'altro.
Orbene, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, solo la spesa necessaria, pur se non urgente, può essere effettuata dal singolo comproprietario che ne assume l'iniziativa, salvo poi il diritto di ottenere il rimborso dagli altri, in base alle varie quote.
Requisito per poter ottenere il rimborso, come stabilito dalla Corte di Cassazione, è che colui che abbia assunto l'iniziativa, prima di effettuare il pagamento, abbia avvertito gli altri comproprietari dell'opportunità di effettuare dei lavori di manutenzione. Deve quindi avvisare gli altri partecipanti per poter eventualmente attivarsi e solo in caso di inerzia da parte degli altri, egli potrà procedere.
11 Qualora il rimborso venga negato, il comproprietario che ha eseguito i lavori sarà legittimato ad adire il Tribunale, tenendo presente che su di lui incomberà l'onere di dimostrare il carattere necessario della spesa nonché l'inerzia degli altri comproprietari.
Invero, secondo la Suprema Corte, ciascun comproprietario può sostenere, di propria iniziativa, le spese per la manutenzione dell'immobile in comproprietà. Se queste spese non sono necessarie, egli non può ottenere il rimborso dagli altri comproprietari. Se invece sono necessarie, anche se non urgenti, egli ha diritto a essere rimborsato da parte di questi ultimi.
Si considerano necessarie le spese di conservazione, ossia per il mantenimento della sua integrità, in modo che duri a lungo senza deteriorarsi, escludendo quelle sostenute per rendere il godimento dell'immobile più comodo o più redditizio (Cass. 18 settembre 2013 n.
21392).
Secondo la Cassazione (Cass. 9 settembre 2013 n. 20652, Cass. 3 agosto 2001 n. 10738), il diritto al rimborso spetta a condizione che il comproprietario, prima di sostenere la spesa, abbia avvertito gli altri partecipanti della necessità di avviare i lavori;
se questi ultimi, nonostante tale comunicazione, non si attivano, il comproprietario può procedere alla spesa e poi pretenderne il rimborso. Rimborso che, se non viene pagato spontaneamente, può essere intimato dal giudice, con una sentenza di condanna. Nel corso del giudizio, spetta a colui che ha sostenuto la spesa dimostrare la necessità dei lavori e, nello stesso tempo,
l'inerzia degli altri comproprietari. Se manca tale prova, il rimborso non spetta (cfr. in tal senso anche Trib. Genova 11 agosto 2009).
Di sicuro si può dire che non sono considerate spese necessarie alla conservazione dell'immobile, tutti gli oneri occorrenti soltanto per la sua migliore fruizione, come l'illuminazione o per l'adempimento di obblighi fiscali, come l'accatastamento. La Corte di
Cassazione ha infatti statuito che: “L'art. 1110 c.c. consente eccezionalmente la ripetibilità delle spese sostenute dal singolo partecipante alla comunione, in caso di trascuranza degli altri, limitatamente a quelle necessarie per la conservazione della cosa, ossia al mantenimento della sua integrità. Ne consegue che restano esclusi dal diritto al rimborso gli oneri occorrenti soltanto per la migliore fruizione della cosa comune, come le spese per l'illuminazione dell'immobile, ovvero per l'adempimento di obblighi fiscali, come l'accatastamento del bene” (Cass. civ. sentenza n. 253 dell'8.1.2013).
In un'altra pronuncia, la Suprema Corte ha evidenziato che: “In tema di spese di conservazione della cosa comune, l'art. 1110 c.c., escludendo ogni rilievo dell'urgenza o
12 meno dei lavori, stabilisce che il partecipante alla comunione, il quale, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso, a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l'amministratore, sicché solo in caso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque su di lui l'onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori” (Cassazione sez. II, sentenza n. 20652 del 9.9.2013).
La Corte di Cassazione civile, sezione seconda, con sentenza n. 20988 del 6.10.2014, ha poi fornito chiare indicazioni in merito all'interpretazione dell'art 1110 c.c., relativamente quindi al caso del comproprietario che anticipa le spese ed esegue opere di manutenzione del bene, necessarie al fine di preservare la sua destinazione d'uso, ricordando come, ex art. 1110
c.c., all'avente causa spetti il rimborso soltanto in via eccezionale, "in caso di trascuranza degli altri", limitatamente alle spese necessarie "per la conservazione della cosa, ossia al mantenimento della sua integrità", dunque solo in riferimento a quegli interventi che si rivelino indispensabili ad assicurare il servizio comune.
Inoltre, condizione necessaria affinché l'interessato maturi il diritto al rimborso delle spese,
o di una parte di esse, è che egli abbia preventivamente comunicato al comproprietario la necessità di procedere a quel determinato intervento. Lo stesso, inoltre, non deve essere finalizzato ad apportare migliorie al bene ma soltanto a conservarlo per il normale utilizzo.
Dal punto di vista processuale, la prova della noncuranza delle controparti grava sull'attore, interessato al rimborso.
Traslando tali principi di diritto alla fattispecie esaminata, va osservato che non risulta in atti alcuna prova che la convenuta abbia previamente avvertito l'attore comproprietario dell'opportunità di effettuare i lavori per cui chiede il rimborso, sicché è rimasta indimostrata l'inerzia dell'attore comproprietario, che rappresenta -come sopra visto- uno dei due indefettibili presupposti, insieme al carattere necessario dell'intervento, per poter chiedere il rimborso in sede giudiziaria.
E tale rilievo è già di per sé sufficiente a determinare il sicuro rigetto della domanda.
Ad abundantiam, va evidenziato che dall'esame della documentazione in atti non pare a questo Giudice che la abbia effettivamente sostenuto (alcune del)le spese di cui CP_3
13 chiede il rimborso né pare che ella si sia limitata alle spese necessarie "per la conservazione dell'immobile”, ossia al mantenimento della sua integrità, come richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza.
A mero titolo esemplificativo, si chiede il rimborso delle spese relative al pagamento della fornitura di energia elettrica e della tassa sui rifiuti, che tuttavia non risultano essere state personalmente sostenute dalla convenuta (cfr. relativi documenti allegati).
Si chiede, altresì, il rimborso delle spese sostenute per i lavori di rifacimento dell'impianto elettrico ed idrico nonché per l'acquisto degli arredi, spese che senza dubbio non rientrano tra quelle rimborsabili indicate dalla Cassazione, ossia le spese necessarie "per la conservazione della cosa, ossia al mantenimento della sua integrità” (cfr. giurisprudenza su citata).
Quanto, poi, all'immobile sito alla via Marinella, non si chiarisce se le somme pagate dalla convenuta per spese condominiali debbano ascriversi alla categoria delle spese di conservazione della cosa o a quelle di godimento.
Ed invero, va precisato che la funzione ed il fondamento delle spese occorrenti per la conservazione del valore capitale, vale a dire per la tutela o il ripristino della integrità del bene, sono diversi rispetto alla funzione ed al fondamento delle spese per il godimento: le spese per la conservazione sono quelle necessarie per custodire, mantenere la cosa comune in modo che duri a lungo, che non si sciupi, le spese per il godimento riguardano l'uso effettuato nell'esercizio del diritto al fine di ricavare dalla cosa le utilità che la stessa può offrire (Cass. 1 agosto 2003 n. 11747).
La diversità della funzione e del fondamento si riflette sui soggetti, cui i contributi vanno imputati, perché alla conservazione sono oggettivamente interessati tutti i comproprietari;
al godimento sono invece soggettivamente interessati soltanto coloro i quali si trovino, in concreto, ad esercitarlo (oltre lo stesso proprietario, l'usufruttuario, il conduttore etc.).
Le spese per la conservazione, dovute in ragione della appartenenza, si ascrivono e si ripartiscono in proporzione con le quote;
le spese per il godimento si imputano e si suddividono in proporzione all'uso ed alla misura di esso.
Orbene, posto che nel periodo di riferimento di tali spese è pacifico che l'attore non ha utilizzato l'immobile de quo, tali spese condominiali, in assenza di specifica del loro titolo
(nei termini sopra precisati), non possono essere rimborsate all'istante.
14 4.3. Da ultimo, la domanda di pagamento di un “equo compenso” per la gestione è assorbita dal rigetto della domanda di rimborso delle relative spese.
Ogni ulteriore questione e domanda è assorbita, rammentandosi che ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 c.p.c., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite (v., sul punto, Cass. Civ., Sez. II, 4.3.2011, n.
5241; Cass. Civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16056 del
2.8.2016, secondo cui la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata).
5. Infine, nelle note difensive conclusive depositate in vista dell'udienza di cui in epigrafe la convenuta ha formulato domanda di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c..
L'istanza è infondata. Ed invero, non si ritengono sussistenti i presupposti fissati dalla citata norma, non essendo, a tal fine, sufficiente la mera infondatezza delle tesi sostenute, giacché in tema di procedimento civile, ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non basta la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Nel dettaglio, la temerarietà della lite esige sul piano soggettivo la coscienza dell'infondatezza o la mancanza della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza, rimaste indimostrate (Cass. n. 9080/2013; Corte appello Lecce sez. II, 3.5.2022, n. 520).
6. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza sulle rispettive domande.
P.t.m.
15 il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, rigetta la domanda formulata dall'attore e le domande riconvenzionali formulate dalla convenuta.
Rigetta l'istanza ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Crotone, il 3 aprile 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
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