Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 4802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4802 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 11.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 1384/2024
TRA
CF , in proprio e quale titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima ditta individuale con sede in Napoli alla Via Marechiaro 81, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Dei Fiorentini 21, presso lo studio dell'avv. Giovanni Rubinacci (CF CodiceFiscale_2
, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al
[...] ricorso;
Ricorrente CONTRO
(C.F. ), P.I. Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore – P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di Stefano ( ), C.F._3 giusta procura generale alle liti rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in Via Alcide De Gasperi, 55 80133 NAPOLI presso l'Avvocatura dell'Istituto; Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: opposizione a cartelle di pagamento / avvisi di addebito
1
1
All'esito del deposito di note, la causa veniva decisa con sentenza ex art 127 ter cpc. 2 Va preliminarmente osservato che l'istante, in data 12.11.2021, ha ricevuto da parte dell'Agenzia delle Entrate di Napoli la notifica di un avviso bonario, per errori rilevati nella dichiarazione dei redditi 2018 per l'anno 2017 (anche per contributi previdenziali pari a € 6.685,00). In detto avviso è stato specificato che, in ipotesi di pagamento nei 30 giorni, sarebbe stata ridotta a un terzo la sanzione e, dunque, richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 19.447,41. A tale comunicazione è stata, inoltre, allegata anche una proposta di definizione agevolata ex art 5 DL 41/2021, senza applicazione di sanzioni e somme aggiuntive, per complessivi € 17.360,23, a titolo di imposte, contributi e interessi, da pagare in unica soluzione o in 20 rate, previa autodichiarazione ex art 1, commi 14 e 15, DL 41/21 entro il 31.12.21 o, in caso di pagamento delle somme successivo al 30.11.21, entro la fine del mese successivo a quello del pagamento medesimo. E' stato poi indicato che, in caso di mancato pagamento delle somme dovute entro i termini previsti, la definizione non avrebbe prodotto effetti e si sarebbe proceduto all'iscrizione al ruolo delle somme dovute, comprensive di sanzioni e somme aggiuntive, detratto quanto già versato. Dunque, con l'avviso bonario, ha proposto la definizione agevolata ex CP_2 art 5 DL 41/2021, senza applicazione di sanzioni e somme aggiuntive, per complessivi € 17.360,23 da pagare in 20 rate dal 13.12.2021 al 30.9.2026. Come da documentazione allegata risulta, inoltre, che la ricorrente ha effettuato i pagamenti rateali già scaduti. L'istante ha poi ricevuto dall' in data 11 ottobre 2022, invito alla CP_1 regolarizzazione della posizione contributiva per il 2017. In ricorso, l'istante ha dichiarato di avere anche chiesto l'annullamento di tale invito con comunicazione del 26 ottobre 2022, stante la pendenza della definizione agevolata: nessuna prova, tuttavia, è stata offerta in riferimento a tale nota. Con comunicazione di debito del 27 ottobre 2022, notificata in data 31 ottobre 2022, l' ha poi chiesto il pagamento, entro 30 giorni, dei contributi relativi CP_1 al 2017 nella misura di euro 7.670,66, comprensiva di € 5.682,61 di contributi e € 1.988,05 di sanzioni, determinata “anche tenendo conto di quanto eventualmente verificato dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 36bis del D.P.R. n. 600/1973”. In data 16 dicembre 2023 è stato, quindi, notificato alla ricorrente l'avviso di addebito impugnato n. 371 2023 00105819 00 000 per euro 6.345,35.
3 Ebbene, l'art 5, comma 4, del DL 41 del 2021, dispone che la definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive. Nei successivi commi, l'art 5 citato dispone che:
“5. I soggetti interessati effettuano il versamento degli importi richiesti secondo termini e modalità previsti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, per la riscossione delle somme dovute a seguito di controlli automatici.
6. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione di cui al presente articolo non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
7. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi del presente articolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite, non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.
8. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019”. Ai sensi dell'art 2, comma 2, DLgs 462/1997:
“2. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di versamento mediante delega, entro trenta” (oggi 60) “giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo (e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione”. Alla luce di tale ricostruzione normativa, dunque, in caso di pagamento delle somme, la definizione si perfeziona e l'iscrizione a ruolo non è eseguita;
in caso di mancato pagamento, invece, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Nella specie, essendo la definizione ancora in corso, in quanto le rate individuate scadono il 30 settembre 2026, e in assenza di contestazione sulla congruità e tempestività dei pagamenti rateali, la procedura non è ancora conclusa e, quindi, l'iscrizione a ruolo non avrebbe potuto essere eseguita. La circostanza della mancata informazione all' della procedura di CP_1 definizione agevolata ex articolo 5 del DL 41 del 2021, a cura di o CP_2 dell'opponente, non può poi incidere sulla fondatezza della domanda. In pendenza di versamento rateale finalizzato alla definizione agevolata, dunque, si è determinata una temporanea stasi nel potere della P.A. di agire in quanto l'Ente previdenziale non aveva titolo per la formazione dell'avviso di addebito, che avrebbe potuto essere inviato al contribuente solo in caso di successivo inadempimento. Del resto, in caso di pagamento, lo stesso ha dichiarato che, all'esito della CP_1 definizione agevolata, avrebbe provveduto allo sgravio dell'avviso di addebito.
Non può poi essere obiettato, come ritenuto dall' che la parte ricorrente CP_1 non abbia interesse alla lite atteso che, una volta notificato l'avviso di addebito, è onere dell'interessato impugnarlo in un termine perentorio. Tale onere non è, poi, escluso dalla sospensione dell'avviso di addebito in quanto, in difetto di contraria allegazione e prova, la sospensione è stata disposta con decreto del Tribunale del 14.2.24 e, dunque, in corso di giudizio. 4 Il ricorso è, dunque, fondato e va annullato l'avviso di addebito impugnato, in quanto l'ente non avrebbe potuto iscrivere a ruolo le somme in lite in pendenza della procedura di definizione agevolata (salvo l'eventuale inadempimento della ricorrente).
5 Le spese di lite vanno compensate nella misura della metà atteso che, successivamente alle comunicazioni dell' sulla debenza dei contributi (cfr. CP_1 avviso del 11.10.22 e comunicazione di debito del 27-31.10.22), la parte ricorrente non ha, in un'ottica collaborativa, informato l'ente previdenziale dell'esistenza della definizione agevolata e del puntuale pagamento delle rate scadute;
segue la condanna dell' al pagamento del residuo nella misura CP_1 liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione: in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di addebito n. 371 202300105819 00 000; compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l' al CP_1 pagamento del residuo che liquida in complessivi € 1.400,00, oltre spese di contributo unificato (€ 43,00), oltre rimborso forfetario per spese generali (al 15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente. Si comunichi. NAPOLI, 16/06/2025 Il Giudice
d.ssa Monica Galante