Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/05/2025, n. 2057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2057 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
II Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 29/04/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11518/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Parte_1
Gianfranco Rodano;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso per procura generale alle liti, dall'avv. Raimund Bauer;
-Resistente-
Le parti concludevano come da note in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.12.2024, esponeva: che la sig.ra Parte_1
otteneva il Reddito di Cittadinanza (RdC) n. 44295, di cui ha fruito dal Parte_1 novembre 2020 all'aprile 2021; che, con raccomandata di Poste Italiane n.
66495665086-5, datata 20.05.2024 e ricevuta in data 10.06.2024, sollecitava la CP_1
restituzione delle somme ricevute per il RdC summenzionato per euro 3.403,10; che non avendo mai ricevuto la lettera del 13.11.2023, menzionata nella missiva de qua, tale comunicazione è la prima che la ricorrente riceve successivamente alla sentenza del
Tribunale Penale di Catania n. 4458/2023 del 06.07.2023, che l'ha assolta per non aver
commesso il reato di indebito beneficio del Reddito di Cittadinanza;
che la sig.ra
, rivolgendosi al Giudice del Lavoro territorialmente competente, con ricorso Parte_1 di cui all'art. 442 c.p.c., intende contestare il provvedimento di richiesta delle somme ricevute per il RdC summenzionato e, contestualmente, richiedere la restituzione delle somme già versate all'Ente previdenziale a seguito della revoca del Reddito di
Cittadinanza; che il Reddito di Cittadinanza fruito dalla sig.ra nel periodo Parte_1
novembre 2020-aprile 2021, veniva revocato in quanto, in relazione alle Dichiarazioni
Sostitutive Uniche (DSU) del 28.02.2019 e Controparte_2 CP_1
ISEE-2020-00153335Y-00 del 08.01.2020, ometteva di indicare che il sig.
[...]
componente il proprio nucleo familiare, aveva riportato una condanna Pt_2 definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., causa ostativa all'accesso al beneficio;
che la vicenda, per quanto riguarda il presente ricorso, fa riferimento solo alla seconda
DSU del 08.01.2020, da cui è scaturita la fruizione del RdC dal novembre 2020 all'aprile 2021 – ha dato luogo a un procedimento penale che si è concluso con l'assoluzione della sig.ra perché, in ordine a tale prima dichiarazione, il fatto Parte_1
non è previsto dalla legge come reato, mentre, con riguardo alla seconda dichiarazione, perché il fatto non costituisce reato;
che la sentenza penale citata chiariva che quando le condizioni ostative alla percezione del RdC, previste art.
7-ter D.L. n. 4/2019, si verifichino con riferimento ad uno dei componenti del nucleo familiare diverso dal richiedente/beneficiario del sussidio, come nel caso che ci impegna, esse non comportano la revoca del beneficio ma piuttosto integrano una causa di riduzione dello stesso;
che in conclusione, dall'analisi della normativa che regola il RdC emerge che, in riferimento alla fruizione dello stesso novembre 2020 all'aprile 2021 scaturita dalla
DSU INPS ISEE-2020-00153335Y-00 del 08.01.2020, il provvedimento di revoca che ha colpito la ricorrente è senz'altro illegittimo.
Tanto premesso parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse accogliere la domanda e, pertanto, annullare il provvedimento di richiesta di somme indebitamente percepite per Reddito di Cittadinanza impugnato e, contestualmente, condannare l' CP_1
alla restituzione di euro 1.590,00, come indicato in ricorso.
Fissata l'udienza di discussione si costituiva il resistente Controparte_3 svolgendo articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto. 3
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 29.04.2025 come sostituita dalle note depositate dalle parti nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
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Osserva il decidente che l'art. 1, comma 1, d.l. n. 4/2019 conv. in legge n. 26/2019, istituisce il “reddito di cittadinanza” e lo definisce “quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”. L'art. 2 individua i beneficiari e i requisiti necessari, prevedendo, in sintesi, che sono beneficiari dell'accesso al RdC i nuclei familiari in possesso di taluni requisiti che concorrono cumulativamente al riconoscimento della prestazione, riferiti al criterio della residenza e del soggiorno, del reddito e del patrimonio e della disponibilità di beni durevoli. Ulteriore requisito per la fruizione del RdC è la mancata sottoposizione (per il richiedente del beneficio) a misura cautelare personale, anche adottata all'esito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanna definitiva, intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti di cui all'art. 7, comma 3. Il Reddito è costituito da un beneficio economico, ripartito su dodici mensilità, con un importo variabile a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare, erogato mensilmente attraverso una carte di pagamento elettronica (Carte RdC), la quale permette di soddisfare le esigenze previste per la carte acquisti, nonché di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore a 100 euro per un individui singoli, nonché di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo nel caso delle integrazioni previste per i nuclei familiari residenti in abitazione in locazione o in proprietà ( v. art.5, comma 6).
L'art. 5 disciplina le modalità di presentazione della domanda, stabilendo che “il Rdc è riconosciuto dall' ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del CP_1 beneficio, l' verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di CP_1 cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni pertinenti. disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni 4
titolari dei dati . A tal fine l' acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la CP_1 finanza pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie ai fini della concessione del Rdc. Con provvedimento dell' , sentito il Garante per la CP_1
protezione dei dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati. In ogni caso il riconoscimento da parte dell' avviene entro la fine del mese successivo alla CP_1 trasmissione della domanda all'Istituto” (v. art. 5, comma 3). Come è dato leggere nella
Circolare n. 100 del 05/07/2019 (doc. 1), è stata inserita dalla legge di CP_1
conversione la nuova lettera c-bis), che prevede per il richiedente il beneficio, al momento della presentazione della domanda, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legge. Tale disposizione va letta in combinato disposto con l'art. 3, comma 13, del
Decreto-Legge n. 4/2019, che in tema di “beneficio economico” precisa che “Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3”. Ad esempio, un nucleo familiare di 3 maggiorenni, di cui uno sottoposto ad una misura cautelare e/o condannato in via definitiva, il parametro della s.e. è pari a 1,4, così calcolato : 1 (primo maggiorenne) + 0,4 (per il secondo maggiorenne), senza considerare il terzo componente sottoposto alle predette.
Orbene, nel caso in esame, per come emerge dalla documentazione versata in atti, la ricorrente, con la sentenza del Tribunale Penale di Catania n. 4458/2023 del 06.07.2023
è stata assolta dall'imputazione del reato previsto dall'art. 7, comma 1 DL n. 4/2019 conv. in l. n. 26/2019, cioè dall'imputazione di avere agito al fine di ottenere indebitamente i benefici del reddito di cittadinanza. 5
Il Tribunale Penale, partendo dall'assunto di quanto stabilito dalla statuito dalla
Suprema Corte : “Integrano il delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, le false indicazioni dei dati di fatto riportati nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del “reddito di cittadinanza” o le omissioni, anche parziali, di informazioni dovute, solo ove le stesse siano strumentali al conseguimento del beneficio, cui altrimenti non si avrebbe diritto.
[In motivazione la Corte ha chiarito che il legislatore, con l'espressione “al fine di ottenere indebitamente il beneficio” ha inteso tipizzare in termini di concretezza il pericolo derivante dalla falsità o dall'omissività delle dichiarazioni , limitandone la rilevanza ai soli casi in bui l'intento dell'agente sia quello di conseguire, per il tramite delle stesse, un beneficio non dovuto, sicchè il reato non è configurabile ove le false indicazioni o le omissioni non abbiano avuto alcuna efficacia causale ai fini dell'erogazione del detto beneficio]” (cfr. Cass. Pen. Sez. 3, sentenza n. 44366 del
15.09.2021) ha ritenuto che non risponderebbe del reato in esame, proprio per carenza dell'elemento soggettivo, il soggetto che – seppur abbia reso o utilizzato dichiarazioni o documenti falsi ovvero abbia omesso di comunicare informazioni rilevanti – sia tuttavia in possesso dei requisiti normativamente previsti per la legittima percezione del beneficio. Il Tribunale ha quindi accertato: “nel caso di specie, dalla documentazione in atti è possibile evincere che la , anche qualora avesse comunicato la Parte_1
circostanza sottaciuta, avrebbe comunque avuto diritto alla percezione del reddito di cittadinanza ma in misura ridotta, considerata la sussistenza di tutti i requisiti legislativamente previsti per l'ottenimento del beneficio” pervenendo per questa via ad assolvere la dal reato a lei ascritto sia in odine ai fatti del del 18.03.2010 che Parte_1
in ordine ai fatti del 18.01.2020, precisamente questi ultimi quelli sulla base dei quali
CP_ l' ha disposto la revoca del beneficio in questa sede contestata.
Orbene, è ben vero che il procedimento penale e quello previdenziale sono autonomi, ma non può certamente ritenersi in questa sede ininfluente l'accertamento penale di insussistenza del reato che si fonda sui medesimi fatti posti a fondamento del provvedimento di revoca. Ed invero il giudice civile, chiamato come nel caso di specie a pronunciarsi in ordine a profili di responsabilità relativi al fatto oggetto della sentenza penale, può ben trarre utili elementi di prova e di convincimento dall'istruttoria svolta nel procedimento penale e dagli accertamenti eseguiti in tale sede.
Ebbene, deve ritenersi pertanto che non vi sia la prova della sussistenza di un comportamento doloso della ricorrente, che era in possesso dei requisiti per godere del reddito di cittadinanza nel periodo in contestazione seppur in una misura ridotta. 6
La ricorrente, pertanto, non può essere sanzionata con la decadenza e la revoca del beneficio.
So osserva, tuttavia, che la stessa avrebbe dovuto percepire una somma ridotta a titolo di reddito di cittadinanza per cui in relazione al periodo in contestazione deve ritenersi
CP_ sussistente il diritto dell alla restituzione degli importi versati in misura maggiore al dovuto.
In definitiva, il ricorso, è meritevole di accoglimento nella misura sopra indicata.
Tenuto conto delle ragioni della decisione e della parziale reciproca soccombenza, ritiene il decidente essere sussistenti giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce;
per le ragioni di cui in parte motiva, dichiara illegittimi ed inefficaci la comunicazione di decadenza dal diritto di percepire il reddito di cittadinanza e conseguentemente della richiesta di restituzione delle somme percepite per il periodo dal 01.11.2020 al
30.04.2021 di cui alla comunicazione del 20 maggio 2024;
CP_ per l'effetto, condanna l' alla restituzione in favore della ricorrente le somme a tale titolo finora trattenute;
CP_ dichiara, altresì, il diritto dell' alla ripetizione nei confronti del ricorrente delle sole somme versate a titolo di reddito di cittadinanza in misura superiore al dovuto in ragione del computo nel nucleo familiare di un soggetto non avente diritto;
compensa le spese.
Catania, 14 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta