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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/04/2025, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 14893/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 18 dicembre 2024 da elettivamente domiciliato in Milano, Via Carroccio 12, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Alessandro Sillani, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Simone Valmori, per delega allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, n. 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;
convenuto
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
1) dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o illegittimità e/o l'infondatezza dell'Avviso di Addebito opposto e in ogni caso revocarlo, per le ragioni esposte in ricorso;
2) respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in ricorso, le pretese formulate dall' ed azionate per il tramite dell'Avviso di CP_1
Addebito opposto;
3) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
1 PER IL CONVENUTO : CP_1
1) in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'opposizione in relazione a pretesi vizi della notificazione dell'Ava opposto in quanto tardivamente proposta ex art. 617 cpc;
2) in via principale, nel merito, rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, confermando in ogni caso l'avviso di addebito n. 36820240017488733000 e condannando comunque l'opponente, al pagamento in favore dell' delle somme Parte_1 CP_1 indicate nell'atto suddetto o di quelle diverse accertate come dovute in corso di causa, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi sino al momento del saldo;
3) con vittoria di spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 18 dicembre 2024, Pt_1
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di . CP_1
Rilevava il ricorrente che, con l'avviso di addebito n. 368 2024 00174887 33 000, l' aveva chiesto il pagamento dei contributi minimi asseritamente dovuti alla CP_1
Gestione Commercianti in relazione al periodo da ottobre 2022 a settembre 2023, oltre a sanzioni e diritti di notifica, per complessivi € 4.777,94. eccepiva l'irritualità della notificazione dell'avviso di addebito, Parte_1 notificato a mezzo raccomandata recapitata in data 25.11.2024 presso l'indirizzo di Milano, Viale Lazio n. 27, essendo egli dal 28 giugno 2016 residente in [...] P.05. Eccepiva poi l'assenza dei requisiti per la sua iscrizione alla Gestione commercianti. L' , costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso, ritenendolo CP_1 inammissibile.
All'udienza dell'8 aprile 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di è in parte inammissibile. Parte_1
Come è noto, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede i seguenti rimedi giurisdizionali (cfr. Cass., 21384/2019): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del D.lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro e con il rispetto degli artt. 442 e ss. c.p.c. Trattasi di strumento
2 finalizzato ad “ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva”; b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni o a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo: sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali quelli attinenti la notifica degli atti, del tipo di quelli sollevati da ovvero della cartella di pagamento, anche in questo Parte_1 caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80.
2. Anche ammettendo la sussistenza di un vizio della notifica dell'avviso opposto, legato ad una differente residenza del destinatario (che comunque è stato raggiunto dall'atto) l'azione relativa va qualificata, per quello che si è riportato nel prec. §, all'art. 617 c.p.c. La notifica dell'avviso è avvenuta il 25 novembre 2024 (ricorso p. 2), il deposito del ricorso è avvenuto in data 18 dicembre 2024, 23 giorni dopo la notifica.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile in parte qua.
3. Quanto alla questione di merito (riconducibile all'azione indicata al § 1 lett. a), va rilevato che è stato iscritto dall'INPS, dal 1° ottobre Parte_1
2016, con provvedimento dell'11 gennaio 2022 (doc. 2 fasc. ), a seguito di CP_1 segnalazione della Camera di Commercio, per l'attività svolta in qualità di socio di maggioranza (99%) ed amministratore unico e poi liquidatore dell'impresa NEGOTIA s.r.l., società attualmente in liquidazione (doc. 3 fasc. ). CP_1
Con l'avviso di addebito n. 368 2024 00174887 33 000 l' chiede il pagamento CP_1 dei contributi minimi dovuti alla Gestione Commercianti in relazione al periodo da ottobre 2022 a settembre 2023, oltre a sanzioni e diritti per complessivi € 4.777,94. Invero, a seguito dello scioglimento della società, avvenuto in data 27 dicembre 2021, pur risiedendo in Spagna, ha assunto la carica di liquidatore, Parte_1 come si evince dalla visura camerale prodotta (doc. 5 fasc. ric.). La società non risulta avere mai avuto dipendenti. Secondo , dai fatti indicati (ossia dalla carica sociale rivestita - socio di CP_1 maggioranza - nonché dalla funzione liquidatoria) discende che si Parte_1 sia inevitabilmente occupato della gestione operativa della società anche nella fase di liquidazione, competendo all'opponente, in base a quanto attestato dalla visura
3 camerale, il potere di rappresentanza legale della società e lo svolgimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione anche in fase di liquidazione.
4. Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 1, comma 203, della l. 662/1996 che dispone l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla l. 22 luglio 1966, n. 614, e successive modificazioni ed integrazioni, dei soggetti che, tra gli altri, abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. La S.C. (nella sentenza n. 24898/2010) statuisce che la lett. c) del comma 203 cit. prevede, sia pure in maniera implicita, l'assoggettabilità all'assicurazione commercianti anche dei soci della società a responsabilità limitata, nel concorso degli altri requisiti di legge, nel momento in cui prevede la non applicabilità nei loro confronti del requisito specifico della “piena responsabilità dell'impresa”, con l'assunzione dei relativi oneri e rischi. Quest'ultima specificazione, resa necessaria dal regime giuridico proprio delle s.r.l., “... deve formare oggetto di una valutazione interpretativa adeguata, che tenga conto delle suddette ragioni specifiche della non applicazione ai soci di s.r.l. del requisito della illimitata responsabilità e individui il tipo di collaborazione all'attività della società che comunque il socio deve svolgere affinché sia concepibile la sua iscrizione all'assicurazione commercianti”. Quanto ai presupposti per l'iscrizione alla Gestione commercianti del soci amministratore di s.r.l., qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori;
la seconda all'esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass.
10426/2018). La Cassazione ha inoltre affermato: “In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della “prevalenza” meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in
4 cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa” (Cass. 4440/2017; in senso conforme anche Cass. 19273/2018). A quanto precede si aggiunge la giurisprudenza della locale Corte d'appello che ha recentemente statuito (App. Milano, 8 aprile 2023, n. 132 richiamando in motivazione altro suo precedente, il n. 1123/2021): “Il primo Giudice ha rigettato il X, socio amministratore della srl Parte_2 con unico socio, facesse presumere – in assenza di precise allegazioni contrarie da parte dell'opponente – che la stessa, in virtù del suo ruolo di “titolare” e
“responsabile” della società, svolgesse attività lavorativa all'interno dell'impresa commerciale in via abituale e prevalente.
Tale motivazione non è corretta e non tiene conto della recente elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte, la quale ha sempre affermato che, sul piano previdenziale, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019). Ciò conferma l'indirizzo, che può dirsi ormai consolidato, che ritiene presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996 n. 662, art. 1 comma 203 (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, concernente i requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un'attività commerciale (v. Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017) per cui con riferimento alle società non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza. In particolare (v., fra le tante, Cass. n. 4440 del 2017) tale carattere va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della prevalenza meglio si attaglia alla lettera della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed
5 alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa (vedi Cass., 14/02/2020, n. 3829; Cass., 14/05/2020, n. 8945). È compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonché l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte (v. Cass. n. 8613 del 2017). La circostanza, quindi, che il socio unico sia amministratore della Srl unipersonale non fa, di per sé, supporre che egli partecipi personalmente al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza. Tale presunzione, peraltro, non vale neppure nelle società di persone, come più volte affermato da questa Corte d'Appello in precedenti relativi, ad es., alla posizione dei soci accomandatari (vedi, ad es., sentenza 5-7-2016, causa n. 876/2013 RG, rel. ). Tale orientamento è stato più volte confermato dalla Per_1
Suprema Corte che ha affermato che “nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore” (Cass., 26-2-2016, n. 3835; Cass., 28-2-2017, n. 5210).” Nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito l' è attore sostanziale, CP_1 perché, nel chiedere il rigetto dell'opposizione, agisce per l'adempimento della pretesa incorporata nel titolo esecutivo di formazione stragiudiziale. Compete all'Istituto, pertanto, l'onere ex art. 2697 c.c. - che può assolvere anche attraverso presunzioni semplici ex art. 2729 c.c., purché gravi, precise e concordanti, salva, ovviamente, la facoltà dell'altra parte di provare il contrario -, sicché il mancato o insufficiente assolvimento dell'onere comporta (non reiezione del ricorso in opposizione, ma) l'annullamento dell'avviso di addebito.
5. Ciò posto, tenuto conto della documentazione versata in atti, il credito preteso da risulta insussistente. CP_1
Dalla visura camerale di non si ricavano Controparte_2 presunzioni gravi, precise e concordanti circa la sussistenza del requisito soggettivo per l'iscrizione di nella gestione contributiva IVS esercenti attività Parte_1 commerciali. Al contrario, dall'esame della documentazione prodotta insieme al ricorso, tali elementi presuntivi sono evincibili in senso favorevole al ricorrente.
6 La documentazione in atti, e in particolare i bilanci della società dal 2022 al 2023 (docc. 9 e 10 fasc. ric.) mostra la sostanziale inattività del sodalizio sociale.
inoltre, dal 2016 risiede in Spagna (docc. 3 e 4 fasc. ric.), dove Parte_1 svolge la propria abituale attività imprenditoriale, così come documentato dalle dichiarazioni dei redditi spagnole riferite agli anni dal 2016 al 2023 (docc. 11-18 fasc. ric.).
in Spagna, partecipa alle seguenti società: Parte_1
- attiva nel settore del commercio Controparte_3 di macchinari industriali e di cui il ricorrente è socio di maggioranza e amministratore unico (doc. 19 fasc. ric. e poi docc. 20-26 fasc. ric.);
- RED BLACK MOBIL S.L., attiva nel settore della telefonia mobile di cui è socio e amministratore unico (doc. 27 fasc. ric.); Parte_1
- attiva nel settore della distribuzione e Controparte_4 commercio di metalli, di cui è socio di maggioranza e Parte_1 amministratore unico (doc. 28 fasc. ric.). Inoltre, è socio unico e amministratore di NEMIC TECHNO Parte_1
INDUSTRIAL MACHINES Ltd, società con sede in Malta che gestisce l'ufficio di rappresentanza commerciale della Controparte_3
(doc. 29 fasc. ric.). Gli incarichi e le partecipazioni sociali ricoperte da all'estero Parte_1 costituiscono avallo del fatto che la sua attività lavorativa prevalente ed abituale non possa collocarsi presso quantomeno nel Controparte_2 periodo indicato dall'avviso di addebito (da ottobre 2022 a settembre 2023). Ne consegue che non può certamente ritenersi sussistente in capo al ricorrente alcun obbligo contributivo nei confronti della Gestione Commercianti . CP_1
Pertanto, il ricorso va accolto.
6. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, vengono liquidate in € 1300,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara l'illegittimità dell'Avviso di Addebito n. 368 2024 00174887 33 000 e pertanto lo annulla;
2) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese processuali a CP_1 vantaggio di liquidate in complessivi € 1300,00 oltre agli Parte_1 accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso l'8 aprile 2025. Il giudice
7 Dott. Giorgio Mariani
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 18 dicembre 2024 da elettivamente domiciliato in Milano, Via Carroccio 12, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Alessandro Sillani, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Simone Valmori, per delega allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, n. 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;
convenuto
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
1) dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o illegittimità e/o l'infondatezza dell'Avviso di Addebito opposto e in ogni caso revocarlo, per le ragioni esposte in ricorso;
2) respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in ricorso, le pretese formulate dall' ed azionate per il tramite dell'Avviso di CP_1
Addebito opposto;
3) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
1 PER IL CONVENUTO : CP_1
1) in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'opposizione in relazione a pretesi vizi della notificazione dell'Ava opposto in quanto tardivamente proposta ex art. 617 cpc;
2) in via principale, nel merito, rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, confermando in ogni caso l'avviso di addebito n. 36820240017488733000 e condannando comunque l'opponente, al pagamento in favore dell' delle somme Parte_1 CP_1 indicate nell'atto suddetto o di quelle diverse accertate come dovute in corso di causa, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi sino al momento del saldo;
3) con vittoria di spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 18 dicembre 2024, Pt_1
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di . CP_1
Rilevava il ricorrente che, con l'avviso di addebito n. 368 2024 00174887 33 000, l' aveva chiesto il pagamento dei contributi minimi asseritamente dovuti alla CP_1
Gestione Commercianti in relazione al periodo da ottobre 2022 a settembre 2023, oltre a sanzioni e diritti di notifica, per complessivi € 4.777,94. eccepiva l'irritualità della notificazione dell'avviso di addebito, Parte_1 notificato a mezzo raccomandata recapitata in data 25.11.2024 presso l'indirizzo di Milano, Viale Lazio n. 27, essendo egli dal 28 giugno 2016 residente in [...] P.05. Eccepiva poi l'assenza dei requisiti per la sua iscrizione alla Gestione commercianti. L' , costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso, ritenendolo CP_1 inammissibile.
All'udienza dell'8 aprile 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di è in parte inammissibile. Parte_1
Come è noto, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede i seguenti rimedi giurisdizionali (cfr. Cass., 21384/2019): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del D.lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro e con il rispetto degli artt. 442 e ss. c.p.c. Trattasi di strumento
2 finalizzato ad “ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva”; b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni o a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo: sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali quelli attinenti la notifica degli atti, del tipo di quelli sollevati da ovvero della cartella di pagamento, anche in questo Parte_1 caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80.
2. Anche ammettendo la sussistenza di un vizio della notifica dell'avviso opposto, legato ad una differente residenza del destinatario (che comunque è stato raggiunto dall'atto) l'azione relativa va qualificata, per quello che si è riportato nel prec. §, all'art. 617 c.p.c. La notifica dell'avviso è avvenuta il 25 novembre 2024 (ricorso p. 2), il deposito del ricorso è avvenuto in data 18 dicembre 2024, 23 giorni dopo la notifica.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile in parte qua.
3. Quanto alla questione di merito (riconducibile all'azione indicata al § 1 lett. a), va rilevato che è stato iscritto dall'INPS, dal 1° ottobre Parte_1
2016, con provvedimento dell'11 gennaio 2022 (doc. 2 fasc. ), a seguito di CP_1 segnalazione della Camera di Commercio, per l'attività svolta in qualità di socio di maggioranza (99%) ed amministratore unico e poi liquidatore dell'impresa NEGOTIA s.r.l., società attualmente in liquidazione (doc. 3 fasc. ). CP_1
Con l'avviso di addebito n. 368 2024 00174887 33 000 l' chiede il pagamento CP_1 dei contributi minimi dovuti alla Gestione Commercianti in relazione al periodo da ottobre 2022 a settembre 2023, oltre a sanzioni e diritti per complessivi € 4.777,94. Invero, a seguito dello scioglimento della società, avvenuto in data 27 dicembre 2021, pur risiedendo in Spagna, ha assunto la carica di liquidatore, Parte_1 come si evince dalla visura camerale prodotta (doc. 5 fasc. ric.). La società non risulta avere mai avuto dipendenti. Secondo , dai fatti indicati (ossia dalla carica sociale rivestita - socio di CP_1 maggioranza - nonché dalla funzione liquidatoria) discende che si Parte_1 sia inevitabilmente occupato della gestione operativa della società anche nella fase di liquidazione, competendo all'opponente, in base a quanto attestato dalla visura
3 camerale, il potere di rappresentanza legale della società e lo svolgimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione anche in fase di liquidazione.
4. Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 1, comma 203, della l. 662/1996 che dispone l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla l. 22 luglio 1966, n. 614, e successive modificazioni ed integrazioni, dei soggetti che, tra gli altri, abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. La S.C. (nella sentenza n. 24898/2010) statuisce che la lett. c) del comma 203 cit. prevede, sia pure in maniera implicita, l'assoggettabilità all'assicurazione commercianti anche dei soci della società a responsabilità limitata, nel concorso degli altri requisiti di legge, nel momento in cui prevede la non applicabilità nei loro confronti del requisito specifico della “piena responsabilità dell'impresa”, con l'assunzione dei relativi oneri e rischi. Quest'ultima specificazione, resa necessaria dal regime giuridico proprio delle s.r.l., “... deve formare oggetto di una valutazione interpretativa adeguata, che tenga conto delle suddette ragioni specifiche della non applicazione ai soci di s.r.l. del requisito della illimitata responsabilità e individui il tipo di collaborazione all'attività della società che comunque il socio deve svolgere affinché sia concepibile la sua iscrizione all'assicurazione commercianti”. Quanto ai presupposti per l'iscrizione alla Gestione commercianti del soci amministratore di s.r.l., qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori;
la seconda all'esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass.
10426/2018). La Cassazione ha inoltre affermato: “In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della “prevalenza” meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in
4 cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa” (Cass. 4440/2017; in senso conforme anche Cass. 19273/2018). A quanto precede si aggiunge la giurisprudenza della locale Corte d'appello che ha recentemente statuito (App. Milano, 8 aprile 2023, n. 132 richiamando in motivazione altro suo precedente, il n. 1123/2021): “Il primo Giudice ha rigettato il X, socio amministratore della srl Parte_2 con unico socio, facesse presumere – in assenza di precise allegazioni contrarie da parte dell'opponente – che la stessa, in virtù del suo ruolo di “titolare” e
“responsabile” della società, svolgesse attività lavorativa all'interno dell'impresa commerciale in via abituale e prevalente.
Tale motivazione non è corretta e non tiene conto della recente elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte, la quale ha sempre affermato che, sul piano previdenziale, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019). Ciò conferma l'indirizzo, che può dirsi ormai consolidato, che ritiene presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996 n. 662, art. 1 comma 203 (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, concernente i requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un'attività commerciale (v. Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017) per cui con riferimento alle società non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza. In particolare (v., fra le tante, Cass. n. 4440 del 2017) tale carattere va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della prevalenza meglio si attaglia alla lettera della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed
5 alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa (vedi Cass., 14/02/2020, n. 3829; Cass., 14/05/2020, n. 8945). È compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonché l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte (v. Cass. n. 8613 del 2017). La circostanza, quindi, che il socio unico sia amministratore della Srl unipersonale non fa, di per sé, supporre che egli partecipi personalmente al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza. Tale presunzione, peraltro, non vale neppure nelle società di persone, come più volte affermato da questa Corte d'Appello in precedenti relativi, ad es., alla posizione dei soci accomandatari (vedi, ad es., sentenza 5-7-2016, causa n. 876/2013 RG, rel. ). Tale orientamento è stato più volte confermato dalla Per_1
Suprema Corte che ha affermato che “nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore” (Cass., 26-2-2016, n. 3835; Cass., 28-2-2017, n. 5210).” Nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito l' è attore sostanziale, CP_1 perché, nel chiedere il rigetto dell'opposizione, agisce per l'adempimento della pretesa incorporata nel titolo esecutivo di formazione stragiudiziale. Compete all'Istituto, pertanto, l'onere ex art. 2697 c.c. - che può assolvere anche attraverso presunzioni semplici ex art. 2729 c.c., purché gravi, precise e concordanti, salva, ovviamente, la facoltà dell'altra parte di provare il contrario -, sicché il mancato o insufficiente assolvimento dell'onere comporta (non reiezione del ricorso in opposizione, ma) l'annullamento dell'avviso di addebito.
5. Ciò posto, tenuto conto della documentazione versata in atti, il credito preteso da risulta insussistente. CP_1
Dalla visura camerale di non si ricavano Controparte_2 presunzioni gravi, precise e concordanti circa la sussistenza del requisito soggettivo per l'iscrizione di nella gestione contributiva IVS esercenti attività Parte_1 commerciali. Al contrario, dall'esame della documentazione prodotta insieme al ricorso, tali elementi presuntivi sono evincibili in senso favorevole al ricorrente.
6 La documentazione in atti, e in particolare i bilanci della società dal 2022 al 2023 (docc. 9 e 10 fasc. ric.) mostra la sostanziale inattività del sodalizio sociale.
inoltre, dal 2016 risiede in Spagna (docc. 3 e 4 fasc. ric.), dove Parte_1 svolge la propria abituale attività imprenditoriale, così come documentato dalle dichiarazioni dei redditi spagnole riferite agli anni dal 2016 al 2023 (docc. 11-18 fasc. ric.).
in Spagna, partecipa alle seguenti società: Parte_1
- attiva nel settore del commercio Controparte_3 di macchinari industriali e di cui il ricorrente è socio di maggioranza e amministratore unico (doc. 19 fasc. ric. e poi docc. 20-26 fasc. ric.);
- RED BLACK MOBIL S.L., attiva nel settore della telefonia mobile di cui è socio e amministratore unico (doc. 27 fasc. ric.); Parte_1
- attiva nel settore della distribuzione e Controparte_4 commercio di metalli, di cui è socio di maggioranza e Parte_1 amministratore unico (doc. 28 fasc. ric.). Inoltre, è socio unico e amministratore di NEMIC TECHNO Parte_1
INDUSTRIAL MACHINES Ltd, società con sede in Malta che gestisce l'ufficio di rappresentanza commerciale della Controparte_3
(doc. 29 fasc. ric.). Gli incarichi e le partecipazioni sociali ricoperte da all'estero Parte_1 costituiscono avallo del fatto che la sua attività lavorativa prevalente ed abituale non possa collocarsi presso quantomeno nel Controparte_2 periodo indicato dall'avviso di addebito (da ottobre 2022 a settembre 2023). Ne consegue che non può certamente ritenersi sussistente in capo al ricorrente alcun obbligo contributivo nei confronti della Gestione Commercianti . CP_1
Pertanto, il ricorso va accolto.
6. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, vengono liquidate in € 1300,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara l'illegittimità dell'Avviso di Addebito n. 368 2024 00174887 33 000 e pertanto lo annulla;
2) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese processuali a CP_1 vantaggio di liquidate in complessivi € 1300,00 oltre agli Parte_1 accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso l'8 aprile 2025. Il giudice
7 Dott. Giorgio Mariani
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