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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/04/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 652/2025 promossa da:
Parte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MASSACCI CARLO e dell'avv. C.F._1
MASSACCI ALESSANDRO
e
CP_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MASSACCI CARLO e dell'avv. C.F._2
MASSACCI ALESSANDRO
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge Oggetto: Modifica delle condizioni di separazione
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio, nella quale hanno esposto:
“1) Con sentenza n. 274//2009, emessa in data 27.12.2008 ad esito del procedimento distinto con
R.A.C.: 7051/04 (doc.2), il Tribunale di AR, a seguito della separazione giudiziale degli odierni ricorrenti (doc.1), ha disposto, tra le varie determinazioni, che venisse posto a carico del sig. Pt_1
ed in favore della sig.ra un assegno mensile per l'importo di €600,00 a titolo di CP_1
mantenimento dei figli comuni e (doc.2); Per_1 Per_2
2) Rispetto a tale pronuncia, nel corso degli anni si sono verificati importanti mutamenti della situazione di fatto che hanno giustificato la revisione delle condizioni stabilite in sentenza;
3) In primo luogo, infatti, visto il raggiungimento della piena capacità reddituale della figlia Per_1
il sig. , a mezzo di rituale ricorso del 05.11.2009, introduttivo del procedimento Parte_1
distinto con N: 5367/2009, ha ottenuto l'accoglimento della propria richiesta di veder ridimensionato il contributo di mantenimento in €329,00 (di cui €300,00 in sorte capitale ed €29,00 per rivalutazione secondo indici I.S.T.A.T.), proprio in ragione della sola persistenza del sostegno economico in favore del secondogenito (doc.3); Per_2
4) Ad oggi, invero,, rispetto all'epoca delle succitate pronunce, sono riscontrabili ulteriori e significativi mutamenti della situazione di fatto;
5) Infatti, anche , nato a [...], il [...], residente in [...]
dei Gracchi, n.10, C.F.: , al pari della sorella ha raggiunto una CodiceFiscale_3 Per_1
piena indipendenza economica, in quanto nominato Magistrato Ordinario in tirocinio presso il
Tribunale di AR (vedasi doc.3); 6) Pertanto, gli odierni ricorrenti, concordi nel ritenere ingiustificato il persistere della residua contribuzione al mantenimento posta a carico del sig. Parte_3
[...]
Per le ragioni suesposte, che la S.V. Ill.ma voglia designare il Giudice Relatore il quale, acquisito il parere del Pubblico Ministero, voglia rimettere la causa in decisione affinchè il Collegi, con sentenza, accolga le seguenti
CONCLUSIONI
• Esonerare il sig. dalla contribuzione al mantenimento del figlio Parte_1 Parte_2
;
[...]
altresì
• Compensare integralmente le spese del presente procedimento”.
Il pubblico ministero ha espresso il proprio parere e la causa è stata rimessa in decisione.
Il ricorso congiunto deve essere accolto, in quanto conforme agli interessi delle parti.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica di quanto disposto con sentenza n. 274/2009
del Tribunale di AR – Sezione Civile del 27.12.2008 nel procedimento R.A.C. 7051/04:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in AR, nella camera di consiglio del 27.03.2025.
Si comunichi
Il Presidente
Giorgio Latti