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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/11/2025, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
Dott. AN D'NI Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa AT RA Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 979/2020 del R.G. di questa Corte, promossa in questo grado da
, partita iva Parte_1 P.IVA_1
in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. AN Vinciguerra, pec: Email_1 appellante contro
, in persona del Sindaco p.t., cod. fiscale n. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Grazia Zarbo,
PEC: Email_2 appellato
Conclusioni per l'appellante:
Preliminarmente dichiarare non manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalità dell'art. 3 del DPR n. 513/GAB del 18.01.2016, nella parte in cui prevede “ la retta minima pro capite pro die prevista per l'accoglienza residenziale per i Minori Stranieri Non
Accompagnati è quantificata in ogni caso in € 45,00 “, con conseguente rimessione degli atti, alla Corte Costituzionale;
1 - Nel merito, in accoglimento dei motivi di appello, riformare la ordinanza, emessa ex art.
702 ter c.p.c., dal Tribunale Ordinario di Agrigento, …, in data 09.06.2020, in esito al giudizio portante il n. 3255/17 R.G.;
- Condannare, conseguenzialmente, il in persona del Legale Rapp.te pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore della della somma di € Parte_1
184.036,41, oltre interessi legali dalle emissioni delle fatture al soddisfo, a titolo di saldo retta per l'assistenza residenziale per i minori stranieri non accompagnati;
- Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore dell'infrascritto Legale, che dichiara di aver anticipato le spese.
Conclusioni per l'ente civico appellato
Respinta ogni contraria istanza, confermare l'ordinanza pronunciata nella causa iscritta al
n. di R.G. 3255/2017 dal Tribunale di Agrigento, …. - ritenere e dichiarare la domanda di ingiusto arricchimento avanzata dalla del tutto Parte_1 pretestuosa e rigettarla perchè infondata in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari e, essendo l'Ente difeso da un avvocato iscritto all'Albo Speciale, si chiede la liquidazione delle spese di lite comprensiva degli “oneri riflessi” nella misura di legge in luogo di IVA e CPA dovuti all'avvocato del libero Foro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 12 giugno 2020, resa nel proc. R.G. n.
3255/2017, il Tribunale di Agrigento in parziale accoglimento della domanda di condanna proposta dalla soc. coop. ente assistenziale ex art. 26 L.R. n. 22 del 9 maggio 1986, Pt_1 nei confronti del ha condannato l'ente civico al pagamento Controparte_2
dell'importo di € 20.688,00, a titolo di compenso per l'attività assistenziale a favore dei minori stranieri non accompagnati ricoverati presso la struttura nell'anno 2016.
Il Tribunale, dopo aver rilevato che era rimasta del tutto incontestata la circostanza che i minori indicati in ricorso fossero stati ospitati per i giorni di presenza effettiva risultanti dal registro presenze 2016 versato in atti, ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'ente civico, richiamando l'art 16 L.R. n. 22/1986 e, quindi, ritenuto
2 che, pur in mancanza di convenzione, l'ente civico fosse tenuto al rimborso della prestazione, trattandosi di minori collocati dall'Autorità giudiziaria e di prestazioni dovute ex lege.
In merito al quantum e per quello che rileva in questa sede, il Tribunale ha ritenuto che la tariffa giornaliera dovuta per ciascun minore fosse quella di cui alla Circolare dell'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, del 7 aprile 2016, e di cui al
D.P.R.S. n. 513/2016, che avevano rideterminato l'importo in € 45,00 giornalieri per ciascun minore.
Il Tribunale, ritenuta non applicabile al servizio di assistenza prestato nel 2016, la tariffa di €
76, in precedenza vigente ai sensi del D.P.R.S. n. 158 del 4.6.1996, e del Decreto Assessoriale
n. 1129/S6 DEL 6.6.2012, sul presupposto di una intervenuta proroga, che sarebbe stata disposta con D.P.R.S. n. 513/2016 e 524/2017, ha infine rigettato anche la domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c., per insussistenza dei presupposti di legge.
2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame la soc. Pt_2 Pt_1
lamentandone l'erroneità per avere il Tribunale quantificato il compenso spettante per il ricovero di ciascun minore in € 45,00 giornalieri, mentre, anche per l'anno 2016, la retta per l'accoglienza dei m.s.n.a. doveva essere calcolata secondo i criteri di cui al Decreto dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro n° 1129/S6 del
06.06.2012, atteso che la comunità ospitante, autorizzata ai sensi dell'art. 22 L.R. n. 22/1986, proprio in adempimento della legge reginale in parola, aveva applicato, anche per l'anno
2016, gli standards previsti dal D.P.R.S. n. 600 del 13.08.2014, avvalendosi di operatori sociali, ausiliari, educatori professionali, mediatori culturali ed un coordinatore (in possesso di diploma di Laurea), al fine di favorire il percorso di crescita ed inserimento del minore, con un progetto formativo di orientamento e di alfabetizzazione. Ha ulteriormente argomentato la soc. coop. appellante che il D.P.R.S. n. 513/2016, art. 4, aveva concesso alle strutture accreditate una proroga di un anno per adeguare i propri servizi ai nuovi (minori) standard strutturali approvati con il D.P.R.S. n° 513/2016, cosicché doveva ritenersi che durante il periodo di proroga (richiamata anche dalla circolare n° 2 del 07.04.2016, emessa dall'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sicilia e del Lavoro, Regione Sicilia e successivamente rinnovata anche per l'anno 2017 con D.P.R.S. n° 524 del 02.03.2017) la comunità alloggio potesse proseguire nel progetto formativo, volto all'orientamento ed alla
3 alfabetizzazione dei minori ospitati, continuando a vedere rimborsati i relativi costi, con la tariffa in precedenza fissata in € 76,00 giornalieri.
L'appellante ha inoltre evidenziato che l'interpretazione offerta dal Tribunale poneva le disposizioni regionali in aperto contrasto con la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Fanciullo, approvata a New York il 20.11.1989, per la palese discriminazione tra minori nativi e minori stranieri non accompagnati, tenuto conto dell'applicazione della riduzione della tariffa soltanto ai secondi.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il 20 novembre 2020, si è costituito il concludendo Controparte_1 come in epigrafe.
4. Disposta la trattazione scritta ai dell'udienza di precisazione delle conclusioni già calendata per il 6 ottobre 2025 la causa è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello non è fondato e non può, pertanto, trovare accoglimento per le motivazioni che seguono.
6. Deve innanzi tutto rilevarsi che il gravame attiene esclusivamente al quantum della pretesa, ossia all'importo della retta giornaliera a carico del Comune appellato per ciascun minore straniero non accompagnato.
7. Ai sensi dell'art. 4 della L.R. Sicilia n.1/1979, dell'art. 4, comma 2, della L. n.
328/2000 e dell'art. 37 bis della L. n. 184/19883, i Comuni, in quanto successori dei soppressi enti di assistenza, sono obbligati all'erogazione delle prestazioni di assistenza ai minori, anche se stranieri. Come precisato dalla circolare n.7/2013 dell'Assessorato regionale, nel caso in cui un minore straniero non accompagnato sia rinvenuto sul territorio nazionale, i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti di cui all'art. 403 c.c. provvedono al suo collocamento in una struttura residenziale per minori iscritta all'Albo regionale degli enti socio-assistenziali di cui all'art. 26 L.R. 22/86, come appunto al soc. coop. appellante, con presa in carico da parte dei servizi sociali del Comune nel cui territorio la struttura si trova.
Con D.M. del 12.11.2014, a seguito dell'intesa raggiunta tra Stato, Regioni ed enti locali sull'attuazione del piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, il Governo nazionale ha posto a carico del Fondo per l'accoglienza dei
4 minori stranieri non accompagnati, di cui all'art. 23 comma 11, quinto periodo, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n. 135/2012, gestito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il pagamento ai Comuni di un contributo giornaliero per ospite, stabilito con riferimento alle strutture autorizzate, pari a euro 45,00, da trasferire a cura del Comuni all'ente gestore senza alcun obbligo di onere aggiuntivo a carico dell'amministrazione locale.
Fin dal 2014, quindi, il contributo per ciascun minore straniero non accompagnato era fissato in € 45,00 giornalieri.
Con la legge n.190/2014 (legge di stabilità 2015) le risorse relative al detto Fondo sono state trasferite al Ministero che, per il tramite delle Prefetture, eroga, trimestralmente, CP_3 ai Comuni che ne fanno richiesta, i fondi necessari.
La Regione Siciliana, con il D.P.Reg. n. 600/2014, alla stregua del predetto accordo, ha elaborato un piano di intervento regionale che prevedeva una prima accoglienza in strutture ad alta specializzazione e capacità ricettiva fino a 60 posti e una seconda accoglienza in strutture residenziali (di secondo livello, appunto) di tipo familiare da 12 posti, destinate a ospitare minori stranieri non accompagnati al fine del loro progressivo reinserimento sociale.
Entrambe le tipologie dovevano rispondere a specifici standard strutturali ed organizzativi.
Nulla prevedeva con riferimento ai costi per l'assistenza di ciascun minore, restando invariato il contributo giornaliero previsto dal D.M. del 12.11.2014.
Successivamente, il D.P.R.S. 513 del 18.1.2016 ha modificato, con riferimento alle sole strutture di secondo livello, gli standard a cui avrebbero dovuto uniformarsi le comunità alloggio per minori (italiani) già iscritte all'albo regionale ex art. 26 legge regionale n. 22/86
– tra le quali la soc. coop. appellante – che avessero inteso ospitare anche minori stranieri non accompagnati, confermando espressamente, quanto ai costi di gestione, che “La retta minima pro die pro capite prevista per l'accoglienza residenziale per i minori stranieri non accompagnati è quantificata in ogni caso in euro 45,00”.
La circolare esplicativa n. 2 del 7.4.2016 dell'Assessorato regionale, premesso che per l'emergenza determinatasi per l'incremento del flusso di minori stranieri non accompagnati nel territorio regionale, si era reso necessario il loro inserimento nelle “comunità alloggio” per l'accoglienza dei minori italiani, ha chiarito che al fine di superare la criticità riguardante la sostenibilità economica del servizio residenziale, in assenza di risorse aggiuntive ai 45,00 euro erogati dallo Stato, era necessario ampliare la ricettività e rivedere lo standard
5 organizzativo delle strutture di secondo livello in modo da consentire la contrazione dei relativi costi di gestione: l'importo di euro 45,00, pari al trasferimento nazionale, è stato quindi ritenuto congruo e idoneo a garantire un sistema di accoglienza adeguato in relazione agli standard minimi richiesti alle strutture, salva una futura eventuale revisione in presenza di maggiori risorse nazionali tali da permettere l'erogazione di servizi aggiuntivi in termini di personale o di attività.
8. Le spese di lite del grado, visto l'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano come in parte dispositiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione I civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto dalla nei confronti Parte_3 del avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 12 giugno 2020. Controparte_1
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate in € 3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
AT RA AN D'NI
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