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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/11/2025, n. 4720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4720 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1918/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Simona
AM ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1918/2025 promossa da:
(C.F. con il patrocinio degli avv.ti Valerio Ghione Parte_1 C.F._1
e IC ST, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Torino, corso Vittorio
NU II n. 111
ATTORE contro
(C.F. e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti Giovanni Villani e Rossana Crotti, C.F._3 presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Torino, corso Re Umberto n. 8
CONVENUTI contro
Controparte_3
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Nel merito, in via principale
- Accertare e dichiarare che non sussiste alcuna valida servitù di passaggio a carico del fondo di proprietà del Sig. ed a favore del fondo di proprietà dei Sigg.ri e Pt_1 CP_2
mandare assolto il convenuto da qualsiasi pretesa avversaria;
CP_1
Nel merito, in via subordinata
pagina 1 di 10 - Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenga sussistente la citata servitù di passaggio, accertare e dichiarare che la medesima risulta prescritta, ai sensi dell'art. 1073 c.c., per non uso ultraventennale e, conseguentemente, mandare assolto il convenuto da qualsiasi pretesa avversaria;
In via istruttoria (omissis)
In ogni caso, con vittoria delle spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, c.p.a. e i.v.a. (come per legge) e successive occorrende.
Per parte convenuta: In via principale
- respingere le domande tutte proposte dal sig. ; Parte_1
- accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione a favore della sig.ra e del CP_2 sig. della proprietà della strada privata formata in virtù dell'atto notarile Controparte_1 del 22 dicembre 1957 e della Convenzione del 17 aprile 1964, e cioè mediante
l'accorpamento di porzioni di terreno della larghezza di 2 metri ciascuna, facenti parte dei fondi di proprietà del sig. e del , Parte_1 Controparte_4 rispettivamente censiti al N.C.E.U. del Comune di al Foglio 4, mappali nn. 263, CP_3
694 e 96 (cfr. docc. 2 e 3);
- ordinare la trascrizione della proprietà per usucapione a favore della sig.ra CP_2
e del sig. della strada privata formata in virtù dell'atto notarile del 22 Controparte_1 dicembre 1957 e della Convenzione del 17 aprile 1964, e cioè mediante l'accorpamento di porzioni di terreno della larghezza di 2 metri ciascuna, facenti parte dei fondi, rispettivamente censiti al N.C.E.U. del Comune di al Foglio 4, mappali nn. 263, CP_3
694 e 96, contro il sig. e del;
Parte_1 Controparte_4
In via subordinata
- accertare e dichiarare la comproprietà sulla strada privata formata in virtù dell'atto notarile del 22 dicembre 1957 e della Convenzione del 17 aprile 1964, e cioè mediante
l'accorpamento di porzioni di terreno della larghezza di 2 metri ciascuna, facenti parte dei fondi di proprietà dei sig.ri e del sig. e del CP_2 CP_1 Parte_1 [...]
, rispettivamente censiti al N.C.E.U. del Comune di al Controparte_4 CP_3
Foglio 5, mappale n. 339 e al Foglio 4, mappali nn. 263, 694 e 96 (cfr. docc. 2 e 3) tra i sig.ri e il;
CP_2 CP_1 Pt_1 Controparte_4
- ordinare l'annotazione della comproprietà incidentale in capo alla sig.ra e al CP_2 sig. al sig. e al Controparte_1 Parte_1 CP_4 Controparte_4 sulla strada privata formata in virtù dell'atto notarile del 22 dicembre 1957 e della pagina 2 di 10 Convenzione del 17 aprile 1964, e cioè mediante l'accorpamento di porzioni di terreno della larghezza di 2 metri ciascuna, facenti parte dei fondi, rispettivamente censiti al
N.C.E.U. del Comune di al Foglio 5, mappale n. 339 e al Foglio 4, mappali nn. CP_3
263, 694 e 96, nei pubblici registri delle proprietà immobiliari;
In via gradata
- accertare e dichiarare la sussistenza di una servitù di passaggio pedonale e veicolare a favore del fondo dominante di proprietà dei sig.ri e censito al N.C.E.U. del CP_2 CP_1
Comune di al Foglio 5, mappale 339, e gravante sulla strada privata formata in CP_3 virtù dell'atto notarile del 22 dicembre 1957 e della Convenzione del 17 aprile 1964, e cioè mediante l'accorpamento di porzioni di terreno della larghezza di 2 metri ciascuna, facenti parte dei fondi di proprietà del sig. e del Parte_1 Controparte_4
, rispettivamente censiti al N.C.E.U. del Comune di al Foglio 4, mappali
[...] CP_3 nn. 263, 694 e 96 (cfr. docc. 2 e 3);
- ordinare la trascrizione della una servitù di passaggio pedonale e veicolare a favore del fondo dominante di proprietà dei sig.ri e censito al N.C.E.U. del Comune CP_2 CP_1 di al Foglio 5, mappale 339, e gravante sulla strada privata formata in virtù CP_3 dell'atto notarile del 22 dicembre 1957 e della Convenzione del 17 aprile 1964, e cioè mediante l'accorpamento di porzioni di terreno della larghezza di 2 metri ciascuna, facenti parte dei fondi di proprietà del sig. e del Parte_1 Controparte_4
, rispettivamente censiti al N.C.E.U. del Comune di al Foglio 4, mappali
[...] CP_3 nn. 263, 694 e 96 (cfr. docc. 2 e 3), nei pubblici registri delle proprietà immobiliari;
In ogni caso
− con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) ha convenuto in giudizio e Parte_1 CP_2 Controparte_1 promuovendo nei loro confronti actio negatoria servitutis; in particolare, l'attore, premesso di essere proprietario di un immobile in , via Calvi n. 16, identificato come CP_3 mappale 263, confinante con il mappale 339 (in cui sono stati unificati i precedenti mappali
264 e 339) di proprietà dei convenuti, ha chiesto al Tribunale di accertare che non sussiste alcuna servitù di passaggio a carico del mappale 263 ed a favore del mappale 264 (oggi unificato nel 339) e che in ogni caso tale servitù, ove ritenuta sussistente, si sarebbe estinta per non uso ultraventennale ai sensi dell'art. 1073 c.c.
pagina 3 di 10 L'attore ha dedotto che il sedime su cui i convenuti pretendono di avere diritto di servitù di passaggio, dallo stesso negato, è una striscia di terreno formata da porzioni, di circa 2 metri ciascuna, del mappale 263, di proprietà dell'attore, e del mappale 307, di proprietà del . Controparte_4
I convenuti hanno resistito alla domanda, chiedendone il rigetto;
in via riconvenzionale hanno chiesto accertarsi l'usucapione della proprietà, in loro favore, della striscia di terreno di cui alla domanda attorea, da loro definita “strada privata”, in via subordinata accertarsi la comproprietà della medesima strada privata, in via gradata accertarsi la sussistenza della servitù di passaggio sulla strada privata. Hanno inoltre chiesto la chiamata in causa del
, in quanto la strada privata oggetto delle domande Controparte_4 svolte in causa è formata, in parte, anche dal fondo 307 di proprietà del . CP_4
La chiamata in causa è stata autorizzata ed il , non Controparte_4 essendosi costituito, è stato dichiarato contumace.
Non è stata svolta attività istruttoria.
2) Parte attrice ricostruisce la situazione originaria dei fondi richiamando l'atto del
22.12.1957 (doc. 19 convenuti), con cui, secondo la sua prospettazione, , Parte_2 originario unico proprietario dei mappali 263 (oggi di proprietà dell'attore), 264 (oggi di proprietà dei convenuti), 307 (oggi di proprietà del ), cedette a terzi sia il CP_4 mappale 263 che il mappale 264. Si legge a pag. 2 dell'atto di citazione: “All'interno degli atti di vendita, si dà atto di una reciproca servitù di passaggio di metri 2,00 tra i predetti mappali per: 'la formazione di strada privata di quattro metri di larghezza totale, risultante dalla unione delle dette strisce di terreno' ”. In nota poi si legge: “Metri 4,00 poiché gli ulteriori metri 2,00 erano a carico dell'antistante mappale 307, sul quale oggi insiste il condominio di ”. Controparte_4
Parzialmente diversa la ricostruzione dei convenuti, secondo cui con l'atto del 22.12.1957 sarebbe stato ceduto il mappale 263, mentre il mappale 264 sarebbe stato ceduto, sempre da , con l'atto del 9.8.1962 (doc. 20 convenuti) a , e Parte_2 CP_5 CP_6
(effettivamente nell'atto sub doc. 20 convenuti si cita il mappale 264). CP_7
I convenuti richiamano altresì la successiva convenzione del 17.4.1964 tra le stesse parti, con cui , e , quali proprietari del mappale n. 264 (ora CP_5 CP_6 CP_7
339), e , quale proprietario del mappale n. 307 (successivamente Parte_2 frazionato anche nei mappali nn. 96 e 694, sui quali è stato edificato il Controparte_4
) hanno costituito una reciproca servitù di passaggio sulle porzioni di
[...]
pagina 4 di 10 terreno della larghezza di 2 metri di ciascun fondo adibite a sedime per la formazione di una strada privata (doc. 21 convenuti).
I convenuti riportano, infine, la seguente pattuizione dell'atto 22.12.1957 riferita al mappale
263 oggi di proprietà dell'attore: “Lungo il lato sud est si dovrà lasciare una striscia di terreno della larghezza di m. 2 che aggiunta ad altra striscia pure di m. 2 formerà una strada privata di passaggio su cui avranno diritto i venditori, per la restante superficie, i compratori e aventi causa”.
Appare corretta la ricostruzione dei convenuti, poiché osservando la planimetria colorata allegata all'atto del 22.12.1957 non risulta essere coinvolto nella compravendita l'attuale mappale 264, che quindi restava in proprietà di;
inoltre, l'atto del 9.8.1962 Parte_2 ha ad oggetto il mappale 264, che viene appunto indicato come ancora nella proprietà del venditore . Parte_2
Così anche nella relazione arch. sub doc. 34 convenuti, non contestata dall'attore, Per_1 che evidentemente contiene un refuso a pag. 2 secondo rigo dove è indicata la data del
22.12.1957 e non quella del 9.8.1962, dal momento che viene richiamato l'allegato B
(convenzione del 17.4.1962 seguita all'atto del 9.8.1962). Si legge sempre a pag. 2:
“Importante rilevare che edificando i lotti 263 e 264 i rispettivi proprietari hanno realizzato le recinzioni arretrandosi di mt.
2.00 dal confine di proprietà al fine di consentire, sommandosi ai mt.
2.00 di arretramento sul lotto frontista, la realizzazione di una strada privata”.
Sulla base della suddetta ricostruzione, può dirsi accertato che con gli atti del 22.12.1957 e
17.4.1964 è stata costituita tra i fondi identificati ai nn. 263 (oggi in proprietà dell'attore),
264 (oggi in proprietà dei convenuti), 307 (oggi in proprietà del Condominio) una reciproca servitù di passaggio da esercitarsi tramite strada privata formata dalla “cessione” di due metri da parte di ciascun fondo.
3) A questo punto è utile una ricognizione dello stato dei luoghi: la striscia di terreno (che i convenuti definiscono strada privata) formata da una porzione delle proprietà delle odierne parti in causa, originariamente destinata all'esercizio di una reciproca servitù di passaggio, si vede ben raffigurata nelle foto doc. 1 attore, A, B, M, Q, T, U, V del doc. 31 convenuti.
In particolare, osservando la foto M del doc. 31 convenuti: la porzione del è CP_4 quella antistante il muretto in cemento sormontato da una cancellata bianca, dritto per la maggior parte del suo andamento ed obliquo nel tratto finale;
la porzione dell'attore è quella antistante il muretto in cemento (più basso di quello del ) sormontato da CP_4 rete metallica verde. pagina 5 di 10 Il fondo dei convenuti è quello delimitato - sempre nella foto M – dalla recinzione di telo verde sorretto da sostegni metallici che si pone in prosecuzione della recinzione dell'attore.
Si veda anche foto doc. 1 attore.
E' il caso di rimarcare, perché su questo i convenuti fondano un argomento difensivo, che in base alla ricostruzione fatta sopra, basata anche sulla non contestata relazione la Per_1 strada privata, nel tratto finale antistante il fondo dei convenuti, sarebbe, anche in questo caso per una porzione di circa 2 metri, di proprietà dei convenuti.
Si è visto infatti che a pag. 2 dell'elaborato si legge: “Importante rilevare che Per_1 edificando i lotti 263 e 264 i rispettivi proprietari hanno realizzato le recinzioni arretrandosi di mt.
2.00 dal confine di proprietà al fine di consentire, sommandosi ai mt.
2.00 di arretramento sul lotto frontista, la realizzazione di una strada privata”.
4) Entrando nel merito della sussistenza della servitù, deve rammentarsi che affinché una servitù costituita per via negoziale sia opponibile ad una parte, essa deve essere stata menzionata nel suo atto di acquisto oppure deve essere stato trascritto l' antecedente atto costitutivo della servitù, intervenuto tra il dante causa ed altra parte, non solo come compravendita, ma anche, appunto, come atto costitutivo di servitù (non necessariamente con due note di trascrizione distinte, purché nell'unica nota si faccia menzione della servitù, cfr. Cass. n. 16853/2019). La trascrizione della servitù è infatti elemento indispensabile per la sua opponibilità a parti diverse dai contraenti, in particolare ai successivi aventi causa.
Sotto questo profilo può osservarsi che l'atto di acquisto di del 2.12.2003 Parte_1
(doc. 10 parte attrice) non contiene menzione della servitù, mentre come allegato A alla relazione è prodotta la nota di trascrizione dell'atto 22.12.1957 che contiene Per_1 menzione della servitù in questi termini: “Fra l'altro lungo il lato sud est si dovrà lasciare una striscia di terreno della larghezza di m. 2 che aggiunta ad altra striscia pure di m. 2 formerà una strada privata di passaggio su cui avranno diritto i venditori, per la restante superficie, i compratori e aventi causa”.
Non risulta prodotta, invece, la nota di trascrizione della convenzione 17.4.1964, che tuttavia riguarda i fondi 264 e 307 (allegato B relazione . Per_1
Effettivamente, dunque, in base alla trascrizione dell'atto 22.12.1957 deve ritenersi che sia opponibile all'attore la servitù di passaggio a carico del mappale 263 ed a favore dei mappali 264 e 307 in allora ancora di proprietà di . Parte_2
Sostiene, tuttavia, l'attore che la servitù si sarebbe estinta per non uso ultraventennale ai sensi dell'art. 1073 c.c. pagina 6 di 10 5) L'onere probatorio nell'azione di negatoria servitutis si sostanzia, per l'attore, nel provare di essere proprietario del fondo in forza di valido titolo e senza necessità di fornire la probatio diabolica propria dell'azione di rivendica (cfr. Cass. n. 472/2017, n. 24028/2024), prova fornita nel presente giudizio, in cui l'attore ha prodotto il suo titolo di proprietà negoziale (atto del 2.12.2003, doc. 10).
Circa la “prescrizione delle servitù per non uso, la ripartizione dell'onere della prova va risolto applicando il generale principio secondo cui la prova dei fatti su cui l'eccezione si fonda deve essere fornita da chi l'ha proposta, con la dimostrazione che il titolare della servitù non l'ha esercitata per almeno un ventennio” (Cass. n. 11054/2022).
Ma, d'altra parte, dovendo l'attore provare un fatto negativo, ovvero il non uso, deve rammentarsi che “non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo” (Cass. n. 9099/2012).
Ritiene la giudicante che l'attore sia riuscito a fornire la prova di un fatto positivo contrario al fatto negativo oggetto del suo onere probatorio (cioé il non uso della servitù di passaggio); tale fatto positivo contrario è la chiusura del fondo 264 per mezzo di un muretto di recinzione sormontato da rete metallica senza sbocchi o aperture (si veda la foto 1 attore).
La circostanza dedotta dall'attore, per cui il mappale 264 (che corrisponde al giardino dell'abitazione dei convenuti, quest'ultima censita al mappale 339; oggi il mappale 264 è stato unificato nel mappale 339) sarebbe stato, da epoca ultraventennale (cfr. pag. 8 citazione: “già nei primi anni 90 il fondo 264 di proprietà degli odierni convenuti risultava chiuso dal medesimo muretto cementizio sormontato da rete metallica”), chiuso e privo di sbocco sulla striscia di terreno dove avrebbe dovuto esercitarsi il passaggio, fino all'abbattimento del muretto da parte dei convenuti nel contesto dei lavori di ristrutturazione iniziati nel 2019, non è stata specificamente contestata dai convenuti e deve, pertanto, considerarsi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
La mancanza di accessi al mappale 264, con provenienza dalla striscia di terreno in questione, è in effetti incompatibile con l'esercizio di un diritto di passaggio in favore del mappale 264.
A tale evidenza i convenuti hanno replicato deducendo che il muretto che recintava il mappale 264, successivamente abbattuto, non era posto sul confine, ma arretrato di circa pagina 7 di 10 due metri rispetto ad esso, evidentemente in attuazione delle previsioni contrattuali degli anni 1957 e 1964. Da questo deriverebbe, seguendo l'impostazione dei convenuti, che la striscia di terreno in contestazione sarebbe, nel tratto finale opposto all'ingresso dalla via pubblica, per circa due metri antistanti il mappale 264, di proprietà degli stessi convenuti, con conseguente possibilità di passaggio ed accesso al fondo 264 in questa sua più estesa conformazione.
In particolare i convenuti, nel non contestare la foto doc. 4 attore, dagli stessi riprodotta
(doc. 35), che mostra un uomo intento a coltivare un orto posto proprio su quella che doveva essere la “strada privata”, hanno allegato che quell'uomo era , Persona_2 precedente proprietario del mappale 264, deducendo che lo stesso “non poteva che accedere all'orto dalla strada privata sulla quale oggi si rivendica (quantomeno) la servitù”
(pag. 28 comparsa di costituzione).
In relazione ai suddetti argomenti e difese dei convenuti bisogna distinguere due profili.
5.1) Sotto il profilo della “resistenza” alla domanda di negatoria servitutis, di cui i convenuti chiedono il rigetto (le medesime considerazioni valgono anche rispetto alla domanda formulata dai convenuti “in via gradata” di accertare la sussistenza di una servitù di passaggio), deve osservarsi che la presenza di un orto, come si vede nella foto doc. 4 attore, che occupa gran parte del tratto di strada in questione (l'uomo appare intento al lavoro nelle vicinanze dell'estremo che sbocca sulla via pubblica), e della vegetazione raffigurata nelle foto 2 e 2a attore, immagine 1 doc. 34 convenuti, è in contrasto con l'esercizio di un passaggio. D'altra parte, non è in contestazione che il fondo dei convenuti abbia un altro accesso dalla via Calvi n. 12 (docc. 3a e 3b attore).
La servitù pretesa dai convenuti era stata costituita per dare accesso al mappale 264 al netto di quei 2 metri che dovevano servire alla costituzione della strada privata stessa, pertanto è fallace il ragionamento dei convenuti lì dove, sostanzialmente, vuole sostenere che l'accesso al mappale 264 era possibile tenuto conto dell'estensione dello stesso per due metri circa oltre il muretto di recinzione;
esattamente al contrario, la recinzione del fondo 264 senza aperture dimostra che mai la strada privata è stata usata per dare accesso al mappale 264; la presenza di un orto, proprio su quella che avrebbe dovuto essere la strada privata, coltivato dal precedente proprietario del mappale 264,
[...]
, ulteriormente porta ad escludere che la striscia di terreno in questione sia stata Per_2 utilizzata per il passaggio.
pagina 8 di 10 Le suddette conclusioni non avrebbero potuto essere messe in discussione dell'ammissione dei capitoli di prova testimoniale dedotti dai convenuti nella seconda memoria: il capo 12 è inammissibile in quanto generico, nella misura in cui non specifica nemmeno il tipo di passaggio (pedonale o carraio) ed è in contrasto con la circostanza, provata, della chiusura del fondo 264, per cui nessun accesso era possibile, nonché con la presenza dell'orto, che esclude la funzione di passaggio;
i capi 16 e 18, inseriti nel paragrafo finalizzato a provare l'esercizio della servitù di passaggio, non sono utili allo scopo perché non hanno per oggetto il passaggio, ma la manutenzione.
Le considerazioni sopra esposte conducono all' accoglimento della domanda attorea con cui si chiede di accertare che la servitù di passaggio si è estinta per non uso ultraventennale ed al rigetto della domanda dei convenuti “in via gradata” di accertamento della servitù di passaggio.
5.2) Sotto il profilo della domanda riconvenzionale di usucapione della proprietà della strada privata, i convenuti non hanno offerto adeguata prova di un possesso esclusivo utile all'usucapione del diritto di proprietà: il capo 45 colloca l'orto su porzione del mappale 264, quindi non è utile a provare l'usucapione di porzione dei mappali 263 e 307; i capi 46, 47,
48, innanzitutto mancano di dati temporali necessari alla prova dell'usucapione, soprattutto alla luce della contestazione di genericità sollevata dall'attore in prima memoria e della sua allegazione per cui l'orto fosse presente “in quel preciso ed unico momento del 2005”; il dissuasore che si vede nelle foto U e V del doc. 31 convenuti appare mobile, non chiuso da un lucchetto o comunque da una chiave, quindi non impeditivo in modo assoluto dell'accesso da parte di altri soggetti, in particolare quello pedonale;
in definitiva, i capi di prova in esame non sono idonei a dare la prova di un possesso esercitato uti dominus, in maniera esclusiva, pubblica, pacifica e non interrotta per oltre un ventennio.
6) Infine, deve escludersi una comproprietà della strada privata per effetto di collatione agrorum privatorum, essendo quest'ultimo un istituto relativo alla proprietà di fondi agricoli;
la comunione incidentale della strada vicinale costituita per collatione agrorum privatorum è finalizzata alla soddisfazione di esigenze di coltivazione o comunque attinenti all'uso agricolo dei fondi.
Si tratta dunque di fattispecie che non viene in rilievo nel caso sub judice, in cui non si discute di terreni agricoli.
7) In conclusione, per tutti i motivi esposti, in accoglimento della negatoria servitutis, deve accertarsi l'estinzione per non uso della servitù di passaggio a carico del fondo 263 di pagina 9 di 10 proprietà dell'attore ed a favore del fondo 264 (oggi 339) di proprietà dei convenuti;
deve respingersi la domanda riconvenzionale di usucapione della proprietà sulla striscia di terreno formata da porzioni dei mappali 263 e 307, così come deve respingersi la domanda riconvenzionale di accertamento della comproprietà della medesima striscia di terreno ed anche la domanda riconvenzionale in via gradata di accertamento della sussistenza di una servitù di passaggio e veicolare.
Le spese di lite vanno poste a carico dei convenuti per il principio di soccombenza.
La liquidazione viene effettuata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, utilizzando lo scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00 in considerazione del valore indeterminabile della controversia, con parametro minimo per la sola fase istruttoria, non essendo stati assunti mezzi di prova.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1) accerta l'estinzione per non uso della servitù di passaggio a carico del fondo 263 di proprietà dell'attore ed a favore del fondo 264 (oggi 339) di proprietà dei convenuti;
2) rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione della proprietà sulla striscia di terreno formata da porzioni dei mappali 263 e 307;
3) rigetta la domanda riconvenzionale di accertamento della comproprietà della medesima striscia di terreno;
4) rigetta la domanda riconvenzionale in via gradata di accertamento della sussistenza di una servitù di passaggio e veicolare sulla medesima striscia di terreno;
5) condanna e in solido, alla refusione delle spese di CP_2 Controparte_1 lite in favore di , spese che si liquidano in complessivi € 6.713,00 per Parte_1 compenso professionale e in € 545,00 per contributo unificato e marca, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 31 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona AM
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Simona
AM ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1918/2025 promossa da:
(C.F. con il patrocinio degli avv.ti Valerio Ghione Parte_1 C.F._1
e IC ST, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Torino, corso Vittorio
NU II n. 111
ATTORE contro
(C.F. e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti Giovanni Villani e Rossana Crotti, C.F._3 presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Torino, corso Re Umberto n. 8
CONVENUTI contro
Controparte_3
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Nel merito, in via principale
- Accertare e dichiarare che non sussiste alcuna valida servitù di passaggio a carico del fondo di proprietà del Sig. ed a favore del fondo di proprietà dei Sigg.ri e Pt_1 CP_2
mandare assolto il convenuto da qualsiasi pretesa avversaria;
CP_1
Nel merito, in via subordinata
pagina 1 di 10 - Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenga sussistente la citata servitù di passaggio, accertare e dichiarare che la medesima risulta prescritta, ai sensi dell'art. 1073 c.c., per non uso ultraventennale e, conseguentemente, mandare assolto il convenuto da qualsiasi pretesa avversaria;
In via istruttoria (omissis)
In ogni caso, con vittoria delle spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, c.p.a. e i.v.a. (come per legge) e successive occorrende.
Per parte convenuta: In via principale
- respingere le domande tutte proposte dal sig. ; Parte_1
- accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione a favore della sig.ra e del CP_2 sig. della proprietà della strada privata formata in virtù dell'atto notarile Controparte_1 del 22 dicembre 1957 e della Convenzione del 17 aprile 1964, e cioè mediante
l'accorpamento di porzioni di terreno della larghezza di 2 metri ciascuna, facenti parte dei fondi di proprietà del sig. e del , Parte_1 Controparte_4 rispettivamente censiti al N.C.E.U. del Comune di al Foglio 4, mappali nn. 263, CP_3
694 e 96 (cfr. docc. 2 e 3);
- ordinare la trascrizione della proprietà per usucapione a favore della sig.ra CP_2
e del sig. della strada privata formata in virtù dell'atto notarile del 22 Controparte_1 dicembre 1957 e della Convenzione del 17 aprile 1964, e cioè mediante l'accorpamento di porzioni di terreno della larghezza di 2 metri ciascuna, facenti parte dei fondi, rispettivamente censiti al N.C.E.U. del Comune di al Foglio 4, mappali nn. 263, CP_3
694 e 96, contro il sig. e del;
Parte_1 Controparte_4
In via subordinata
- accertare e dichiarare la comproprietà sulla strada privata formata in virtù dell'atto notarile del 22 dicembre 1957 e della Convenzione del 17 aprile 1964, e cioè mediante
l'accorpamento di porzioni di terreno della larghezza di 2 metri ciascuna, facenti parte dei fondi di proprietà dei sig.ri e del sig. e del CP_2 CP_1 Parte_1 [...]
, rispettivamente censiti al N.C.E.U. del Comune di al Controparte_4 CP_3
Foglio 5, mappale n. 339 e al Foglio 4, mappali nn. 263, 694 e 96 (cfr. docc. 2 e 3) tra i sig.ri e il;
CP_2 CP_1 Pt_1 Controparte_4
- ordinare l'annotazione della comproprietà incidentale in capo alla sig.ra e al CP_2 sig. al sig. e al Controparte_1 Parte_1 CP_4 Controparte_4 sulla strada privata formata in virtù dell'atto notarile del 22 dicembre 1957 e della pagina 2 di 10 Convenzione del 17 aprile 1964, e cioè mediante l'accorpamento di porzioni di terreno della larghezza di 2 metri ciascuna, facenti parte dei fondi, rispettivamente censiti al
N.C.E.U. del Comune di al Foglio 5, mappale n. 339 e al Foglio 4, mappali nn. CP_3
263, 694 e 96, nei pubblici registri delle proprietà immobiliari;
In via gradata
- accertare e dichiarare la sussistenza di una servitù di passaggio pedonale e veicolare a favore del fondo dominante di proprietà dei sig.ri e censito al N.C.E.U. del CP_2 CP_1
Comune di al Foglio 5, mappale 339, e gravante sulla strada privata formata in CP_3 virtù dell'atto notarile del 22 dicembre 1957 e della Convenzione del 17 aprile 1964, e cioè mediante l'accorpamento di porzioni di terreno della larghezza di 2 metri ciascuna, facenti parte dei fondi di proprietà del sig. e del Parte_1 Controparte_4
, rispettivamente censiti al N.C.E.U. del Comune di al Foglio 4, mappali
[...] CP_3 nn. 263, 694 e 96 (cfr. docc. 2 e 3);
- ordinare la trascrizione della una servitù di passaggio pedonale e veicolare a favore del fondo dominante di proprietà dei sig.ri e censito al N.C.E.U. del Comune CP_2 CP_1 di al Foglio 5, mappale 339, e gravante sulla strada privata formata in virtù CP_3 dell'atto notarile del 22 dicembre 1957 e della Convenzione del 17 aprile 1964, e cioè mediante l'accorpamento di porzioni di terreno della larghezza di 2 metri ciascuna, facenti parte dei fondi di proprietà del sig. e del Parte_1 Controparte_4
, rispettivamente censiti al N.C.E.U. del Comune di al Foglio 4, mappali
[...] CP_3 nn. 263, 694 e 96 (cfr. docc. 2 e 3), nei pubblici registri delle proprietà immobiliari;
In ogni caso
− con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) ha convenuto in giudizio e Parte_1 CP_2 Controparte_1 promuovendo nei loro confronti actio negatoria servitutis; in particolare, l'attore, premesso di essere proprietario di un immobile in , via Calvi n. 16, identificato come CP_3 mappale 263, confinante con il mappale 339 (in cui sono stati unificati i precedenti mappali
264 e 339) di proprietà dei convenuti, ha chiesto al Tribunale di accertare che non sussiste alcuna servitù di passaggio a carico del mappale 263 ed a favore del mappale 264 (oggi unificato nel 339) e che in ogni caso tale servitù, ove ritenuta sussistente, si sarebbe estinta per non uso ultraventennale ai sensi dell'art. 1073 c.c.
pagina 3 di 10 L'attore ha dedotto che il sedime su cui i convenuti pretendono di avere diritto di servitù di passaggio, dallo stesso negato, è una striscia di terreno formata da porzioni, di circa 2 metri ciascuna, del mappale 263, di proprietà dell'attore, e del mappale 307, di proprietà del . Controparte_4
I convenuti hanno resistito alla domanda, chiedendone il rigetto;
in via riconvenzionale hanno chiesto accertarsi l'usucapione della proprietà, in loro favore, della striscia di terreno di cui alla domanda attorea, da loro definita “strada privata”, in via subordinata accertarsi la comproprietà della medesima strada privata, in via gradata accertarsi la sussistenza della servitù di passaggio sulla strada privata. Hanno inoltre chiesto la chiamata in causa del
, in quanto la strada privata oggetto delle domande Controparte_4 svolte in causa è formata, in parte, anche dal fondo 307 di proprietà del . CP_4
La chiamata in causa è stata autorizzata ed il , non Controparte_4 essendosi costituito, è stato dichiarato contumace.
Non è stata svolta attività istruttoria.
2) Parte attrice ricostruisce la situazione originaria dei fondi richiamando l'atto del
22.12.1957 (doc. 19 convenuti), con cui, secondo la sua prospettazione, , Parte_2 originario unico proprietario dei mappali 263 (oggi di proprietà dell'attore), 264 (oggi di proprietà dei convenuti), 307 (oggi di proprietà del ), cedette a terzi sia il CP_4 mappale 263 che il mappale 264. Si legge a pag. 2 dell'atto di citazione: “All'interno degli atti di vendita, si dà atto di una reciproca servitù di passaggio di metri 2,00 tra i predetti mappali per: 'la formazione di strada privata di quattro metri di larghezza totale, risultante dalla unione delle dette strisce di terreno' ”. In nota poi si legge: “Metri 4,00 poiché gli ulteriori metri 2,00 erano a carico dell'antistante mappale 307, sul quale oggi insiste il condominio di ”. Controparte_4
Parzialmente diversa la ricostruzione dei convenuti, secondo cui con l'atto del 22.12.1957 sarebbe stato ceduto il mappale 263, mentre il mappale 264 sarebbe stato ceduto, sempre da , con l'atto del 9.8.1962 (doc. 20 convenuti) a , e Parte_2 CP_5 CP_6
(effettivamente nell'atto sub doc. 20 convenuti si cita il mappale 264). CP_7
I convenuti richiamano altresì la successiva convenzione del 17.4.1964 tra le stesse parti, con cui , e , quali proprietari del mappale n. 264 (ora CP_5 CP_6 CP_7
339), e , quale proprietario del mappale n. 307 (successivamente Parte_2 frazionato anche nei mappali nn. 96 e 694, sui quali è stato edificato il Controparte_4
) hanno costituito una reciproca servitù di passaggio sulle porzioni di
[...]
pagina 4 di 10 terreno della larghezza di 2 metri di ciascun fondo adibite a sedime per la formazione di una strada privata (doc. 21 convenuti).
I convenuti riportano, infine, la seguente pattuizione dell'atto 22.12.1957 riferita al mappale
263 oggi di proprietà dell'attore: “Lungo il lato sud est si dovrà lasciare una striscia di terreno della larghezza di m. 2 che aggiunta ad altra striscia pure di m. 2 formerà una strada privata di passaggio su cui avranno diritto i venditori, per la restante superficie, i compratori e aventi causa”.
Appare corretta la ricostruzione dei convenuti, poiché osservando la planimetria colorata allegata all'atto del 22.12.1957 non risulta essere coinvolto nella compravendita l'attuale mappale 264, che quindi restava in proprietà di;
inoltre, l'atto del 9.8.1962 Parte_2 ha ad oggetto il mappale 264, che viene appunto indicato come ancora nella proprietà del venditore . Parte_2
Così anche nella relazione arch. sub doc. 34 convenuti, non contestata dall'attore, Per_1 che evidentemente contiene un refuso a pag. 2 secondo rigo dove è indicata la data del
22.12.1957 e non quella del 9.8.1962, dal momento che viene richiamato l'allegato B
(convenzione del 17.4.1962 seguita all'atto del 9.8.1962). Si legge sempre a pag. 2:
“Importante rilevare che edificando i lotti 263 e 264 i rispettivi proprietari hanno realizzato le recinzioni arretrandosi di mt.
2.00 dal confine di proprietà al fine di consentire, sommandosi ai mt.
2.00 di arretramento sul lotto frontista, la realizzazione di una strada privata”.
Sulla base della suddetta ricostruzione, può dirsi accertato che con gli atti del 22.12.1957 e
17.4.1964 è stata costituita tra i fondi identificati ai nn. 263 (oggi in proprietà dell'attore),
264 (oggi in proprietà dei convenuti), 307 (oggi in proprietà del Condominio) una reciproca servitù di passaggio da esercitarsi tramite strada privata formata dalla “cessione” di due metri da parte di ciascun fondo.
3) A questo punto è utile una ricognizione dello stato dei luoghi: la striscia di terreno (che i convenuti definiscono strada privata) formata da una porzione delle proprietà delle odierne parti in causa, originariamente destinata all'esercizio di una reciproca servitù di passaggio, si vede ben raffigurata nelle foto doc. 1 attore, A, B, M, Q, T, U, V del doc. 31 convenuti.
In particolare, osservando la foto M del doc. 31 convenuti: la porzione del è CP_4 quella antistante il muretto in cemento sormontato da una cancellata bianca, dritto per la maggior parte del suo andamento ed obliquo nel tratto finale;
la porzione dell'attore è quella antistante il muretto in cemento (più basso di quello del ) sormontato da CP_4 rete metallica verde. pagina 5 di 10 Il fondo dei convenuti è quello delimitato - sempre nella foto M – dalla recinzione di telo verde sorretto da sostegni metallici che si pone in prosecuzione della recinzione dell'attore.
Si veda anche foto doc. 1 attore.
E' il caso di rimarcare, perché su questo i convenuti fondano un argomento difensivo, che in base alla ricostruzione fatta sopra, basata anche sulla non contestata relazione la Per_1 strada privata, nel tratto finale antistante il fondo dei convenuti, sarebbe, anche in questo caso per una porzione di circa 2 metri, di proprietà dei convenuti.
Si è visto infatti che a pag. 2 dell'elaborato si legge: “Importante rilevare che Per_1 edificando i lotti 263 e 264 i rispettivi proprietari hanno realizzato le recinzioni arretrandosi di mt.
2.00 dal confine di proprietà al fine di consentire, sommandosi ai mt.
2.00 di arretramento sul lotto frontista, la realizzazione di una strada privata”.
4) Entrando nel merito della sussistenza della servitù, deve rammentarsi che affinché una servitù costituita per via negoziale sia opponibile ad una parte, essa deve essere stata menzionata nel suo atto di acquisto oppure deve essere stato trascritto l' antecedente atto costitutivo della servitù, intervenuto tra il dante causa ed altra parte, non solo come compravendita, ma anche, appunto, come atto costitutivo di servitù (non necessariamente con due note di trascrizione distinte, purché nell'unica nota si faccia menzione della servitù, cfr. Cass. n. 16853/2019). La trascrizione della servitù è infatti elemento indispensabile per la sua opponibilità a parti diverse dai contraenti, in particolare ai successivi aventi causa.
Sotto questo profilo può osservarsi che l'atto di acquisto di del 2.12.2003 Parte_1
(doc. 10 parte attrice) non contiene menzione della servitù, mentre come allegato A alla relazione è prodotta la nota di trascrizione dell'atto 22.12.1957 che contiene Per_1 menzione della servitù in questi termini: “Fra l'altro lungo il lato sud est si dovrà lasciare una striscia di terreno della larghezza di m. 2 che aggiunta ad altra striscia pure di m. 2 formerà una strada privata di passaggio su cui avranno diritto i venditori, per la restante superficie, i compratori e aventi causa”.
Non risulta prodotta, invece, la nota di trascrizione della convenzione 17.4.1964, che tuttavia riguarda i fondi 264 e 307 (allegato B relazione . Per_1
Effettivamente, dunque, in base alla trascrizione dell'atto 22.12.1957 deve ritenersi che sia opponibile all'attore la servitù di passaggio a carico del mappale 263 ed a favore dei mappali 264 e 307 in allora ancora di proprietà di . Parte_2
Sostiene, tuttavia, l'attore che la servitù si sarebbe estinta per non uso ultraventennale ai sensi dell'art. 1073 c.c. pagina 6 di 10 5) L'onere probatorio nell'azione di negatoria servitutis si sostanzia, per l'attore, nel provare di essere proprietario del fondo in forza di valido titolo e senza necessità di fornire la probatio diabolica propria dell'azione di rivendica (cfr. Cass. n. 472/2017, n. 24028/2024), prova fornita nel presente giudizio, in cui l'attore ha prodotto il suo titolo di proprietà negoziale (atto del 2.12.2003, doc. 10).
Circa la “prescrizione delle servitù per non uso, la ripartizione dell'onere della prova va risolto applicando il generale principio secondo cui la prova dei fatti su cui l'eccezione si fonda deve essere fornita da chi l'ha proposta, con la dimostrazione che il titolare della servitù non l'ha esercitata per almeno un ventennio” (Cass. n. 11054/2022).
Ma, d'altra parte, dovendo l'attore provare un fatto negativo, ovvero il non uso, deve rammentarsi che “non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo” (Cass. n. 9099/2012).
Ritiene la giudicante che l'attore sia riuscito a fornire la prova di un fatto positivo contrario al fatto negativo oggetto del suo onere probatorio (cioé il non uso della servitù di passaggio); tale fatto positivo contrario è la chiusura del fondo 264 per mezzo di un muretto di recinzione sormontato da rete metallica senza sbocchi o aperture (si veda la foto 1 attore).
La circostanza dedotta dall'attore, per cui il mappale 264 (che corrisponde al giardino dell'abitazione dei convenuti, quest'ultima censita al mappale 339; oggi il mappale 264 è stato unificato nel mappale 339) sarebbe stato, da epoca ultraventennale (cfr. pag. 8 citazione: “già nei primi anni 90 il fondo 264 di proprietà degli odierni convenuti risultava chiuso dal medesimo muretto cementizio sormontato da rete metallica”), chiuso e privo di sbocco sulla striscia di terreno dove avrebbe dovuto esercitarsi il passaggio, fino all'abbattimento del muretto da parte dei convenuti nel contesto dei lavori di ristrutturazione iniziati nel 2019, non è stata specificamente contestata dai convenuti e deve, pertanto, considerarsi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
La mancanza di accessi al mappale 264, con provenienza dalla striscia di terreno in questione, è in effetti incompatibile con l'esercizio di un diritto di passaggio in favore del mappale 264.
A tale evidenza i convenuti hanno replicato deducendo che il muretto che recintava il mappale 264, successivamente abbattuto, non era posto sul confine, ma arretrato di circa pagina 7 di 10 due metri rispetto ad esso, evidentemente in attuazione delle previsioni contrattuali degli anni 1957 e 1964. Da questo deriverebbe, seguendo l'impostazione dei convenuti, che la striscia di terreno in contestazione sarebbe, nel tratto finale opposto all'ingresso dalla via pubblica, per circa due metri antistanti il mappale 264, di proprietà degli stessi convenuti, con conseguente possibilità di passaggio ed accesso al fondo 264 in questa sua più estesa conformazione.
In particolare i convenuti, nel non contestare la foto doc. 4 attore, dagli stessi riprodotta
(doc. 35), che mostra un uomo intento a coltivare un orto posto proprio su quella che doveva essere la “strada privata”, hanno allegato che quell'uomo era , Persona_2 precedente proprietario del mappale 264, deducendo che lo stesso “non poteva che accedere all'orto dalla strada privata sulla quale oggi si rivendica (quantomeno) la servitù”
(pag. 28 comparsa di costituzione).
In relazione ai suddetti argomenti e difese dei convenuti bisogna distinguere due profili.
5.1) Sotto il profilo della “resistenza” alla domanda di negatoria servitutis, di cui i convenuti chiedono il rigetto (le medesime considerazioni valgono anche rispetto alla domanda formulata dai convenuti “in via gradata” di accertare la sussistenza di una servitù di passaggio), deve osservarsi che la presenza di un orto, come si vede nella foto doc. 4 attore, che occupa gran parte del tratto di strada in questione (l'uomo appare intento al lavoro nelle vicinanze dell'estremo che sbocca sulla via pubblica), e della vegetazione raffigurata nelle foto 2 e 2a attore, immagine 1 doc. 34 convenuti, è in contrasto con l'esercizio di un passaggio. D'altra parte, non è in contestazione che il fondo dei convenuti abbia un altro accesso dalla via Calvi n. 12 (docc. 3a e 3b attore).
La servitù pretesa dai convenuti era stata costituita per dare accesso al mappale 264 al netto di quei 2 metri che dovevano servire alla costituzione della strada privata stessa, pertanto è fallace il ragionamento dei convenuti lì dove, sostanzialmente, vuole sostenere che l'accesso al mappale 264 era possibile tenuto conto dell'estensione dello stesso per due metri circa oltre il muretto di recinzione;
esattamente al contrario, la recinzione del fondo 264 senza aperture dimostra che mai la strada privata è stata usata per dare accesso al mappale 264; la presenza di un orto, proprio su quella che avrebbe dovuto essere la strada privata, coltivato dal precedente proprietario del mappale 264,
[...]
, ulteriormente porta ad escludere che la striscia di terreno in questione sia stata Per_2 utilizzata per il passaggio.
pagina 8 di 10 Le suddette conclusioni non avrebbero potuto essere messe in discussione dell'ammissione dei capitoli di prova testimoniale dedotti dai convenuti nella seconda memoria: il capo 12 è inammissibile in quanto generico, nella misura in cui non specifica nemmeno il tipo di passaggio (pedonale o carraio) ed è in contrasto con la circostanza, provata, della chiusura del fondo 264, per cui nessun accesso era possibile, nonché con la presenza dell'orto, che esclude la funzione di passaggio;
i capi 16 e 18, inseriti nel paragrafo finalizzato a provare l'esercizio della servitù di passaggio, non sono utili allo scopo perché non hanno per oggetto il passaggio, ma la manutenzione.
Le considerazioni sopra esposte conducono all' accoglimento della domanda attorea con cui si chiede di accertare che la servitù di passaggio si è estinta per non uso ultraventennale ed al rigetto della domanda dei convenuti “in via gradata” di accertamento della servitù di passaggio.
5.2) Sotto il profilo della domanda riconvenzionale di usucapione della proprietà della strada privata, i convenuti non hanno offerto adeguata prova di un possesso esclusivo utile all'usucapione del diritto di proprietà: il capo 45 colloca l'orto su porzione del mappale 264, quindi non è utile a provare l'usucapione di porzione dei mappali 263 e 307; i capi 46, 47,
48, innanzitutto mancano di dati temporali necessari alla prova dell'usucapione, soprattutto alla luce della contestazione di genericità sollevata dall'attore in prima memoria e della sua allegazione per cui l'orto fosse presente “in quel preciso ed unico momento del 2005”; il dissuasore che si vede nelle foto U e V del doc. 31 convenuti appare mobile, non chiuso da un lucchetto o comunque da una chiave, quindi non impeditivo in modo assoluto dell'accesso da parte di altri soggetti, in particolare quello pedonale;
in definitiva, i capi di prova in esame non sono idonei a dare la prova di un possesso esercitato uti dominus, in maniera esclusiva, pubblica, pacifica e non interrotta per oltre un ventennio.
6) Infine, deve escludersi una comproprietà della strada privata per effetto di collatione agrorum privatorum, essendo quest'ultimo un istituto relativo alla proprietà di fondi agricoli;
la comunione incidentale della strada vicinale costituita per collatione agrorum privatorum è finalizzata alla soddisfazione di esigenze di coltivazione o comunque attinenti all'uso agricolo dei fondi.
Si tratta dunque di fattispecie che non viene in rilievo nel caso sub judice, in cui non si discute di terreni agricoli.
7) In conclusione, per tutti i motivi esposti, in accoglimento della negatoria servitutis, deve accertarsi l'estinzione per non uso della servitù di passaggio a carico del fondo 263 di pagina 9 di 10 proprietà dell'attore ed a favore del fondo 264 (oggi 339) di proprietà dei convenuti;
deve respingersi la domanda riconvenzionale di usucapione della proprietà sulla striscia di terreno formata da porzioni dei mappali 263 e 307, così come deve respingersi la domanda riconvenzionale di accertamento della comproprietà della medesima striscia di terreno ed anche la domanda riconvenzionale in via gradata di accertamento della sussistenza di una servitù di passaggio e veicolare.
Le spese di lite vanno poste a carico dei convenuti per il principio di soccombenza.
La liquidazione viene effettuata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, utilizzando lo scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00 in considerazione del valore indeterminabile della controversia, con parametro minimo per la sola fase istruttoria, non essendo stati assunti mezzi di prova.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1) accerta l'estinzione per non uso della servitù di passaggio a carico del fondo 263 di proprietà dell'attore ed a favore del fondo 264 (oggi 339) di proprietà dei convenuti;
2) rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione della proprietà sulla striscia di terreno formata da porzioni dei mappali 263 e 307;
3) rigetta la domanda riconvenzionale di accertamento della comproprietà della medesima striscia di terreno;
4) rigetta la domanda riconvenzionale in via gradata di accertamento della sussistenza di una servitù di passaggio e veicolare sulla medesima striscia di terreno;
5) condanna e in solido, alla refusione delle spese di CP_2 Controparte_1 lite in favore di , spese che si liquidano in complessivi € 6.713,00 per Parte_1 compenso professionale e in € 545,00 per contributo unificato e marca, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 31 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona AM
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