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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 01/04/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. 3908/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERONA Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili) promossa da:
pagina 1 di 14 nato a [...] il [...] Parte_1
con avv. CESTARO ROBERTA come da mandato C.F._1
difensivo in atti;
e nata a [...] il [...] C.F. CP_1
con avv. CESTARO ROBERTA come da mandato C.F._2
difensivo in atti;
RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
Con nota di trattazione scritta del 30.04.2025, che si riportano di seguito le parti hanno precisato le seguenti concordi conclusioni conformi:
l'accoglimento, prestando sin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza:
1) Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 14 settembre 2013 tra i signori e Parte_1 CP_1
ai sensi della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, trascritto nei registri di stato civile del Comune di Bovolone (VR), al n. 29, parte II, serie A, anno 2013
Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla trascrizione della sentenza di cessazione degli effetti civili pagina 2 di 14 2) del matrimonio nei pubblici registri anagrafici con ulteriore annotazione nel Comune di rispettiva residenza e ordinando al Cancelliere di trasmettere copia autentica dell'emananda sentenza, cui le parti prestano acquiescenza, all'ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396.
3) Entrambi i figli, nato a [...] il [...] e nato a Per_1 Per_2
Legnago il 13.07.2017, sono minorenni e non indipendenti a livello economico. I coniugi concordano che i figli vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso per le scelte di maggior interesse ed in modo separato e disgiunto per le scelte di ordinaria rilevanza, provvedendo di comune accordo al loro mantenimento, alla loro educazione ed istruzione fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, con collocazione prevalente, sino a quel momento, presso la residenza della madre.
4) confermarsi che la casa coniugale, di proprietà del padre del sig. CP_1
rimanga allo stesso assegnata unitamente ad ogni arredo e
[...]
corredo, mentre la SI si è già trasferita a vivere in altro Pt_1
pagina 3 di 14 immobile sito in Nogara (VR) piazza Umberto Primo n. 39, portando con se' i figli, che rimarranno collocati in via prevalente presso di lei.
Dato atto dei turni lavorativi della madre, che hanno i seguenti orari: dalle ore 4 del mattino alle ore 12 per tre giorni ogni settimana e poi gode di un giorno di riposo, tre notti dalle ore 20 della sera alle ore 4 del mattino e poi gode di un altro giorno di riposo, nonché tre pomeriggi la settimana dalle ore 12 alle ore 20, usufruendo poi di un giorno di riposo, mentre il padre lavora nella propria azienda e gode di orari flessibili che gli permettono di tenere con se' i minori, andando a portarli a scuola o riprenderli al termine delle lezioni, qualora la madre sia impegnata al lavoro, i coniugi convengono sin d'ora che i minori termineranno le scuole elementari ad Erbe' (VR) presso l'istituto “Edmondo De Amicis”, e,
frequenteranno le scuole medie inferiori a Sorga' o Fagnano (VR),
comunque nelle vicinanze dell'azienda agricola paterna onde permettere al papà di seguire i minori, andando a prenderli o portandoli il mattino a scuola, quando necessario in base ai turni di lavoro della madre. La madre si impegna a comunicare i propri turni lavorativi al padre entro il 25 di ogni mese, o comunque, appena l'azienda glieli comunica.
pagina 4 di 14 5) il padre potrà inoltre tenere con sé i figli almeno un fine settimana ogni
15 giorni dall'uscita di scuola il venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola;
egli potrà tenere con se' i minori tre pomeriggi alla settimana, con diritto di pernotto presso di lui e suo obbligo di accompagnare a scuola i figli il mattino successivo. I genitori fisseranno liberamente e di comune accordo i giorni prescelti nei quali i figli rimarranno con il padre, in modo da renderli compatibili con le reciproche esigenze lavorative, garantendosi la possibilità di cambiare i giorni qualora fosse opportuno nell'interesse dei minori, sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e scolastici dei minori.
6)Il padre potrà tenere con se' i figli metà delle vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre, e precisamente dal 23 dicembre al 30 dicembre un anno ed il successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio. Potrà tenere con se' i minori tre giorni durante le vacanze pasquali e i genitori si impegnano tra loro ad alternare reciprocamente i giorni di Natale e Pasqua da trascorrere con i figli. Il padre durante l'estate trascorrerà con i figli venti giorni,
anche non consecutivi.
7) I genitori si comunicheranno vicendevolmente, entro il 30 maggio di pagina 5 di 14 ogni anno, i periodi e i luoghi prescelti per le vacanze con i minori,
compatibilmente con le rispettive possibilità lavorative, e, durante tali periodi, saranno sospesi i diritti di visita.
8)I bimbi avranno diritto di sentire telefonicamente il papà, almeno una volta al giorno, quando staranno con la mamma e viceversa.
9) I figli continueranno a frequentare i nonni paterni e materni con le stesse modalità sinora attuate.
10) Il sig. dovrà corrispondere, quale contributo al mantenimento CP_1
dei figli, l'importo mensile di Euro 150,00 (pari ad euro 75,00 per ogni figlio), provvedendo poi al mantenimento diretto dei bimbi nei tre giorni settimanali nei quali i minori rimarranno presso di lui. Il versamento del contributo al mantenimento dovrà essere effettuato entro il giorno 5 di ogni mese, con bonifico a valuta fissa, sul conto corrente della SI
. Tale assegno di mantenimento dovrà essere rivalutato Pt_1
annualmente secondo gli indici ISTAT dal mese di gennaio 2026.
11) I genitori dovranno versare al 50 % le spese di cui al Protocollo
Famiglia siglato presso il Tribunale di Verona e segnatamente:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: - visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale pagina 6 di 14 prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di Euro
1000,00, l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività scolastiche.
pagina 7 di 14 VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti abbigliamento e attrezzatura;
spese per babysitting;
viaggi e vacanze senza i genitori.
Quello dei due che ritenga necessaria o utile la spesa relativamente ai capi
II, IV,e VI, dovrà comunicare la proposta all'altro genitore: questi nel caso in cui non sia d'accordo dovrà esprimere in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta, il proprio motivato dissenso al sostenimento della spesa medesima;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e contrario all'interesse del minore, la spesa andrà
comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice. Il genitore che sosterrà la spesa dovrà tempestivamente consegnare le relative pezze giustificative all'altro e quest'ultimo dovrà
rimborsare l'importo entro la mensilità successiva rispetto a quella di esibizione. Nel caso di spese mediche sanitarie che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti dovrà permanere il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
12) Le detrazioni per le spese sostenute per i figli saranno al 50%, mentre l'assegno unico sarà erogato al 100% a favore della SI , con Pt_1
impegno del sig. di sottoscrivere qualsivoglia documento fosse CP_1
pagina 8 di 14 necessario al fine di consentire all'inps l'erogazione dello stesso.
13) Sin d'ora i coniugi convengono e sono e d'accordo che i figli frequentino uno sport. Attualmente frequenta il calcio e Per_1 [...]
e i genitori sono d'accordo di dividere tra loro i costi di Persona_3
iscrizione e per l'attrezzatura necessaria.
14) Il sig. nell'ambito della regolamentazione delle condizioni CP_1
patrimoniali del matrimonio erogherà a favore della moglie un assegno
“una tantum” di Euro 5000,00 al momento della pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con la erogazione di tale somma di Euro 5000,00, la quale viene erogata a titolo di assegno “una tantum” ai sensi dell'art.5 della legge sul divorzio e che si cumula con gli ulteriori euro 7000,00 erogati in sede di separazione, i coniugi dichiarano di null'altro aver a pretendere l'uno dall'altra, né a titolo di contributo al mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti e dotati di autonoma capacità lavorativa, né per qualsivoglia altra pretesa, ragione o titolo derivante dal matrimonio.
15) I coniugi dichiarano di non aver debiti in comune e di aver già ripartito tra loro ogni loro risparmio;
16) Le parti si danno reciproco consenso al rilascio o rinnovo dei pagina 9 di 14 passaporti dei figli minori e si impegnano, reciprocamente, a comunicarsi eventuali cambi di residenza.
17) I coniugi dichiarano di voler rinunciare alla comparizione personale,
di essere stati informati della possibilità di parteciparVi, ma di aver scelto di rinunciarci e non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà
di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta, di conoscere le reciproche condizioni economiche, e chiedono si pronunciata la loro sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alla quale prestano acquiescenza .
18) Spese legali da dividersi al 50 % tra le parti.
19)Con l'esatto adempimento di quanto sopra, le parti dichiarano di avere già definito ogni ulteriore questione economica e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo.
20) Entrambe le parti dichiarano di avere precisa e perfetta conoscenza delle reciproche condizioni economiche e patrimoniali, come esplicitate nel ricorso depositato congiuntamente. Dichiarano altresì che la situazione reddituale, patrimoniale ed economica dichiarata corrisponde all'assetto esistente all'atto della sottoscrizione del ricorso, assumendosi la responsabilità ciascuno per quanto di propria competenza, per eventuali pagina 10 di 14 omissioni per documenti non tempestivamente e lealmente esibiti al proprio difensore. Dichiarano di essere stati resi edotti dal proprio difensore delle norme introdotte con la riforma Cartabia quanto a reciproca trasparenza e di non ritenere necessarie le produzioni degli estratti di conto corrente attesi gli accordi economici raggiunti.
Esonerano il proprio difensore da ogni responsabilità a riguardo, avendo compiuta rappresentazione delle reciproche condizioni reddituali.
Rinunciano e si esonerano dalla produzione di ulteriore documentazione rispetto a quella allegata in atti. Dichiarano di essere disponibili, a seguito di richiesta del Giudice, alla produzione dei documenti da cui si ricavano i propri dati patrimoniali, come sopra descritti.
21) I coniugi prestano sin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n. 1492/2024 , Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale,
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, pronunciava lo separazione tra i coniugi, rimetteva la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e decisione sulla domanda connessa a quella di separazione, di pagina 11 di 14 cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con nota di trattazione scritta in sostituzione d'udienza le parti esplicitavano le condizioni di divorzio in epigrafe indicate, rassegnando le medesime conclusioni congiunte
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all'art. 3 della legge n. 898/70 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti il 14/09/2013 e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ON (VR) come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione del 25.06.2024 è passata in giudicato, ed è decorso il termine di cui all'art. 473 bis 49 c.p.c., le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta ed alla luce del comportamento processuale delle parti, nessun dubbio sussiste sull'intervenuta cessazione, da tempo, della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ricorre quindi l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 898/1970 e successive modifiche
Ritenuto che la comune determinazione delle parti può essere condivisa, sulla base della documentata situazione economica di ciascun genitore e tenuto conto che le condizioni relative alla prole minore appaiono legittime, eque e conformi all'interesse della prole medesima;
osservato che, a fronte della concorde soluzione della controversia, va dichiarata pagina 12 di 14 l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, così come espressamente richiesto dalle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 14/09/2013 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di ON (VR) alle condizioni integralmente riportate in epigrafe e da intendersi qui trascritte e recepite, prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali, esulanti dalla soluzione del conflitto coniugale,
raggiunti dai medesimi coniugi
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di ON (VR) (Atto n. 29 Parte II
Serie A, Anno 2013) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Verona il 18.03.2025
Il Presidente Rel
pagina 13 di 14 Dott. Massimo Vaccari
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