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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/06/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
RG 208 -1/2025 PROC. UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 208-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Clelia Parte_1 C.F._1
Charlotte Coco e dall'avv. Andrea Maria Trinchera
- RICORRENTE- nei confronti di
(CF e P. IVA: ), con sede legale a Piossasco Controparte_1 P.IVA_1
(TO), Via Pinerolo 52 cap 10045
- CONVENUTA NON COSTITUITA –
***
Con ricorso depositato il 3 aprile 2025 ha domandato l'apertura della Parte_1
liquidazione giudiziale nei confronti della (CF e P. IVA: Controparte_1
), con sede legale a Piossasco (TO), Via Pinerolo 52 cap 10045. P.IVA_1
La notifica del ricorso e il decreto di fissazione udienza risulta effettuata dalla cancelleria ai sensi dell'art. 40 co 7 CCII, con perfezionamento il 12 aprile 2025. ha trasmesso l'informativa di cui agli artt. 41 ult. co e 42 CCII, datata 11.4.2025 ed CP_2
inserita nel fascicolo telematico il 18.4.2025, da cui risultano carichi iscritti al ruolo a debito della società cooperativa convenuta per complessivi euro 322.740,40, somme definite come
“importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio”.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha trasmesso la dichiarazione datata 14.4.2025, con cui ha affermato che “dall'esame della documentazione in atti risulta che l'attività della cooperativa rientra tra quelle di cui all'art. 2195 del codice civile. Ad essa pertanto, risulta applicabile sia la disciplina fallimentare sia quella della liquidazione coatta amministrativa, secondo i criteri di cui al secondo comma dell'art. 2545 terdecies del codice civile. Si rappresenta, infine, che questa Amministrazione non ha un procedimento in corso per la sottoposizione della cooperativa alla liquidazione coatta amministrativa”.
L'udienza originariamente fissata al 16.5.2025, è stata rinviata al 23.5.2025 ed in tale occasione nessuno è comparso per la società cooperativa convenuta, la parte ricorrente ha insisto per l''apertura della liquidazione giudiziale e il giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione del ricorrente, creditore sulla base del decreto ingiuntivo n.
1660/2024 del Tribunale di Torino -Sezione Lavoro e del successivo atto di precetto (doc. 1), per euro 8.524,85;
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, atteso che la sede legale della società è a Piossasco (TO), Via Pinerolo 52 cap 10045 (cfr. visura camerale del 9.4.2025 in atti). Risulta un trasferimento da Roma nell'aprile 2023 ma, trattandosi di spostamento collocato temporalmente a più di un anno dal deposito del ricorso, è irrilevante al fine di individuare la competenza ex art. 28 CCII;
- la società cooperativa debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata con notifica effettuata nelle modalità sopra riportate;
2 - sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta. Come è noto, l'art. 121 CCII prevede l'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale degli imprenditori commerciali, che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'arti. 2 co 1 lettera d CCII e che siano in stato di insolvenza.
Circa la natura di imprenditore commerciale delle cooperative, occorre premettere in diritto, richiamando la pregressa giurisprudenza in tema di dichiarazione di fallimento, applicabile analogicamente al nuovo istituto della liquidazione giudiziale, che “E' assoggettabile a fallimento la società cooperativa sociale che risulti svolgere un'attività commerciale secondo criteri di economicità (cd. lucro oggettivo) all'esito di un accertamento riservato in via esclusiva all'autorità giudiziaria, senza che abbiano natura vincolante i pareri e gli atti adottati dal Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza attribuitigli dalla legge” (Cass. civ. Sez. I Sent., 20/10/2021, n. 29245).
Nel caso di specie, come dichiarato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con il parere sopra richiamato, la cooperativa appare qualificabile come imprenditore commerciale, tenuto conto della attività esercitata di “servizi di supporto alle imprese nei settori tecnico, amministrativi e contabili (con esclusione dei servizi prestati dai CAF), marketing, assistenza clienti, organizzazione, controllo della gestione” e delle risultanze dell'unico bilancio depositato (anno 2022). Inoltre, da tale bilancio emerge che per l'anno 2022 vi sono stati ricavi per euro 272.814, dunque superiori alla soglia di euro 200.000 stabilita dall'art. 2 co 1 lett. d) n. 1 CCII;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett.
b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
La sussistenza di insolvenza si ricava dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi: il mancato pagamento del debito nei confronti del ricorrente e l'impossibilità di trovare soddisfazione attraverso il pignoramento presso terzi intentato (doc. 2); l'esistenza di altri lavoratori con crediti non soddisfatti, peraltro per importi bassi, circostanza significativa dell'impossibilità di pagare anche somme di ridotto ammontare (docc. Da 9 a 12); i carichi iscritti al ruolo a debito della società convenuta per complessivi euro 322.740,40, “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio”, risultanti dall'informativa trasmessa da e sopra citata;
il CP_2
mancato deposito del bilancio dopo il 2022; il difetto di funzionamento della pec emerso al
3 momento della tentata notifica da parte della cancelleria nel presente procedimento, con conseguente notifica in area web ex art. 40 co 7 CCII;
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00, tenuto conto del credito del ricorrente e di quello nei confronti di . CP_2
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(CF e P. IVA: ), con sede legale a Piossasco (TO), Via Pinerolo 52
[...] P.IVA_1
cap 10045; nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore il dott. , che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta allo Persona_1 stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta
4 a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 4 novembre 2025 alle ore 15:15 nell'aula 9 del Tribunale (piano terra, scala A), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale la ricorrente intende ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica, nonché agli amministratori della società nei cui confronti
è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le
5 comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 29.05.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 208-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Clelia Parte_1 C.F._1
Charlotte Coco e dall'avv. Andrea Maria Trinchera
- RICORRENTE- nei confronti di
(CF e P. IVA: ), con sede legale a Piossasco Controparte_1 P.IVA_1
(TO), Via Pinerolo 52 cap 10045
- CONVENUTA NON COSTITUITA –
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Con ricorso depositato il 3 aprile 2025 ha domandato l'apertura della Parte_1
liquidazione giudiziale nei confronti della (CF e P. IVA: Controparte_1
), con sede legale a Piossasco (TO), Via Pinerolo 52 cap 10045. P.IVA_1
La notifica del ricorso e il decreto di fissazione udienza risulta effettuata dalla cancelleria ai sensi dell'art. 40 co 7 CCII, con perfezionamento il 12 aprile 2025. ha trasmesso l'informativa di cui agli artt. 41 ult. co e 42 CCII, datata 11.4.2025 ed CP_2
inserita nel fascicolo telematico il 18.4.2025, da cui risultano carichi iscritti al ruolo a debito della società cooperativa convenuta per complessivi euro 322.740,40, somme definite come
“importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio”.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha trasmesso la dichiarazione datata 14.4.2025, con cui ha affermato che “dall'esame della documentazione in atti risulta che l'attività della cooperativa rientra tra quelle di cui all'art. 2195 del codice civile. Ad essa pertanto, risulta applicabile sia la disciplina fallimentare sia quella della liquidazione coatta amministrativa, secondo i criteri di cui al secondo comma dell'art. 2545 terdecies del codice civile. Si rappresenta, infine, che questa Amministrazione non ha un procedimento in corso per la sottoposizione della cooperativa alla liquidazione coatta amministrativa”.
L'udienza originariamente fissata al 16.5.2025, è stata rinviata al 23.5.2025 ed in tale occasione nessuno è comparso per la società cooperativa convenuta, la parte ricorrente ha insisto per l''apertura della liquidazione giudiziale e il giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
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Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione del ricorrente, creditore sulla base del decreto ingiuntivo n.
1660/2024 del Tribunale di Torino -Sezione Lavoro e del successivo atto di precetto (doc. 1), per euro 8.524,85;
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, atteso che la sede legale della società è a Piossasco (TO), Via Pinerolo 52 cap 10045 (cfr. visura camerale del 9.4.2025 in atti). Risulta un trasferimento da Roma nell'aprile 2023 ma, trattandosi di spostamento collocato temporalmente a più di un anno dal deposito del ricorso, è irrilevante al fine di individuare la competenza ex art. 28 CCII;
- la società cooperativa debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata con notifica effettuata nelle modalità sopra riportate;
2 - sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta. Come è noto, l'art. 121 CCII prevede l'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale degli imprenditori commerciali, che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'arti. 2 co 1 lettera d CCII e che siano in stato di insolvenza.
Circa la natura di imprenditore commerciale delle cooperative, occorre premettere in diritto, richiamando la pregressa giurisprudenza in tema di dichiarazione di fallimento, applicabile analogicamente al nuovo istituto della liquidazione giudiziale, che “E' assoggettabile a fallimento la società cooperativa sociale che risulti svolgere un'attività commerciale secondo criteri di economicità (cd. lucro oggettivo) all'esito di un accertamento riservato in via esclusiva all'autorità giudiziaria, senza che abbiano natura vincolante i pareri e gli atti adottati dal Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza attribuitigli dalla legge” (Cass. civ. Sez. I Sent., 20/10/2021, n. 29245).
Nel caso di specie, come dichiarato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con il parere sopra richiamato, la cooperativa appare qualificabile come imprenditore commerciale, tenuto conto della attività esercitata di “servizi di supporto alle imprese nei settori tecnico, amministrativi e contabili (con esclusione dei servizi prestati dai CAF), marketing, assistenza clienti, organizzazione, controllo della gestione” e delle risultanze dell'unico bilancio depositato (anno 2022). Inoltre, da tale bilancio emerge che per l'anno 2022 vi sono stati ricavi per euro 272.814, dunque superiori alla soglia di euro 200.000 stabilita dall'art. 2 co 1 lett. d) n. 1 CCII;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett.
b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
La sussistenza di insolvenza si ricava dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi: il mancato pagamento del debito nei confronti del ricorrente e l'impossibilità di trovare soddisfazione attraverso il pignoramento presso terzi intentato (doc. 2); l'esistenza di altri lavoratori con crediti non soddisfatti, peraltro per importi bassi, circostanza significativa dell'impossibilità di pagare anche somme di ridotto ammontare (docc. Da 9 a 12); i carichi iscritti al ruolo a debito della società convenuta per complessivi euro 322.740,40, “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio”, risultanti dall'informativa trasmessa da e sopra citata;
il CP_2
mancato deposito del bilancio dopo il 2022; il difetto di funzionamento della pec emerso al
3 momento della tentata notifica da parte della cancelleria nel presente procedimento, con conseguente notifica in area web ex art. 40 co 7 CCII;
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00, tenuto conto del credito del ricorrente e di quello nei confronti di . CP_2
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(CF e P. IVA: ), con sede legale a Piossasco (TO), Via Pinerolo 52
[...] P.IVA_1
cap 10045; nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore il dott. , che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta allo Persona_1 stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta
4 a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 4 novembre 2025 alle ore 15:15 nell'aula 9 del Tribunale (piano terra, scala A), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale la ricorrente intende ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica, nonché agli amministratori della società nei cui confronti
è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le
5 comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 29.05.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
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