Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 18/06/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
RG 856/2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di SA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Ettore Fais, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in SA,
Via Muroni n. 5/C;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in SA, Via Rockefeller n.
68;
CONVENUTO
OGGETTO: contribuzione figurativa – elementi reddituali extramensili
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 14.6.2022, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate. CP_1
2. Nello specifico, ha dedotto di essere titolare della pensione Parte_1
di vecchiaia n. 10054675, Cat. VO, liquidata con provvedimento provvisorio del
19.2.2018 e riliquidata con provvedimento definitivo del 29.4.2020 con decorrenza dall'1 marzo 2018.
3. Il ricorrente ha poi rappresentato che il 10.1.2022 proponeva ricorso amministrativo avverso detto provvedimento, chiedendo il ricalcolo della pensione in ragione della
4. A tal fine, ha sostenuto che era errata la determinazione dell' , rivendicando CP_1
l'inclusione nel calcolo basato sulle retribuzioni medie settimanali di cui ai periodi sopra indicati, anche degli emolumenti extramensili (tredicesima mensilità e ulteriori compensi ultramensili), che sarebbero stati indebitamente non riconosciuti dall' . CP_2
5. Rimasto senza riscontro il ricorso gerarchico, il sig. ha quindi avanzato il Pt_1 presente ricorso, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Accertare e riconoscere in capo al ricorrente il diritto, il diritto alla ricostituzione della pensione di vecchiaia n. 10054675 Cat. VO per effetto della rideterminazione del valore retributivo da attribuire ai contributi figurativi per disoccupazione per le ragioni di cui all'espositiva;
2) Conseguentemente, condannare l' a riliquidare a favore del ricorrente la CP_1
pensione di vecchiaia n. 10054675 Cat. VO nella misura complessivamente dovuta nei termini di cui in motivazione, con decorrenza di legge, con pagamento delle differenze maturate da tale data e con interessi legali sulle stesse fino a saldo.
CP_ 3) Condannare l' alla rifusione delle spese di lite da distrarre a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
6. Si è costituito l' , eccependo anzitutto la decadenza ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. CP_1
639/1970, atteso che il presente ricorso è stato proposto oltre il termine triennale decorrente dalla comunicazione della prima liquidazione, avvenuta in data 19.2.2018.
7. Nel merito, il convenuto ha contestato l'interpretazione propugnata dalla controparte, evidenziando che l'art. 8 della legge n. 155 del 1981 stabilisce che ai fini della valorizzazione dei contributi figurativi, occorrerebbe tener conto unicamente delle retribuzioni correnti percepite nell'anno solare di riferimento, con esclusione dal computo delle retribuzioni ultramensili e delle retribuzioni percepite in misura ridotta in conseguenza di eventi per i quali è dovuto l'accredito figurativo.
8. Inoltre, parte convenuta ha poi evidenziato che l'art. 40 della legge n. 183 del 2010 è intervenuto per modificare la disciplina inerente alla determinazione della retribuzione figurativa, ricomprendendovi unicamente le competenze presenti nella retribuzione
2 mensile, escludendovi dunque le voci retributive non collegate all'ordinaria prestazione lavorativa e quelle riferite a retribuzioni ultramensili.
9. In subordine, l' ha in ogni caso eccepito la prescrizione del relativo diritto vantato CP_1
dal ricorrente.
10. Parte convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“in via preliminare:
- ritenere e dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 47 DPR 639/1970, come modificato dall'art. 38 DL 98/2011, 15 luglio 2011, n. 111;
- ritenere e dichiarare la nullità del ricorso ai sensi dell'art. 414, n.ri 3), 4) e 5). nel merito, in via subordinata, salvo gravame:
- respingere tutte le domande avversarie poiché totalmente indimostrate e destituite di fondamento giuridico e fattuale;
- in ogni caso condannare controparte alla rifusione delle spese e dei compensi di giudizio anche in considerazione della maturata decadenza sostanziale”.
11. Mutata la persona del giudice, all'udienza del 20 maggio 2025 il giudice ha deciso la causa con sentenza con motivazione contestuale, a seguito della discussione orale tra le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
12. Il ricorso è solo parzialmente fondato.
13. In tema, il giudicante richiama, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza n. 68 del
28.1.2025, resa in una fattispecie analoga alla presente.
14. In diritto, si osserva che la materia oggetto del contendere è regolata dalla successione di due diverse discipline: da una parte l'art. 8 della legge n. 155 del 1981 detta la normativa afferente alla contribuzione figurativa accreditata fino al 31 dicembre 2004.
Successivamente a tale data, la disciplina regolatrice è invece stabilita dall'art. 40 della legge n. 183 del 2010.
15. Ciò in quanto nel caso di specie parte ricorrente domanda la ricostituzione dell'assegno ordinario, considerando gli elementi ultramensili della retribuzione in relazione ai periodi di disoccupazione indennizzata compresi tra gli anni 2004 e 2012.
16. Sicché, ricade nello spettro applicativo dell'art. 8 della legge n. 155 del 1981 il periodo di disoccupazione tra il 31.5.2004 e il 18.7.2004 (doc. 6 fasc. ). CP_1
3 17. La norma testé richiamata, al primo comma stabilisce che “ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale”.
18. A partire dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 16313/2004 (conformi Cass. n.
19234/2007 e Cass. n. 17502/2009), la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che nella determinazione del valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente debba tenersi conto anche degli emolumenti extramensili, quali i ratei delle mensilità aggiuntive ovvero l'indennità sostituiva di ferie non godute.
19. , da parte sua, sostiene che, con proprie determinazioni, sarebbe stato chiarito che gli CP_1
emolumenti ultramensili non debbano essere presi in considerazione per il calcolo del valore retributivo della contribuzione figurativa.
20. Il tema pone la questione di diritto concernente l'esatto significato da attribuire alla disposizione sopra citata.
21. È pacifico che il ricorrente ha diritto alla contribuzione figurativa per certi periodi ed a ciò consegue (sulla base del richiamato art. 8) il diritto ad una contribuzione figurativa rapportata non soltanto alla retribuzione spettante in quei periodi, ma anche a quella extramensile, così come affermato dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata ai sensi della quale “il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 155 del 1951, sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro che rinvengano la loro causa nel rapporto medesimo, trovando applicazione, ai fini contributivi, la nozione di retribuzione imponibile prevista dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, più ampia rispetto a quella civilistica. Ne consegue che gli emolumenti extramensili - quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie - concorrono ad integrare la base
4 di calcolo del valore retributivo da attribuire a ciascuna settimana indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione” (Cass. civ., sentenza n. 25900 del 2010).
22. Deve quindi disattendersi l'interpretazione restrittiva proposta dalla parte convenuta, atteso che l'art. 8 della legge n. 155 del 1981 ha espressamente previsto che il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di rapporto di lavoro e che rinvengono la loro causa nel rapporto di lavoro, e cioè di tutte le componenti della retribuzione indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione, senza quindi in alcun modo escludere le competenze retributive ricevute con cadenze extramensili o ultramensili: queste ultime rientrano pertanto nell'ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi e concorrono ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente.
23. Pertanto, il ricorso è fondato nella parte in cui si domanda la riliquidazione della pensione con riferimento al periodo di disoccupazione del 2004, includendo ai fini del riferimento per il calcolo dei contributi figurativi anche le competenze retributive extramensili e ultramensili (sul punto va peraltro respinta l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dall' , essendo pacifica, anche in sede amministrativa, la mancata inclusione dei citati CP_1 elementi nel calcolo della retribuzione figurativa ai fini della determinazione dell'assegno ordinario, e dunque l'inadempienza dell' ). CP_2
24. Per quanto invece concerne la contribuzione figurativa accreditata successivamente al 31 dicembre 2004, l'art. 40 del Collegato Lavoro (legge n. 183 del 2010) prevede che “ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”.
5 25. Pertanto, per le contribuzioni figurative accreditate dall'1 gennaio 2005, si deve tener conto soltanto della “normale retribuzione” riferibile al mese in cui l'evento s'è verificato, senza possibilità d'includere nella base imponibile, in maniera automatica, anche il rateo delle competenze extramensili.
26. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza del 10 novembre 2021, n.
33202, ove si è così stabilito: “l'art. 40, I. n. 183/2010, nel dettare - per quanto qui rileva
- nuove modalità di computo della contribuzione figurativa accreditabile all'assicurato che fruisca di prestazioni di integrazione e sostegno al reddito, ha operato una scelta più restrittiva rispetto al criterio di tendenziale onnicomprensività previsto dal combinato disposto degli artt. 8, I. n. 155/1981, e 12, I. n. 153/1969: stabilisce infatti l'art. 40, cit., che «ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre
2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento»; e tale importo, prosegue la norma, «deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi».
Risulta pertanto superato il criterio della media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di rapporto di lavoro, che, nel vigore dell'art. 8, I. n. 155/1981, aveva condotto questa Corte ad affermare che il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente andasse determinato sulla scorta della nozione di retribuzione imponibile prevista dall'art. 12, I. n. 153/1969, la quale, essendo più ampia rispetto a quella civilistica, consentiva di integrare la base di calcolo anche con gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie), indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione (così, tra le tante,
Cass. n. 17502 del 2009): come correttamente rilevato dai giudici di merito, per i periodi successivi al 31.12.2004 deve piuttosto operarsi riferimento all'importo della normale retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito nel caso in cui avesse prestato attività lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento assicurato, con esclusione quindi degli emolumenti extramensili, che - pur maturando mese per mese - diventano esigibili e
6 vengono corrisposti solo in determinati momenti dell'anno, non potendo perciò ritenersi
“ricorrenti e continuativi” ai sensi e per gli effetti dell'art. 40, I. n. 183/2010, cit.-
Né può sostenersi che, riferendosi ad «eventi [...] verificatisi nel corso del rapporto di lavoro», la norma escluderebbe dal proprio ambito di operatività fattispecie come la disoccupazione o la mobilità, siccome periodi in cui il sostegno al reddito interviene in esito alla cessazione del rapporto di lavoro sottostante: benché tale opzione interpretativa sia stata autorevolmente sostenuta in dottrina, risulta al riguardo dirimente rilevare che le nuove modalità di calcolo si applicano sia «ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile», sia «per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito», tra le quali sono ovviamente ricomprese anche le prestazioni di disoccupazione e mobilità: e, come parimenti rilevato nella sentenza qui impugnata, sarebbe affatto illogico che una misura espressamente finalizzata a ridurre le spese per le prestazioni a sostegno e integrazione del reddito non trovasse applicazione allorché si tratti di considerare l'incidenza riflessa ai fini pensionistici dei periodi in cui tali prestazioni sono state percepite, specie tenendo conto della complessiva ratio della legge n. 183/2010, complessivamente finalizzata al contenimento della spesa previdenziale.
Proprio per ciò, la previsione dell'art. 40, cit., nella parte in cui esclude dal proprio ambito applicativo gli eventi assicurati verificatisi "al di fuori" del rapporto di lavoro, sembra piuttosto doversi riferire alle fattispecie di accredito figurativo correlate a eventi verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro e in cui la contribuzione figurativa è riconosciuta a domanda e non d'ufficio, come ad es. nei casi già disciplinati dall'art. 56, lett. a), r.d.l. n. 1827/1935. Il che permette di escludere che i periodi di disoccupazione, in cui invece la contribuzione figurativa viene riconosciuta d'ufficio, possano considerarsi altro che «eventi [...] verificatisi nel corso del rapporto di lavoro»: tanto più che, com'è noto, ai fini dell'accesso alle relative prestazioni previdenziali, la disoccupazione rileva solo in quanto sopravvenga “nel corso” di un rapporto di lavoro”.
27. Tali conclusioni, a cui il giudicante aderisce, sono state peraltro di recente condivise sia da questo Tribunale in plurimi procedimenti analoghi al presente, sia dalla Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di SA (sentenza n. 166 del 13/11/2024), rispetto alla differente interpretazione normativa propugnata dalla parte ricorrente.
7 28. Ne deriva che è corretto l'operato dell' ove ha ritenuto di escludere le componenti CP_1
ultramensili ed extramensili della retribuzione ai fini della valorizzazione della contribuzione figurativa in relazione ai periodi di disoccupazione dal 2005 in poi.
29. Per tale parte il ricorso deve allora essere rigettato.
30. In ultimo, si deve esaminare l'eccezione di decadenza sollevata dall' Controparte_3 nella memoria di costituzione, sostenendo che l'iscrizione a ruolo del presente giudizio sarebbe tardiva rispetto al triennio decorrente dal provvedimento di prima liquidazione del trattamento beneficiato dal sig. . Pt_1
31. Tale eccezione è in parte fondata.
32. L'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, così come modificato dall'art. 38 del d.l. n. 98/2011, convertito con modificazioni in legge n. 111/2011, prevede al secondo comma che per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
33. Al successivo sesto comma si stabilisce inoltre che le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.
34. Intervenuta a livello di inquadramento sistematico dell'individuato meccanismo decadenziale con riferimento alle liquidazioni parziali, la Corte di Cassazione ha così affermato: “13. L'oggetto del presente giudizio attiene, dunque, ad una riliquidazione di prestazione previdenziale temporanea, riconosciuta dall' in modo parziale: CP_1
l' , ai fini della retribuzione parametro, ha considerato la cd. indennità di volo CP_2 nella misura del 50% e non del 100%. Il punto controverso concerne l'applicabilità o meno -e con quali modalità- del meccanismo decadenziale disciplinato dall'art. 47 comma 6.
8 14. Osserva la Corte che, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata,
"alla prestazione riconosciuta in modo parziale" si applica la decadenza ex art. 47, comma 6, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del D.L. nr. 98 del 2011, conv. con modif. in legge nr. 111 del 2011 (testualmente: "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.")
15. Il legislatore del 2011 ha infatti codificato la regola della decadenza per le prestazioni liquidate parzialmente (o in misura integrale ma senza accessori) fissando due nuovi momenti di decorrenza, rispettivamente dal riconoscimento parziale della prestazione e dal pagamento della sorte capitale.
16. La questione di maggiore interesse riguarda, tuttavia, la necessità o meno -ai fini del computo del termine annuale- di considerare la possibilità per l'istante di proporre, avverso il provvedimento di liquidazione parziale, il ricorso amministrativo (nel termine di 90 giorni) e di attendere la decisione dell'organo competente, anche solo implicita
(ulteriori 90 giorni).
17. Il profilo è di interesse nella fattispecie concreta;
per una delle tre lavoratrici -che ha percepito l'ultima indennità nell'agosto del 2018 e ha proposto il ricorso nell'ottobre
2019-diviene rilevante (almeno per una parte della domanda) stabilire se il termine di decadenza annuale, ai sensi del comma 3 dell'art. 47 (trattandosi di prestazione economica temporanea di cui all'art. 74 legge nr. 833 del 1978), sia collegato unicamente al riconoscimento parziale o risenta, invece, di "aggiunte" derivanti dal procedimento amministrativo come stabilito, ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo art. 47.
18. La questione, in effetti, è già stata esaminata dalla Corte (v. Cass. nr. 22820 del 2021) con argomentazioni che il Collegio intende confermare in questa sede.
19. La Corte, occupandosi in particolare della richiesta di "adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute", ha osservato come la decadenza dall'azione giudiziaria per ottenere l'esatto adempimento della prestazione riconosciuta solo in parte sia stata costruita dal legislatore con riferimento ad un unico
9 termine iniziale (il riconoscimento parziale ovvero il pagamento in misura ridotta della prestazione), prescindendo totalmente dalla domanda amministrativa, affatto necessaria.
20. Si è precisato che, mentre per ottenere il riconoscimento del diritto a pensione si deve porre in essere un procedimento amministrativo che prende il via con la domanda amministrativa, diversamente accade per ottenere il riconoscimento ad una diversa liquidazione della prestazione: nel caso di richiesta di una prestazione in misura superiore a quella accordata, il titolare non ha alcun obbligo di presentare domanda amministrativa all'ente, perché la richiesta a suo tempo presentata per ottenere l'originario diritto è ritenuta sufficiente dal legislatore come domanda per ottenere la prestazione nella misura spettante per legge.
21. In altre parole, a differenza di quanto avviene per l'iniziale riconoscimento del diritto, dove il termine iniziale della decadenza opera una volta esaurito il procedimento amministrativo, nel caso di domanda volta ad ottenere la riliquidazione di prestazione già parzialmente riconosciuta, la domanda amministrativa resta del tutto estranea anche in ordine al decorso del termine di decadenza, ancorato nel dies a quo alla data del riconoscimento della prestazione parziale o di pagamento della sorte e non ad atti diversi del procedimento amministrativo (v., in motivazione, anche Cass. nr. 4858 del 2022 e successivamente Cass. nr. 16758 del 2023).
22. L'orientamento espresso, supportato dalla lettera e dalla ratio della legge, va confermato in questa sede, con ciò superandosi definitivamente le diverse affermazioni contenute in Cass. nn. 17813 e 31153 del 2022.
23. L'art. 47, comma 6, D.P.R. nr. 639 del 1970 individua un dies a quo diverso rispetto alla trilogia di casi di cui al comma 2 del medesimo art. 47.
24. La decorrenza della decadenza "dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte", senza aggiunte derivanti dal procedimento amministrativo, è coerente con la circostanza che il pagamento è già avvenuto (prestazione temporanea) o è in corso il pagamento della prestazione (periodica) dedotta in lite e, pertanto,
l'adempimento incompleto da parte dell'Ente è, da un lato, acclarato, e, dall'altro, noto all'assicurato/accipiens.
25. Deve, quindi, affermarsi il principio secondo cui dal dies a quo individuabile ai sensi del comma 6 dell'art. 47 cit. si devono calcolare soltanto l'anno -per le prestazioni
10 temporanee-o i tre anni -per i trattamenti pensionistici- della decadenza vera e propria, senza addizioni rivenienti dalla procedura amministrativa pregressa, ormai superata dal provvedimento di riconoscimento, sia pure parziale, adottato dall'Ente.
26. Ricostruita la decadenza di cui al comma 6 nei termini che precedono, le conseguenze vanno, così, individuate: per le prestazioni temporanee, sarà del tutto precluso l'accesso alla percentuale incrementativa, rispetto al quantum del diritto già soddisfatto;
con riferimento alle pensioni, il medesimo effetto si verificherà in relazione ai ratei remoti, non per quelli recenti (compresi cioè nel triennio antecedente alla domanda giudiziale), giusta il meccanismo di operatività proprio della decadenza, come delineato da Cass. nr.
17430 del 2021” (Cass. civ., Sez. lav., n. 12400 del 07/05/2024; principi ripresi dalla successiva n. 4734 del 23/02/2025).
35. Sulla base delle coordinate testé individuate, non può condividersi la tesi sostenuta dal ricorrente che ritiene di far decorrere il termine decadenziale dal provvedimento di riliquidazione, non incidendo tale provvedimento sul meccanismo descritto;
ne deriva che il termine in discorso decorre dalla prima liquidazione del trattamento pensionistico, ovvero dall'1.3.2018, non essendoci evidenza della data di comunicazione all'assicurato del provvedimento del 19.2.2018. In ogni eventualità, la decadenza è maturata, essendo il presente ricorso stato presentato solo in data 14.6.2022.
36. Quanto alle conseguenze dell'accertata decadenza, è consolidato l'orientamento della
Suprema Corte secondo cui, in ordine alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale (Sez. lav., n. 17430 del 2021; nonché, più di recente, Sez. lav., n. 17353 del 2023 e Sez. lav., n. 13448 del 2024).
37. Ciò in quanto “L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi ultratriennali e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultratriennali rispetto alla domanda giudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre
11 in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta”.
38. Si osserva poi che ai fini della richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 è evitata non già dalla domanda amministrativa ma solamente dalla proposizione dell'azione giudiziaria, essendo questo l'atto previsto dalla legge il cui compimento va effettuato nel previsto termine iniziale (Cass. civ., sez. lav., n. 22820 del
12/08/2021; Sez. lav., n. 13448 del 2024).
39. Ne consegue che nel caso di specie è maturata la decadenza dal diritto alla percezione delle differenze economiche derivanti dal ricalcolo del trattamento pensionistico precedentemente al 14.6.2019.
40. Conclusivamente, va accertato il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento mediante computo nella retribuzione media settimanale delle settimane riconosciute figurativamente per disoccupazione nel 2004, delle competenze extramensili,
e l' condannato al pagamento degli arretrati maturati dal 14.6.2019. CP_1
41. Per il resto il ricorso deve essere rigettato.
42. L'accoglimento del ricorso in misura inferiore sensibilmente rispetto al petitum e la fondatezza dell'eccezione di decadenza giustificano una compensazione delle spese in misura di due terzi, e che per il resto vengono poste in capo all' . CP_1
43. Le spese processuali sono quindi liquidate come da dispositivo, in complessivi € 500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- accerta il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento mediante computo nella retribuzione media settimanale delle settimane riconosciute figurativamente per disoccupazione nell'anno 2004, delle competenze extramensili e, per l'effetto, condanna l' al pagamento degli arretrati maturati a decorrere dal 14.6.2019, oltre accessori dal CP_1
dovuto al saldo;
12 - rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese processuali tra le parti in misura di due terzi e, per l'effetto, condanna l' alla rifusione a vantaggio di del restante terzo, che CP_1 Parte_1 liquida in complessivi € 500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato, da attribuirsi al procuratore antistatario.
SA, 18/06/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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