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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/11/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) PE LU Presidente
2) Onofrio Maria Laudadio Consigliere
3) SC LL Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1933/2022 R.G., promosso in sede di rinvio ex artt. 392 ss.
c.p.c.
DA
, C.F. , e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi nella qualità di eredi di C.F._2 Persona_1 nata a [...] il [...] e deceduta a Palermo il 21/11/2020, rappresentati e difesi dall'avv. Laura Morreale (p.e.c. Email_1 parte attrice in riassunzione, già appellante
CONTRO
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Ivana CP_1 C.F._3
ZO (p.e.c.: Email_2 parte convenuta in riassunzione, già appellata
Conclusioni per la parte attrice in riassunzione:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere e dichiarare che la signora ha esercitato per un periodo ultraventennale sia a Persona_1 2
piedi che con autovetture e mezzi carrati compresi trattori con rimorchio, in modo pacifico, continuo, ininterrotto ed incontestato, il potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di servitù di passaggio sul fondo attraversando la strada in terra battuta, di CP_1 larghezza non inferiore a mt. 3,5, che dipartendosi dalla via di accesso al vecchio casale conduce al comune terreno circostante il bevaio e, per l'effetto, accertare e dichiarare la sussistenza delle condizioni di fondatezza della domanda spiegata di cui all'art. 1061 c.c. in applicazione di quanto statuito dalla Corte di Cassazione con Ordinanza nr. 24071/2022 del 28/6/2022, pubblicata il 3/8/2022, dichiarando conseguentemente l'acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio sul fondo servente di proprietà sito in CP_1
Sciacca, contrada Maragani, censito in catasto al foglio di mappa 58 particella 313 ex 51 meglio individuato nel suo percorso dall'atto di divisione del 9/2/1933 in notar
[...]
di Agrigento, da esercitarsi sia a piedi che con mezzi meccanici in favore del fondo Per_2 dominante sito in Sciacca, contrada Maragani, censito in catasto al foglio di Per_1 mappa 58, particella 22, oggi di proprietà dei signori (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), eredi della C.F._1 Parte_2 C.F._2 signora deceduta il 21/11/2020; Persona_1
- in via istruttoria, si insiste nell'ammissione della CTU per accertare: l'esistenza del tracciato in questione, ricadente su fondo servente sito in Sciacca al foglio di mappa 58 CP_1 particella 313 (ex 51), che dipartendosi dalla strada di accesso al caseggiato principale
(in parte di proprietà oggi ed in parte di proprietà conduce Per_1 Pt_1 CP_1 al bevaio comune, ubicato al foglio di mappa 58 particella 22, e per accertarne, altresì, sulla scorta dell'atto di divisione del 9/2/1933 l'originaria destinazione a servizio di detto bevaio;
nonché per individuare le opere da rimuovere (scoline, fossati, tubazioni, pozzetti fuori terra etc.) perché impediscono il transito con mezzi carrati e quelle da realizzare per ripristinare l'originario percorso della stradella de qua per giungere fino al bevaio.
Con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alla trascrizione dell'emananda sentenza ed alle spese. 3
Conclusioni per la convenuta:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- Rigettare integralmente le domande di cui all'atto di citazione in riassunzione per rinvio ex art. 392 c.p.c. dei sig.ri e , n.q. di eredi della Parte_1 Parte_2 sig.ra in quanto radicalmente inammissibili o, comunque, Persona_1 infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare la sentenza del Tribunale di Sciacca n. 52 del 14.02.2012.
- Condannare i sig.ri e al pagamento in favore della Parte_1 Parte_2 sig.ra delle spese e competenze di tutti i precedenti gradi di giudizio, nonché CP_1 della presente fase di riassunzione a seguito di rinvio;
- Condannare i sigg.ri e altresì alla restituzione Parte_1 Parte_2 dell'importo di euro 11.112,47 versato dalla sig.ra per il pagamento delle CP_1 spese giudiziali provvisoriamente poste a suo carico dalla sentenza della Corte d'appello
n. 151/2017 del 2.12.2016-31.01.2017successivamente cassata della Suprema Corte con ordinanza n.24071/2022 del 3.08.2022.
In via istruttoria,
- Rigettare la richiesta di ctu ex adverso formulata, in quanto radicalmente inammissibile;
in linea meramente gradata, disporre che l'ispezione dei luoghi abbia esclusivamente ad oggetto, in ossequio di quanto disposto dalla Suprema Corte,
l'apparenza o meno della servitù oggetto di domanda sulla scorta della mera obiettività della situazione percepibile”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. convenne dinanzi al Tribunale di Sciacca Persona_1 CP_1 onde ottenere il riconoscimento dell'esistenza di una servitù di passaggio sul fondo della convenuta (insistente in c.da Maragani di Sciacca e censito al NCT di Sciacca alla partita
8992 f. 58 part. 51) da esercitarsi a piedi, con autovetture e mezzi meccanici pesanti attraverso una strada in terra battuta di larghezza non inferiore a mt. 3,50 che dipartendosi 4
dal vecchio casale conduce al terreno comune circostante il bevaio e, in subordine, la declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione della detta servitù di passaggio in favore del fondo dominante (censito al NCT di Sciacca alla partita 8992 f. 58 Per_1 part. 22), con condanna della convenuta al ripristino dello stato dei luoghi e consequenziale rimozione della catena chiusa, barra e qualunque altra opera realizzata dalla controparte per impedire il pacifico esercizio della servitù. Espose: di avere acquistato nel 1969 jure sucessionis in morte della propria madre, di Lazzarino, la suddetta Persona_3 servitù; che il contenuto di tale diritto, siccome gravante sul fondo di proprietà era CP_1 rappresentato nell'atto pubblico di divisione 9.2.1933; di avere sempre esercitato il citato passaggio per oltre un trentennio per il soddisfacimento delle diverse esigenze all'esercizio dell'azienda agricola e agrituristica ivi condotta;
che l'apparenza del citato diritto si ricava dalle aerofotogrammetrie del 1977 e del 1997; la posizione in essere ad opera della controparte di condotte impeditive dell'esercizio della servitù e, in particolare, la collocazione nell'anno 2003 di una catena chiusa con lucchetto nonché, nell'anno 2004, la collocazione di strutture per l'imminente realizzazione di una barra.
Instaurato il contraddittorio, , pur riconoscendo la costituzione della CP_1 servitù in base all'atto pubblico del 1933 per il “passaggio di animali” e al fine di consentire alle quote sesta e settima di “attingere acqua e dissetare animali”, eccepì la prescrizione del preteso diritto di servitù per non uso ventennale. Domandò pertanto il rigetto delle avversarie domande e, in subordine, dichiararsi che la servitù posseduta dall'attrice è limitata all'accesso al bevaio comune per attingere acqua e dissetare gli animali con il semplice transito a piedi sul fondo CP_1
La causa, istruita in via documentale e a mezzo di prova per testi, venne decisa con sentenza n. 52/2012 con cui il Tribunale di Sciacca rigettò la domanda proposta dall'attrice e, respinta anche l'eccezione di prescrizione del diritto per non uso ventennale sollevata dalla convenuta, dichiarò, in definitiva, “che l'unica servitù gravante sulla proprietà CP_1 in favore dell'attrice è quella esercitabile a piedi (e con animali) secondo le modalità descritte in atto Notaio di Agrigento Rep. n. 8720 del 9/2/1933, sul Persona_2 5
percorso oggi esistente che si diparte in prossimità del caseggiato (NCT di Sciacca CP_1 partita 8992 fg 58 part. 51) sino al bevaio comune ad entrambe le parti”; condannò l'attrice alla refusione delle spese processuali in favore della convenuta.
2. La decisione venne impugnata da e, con sentenza n. Persona_1
151/2017, la Corte di Appello di Palermo, pur reputando infondato il primo motivo di censura in ordine al contenuto del diritto di servitù in base all'atto di divisione del 9.2.1933
– in quanto effettivamente limitato al diritto di passaggio di persone e animali – riconobbe, comunque, in accoglimento dell'ulteriore motivo di appello, l'acquisto per usucapione della servitù rivendicata dall'appellante; ritenne infatti raggiunta la prova a tal fine richiesta sia in base alle foto aeree prodotte – indicative con chiarezza dell'originario tracciato della mulattiera – sia tenuto conto degli esiti della prova testimoniale – avendo i testi e riferito di avere percorso la strada in questione negli Tes_1 Tes_2 Tes_3 anni con vari mezzi altresì riconoscendo nelle foto prodotte il tracciato – e considerato altresì il riconoscimento, con sentenza del Tribunale di Sciacca 136/2003 confermata con sentenza n. 1697/2009 della stessa Corte d'Appello di Palermo, del diritto di servitù in favore della proprietà sulla part. 16 di proprietà relativamente al tratto Per_1 CP_1 iniziale della mulattiera per cui è causa, da ciò presumendo la percorribilità con mezzi meccanici anche del tratto di strada successivo, oggetto del presente giudizio, che conduce al bevaio, in quanto strada avente le stesse caratteristiche. Accolse anche il motivo di gravame attinente alla rimozione della catena nonché le doglianze relative al regime delle spese. Conseguentemente, dichiarò “l'acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio sul fondo di proprietà sito in Sciacca, contrada Maragani, censito al Nct CP_1 di Sciacca, f. 58, part. 51, partita 8992, meglio individuato nel suo percorso dall'atto di divisione del 09/02/1933 in notar , da esercitarsi sia a piedi che con mezzi Per_2 meccanici in favore del fondo di essa appellante, sito in Sciacca, contrada Maragani, censito al Nct di Sciacca, f. 58, part. 22, partita 8992”; condannò la convenuta a rimuovere la catena;
rigettò gli ulteriori motivi di appello;
condannò la convenuta a rifondere in favore dell'appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio. 6
3. Avverso tale sentenza, propose ricorso per cassazione, deducendo: 1) CP_1
l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, per avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuto che lo stesso passaggio fosse stato esercitato sulla medesima stradella, nel corso degli anni, mentre il tracciato si sarebbe progressivamente modificato nel tempo ed i testimoni avrebbero percorso strade sempre diverse;
2) l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, già oggetto di discussione fra le parti, per avere la Corte d'Appello erroneamente ritenuto che la stradella oggetto della sentenza passata in giudicato n. 1697/2009 fosse il tratto iniziale della mulattiera indicata nell'atto del 1933; 3) la nullità della sentenza, nonché la violazione degli artt. 2697
e 1061 c.c. e 115, 116 e 118 c.p.c., per avere la Corte territoriale deciso il giudizio senza una completa e adeguata istruttoria, in particolare, senza un'opportuna consulenza tecnica, idonea a ricostruire lo stato dei luoghi;
4) la violazione dell'art. 1061 c.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. perché la sentenza impugnata avrebbe accertato l'usucapione della servitù in violazione dell'art. 1061 c.c., mancando la prova dell'apparenza della servitù.
Con ordinanza n. 24071/2022, la Suprema Corte dichiarò inammissibili i primi due motivi, osservando, tra l'altro, che “Nel caso in esame il fatto decisivo (cioè
l'individuazione del tracciato) è stato considerato dalla Corte di merito e la asserita modifica nel tempo dello stesso nonchè la diversa direzione della mulattiera rispetto alle evidenze considerate dalla Corte territoriale costituiscono supposizioni e si risolvono, in definitiva, in una critica alla ricostruzione operata dai giudici di merito che hanno motivato adeguatamente richiamando sia le deposizioni dei testi e le foto aeree da questi riconosciute, sia la sentenza del Tribunale di Sciacca n.136/2003 - confermata in sede di gravame con sentenza 1697/2009 - che aveva accertato la servitù sul tratto iniziale della mulattiera per cui è causa, presumendo, da tale accertamento, l'esistenza della servitù, anche sul tratto successivo che conduce al bevaio” mentre, quanto alla differente lettura delle risultanze istruttorie proposta dalla ricorrente, essa “non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova 7
pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione
(Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013)” e “quelli censurati sono accertamenti in fatto, esposti in maniera logica e congrua, e che dunque si sottraggono al giudizio di legittimità”.
Reputò poi infondato il terzo motivo, definendo come “non implausibile” la ricostruzione della “realtà fattuale” operata dalla Corte distrettuale in base agli elementi disponibili ed involgendo altresì l'esame e valutazione delle prove “apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento” mentre, quanto all'omessa c.t.u., ne rilevò il carattere discrezionale. Accolse, invece, il quarto motivo, evidenziando che “Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (e rilevabile anche di ufficio) si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (Sez. 2, n. 7004 del 17 marzo 2017; Sez. 6-2, n. 11834 del 6 maggio 2021)”; osservò che “Nel caso in esame, la questione dell'apparenza della servitù di passaggio, benchè non risultasse sollevata nei gradi di merito, poteva essere comunque rilevata dalla Corte
d'Appello in quanto attinente alla sussistenza delle condizioni di fondatezza dell'azione (v.
Sez. 2, Sentenza n. 1807 del 22/05/1969 Rv. 340885) e non risultando nessun giudicato interno sulla sussistenza dell'apparenza” e rilevò che “La sentenza impugnata ha invece omesso di valutare il predetto profilo”.
La sentenza venne dunque cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo in 8
diversa composizione, per provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
4. e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1 hanno riassunto il giudizio, reiterando la richiesta di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio sul fondo servente di proprietà sito CP_1 in Sciacca, contrada Maragani, censito in catasto al foglio di mappa 58 particella 313 ex 51 meglio individuato nel suo percorso dall'atto di divisione del 9.2.1933, da esercitarsi sia a piedi che con mezzi meccanici in favore del fondo dominante sito in Sciacca, Per_1 contrada Maragani, censito in catasto al foglio di mappa 58, particella 22.
Si è costituita , preliminarmente eccependo il difetto di prova in ordine CP_1 alla legittimazione attiva degli attori quali eredi di e, nel Persona_1 merito, negando la ricorrenza dei presupposti dell'apparenza della servitù, con conseguente reiezione delle avversarie richieste
La causa, all'udienza collegiale del 4.4.2025, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
5. Va innanzi tutto disattesa l'eccezione, sollevata dalla parte convenuta, sul difetto di legittimazione ad agire degli attori in riassunzione, avendo questi ultimi prodotto, oltre all'estratto per riassunto degli atti di morte di (deceduta in data Persona_1
21.11.2020), il certificato storico di famiglia – da cui si evince che gli odierni attori sono figli della de cuius – nonché la dichiarazione di successione in morte di Persona_1
e, infine, la visura catastale relativa al fondo preteso dominante (censito al NCT
[...] di Sciacca alla partita 8992 f. 58 part. 22) che risulta intestato anche a e Parte_2
(v. nel fascicolo degli attori in riassunzione). Parte_1
Tali elementi devono ritenersi sufficienti a comprovare la legittimazione degli attori a coltivare l'iniziativa già assunta da considerato peraltro che Persona_1 nell'azione di accertamento dell'acquisto per usucapione di una servitù prediale, la proprietà del fondo dominante, la quale costituisce un requisito di legittimazione e non l'oggetto della controversia, può essere provata anche mediante presunzioni (v. Cass. 13212/2013 e Cass. 9
25809/2013).
6. Passando dunque al merito della vicenda, deve innanzi tutto osservarsi che il giudizio disciplinato dagli artt. 392 e ss. c.p.c., nel quale è altresì preclusa la proposizione di nuove domande (cfr. Cass. 19950/2004; Cass. 10046/2002; Cass. 1437/2000), tende ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, seppur nei limiti segnati dalla sentenza di cassazione, ferma restando la possibilità per il giudice di rinvio di usare le prove raccolte nella pregressa fase di merito, che continuano ad esplicare tutta la loro efficacia giuridica, in relazione agli accertamenti da eseguire per il giudizio di rinvio (cfr. Cass.
21766/2023).
Nel caso in esame, ciò che è chiamato a valutare il Giudice del rinvio, in base alle coordinate tracciate dal Supremo Consesso, è il profilo dell'apparenza della servitù di passaggio, presupposto della pretesa usucapione.
6.1. Secondo un consolidato indirizzo interpretativo il requisito dell'apparenza di una servitù non consiste solo nell'esistenza di segni visibili e di opere permanenti, ma richiede che queste ultime, quale mezzo necessario all'esercizio della servitù medesima, siano al contempo un indice non equivoco del peso imposto al fondo servente ovvero obiettivamente destinate al suo esercizio (cfr. tra le altre Cass. 11834/2021,
Cass. 10861/2004 e Cass. 1043/2001). Le opere devono essere tali da rendere manifesto che si tratta non di un'attività compiuta in via precaria o per tolleranza del proprietario del fondo servente, comunque senza animus utendi iure servitutis, bensì di un onere avente carattere stabile e corrispondente, in via di fatto, al contenuto di una determinata servitù, senza che peraltro ciò implichi necessariamente un'utilizzazione continuativa delle opere stesse (cfr. recentemente Cass. 32816/2023 e v. anche Cass. 6665/2024), permanendo del resto l'apparenza e la destinazione all'esercizio della servitù anche in caso di utilizzazione saltuaria (v. Cass. 8736/2001).
Precisato che non è necessaria la visibilità di tutta l'opera, bastando qualsiasi segno visibile idoneo a far supporre l'esistenza dei presupposti per la nascita della servitù (v. Cass.
24856/2014 e Cass. 3441/1990), va altresì rilevato che, con precipuo riferimento alla 10
servitù di passaggio, questa si considera apparente se esercitata attraverso il tracciato visibile di un sentiero (cfr. tra le altre Cass. 6207/1998) tale da denotare la sua funzione - visibile, non equivoca e permanente - di accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente (cfr. Cass. 25270/2024, Cass. 11834/2021 e, tra le altre, Cass. 12362/2009). I segni o le opere, nel contesto in cui si collocano, devono, in altri termini, costituire un inequivoco indice del peso imposto al fondo vicino e tale esigenza, nel caso in cui si tratti di opere che ricadono interamente nel fondo servente al quale servono o possono servire, implica la presenza di un segno di raccordo (non necessariamente fisico ma) almeno funzionale dell'opera con il fondo dominante, in modo che risulti con chiarezza che l'opera è anche in funzione della utilità di questo (cfr. Cass. 1456/1995). Il citato “raccordo funzionale” può mancare ove tra la strada e il fondo dominante vi sia discontinuità (v. Cass. 2994/2004; v. inoltre Cass. 13238/2010 sulla insussistenza dei requisiti per l'usucapione in caso di mero passaggio tra due fondi realizzato con la semplice copertura con terra di qualche tubo posto nell'alveo del fosso, ritenuta dalla Corte territoriale opera non significativa ai fini della specifica destinazione all'esercizio di una servitù di passaggio) ovvero in caso di non univocità dell'opera alla pretesa destinazione funzionale (v. Cass 11834/2021 che ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto acquisita per usucapione la servitù di passaggio su di una scalinata presente sul fondo dei convenuti ed utilizzata dall'attrice per accedere alla propria cantina, collocata sul fondo costeggiato dalla scalinata medesima, nonostante quest'ultimo avesse altro accesso dalla pubblica via e la scalinata fosse stata realizzata non già per accedere a detta cantina, ma per collegare due strade pubbliche, collocate una a monte e l'altra a valle).
6.2. Ciò posto, nel caso in esame, devono ritenersi sussistenti i presupposti dell'apparenza della servitù reclamata dalla parte attrice, tenuto conto, innanzi tutto, delle indicazioni di cui all'atto di divisione del 1933 che, nel suddividere tra i condividenti le diverse quote e, in particolare, la sesta, settima e ottava quota relative al fondo Maragani, oggi pacificamente riferibili alla proprietà (la settima quota) nonché alla Per_1 proprietà (l'ottava quota), oltre a dar conto dello “spiazzo comune intorno al CP_1 11
bevaio”, rinvia espressamente, quanto ai pesi e condizioni speciali dei fondi, alla perizia allegata al medesimo atto, dove viene esplicitato che “L'ottava quota soffrirà la servitù passiva di passaggio con animali a favore della 6°e 7° quota attraverso la mulattiera che dalla case conduce al bevaio ed anche affinchè la 6° e 7° quota possano recarsi a fare uso del bevaio per attingere acqua e dissetare animali” (v. anche la pianta topografica allegata all'atto, nel fascicolo di parte attrice).
Nelle aerofotogrammetrie in atti (v. in particolare nel fascicolo di parte attrice) è visibile il tracciato originario che, in sintonia con il tenore del menzionato atto pubblico, manifesta il sostanziale collegamento tra gli ovili e il bevaio.
Il concreto utilizzo del percorso, nel tempo, dalla famiglia risulta Per_1 confermato dai testi escussi , e che, frequentatori dei Tes_3 Tes_1 Tes_2 luoghi di causa sin dagli anni Settanta una volta l'anno circa (v. le deposizioni rese dai testi e , mentre il teste ha riferito di conoscere i luoghi di causa Tes_3 Tes_2 Tes_1 per recarsi nella vicina “tenuta” del “nonno”) in ragione dei rapporti di vicinanza con la parte attrice, hanno dichiarato di avere percorso la strada – definita, specificamente, dal teste come “stradella sterrata che parte dal caseggiato e scende con delle Tes_3 curve, attraverso una pendenza notevole, per raggiungere il bevaio, un caseggiato negli anni diruto, ed infine la spiaggia” (ma v. anche le conferme rese dai testi e Tes_2 sul capitolo 2 della memoria istruttoria di parte attrice) – peraltro con Tes_1
l'autovettura, la motocicletta, la bicicletta (il teste ha anche indicato il Tes_3 passaggio con “trattore” pure ad opera di “altre persone” presumibilmente “contadini a servizio della famiglia – perché usavano lo stesso trattore …”) e Per_1 Pt_1 attraverso un percorso sostanzialmente omogeneo (il teste ha riferito, in relazione Tes_2 alla percorrenza della strada “con le autovetture fino al bevaio”, delle “condizioni della stessa strada omogenea in tutto il suo tracciato”), riconosciuto anche nelle fotografie mostrate nel corso dell'escussione.
La (pre)esistenza, del resto, dell'originario tracciato – che passa nella part. 313 sino a raggiungere la part. 22 – si ricava anche dal tenore della deposizione resa dal teste 12
Interrante nel corso del processo penale n. 722/17 R.G. in atti (v. il verbale di udienza del
17.11.2022 nel citato processo, nel fascicolo degli odierni attori in riassunzione), mentre il riferito eventuale transito di tale originario percorso su una porzione della proprietà
su cui si sofferma l'odierna convenuta nei relativi scritti conclusionali, non Per_1 sarebbe in sé incompatibile con il nesso di strumentalità e il collegamento funzionale con il preteso fondo dominante. Va infatti considerato che, per come pure conformemente rappresentato dalle parti, la part. 22 su cui insiste il bevaio con l'area circostante (visibile anche nelle tavole di cui alla perizia a firma dello stesso ing. , prodotta da LI Per_4
E.) è comune (v. peraltro Cass. 21020/2019 secondo cui il principio nemini res sua servit trova applicazione soltanto quando un unico soggetto è titolare del fondo servente e di quello dominante e non anche quando il proprietario di uno di essi sia anche comproprietario dell'altro, giacché in tal caso l'intersoggettività del rapporto è data dal concorso di altri titolari del bene comune).
È infine significativo il riconoscimento, nella sentenza n. 136/2003 del Tribunale di
Sciacca confermata dalla sentenza 1697/2009 di questa Corte relativa ad altro giudizio tra le medesime parti, del diritto di passaggio a piedi e con mezzi meccanici sulla part. 16 di proprietà quale passaggio funzionale all'accesso all'ovile (part. 25) CP_1 Per_1 confinante con l'ovile (part.16) e costituente il tratto iniziale della mulattiera di cui CP_1 oggi si discute (v. anche le ritrazioni fotografiche allegate alla c.t.u. e alla c.t.u. Per_5 variamente richiamate dalle parti nei relativi scritti conclusionali e allegate nei Per_6 rispettivi fascicoli), secondo il tracciato individuato nella sentenza di questa Corte n.
151/2017 sulla base di una motivazione ritenuta congrua dalla Suprema Corte e, pertanto, non più discutibile nella presente sede, che ulteriormente conferma la sussistenza del nesso funzionale tra il tracciato stesso e il fondo dominante (il percorso, partendo dagli ovili e arrivando sino al bevaio ed annessa area, si rivela peraltro conforme con le finalità originariamente enucleate nell'atto divisionale del 1933) in cui si sostanzia quel quid pluris dimostrativo della specifica destinazione della strada all'esercizio della servitù.
6.3. Il carattere stabile, continuo e sostanzialmente omogeno del percorso suddetto, 13
riguardato alla luce delle prove testimoniali, e la inequivoca destinazione della strada alla indicata destinazione funzionale, già evidenziata nell'atto pubblico del 1933, inducono a ritenere fondata la pretesa, coltivata dagli odierni attori in riassunzione, di riconoscimento dell'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio sulla citata strada. Il percorso è quello di cui all'atto di divisione del 9.2.1933, come indicato nella sentenza di questa Corte n. 151/2017 ed essendo state le contestazioni sul punto svolte da CP_1 dichiarate inammissibili dal Supremo Consesso, da esercitarsi sia a piedi che con mezzi meccanici, essendosi in tale modo esplicato nel tempo e con il carattere della sostanziale stabilità l'esercizio del passaggio, secondo quanto riferito dai testi escussi.
Deve pertanto dichiararsi, in riforma della sentenza n. 52/2012 resa dal Tribunale di
Sciacca, l'acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio sul fondo di proprietà sito in Sciacca c.da Maragani censito in catasto al foglio di mappa 58 particella 313 CP_1 ex 51 individuato nel suo percorso dall'atto di divisione del 9.2.1933, da esercitarsi sia a piedi che con mezzi meccanici in favore del fondo di parte appellante, sito in Sciacca, contrada Maragani, censito in catasto al foglio di mappa 58, particella 22.
7. Per ciò che attiene alle spese di lite, va innanzi tutto precisato che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui (v. Cass. n.
15506/2018) il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perchè decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (cfr. Cass.
7243/2006 e, recentemente, Cass. 3798/2022).
Ne consegue che, in ossequio al canone della soccombenza, va CP_1 condannata a rifondere in favore dalla parte attrice in riassunzione, già appellante, le spese del primo grado del giudizio, del processo di appello, del giudizio di legittimità e dell'odierno procedimento di rinvio, che si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 come aggiornati con d.m. 147/2022, tenuto conto del 14
valore della lite e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio ai sensi degli artt. 392 ss.
c.p.c., ogni contraria e diversa istanza respinta e/o assorbita, così provvede: in riforma della sentenza n. 52/2012 resa dal Tribunale di Sciacca in data 14.2.2012, dichiara l'acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio sul fondo di proprietà sito in Sciacca c.da Maragani censito al NCT del Comune di Sciacca al foglio di CP_1 mappa 58 particella 313 ex 51 individuato nel suo percorso dall'atto di divisione del
9.2.1933, da esercitarsi sia a piedi che con mezzi meccanici in favore del fondo di parte appellante, sito in Sciacca, contrada Maragani, censito al NCT del Comune di Sciacca al foglio di mappa 58, particella 22; condanna a rifondere in favore dall'odierna parte attrice in riassunzione CP_1 le spese processuali che si liquidano in complessivi €. 4.000,00 per il primo grado del giudizio, €. 5.000,00 per il processo di appello, €. 3.500,00 per il giudizio di legittimità ed
€. 5.000,00 per il procedimento di rinvio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte
d'Appello di Palermo, il giorno 17.10.2024
La Consigliera est. Il Presidente
SC LL PE LU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) PE LU Presidente
2) Onofrio Maria Laudadio Consigliere
3) SC LL Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1933/2022 R.G., promosso in sede di rinvio ex artt. 392 ss.
c.p.c.
DA
, C.F. , e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi nella qualità di eredi di C.F._2 Persona_1 nata a [...] il [...] e deceduta a Palermo il 21/11/2020, rappresentati e difesi dall'avv. Laura Morreale (p.e.c. Email_1 parte attrice in riassunzione, già appellante
CONTRO
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Ivana CP_1 C.F._3
ZO (p.e.c.: Email_2 parte convenuta in riassunzione, già appellata
Conclusioni per la parte attrice in riassunzione:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere e dichiarare che la signora ha esercitato per un periodo ultraventennale sia a Persona_1 2
piedi che con autovetture e mezzi carrati compresi trattori con rimorchio, in modo pacifico, continuo, ininterrotto ed incontestato, il potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di servitù di passaggio sul fondo attraversando la strada in terra battuta, di CP_1 larghezza non inferiore a mt. 3,5, che dipartendosi dalla via di accesso al vecchio casale conduce al comune terreno circostante il bevaio e, per l'effetto, accertare e dichiarare la sussistenza delle condizioni di fondatezza della domanda spiegata di cui all'art. 1061 c.c. in applicazione di quanto statuito dalla Corte di Cassazione con Ordinanza nr. 24071/2022 del 28/6/2022, pubblicata il 3/8/2022, dichiarando conseguentemente l'acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio sul fondo servente di proprietà sito in CP_1
Sciacca, contrada Maragani, censito in catasto al foglio di mappa 58 particella 313 ex 51 meglio individuato nel suo percorso dall'atto di divisione del 9/2/1933 in notar
[...]
di Agrigento, da esercitarsi sia a piedi che con mezzi meccanici in favore del fondo Per_2 dominante sito in Sciacca, contrada Maragani, censito in catasto al foglio di Per_1 mappa 58, particella 22, oggi di proprietà dei signori (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), eredi della C.F._1 Parte_2 C.F._2 signora deceduta il 21/11/2020; Persona_1
- in via istruttoria, si insiste nell'ammissione della CTU per accertare: l'esistenza del tracciato in questione, ricadente su fondo servente sito in Sciacca al foglio di mappa 58 CP_1 particella 313 (ex 51), che dipartendosi dalla strada di accesso al caseggiato principale
(in parte di proprietà oggi ed in parte di proprietà conduce Per_1 Pt_1 CP_1 al bevaio comune, ubicato al foglio di mappa 58 particella 22, e per accertarne, altresì, sulla scorta dell'atto di divisione del 9/2/1933 l'originaria destinazione a servizio di detto bevaio;
nonché per individuare le opere da rimuovere (scoline, fossati, tubazioni, pozzetti fuori terra etc.) perché impediscono il transito con mezzi carrati e quelle da realizzare per ripristinare l'originario percorso della stradella de qua per giungere fino al bevaio.
Con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alla trascrizione dell'emananda sentenza ed alle spese. 3
Conclusioni per la convenuta:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- Rigettare integralmente le domande di cui all'atto di citazione in riassunzione per rinvio ex art. 392 c.p.c. dei sig.ri e , n.q. di eredi della Parte_1 Parte_2 sig.ra in quanto radicalmente inammissibili o, comunque, Persona_1 infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare la sentenza del Tribunale di Sciacca n. 52 del 14.02.2012.
- Condannare i sig.ri e al pagamento in favore della Parte_1 Parte_2 sig.ra delle spese e competenze di tutti i precedenti gradi di giudizio, nonché CP_1 della presente fase di riassunzione a seguito di rinvio;
- Condannare i sigg.ri e altresì alla restituzione Parte_1 Parte_2 dell'importo di euro 11.112,47 versato dalla sig.ra per il pagamento delle CP_1 spese giudiziali provvisoriamente poste a suo carico dalla sentenza della Corte d'appello
n. 151/2017 del 2.12.2016-31.01.2017successivamente cassata della Suprema Corte con ordinanza n.24071/2022 del 3.08.2022.
In via istruttoria,
- Rigettare la richiesta di ctu ex adverso formulata, in quanto radicalmente inammissibile;
in linea meramente gradata, disporre che l'ispezione dei luoghi abbia esclusivamente ad oggetto, in ossequio di quanto disposto dalla Suprema Corte,
l'apparenza o meno della servitù oggetto di domanda sulla scorta della mera obiettività della situazione percepibile”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. convenne dinanzi al Tribunale di Sciacca Persona_1 CP_1 onde ottenere il riconoscimento dell'esistenza di una servitù di passaggio sul fondo della convenuta (insistente in c.da Maragani di Sciacca e censito al NCT di Sciacca alla partita
8992 f. 58 part. 51) da esercitarsi a piedi, con autovetture e mezzi meccanici pesanti attraverso una strada in terra battuta di larghezza non inferiore a mt. 3,50 che dipartendosi 4
dal vecchio casale conduce al terreno comune circostante il bevaio e, in subordine, la declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione della detta servitù di passaggio in favore del fondo dominante (censito al NCT di Sciacca alla partita 8992 f. 58 Per_1 part. 22), con condanna della convenuta al ripristino dello stato dei luoghi e consequenziale rimozione della catena chiusa, barra e qualunque altra opera realizzata dalla controparte per impedire il pacifico esercizio della servitù. Espose: di avere acquistato nel 1969 jure sucessionis in morte della propria madre, di Lazzarino, la suddetta Persona_3 servitù; che il contenuto di tale diritto, siccome gravante sul fondo di proprietà era CP_1 rappresentato nell'atto pubblico di divisione 9.2.1933; di avere sempre esercitato il citato passaggio per oltre un trentennio per il soddisfacimento delle diverse esigenze all'esercizio dell'azienda agricola e agrituristica ivi condotta;
che l'apparenza del citato diritto si ricava dalle aerofotogrammetrie del 1977 e del 1997; la posizione in essere ad opera della controparte di condotte impeditive dell'esercizio della servitù e, in particolare, la collocazione nell'anno 2003 di una catena chiusa con lucchetto nonché, nell'anno 2004, la collocazione di strutture per l'imminente realizzazione di una barra.
Instaurato il contraddittorio, , pur riconoscendo la costituzione della CP_1 servitù in base all'atto pubblico del 1933 per il “passaggio di animali” e al fine di consentire alle quote sesta e settima di “attingere acqua e dissetare animali”, eccepì la prescrizione del preteso diritto di servitù per non uso ventennale. Domandò pertanto il rigetto delle avversarie domande e, in subordine, dichiararsi che la servitù posseduta dall'attrice è limitata all'accesso al bevaio comune per attingere acqua e dissetare gli animali con il semplice transito a piedi sul fondo CP_1
La causa, istruita in via documentale e a mezzo di prova per testi, venne decisa con sentenza n. 52/2012 con cui il Tribunale di Sciacca rigettò la domanda proposta dall'attrice e, respinta anche l'eccezione di prescrizione del diritto per non uso ventennale sollevata dalla convenuta, dichiarò, in definitiva, “che l'unica servitù gravante sulla proprietà CP_1 in favore dell'attrice è quella esercitabile a piedi (e con animali) secondo le modalità descritte in atto Notaio di Agrigento Rep. n. 8720 del 9/2/1933, sul Persona_2 5
percorso oggi esistente che si diparte in prossimità del caseggiato (NCT di Sciacca CP_1 partita 8992 fg 58 part. 51) sino al bevaio comune ad entrambe le parti”; condannò l'attrice alla refusione delle spese processuali in favore della convenuta.
2. La decisione venne impugnata da e, con sentenza n. Persona_1
151/2017, la Corte di Appello di Palermo, pur reputando infondato il primo motivo di censura in ordine al contenuto del diritto di servitù in base all'atto di divisione del 9.2.1933
– in quanto effettivamente limitato al diritto di passaggio di persone e animali – riconobbe, comunque, in accoglimento dell'ulteriore motivo di appello, l'acquisto per usucapione della servitù rivendicata dall'appellante; ritenne infatti raggiunta la prova a tal fine richiesta sia in base alle foto aeree prodotte – indicative con chiarezza dell'originario tracciato della mulattiera – sia tenuto conto degli esiti della prova testimoniale – avendo i testi e riferito di avere percorso la strada in questione negli Tes_1 Tes_2 Tes_3 anni con vari mezzi altresì riconoscendo nelle foto prodotte il tracciato – e considerato altresì il riconoscimento, con sentenza del Tribunale di Sciacca 136/2003 confermata con sentenza n. 1697/2009 della stessa Corte d'Appello di Palermo, del diritto di servitù in favore della proprietà sulla part. 16 di proprietà relativamente al tratto Per_1 CP_1 iniziale della mulattiera per cui è causa, da ciò presumendo la percorribilità con mezzi meccanici anche del tratto di strada successivo, oggetto del presente giudizio, che conduce al bevaio, in quanto strada avente le stesse caratteristiche. Accolse anche il motivo di gravame attinente alla rimozione della catena nonché le doglianze relative al regime delle spese. Conseguentemente, dichiarò “l'acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio sul fondo di proprietà sito in Sciacca, contrada Maragani, censito al Nct CP_1 di Sciacca, f. 58, part. 51, partita 8992, meglio individuato nel suo percorso dall'atto di divisione del 09/02/1933 in notar , da esercitarsi sia a piedi che con mezzi Per_2 meccanici in favore del fondo di essa appellante, sito in Sciacca, contrada Maragani, censito al Nct di Sciacca, f. 58, part. 22, partita 8992”; condannò la convenuta a rimuovere la catena;
rigettò gli ulteriori motivi di appello;
condannò la convenuta a rifondere in favore dell'appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio. 6
3. Avverso tale sentenza, propose ricorso per cassazione, deducendo: 1) CP_1
l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, per avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuto che lo stesso passaggio fosse stato esercitato sulla medesima stradella, nel corso degli anni, mentre il tracciato si sarebbe progressivamente modificato nel tempo ed i testimoni avrebbero percorso strade sempre diverse;
2) l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, già oggetto di discussione fra le parti, per avere la Corte d'Appello erroneamente ritenuto che la stradella oggetto della sentenza passata in giudicato n. 1697/2009 fosse il tratto iniziale della mulattiera indicata nell'atto del 1933; 3) la nullità della sentenza, nonché la violazione degli artt. 2697
e 1061 c.c. e 115, 116 e 118 c.p.c., per avere la Corte territoriale deciso il giudizio senza una completa e adeguata istruttoria, in particolare, senza un'opportuna consulenza tecnica, idonea a ricostruire lo stato dei luoghi;
4) la violazione dell'art. 1061 c.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. perché la sentenza impugnata avrebbe accertato l'usucapione della servitù in violazione dell'art. 1061 c.c., mancando la prova dell'apparenza della servitù.
Con ordinanza n. 24071/2022, la Suprema Corte dichiarò inammissibili i primi due motivi, osservando, tra l'altro, che “Nel caso in esame il fatto decisivo (cioè
l'individuazione del tracciato) è stato considerato dalla Corte di merito e la asserita modifica nel tempo dello stesso nonchè la diversa direzione della mulattiera rispetto alle evidenze considerate dalla Corte territoriale costituiscono supposizioni e si risolvono, in definitiva, in una critica alla ricostruzione operata dai giudici di merito che hanno motivato adeguatamente richiamando sia le deposizioni dei testi e le foto aeree da questi riconosciute, sia la sentenza del Tribunale di Sciacca n.136/2003 - confermata in sede di gravame con sentenza 1697/2009 - che aveva accertato la servitù sul tratto iniziale della mulattiera per cui è causa, presumendo, da tale accertamento, l'esistenza della servitù, anche sul tratto successivo che conduce al bevaio” mentre, quanto alla differente lettura delle risultanze istruttorie proposta dalla ricorrente, essa “non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova 7
pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione
(Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013)” e “quelli censurati sono accertamenti in fatto, esposti in maniera logica e congrua, e che dunque si sottraggono al giudizio di legittimità”.
Reputò poi infondato il terzo motivo, definendo come “non implausibile” la ricostruzione della “realtà fattuale” operata dalla Corte distrettuale in base agli elementi disponibili ed involgendo altresì l'esame e valutazione delle prove “apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento” mentre, quanto all'omessa c.t.u., ne rilevò il carattere discrezionale. Accolse, invece, il quarto motivo, evidenziando che “Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (e rilevabile anche di ufficio) si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (Sez. 2, n. 7004 del 17 marzo 2017; Sez. 6-2, n. 11834 del 6 maggio 2021)”; osservò che “Nel caso in esame, la questione dell'apparenza della servitù di passaggio, benchè non risultasse sollevata nei gradi di merito, poteva essere comunque rilevata dalla Corte
d'Appello in quanto attinente alla sussistenza delle condizioni di fondatezza dell'azione (v.
Sez. 2, Sentenza n. 1807 del 22/05/1969 Rv. 340885) e non risultando nessun giudicato interno sulla sussistenza dell'apparenza” e rilevò che “La sentenza impugnata ha invece omesso di valutare il predetto profilo”.
La sentenza venne dunque cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo in 8
diversa composizione, per provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
4. e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1 hanno riassunto il giudizio, reiterando la richiesta di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio sul fondo servente di proprietà sito CP_1 in Sciacca, contrada Maragani, censito in catasto al foglio di mappa 58 particella 313 ex 51 meglio individuato nel suo percorso dall'atto di divisione del 9.2.1933, da esercitarsi sia a piedi che con mezzi meccanici in favore del fondo dominante sito in Sciacca, Per_1 contrada Maragani, censito in catasto al foglio di mappa 58, particella 22.
Si è costituita , preliminarmente eccependo il difetto di prova in ordine CP_1 alla legittimazione attiva degli attori quali eredi di e, nel Persona_1 merito, negando la ricorrenza dei presupposti dell'apparenza della servitù, con conseguente reiezione delle avversarie richieste
La causa, all'udienza collegiale del 4.4.2025, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
5. Va innanzi tutto disattesa l'eccezione, sollevata dalla parte convenuta, sul difetto di legittimazione ad agire degli attori in riassunzione, avendo questi ultimi prodotto, oltre all'estratto per riassunto degli atti di morte di (deceduta in data Persona_1
21.11.2020), il certificato storico di famiglia – da cui si evince che gli odierni attori sono figli della de cuius – nonché la dichiarazione di successione in morte di Persona_1
e, infine, la visura catastale relativa al fondo preteso dominante (censito al NCT
[...] di Sciacca alla partita 8992 f. 58 part. 22) che risulta intestato anche a e Parte_2
(v. nel fascicolo degli attori in riassunzione). Parte_1
Tali elementi devono ritenersi sufficienti a comprovare la legittimazione degli attori a coltivare l'iniziativa già assunta da considerato peraltro che Persona_1 nell'azione di accertamento dell'acquisto per usucapione di una servitù prediale, la proprietà del fondo dominante, la quale costituisce un requisito di legittimazione e non l'oggetto della controversia, può essere provata anche mediante presunzioni (v. Cass. 13212/2013 e Cass. 9
25809/2013).
6. Passando dunque al merito della vicenda, deve innanzi tutto osservarsi che il giudizio disciplinato dagli artt. 392 e ss. c.p.c., nel quale è altresì preclusa la proposizione di nuove domande (cfr. Cass. 19950/2004; Cass. 10046/2002; Cass. 1437/2000), tende ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, seppur nei limiti segnati dalla sentenza di cassazione, ferma restando la possibilità per il giudice di rinvio di usare le prove raccolte nella pregressa fase di merito, che continuano ad esplicare tutta la loro efficacia giuridica, in relazione agli accertamenti da eseguire per il giudizio di rinvio (cfr. Cass.
21766/2023).
Nel caso in esame, ciò che è chiamato a valutare il Giudice del rinvio, in base alle coordinate tracciate dal Supremo Consesso, è il profilo dell'apparenza della servitù di passaggio, presupposto della pretesa usucapione.
6.1. Secondo un consolidato indirizzo interpretativo il requisito dell'apparenza di una servitù non consiste solo nell'esistenza di segni visibili e di opere permanenti, ma richiede che queste ultime, quale mezzo necessario all'esercizio della servitù medesima, siano al contempo un indice non equivoco del peso imposto al fondo servente ovvero obiettivamente destinate al suo esercizio (cfr. tra le altre Cass. 11834/2021,
Cass. 10861/2004 e Cass. 1043/2001). Le opere devono essere tali da rendere manifesto che si tratta non di un'attività compiuta in via precaria o per tolleranza del proprietario del fondo servente, comunque senza animus utendi iure servitutis, bensì di un onere avente carattere stabile e corrispondente, in via di fatto, al contenuto di una determinata servitù, senza che peraltro ciò implichi necessariamente un'utilizzazione continuativa delle opere stesse (cfr. recentemente Cass. 32816/2023 e v. anche Cass. 6665/2024), permanendo del resto l'apparenza e la destinazione all'esercizio della servitù anche in caso di utilizzazione saltuaria (v. Cass. 8736/2001).
Precisato che non è necessaria la visibilità di tutta l'opera, bastando qualsiasi segno visibile idoneo a far supporre l'esistenza dei presupposti per la nascita della servitù (v. Cass.
24856/2014 e Cass. 3441/1990), va altresì rilevato che, con precipuo riferimento alla 10
servitù di passaggio, questa si considera apparente se esercitata attraverso il tracciato visibile di un sentiero (cfr. tra le altre Cass. 6207/1998) tale da denotare la sua funzione - visibile, non equivoca e permanente - di accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente (cfr. Cass. 25270/2024, Cass. 11834/2021 e, tra le altre, Cass. 12362/2009). I segni o le opere, nel contesto in cui si collocano, devono, in altri termini, costituire un inequivoco indice del peso imposto al fondo vicino e tale esigenza, nel caso in cui si tratti di opere che ricadono interamente nel fondo servente al quale servono o possono servire, implica la presenza di un segno di raccordo (non necessariamente fisico ma) almeno funzionale dell'opera con il fondo dominante, in modo che risulti con chiarezza che l'opera è anche in funzione della utilità di questo (cfr. Cass. 1456/1995). Il citato “raccordo funzionale” può mancare ove tra la strada e il fondo dominante vi sia discontinuità (v. Cass. 2994/2004; v. inoltre Cass. 13238/2010 sulla insussistenza dei requisiti per l'usucapione in caso di mero passaggio tra due fondi realizzato con la semplice copertura con terra di qualche tubo posto nell'alveo del fosso, ritenuta dalla Corte territoriale opera non significativa ai fini della specifica destinazione all'esercizio di una servitù di passaggio) ovvero in caso di non univocità dell'opera alla pretesa destinazione funzionale (v. Cass 11834/2021 che ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto acquisita per usucapione la servitù di passaggio su di una scalinata presente sul fondo dei convenuti ed utilizzata dall'attrice per accedere alla propria cantina, collocata sul fondo costeggiato dalla scalinata medesima, nonostante quest'ultimo avesse altro accesso dalla pubblica via e la scalinata fosse stata realizzata non già per accedere a detta cantina, ma per collegare due strade pubbliche, collocate una a monte e l'altra a valle).
6.2. Ciò posto, nel caso in esame, devono ritenersi sussistenti i presupposti dell'apparenza della servitù reclamata dalla parte attrice, tenuto conto, innanzi tutto, delle indicazioni di cui all'atto di divisione del 1933 che, nel suddividere tra i condividenti le diverse quote e, in particolare, la sesta, settima e ottava quota relative al fondo Maragani, oggi pacificamente riferibili alla proprietà (la settima quota) nonché alla Per_1 proprietà (l'ottava quota), oltre a dar conto dello “spiazzo comune intorno al CP_1 11
bevaio”, rinvia espressamente, quanto ai pesi e condizioni speciali dei fondi, alla perizia allegata al medesimo atto, dove viene esplicitato che “L'ottava quota soffrirà la servitù passiva di passaggio con animali a favore della 6°e 7° quota attraverso la mulattiera che dalla case conduce al bevaio ed anche affinchè la 6° e 7° quota possano recarsi a fare uso del bevaio per attingere acqua e dissetare animali” (v. anche la pianta topografica allegata all'atto, nel fascicolo di parte attrice).
Nelle aerofotogrammetrie in atti (v. in particolare nel fascicolo di parte attrice) è visibile il tracciato originario che, in sintonia con il tenore del menzionato atto pubblico, manifesta il sostanziale collegamento tra gli ovili e il bevaio.
Il concreto utilizzo del percorso, nel tempo, dalla famiglia risulta Per_1 confermato dai testi escussi , e che, frequentatori dei Tes_3 Tes_1 Tes_2 luoghi di causa sin dagli anni Settanta una volta l'anno circa (v. le deposizioni rese dai testi e , mentre il teste ha riferito di conoscere i luoghi di causa Tes_3 Tes_2 Tes_1 per recarsi nella vicina “tenuta” del “nonno”) in ragione dei rapporti di vicinanza con la parte attrice, hanno dichiarato di avere percorso la strada – definita, specificamente, dal teste come “stradella sterrata che parte dal caseggiato e scende con delle Tes_3 curve, attraverso una pendenza notevole, per raggiungere il bevaio, un caseggiato negli anni diruto, ed infine la spiaggia” (ma v. anche le conferme rese dai testi e Tes_2 sul capitolo 2 della memoria istruttoria di parte attrice) – peraltro con Tes_1
l'autovettura, la motocicletta, la bicicletta (il teste ha anche indicato il Tes_3 passaggio con “trattore” pure ad opera di “altre persone” presumibilmente “contadini a servizio della famiglia – perché usavano lo stesso trattore …”) e Per_1 Pt_1 attraverso un percorso sostanzialmente omogeneo (il teste ha riferito, in relazione Tes_2 alla percorrenza della strada “con le autovetture fino al bevaio”, delle “condizioni della stessa strada omogenea in tutto il suo tracciato”), riconosciuto anche nelle fotografie mostrate nel corso dell'escussione.
La (pre)esistenza, del resto, dell'originario tracciato – che passa nella part. 313 sino a raggiungere la part. 22 – si ricava anche dal tenore della deposizione resa dal teste 12
Interrante nel corso del processo penale n. 722/17 R.G. in atti (v. il verbale di udienza del
17.11.2022 nel citato processo, nel fascicolo degli odierni attori in riassunzione), mentre il riferito eventuale transito di tale originario percorso su una porzione della proprietà
su cui si sofferma l'odierna convenuta nei relativi scritti conclusionali, non Per_1 sarebbe in sé incompatibile con il nesso di strumentalità e il collegamento funzionale con il preteso fondo dominante. Va infatti considerato che, per come pure conformemente rappresentato dalle parti, la part. 22 su cui insiste il bevaio con l'area circostante (visibile anche nelle tavole di cui alla perizia a firma dello stesso ing. , prodotta da LI Per_4
E.) è comune (v. peraltro Cass. 21020/2019 secondo cui il principio nemini res sua servit trova applicazione soltanto quando un unico soggetto è titolare del fondo servente e di quello dominante e non anche quando il proprietario di uno di essi sia anche comproprietario dell'altro, giacché in tal caso l'intersoggettività del rapporto è data dal concorso di altri titolari del bene comune).
È infine significativo il riconoscimento, nella sentenza n. 136/2003 del Tribunale di
Sciacca confermata dalla sentenza 1697/2009 di questa Corte relativa ad altro giudizio tra le medesime parti, del diritto di passaggio a piedi e con mezzi meccanici sulla part. 16 di proprietà quale passaggio funzionale all'accesso all'ovile (part. 25) CP_1 Per_1 confinante con l'ovile (part.16) e costituente il tratto iniziale della mulattiera di cui CP_1 oggi si discute (v. anche le ritrazioni fotografiche allegate alla c.t.u. e alla c.t.u. Per_5 variamente richiamate dalle parti nei relativi scritti conclusionali e allegate nei Per_6 rispettivi fascicoli), secondo il tracciato individuato nella sentenza di questa Corte n.
151/2017 sulla base di una motivazione ritenuta congrua dalla Suprema Corte e, pertanto, non più discutibile nella presente sede, che ulteriormente conferma la sussistenza del nesso funzionale tra il tracciato stesso e il fondo dominante (il percorso, partendo dagli ovili e arrivando sino al bevaio ed annessa area, si rivela peraltro conforme con le finalità originariamente enucleate nell'atto divisionale del 1933) in cui si sostanzia quel quid pluris dimostrativo della specifica destinazione della strada all'esercizio della servitù.
6.3. Il carattere stabile, continuo e sostanzialmente omogeno del percorso suddetto, 13
riguardato alla luce delle prove testimoniali, e la inequivoca destinazione della strada alla indicata destinazione funzionale, già evidenziata nell'atto pubblico del 1933, inducono a ritenere fondata la pretesa, coltivata dagli odierni attori in riassunzione, di riconoscimento dell'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio sulla citata strada. Il percorso è quello di cui all'atto di divisione del 9.2.1933, come indicato nella sentenza di questa Corte n. 151/2017 ed essendo state le contestazioni sul punto svolte da CP_1 dichiarate inammissibili dal Supremo Consesso, da esercitarsi sia a piedi che con mezzi meccanici, essendosi in tale modo esplicato nel tempo e con il carattere della sostanziale stabilità l'esercizio del passaggio, secondo quanto riferito dai testi escussi.
Deve pertanto dichiararsi, in riforma della sentenza n. 52/2012 resa dal Tribunale di
Sciacca, l'acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio sul fondo di proprietà sito in Sciacca c.da Maragani censito in catasto al foglio di mappa 58 particella 313 CP_1 ex 51 individuato nel suo percorso dall'atto di divisione del 9.2.1933, da esercitarsi sia a piedi che con mezzi meccanici in favore del fondo di parte appellante, sito in Sciacca, contrada Maragani, censito in catasto al foglio di mappa 58, particella 22.
7. Per ciò che attiene alle spese di lite, va innanzi tutto precisato che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui (v. Cass. n.
15506/2018) il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perchè decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (cfr. Cass.
7243/2006 e, recentemente, Cass. 3798/2022).
Ne consegue che, in ossequio al canone della soccombenza, va CP_1 condannata a rifondere in favore dalla parte attrice in riassunzione, già appellante, le spese del primo grado del giudizio, del processo di appello, del giudizio di legittimità e dell'odierno procedimento di rinvio, che si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 come aggiornati con d.m. 147/2022, tenuto conto del 14
valore della lite e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio ai sensi degli artt. 392 ss.
c.p.c., ogni contraria e diversa istanza respinta e/o assorbita, così provvede: in riforma della sentenza n. 52/2012 resa dal Tribunale di Sciacca in data 14.2.2012, dichiara l'acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio sul fondo di proprietà sito in Sciacca c.da Maragani censito al NCT del Comune di Sciacca al foglio di CP_1 mappa 58 particella 313 ex 51 individuato nel suo percorso dall'atto di divisione del
9.2.1933, da esercitarsi sia a piedi che con mezzi meccanici in favore del fondo di parte appellante, sito in Sciacca, contrada Maragani, censito al NCT del Comune di Sciacca al foglio di mappa 58, particella 22; condanna a rifondere in favore dall'odierna parte attrice in riassunzione CP_1 le spese processuali che si liquidano in complessivi €. 4.000,00 per il primo grado del giudizio, €. 5.000,00 per il processo di appello, €. 3.500,00 per il giudizio di legittimità ed
€. 5.000,00 per il procedimento di rinvio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte
d'Appello di Palermo, il giorno 17.10.2024
La Consigliera est. Il Presidente
SC LL PE LU