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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/10/2025, n. 3005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3005 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa TE SI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 6040 del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981, nella causa civile promossa da
, rappresentato e difeso da sé medesimo;
Parte_1
- appellante - contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Erica Serafino;
Controparte_1
- appellato –
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto il gravame promosso da Parte_1
avverso la sentenza n. 3883/2024 n. cronol. 19996/2024 sent. del 24.07.2024,
[...]
emessa dal Giudice di Pace di Lecce nel giudizio n. 15490/2023 r.g.
Con la detta sentenza è stata rigettata l'opposizione avverso il verbale di contestazione n. 32896/23 – V023931, elevato dalla Polizia Locale del CP_1
, per violazione dell'art. 142 comma 8 C.d.S. rilevata a mezzo dispositivo
[...]
elettronico a postazione fissa denominato PHOTORED F17Dr.
Segnatamente, l'appellante ha impugnato la decisione del giudice di prime cure proponendo due motivi di gravame.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il , contestando Controparte_1
in fatto e in diritto le pretese del ricorrente, concludendo per il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata.
La causa è stata istruita in forma documentale mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado e all'udienza del 28.10.2025 è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti. *********
L'appello è fondato per i motivi di seguito esposti.
Ciò posto, con il primo motivo di appello, ha lamentato Parte_1
l'erroneità della prima decisione in quanto il Giudice di Pace avrebbe ritenuto l'apparecchiatura utilizzata idonea agli accertamenti, sulla base della sostanziale equivalenza tra la procedura di omologazione e quella di approvazione.
Il motivo è fondato.
Sul punto, giova richiamare il recente arresto giurisprudenziale della
Suprema Corte, la quale - chiamata a decidere su una controversia in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità - ha composto la dibattuta questione circa la parificazione tra la procedura di omologazione e la preventiva approvazione dell'apparecchio.
Ed infatti, il Giudice di legittimità ha definitivamente chiarito che “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo
l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del
1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse” (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
18/04/2024, n. 10505).
Tale principio, che appare coerentemente argomentato, è condiviso dal
Tribunale pur nella consapevolezza che la giurisprudenza di legittimità con altra pronuncia (ordinanza n. 2857 del 05.02.2025) ha assunto una diversa motivazione riconoscendo la validità delle sanzioni emesse con dispositivi approvati e regolarmente tarati, anche in assenza di omologazione.
Ciò chiarito, nella specie, va evidenziato come, dall'esame della documentazione versata in atti, l'apparecchiatura utilizzata dal Comune di risulta essere stata solo approvata (cfr. decreto Prot. n. 257 del CP_1
19.01.2016, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti); viceversa, non vi è prova dell'avvenuta omologazione. Ne consegue, pertanto, l'illegittimità del verbale di contestazione opposto, il quale deve essere annullato.
Attesa la fondatezza del primo motivo di appello, sono assorbiti gli altri motivi.
Dalla riforma della sentenza gravata discende un nuovo governo delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Queste, tuttavia, attesa la novità della questione giuridica esaminata, sono interamente compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 16/07/2024, n.
19534).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3883/2024, emessa dal Giudice di pace di Lecce, annulla il verbale di contestazione n.
32896/23 – V023931 levato dalla Polizia Municipale di;
CP_1
- Dichiara integralmente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 28.10.2025
La giudice
TE SI
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Luigi Bianco – funzionario dell'UPP
- sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
TE SI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa TE SI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 6040 del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981, nella causa civile promossa da
, rappresentato e difeso da sé medesimo;
Parte_1
- appellante - contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Erica Serafino;
Controparte_1
- appellato –
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto il gravame promosso da Parte_1
avverso la sentenza n. 3883/2024 n. cronol. 19996/2024 sent. del 24.07.2024,
[...]
emessa dal Giudice di Pace di Lecce nel giudizio n. 15490/2023 r.g.
Con la detta sentenza è stata rigettata l'opposizione avverso il verbale di contestazione n. 32896/23 – V023931, elevato dalla Polizia Locale del CP_1
, per violazione dell'art. 142 comma 8 C.d.S. rilevata a mezzo dispositivo
[...]
elettronico a postazione fissa denominato PHOTORED F17Dr.
Segnatamente, l'appellante ha impugnato la decisione del giudice di prime cure proponendo due motivi di gravame.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il , contestando Controparte_1
in fatto e in diritto le pretese del ricorrente, concludendo per il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata.
La causa è stata istruita in forma documentale mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado e all'udienza del 28.10.2025 è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti. *********
L'appello è fondato per i motivi di seguito esposti.
Ciò posto, con il primo motivo di appello, ha lamentato Parte_1
l'erroneità della prima decisione in quanto il Giudice di Pace avrebbe ritenuto l'apparecchiatura utilizzata idonea agli accertamenti, sulla base della sostanziale equivalenza tra la procedura di omologazione e quella di approvazione.
Il motivo è fondato.
Sul punto, giova richiamare il recente arresto giurisprudenziale della
Suprema Corte, la quale - chiamata a decidere su una controversia in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità - ha composto la dibattuta questione circa la parificazione tra la procedura di omologazione e la preventiva approvazione dell'apparecchio.
Ed infatti, il Giudice di legittimità ha definitivamente chiarito che “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo
l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del
1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse” (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
18/04/2024, n. 10505).
Tale principio, che appare coerentemente argomentato, è condiviso dal
Tribunale pur nella consapevolezza che la giurisprudenza di legittimità con altra pronuncia (ordinanza n. 2857 del 05.02.2025) ha assunto una diversa motivazione riconoscendo la validità delle sanzioni emesse con dispositivi approvati e regolarmente tarati, anche in assenza di omologazione.
Ciò chiarito, nella specie, va evidenziato come, dall'esame della documentazione versata in atti, l'apparecchiatura utilizzata dal Comune di risulta essere stata solo approvata (cfr. decreto Prot. n. 257 del CP_1
19.01.2016, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti); viceversa, non vi è prova dell'avvenuta omologazione. Ne consegue, pertanto, l'illegittimità del verbale di contestazione opposto, il quale deve essere annullato.
Attesa la fondatezza del primo motivo di appello, sono assorbiti gli altri motivi.
Dalla riforma della sentenza gravata discende un nuovo governo delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Queste, tuttavia, attesa la novità della questione giuridica esaminata, sono interamente compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 16/07/2024, n.
19534).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3883/2024, emessa dal Giudice di pace di Lecce, annulla il verbale di contestazione n.
32896/23 – V023931 levato dalla Polizia Municipale di;
CP_1
- Dichiara integralmente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 28.10.2025
La giudice
TE SI
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Luigi Bianco – funzionario dell'UPP
- sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
TE SI