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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 30/04/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 394/2017 promossa da
( ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SANDRA LATINI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Terni, Corso Del Popolo n. 101;
OPPONENTE contro
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MARIO CHENG CHI CHANG e dell'avv.
ANTONIO TRIVELLIZZI, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Isola Del Gran Sasso
D'Italia (TE), Via S. Antonio n. 4;
OPPOSTA
OGGETTO: Appalto di opere pubbliche.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 23 ottobre
2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Il ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4791/2016, Parte_1 con il quale il Tribunale di Teramo gli aveva ingiunto di pagare, in favore della impresa edile
[...]
l'importo di € 12.061,14, oltre spese di procedura. Controparte_1 Repubblica Italiana
Tribunale di Teramo
A sostegno della pretesa creditoria azionata, la società aveva dedotto di aver svolto lavori di intervento per il recupero funzionale di un immobile fatiscente da adibire a ostello con acquisizione al patrimonio comunale, e che il non aveva onorato l'intero pagamento di quanto dovuto. Pt_1
Nel proporre opposizione avverso il richiamato decreto ingiuntivo, l'ente comunale ha eccepito:
- l'incompetenza per territorio del Tribunale di Teramo in favore di quello di Rieti;
- la nullità della notifica del decreto datata 23 dicembre 2016 poiché effettuata ad un indirizzo pec diverso da quello in uso al Comune di Pt_1
- la nullità e/o inesistenza della notifica e del decreto ingiuntivo per omessa attestazione della conformità delle copie notificate a quelle estratte dal fascicolo telematico.
Quanto al merito della vicenda sottesa alla pretesa monitoria, il ha dedotto: Pt_1
- l'infondatezza del credito vantato dall' Controparte_1
- di aver pagato complessivamente all'impresa l'importo netto in € 65.749,43 per lavori ed imprevisti, compresi oneri per la sicurezza;
- che il certificato di regolare esecuzione era stato sottoscritto anche dall'Impresa e da quest'ultima mai contestato;
- che in data 16 aprile 2015 aveva inviato la Controparte_1
“richiesta di visto su CEL” con cui era stata accertata un'esecuzione dei lavori da parte della ditta appaltatrice per € 65.591,53;
- che l'impresa aveva emesso, immotivatamente, Controparte_1 fatture per un importo maggiore rispetto alle somme concordate, certificate e risultanti per tabulas;
- che la documentazione allegata al decreto monitorio era di dubbia provenienza e, comunque, non sottoscritta dal responsabile unico del procedimento comunale;
Con
- che comunque nell'ultimo prodotto finanche dall'impresa, l'importo dei lavori e somministrazioni era pari ad € 65.591,53, importo perfettamente rispondente a quello già corrisposto.
Sulla scorta di tali premesse, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, in via preliminare e pregiudiziale dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Teramo in favore di quello di Rieti.
Sempre in via preliminare e pregiudiziale dichiarare la nullità e/o inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Ordinario di Teramo in seno al proc. n. 4791/2016 RG emesso il 21.12.2016 per le motivazioni dedotte nella parte narrativa del presente atto e comunque
2 Repubblica Italiana
Tribunale di Teramo dichiarare la radicale nullità del decreto stesso e del ricorso per difetto dei requisiti essenziali ovvero della sottoscrizione telematica degli atti.
In via subordinata, nel merito, accertato l'esatto adempimento dell'obbligazione assunta dal con contratto del 01.10.2012 e successiva variante deliberata il 04.02.2014, Parte_1 dichiarare che il Comune nulla deve alla e per l'effetto Controparte_1 revocare il decreto emesso dal Tribunale Ordinario di Teramo in seno al proc n. 4791/2016 in quanto nullo, annullabile e/o inefficace.
Con vittoria di spese di lite”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11 maggio 2017 si è costituita in giudizio , contestando in primo luogo Controparte_3
l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal comune opponente, ed evidenziando di essersi avvalsa del c.d. foro facoltativo in quanto forum destinatae solutionis, previsto dall'art. 20 c.p.c. per le cause relative a diritti di obbligazione. Ha dedotto, inoltre, che l'eccezione di incompetenza era da ritenersi tam quam non esset, in quanto controparte aveva omesso di considerare tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., e di indicare specificamente in relazione a ciascuno di essi quale fosse il giudice ritenuto competente.
Quanto alla nullità della notifica del decreto ingiuntivo effettuata in data 23 dicembre 2016, la società opposta ha evidenziato come l'ente avesse, in ogni caso, proposto opposizione svolgendo compiute difese e che, ad ogni buon conto, il decreto ingiuntivo era stato nuovamente notificato in data
21 gennaio 2017, e che su tale notifica il ulla aveva eccepito. Parte_1
Relativamente, invece alla nullità della notifica del decreto ingiuntivo per omessa attestazione della conformità delle copie notificate a quelle estratte dal fascicolo telematico, la società ha spiegato che i duplicati informatici non necessitano di alcuna attestazione di conformità, richiesta solo per le copie e gli estratti informatici e che, in ogni caso, eventuali irregolarità dovevano ritenersi sanate in virtù del principio del raggiungimento dello scopo, cristallizzato nell'art. 156 c.p.c.
Quanto al merito della controversia, la società opposta ha riferito che, in effetti, il contratto di appalto del 10 ottobre 2012 prevedeva il corrispettivo di euro 54.800,14 oltre IVA di legge, importo comprensivo degli oneri per l'esecuzione del piano della sicurezza, ma che in corso d'opera era stata elaborata una perizia di variante ai sensi dell'art. 161 comma 12 del D.P.R. 207/10, scaturita da lavorazioni impreviste ed imprevedibili che si erano rese necessarie durante i lavori di ristrutturazione dell'opera in rassegna e implicante maggiori oneri e costi, variante debitamente approvata mediante deliberazione della Giunta Comunale del Comune di n. 6 del 4 febbraio 2014. Pt_1
Ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta;
3 Repubblica Italiana
Tribunale di Teramo
b) rigettare l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto con ogni consequenziale pronuncia di legge;
c) nel merito, in subordine, accertare e dichiarare l'esistenza della postazione creditoria in capo alla ditta corrente in Isola del Gran Sasso (TE) Controparte_4 alla Via Salita del Torrione n. 5, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_2
, Cod. Fisc. e Part. IVA , per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto,
[...] P.IVA_2 condannare il in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento della somma di € 12.061,14, ovvero a quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, dal dì del dovuto al saldo.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
All'udienza del 17 ottobre 2017, il precedente giudice istruttore ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e ha concesso i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante ctu, ammessa dal precedente giudice istruttore, volta a verificare “l'esatta rispondenza dei lavori eseguiti e delle forniture effettuate dall'Impresa in favore del Configni rispetto ai Controparte_1 Parte_1 certificati di esecuzione lavori in atti e a quanto descritto nei libretti delle misure di cui alle Determine
Comunali n. 12 del 18.03.2013, n. 60 del 08.08.2013 e n. 29 del 27.03.2014”.
La causa è stata assegnata al ruolo dell'attuale titolare in data 14 febbraio 2020 e all'udienza del
23 ottobre 2024 è stata assunta in decisione, sulle conclusioni contestualmente declinate dalle parti, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve respingersi l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opposta, la quale si è limitata semplicemente ad affermare la competenza per territorio del Tribunale di
Rieti, in luogo di quella del Tribunale di Teramo.
A tal riguardo, si rammenti che l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile deve essere formulata dal convenuto, a pena di inammissibilità, in modo completo ed esaustivo, individuando sia il giudice incompetente, sia il giudice ritenuto competente, nonché tutti i fori alternativi previsti dalla legge, indicando altresì le ragioni per le quali questi sarebbero inapplicabili. L'eventuale incompletezza può essere rilevata anche d'ufficio.
Nel caso di specie, pertanto, l'eccezione di incompetenza è inammissibile poiché è stata formulata dall'ente opponente in modo incompleto, senza indicazione delle motivazioni sottese alla eventuale inapplicabilità dei fori alternativi previsti dal codice di rito.
4 Repubblica Italiana
Tribunale di Teramo
Parimenti infondate si appalesano le ulteriori eccezioni preliminari sollevate dall'ente, in relazione alla notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Anzitutto il dopo aver riferito che il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato due Pt_1 volte – una prima volta in data 23 dicembre 2016, e una seconda il 25 gennaio 2017 – lamenta la nullità della prima notifica del 23 dicembre 2016, in quanto effettuata a un indirizzo errato.
Non è dato comprendere, invero, la pregnanza di tale eccezione nell'economia complessiva del processo: posto che alcuna doglianza è stata mossa in relazione alla seconda notifica avvenuta il 25 gennaio 2017 (tempestivamente, in quanto il decreto ingiuntivo era stato emesso in data 21 dicembre
2016), è evidente che, quand'anche si affermasse la nullità della prima notifica, tale declaratoria di invalidità non spiegherebbe alcun effetto sulla complessiva vicenda processuale, stante la pacifica validità della notifica del 25 gennaio 2017.
Quanto, invece, all'eccezione afferente all' omessa attestazione della conformità delle copie notificate a quelle estratte dal fascicolo telematico, basti rammentare che, alla luce dell'ultimo comma dell'art. 156 c.p.c., la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. Nel caso si specie, avendo il comune spiegato ampie e compiute difese, e non essendo stata dedotta né provata, in fatto, una concreta difformità tra il provvedimento notificato e quello emesso dall'autorità giudiziaria, deve ritenersi raggiunto lo scopo, nella specie consistente nella conoscenza, da parte del del ricorso per ingiunzione e del pedissequo provvedimento monitorio, sicché Pt_1
l'eccezione deve essere respinta.
Quanto al merito della vicenda, si osserva quanto segue.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice è investito della cognizione non della sola fondatezza formale del decreto ingiuntivo opposto bensì dell'intero rapporto obbligatorio, di cui, conseguentemente, dovranno essere allegati e provati i relativi fatti costitutivi ovvero quelli modificativi, impeditivi ed estintivi, secondo la consueta (e certo non derogata) articolazione del riparto dell'onere della prova, il quale non subisce modifica in ragione della mera inversione del rapporto processuale fra le parti.
È pacifico pertanto che, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base della documentazione depositata competa, da un lato, al ricorrente in ingiunzione offrire la prova degli elementi costitutivi da cui tragga origine la pretesa azionata, rivestendo questi il ruolo di attore in senso sostanziale;
al contempo, la parte opponente che intenda contestare la validità di quella pretesa è gravata di un onere di specifica contestazione della validità delle condizioni contrattuali applicate ovvero degli importi ingiunti, così offrendo gli elementi che scalfiscano la fondatezza della pretesa creditoria.
Svolte tali premesse di carattere generale, deve osservarsi, con specifico riguardo alla materia contrattuale, che il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza),
5 Repubblica Italiana
Tribunale di Teramo limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento.
La contestazione dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto, allorquando la documentazione prodotta nella fase di opposizione o nella fase monitoria sia insufficiente a costituire piena prova scritta nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione, l'onere di provare l'esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo.
Ciò in quanto il convenuto opposto è, e rimane, attore in senso sostanziale e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile sez. I, 4 agosto 2000, n. 10261).
Tali principi regolatori dell'onere della prova trovano applicazione anche con riguardo al contratto di appalto: "In caso di contestazione, da parte del committente, sulla entità dei lavori eseguiti dall'appaltatore, spetta a questo ultimo la prova della entità e della natura dei lavori che egli assume di avere eseguito senza ricevere il pagamento, potendo la prova della sussistenza del diritto al corrispettivo essere considerata acquisita solo per la parte dei lavori per la quale la contestazione sia mancata" (Cass. sez. II, 13.9.2016, n. 17959).
Nel caso di specie, non è revocabile in dubbio, non essendo oggetto di contestazione, che la società opposta abbia svolto, su incarico del lavori di intervento per il recupero Parte_1 funzionale di un immobile da adibire ad ostello;
è parimenti incontestato che sia già stata corrisposta in favore dell'impresa una cospicua somma di denaro: segnatamente, nel ricorso per decreto ingiuntivo, l'impresa afferma di aver già ricevuto € 77.162,29, mentre il nell'atto di citazione, riferisce di Pt_1 aver pagato € 65.749,43 (cfr. pagina 4 atto di citazione: In data 15.05.2016 veniva decretata la fine lavori con la quale si certificava che i lavori eseguiti dalla erano stati Controparte_1 eseguiti e veniva liquidato l'importo netto in € 65.749,43 per lavori ed imprevisti, compresi oneri per la sicurezza), come da certificato di regolare esecuzione del 15 maggio 2014, pur dichiarando al tempo stesso di aver emesso mandati di pagamento per complessivi € 77.182,82 (allegato 7 fascicolo di parte opponente).
Ad ogni buon conto, la società opposta ritiene di aver diritto a ottenere il pagamento di ulteriori €
12.061,14, in tesi dovuti e non ancora corrisposti dall'ente opponente, e ancora la propria pretesa ad alcune fatture, già prodotte in sede monitoria, dalle quali risulterebbe il maggior credito vantato, derivante dall'esecuzione di lavori extra non originariamente preventivati.
A tal riguardo, deve ribadirsi che la fattura commerciale, se è considerata prova idonea al fine dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'articolo 634 c.p.c., in un ordinario giudizio di cognizione, come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non ha alcuna valenza probatoria, se non indiziaria, circa l'esistenza del credito in favore della parte che la ha emessa, in quanto atto di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore, se l'altra parte ha contestato il fatto costitutivo
6 Repubblica Italiana
Tribunale di Teramo del diritto fatto valere, gravando in tal caso sul creditore l'onere di fornirne la dimostrazione aliunde (si vedano, ex plurimis, Corte di Cassazione n. 1823 del 1969, Corte di Cassazione n. 3261 del 1979, Corte di Cassazione n. 9593 del 2004, Corte di Cassazione n. 15383 del 2010, Corte di Cassazione n. 20802 del 2011 e Corte di Cassazione n. 17050 del 2011: nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo;
la fattura commerciale si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione fra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del contratto, ma al più rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata).
Pertanto, occorre in questa sede verificare se nel giudizio di opposizione sia stata fornita piena prova delle lavorazioni ulteriori rispetto alle quali la società invoca il compenso residuo, oggetto della domanda monitoria.
Invero, alcuna prova documentale è stata prodotta dall'opposta a dimostrazione del proprio diritto ad ottenere una maggiorazione del corrispettivo in relazione ai lavori extra contratto in tesi svolti, né è stata articolata alcuna prova orale a tal fine;
la società opposta ha omesso il deposito delle memorie ex art. 183 comma VI nn. 1 e 2, limitandosi, nella memoria n. 3, a opporsi ai mezzi di prova articolati da parte opponente, in particolare alla CTU, che poi è stata ammessa dal precedente giudice istruttore.
Ctu che, invero, non aveva ragion d'essere, in quanto meramente esplorativa;
a tal proposito, si rammenti che la finalità della consulenza tecnica d'ufficio è quella di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, pertanto il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è, quindi, legittimamente negato dal giudice qualora la stessa tenda, con esso, a supplire alla lacuna delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati, ma non può mai e in nessun caso, salvo che nell'ipotesi di C.T.U. percipiente, supplire all'osservanza dell'onere probatorio gravante sulle parti.
Nel caso di specie non sussistevano gli elementi per disporsi ctu, le cui conclusioni, del resto, non possono essere fatte proprie dal Tribunale, proprio perché frutto di una indagine esplorativa.
D'altro canto, come già osservato dal precedente giudice istruttore dr. Vassallo, appare di significativo valore probatorio, ai fini che qui interessano, il certificato di regolare esecuzione che attesta l'importo dei lavori nella somma di € 65.591,53, sottoscritto dal direttore dei lavori, dal RUP e dal rappresentante dell'impresa. Senza dimenticare che, trattandosi di lavori pubblici, ogni impegno di spesa deve essere assunto nel rispetto della procedura prevista dall'art. 191 Testo Unico Enti Locali, e
7 Repubblica Italiana
Tribunale di Teramo deve essere corredato dall'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del medesimo testo unico.
In definitiva, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, non essendo stata adeguatamente provata in giudizio la pretesa creditoria azionata dalla società nei confronti dell'ente comunale.
Quanto alle spese processuali, non si apprezzano plausibili ragioni per derogare alla regola generale della soccombenza sancita dall' art. 91 c.p.c., pertanto la società opposta deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte opponente;
tali spese vengono liquidate come da dispositivo, mediante applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 secondo il valore dichiarato della controversia, ivi comprese le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Le spese di CTU, invece, devono essere poste interamente a carico dell'ente comunale, che ha richiesto l'indagine peritale, cui – viceversa – si è fermamente opposta la difesa della società.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 394/2017 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) accoglie il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
4791/2016, emesso dal Tribunale di Teramo in data 21 dicembre 2016;
2) condanna la società opposta CP_1 Controparte_1 CP_1 alla rifusione delle spese di lite sostenute dal che liquida in Parte_1
€ 5.000,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge, per compensi, ed €
145,50 (contributo unificato e marca da bollo);
3) pone le spese di ctu a carico del nella misura già liquidata Parte_1 con decreto del 21 ottobre 2019.
Così deciso, in Teramo, il giorno 30 aprile 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 394/2017 promossa da
( ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SANDRA LATINI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Terni, Corso Del Popolo n. 101;
OPPONENTE contro
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MARIO CHENG CHI CHANG e dell'avv.
ANTONIO TRIVELLIZZI, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Isola Del Gran Sasso
D'Italia (TE), Via S. Antonio n. 4;
OPPOSTA
OGGETTO: Appalto di opere pubbliche.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 23 ottobre
2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Il ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4791/2016, Parte_1 con il quale il Tribunale di Teramo gli aveva ingiunto di pagare, in favore della impresa edile
[...]
l'importo di € 12.061,14, oltre spese di procedura. Controparte_1 Repubblica Italiana
Tribunale di Teramo
A sostegno della pretesa creditoria azionata, la società aveva dedotto di aver svolto lavori di intervento per il recupero funzionale di un immobile fatiscente da adibire a ostello con acquisizione al patrimonio comunale, e che il non aveva onorato l'intero pagamento di quanto dovuto. Pt_1
Nel proporre opposizione avverso il richiamato decreto ingiuntivo, l'ente comunale ha eccepito:
- l'incompetenza per territorio del Tribunale di Teramo in favore di quello di Rieti;
- la nullità della notifica del decreto datata 23 dicembre 2016 poiché effettuata ad un indirizzo pec diverso da quello in uso al Comune di Pt_1
- la nullità e/o inesistenza della notifica e del decreto ingiuntivo per omessa attestazione della conformità delle copie notificate a quelle estratte dal fascicolo telematico.
Quanto al merito della vicenda sottesa alla pretesa monitoria, il ha dedotto: Pt_1
- l'infondatezza del credito vantato dall' Controparte_1
- di aver pagato complessivamente all'impresa l'importo netto in € 65.749,43 per lavori ed imprevisti, compresi oneri per la sicurezza;
- che il certificato di regolare esecuzione era stato sottoscritto anche dall'Impresa e da quest'ultima mai contestato;
- che in data 16 aprile 2015 aveva inviato la Controparte_1
“richiesta di visto su CEL” con cui era stata accertata un'esecuzione dei lavori da parte della ditta appaltatrice per € 65.591,53;
- che l'impresa aveva emesso, immotivatamente, Controparte_1 fatture per un importo maggiore rispetto alle somme concordate, certificate e risultanti per tabulas;
- che la documentazione allegata al decreto monitorio era di dubbia provenienza e, comunque, non sottoscritta dal responsabile unico del procedimento comunale;
Con
- che comunque nell'ultimo prodotto finanche dall'impresa, l'importo dei lavori e somministrazioni era pari ad € 65.591,53, importo perfettamente rispondente a quello già corrisposto.
Sulla scorta di tali premesse, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, in via preliminare e pregiudiziale dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Teramo in favore di quello di Rieti.
Sempre in via preliminare e pregiudiziale dichiarare la nullità e/o inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Ordinario di Teramo in seno al proc. n. 4791/2016 RG emesso il 21.12.2016 per le motivazioni dedotte nella parte narrativa del presente atto e comunque
2 Repubblica Italiana
Tribunale di Teramo dichiarare la radicale nullità del decreto stesso e del ricorso per difetto dei requisiti essenziali ovvero della sottoscrizione telematica degli atti.
In via subordinata, nel merito, accertato l'esatto adempimento dell'obbligazione assunta dal con contratto del 01.10.2012 e successiva variante deliberata il 04.02.2014, Parte_1 dichiarare che il Comune nulla deve alla e per l'effetto Controparte_1 revocare il decreto emesso dal Tribunale Ordinario di Teramo in seno al proc n. 4791/2016 in quanto nullo, annullabile e/o inefficace.
Con vittoria di spese di lite”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11 maggio 2017 si è costituita in giudizio , contestando in primo luogo Controparte_3
l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal comune opponente, ed evidenziando di essersi avvalsa del c.d. foro facoltativo in quanto forum destinatae solutionis, previsto dall'art. 20 c.p.c. per le cause relative a diritti di obbligazione. Ha dedotto, inoltre, che l'eccezione di incompetenza era da ritenersi tam quam non esset, in quanto controparte aveva omesso di considerare tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., e di indicare specificamente in relazione a ciascuno di essi quale fosse il giudice ritenuto competente.
Quanto alla nullità della notifica del decreto ingiuntivo effettuata in data 23 dicembre 2016, la società opposta ha evidenziato come l'ente avesse, in ogni caso, proposto opposizione svolgendo compiute difese e che, ad ogni buon conto, il decreto ingiuntivo era stato nuovamente notificato in data
21 gennaio 2017, e che su tale notifica il ulla aveva eccepito. Parte_1
Relativamente, invece alla nullità della notifica del decreto ingiuntivo per omessa attestazione della conformità delle copie notificate a quelle estratte dal fascicolo telematico, la società ha spiegato che i duplicati informatici non necessitano di alcuna attestazione di conformità, richiesta solo per le copie e gli estratti informatici e che, in ogni caso, eventuali irregolarità dovevano ritenersi sanate in virtù del principio del raggiungimento dello scopo, cristallizzato nell'art. 156 c.p.c.
Quanto al merito della controversia, la società opposta ha riferito che, in effetti, il contratto di appalto del 10 ottobre 2012 prevedeva il corrispettivo di euro 54.800,14 oltre IVA di legge, importo comprensivo degli oneri per l'esecuzione del piano della sicurezza, ma che in corso d'opera era stata elaborata una perizia di variante ai sensi dell'art. 161 comma 12 del D.P.R. 207/10, scaturita da lavorazioni impreviste ed imprevedibili che si erano rese necessarie durante i lavori di ristrutturazione dell'opera in rassegna e implicante maggiori oneri e costi, variante debitamente approvata mediante deliberazione della Giunta Comunale del Comune di n. 6 del 4 febbraio 2014. Pt_1
Ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta;
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b) rigettare l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto con ogni consequenziale pronuncia di legge;
c) nel merito, in subordine, accertare e dichiarare l'esistenza della postazione creditoria in capo alla ditta corrente in Isola del Gran Sasso (TE) Controparte_4 alla Via Salita del Torrione n. 5, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_2
, Cod. Fisc. e Part. IVA , per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto,
[...] P.IVA_2 condannare il in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento della somma di € 12.061,14, ovvero a quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, dal dì del dovuto al saldo.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
All'udienza del 17 ottobre 2017, il precedente giudice istruttore ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e ha concesso i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante ctu, ammessa dal precedente giudice istruttore, volta a verificare “l'esatta rispondenza dei lavori eseguiti e delle forniture effettuate dall'Impresa in favore del Configni rispetto ai Controparte_1 Parte_1 certificati di esecuzione lavori in atti e a quanto descritto nei libretti delle misure di cui alle Determine
Comunali n. 12 del 18.03.2013, n. 60 del 08.08.2013 e n. 29 del 27.03.2014”.
La causa è stata assegnata al ruolo dell'attuale titolare in data 14 febbraio 2020 e all'udienza del
23 ottobre 2024 è stata assunta in decisione, sulle conclusioni contestualmente declinate dalle parti, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve respingersi l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opposta, la quale si è limitata semplicemente ad affermare la competenza per territorio del Tribunale di
Rieti, in luogo di quella del Tribunale di Teramo.
A tal riguardo, si rammenti che l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile deve essere formulata dal convenuto, a pena di inammissibilità, in modo completo ed esaustivo, individuando sia il giudice incompetente, sia il giudice ritenuto competente, nonché tutti i fori alternativi previsti dalla legge, indicando altresì le ragioni per le quali questi sarebbero inapplicabili. L'eventuale incompletezza può essere rilevata anche d'ufficio.
Nel caso di specie, pertanto, l'eccezione di incompetenza è inammissibile poiché è stata formulata dall'ente opponente in modo incompleto, senza indicazione delle motivazioni sottese alla eventuale inapplicabilità dei fori alternativi previsti dal codice di rito.
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Tribunale di Teramo
Parimenti infondate si appalesano le ulteriori eccezioni preliminari sollevate dall'ente, in relazione alla notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Anzitutto il dopo aver riferito che il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato due Pt_1 volte – una prima volta in data 23 dicembre 2016, e una seconda il 25 gennaio 2017 – lamenta la nullità della prima notifica del 23 dicembre 2016, in quanto effettuata a un indirizzo errato.
Non è dato comprendere, invero, la pregnanza di tale eccezione nell'economia complessiva del processo: posto che alcuna doglianza è stata mossa in relazione alla seconda notifica avvenuta il 25 gennaio 2017 (tempestivamente, in quanto il decreto ingiuntivo era stato emesso in data 21 dicembre
2016), è evidente che, quand'anche si affermasse la nullità della prima notifica, tale declaratoria di invalidità non spiegherebbe alcun effetto sulla complessiva vicenda processuale, stante la pacifica validità della notifica del 25 gennaio 2017.
Quanto, invece, all'eccezione afferente all' omessa attestazione della conformità delle copie notificate a quelle estratte dal fascicolo telematico, basti rammentare che, alla luce dell'ultimo comma dell'art. 156 c.p.c., la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. Nel caso si specie, avendo il comune spiegato ampie e compiute difese, e non essendo stata dedotta né provata, in fatto, una concreta difformità tra il provvedimento notificato e quello emesso dall'autorità giudiziaria, deve ritenersi raggiunto lo scopo, nella specie consistente nella conoscenza, da parte del del ricorso per ingiunzione e del pedissequo provvedimento monitorio, sicché Pt_1
l'eccezione deve essere respinta.
Quanto al merito della vicenda, si osserva quanto segue.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice è investito della cognizione non della sola fondatezza formale del decreto ingiuntivo opposto bensì dell'intero rapporto obbligatorio, di cui, conseguentemente, dovranno essere allegati e provati i relativi fatti costitutivi ovvero quelli modificativi, impeditivi ed estintivi, secondo la consueta (e certo non derogata) articolazione del riparto dell'onere della prova, il quale non subisce modifica in ragione della mera inversione del rapporto processuale fra le parti.
È pacifico pertanto che, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base della documentazione depositata competa, da un lato, al ricorrente in ingiunzione offrire la prova degli elementi costitutivi da cui tragga origine la pretesa azionata, rivestendo questi il ruolo di attore in senso sostanziale;
al contempo, la parte opponente che intenda contestare la validità di quella pretesa è gravata di un onere di specifica contestazione della validità delle condizioni contrattuali applicate ovvero degli importi ingiunti, così offrendo gli elementi che scalfiscano la fondatezza della pretesa creditoria.
Svolte tali premesse di carattere generale, deve osservarsi, con specifico riguardo alla materia contrattuale, che il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza),
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Tribunale di Teramo limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento.
La contestazione dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto, allorquando la documentazione prodotta nella fase di opposizione o nella fase monitoria sia insufficiente a costituire piena prova scritta nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione, l'onere di provare l'esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo.
Ciò in quanto il convenuto opposto è, e rimane, attore in senso sostanziale e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile sez. I, 4 agosto 2000, n. 10261).
Tali principi regolatori dell'onere della prova trovano applicazione anche con riguardo al contratto di appalto: "In caso di contestazione, da parte del committente, sulla entità dei lavori eseguiti dall'appaltatore, spetta a questo ultimo la prova della entità e della natura dei lavori che egli assume di avere eseguito senza ricevere il pagamento, potendo la prova della sussistenza del diritto al corrispettivo essere considerata acquisita solo per la parte dei lavori per la quale la contestazione sia mancata" (Cass. sez. II, 13.9.2016, n. 17959).
Nel caso di specie, non è revocabile in dubbio, non essendo oggetto di contestazione, che la società opposta abbia svolto, su incarico del lavori di intervento per il recupero Parte_1 funzionale di un immobile da adibire ad ostello;
è parimenti incontestato che sia già stata corrisposta in favore dell'impresa una cospicua somma di denaro: segnatamente, nel ricorso per decreto ingiuntivo, l'impresa afferma di aver già ricevuto € 77.162,29, mentre il nell'atto di citazione, riferisce di Pt_1 aver pagato € 65.749,43 (cfr. pagina 4 atto di citazione: In data 15.05.2016 veniva decretata la fine lavori con la quale si certificava che i lavori eseguiti dalla erano stati Controparte_1 eseguiti e veniva liquidato l'importo netto in € 65.749,43 per lavori ed imprevisti, compresi oneri per la sicurezza), come da certificato di regolare esecuzione del 15 maggio 2014, pur dichiarando al tempo stesso di aver emesso mandati di pagamento per complessivi € 77.182,82 (allegato 7 fascicolo di parte opponente).
Ad ogni buon conto, la società opposta ritiene di aver diritto a ottenere il pagamento di ulteriori €
12.061,14, in tesi dovuti e non ancora corrisposti dall'ente opponente, e ancora la propria pretesa ad alcune fatture, già prodotte in sede monitoria, dalle quali risulterebbe il maggior credito vantato, derivante dall'esecuzione di lavori extra non originariamente preventivati.
A tal riguardo, deve ribadirsi che la fattura commerciale, se è considerata prova idonea al fine dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'articolo 634 c.p.c., in un ordinario giudizio di cognizione, come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non ha alcuna valenza probatoria, se non indiziaria, circa l'esistenza del credito in favore della parte che la ha emessa, in quanto atto di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore, se l'altra parte ha contestato il fatto costitutivo
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Tribunale di Teramo del diritto fatto valere, gravando in tal caso sul creditore l'onere di fornirne la dimostrazione aliunde (si vedano, ex plurimis, Corte di Cassazione n. 1823 del 1969, Corte di Cassazione n. 3261 del 1979, Corte di Cassazione n. 9593 del 2004, Corte di Cassazione n. 15383 del 2010, Corte di Cassazione n. 20802 del 2011 e Corte di Cassazione n. 17050 del 2011: nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo;
la fattura commerciale si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione fra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del contratto, ma al più rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata).
Pertanto, occorre in questa sede verificare se nel giudizio di opposizione sia stata fornita piena prova delle lavorazioni ulteriori rispetto alle quali la società invoca il compenso residuo, oggetto della domanda monitoria.
Invero, alcuna prova documentale è stata prodotta dall'opposta a dimostrazione del proprio diritto ad ottenere una maggiorazione del corrispettivo in relazione ai lavori extra contratto in tesi svolti, né è stata articolata alcuna prova orale a tal fine;
la società opposta ha omesso il deposito delle memorie ex art. 183 comma VI nn. 1 e 2, limitandosi, nella memoria n. 3, a opporsi ai mezzi di prova articolati da parte opponente, in particolare alla CTU, che poi è stata ammessa dal precedente giudice istruttore.
Ctu che, invero, non aveva ragion d'essere, in quanto meramente esplorativa;
a tal proposito, si rammenti che la finalità della consulenza tecnica d'ufficio è quella di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, pertanto il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è, quindi, legittimamente negato dal giudice qualora la stessa tenda, con esso, a supplire alla lacuna delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati, ma non può mai e in nessun caso, salvo che nell'ipotesi di C.T.U. percipiente, supplire all'osservanza dell'onere probatorio gravante sulle parti.
Nel caso di specie non sussistevano gli elementi per disporsi ctu, le cui conclusioni, del resto, non possono essere fatte proprie dal Tribunale, proprio perché frutto di una indagine esplorativa.
D'altro canto, come già osservato dal precedente giudice istruttore dr. Vassallo, appare di significativo valore probatorio, ai fini che qui interessano, il certificato di regolare esecuzione che attesta l'importo dei lavori nella somma di € 65.591,53, sottoscritto dal direttore dei lavori, dal RUP e dal rappresentante dell'impresa. Senza dimenticare che, trattandosi di lavori pubblici, ogni impegno di spesa deve essere assunto nel rispetto della procedura prevista dall'art. 191 Testo Unico Enti Locali, e
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Tribunale di Teramo deve essere corredato dall'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del medesimo testo unico.
In definitiva, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, non essendo stata adeguatamente provata in giudizio la pretesa creditoria azionata dalla società nei confronti dell'ente comunale.
Quanto alle spese processuali, non si apprezzano plausibili ragioni per derogare alla regola generale della soccombenza sancita dall' art. 91 c.p.c., pertanto la società opposta deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte opponente;
tali spese vengono liquidate come da dispositivo, mediante applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 secondo il valore dichiarato della controversia, ivi comprese le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Le spese di CTU, invece, devono essere poste interamente a carico dell'ente comunale, che ha richiesto l'indagine peritale, cui – viceversa – si è fermamente opposta la difesa della società.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 394/2017 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) accoglie il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
4791/2016, emesso dal Tribunale di Teramo in data 21 dicembre 2016;
2) condanna la società opposta CP_1 Controparte_1 CP_1 alla rifusione delle spese di lite sostenute dal che liquida in Parte_1
€ 5.000,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge, per compensi, ed €
145,50 (contributo unificato e marca da bollo);
3) pone le spese di ctu a carico del nella misura già liquidata Parte_1 con decreto del 21 ottobre 2019.
Così deciso, in Teramo, il giorno 30 aprile 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
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