Art. 14.
Al personale in servizio presso gli organi centrali e periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, e' concesso un premio di esercizio nella misura base mensile, uguale per tutti i dipendenti che a giudizio dell'Amministrazione ne siano meritevoli, di lire ottomila, variamente maggiorato come da tabelle allegate alla presente legge.
Tale premio non si corrisponde durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito di infortunio, quelli per infermita' riconosciute dipendenti da cause di servizio e quelli concessi agli invalidi di guerra per cure necessarie a seguito delle ferite o infermita' contratte in guerra.
La maggiorazione del premio di interessamento attribuita ai sensi dell' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7 , al personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in servizio alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1957, n. 776 , e' corrisposta al personale medesimo a
titolo di assegno personale, non pensionabile, dalla rata anzidetta,.
Tale assegno e' riassorbito in occasione di aumenti derivanti da
scatti e promozioni e da miglioramenti economici dipendenti dall'applicazione di norme generali, conseguiti successivamente all'entrata in vigore della legge 8 agosto 1957, n. 776 .
Per ogni singolo miglioramento, dipendente dall'applicazione di norme generali e dal conseguimento di promozioni e di scatti, non potra' essere imputato, ai fini del riassorbimento, piu' di un terzo del miglioramento stesso. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 11 febbraio 1970, n. 29 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il premio industriale di cui all'articolo 28 dell'allegato alla presente legge e' dovuto nella misura intera a decorrere dal 1 gennaio 1971. Da tale data e' soppresso il premio di esercizio di cui all' articolo 14 della legge 27 maggio 1961, n. 465 ".
Al personale in servizio presso gli organi centrali e periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, e' concesso un premio di esercizio nella misura base mensile, uguale per tutti i dipendenti che a giudizio dell'Amministrazione ne siano meritevoli, di lire ottomila, variamente maggiorato come da tabelle allegate alla presente legge.
Tale premio non si corrisponde durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito di infortunio, quelli per infermita' riconosciute dipendenti da cause di servizio e quelli concessi agli invalidi di guerra per cure necessarie a seguito delle ferite o infermita' contratte in guerra.
La maggiorazione del premio di interessamento attribuita ai sensi dell' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7 , al personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in servizio alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1957, n. 776 , e' corrisposta al personale medesimo a
titolo di assegno personale, non pensionabile, dalla rata anzidetta,.
Tale assegno e' riassorbito in occasione di aumenti derivanti da
scatti e promozioni e da miglioramenti economici dipendenti dall'applicazione di norme generali, conseguiti successivamente all'entrata in vigore della legge 8 agosto 1957, n. 776 .
Per ogni singolo miglioramento, dipendente dall'applicazione di norme generali e dal conseguimento di promozioni e di scatti, non potra' essere imputato, ai fini del riassorbimento, piu' di un terzo del miglioramento stesso. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 11 febbraio 1970, n. 29 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il premio industriale di cui all'articolo 28 dell'allegato alla presente legge e' dovuto nella misura intera a decorrere dal 1 gennaio 1971. Da tale data e' soppresso il premio di esercizio di cui all' articolo 14 della legge 27 maggio 1961, n. 465 ".