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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/09/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1471/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1471/2025 V.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 14/07/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Siracusa, Via Tunisi n.29, presso lo studio dell'avv. Ettore Rizza, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Avola (SR), Via La Marmora n.100, elettivamente domiciliata in Avola (SR), Via Napoli n.14 presso lo studio dell'avv. Sergio Vinci, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 19/05/2025, i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato, celebrato con rito civile, in Avola (SR) il giorno 24/08/1985 (Atto n. 9, Parte I, Anno 1985).
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio celebrato, celebrato con rito civile, in Avola (SR) il giorno 24/08/1985;
pagina1 di 3 - che dalla loro unione sono nati tre figli: (ad Avola (SR), il 6/3/1986), (ad Avola (SR), Per_1 Per_2
il 17/2/1990) e (ad Avola (SR), il 21/5/1996), tutti ad oggi maggiorenni ed economicamente Per_3
autosufficienti;
- di essersi separati consensualmente con sentenza n.900/2021, pubblicata il 17/05/2021 (passata in giudicato);
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 26/05/2025, il Presidente fissava udienza del 14/07/2025 per la comparizione dei coniugi, che sostituisce con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza (passata in giudicato), mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“1) il signor verserà alla signora , entro il giorno cinque di ogni Parte_1 Parte_2 mese, la somma di € 800,00 (euro ottocento/00) a titolo di assegno divorzile;
2) gli altri rapporti di natura economica tra le parti sono stati definiti con reciproca soddisfazione”.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
DICHIARA
pagina2 di 3 lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , Parte_1 Parte_2
celebrato con rito civile, in Avola (SR) il giorno 24/08/1985 (Atto n. 9, Parte I, Anno 1985), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di AVOLA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 22/07/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1471/2025 V.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 14/07/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Siracusa, Via Tunisi n.29, presso lo studio dell'avv. Ettore Rizza, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Avola (SR), Via La Marmora n.100, elettivamente domiciliata in Avola (SR), Via Napoli n.14 presso lo studio dell'avv. Sergio Vinci, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 19/05/2025, i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato, celebrato con rito civile, in Avola (SR) il giorno 24/08/1985 (Atto n. 9, Parte I, Anno 1985).
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio celebrato, celebrato con rito civile, in Avola (SR) il giorno 24/08/1985;
pagina1 di 3 - che dalla loro unione sono nati tre figli: (ad Avola (SR), il 6/3/1986), (ad Avola (SR), Per_1 Per_2
il 17/2/1990) e (ad Avola (SR), il 21/5/1996), tutti ad oggi maggiorenni ed economicamente Per_3
autosufficienti;
- di essersi separati consensualmente con sentenza n.900/2021, pubblicata il 17/05/2021 (passata in giudicato);
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 26/05/2025, il Presidente fissava udienza del 14/07/2025 per la comparizione dei coniugi, che sostituisce con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza (passata in giudicato), mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“1) il signor verserà alla signora , entro il giorno cinque di ogni Parte_1 Parte_2 mese, la somma di € 800,00 (euro ottocento/00) a titolo di assegno divorzile;
2) gli altri rapporti di natura economica tra le parti sono stati definiti con reciproca soddisfazione”.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
DICHIARA
pagina2 di 3 lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , Parte_1 Parte_2
celebrato con rito civile, in Avola (SR) il giorno 24/08/1985 (Atto n. 9, Parte I, Anno 1985), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di AVOLA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 22/07/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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