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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 19/02/2026, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 884/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BELMONTE MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4945/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno - Via Roma 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Rti Municipia Gamma Tributi - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250006157070060247000 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 353/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come riportato in atti
Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre Ricorrente_1, avverso comunicazione preventiva d'iscrizione del fermo amministrativo n. 20250006157070060247000 emessa dalla società RTI Municipia spa-Gamma Tributi srl per il recupero TARI relativa all' annualità 2018, (sull'appartamento di proprietà del padre del ricorrente, al medesimo pervenuta con atto di assegnazione per notar Nominativo_1 di Baronissi del 30 settembre 1991) del complessivo importo di euro 1.281,58, notificato in data il 9 luglio 2025, a mezzo pec all'indirizzo: Email_4.
Eccepisce:
1. Difetto di legittimazione passiva. Il preteso pagamento dell'imposta Tari riferita all'anno 2018, doveva essere indirizzato alla madre del ricorrente, signora Nominativo_2 , in quanto assegnataria dell'immobile per cui è causa, a seguito di separazione personale, e quindi utilizzatrice dello stesso, e, pertanto, unica legittimata al pagamento della richiamata imposta.
2. Omessa notifica degli atti prodromici, ovvero dell' avviso di accertamento TARI 2018 in data 24 ottobre
2022, e successivo sollecito di pagamento, mai ricevuti dal contribuente.
3. Improcedibilita' del fermo amministrativo per essere l'autovettura bene strumentale ai sensi dell' art. 86, comma 2, del d.p.r. n. 602/73. Infatti, il ricorrente è titolare della ditta individuale Ricorrente_1, P. Iva P.IVA_1, con sede in Indirizzo_1 ove si trova la rivendita di pizzeria da asporto di sua proprietà. Esso ricorrente ogni giorno deve recarsi da Salerno ove abita, a Giffoni Valle Piana e il fermo della autovettura con targa Targa_1, di sua proprietà, gli impedirebbe di poter svolgere la propria attività.
E' costituito il Comune di Salerno, che eccepisce l'inammissibilità di motivi di ricorso afferenti alle attività che ricadono nella sfera di competenza dell'Ente impositore, atteso che la pretesa impositiva è divenuta definitiva per la mancata impugnazione dell'avviso di accertamento n. 23141/2022, notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento in data 24/10/2022, non opposto, con conseguente irretrattabilità della pretesa (allegato 2). Conseguentemente, risultano infondate le eccezioni di nullità, decadenza e prescrizione. Conclude per il rigetto del ricorso, vinte le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Parte resistente, Comune di Salerno, ha dimostrato, con idonea allegazione documentale, la tempestiva e corretta notifica, a mezzo pec, dell'atto sottostante alla comunicazione di iscrizione preventiva impugnata.
Discende da tanto l'infondatezza dell'eccezione di nullità per violazione del procedimento di riscossione.
Risulta ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'omissione della notifica di un atto precedente quale cartella di pagamento e/o avviso di accertamento costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n.
10012 del 15 aprile 2021).
Nondimeno, nel caso di specie, il Comune impositore ha dato prova della rituale notifica al destinatario, a mezzo PEC, dell'avviso di accertamento sottostante alla comunicazione impugnata. Risulta infondata quindi l'eccezione di nullità in uno a quella di difetto di motivazione fondata proprio sulla mancata notifica dell'atto prodromico, invece, come detto, ritualmente notificato al contribuente.
Dall'avvenuto consolidamento della pretesa impositiva, conseguente alla mancata impugnazione dell'atto di accertamento, deriva la tardività delle eccezioni afferenti al merito della pretesa (sub specie di difetto di legittimazione passiva).
Non ha pregio l'eccezione di improcedibilita' del fermo amministrativo per essere l'autovettura bene strumentale ai sensi dell' art. 86, comma 2, del d.p.r. n. 602/73. Invero, il mero utilizzo promiscuo dell'auto, per raggiungere il luogo dell'attività, non basta a renderla strumentale, gravando sul debitore l'onere di dimostrarne l'indispensabilità del veicolo per la propria attività, nel senso, cioè, che senza quell'auto l'attività professionale non potrebbe svolgersi. Dimostrazione non fornita nella generica deduzione svolta sul punto nel ricorso, che deduce in modo assertivo che la titolarità dell'auto da parte del ricorrente ne comprovi di per sé la natura strumentale all'esercizio dell'attività lavoraqtiva. In realtà, non basta essere imprenditori per ritenersi esentati dal fermo di cui all'art. 86 TU riscossione. Occorre, invece, dimostrare che l'auto è un bene strumentale, ovvero che è necessario per l'attività, come potrebbe essere un camion per la ditta di trasporti o un escavatore per l'impresa che si occupa in campo edile della movimentazione del terreno. La semplice circostanza di utilizzare il veicolo per raggiungere l'ufficio, lo studio o un negozio da sola non è sufficiente, in quanto il veicolo non deve essere visto come mezzo di trasporto, ma – per essere considerato strumentale – come mezzo necessario all'esecuzione dell'attività stessa. Né vale invocare una presunzione di strumentalità, come sembra pretendere parte ricorrente, o elementi di prova a sé favorevoli tratti dalla propria dichiarazione dei redditi, nella parte in cui si fruisce della detrazione autodichiarata dei costi. Del resto, sono ormai diverse le Circolari emanate nel tempo dall'Agenzia delle Entrate (Circolari n. 37/E/1997, n. 48/E/1998, n. 1/E/2007,
n. 11/E/2007; Risoluzione n. 59/E/2007) secondo cui il requisito della strumentalità deve essere comunque circoscritto ai soli casi in cui il conseguimento dei ricavi caratteristici dell'impresa dipende direttamente dall'impiego del veicolo.( Cass. sez. trib. sent. n. 34813/2024; conf. n. 7156/2025).
Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio dalla resistente AdER, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da AdER che liquida in euro
300,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Salerno, all'esito dell'udienza del 19 gennaio 2026 Il giudice monocratico Maria Teresa Belmonte
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BELMONTE MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4945/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno - Via Roma 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Rti Municipia Gamma Tributi - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250006157070060247000 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 353/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come riportato in atti
Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre Ricorrente_1, avverso comunicazione preventiva d'iscrizione del fermo amministrativo n. 20250006157070060247000 emessa dalla società RTI Municipia spa-Gamma Tributi srl per il recupero TARI relativa all' annualità 2018, (sull'appartamento di proprietà del padre del ricorrente, al medesimo pervenuta con atto di assegnazione per notar Nominativo_1 di Baronissi del 30 settembre 1991) del complessivo importo di euro 1.281,58, notificato in data il 9 luglio 2025, a mezzo pec all'indirizzo: Email_4.
Eccepisce:
1. Difetto di legittimazione passiva. Il preteso pagamento dell'imposta Tari riferita all'anno 2018, doveva essere indirizzato alla madre del ricorrente, signora Nominativo_2 , in quanto assegnataria dell'immobile per cui è causa, a seguito di separazione personale, e quindi utilizzatrice dello stesso, e, pertanto, unica legittimata al pagamento della richiamata imposta.
2. Omessa notifica degli atti prodromici, ovvero dell' avviso di accertamento TARI 2018 in data 24 ottobre
2022, e successivo sollecito di pagamento, mai ricevuti dal contribuente.
3. Improcedibilita' del fermo amministrativo per essere l'autovettura bene strumentale ai sensi dell' art. 86, comma 2, del d.p.r. n. 602/73. Infatti, il ricorrente è titolare della ditta individuale Ricorrente_1, P. Iva P.IVA_1, con sede in Indirizzo_1 ove si trova la rivendita di pizzeria da asporto di sua proprietà. Esso ricorrente ogni giorno deve recarsi da Salerno ove abita, a Giffoni Valle Piana e il fermo della autovettura con targa Targa_1, di sua proprietà, gli impedirebbe di poter svolgere la propria attività.
E' costituito il Comune di Salerno, che eccepisce l'inammissibilità di motivi di ricorso afferenti alle attività che ricadono nella sfera di competenza dell'Ente impositore, atteso che la pretesa impositiva è divenuta definitiva per la mancata impugnazione dell'avviso di accertamento n. 23141/2022, notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento in data 24/10/2022, non opposto, con conseguente irretrattabilità della pretesa (allegato 2). Conseguentemente, risultano infondate le eccezioni di nullità, decadenza e prescrizione. Conclude per il rigetto del ricorso, vinte le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Parte resistente, Comune di Salerno, ha dimostrato, con idonea allegazione documentale, la tempestiva e corretta notifica, a mezzo pec, dell'atto sottostante alla comunicazione di iscrizione preventiva impugnata.
Discende da tanto l'infondatezza dell'eccezione di nullità per violazione del procedimento di riscossione.
Risulta ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'omissione della notifica di un atto precedente quale cartella di pagamento e/o avviso di accertamento costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n.
10012 del 15 aprile 2021).
Nondimeno, nel caso di specie, il Comune impositore ha dato prova della rituale notifica al destinatario, a mezzo PEC, dell'avviso di accertamento sottostante alla comunicazione impugnata. Risulta infondata quindi l'eccezione di nullità in uno a quella di difetto di motivazione fondata proprio sulla mancata notifica dell'atto prodromico, invece, come detto, ritualmente notificato al contribuente.
Dall'avvenuto consolidamento della pretesa impositiva, conseguente alla mancata impugnazione dell'atto di accertamento, deriva la tardività delle eccezioni afferenti al merito della pretesa (sub specie di difetto di legittimazione passiva).
Non ha pregio l'eccezione di improcedibilita' del fermo amministrativo per essere l'autovettura bene strumentale ai sensi dell' art. 86, comma 2, del d.p.r. n. 602/73. Invero, il mero utilizzo promiscuo dell'auto, per raggiungere il luogo dell'attività, non basta a renderla strumentale, gravando sul debitore l'onere di dimostrarne l'indispensabilità del veicolo per la propria attività, nel senso, cioè, che senza quell'auto l'attività professionale non potrebbe svolgersi. Dimostrazione non fornita nella generica deduzione svolta sul punto nel ricorso, che deduce in modo assertivo che la titolarità dell'auto da parte del ricorrente ne comprovi di per sé la natura strumentale all'esercizio dell'attività lavoraqtiva. In realtà, non basta essere imprenditori per ritenersi esentati dal fermo di cui all'art. 86 TU riscossione. Occorre, invece, dimostrare che l'auto è un bene strumentale, ovvero che è necessario per l'attività, come potrebbe essere un camion per la ditta di trasporti o un escavatore per l'impresa che si occupa in campo edile della movimentazione del terreno. La semplice circostanza di utilizzare il veicolo per raggiungere l'ufficio, lo studio o un negozio da sola non è sufficiente, in quanto il veicolo non deve essere visto come mezzo di trasporto, ma – per essere considerato strumentale – come mezzo necessario all'esecuzione dell'attività stessa. Né vale invocare una presunzione di strumentalità, come sembra pretendere parte ricorrente, o elementi di prova a sé favorevoli tratti dalla propria dichiarazione dei redditi, nella parte in cui si fruisce della detrazione autodichiarata dei costi. Del resto, sono ormai diverse le Circolari emanate nel tempo dall'Agenzia delle Entrate (Circolari n. 37/E/1997, n. 48/E/1998, n. 1/E/2007,
n. 11/E/2007; Risoluzione n. 59/E/2007) secondo cui il requisito della strumentalità deve essere comunque circoscritto ai soli casi in cui il conseguimento dei ricavi caratteristici dell'impresa dipende direttamente dall'impiego del veicolo.( Cass. sez. trib. sent. n. 34813/2024; conf. n. 7156/2025).
Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio dalla resistente AdER, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da AdER che liquida in euro
300,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Salerno, all'esito dell'udienza del 19 gennaio 2026 Il giudice monocratico Maria Teresa Belmonte