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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente est.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2806 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Annamaria Basso
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: i coniugi confermano la volontà di rinunciare all'udienza di comparizione, chiedendo la trattazione scritta dell'udienza e chiedono venga
OMOLOGATA CON SENTENZA
la separazione consensuale dei sigg. e alle condizioni Parte_2 Parte_1
del ricorso congiunto che di seguito si riportano:
PATTI e CONDIZIONI:
1) I coniugi vivranno separati nel mutuo e reciproco rispetto.
2) L'abitazione familiare di condotta in affitto è assegnata con mobili ed arredi CP_1
alla sig. che continuerà ad abitarvi con i figli. Parte_2
3) Il sig. , con l'accordo del coniuge, ha già trasferito il proprio domicilio in Parte_1
appartamento in affitto a Piovene Rocchette in Vicolo San Vito, 4 portando con sé i propri effetti personali.
4) Nessuna disposizione circa il figlio maggiorenne , economicamente autosufficiente. Per_1
5) Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, i Persona_2
quali, nei rispettivi tempi di permanenza, eserciteranno disgiuntamente le prerogative connesse alla responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione,
riservando al previo accordo ogni decisione relativa alle questioni di maggiore importanza o rilevanti per l'educazione del minore che vivrà prevalentemente con la madre. Il Per_2
padre, salvo diverso accordo dei genitori, potrà vedere e tenere con sé il figlio il Per_2
weekend a settimane alterne, a partire dal venerdì alle ore 17.00 alla domenica alle ore
20.00 cena compresa, ed un giorno infrasettimanale, di massima il mercoledì, dalle ore
17.00 alle ore 20.00 compresa la cena.
Durante le vacanze invernali il figlio trascorrerà un periodo continuativo alternato con ciascun genitore. In particolare con un genitore la Vigilia di Natale e con l'altro il giorno di Natale, alternando poi, di anno in anno, il periodo compreso tra il 26 e il 31 dicembre nonché
quello compreso tra l'1 ed il 6 gennaio.
Il minore trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il giorno di
Pasquetta.
trascorrerà con ciascun genitore 2 settimane, anche non consecutive, durante le Per_2
vacanze estive (per tali intendendosi il periodo compreso fra la fine dell'anno scolastico e l'inizio dell'anno scolastico successivo), da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
6) Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio versando entro il Parte_1 Per_2
giorno 20 di ciascun mese sul conto corrente della madre a lui noto la somma di € 300,00,
importo rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di luglio 2025.
7) Le spese straordinarie relative al figlio, come da Protocollo del Tribunale di Vicenza, che le parti dichiarano di conoscere, sono per il 50% a carico di ciascun genitore.
8) L'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla madre, sig. . Parte_2
9) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei passaporti, o di altro documento valido per l'espatrio.
10) Nulla reciprocamente a titolo di mantenimento, essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti.
11) Il sig. si impegna a trasferire alla sig. , quale Parte_1 Parte_2
riconoscimento del considerevole contributo anche economico della signora ai bisogni della famiglia, il 50% della proprietà, cosicchè la sig. ne diventi proprietaria per Parte_2
l'intero, del seguente bene così catastalmente individuato:
- per la quota di comproprietà indivisa pari ad 1/2 (un mezzo) dell'intero
IN COMUNE DI VELO D'ASTICO (VI) Catasto Terreni, foglio 10 (dieci), m.n. 1100 di are 8.54 RD€ 4,41 - RA€ 2,43
La cessione avverrà entro 2 mesi dalla sentenza di separazione e comunque nel più breve tempo possibile compatibilmente con l'applicazione della normativa in tema di benefici fiscali nelle attribuzioni in occasione di separazione e/o divorzio.
12) I coniugi con la sottoscrizione del ricorso si impegnano a confermare i patti raggiunti in sede di separazione anche in sede divorzile.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento del
ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 26.07.2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Velo D'Astico (VI) in data 19.07.2008, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 29.11.2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore alla prevalente collocazione dello stesso presso la Per_2
madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre; -neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
[...]
in favore di quale genitore convivente con i figli;
CP_1 Parte_2
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Parte_2
matrimonio in Velo D'Astico (VI) in data 19.07.2008 con atto trascritto al n. 3, parte II, serie
A, anno 2008 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CP_1
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c)dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28.1.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente est.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2806 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Annamaria Basso
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: i coniugi confermano la volontà di rinunciare all'udienza di comparizione, chiedendo la trattazione scritta dell'udienza e chiedono venga
OMOLOGATA CON SENTENZA
la separazione consensuale dei sigg. e alle condizioni Parte_2 Parte_1
del ricorso congiunto che di seguito si riportano:
PATTI e CONDIZIONI:
1) I coniugi vivranno separati nel mutuo e reciproco rispetto.
2) L'abitazione familiare di condotta in affitto è assegnata con mobili ed arredi CP_1
alla sig. che continuerà ad abitarvi con i figli. Parte_2
3) Il sig. , con l'accordo del coniuge, ha già trasferito il proprio domicilio in Parte_1
appartamento in affitto a Piovene Rocchette in Vicolo San Vito, 4 portando con sé i propri effetti personali.
4) Nessuna disposizione circa il figlio maggiorenne , economicamente autosufficiente. Per_1
5) Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, i Persona_2
quali, nei rispettivi tempi di permanenza, eserciteranno disgiuntamente le prerogative connesse alla responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione,
riservando al previo accordo ogni decisione relativa alle questioni di maggiore importanza o rilevanti per l'educazione del minore che vivrà prevalentemente con la madre. Il Per_2
padre, salvo diverso accordo dei genitori, potrà vedere e tenere con sé il figlio il Per_2
weekend a settimane alterne, a partire dal venerdì alle ore 17.00 alla domenica alle ore
20.00 cena compresa, ed un giorno infrasettimanale, di massima il mercoledì, dalle ore
17.00 alle ore 20.00 compresa la cena.
Durante le vacanze invernali il figlio trascorrerà un periodo continuativo alternato con ciascun genitore. In particolare con un genitore la Vigilia di Natale e con l'altro il giorno di Natale, alternando poi, di anno in anno, il periodo compreso tra il 26 e il 31 dicembre nonché
quello compreso tra l'1 ed il 6 gennaio.
Il minore trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il giorno di
Pasquetta.
trascorrerà con ciascun genitore 2 settimane, anche non consecutive, durante le Per_2
vacanze estive (per tali intendendosi il periodo compreso fra la fine dell'anno scolastico e l'inizio dell'anno scolastico successivo), da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
6) Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio versando entro il Parte_1 Per_2
giorno 20 di ciascun mese sul conto corrente della madre a lui noto la somma di € 300,00,
importo rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di luglio 2025.
7) Le spese straordinarie relative al figlio, come da Protocollo del Tribunale di Vicenza, che le parti dichiarano di conoscere, sono per il 50% a carico di ciascun genitore.
8) L'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla madre, sig. . Parte_2
9) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei passaporti, o di altro documento valido per l'espatrio.
10) Nulla reciprocamente a titolo di mantenimento, essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti.
11) Il sig. si impegna a trasferire alla sig. , quale Parte_1 Parte_2
riconoscimento del considerevole contributo anche economico della signora ai bisogni della famiglia, il 50% della proprietà, cosicchè la sig. ne diventi proprietaria per Parte_2
l'intero, del seguente bene così catastalmente individuato:
- per la quota di comproprietà indivisa pari ad 1/2 (un mezzo) dell'intero
IN COMUNE DI VELO D'ASTICO (VI) Catasto Terreni, foglio 10 (dieci), m.n. 1100 di are 8.54 RD€ 4,41 - RA€ 2,43
La cessione avverrà entro 2 mesi dalla sentenza di separazione e comunque nel più breve tempo possibile compatibilmente con l'applicazione della normativa in tema di benefici fiscali nelle attribuzioni in occasione di separazione e/o divorzio.
12) I coniugi con la sottoscrizione del ricorso si impegnano a confermare i patti raggiunti in sede di separazione anche in sede divorzile.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento del
ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 26.07.2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Velo D'Astico (VI) in data 19.07.2008, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 29.11.2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore alla prevalente collocazione dello stesso presso la Per_2
madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre; -neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
[...]
in favore di quale genitore convivente con i figli;
CP_1 Parte_2
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Parte_2
matrimonio in Velo D'Astico (VI) in data 19.07.2008 con atto trascritto al n. 3, parte II, serie
A, anno 2008 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CP_1
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c)dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28.1.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo