Art. 6. Modifiche al codice di procedura penale 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) agli articoli 257, comma 1, 322, comma 1, 322-bis, comma 1, 325, comma 1, e 355, comma 3, dopo la parola: «restituzione» sono inserite le seguenti: « nonche' le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale »; b) dopo l'articolo 260 e' inserito il seguente:
« Art. 260-bis (Affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca). - 1. L'autorita' giudiziaria, nell'ambito dei procedimenti per i reati di cui agli articoli 544-bis , 544-ter , 544-quater e 544-quinquies del codice penale nonche' all' articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201 , consumati o tentati, quando dispone il sequestro o la confisca di animali vivi al fine di garantire la loro effettiva protezione e il mantenimento in condizioni di salute adeguate, puo', anche su istanza della persona offesa o dell'associazione di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale , con decreto motivato, affidare gli stessi, in via definitiva, alle associazioni di cui al medesimo articolo 19-quater o a loro subaffidatari previo versamento, da parte dell'associazione interessata, di una cauzione per ciascun animale affidato. Il provvedimento di rigetto dell'istanza dei soggetti indicati e' impugnabile nel termine di trenta giorni.
2. L'importo della cauzione di cui al comma 1 e' stabilito dall'autorita' giudiziaria tenendo conto della tipologia dell'animale e dello stato sanitario dello stesso nonche' delle cure e dei costi che la gestione dell'animale richiede nel lungo periodo a seguito dell'affidamento definitivo. Il versamento della cauzione e' condizione di efficacia del decreto di affidamento definitivo.
3. Le associazioni di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale , previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria procedente, possono individuare singole persone fisiche o enti e associazioni a cui affidare gli animali. In tali casi e sempre previo versamento della cauzione, il decreto di affidamento definitivo e' emesso nei riguardi dell'affidatario individuato.
4. La cauzione e' versata mediante bonifico bancario al Fondo unico giustizia. La cauzione complessiva versata rimane a disposizione dell'autorita' giudiziaria fino alla sentenza definitiva. In caso di sentenza definitiva di condanna, la cauzione e' versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario.
5. La documentazione relativa al versamento della cauzione e' inserita, in originale, nel fascicolo del procedimento.
6. Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini dell'esecuzione delle variazioni anagrafiche, ove previste, relative agli animali affidati e si estende anche a eventuali cuccioli nati nelle more del sequestro o della confisca ». 2. Le misure di prevenzione previste dal libro I, titoli I e II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , si applicano anche a coloro che debbano ritenersi, ai sensi degli articoli 102 e 103 del codice penale , abitualmente dediti alla consumazione dei delitti di cui agli articoli 544-quater e 544-quinquies del codice penale o dei delitti previsti dalla legge 4 novembre 2010, n. 201 .
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 257 , 322 , 322-bis , 325 e 355 del codice di procedura penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 257 (Riesame del decreto di sequestro). - 1.
Contro il decreto di sequestro l'imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione nonche' le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324.
2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.»
«Art. 322 (Riesame del decreto di sequestro preventivo). - 1. Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice 1 l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione nonche' le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324.
2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.»
«Art. 322-bis (Appello). - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 322, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione nonche' le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale , possono proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero.
1-bis. Sull'appello decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento 2.
2. L'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 310.»
«Art. 325 (Ricorso per cassazione). - 1. Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione nonche' le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.
2. Entro il termine previsto dell'articolo 324 comma 1, contro il decreto di sequestro emesso dal giudice puo' essere proposto direttamente [ c.p.p. 569] ricorso per cassazione. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame 2.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 311 commi 3, 4 e 5 3.
4. Il ricorso non sospende l'esecuzione della ordinanza.»
«Art. 355 (Convalida del sequestro e suo riesame). - 1. Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia giudiziaria enuncia nel relativo verbale il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il verbale e' trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove il sequestro e' stato eseguito.
2. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate. Copia del decreto di convalida e' immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.
3. Contro il decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione nonche' le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale possono proporre, entro dieci giorni dalla notifica del decreto ovvero dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324.
4. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.».
- Il libro I, i titoli I e II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2011 recano rispettivamente: «Le misure di prevenzione», «Le misure di prevenzione personali» e «Le misure di prevenzione patrimoniali.».
- Si riporta il testo degli articoli 102 e 103 del codice penale :
«Art. 102 (Abitualita' presunta dalla legge). - E' dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole, commessi entro dieci anni, e non contestualmente, riporta un'altra condanna per un delitto, non colposo, della stessa indole, e commesso entro dieci anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti.
Nei dieci anni indicati nella disposizione precedente non si computa il tempo in cui il condannato ha scontato pene detentive o e' stato sottoposto a misure di sicurezza detentive.
Art. 103 (Abitualita' ritenuta dal giudice). - Fuori del caso indicato nell'articolo precedente, la dichiarazione di abitualita' nel delitto e' pronunciata anche contro chi, dopo essere stato condannato per due delitti non colposi, riporta un'altra condanna per delitto non colposo, se il giudice, tenuto conto della specie e gravita' dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al delitto.».
- Per i riferimenti agli articoli 544-quater e 544-quinquies del codice penale si vedano rispettivamente le note agli articoli 2 e 3 della presente legge.
- La legge 4 novembre 2010, n. 201 , recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2010.
a) agli articoli 257, comma 1, 322, comma 1, 322-bis, comma 1, 325, comma 1, e 355, comma 3, dopo la parola: «restituzione» sono inserite le seguenti: « nonche' le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale »; b) dopo l'articolo 260 e' inserito il seguente:
« Art. 260-bis (Affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca). - 1. L'autorita' giudiziaria, nell'ambito dei procedimenti per i reati di cui agli articoli 544-bis , 544-ter , 544-quater e 544-quinquies del codice penale nonche' all' articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201 , consumati o tentati, quando dispone il sequestro o la confisca di animali vivi al fine di garantire la loro effettiva protezione e il mantenimento in condizioni di salute adeguate, puo', anche su istanza della persona offesa o dell'associazione di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale , con decreto motivato, affidare gli stessi, in via definitiva, alle associazioni di cui al medesimo articolo 19-quater o a loro subaffidatari previo versamento, da parte dell'associazione interessata, di una cauzione per ciascun animale affidato. Il provvedimento di rigetto dell'istanza dei soggetti indicati e' impugnabile nel termine di trenta giorni.
2. L'importo della cauzione di cui al comma 1 e' stabilito dall'autorita' giudiziaria tenendo conto della tipologia dell'animale e dello stato sanitario dello stesso nonche' delle cure e dei costi che la gestione dell'animale richiede nel lungo periodo a seguito dell'affidamento definitivo. Il versamento della cauzione e' condizione di efficacia del decreto di affidamento definitivo.
3. Le associazioni di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale , previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria procedente, possono individuare singole persone fisiche o enti e associazioni a cui affidare gli animali. In tali casi e sempre previo versamento della cauzione, il decreto di affidamento definitivo e' emesso nei riguardi dell'affidatario individuato.
4. La cauzione e' versata mediante bonifico bancario al Fondo unico giustizia. La cauzione complessiva versata rimane a disposizione dell'autorita' giudiziaria fino alla sentenza definitiva. In caso di sentenza definitiva di condanna, la cauzione e' versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario.
5. La documentazione relativa al versamento della cauzione e' inserita, in originale, nel fascicolo del procedimento.
6. Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini dell'esecuzione delle variazioni anagrafiche, ove previste, relative agli animali affidati e si estende anche a eventuali cuccioli nati nelle more del sequestro o della confisca ». 2. Le misure di prevenzione previste dal libro I, titoli I e II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , si applicano anche a coloro che debbano ritenersi, ai sensi degli articoli 102 e 103 del codice penale , abitualmente dediti alla consumazione dei delitti di cui agli articoli 544-quater e 544-quinquies del codice penale o dei delitti previsti dalla legge 4 novembre 2010, n. 201 .
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 257 , 322 , 322-bis , 325 e 355 del codice di procedura penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 257 (Riesame del decreto di sequestro). - 1.
Contro il decreto di sequestro l'imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione nonche' le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324.
2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.»
«Art. 322 (Riesame del decreto di sequestro preventivo). - 1. Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice 1 l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione nonche' le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324.
2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.»
«Art. 322-bis (Appello). - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 322, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione nonche' le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale , possono proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero.
1-bis. Sull'appello decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento 2.
2. L'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 310.»
«Art. 325 (Ricorso per cassazione). - 1. Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione nonche' le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.
2. Entro il termine previsto dell'articolo 324 comma 1, contro il decreto di sequestro emesso dal giudice puo' essere proposto direttamente [ c.p.p. 569] ricorso per cassazione. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame 2.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 311 commi 3, 4 e 5 3.
4. Il ricorso non sospende l'esecuzione della ordinanza.»
«Art. 355 (Convalida del sequestro e suo riesame). - 1. Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia giudiziaria enuncia nel relativo verbale il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il verbale e' trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove il sequestro e' stato eseguito.
2. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate. Copia del decreto di convalida e' immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.
3. Contro il decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione nonche' le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale possono proporre, entro dieci giorni dalla notifica del decreto ovvero dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324.
4. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.».
- Il libro I, i titoli I e II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2011 recano rispettivamente: «Le misure di prevenzione», «Le misure di prevenzione personali» e «Le misure di prevenzione patrimoniali.».
- Si riporta il testo degli articoli 102 e 103 del codice penale :
«Art. 102 (Abitualita' presunta dalla legge). - E' dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole, commessi entro dieci anni, e non contestualmente, riporta un'altra condanna per un delitto, non colposo, della stessa indole, e commesso entro dieci anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti.
Nei dieci anni indicati nella disposizione precedente non si computa il tempo in cui il condannato ha scontato pene detentive o e' stato sottoposto a misure di sicurezza detentive.
Art. 103 (Abitualita' ritenuta dal giudice). - Fuori del caso indicato nell'articolo precedente, la dichiarazione di abitualita' nel delitto e' pronunciata anche contro chi, dopo essere stato condannato per due delitti non colposi, riporta un'altra condanna per delitto non colposo, se il giudice, tenuto conto della specie e gravita' dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al delitto.».
- Per i riferimenti agli articoli 544-quater e 544-quinquies del codice penale si vedano rispettivamente le note agli articoli 2 e 3 della presente legge.
- La legge 4 novembre 2010, n. 201 , recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2010.