Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 33
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità derivata ex art. 19 comma 3 d.lgs. 546/92 per omessa notifica cartelle

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notifica delle cartelle di pagamento tramite PEC all'indirizzo del ricorrente, conformemente all'orientamento giurisprudenziale della Cassazione, anche in caso di indirizzo mittente non presente nel registro INI PEC, purché non vi siano pregiudizi sostanziali alla difesa del contribuente. Inoltre, la richiesta di rateizzazione e il preavviso di fermo amministrativo dimostrano la conoscenza pregressa dei tributi.

  • Rigettato
    Nullità per difetto di motivazione ob relationem e mancata esplicitazione modalità di calcolo interessi, sanzioni ed aggio

    La Corte ha ritenuto che, trattandosi di recupero di imposte non versate a seguito di mera liquidazione delle dichiarazioni, l'onere di motivazione dell'ufficio si considera assolto mediante richiamo alla dichiarazione stessa. Inoltre, la richiesta di rateizzazione implica la conoscenza delle partite di ruolo e delle relative comunicazioni di irregolarità, rendendo sufficiente il richiamo all'atto impositivo e alla cartella presupposti per la quantificazione degli accessori.

  • Rigettato
    Nullità per violazione art. 12 comma 4 DPR 602/73 e art. 21 septies L. 241/90 per difetto/invalidità sottoscrizione ruoli

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione, richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'art. 12 del DPR 602/1973 non prevede sanzioni per l'omessa sottoscrizione del ruolo, operando la presunzione generale di riferibilità dell'atto all'organo da cui promana, salvo prova contraria specifica da parte del contribuente. Inoltre, la natura vincolata del ruolo rende irrilevanti i vizi di invalidità ai sensi dell'art. 21 octies L. 241/1990.

  • Rigettato
    Nullità per inesistenza della pretesa creditoria per intervenuta decadenza e prescrizione

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, richiamando le argomentazioni difensive dell'Agenzia delle Entrate. Le cartelle di pagamento derivano da controlli formali e automatizzati su dichiarazioni relative a imposte sui redditi e IVA non versate. Inoltre, la richiesta di rateizzazione avanzata dal ricorrente vale come atto interruttivo della prescrizione.

  • Rigettato
    Nullità per sospensione ex lege ai sensi della Legge 228/2012

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione, evidenziando che l'istanza di sospensione legale della riscossione presentata dal ricorrente è stata respinta per infondatezza dalla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate e tale rigetto è stato notificato nei termini previsti dalla legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 33
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma
    Numero : 33
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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