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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI NICOLA, Presidente
AR RENATO, RE
VOLPI MARCO ALBINO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 339/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Parma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07820249003708810000 N.D a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 270/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la intimazione di pagamento meglio indicata in atti convenendo in giudizio sia la Agenzia delle Entrate che la Agenzia delle Entrate Riscossione per i seguenti motivi di impugnazione, chiedendo l'annullamento dell'atto.
1. Nullità derivata ex art. 19 comma 3 d.lgs. 546/92 dell'intimazione di pagamento opposta frutto del cd. vizio procedurale originato in fattispecie dall'omessa rituale notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento;
2. Nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per difetto di motivazione ob relationem ex artt. 7 e 17 legge 212/2000 e mancata esplicitazione delle modalità di calcolo delle somme dovute a titolo di interessi, sanzioni ed aggio.
3. Nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 12 comma 4 DPR 602/7 quale conseguenza della nullità dei ruoli per difetto e/o invalidità della loro sottoscrizione, in violazione dell'art. 21 septies della legge 241/90;
4. Nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per inesistenza della pretesa creditoria stante l'intervenuta decadenza della potestà accertatrice, nonché intervenuta prescrizione.
5. Nullità dell'intimazione di pagamento poiché illegittima per sospensione ex lege, violazione legge 228/2012.
Si sono costituiti in giudizio entrambi gli Uffici convenuti con separati atti di controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
Rileva la Corte che il ricorso proposto è infondato e va quindi rigettato.
Osserva infatti la Corte, con carattere assorbente su ogni ulteriore questione dedotta e trattata e richiamati gli scritti difensivi delle parti in giudizio, da ritenersi qui integralmente riportati, in relazione alla eccepita da parte ricorrente mancata notifica delle cartelle di pagamento sottese alla intimazione di pagamento impugnata
(motivo sub 1 del ricorso) che la eccezione deve ritersi priva di fondamento risultando provata in atti sulla base della documentazione prodotta la regolare notifica al ricorrente delle cartelle in questione effettuata dall'Agente della Riscossione a mezzo PEC inviata all'indirizzo risultante dal registro INI PEC. In particolare, per come evidenziato anche dalla difesa della Agenzia della Riscossione e documentato in atti, “La PEC di notifica della cartella di pagamento n. 07820170008824246000 figura… ricevuta il giorno
29.09.2017 alle ore 05.50 come certificato nella “ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a Email_5;
la PEC di notifica della cartella di pagamento n. 07820190012889019000 figura,…,ricevuta il giorno
25.01.2020 alle ore 14.49 come certificato nella “ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a Email_5;
la PEC di notifica della cartella di pagamento n. 07820200003619023000 figura…ricevuta il giorno 25.11.2021 alle ore 08.07 come certificato nella “ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a
Email_5;
la PEC di notifica della cartella di pagamento n. 07820210002794437000 figura…ricevuta il giorno
15.06.2022 alle ore 17.05 come certificato nella “ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a Email_5;
la PEC di notifica della cartella di pagamento n. 07820220007291875000 figura… ricevuta il giorno
01.08.2022 alle ore 07.05 come certificato nella “ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a Email_5.”
A nulla rilevando il fatto, pure eccepito da parte ricorrente, della estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro Ini Pec posto che secondo l'orientamento giurisprudenziale della S.C- (cfr Cass 20223/18684) “ In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI- Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.”
: ciò che nel caso pacificamente non è avvenuto. Pure considerato che comunque nel caso la provenienza del messaggio elettronico e dei relativi contenuti è inequivocabilmente riferibile all'Agente della Riscossione.
La riconducibilità nel caso in esame del documento al mittente è comprovata, infatti oltre che dagli elementi propri della cartella di pagamento (es. intestazione, logo ecc.) anche dai dati di certificazione contenuti – con carattere immodificabile - nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso
TO (es. ricevuta di presa in carico, di accettazione e di avvenuta consegna) nonché dall'indirizzo e dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato.
Pure ulteriormente evidenziandosi, circa la tardività e conseguente inammissibilità dell'opposizione proposta dal ricorrente relativamente alle cartelle di pagamento in esame, che il Ricorrente_1 “ha sicuramente appreso dell'esistenza dei tributi iscritti a ruolo di cui agli atti in contestazione certamente prima della notifica dell'intimazione di pagamento n. 0782024900370881000.
Infatti per come può evincersi dalla documentazione in atti l'Agenzia della Riscossione ha notificato al Ricorrente_1 in data 09.07.2018 preavviso di fermo amministrativo n..07880201800001596000 avente ad oggetto la cartella di pagamento .07820170008824246000, non impugnato dal contribuente.
Ad ulteriore conferma della pregressa conoscenza da parte del ricorrente delle pretese azionate, si evidenzia che per tutte le cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio è stata presentata istanza di adesione alla definizione agevolate in data 27.04.2023 e per le cartelle di pagamento n.
07820170008824246000,07820190012889019000 e 07820200003619023000 è stata presentata anche istanza di rateizzazione cui hanno fatto seguito diversi versamenti in acconto”
Secondo il condivisibile e ormai consolidato orientamento giurisprudenziale S.C. (cfr fra le altre Cass 2024/3414 e Cass 2024/27504) “la richiesta di rateizzazione facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto preclude di regola al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza degli atti impositivi presupposti e vale di norma quale interruttivo della prescrizione “(ciò in relazione anche alla proposte eccezioni di prescrizione e decadenza motivo sub
4 del ricorso di cui deve quindi ritenersi la infondatezza).
Per quanto sopra le censure relative alle cartelle di pagamento devono quindi ritenersi inammissibili.
Circa gli ulteriori motivi di opposizione proposti se ne evidenzia la infondatezza apparendo sufficiente in proposito il richiamo alle esaustive argomentazioni difensivi svolte dagli Uffici in giudizio di cui agli scritti i in atti da ritenersi qui integralmente riportati, solo evidenziandosi ed in relazione al motivo sub 2 di impugnazione
(difetto di motivazione dell'atto) che nel caso per come evidenziato dalle difese delle parti resistenti si è in presenza di un recupero di imposte non versate, effettuato a seguito di attività di mera liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e del sostituto d'imposta e che secondo l'orientamento giurisprudenziale della S.C.
“in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento, nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta, ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973, costituisce l'atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere motivata;
tuttavia, nel caso di mera liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione, nonché qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima” (sentenza Cass14236/2017 citata dalla difesa della Agenzia delle
Entrate): ciò che appunto deve ritersi avvenuto nel caso di specie. Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della S.C. la intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né alla stessa va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi dell'atto presupposto. Ciò in quanto l'avviso di intimazione è un atto vincolato, poiché redatto in relazione ad un modello ministeriale ed avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Ne caso di specie l'atto impugnato soddisfa certamente dette condizioni (v relativo atto prodotto in giudizio).
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della S.C. inoltre “L' intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990. (cfr Cass 2024/27504). Nel caso di specie non vi era quindi alcun obbligo di ulteriore indicazione delle modalità del calcolo degli interessi considerato che il contribuente per tutte le partite di ruolo aveva già ricevuto le comunicazioni di irregolarità.
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 12 comma 4 DPR 602/73, quale conseguenza della nullità dei ruoli per difetto e/o invalidità della loro sottoscrizione, in violazione dell'art. 21 septies della legge 241/90.
L'eccezione è infondata.
Per come correttamente rilevato dall'Ufficio resistente “l'apposizione del visto di esecutorietà sui ruoli di competenza dell'Ufficio impositivo avviene attraverso un processo di firma digitale e, come indicato sulla cartella di pagamento, il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore provinciale.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della S.C.” In tema di requisiti formali del ruolo d' imposta, l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della l. n. 241 del 1990.” (così Cass 2018/27561 e nello stesso senso anche Cass 2012/19405).
Parimenti infondato deve ritenersi il motivo di impugnazione sub 4 con cui il ricorrente ha eccepito la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per inesistenza della pretesa creditoria stante l'intervenuta decadenza della potestà accertatrice, nonché intervenuta prescrizione dovendosi sul punto richiamare le allegazioni difensive svolte dalla Agenzia della Riscossione nelle controdeduzioni in atti da ritenersi qui riportate, osservandosi che nel caso “le cartelle di pagamento hanno tratto origine dal controllo formale della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2013, ex art. 36 ter del DPR n. 600/73, e dal controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni d'imposta 2016, 2017 e 2018, ex art. 36 bis del DPR 600/73, in esito ai quali sono emerse imposte sui redditi ed IVA non versate, iscritte a ruolo a titolo definitivo e che in ogni caso per come già rilevato, secondo la S.C. la richiesta di rateizzazione, siccome nel caso avanzata dal ricorrente vale di norma quale atto interruttivo della prescrizione (cfr Cass 2025/16797).
Con il motivo di impugnazione sub 5 il ricorrente ha eccepito la nullità dell'intimazione impugnata per sospensione ex lege in base alla legge 228/2012.
L'eccezione deve ritenersi infondata, alla luce delle argomentazioni svolte sul punto alle parti resistenti, da ritenersi qui riportate, dovendosi peraltro sottolineare che nel caso “ l'istanza di sospensione legale della riscossione a cui fa riferimento il ricorrente, inoltrata all'Agente per la Riscossione il 27 maggio 2024, è stata respinta per infondatezza dalla Direzione provinciale della Agenzia delle Entrate e il rigetto è stato notificato a mezzo PEC in data 23 agosto 2024 (allegato alle controdeduzioni della Agenzia delle Entrate), nel rispetto del termine di 220 giorni dall'istanza stabilito dalla legge in questione.
Alla luce delle argomentazioni di cui sopra deve quindi ritenersi la infondatezza del ricorso proposto che va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento che liquida, per ciascuna parte resistente, in € 1.500,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI NICOLA, Presidente
AR RENATO, RE
VOLPI MARCO ALBINO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 339/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Parma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07820249003708810000 N.D a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 270/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la intimazione di pagamento meglio indicata in atti convenendo in giudizio sia la Agenzia delle Entrate che la Agenzia delle Entrate Riscossione per i seguenti motivi di impugnazione, chiedendo l'annullamento dell'atto.
1. Nullità derivata ex art. 19 comma 3 d.lgs. 546/92 dell'intimazione di pagamento opposta frutto del cd. vizio procedurale originato in fattispecie dall'omessa rituale notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento;
2. Nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per difetto di motivazione ob relationem ex artt. 7 e 17 legge 212/2000 e mancata esplicitazione delle modalità di calcolo delle somme dovute a titolo di interessi, sanzioni ed aggio.
3. Nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 12 comma 4 DPR 602/7 quale conseguenza della nullità dei ruoli per difetto e/o invalidità della loro sottoscrizione, in violazione dell'art. 21 septies della legge 241/90;
4. Nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per inesistenza della pretesa creditoria stante l'intervenuta decadenza della potestà accertatrice, nonché intervenuta prescrizione.
5. Nullità dell'intimazione di pagamento poiché illegittima per sospensione ex lege, violazione legge 228/2012.
Si sono costituiti in giudizio entrambi gli Uffici convenuti con separati atti di controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
Rileva la Corte che il ricorso proposto è infondato e va quindi rigettato.
Osserva infatti la Corte, con carattere assorbente su ogni ulteriore questione dedotta e trattata e richiamati gli scritti difensivi delle parti in giudizio, da ritenersi qui integralmente riportati, in relazione alla eccepita da parte ricorrente mancata notifica delle cartelle di pagamento sottese alla intimazione di pagamento impugnata
(motivo sub 1 del ricorso) che la eccezione deve ritersi priva di fondamento risultando provata in atti sulla base della documentazione prodotta la regolare notifica al ricorrente delle cartelle in questione effettuata dall'Agente della Riscossione a mezzo PEC inviata all'indirizzo risultante dal registro INI PEC. In particolare, per come evidenziato anche dalla difesa della Agenzia della Riscossione e documentato in atti, “La PEC di notifica della cartella di pagamento n. 07820170008824246000 figura… ricevuta il giorno
29.09.2017 alle ore 05.50 come certificato nella “ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a Email_5;
la PEC di notifica della cartella di pagamento n. 07820190012889019000 figura,…,ricevuta il giorno
25.01.2020 alle ore 14.49 come certificato nella “ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a Email_5;
la PEC di notifica della cartella di pagamento n. 07820200003619023000 figura…ricevuta il giorno 25.11.2021 alle ore 08.07 come certificato nella “ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a
Email_5;
la PEC di notifica della cartella di pagamento n. 07820210002794437000 figura…ricevuta il giorno
15.06.2022 alle ore 17.05 come certificato nella “ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a Email_5;
la PEC di notifica della cartella di pagamento n. 07820220007291875000 figura… ricevuta il giorno
01.08.2022 alle ore 07.05 come certificato nella “ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a Email_5.”
A nulla rilevando il fatto, pure eccepito da parte ricorrente, della estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro Ini Pec posto che secondo l'orientamento giurisprudenziale della S.C- (cfr Cass 20223/18684) “ In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI- Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.”
: ciò che nel caso pacificamente non è avvenuto. Pure considerato che comunque nel caso la provenienza del messaggio elettronico e dei relativi contenuti è inequivocabilmente riferibile all'Agente della Riscossione.
La riconducibilità nel caso in esame del documento al mittente è comprovata, infatti oltre che dagli elementi propri della cartella di pagamento (es. intestazione, logo ecc.) anche dai dati di certificazione contenuti – con carattere immodificabile - nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso
TO (es. ricevuta di presa in carico, di accettazione e di avvenuta consegna) nonché dall'indirizzo e dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato.
Pure ulteriormente evidenziandosi, circa la tardività e conseguente inammissibilità dell'opposizione proposta dal ricorrente relativamente alle cartelle di pagamento in esame, che il Ricorrente_1 “ha sicuramente appreso dell'esistenza dei tributi iscritti a ruolo di cui agli atti in contestazione certamente prima della notifica dell'intimazione di pagamento n. 0782024900370881000.
Infatti per come può evincersi dalla documentazione in atti l'Agenzia della Riscossione ha notificato al Ricorrente_1 in data 09.07.2018 preavviso di fermo amministrativo n..07880201800001596000 avente ad oggetto la cartella di pagamento .07820170008824246000, non impugnato dal contribuente.
Ad ulteriore conferma della pregressa conoscenza da parte del ricorrente delle pretese azionate, si evidenzia che per tutte le cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio è stata presentata istanza di adesione alla definizione agevolate in data 27.04.2023 e per le cartelle di pagamento n.
07820170008824246000,07820190012889019000 e 07820200003619023000 è stata presentata anche istanza di rateizzazione cui hanno fatto seguito diversi versamenti in acconto”
Secondo il condivisibile e ormai consolidato orientamento giurisprudenziale S.C. (cfr fra le altre Cass 2024/3414 e Cass 2024/27504) “la richiesta di rateizzazione facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto preclude di regola al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza degli atti impositivi presupposti e vale di norma quale interruttivo della prescrizione “(ciò in relazione anche alla proposte eccezioni di prescrizione e decadenza motivo sub
4 del ricorso di cui deve quindi ritenersi la infondatezza).
Per quanto sopra le censure relative alle cartelle di pagamento devono quindi ritenersi inammissibili.
Circa gli ulteriori motivi di opposizione proposti se ne evidenzia la infondatezza apparendo sufficiente in proposito il richiamo alle esaustive argomentazioni difensivi svolte dagli Uffici in giudizio di cui agli scritti i in atti da ritenersi qui integralmente riportati, solo evidenziandosi ed in relazione al motivo sub 2 di impugnazione
(difetto di motivazione dell'atto) che nel caso per come evidenziato dalle difese delle parti resistenti si è in presenza di un recupero di imposte non versate, effettuato a seguito di attività di mera liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e del sostituto d'imposta e che secondo l'orientamento giurisprudenziale della S.C.
“in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento, nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta, ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973, costituisce l'atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere motivata;
tuttavia, nel caso di mera liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione, nonché qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima” (sentenza Cass14236/2017 citata dalla difesa della Agenzia delle
Entrate): ciò che appunto deve ritersi avvenuto nel caso di specie. Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della S.C. la intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né alla stessa va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi dell'atto presupposto. Ciò in quanto l'avviso di intimazione è un atto vincolato, poiché redatto in relazione ad un modello ministeriale ed avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Ne caso di specie l'atto impugnato soddisfa certamente dette condizioni (v relativo atto prodotto in giudizio).
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della S.C. inoltre “L' intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990. (cfr Cass 2024/27504). Nel caso di specie non vi era quindi alcun obbligo di ulteriore indicazione delle modalità del calcolo degli interessi considerato che il contribuente per tutte le partite di ruolo aveva già ricevuto le comunicazioni di irregolarità.
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 12 comma 4 DPR 602/73, quale conseguenza della nullità dei ruoli per difetto e/o invalidità della loro sottoscrizione, in violazione dell'art. 21 septies della legge 241/90.
L'eccezione è infondata.
Per come correttamente rilevato dall'Ufficio resistente “l'apposizione del visto di esecutorietà sui ruoli di competenza dell'Ufficio impositivo avviene attraverso un processo di firma digitale e, come indicato sulla cartella di pagamento, il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore provinciale.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della S.C.” In tema di requisiti formali del ruolo d' imposta, l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della l. n. 241 del 1990.” (così Cass 2018/27561 e nello stesso senso anche Cass 2012/19405).
Parimenti infondato deve ritenersi il motivo di impugnazione sub 4 con cui il ricorrente ha eccepito la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per inesistenza della pretesa creditoria stante l'intervenuta decadenza della potestà accertatrice, nonché intervenuta prescrizione dovendosi sul punto richiamare le allegazioni difensive svolte dalla Agenzia della Riscossione nelle controdeduzioni in atti da ritenersi qui riportate, osservandosi che nel caso “le cartelle di pagamento hanno tratto origine dal controllo formale della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2013, ex art. 36 ter del DPR n. 600/73, e dal controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni d'imposta 2016, 2017 e 2018, ex art. 36 bis del DPR 600/73, in esito ai quali sono emerse imposte sui redditi ed IVA non versate, iscritte a ruolo a titolo definitivo e che in ogni caso per come già rilevato, secondo la S.C. la richiesta di rateizzazione, siccome nel caso avanzata dal ricorrente vale di norma quale atto interruttivo della prescrizione (cfr Cass 2025/16797).
Con il motivo di impugnazione sub 5 il ricorrente ha eccepito la nullità dell'intimazione impugnata per sospensione ex lege in base alla legge 228/2012.
L'eccezione deve ritenersi infondata, alla luce delle argomentazioni svolte sul punto alle parti resistenti, da ritenersi qui riportate, dovendosi peraltro sottolineare che nel caso “ l'istanza di sospensione legale della riscossione a cui fa riferimento il ricorrente, inoltrata all'Agente per la Riscossione il 27 maggio 2024, è stata respinta per infondatezza dalla Direzione provinciale della Agenzia delle Entrate e il rigetto è stato notificato a mezzo PEC in data 23 agosto 2024 (allegato alle controdeduzioni della Agenzia delle Entrate), nel rispetto del termine di 220 giorni dall'istanza stabilito dalla legge in questione.
Alla luce delle argomentazioni di cui sopra deve quindi ritenersi la infondatezza del ricorso proposto che va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento che liquida, per ciascuna parte resistente, in € 1.500,00 oltre accessori di legge.