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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/02/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Vicenza
Il Tribunale Ordinario di Vicenza , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.6406/2022 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 9.12.2022 da:
Pt_1
(C.F.: ) P.IVA_1 con sede in Rimini via Macanno 38/N, rappresentato e difeso dall'Avv. RICCARDO PACI (c.f. ), con Studio in Rimini (RN), via Mentana n. 19 C.F._1
attrice opponente
CONTRO
CP_1
(C.F.: ), P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. (C.F. Persona_1
), con sede legale in Milano alla Piazza Lima n. 1, C.F._2 rappresentata e difesa dagli avv.ti GIUSEPPE CARUSO (C.F. C.F._3
) – pec - fax 045/2050087 -
[...] Email_1
VALERIO VISAGGI ( ) - pec CodiceFiscale_4
- ed elettivamente domiciliata presso il loro Email_2
Studio Professionale in Roma al Viale dei Parioli, 72,
convenuta opposta
In punto : opposizione a decreto ingiuntivo conclusioni delle parti:
1 CONCLUSIONI PER L'ATTRICE OPPONENTE
“Piaccia al Tribunale di Vicenza, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in accoglimento totale dell'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo N. 1038/2022, accordato dall'intestato Parte_1 Tribunale a in data 21/10/2022: CP_1 CP_
- Dichiarare che le violazioni contestate dall a all'obbligo di pagamento dei contributi CP_1 previdenziali dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto del servizio di pulizie presso l'Hotel Alexander AL di Abano Terme, per un debito contributivo di complessivi € 181.859,84 riferito agli anni dal 2015 al 2018 e di cui è stata chiamata a rispondere quale coobbligata in solido ex art. 29 Parte_2 DL.svo n. 276/2003, concretizzano un grave inadempimento, della società opposta ai propri obblighi, contrattuali e di legge, di assolvere a tali adempimenti e di tenerne indenne la propria committente;
- Dichiarare di conseguenza, legittimi, l'esercizio della “exceptio inadimplenti contractus”, da parte di nei riguardi della pretesa di pagamento del minore importo di € 174.426,00 per le prestazioni Parte_2 eseguite, intimatole da con l'ingiunzione opposta, ed il suo rifiuto di adempiere a tale CP_1 pagamento, se e fino a quando non sia stata stabilita, o la non debenza del predetto debito contributivo di € CP_ 181.855,84, di cui essa committente è stata chiamata a rispondere dall o l'appaltatrice non abbia comunque provveduto a sistemare definitivamente tale posizione con l;
Controparte_3
- Dichiarare inoltre che si è resa ulteriormente inadempiente al contratto d'appalto del servizio CP_1 di pulizie presso l'Hotel Alexander AL, che aveva in corso con per avere, dai primi giorni di Parte_1 agosto 2021 unilateralmente interrotto e definitivamente cessato la prestazione del servizio assunto e, conseguentemente,
- Condannare a risarcire, a il danno da essa committente subito, per i maggiori CP_1 Parte_2 costi sostenuti per sopperire autonomamente a tale servizio con personale assunto e/o impiegato ad hoc, ed a pagarle, per tale causale, la somma indicata di € 73.419,35 o quella diversa, che, anche in via equitativa dovesse parere di giustizia.
Con rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda al saldo;
- Revocare e dichiarare nullo e privo di effetto, in ogni caso, il decreto ingiuntivo opposto;
Con vittoria di spese e compensi di causa.”
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA OPPOSTA
NEL MERITO
1. respingersi e/o rigettarsi, per i motivi sin qui esplicitati, l'opposizione proposta da in persona Parte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, in quanto inammissibile, improcedibile e infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, previa conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 1938/2022 emesso dal Tribunale di Vicenza nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 5133/2022 R.G., condannare la medesima opponente al pagamento in favore della odierna opposta della somma pari ad € 174.423,16, oltre interessi moratori ex d. lgs. N. 231/02, dal dovuto al saldo;
2. in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della odierna opposta Parte_1 della somma pari ad € 174.423,16, oltre ad interessi moratori e/o di quella diversa, maggiore o minore, somma che risultasse comunque dovuta anche a seguito della procedenda istruttoria;
3. rigettarsi in ogni caso la domanda riconvenzionale spiegata da poiché generica, indeterminata, Pt_1 oltre ad essere destituita di ogni fondamento giuridico-fattuale;
4. in via estremamente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della/e domanda/e di controparte, limitare la liquidazione del danno nei limiti del provato e di quanto effettivamente imputabile alla CP_1
disponendo eventualmente la compensazione con le somme di cui quest'ultima risulta essere
[...] creditrice;
5. con vittoria di spese, compensi, I.V.A. e C.P.A. e rimborso forfetario come per legge da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che ne hanno fatto personale anticipazione.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste, anche, ove occorra, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza del 18.7.2023, nell'ammissione dei mezzi istruttori così come richiesti nella propria memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. e sui quali il G.I., non si è pronunciato qui da intendersi qui riportati e trascritti:
2 Dedotto e rilevato quanto sopra, in via istruttoria, la odierna deducente chiede ammettersi prova testimoniale ed interrogatorio formale del Legale rappresentante p.t. della sulle seguenti Parte_1 circostanze tutte precedute dalla locuzione “Vero che”: 1. “ ….in forza di contratto di appalto del 21.05.2011 e successiva modifica del 7.11.2017 (come da doc. all.
1, 2, 3, 4, del fascicolo monitorio prodotte sub 8 del fascicolo della opposizione della opposta, che si rammostrano al teste), la società commissionava alla la fornitura del servizio di Parte_1 CP_1 riassetto camere da effettuarsi presso la Struttura Alberghiera denominata “ Alexander AL … ”;
2. “…. per la fornitura dei servizi di pulizia di cui al precedente punto 1 venivano emesse le fatture come riportate nella “Situazione partite sintetica per clienti” allegata al decreto ingiuntivo - sub doc. all. 5), 7), 8) del fascicolo monitorio prodotte sub 8 del fascicolo della opposizione della opposta che si rammostra al teste …” ;
3. “… nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale di cui ai precedenti punti 1., 2, alcuna contestazione perveniva dalla al Responsabile d'Area indicato dalla ”; Pt_1 CP_4
5. “... Nel corso del rapporto contrattuale con la la aveva a disposizione il portale CP_1 Pt_1 Hoida per l'accesso alla documentazione indicata nei contratti di appalto …” ;
6. “…. In data 23.09.2020 veniva concesso dalla alla un piano di rientro al fine di CP_1 Parte_1 agevolare la prosecuzione del rapporto commerciale con il gruppo come da doc. all. 12 del CP_1 fascicolo della opposizione della opposta che si rammostra al teste …”;
7. “… alcun avviso di addebito e/o richiesta di pagamento esecutiva relativa al cessato rapporto di appalto con le società del Gruppo Cegalin proveniva alla da parte dell e/o dell'Agenzia delle Entrate Pt_1 CP_2
…”; Si indicano come testi sui sopra indicati capitoli:
Sig. ra , residente in [...] 36040 Brendola (VI); Ci si oppone alle Testimone_1 istanze istruttorie avversarie tutte riportandosi al contenuto della propria memoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c. qui integralmente riportata e trascritta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato parte attrice proponeva Pt_1 opposizione al decreto ingiuntivo n.1938/2022 con cui le si ingiungeva di pagare a la somma di € 174.423,16, a fronte di servizi di pulizia e riassetto CP_1 delle camere dell'Hotel Alexander AL di Abano Terme, in esecuzione del contratto d'appalto in data 21.05.2011. L'attrice opponente esponeva che:
-il contratto in questione prevedeva che il servizio venisse svolto da CP_1
“per il tramite delle società consorziate” di cui l appaltatrice si riservava la scelta , con l'obbligo di “osservare le norme vigenti in tema di contratto di lavoro” e, quindi di assolvere agli oneri retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori addetti all'esecuzione delle prestazioni appaltate, e di fornire “...se richiesto, ogni documentazione comprovante la regolarità contributiva ed assicurativa…” (art. 10 lett. j del contratto in atti).
-in data 02.02.2017 veniva notificato dall' ad quale coobbligata in CP_2 Parte_1 solido, verbale di accertamento di violazioni contributive per l'importo di € 50.815,00 riferite all'anno 2015 di ITALCOOP, società consorziata di e da CP_1 essa preposta alle operazioni di accudienza delle camere dell'Hotel Alexander AL;
-l'attrice pertanto sospendeva in “autotutela”, il pagamento delle fatture emesse a suo carico, in attesa dell'esito del ricorso proposto da avverso l'accertamento CP_1 dell' ; CP_2
3 -in data 23.09.2020 per ovviare alla controversia insorta sui pagamenti sospesi da si raggiungeva un accordo tra le parti, in forza del quale veniva consentito Parte_1
a di trattenere, in attesa dell'esito del ricorso proposto da Pt_1 CP_1 avverso l'accertamento dell' , la somma di € 56.752,28, sull'importo del debito CP_2 accumulato, mentre, per la differenza (€ 120.741,30), si conveniva un piano di rientro che prevedeva pagamenti di con cadenza mensile a partire dal 31.01.2021, Parte_1 per finire al 31.08.2024 (doc. 3).
- tale ampia rateizzazione del debito , oltre ad andare incontro ai problemi di liquidità che l'insorta emergenza da Covid, stava creando alle aziende ed in particolare a quelle alberghiere aveva la funzione di permettere, ad di tutelarsi nei Parte_1 confronti del sopravvenire di ulteriori inadempienze dell'appaltatrice, di cui dovere rispondere in proprio;
- all'accordo stipulato dava puntualmente esecuzione fino a quando, Parte_1 all'inizio di luglio del 2021, sulla stampa nazionale appariva la notizia di indagini da parte della magistratura a carico del Gruppo Cegalin e delle società sue consorziate, per frode fiscale ed evasioni contributive, nel corso delle quali era stato disposto, a carico dell'indagata, sequestro penale d'urgenza per 22 milioni di euro;
- ai primi di agosto 2021 comunicava formalmente all'opponente di CP_1 essere costretta ad interrompere il servizio presso l'Hotel Alexander AL esonerandola, all'uopo, dal divieto di cui all'art. 13 del contratto d'appalto di
“...contrarre rapporti di dipendenza o collaborazione… …con dipendenti, ex dipendenti o collaboratori” di essa appaltatrice o delle consorziate;
-così il servizio di riassetto delle camere dell'Hotel Alexander AL veniva unilateralmente interrotto da dal 02.08.2021 ed a fronte CP_1 Parte_1 dell'inadempimento dell'appaltatrice, sospendeva a propria volta i pagamenti delle fatture arretrate e rateizzate con la scrittura del 2020, replicando, alle richieste di immediato pagamento dell'intero debito: - che non poteva essere preteso il pagamento della somma di € 56.752,28 che era stato consensualmente “congelato”, in attesa degli esiti del ricorso avverso l'accertamento del 2017; che aveva CP_2 puntualmente adempiuto, fino ad allora, alla rateizzazione convenuta nel 2020, ma di essersi poi determinata a sospendere ulteriori pagamenti, sia per essere venuta a conoscenza, da dipendenti adibite al servizio presso l'Hotel Alexander AL, che non erano state loro corrisposte le retribuzioni dei mesi di giugno e luglio (2021), sia per il fondato timore che emergessero ulteriori evasioni, oltre a quelle già contestate dall' ; pertanto l'opponente chiedeva le venissero fornite “idonee garanzie”, non CP_2 solo circa la ripresa in tempi brevi del servizio di accudienza delle camere dell'albergo, e il puntuale assolvimento di essa appaltatrice agli obblighi assicurativi e salariali nei confronti dei dipendenti, in conformità di quanto previsto, “se richiesto”, dall'art. 10 lett. j del contratto (doc. 7 e 8).
- tuttavia, non riprendeva il servizio presso l'Hotel Alexander AL, CP_1 né forniva assicurazioni di sorta sul proprio adempimento agli obblighi nei confronti dei lavoratori;
4 - pertanto era costretta dal mese di agosto 2021 in poi, a provvedere in Parte_1 proprio alla cura e riassetto delle camere dell'albergo, in parte adibendovi qualche lavoratore già in organico all'azienda e, per la maggior parte, con assunzioni a tempo determinato e “a chiamata”, con conseguente rilevante maggiorazione di oneri, per stipendi e contributi, rispetto a quelli che sarebbero stati i costi del servizio se CP_1 avesse continuato ad assolvere al contratto d'appalto fino alla scadenza del
[...]
30.09.2022 ( € 73.419,35, differenza tra l'importo degli stipendi e dei contributi pagati in quel periodo per i lavoratori impiegati in tale servizio cioè € 207.262,45, come da conteggi allegati sub 9 e quelli che sarebbero stati, invece, i corrispettivi spettanti a in totale € 133.843,10 come da conteggio sub 10). CP_1
- nel gennaio del 2022, riceveva una “richiesta documentale” dell Parte_1 CP_2
(fatture d'acquisto, elenchi del personale impiegato nell'albergo e relativi orari di lavoro), finalizzata ad accertamenti in merito all'appalto intervenuto con il Gruppo Cegalin S.p.A. per i periodi successivi al 01.01.2016 ;
- l' , in data 15.07.2022, notificava alla committente, quale obbligata in solido CP_2 con l'appaltatrice, verbale di accertamento di contributi omessi, limitatamente al periodo 01.01.2016 – 31.12.2016, per l'importo di € 11.610,05, oltre € 1.368,11 per interessi moratori, ed era più che ragionevole attendersi, all'esito di ulteriori accertamenti dell' , la contestazione di altre evasioni contributive riferite alle CP_2 annualità 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 di cui sarà, ancora, chiamata a Parte_1 rispondere ai sensi dell'art. 29, comma 2 D.Lgs. n. 276/2003.
- in data 18.10.2022, inoltre, aveva notizia di una rivendicazione salariale Parte_1 di una dipendente di Exolus Soc. Coop., consorziata di e da essa CP_1 adibita all'accudienza dell'Hotel Alexander AL, per l'importo di € 1.812,53, da una lettera della FISASCAT con cui veniva invitata a partecipare quale
“committente” obbligata in solido al tentativo di conciliazione sindacale;
- nel frattempo comparivano sulla stampa nazionale ulteriori notizie sulle indagini a carico del Gruppo Cegalin, dalle quali si apprendeva dell'arresto, nel maggio 2022, del suo amministratore (doc. n. 15), cui si imputava “un sistema di false fatturazioni di circa 104 milioni di Euro” oltre ad evasioni contributive attuate col “transito” dei lavoratori tra le varie società consociate. Tutto ciò premesso, l'attrice sollevava l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e osservava che in ogni caso, dall'importo ingiuntole andava defalcata la somma di € 56.752,28 che essa ingiunta aveva diritto di trattenere, in forza dell'accordo intervenuto nel 2020, a garanzia dell'esito del ricorso di avverso CP_1
l'accertamento del 2017 e, nell'eventualità di conferma di quell'accertamento, CP_2
a garanzia dell'assolvimento di al pagamento dovuto, nonchè la CP_1 somma di € 12.978,16 di cui all'accertamento del 2022 per violazioni CP_2 contributive del 2016 (vedi doc. n. 10), e ciò fino a quando (e se) non CP_1 abbia essa stessa adempiuto al relativo pagamento.
In via riconvenzionale, atteso che per sopperire all'interruzione delle prestazioni appaltate ed unilateralmente interrotte dalla convenuta opposta da agosto 2021 a tutto settembre 2022 , termine finale del contratto d'appalto, essa intimata aveva dovuto
5 provvedere con manodopera a proprio carico al servizio di accudienza delle camere dell'Hotel , sopportando, dall'agosto 2021 a settembre 2022, maggiori oneri per l'importo di € 73.419,35, rispetto a quelli che erano stati pattuiti con CP_1 ne chiedeva il rimborso, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento dell'appaltatrice con defalco, quindi, dal credito ingiunto. L'attrice opponente formulava dunque le seguenti conclusioni:
“
1. Dichiarare che si è resa inadempiente al contratto di appalto di CP_1 servizi stipulato con in data 25.05.2011 per avere: Parte_1
- omesso di versare, in violazione dell'art. 7 del contratto di appalto, i dovuti contributi ai dipendenti impiegati nel servizio appaltato da con riferimento Parte_1 alle annualità 2015 e 2016, come da accertamenti notificati rispettivamente in CP_2 data 02.02.2017 e 15.07.2022 anche all'opponente quale obbligata al relativo pagamento in via solidale;
- omesso di fornire alla società committente, in violazione del patto di cui all'art. 10 lett. j del contratto di appalto, le richieste assicurazioni ed idonea documentazione attestante l'adempimento dei propri obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente negli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 che sono oggetto di ulteriori accertamenti da parte dell' CP_2
- avere interrotto unilateralmente, nel mese di agosto 2021, le prestazioni appaltate e non averle più eseguite, costringendo a sopperire autonomamente e con Parte_1 assunzione in proprio di manodopera al servizio di accudienza delle camere dell'Hotel Alexander AL.
2. Dichiarare, per effetto di quanto sopra, che dall'importo ingiunto da CP_1 ad essa opponente, vanno scomputate, in compensazione, le somme portate dai
[...] due accertamenti del 2017 e 2022, per omissioni contributive contestate CP_2 all'appaltatrice con riferimento al 2015 e 2016, per totali € 69.730,96 e quelli che dovessero ulteriormente emergere, in corso di causa, dagli accertamenti riferiti alle annualità 2017,2018,2019, 2020 e 2021 attualmente in corso, nonché gli importi dei debiti retributivi che saranno emersi all'esito della causa;
3. Dichiarare altresì che è tenuta a risarcire a il danno CP_1 Parte_1 cagionatole con la unilaterale interruzione del contratto d'appalto e, per l'effetto, condannare essa opposta a pagare all'opponente, a tale titolo, la somma di € 73.419,35 o quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in esito alla presente causa, compensandola, in tutto o in parte, con il credito ingiunto che fosse eventualmente riconosciuto dovuto.
4. Dichiarare infine che, per effetto delle sopraindicate inadempienze al contratto d'appalto stipulato ed, in particolare, del rifiuto della convenuta opposta di fornire la documentazione richiestale, dell'assolvimento ai propri obblighi retributivi ed assicurativi nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni appaltate, ha legittimamente sospeso, ed ha diritto di rifiutare ex art. 1460 Parte_1
c.c., in autotutela, il pagamento di eventuali somme che fossero ancora dovute all'intimante, fino a quando e se non le venga documentato il dovuto adempimento dell'appaltatrice ai propri obblighi nei confronti dei dipendenti;
6
5. Revocare e dichiarare nullo e privo di effetto, pertanto il decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso per somme non dovute e/o totalmente non esigibili. Con vittoria di spese e compensi di causa. “
Parte convenuta, costituitasi, replicava :
- che era stata destinataria, quale soggetto committente ed obbligato in solido, di Pt_1 due verbali di accertamento dell' di PA e IS (verbale n. CP_2
000636576/S04 del 02/02.2017 - 2022004822/S04 del 15/07/2022, di cui il primo concludeva la verifica ispettiva svolta dall' nei confronti della cooperativa CP_2
Italcoop, subappaltatrice di , vera esecutrice dei servizi di pulizia e riassetto CP_1 delle camere;
tuttavia il verbale si riferiva a presunte omissioni afferenti l'applicazione per alcuni lavoratori impiegati nell'appalto di un CCNL non corretto per il periodo dal 01.01.15 al 11.01.2015, quindi la pretesa dell' aveva ad CP_2 oggetto un mero differenziale contributivo per pretesa applicazione di diverso contratto collettivo ai dipendenti e non un mancato pagamento di retribuzioni e/o contribuzione;
- che le notizie di stampa di cui al documento n. 15 erano non pertinenti ai fatti di causa, alla luce anche del fatto che oggi è società commissariata e, quindi, CP_1 sotto il controllo dell'Autorità Giudiziaria;
- che e le sue subappaltatrici erano state sempre in possesso di regolare Durc, CP_1 regolari autocertificazioni, e regolari quietanze di pagamento, e che era stata Pt_1 messa nelle condizioni - avendo ricevuto le credenziali di accesso - di poter disporre liberamente della banca dati (portale denominato Hoida) concernente la posizione del personale impiegato nell'appalto, con possibilità di estrarre anche copia dei relativi documenti, anche se “ la situazione emergenziale, covid-19- nel ridurre drasticamente l'attività lavorativa, in quasi tutti i settori produttivi, ha comportato dei rallentamenti anche negli adempimenti delle pratiche burocratiche- amministrative, rallentamenti e dèfaillance che hanno inciso, anche nel caso di cui si discorre, sull'aggiornamento dei dati;
per dette ragioni, alcuna colpa può essere imputabile al referente informatico, odierna opposta, che è stata, comunque, sempre in possesso di regolare Durc e di regolari quietanze di pagamento - nonché, disponibile a soddisfare ogni richiesta di consegna di detti documenti - che allegava
(cfr. doc. all.ti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 - quietanze di pagamento mod. f24, rateizzazione e Durc delle consorziate).
- che era invece inadempiente al piano di riscadenziamento del debito che Pt_1 prevedeva: “ il mancato o ritardato pagamento da parte della anche di una Pt_1 sola rata del presente piano di rientro, così come il mancato pagamento e/o ritardato pagamento delle ulteriori fatture emesse in forza dei contratti di appalto in essere, comporterà automaticamente la risoluzione ex art. 1456 del presente accordo e la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 del Codice Civile e, conseguentemente la Scrivente potrà agire immediatamente per il recupero della residua somma del debito senza necessità di ulteriore avviso fatto salvo il diritto di trattenere i pagamenti medio tempore ricevuti”, visto che, dopo aver adempiuto al
7 pagamento delle prime rate, sospendeva arbitrariamente ed ingiustificatamente i pagamenti del residuo debito. Pertanto, a seguito dell'inadempimento di Pt_1
era legittimata alla risoluzione del contratto, nonché ad agire per il recupero CP_1 del credito residuale, attesa la previsione concordata della decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.
Circa la domanda riconvenzione spiegata da , eccepiva essere Pt_1 CP_1 assolutamente non dimostrato il nesso causale di responsabilità , mentre la richiesta di compensazione delle somme portate dai due accertamenti del 2017 e 2022, CP_2 per complessivi € 69.730,96, era a suo avviso inammissibile, stante l'assenza di qualsivoglia esborso da parte di quale coobbligato solidale. Pt_1
Pertanto la convenuta chiedeva di concedere l'esecuzione provvisoria del decreto opposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c. e rigettare l'opposizione e la domanda riconvenzionale dell'opponente.
All'esito della prima udienza veniva rigettata l'istanza ex art. 648 cpc, essendo l'opposizione fondata su prova scritta . Nel corso della fase istruttoria si procedeva all'assunzione di prove testimoniali, quindi la causa veniva infine rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.11.2024. Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto inammissibili e superflue alla luce dell'attività istruttoria già esperita. Va rilevato che oltre ai primi due verbali di accertamento del 2017 e 2022 CP_2 notificati all'attrice opponente come coobbligata solidale per complessivi € 69.730,96, in corso di causa le è stato notificato anche il VERBALE UNICO DI ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE N. 2022006373/S12 DEL 25/05/2023, prodotto in allegato alla seconda memoria istruttoria, per euro € 38.687,35, e successivamente il VERBALE UNICO DI ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE N. 2023004955/S03 DEL 30/08/2023 per euro € 79.105,33 documento ammissibile in quanto di formazione successiva al maturare delle preclusioni processuali. Pertanto attualmente la somma per la quale l'attrice opponente risulta coobbligata solidale, a causa dell'inadempimento della convenuta agli obblighi di cui all'art. 10 letet. J del contratto ( garantire la regolarità contributiva e assicurativa in relazione ai dipendenti) , supera il debito per il quale era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto. La convenuta è inadempiente all'obbligo contrattuale, non avendo riscontrato la richiesta del 30.8.2021 di documentare “ il puntuale adempimento, da parte Vs., fino ad oggi, degli obblighi salariali e contributivi contratti con i lavoratori adibiti al servizio appaltato presso l'Hotel Alexander”, obbligo espressamente contemplato in contratto. Va inoltre osservato che secondo la Suprema Corte (Cass. Sez. 2 -
Ordinanza n. 4079 del 09/02/2022 )” in caso di appalto di servizi, a fronte dell'inadempimento, da parte dell'appaltatore, dell'obbligo di presentazione del
8 documento unico di regolarità contributiva (DURC), il committente è legittimato a sospendere il pagamento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 1460 c.c., stante la sinallagmaticità del rapporto contrattuale e l'esposizione del committente al rischio di rispondere in solido del versamento degli oneri previdenziali e contributivi ex art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. ”. A maggior ragione il committente è legittimato ad opporre l' exceptio inadimplenti non est adimplendum nel caso di specie, in cui, a prescindere dall'eventuale documento, è stata positivamente accertata, dalle competenti autorità, l'inesistenza di regolarità contributiva. Va infine osservato che a nulla vale fornire l'accesso al portale informatico, se i dati ivi registrati sono non veritieri, come emerso dai verbali di accertamento dell' , CP_2 nei quali si legge che “ i contributi relativi ai periodi sopra indicati sono CP_2 stati pagati dalle varie subappaltatrici utilizzando crediti fiscali fittizi, come confermato nel su citato verbale dell'AdE; per tale motivo, tali pagamenti devono considerarsi non validi e quindi mai effettuati.” e che “ lo schema utilizzato dalle società del gruppo CEGALIN-HOTELVOLVER è basato sulla simulazione dei contratti di subappalto stipulati tra le società operative e le società subappaltatrici serbatoi di personale e la parallela simulazione dei contratti di lavoro dipendente tra queste ultime ed il personale dipendente. La simulazione dei contratti di subappalto dava luogo all'emissione di fatture oggettivamente inesistenti da parte della subappaltatrice nei confronti delle società operative del gruppo
[...]
in quanto la forza lavoro di fatto era alle dirette dipendenze delle CP_5 società operative. Inoltre, le società subappaltatrici, una volta emessa la fattura nei confronti delle società operative, ricevevano da queste ultime la provvista finanziaria per il pagamento degli stipendi ai dipendenti. Infine, in capo alle società subappaltatrici veniva simulato anche il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali per la manodopera impiegata negli appalti con la sistematica compensazione dei debiti con crediti fiscali inesistenti. Pertanto, ad oggi i contributi previdenziali relativi ai lavoratori impiegati dalle società operative negli appalti presso le strutture alberghiere risultano formalmente imputati ad un soggetto giuridico incapace di assolvere ai debiti autonomamente.” (verbale del CP_2
25/05/2023). Legittima risulta quindi, ai sensi dell'art. 1460 c.c., la sospensione dei pagamenti posta in essere dall'attrice opponente. In relazione alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, per avere la convenuta improvvisamente interrotto l'erogazione delle prestazioni, costringendo la committente a maggiori spese per i servizi di pulizia dell'hotel, si rileva che il testimone sentito nel corso della fase istruttoria ha confermato i capitoli di prova attorei. Infatti il teste, comune ad entrambe le parti, direttore dell'Hotel Alexander AL dal Testimone_2
2012 , privo di interesse in causa, ha confermato il documento n. 10 di parte attrice, contenente il numero di camere occupate nel periodo in cui aveva interrotto CP_1 il servizio, e il costo che tale servizio avrebbe avuto ove fosse stato prestato da in esecuzione del contratto. Il teste ha inoltre ricordato che CP_1 CP_1 aveva interrotto il servizio, e che “ per sopperire a tale interruzione l'albergo,
9 utilizzò personale interno, compreso me, ed assunse personale esterno a tempo determinato o con contratto a chiamata.” Ha inoltre confermato il doc. 9 “ elaborato dal professionista che si occupa delle buste paga del personale dell'albergo e descrive il costo mensile dei singoli lavoratori per i periodi ivi indicati ed impiegati per sopperire ai servizi non più forniti da preciso, infatti, che i CP_1 lavoratori , , e Parte_3 CP_6 Persona_2 Persona_3 erano già dipendenti dell'albergo, con qualifica di facchini e Persona_4 manutentori, che nei periodi ivi indicati vennero sollevati dalle loro mansioni ed impiegati nella sola pulizia delle camere;
gli altri lavoratori sono stati assunti, invece, al solo scopo di pulire le camere.” In forza di tale testimonianza, e tenuto conto del fatto che la convenuta non ha mai contestato in modo specifico la domanda riconvenzionale attorea, né nell'an né nel quantum , si deve ritenere provato che, a causa dell'inadempimento della convenuta, l' attrice ha subito un danno consistente nell' aggravio di spesa sostenuto per l'espletamento del servizio dedotto in contratto, aggravio quantificato in euro € 73.429,35. Tale somma andrà posta in compensazione con il maggior credito di che era stato riconosciuto da CP_1 Pt_1
[... col piano di rientro del 23.09.2020 (doc.3 attoreo), e che per il rimanente risulta paralizzato dalla exceptio inadimplenti non est adimplendum, eccezione legittimamente opponibile fino a quando non sia stata stabilita la non debenza del maggior debito contributivo di € 181.855,84, di cui la committente è stata chiamata a rispondere dall' , o l'appaltatrice abbia comunque provveduto a sistemare CP_2 definitivamente tale posizione con l'Istituto Previdenziale. Il decreto ingiuntivo opposto va pertanto revocato. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018 e DM 147/2022, in base alle attività espletate e alla complessità della lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede: 1) accertato che l'attrice opponente ha diritto al risarcimento del danno , quantificato in euro € 73.429,35, da porsi in compensazione col credito della convenuta opposta e che, per il rimanente, ha legittimamente opposto all'ingiungente l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c., revoca il decreto ingiuntivo n.1938/2022 ; 3) condanna la convenuta opposta a rifondere all'attrice opponente le spese di lite, liquidate in euro 406,50 per anticipazioni ed euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in Vicenza il 25.2.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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