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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/02/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2103/2022 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 26.2.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2103 del R.G. dell'anno 2022, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (5.8.1982 – c.f.: - domiciliata Parte_1 C.F._1
come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dall'avv. Pietro Siviglia del
Foro di Reggio Calabria) e l , in persona del legale rappresentate p.t. (c.f. CP_1
- domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Rizzo del P.IVA_1
Foro di Napoli).
1. Il ricorso proposto da è parzialmente fondato e va pertanto accolto per i Parte_1
motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso, la predetta ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“accertare, dichiarare e statuire il diritto al riconoscimento degli scatti di anzianità e degli adeguamenti contrattuali pregressi maturati dall'1.6.2011 al 31.1.2018, nonché il diritto al pagamento dei permessi per festività soppresse non fruiti entro l'anno di maturazione, condannando la società datoriale al pagamento della complessiva somma di CP_1
1 €8.892,17 o a quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia maggiorata di interessi legali
e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
accertare, dichiarare e statuire, altresì, il diritto al ripristino in busta paga del computo delle ferie maturate e non godute pari a hh/gg
281,80 (…)”; vinte le spese con distrazione.
Ai fini dell'accoglimento di queste ultime, la ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo di lite: di essere dipendente della con mansioni di cassiera, livello IV C.C.N.L. Commercio, CP_1
con sede di lavoro presso il punto vendita di Porto Bolaro (RC) in forza di un contratto di cessione di ramo di azienda stipulato tra la SSC – Società Sviluppo Commercale s.r.l. (di qui in avanti: SSC s.r.l.) e l'odierna resistente;
- che, più precisamente, il ramo di azienda oggetto di cessione era stato in precedenza concesso in affitto dalla SSC s.r.l. alla (di qui in avanti: con Parte_2 Parte_2
accordo verbale del 27.5.2011, successivamente risolto anticipatamente in data 1.6.2018 con conseguente retrocessione dell'esercizio commerciale alla SSC s.r.l. la quale, a sua volta, ha per l'appunto ceduto il medesimo ramo di azienda alla CP_1
- che, come da accordi presi nel verbale del 10.1.2018, la è subentrata nei rapporti di CP_1 lavoro in corso con tutti i dipendenti dell'esercizio commerciale della ai sensi Parte_2 dell'art. 2112 c.c.;
- di non aver mai ricevuto, dal 1.6.2011 al 31.1.2018 (periodo in cui si trovava alle dipendenze della , gli scatti di anzianità maturati in costanza di rapporto di lavoro subordinato Parte_2 né gli adeguamenti contrattuali e di aver chiesto, per questo motivo, l'intervento dell'Ispettorato del Lavoro;
- che, con diffida accertativa per crediti patrimoniali n. RC 00000/2019-057 del 21.12.2018, notificata il 9.1.2019, la ha ingiunto alla Controparte_2
di corrispondere in suo favore la somma di € 1.470,46; Parte_3
- che la non ha provveduto a versare quanto dovuto;
Parte_2
- che, a seguito dell'esito negativo della procedura esecutiva, con missiva del 8.3.2022 ha richiesto alla alla SSC s.r.l. e all'odierna resistente in forza del regime Parte_2 CP_1
di solidarietà ex art. 2112 c.c. il pagamento di quanto dovuto in merito a scatti di anzianità, adeguamenti contrattuali, differenze di retribuzione, ferie e permessi maturati e non goduti;
- che, in riscontro alla suddetta missiva, con pec del 17.3.2022 la società odierna resistente ha negato il riconoscimento delle pretese economiche avanzate.
Ritenuta sussistente la violazione da parte dell' degli artt. 2112 e 2109 c.c. nonché CP_1 dell'art. 158 C.C.N.L. Commercio, si è quindi determinata alla proposizione del ricorso oggetto di valutazione nella corrente sede.
2 La società resistente si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza del ricorso CP_1
per mancata allegazione del C.C.N.L. di settore nonché l'incoerenza tra il petitum ed i conteggi prodotti dalla ricorrente, con particolare riguardo agli adeguamenti contrattuali e alle 13esima e
14esima mensilità.
Ha poi parimenti eccepito la prescrizione del diritto azionato ex art.2948 c.c. con riferimento a tutti gli emolumenti richiesti dalla controparte, concludendo poi per la complessiva reiezione del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti, non abbisognando di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato sempre per esigenze di sintesi il contenuto degli atti processuali delle parti costituite, il
Tribunale osserva quanto segue: il tutto, aderendo all'orientamento seguito da questo ufficio in cause di contenuto analogo costituenti precedenti conformi ex art. 118 disp. att. c.p.c.
2.1. Deve in primo luogo evidenziarsi come: a) il thema decidendum della controversia sia costituito dalla tenutezza del pagamento ad opera dell' di emolumenti retributivi CP_1
asseritamente maturati in costanza di rapporto di lavoro tra la ricorrente e altra società ex art.2112 c.c.; b) l'operatività della solidarietà passiva prevista e disciplinata da tale disposizione non sia stata contestata dalla società resistente.
Da ciò discende, di fatto, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata dall' CP_1
L'operatività dell'art.2112 c.c. determina infatti una sostanziale insensibilità dei diritti del lavoratore a fronte dei fenomeni di circolazione aziendale, al punto che il cessionario risponde per i crediti del primo anche indipendentemente dalla effettiva conoscenza che ne abbia e, se risultano dai libri contabili, anche di quelli relativi a rapporti di lavoro cessati.
Ciò spiega perché non possa configurarsi alcuna distinzione tra momento precedente la cessione e momento successivo ai fini della verifica della prescrizione dei crediti di lavoro, atteso che il rapporto di lavoro è e rimane – nella già citata ottica dei diritti del lavoratore - sostanzialmente unico e non può ritenersi interrotto per effetto della cessione.
Richiamato il condiviso principio di diritto espresso dalla Cassazione secondo cui “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 cod. civ., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass.,
3 17520/2023), e considerato che il rapporto di lavoro con l' – legittimata passiva, come CP_1
detto, ex art.2112 c.c. – è ancora in corso, non è quindi configurabile alcuna prescrizione.
L'eccezione proposta dalla deve quindi ritenersi infondata. CP_1
2.2. E' quindi possibile verificare nel merito, senza alcuna limitazione temporale, la fondatezza delle singole pretese retributive azionate dalla ricorrente.
2.2.1. La prima di tali pretese ha ad oggetto il mancato riconoscimento degli scatti di anzianità da parte della per il periodo 1.6.2011 – 31.1.2018 per come previsti dalla Parte_2
contrattazione collettiva nazionale di categoria per un totale di € 1.160,81 inclusivo di ricalcolo tredicesima e quattrodicesima mensilità (cfr. pg. 6 ricorso: “secondo quanto già largamente esposto in premessa, la cessionaria dal 1.6.2011 al 31.1.2018 non ha mai Parte_2
riconosciuto gli scatti di anzianità ai dipendenti. Il diritto dei dipendenti al riconoscimento degli scatti di anzianità è sancito dal Contratto collettivo di categoria che, agli art. 203 e ss. disciplina il diritto del lavoratore alla maturazione dell'anzianità, nonché gli importi degli scatti in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento”; cfr. doc. 10 fascicolo di parte - conteggi).
Al riguardo, l' ha contestato: a) la mancata allegazione quanto all'operatività del CP_1
C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende del Terziario e all'insufficienza ex art.36 Cost. della retribuzione concretamente percepita avendo come mero parametro di quantificazione detto contratto collettivo;
b) l'inammissibilità della domanda per mancata indicazione del numero degli scatti, delle date di maturazione, del valore economico degli scatti stessi, della progressione degli scatti e della previsione specifica del C.C.N.L.; c) la genericità della domanda alla luce della presenza nei cedolini paga prodotti dalla controparte (doc. n.12) di voci apparentemente riferibili proprio agli scatti di anzianità ed all'adeguamento scatti.
Le argomentazioni di parte resistente sono però ritenute non condivisibili dal Tribunale.
Quanto al profilo sub a), l'applicazione del C.C.N.L. Terziario è provata dal verbale di incontro sindacale del 10.1.2018 (doc. 2 fascicolo di parte ricorrente), nel quale l' ha CP_1 dichiarato che con la sottoscrizione del contratto di cessione “subentrerà nel rapporto di lavoro in corso con tutti i lavoratori dipendenti dell'Esercizio Commerciale della ai sensi Parte_2 dell'art. 2112 del Codice Civile ed agli stessi continuerà, senza soluzione di continuità, ad essere applicato il CCNL commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi (…)”.
Tale circostanza trova poi riscontro documentale nelle buste paga e nel verbale di diffida accertativa dell'I.T.L. di Reggio Calabria, versati in atti.
4 Quanto ai profilo sub b), c), deve osservarsi come le difese dell' volte a Controparte_3 determinare una sorta di inversione dell'onere della prova più che a contestare espressamente le pretese e i conteggi dedotti in giudizio dalla controparte.
Al riguardo, deve preliminarmente richiamarsi il principio generale secondo cui “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto
a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”
(in tali termini già Cass., Sez. Un., 13533/2001; nello stesso senso Cass., 3373/2010).
Tale principio non può certamente essere derogato proprio in materia di lavoro, e anzi trova espresso – e logico – rafforzamento nell'analogo principio di necessaria espressa contestazione dei fatti e dei conteggi elaborati dall'attore ex artt. 167 co. 1, 416 co.3 c.p.c.
Nella fattispecie in esame parte ricorrente ha compiutamente – sebbene sinteticamente – indicato sia il petitum sia la causa petendi, la fonte contrattualcollettiva degli scatti e degli adeguamenti di anzianità asseritamente non goduti nella giusta misura e la quantificazione degli stessi.
A fronte di ciò, l' si è limitata – oltre a lamentare il difetto di allegazione di cui si è CP_1
detto – a contestare solo genericamente detta pretesa.
In tal modo, però è venuto meno a uno specifico onere gravante sulla stessa società (“nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica di necessità l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire con rapidità la pronuncia con riguardo al bene della vita reclamato”: Cass., 21302/2019), consentendo quindi al giudicante di ritenere asseverato il calcolo delle differenze retributive vantate dalla lavoratrice.
Va quindi pronunciata sul punto sentenza di condanna dell' al pagamento in favore di CP_1
dell'importo di € 1.160,81 oltre interessi e rivalutazione come per legge. Parte_1
2.2.2. Analoghe considerazioni valgono per la chiesta corresponsione della maggiorazione per lavoro straordinario emergente come effettivamente svolto dalla ricorrente alla luce della documentazione in atti (cfr. buste paga).
5 Detta maggiorazione è stata correttamente quantificata nei conteggi prodotti dalla stessa ricorrente sulla base dei parametri fissati dalla contrattazione collettiva di settore in misura pari ad € 4.803,77.
In tali termini va pronunciata sentenza di condanna al pagamento da parte dell con CP_1
maggiorazione di interessi e rivalutazione come per legge.
2.2.3. La ricorrente ha poi richiesto la corresponsione dell'importo sostitutivo dei permessi retribuiti per le festività soppresse ex L.54/1977 non goduti ex art. 158 C.C.N.L. (“Gruppi di 4
o 8 ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle 4 festività abolite dal combinato disposto della legge 5 Marzo 1977, n. 54 e del D,P,R. 28 Dicembre 1985 n. 792, verranno fruiti dai lavoratori a partire dal 1 gennaio 1980 (…) I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto di cui all'art. 208 in atto al momento della scadenza oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo”).
A tale titolo, nei già citati conteggi allegati al ricorso il correlato importo viene quantificato in
€1.106,85 per 110,83 ore/gg.
Anche in questo caso l' non ha fornito prova quanto al pagamento di tale importo né CP_1 contestato espressamente i criteri di computo di quest'ultimo, limitandosi ad eccepire l'inammissibilità della domanda per mancata produzione dei cedolini paga riferibili all'intero rapporto di lavoro della ricorrente.
Tale prova sarebbe stata vieppiù necessaria se si considera che dalla busta paga di novembre
2017, prodotta in atti da ques'ultima, risulta espressamente indicato tale montante mentre nulla viene indicato nelle buste paga di dicembre e gennaio circa l'utilizzo di tali permessi: del tutto azzerati, poi, nella busta di paga di febbraio 2018 e quindi dopo il passaggio all' CP_1
Va quindi pronunciata sul punto sentenza di condanna dell' al pagamento in favore di CP_1
dell'importo di € 1.106,85 oltre interessi e rivalutazione come per legge. Parte_1
2.2.4. Va poi parzialmente accolta anche la domanda di accertamento dell'esatta determinazione delle ferie non godute ai fini dell'eventuale richiesta di indennità sostitutiva delle stesse.
E' infatti in questi termini – e non di mera declaratoria dell'obbligo di annotazione delle stesse in busta paga, in effetti non previsto da alcuna disposizione di legge e/o contrattualcollettiva – che va qualificata la domanda di parte ricorrente.
Dalla busta paga di novembre 2017 emerge un montante ferie non godute pari a hh/gg. 252,94.
Da tale montante va detratto una quota di ferie godute per gennaio 2018 (v. busta paga) pari a hh/gg. 88.
6 Dal mese di febbraio 2018 il montante ferie residue, pari a hh/gg. 164,94 risulta però ingiustificatamente azzerato.
Va quindi accertato e dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento a far data da febbraio 2018 di un montante ferie non godute pari a hh/gg. 164,94, sul quale conteggiare poi le successive detrazioni conseguenti al godimento delle stesse nel prosieguo del rapporto di lavoro.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito indicata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (attività: studio, introduzione, trattazione (Cass.,
8561/2023), decisione;
scaglione di valore: fino ad € 26.000; decurtazione ex art.4 co.1 attesa la natura documentale della causa), con distrazione in favore del procuratore distrattario di parte ricorrente avv. Pietro Siviglia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: CP_1
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto: a) condanna l' in persona del l.r.p.t. CP_1
al pagamento in favore di dell'importo di € 7.071,43 oltre interessi e Parte_1
rivalutazione come per legge;
b) accerta e quantifica le ferie non godute dalla ricorrente alla data di febbraio 2018 nella misura indicata in parte motiva;
Parte_4
- pone a carico di parte resistente le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.100,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto, con distrazione in favore del procuratore distrattario di parte ricorrente avv. Pietro Siviglia.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 26.2.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Antonio Salvati
7
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 26.2.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2103 del R.G. dell'anno 2022, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (5.8.1982 – c.f.: - domiciliata Parte_1 C.F._1
come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dall'avv. Pietro Siviglia del
Foro di Reggio Calabria) e l , in persona del legale rappresentate p.t. (c.f. CP_1
- domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Rizzo del P.IVA_1
Foro di Napoli).
1. Il ricorso proposto da è parzialmente fondato e va pertanto accolto per i Parte_1
motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso, la predetta ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“accertare, dichiarare e statuire il diritto al riconoscimento degli scatti di anzianità e degli adeguamenti contrattuali pregressi maturati dall'1.6.2011 al 31.1.2018, nonché il diritto al pagamento dei permessi per festività soppresse non fruiti entro l'anno di maturazione, condannando la società datoriale al pagamento della complessiva somma di CP_1
1 €8.892,17 o a quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia maggiorata di interessi legali
e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
accertare, dichiarare e statuire, altresì, il diritto al ripristino in busta paga del computo delle ferie maturate e non godute pari a hh/gg
281,80 (…)”; vinte le spese con distrazione.
Ai fini dell'accoglimento di queste ultime, la ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo di lite: di essere dipendente della con mansioni di cassiera, livello IV C.C.N.L. Commercio, CP_1
con sede di lavoro presso il punto vendita di Porto Bolaro (RC) in forza di un contratto di cessione di ramo di azienda stipulato tra la SSC – Società Sviluppo Commercale s.r.l. (di qui in avanti: SSC s.r.l.) e l'odierna resistente;
- che, più precisamente, il ramo di azienda oggetto di cessione era stato in precedenza concesso in affitto dalla SSC s.r.l. alla (di qui in avanti: con Parte_2 Parte_2
accordo verbale del 27.5.2011, successivamente risolto anticipatamente in data 1.6.2018 con conseguente retrocessione dell'esercizio commerciale alla SSC s.r.l. la quale, a sua volta, ha per l'appunto ceduto il medesimo ramo di azienda alla CP_1
- che, come da accordi presi nel verbale del 10.1.2018, la è subentrata nei rapporti di CP_1 lavoro in corso con tutti i dipendenti dell'esercizio commerciale della ai sensi Parte_2 dell'art. 2112 c.c.;
- di non aver mai ricevuto, dal 1.6.2011 al 31.1.2018 (periodo in cui si trovava alle dipendenze della , gli scatti di anzianità maturati in costanza di rapporto di lavoro subordinato Parte_2 né gli adeguamenti contrattuali e di aver chiesto, per questo motivo, l'intervento dell'Ispettorato del Lavoro;
- che, con diffida accertativa per crediti patrimoniali n. RC 00000/2019-057 del 21.12.2018, notificata il 9.1.2019, la ha ingiunto alla Controparte_2
di corrispondere in suo favore la somma di € 1.470,46; Parte_3
- che la non ha provveduto a versare quanto dovuto;
Parte_2
- che, a seguito dell'esito negativo della procedura esecutiva, con missiva del 8.3.2022 ha richiesto alla alla SSC s.r.l. e all'odierna resistente in forza del regime Parte_2 CP_1
di solidarietà ex art. 2112 c.c. il pagamento di quanto dovuto in merito a scatti di anzianità, adeguamenti contrattuali, differenze di retribuzione, ferie e permessi maturati e non goduti;
- che, in riscontro alla suddetta missiva, con pec del 17.3.2022 la società odierna resistente ha negato il riconoscimento delle pretese economiche avanzate.
Ritenuta sussistente la violazione da parte dell' degli artt. 2112 e 2109 c.c. nonché CP_1 dell'art. 158 C.C.N.L. Commercio, si è quindi determinata alla proposizione del ricorso oggetto di valutazione nella corrente sede.
2 La società resistente si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza del ricorso CP_1
per mancata allegazione del C.C.N.L. di settore nonché l'incoerenza tra il petitum ed i conteggi prodotti dalla ricorrente, con particolare riguardo agli adeguamenti contrattuali e alle 13esima e
14esima mensilità.
Ha poi parimenti eccepito la prescrizione del diritto azionato ex art.2948 c.c. con riferimento a tutti gli emolumenti richiesti dalla controparte, concludendo poi per la complessiva reiezione del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti, non abbisognando di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato sempre per esigenze di sintesi il contenuto degli atti processuali delle parti costituite, il
Tribunale osserva quanto segue: il tutto, aderendo all'orientamento seguito da questo ufficio in cause di contenuto analogo costituenti precedenti conformi ex art. 118 disp. att. c.p.c.
2.1. Deve in primo luogo evidenziarsi come: a) il thema decidendum della controversia sia costituito dalla tenutezza del pagamento ad opera dell' di emolumenti retributivi CP_1
asseritamente maturati in costanza di rapporto di lavoro tra la ricorrente e altra società ex art.2112 c.c.; b) l'operatività della solidarietà passiva prevista e disciplinata da tale disposizione non sia stata contestata dalla società resistente.
Da ciò discende, di fatto, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata dall' CP_1
L'operatività dell'art.2112 c.c. determina infatti una sostanziale insensibilità dei diritti del lavoratore a fronte dei fenomeni di circolazione aziendale, al punto che il cessionario risponde per i crediti del primo anche indipendentemente dalla effettiva conoscenza che ne abbia e, se risultano dai libri contabili, anche di quelli relativi a rapporti di lavoro cessati.
Ciò spiega perché non possa configurarsi alcuna distinzione tra momento precedente la cessione e momento successivo ai fini della verifica della prescrizione dei crediti di lavoro, atteso che il rapporto di lavoro è e rimane – nella già citata ottica dei diritti del lavoratore - sostanzialmente unico e non può ritenersi interrotto per effetto della cessione.
Richiamato il condiviso principio di diritto espresso dalla Cassazione secondo cui “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 cod. civ., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass.,
3 17520/2023), e considerato che il rapporto di lavoro con l' – legittimata passiva, come CP_1
detto, ex art.2112 c.c. – è ancora in corso, non è quindi configurabile alcuna prescrizione.
L'eccezione proposta dalla deve quindi ritenersi infondata. CP_1
2.2. E' quindi possibile verificare nel merito, senza alcuna limitazione temporale, la fondatezza delle singole pretese retributive azionate dalla ricorrente.
2.2.1. La prima di tali pretese ha ad oggetto il mancato riconoscimento degli scatti di anzianità da parte della per il periodo 1.6.2011 – 31.1.2018 per come previsti dalla Parte_2
contrattazione collettiva nazionale di categoria per un totale di € 1.160,81 inclusivo di ricalcolo tredicesima e quattrodicesima mensilità (cfr. pg. 6 ricorso: “secondo quanto già largamente esposto in premessa, la cessionaria dal 1.6.2011 al 31.1.2018 non ha mai Parte_2
riconosciuto gli scatti di anzianità ai dipendenti. Il diritto dei dipendenti al riconoscimento degli scatti di anzianità è sancito dal Contratto collettivo di categoria che, agli art. 203 e ss. disciplina il diritto del lavoratore alla maturazione dell'anzianità, nonché gli importi degli scatti in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento”; cfr. doc. 10 fascicolo di parte - conteggi).
Al riguardo, l' ha contestato: a) la mancata allegazione quanto all'operatività del CP_1
C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende del Terziario e all'insufficienza ex art.36 Cost. della retribuzione concretamente percepita avendo come mero parametro di quantificazione detto contratto collettivo;
b) l'inammissibilità della domanda per mancata indicazione del numero degli scatti, delle date di maturazione, del valore economico degli scatti stessi, della progressione degli scatti e della previsione specifica del C.C.N.L.; c) la genericità della domanda alla luce della presenza nei cedolini paga prodotti dalla controparte (doc. n.12) di voci apparentemente riferibili proprio agli scatti di anzianità ed all'adeguamento scatti.
Le argomentazioni di parte resistente sono però ritenute non condivisibili dal Tribunale.
Quanto al profilo sub a), l'applicazione del C.C.N.L. Terziario è provata dal verbale di incontro sindacale del 10.1.2018 (doc. 2 fascicolo di parte ricorrente), nel quale l' ha CP_1 dichiarato che con la sottoscrizione del contratto di cessione “subentrerà nel rapporto di lavoro in corso con tutti i lavoratori dipendenti dell'Esercizio Commerciale della ai sensi Parte_2 dell'art. 2112 del Codice Civile ed agli stessi continuerà, senza soluzione di continuità, ad essere applicato il CCNL commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi (…)”.
Tale circostanza trova poi riscontro documentale nelle buste paga e nel verbale di diffida accertativa dell'I.T.L. di Reggio Calabria, versati in atti.
4 Quanto ai profilo sub b), c), deve osservarsi come le difese dell' volte a Controparte_3 determinare una sorta di inversione dell'onere della prova più che a contestare espressamente le pretese e i conteggi dedotti in giudizio dalla controparte.
Al riguardo, deve preliminarmente richiamarsi il principio generale secondo cui “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto
a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”
(in tali termini già Cass., Sez. Un., 13533/2001; nello stesso senso Cass., 3373/2010).
Tale principio non può certamente essere derogato proprio in materia di lavoro, e anzi trova espresso – e logico – rafforzamento nell'analogo principio di necessaria espressa contestazione dei fatti e dei conteggi elaborati dall'attore ex artt. 167 co. 1, 416 co.3 c.p.c.
Nella fattispecie in esame parte ricorrente ha compiutamente – sebbene sinteticamente – indicato sia il petitum sia la causa petendi, la fonte contrattualcollettiva degli scatti e degli adeguamenti di anzianità asseritamente non goduti nella giusta misura e la quantificazione degli stessi.
A fronte di ciò, l' si è limitata – oltre a lamentare il difetto di allegazione di cui si è CP_1
detto – a contestare solo genericamente detta pretesa.
In tal modo, però è venuto meno a uno specifico onere gravante sulla stessa società (“nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica di necessità l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire con rapidità la pronuncia con riguardo al bene della vita reclamato”: Cass., 21302/2019), consentendo quindi al giudicante di ritenere asseverato il calcolo delle differenze retributive vantate dalla lavoratrice.
Va quindi pronunciata sul punto sentenza di condanna dell' al pagamento in favore di CP_1
dell'importo di € 1.160,81 oltre interessi e rivalutazione come per legge. Parte_1
2.2.2. Analoghe considerazioni valgono per la chiesta corresponsione della maggiorazione per lavoro straordinario emergente come effettivamente svolto dalla ricorrente alla luce della documentazione in atti (cfr. buste paga).
5 Detta maggiorazione è stata correttamente quantificata nei conteggi prodotti dalla stessa ricorrente sulla base dei parametri fissati dalla contrattazione collettiva di settore in misura pari ad € 4.803,77.
In tali termini va pronunciata sentenza di condanna al pagamento da parte dell con CP_1
maggiorazione di interessi e rivalutazione come per legge.
2.2.3. La ricorrente ha poi richiesto la corresponsione dell'importo sostitutivo dei permessi retribuiti per le festività soppresse ex L.54/1977 non goduti ex art. 158 C.C.N.L. (“Gruppi di 4
o 8 ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle 4 festività abolite dal combinato disposto della legge 5 Marzo 1977, n. 54 e del D,P,R. 28 Dicembre 1985 n. 792, verranno fruiti dai lavoratori a partire dal 1 gennaio 1980 (…) I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto di cui all'art. 208 in atto al momento della scadenza oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo”).
A tale titolo, nei già citati conteggi allegati al ricorso il correlato importo viene quantificato in
€1.106,85 per 110,83 ore/gg.
Anche in questo caso l' non ha fornito prova quanto al pagamento di tale importo né CP_1 contestato espressamente i criteri di computo di quest'ultimo, limitandosi ad eccepire l'inammissibilità della domanda per mancata produzione dei cedolini paga riferibili all'intero rapporto di lavoro della ricorrente.
Tale prova sarebbe stata vieppiù necessaria se si considera che dalla busta paga di novembre
2017, prodotta in atti da ques'ultima, risulta espressamente indicato tale montante mentre nulla viene indicato nelle buste paga di dicembre e gennaio circa l'utilizzo di tali permessi: del tutto azzerati, poi, nella busta di paga di febbraio 2018 e quindi dopo il passaggio all' CP_1
Va quindi pronunciata sul punto sentenza di condanna dell' al pagamento in favore di CP_1
dell'importo di € 1.106,85 oltre interessi e rivalutazione come per legge. Parte_1
2.2.4. Va poi parzialmente accolta anche la domanda di accertamento dell'esatta determinazione delle ferie non godute ai fini dell'eventuale richiesta di indennità sostitutiva delle stesse.
E' infatti in questi termini – e non di mera declaratoria dell'obbligo di annotazione delle stesse in busta paga, in effetti non previsto da alcuna disposizione di legge e/o contrattualcollettiva – che va qualificata la domanda di parte ricorrente.
Dalla busta paga di novembre 2017 emerge un montante ferie non godute pari a hh/gg. 252,94.
Da tale montante va detratto una quota di ferie godute per gennaio 2018 (v. busta paga) pari a hh/gg. 88.
6 Dal mese di febbraio 2018 il montante ferie residue, pari a hh/gg. 164,94 risulta però ingiustificatamente azzerato.
Va quindi accertato e dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento a far data da febbraio 2018 di un montante ferie non godute pari a hh/gg. 164,94, sul quale conteggiare poi le successive detrazioni conseguenti al godimento delle stesse nel prosieguo del rapporto di lavoro.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito indicata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (attività: studio, introduzione, trattazione (Cass.,
8561/2023), decisione;
scaglione di valore: fino ad € 26.000; decurtazione ex art.4 co.1 attesa la natura documentale della causa), con distrazione in favore del procuratore distrattario di parte ricorrente avv. Pietro Siviglia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: CP_1
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto: a) condanna l' in persona del l.r.p.t. CP_1
al pagamento in favore di dell'importo di € 7.071,43 oltre interessi e Parte_1
rivalutazione come per legge;
b) accerta e quantifica le ferie non godute dalla ricorrente alla data di febbraio 2018 nella misura indicata in parte motiva;
Parte_4
- pone a carico di parte resistente le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.100,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto, con distrazione in favore del procuratore distrattario di parte ricorrente avv. Pietro Siviglia.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 26.2.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Antonio Salvati
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