Art. 8.
(Disposizioni finanziarie).
1. All'onere di lire 60 miliardi per l'anno 1988 e di lire 30 miliardi per l'anno 1989 derivante dall'attuazione del capo I della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento "Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
2. Il ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Disposizioni finanziarie).
1. All'onere di lire 60 miliardi per l'anno 1988 e di lire 30 miliardi per l'anno 1989 derivante dall'attuazione del capo I della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento "Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
2. Il ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.