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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 26/09/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1365/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1365/2025 del ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione, posta in decisione successivamente al deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data
10.9.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. DOMENICO SALVATORE (C.F.: ), giusta C.F._2 procura in atti, elettivamente domiciliato in Potenza alla via Isca del Pioppo n. 2 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e ivi CP_1 C.F._3 residente a[...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv.
DOMENICO SALVATORE (C.F.: ), giusta procura in atti, C.F._2 elettivamente domiciliata in Potenza alla via Isca del Pioppo n. 2 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
1 R.G. N. 1365/2025 V.G.
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio su istanza congiunta;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data 10.9.2025; per il Pubblico
Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato in data 1.7.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno avanzato domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto in Potenza il 25.10.2020, deducendo che dall'unione coniugale non erano nati figli, ma che la moglie «era madre di due bambini, nati da un precedente matrimonio,
, nato a [...] il [...], di anni 18, e , nata Persona_1 Persona_2
a Potenza il 10.11.2009, di anni 15»; e che, dopo la celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione personale, avvenuta in data antecedente all'emissione del decreto di omologa, l'intestato Tribunale aveva omologato le condizioni tra loro convenute con decreto n. 8915/2021 del 22.6.2021.
Le parti hanno – altresì – dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo – pertanto – il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma
1, n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970.
II All'udienza del 10.9.2025, la quale è stata celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M., le parti hanno depositato note congiunte di trattazione scritta ribadendo la volontà di ottenere la pronuncia domandata. Sicché la causa è stata rimessa la Collegio per la decisione.
III I coniugi hanno presentato domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile contratto tra loro in Potenza il 25.10.2020, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 29, Parte I, dell'anno 2020, alle seguenti condizioni:
«1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di portare la propria residenza ove ritenga, con obbligo di reciproco rispetto;
2 R.G. N. 1365/2025 V.G.
2. L'appartamento coniugale sito in Potenza alla Via Messina n. 32, concesso in comodato gratuito alla SI.ra dalla madre, rimarrà assegnato in uso esclusivo CP_1 alla SI.ra ; CP_1
3. I beni mobili che costituivano l'arredo esistente nella casa coniugale, di proprietà della SI.ra , sono lasciati alla SI.ra ; CP_1 CP_1
4. La SI.ra rinuncia alla comproprietà dell'autoveicolo Audi Targata DD 744 CP_1
JE già nella disponibilità esclusiva dalla separazione del SI. , il quale Parte_1 si obbliga ad occuparsi delle pratiche amministrative necessarie per l'intestazione esclusiva in capo allo stesso dell'autoveicolo accollandosi le spese ed obbligandosi al pagamento delle sanzioni amministrative derivanti dall'auso esclusivo dell'autoveicolo, dal mese di gennaio 2024;
5) I danno atto di essere economicamente indipendenti e nulla sarà Per_3 corrisposto a titolo di assegno di mantenimento;
6) I coniugi si danno reciproco assenso all'espatrio, autorizzando sin d'ora il rilascio dei necessari documenti (passaporto e/o carta d'identità);
7) I coniugi, infine, danno atto di aver risolto direttamente e con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale e di non avere altro da chiedersi».
IV Occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n.
898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale,
3 R.G. N. 1365/2025 V.G.
ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
In punto di fatto non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione personale, avvenuta in data antecedente all'emissione del decreto di omologa n. 8915/2021, e la proposizione del ricorso in oggetto, avvenuta in data
1.7.2025.
Sulle condizioni concordate dalle parti, il Collegio ritiene, in assenza di figli nati dal rapporto matrimoniale, che le stesse non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico e che – a ragione di ciò – ricorrano i presupposti per l'emissione della domandata pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato iscritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del Tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 1365 iscritta al ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione dell'anno 2025,
4 R.G. N. 1365/2025 V.G.
promossa da e , con l'intervento necessario Parte_1 CP_1 del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Potenza il 25.10.2020 da (C.F.: ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._3 iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Potenza al N. 29, Parte I,
Anno 2020;
2) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato dalle condizioni concordate riportate in motivazione;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Potenza di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di conSIlio dell'11.9.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1365/2025 del ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione, posta in decisione successivamente al deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data
10.9.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. DOMENICO SALVATORE (C.F.: ), giusta C.F._2 procura in atti, elettivamente domiciliato in Potenza alla via Isca del Pioppo n. 2 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e ivi CP_1 C.F._3 residente a[...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv.
DOMENICO SALVATORE (C.F.: ), giusta procura in atti, C.F._2 elettivamente domiciliata in Potenza alla via Isca del Pioppo n. 2 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
1 R.G. N. 1365/2025 V.G.
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio su istanza congiunta;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data 10.9.2025; per il Pubblico
Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato in data 1.7.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno avanzato domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto in Potenza il 25.10.2020, deducendo che dall'unione coniugale non erano nati figli, ma che la moglie «era madre di due bambini, nati da un precedente matrimonio,
, nato a [...] il [...], di anni 18, e , nata Persona_1 Persona_2
a Potenza il 10.11.2009, di anni 15»; e che, dopo la celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione personale, avvenuta in data antecedente all'emissione del decreto di omologa, l'intestato Tribunale aveva omologato le condizioni tra loro convenute con decreto n. 8915/2021 del 22.6.2021.
Le parti hanno – altresì – dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo – pertanto – il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma
1, n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970.
II All'udienza del 10.9.2025, la quale è stata celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M., le parti hanno depositato note congiunte di trattazione scritta ribadendo la volontà di ottenere la pronuncia domandata. Sicché la causa è stata rimessa la Collegio per la decisione.
III I coniugi hanno presentato domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile contratto tra loro in Potenza il 25.10.2020, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 29, Parte I, dell'anno 2020, alle seguenti condizioni:
«1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di portare la propria residenza ove ritenga, con obbligo di reciproco rispetto;
2 R.G. N. 1365/2025 V.G.
2. L'appartamento coniugale sito in Potenza alla Via Messina n. 32, concesso in comodato gratuito alla SI.ra dalla madre, rimarrà assegnato in uso esclusivo CP_1 alla SI.ra ; CP_1
3. I beni mobili che costituivano l'arredo esistente nella casa coniugale, di proprietà della SI.ra , sono lasciati alla SI.ra ; CP_1 CP_1
4. La SI.ra rinuncia alla comproprietà dell'autoveicolo Audi Targata DD 744 CP_1
JE già nella disponibilità esclusiva dalla separazione del SI. , il quale Parte_1 si obbliga ad occuparsi delle pratiche amministrative necessarie per l'intestazione esclusiva in capo allo stesso dell'autoveicolo accollandosi le spese ed obbligandosi al pagamento delle sanzioni amministrative derivanti dall'auso esclusivo dell'autoveicolo, dal mese di gennaio 2024;
5) I danno atto di essere economicamente indipendenti e nulla sarà Per_3 corrisposto a titolo di assegno di mantenimento;
6) I coniugi si danno reciproco assenso all'espatrio, autorizzando sin d'ora il rilascio dei necessari documenti (passaporto e/o carta d'identità);
7) I coniugi, infine, danno atto di aver risolto direttamente e con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale e di non avere altro da chiedersi».
IV Occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n.
898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale,
3 R.G. N. 1365/2025 V.G.
ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
In punto di fatto non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione personale, avvenuta in data antecedente all'emissione del decreto di omologa n. 8915/2021, e la proposizione del ricorso in oggetto, avvenuta in data
1.7.2025.
Sulle condizioni concordate dalle parti, il Collegio ritiene, in assenza di figli nati dal rapporto matrimoniale, che le stesse non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico e che – a ragione di ciò – ricorrano i presupposti per l'emissione della domandata pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato iscritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del Tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 1365 iscritta al ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione dell'anno 2025,
4 R.G. N. 1365/2025 V.G.
promossa da e , con l'intervento necessario Parte_1 CP_1 del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Potenza il 25.10.2020 da (C.F.: ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._3 iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Potenza al N. 29, Parte I,
Anno 2020;
2) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato dalle condizioni concordate riportate in motivazione;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Potenza di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di conSIlio dell'11.9.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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