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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 29/05/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 385 del RGAC dell'anno 2019, avente ad oggetto Responsabilità ex art. 2049 – 2051-2052 c.c- vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Catanzaro, Largo Parte_1 C.F._1
Marincola Cattaneo n.22 presso lo studio dell'Avv. Massimo Parentela, che lo rappresenta e difende in giudizio giusta procura a margine dell'atto di citazione.
- attore -
E
, (P.I. ) in persona del legale rappresentante, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in Crotone, via Silvio Paternostro n. 6 , presso lo studio dell' Avv. Vittorio Quercia che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta –
(P.IVA in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro-tempore elettivamente domiciliata in Crotone, via Silvio Paternostro n. 6 , presso lo studio dell'
Avv. Vittorio Quercia che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta –
Conclusioni come da verbale di udienza dell'11.4.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e AR Ass.ni per sentir accertare la responsabilità precontrattuale della nonché la condanna CP_1 della compagnia al pagamento dell'indennizzo.
1 In fatto ha dedotto che in data 29.01.2018, in qualità legale rappresentante della Controparte_3 di cui è socio unico, in occasione dell'apertura di un conto corrente ordinario presso la
[...] CP_1
ha sottoscritto su richiesta dell'istituto di credito intermediario, anche la polizza assicurativa
[...]
n. 00159605700918 denominata “Protezione 24” offerta da AR ass.ni ed avente ad oggetto la tutela dell'assicurato nelle ipotesi di infortuni e malattia.
In data 27.08.2018 dato il suo stato di obesità, insorto tra i mesi di febbraio/aprile 2018, è stato sottoposto ad intervento di bypass gastrico anastomosi in videoparascopia e, successivamente, con lettera del 06.09.2018 ha comunicato l'evento malattia alla compagnia, la quale ha tuttavia negato il risarcimento, ritenendo la malattia denunciata non coperta dalla tutela assicurativa.
Nel merito, ha eccepito la pretestuosità del rifiuto al risarcimento da parte di Parte_2 evidenziando anche la scarsa diligenza, trasparenza e correttezza dell'intermediario assicurativo il quale non solo avrebbe fatto sottoscrivere la polizza senza che ne avesse alcuna volontà, ma altresì per aver omesso di fornire un'adeguata informativa precontrattuale, ed in particolare, per non aver sottoposto un questionario sulle eventuali patologie pregresse che avrebbero potuto inficiare l'operatività della polizza.
Per tali ragioni ha, quindi, concluso chiedendo volersi accertare e dichiarare l'efficacia della polizza in quanto al momento della stipula l'assicurato non era affetto e non aveva conoscenza di patologie pregresse. Sempre nel merito, ha chiesto volersi accertare la responsabilità di quale CP_1 intermediario assicurativo e, per l'effetto, ne ha chiesto la condanna in via equitativa per euro
10.000,00 ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Ha chiesto, inoltre, la condanna di AR Ass.ni al pagamento delle spese mediche e cure per euro
6.000,00 e alla corresponsione di un'indennità per invalidità permanente da malattia.
Si è costituita in giudizio la quale, nell'opporsi alle deduzioni avversarie, in via CP_1 preliminare ha eccepito la contraddittorietà delle richieste di parte attrice, rilevando che da una parte l'attore ritiene di essere stato costretto alla stipula di un contratto assicurativo inadeguato rispetto alle sue necessità e dall'altro, pur avendo a disposizione il rimedio specifico del reclamo avverso il comportamento dell'intermediario, ha inteso proporre l'odierno giudizio chiedendo di volersi accertare la validità e l'efficacia della polizza e non già l'annullamento del contratto per vizio del consenso;
inoltre, pur addebitando alla una responsabilità per la violazione dell'obbligo CP_1 informativo, ha richiesto tuttavia di volersi giovare degli effetti del contratto medesimo.
In ordine alla dedotta mancanza di diligenza nella fase precontrattuale, ha rilevato che l'istituto ha provveduto a sottoporre all'assicurato uno specifico questionario anamnestico dettagliato, sottoscritto dall'assicurato medesimo, e tramite il quale questi ha dichiarato di non essere affetto da alcuna delle patologie ivi riportate o di aver subito trattamenti idonei ad escludere l'operatività della garanzia.
Nel merito, ha osservato -sulla natura dell'asserita responsabilità della che l'attore avesse CP_1 dedotto una responsabilità extracontrattuale, con conseguente onere probatorio a suo carico.
2 Per tali motivi, ha concluso chiedendo il rigetto della domanda con condanna altresì della controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Si è costituita la la quale ha preliminarmente eccepito la nullità della citazione nei Controparte_4 suoi confronti per violazione dei termini a comparire.
Nel merito dopo aver ripreso le argomentazioni già spese dalla in ordine alla CP_1 contraddittorietà delle argomentazioni addotte dall'attore sulla determinazione alla stipula del contratto assicurativo rilevandone l'infondatezza della domanda, nel merito eccependo l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art.
6.6 delle CGA per essere la copertura assicurativa operante soltanto per gli eventi accidentali, non preesistenti, anche se sconosciuti all'assicurato ed escluse altresì le patologie cui l'assicurato abbia coscientemente concorso all'insorgenza.
Ha osservato, altresì, che proprio la natura preventiva dell'intervento di bypass gastrico esclude l'operatività della polizza, in considerazione del fatto che l'attore non risulta affetto da alcuna patologia connessa allo stato di obesità; inoltre, la documentazione ha evidenziato che la condizione di obesità dello oltre l'esistenza nel diario clinico dell'attore di episodi di trattamenti Pt_1 curativi per disturbi psichici rilevanti, negati in sede di dichiarazioni precontrattuali, sono preesistenti alla stipula del rapporto assicurativo.
Con riferimento all'asserita mancanza di diligenza, ha osservato che nonostante la compagnia non ha alcun obbligo di far compilare un questionario anamnestico al contraente, nel caso di specie l'attore ne ha compilato uno molto dettagliato.
In ordine alla richiesta di rimborso spese mediche, ha specificato che la copertura non prevede il rimborso di tali spese ma solo il rimborso per spese da infortunio e il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, la cui percentuale non risulta né indicata e né provata, non potendo d'altronde ritenersi che la compagnia fosse tenuta ad indennizzare le spese per interventi preventivi cui liberamente ha deciso di sottoporsi l'assicurato.
Per tali ragioni ha concluso chiedendo volersi dichiarare la nullità della domanda ex art. 164 c.p.c; nel merito, ha chiesto il rigetto della pretesa avversaria. In subordine, nel caso di condanna, ha chiesto volersi applicare la franchigia nel grado di invalidità permanente del 25% in base alle condizioni di polizza.
Successivamente, alla prima udienza di comparizione e alla concessione dei termini per le memorie istruttorie, con provvedimento del 23.10.2020 il Giudice, rilevata la nullità dell'atto di citazione nei confronti della compagnia assicurativa, per mancanza del termine comparire differiva l'udienza; concessi i termini ex art. 183 co 6 c.p.c. con ordinanza del 8.3.2022 rigettava i mezzi istruttori e disponeva rinvio per la precisazione delle conclusioni;
con ordinanza del 27.4.2022 confermava la detta ordinanza istruttoria, rigettando le richieste formulate. All'esito, all'udienza del 11.04.2025 il procuratore di parte attrice neppure compariva;
le parti convenute precisavano le conclusioni la causa veniva assunta in decisione, con la concessione dei termini abbreviati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Preliminarmente e in merito all'eccezione proposta da parte convenuta sul termine a comparire posto dalla parte attrice, deve rilevarsi che con ordinanza del 23.10.2020 il Giudice ebbe a fissare nuova udienza per sanare il vizio dedotto.
Ancora in via preliminare, deve rilevarsi che parte attrice ha chiesto la rimessione della causa sul ruolo per effettuare una proposta conciliativa;
in disparte la circostanza che la stessa parte attrice neppure è comparsa alla udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, deve rilevarsi che la causa è pendente sin dal 2019 e pertanto, deve essere decisa.
L'attore invoca l'accertamento di una responsabilità nei confronti dell'intermediario assicurativo, allegando la mancanza di diligenza relativamente agli obblighi informativi su di essa gravanti per non essere stato sottoposto ad un questionario anamnestico preliminare così da poter rendere edotta la compagnia sulla sussistenza di patologie pregresse che avrebbero poi di fatto escluso l'operatività della polizza.
La domanda proposta è infondata e va rigettata.
In punto di diritto, si osserva che “in materia di contratto di assicurazione, l'assicuratore (come il proprio intermediario o promotore) ha il dovere primario - ai sensi degli art. 1175, 1337 e 1375 c.c.
- di fornire al contraente un'informazione esaustiva, chiara e completa sul contenuto del contratto, oltre quello di proporgli polizze assicurative realmente utili alle sue esigenze, integrando la violazione di tali doveri una condotta negligente ex art. 1176, secondo comma, c.c..” (Cass. Civ.
8412 del 24 aprile 2015).
Non di meno, tuttavia, la circostanza che la malattia dedotta dall'assicurato (obesità) non fosse analiticamente elencata nel questionario anamnestico sottoposto al momento della stipula del contratto è irrilevante.
Sul punto infatti, Cassazione civile sez. III, 22/07/2024, n.20128, ha chiarito che: ”l'assicuratore che, prima della stipula di un'assicurazione sulla vita, sottopone al contraente un questionario anamnestico, per la valutazione del rischio, non ha alcun onere di indicare analiticamente tutti gli stati morbosi che ritiene influenti sul rischio, ma è sufficiente che ponga all'assicurato la generica richiesta di dichiarare ogni stato morboso in atto al momento della stipula o ne raggruppi le specie per tipologie, né tale formulazione del questionario può essere interpretata come disinteresse dell'assicuratore alla conoscenza di malattie non espressamente indicate. Ne consegue che, per escludere la reticenza di cui agli artt. 1892 e 1893 c.c., non può essere dall'assicurato sottaciuta l'esistenza di una patologia preesistente (…) anche se non singolarmente indicata nel questionario anamnestico”.
Ed, invero, dalla documentazione in atti risulta che all'attore è stato sottoposto un questionario in cui era richiesto di dichiarare la sussistenza di circostanze rilevanti ed incidenti sul rischio, risultando quindi evidente l'interesse della compagnia a conoscere situazioni significative per la realizzazione dell'evento; in particolare, veniva richiesto se l'assicurato avesse subito “accertamenti diagnostici, trattamenti curativi, interventi chirurgici o ricoveri in istituti di cura per una delle
4 seguenti malattie : …malattie del sistema endocrino”. A tale domanda l'assicurato ha dato risposta negativa.
Deve, tuttavia, ritenersi che la condizione di obesità della quale l'assicurato era affetto almeno dall'anno 2009, come certificato nella lettera di ricovero a firma del Dott. allegata Per_1 dall'attore medesimo, fosse una malattia che avrebbe dovuto essere resa nota all'assicuratore al momento della stipula in quanto l'obesità può essere una complicanza o un segnale di una malattia del sistema endocrino anche se non sempre dovuta ad una malattia endocrina primaria.
Ne consegue che nessuna responsabilità può essere attribuita al in qualità di CP_1 intermediaria, avendo questa sottoposto all'assicurato un questionario anamnestico, sottoscritto dal contraente e formulato nel rispetto dei principi giurisprudenziali sopra richiamati.
Deve, altresì, rilevarsi sulla dedotta responsabilità precontrattuale della che avendo parte CP_1 attrice domandato di volersi accertare e dichiarare la validità e l'efficacia del contratto assicurativo e non già il suo annullamento, la stessa abbia deciso spontaneamente e senza nessuna costrizione di aderire alla proposta contrattuale offerta dalla dei cui effetti intende in questa sede CP_1 giovarsi e che pertanto ha ritenuto essere adeguata alle sue necessità.
Né emerge alcuna reticenza o violazione del dovere di buona fede nelle trattative in capo all'assicurazione, essendo emerso, al contrario, una reticenza da parte proprio di parte attrice.
Deve a questo punto scrutinarsi la domanda avanzata dall'attore nei confronti di AR Ass.ni tesa alla condanna di quest'ultima al pagamento delle spese mediche e cure oltre che alla richiesta di indennità per invalidità permanente.
La domanda è infondata e pertanto va rigettata.
L'attore ha allegato di essersi sottoposto volontariamente ad una operazione di bypass gastrico a causa della sua condizione di obesità al fine di prevenire l'insorgere di patologie più gravi e di aver denunciato quindi la malattia (obesità) alla compagnia in data 06.09.2018.
L'assicurazione di contro ha eccepito l'inoperatività della polizza, osservando che la copertura assicurativa opera soltanto per gli eventi futuri ed accidentali non potendone estendere gli effetti altresì a situazioni scaturenti da stati patologici preesistenti alla conclusione del contratto.
In particolare, nel caso di specie la domanda di indennizzo per invalidità permanente da malattia non poteva essere accordata all'attore atteso che lo stato di obesità era preesistente alla stipula dell'accordo e non aveva causa accidentale.
Va preliminarmente osservato che secondo il consolidato principio giurisprudenziale di legittimità in materia di responsabilità contrattuale, colui che agisce per l'adempimento di un'obbligazione è tenuto ad allegare e provare il titolo fondante il proprio credito e l'entità ed esigibilità dello stesso, essendo tenuto solo ad allegare l'altrui inadempimento;
è onere del debitore convenuto allegare e provare l'adempimento o altro fatto estintivo o impeditivo della pretesa azionata (cfr. Cass. Civ.
S.U. n. 13533/2001).
5 In tema di assicurazione contro gli infortuni e l'invalidità, il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio garantito e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera con la conseguenza che è sull'assicurato che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro. (cfr. Cassazione VI,
03/02/2023, n.3446; Cass., III, 02/04/2021, n.9205; I, 14/06/2018, n.15630; III, 21/12/2017
n.30656; 8/1/1987, n. 17; 4/3/1978, n. 1081).
Inoltre, gli oneri probatori si distribuiscono diversamente a seconda dell'oggetto del contratto di assicurazione che, in quanto tale, contiene l'esatta delimitazione dei rischi assicurati. Pertanto, al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo, il beneficiario soddisfa il suo onere probatorio allegando, oltre all'esistenza del contratto, anche l'esistenza di tutti gli elementi che caratterizzano il fatto giuridico idoneo a far insorgere il diritto preteso, mentre l'assicuratore, ove voglia liberarsi dal pagamento, deve provare, a sua volta, il fatto impeditivo dell'altrui pretesa (ex multis, Cass. civ. sent. n. 707 del 22/04/1965; ord. n. 30656 del 21/12/2017); qualora l'assicuratore inoltre, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, detta allegazione si risolve non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova di un fatto costitutivo della domanda, egli quindi non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta perciò immutato a carico dell'attore, costituendo essa una eccezione in senso lato (Cass. Civ. 15630/2018).
Nel caso di specie, parte attrice agisce al fine di far valere il diritto il proprio diritto al rimborso delle spese mediche sostenute per l'operazione di bypass gastrico nonché all'indennizzo previsto dal contratto di assicurazione per invalidità permanente da malattia.
Orbene, il glossario presente all'interno delle condizioni generali di polizza, prodotte in atti, specifica che deve intendersi per malattia “ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio” e per malattia improvvisa quella “di acuta insorgenza di cui l'assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione seppur improvvisa di un precedente morboso noto all'assicurato stesso”.
Sempre all'interno delle C.G.A. a pag.19/32 sezione 6 (Invalidità permanente da malattia), l'art.
6.1 prevede che “ La società corrisponde un indennizzo in caso di malattia dell'assicurato che ha per conseguenza un'invalidità permanente” . Il successivo art.
6.3 relativo ai criteri di indennizzabilità prevede che “La società corrisponde l'indennizzo a guarigione clinica avvenuta per le sole conseguenze dirette causate dalla malattia denunciata…”. L'art. 6.6 - Rischi esclusi – prevede che “L'assicurazione non è operante per le invalidità permanenti preesistenti alla data di effetto dell'assicurazione nonché per quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti”.
Alla luce delle disposizioni contrattuali il Tribunale ritiene che l'attore non abbia dato prova né del fatto che lo stato di obesità era insorto nel periodo di efficacia del contratto, essendovi evidenze proprio di segno contrario, come innanzi precisato, né della sussistenza di un'invalidità permanente, e né tantomeno della riferibilità in termini causali esclusivi dell'invalidità lamentata alla malattia.
6 Può, infatti, desumersi dalla documentazione medica in atti, allegata dalla difesa di che la Pt_1 condizione di obesità fosse preesistente alla data della stipula del contratto di assicurazione e che questa fosse ben nota all'assicurato.
Di fatti, si legge nella lettera di ricovero per calcolosi colecisti a firma del Dott. Persona_2 che l'attore fosse affetto da obesità fin dall'anno 2009; rileva, altresì, a tal riguardo anche
[...] quanto dichiarato dallo stesso attore in sede di anamnesi patologica prossima nella cartella clinica dell'Istituto Ganzirri di Messina, il quale riferisce obesità dall'adolescenza e di aver seguito numerose diete con perdita di peso che recuperava in poco tempo.
Non vi è dubbio, quindi, che lo stato di obesità non fosse insorto -per come allegato dall'attore- a causa del regime alimentare squilibrato adottato nel periodo Febbraio/Aprile 2018, circostanza sulla quale risulta altresì omessa qualsivoglia allegazione probatoria, bensì che questi ne fosse affetto quanto meno dall'anno 2009 dacché l'evento dedotto dall'attore deve intendersi preesistente alla conclusione del contratto assicurativo e pertanto non riconducibile nell'ambito del rischio assicurato ai sensi dell'art.
6.6 della polizza.
Deve altresì essere rigettata la richiesta di pagamento delle spese mediche e cure avanzata dall'attore.
A riguardo il Tribunale osserva preliminarmente che l'attore non allega e ne deduce nulla in merito a tale richiesta, limitandosi soltanto in sede di conclusioni a domandare il rimborso di una somma per spese mediche e cure senza tuttavia dare alcuna prova, anche dal punto di vista dell'imputazione, in ordine al fatto di aver effettivamente sostenuto le spese di cui chiede il rimborso.
Ad ogni buon fine, fermo ed impregiudicato il giudizio di non operatività della polizza, nonché il difetto di allegazione e di prova sulla domanda di rimborso, appare appena il caso di evidenziare che tra rischi coperti dall'assicurazione non è previsto altresì il rimborso spese sanitarie da malattia ma soltanto quello per spese sanitarie da infortunio e quindi riferibili ad una fattispecie del tutto diversa da quella dedotta dall'attore.
Non può trovare accoglimento la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., atteso che sebbene la domanda si sia evidenziata infondata, non è stato introdotta con dolo o colpa grave.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico di parte attrice in afavore delle parti convenute, avuto riguardo al D.M. 147/2022, (scaglione ricompreso tra euro 5.201,00 e 26.000,00 euro), per le fasi di studio, introduttiva e decisionale con esclusione della fase istruttoria in quanto non tenutasi.
P.Q.M.
Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
7 - Rigetta le domande di nei confronti di in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentate pro tempore e in persona del legale rappresentate pro Controparte_2 tempore;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore in Parte_1 CP_1 persona del legale rappresentate pro tempore e in persona del legale Controparte_2 rappresentate pro tempore, che liquida per ciascuno di essi in euro 3.397,00 per onorari, oltre rimb. forf., Iva e Cpa. Oltre spese generali al 15%.
Catanzaro, lì 27.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adele Ferraro
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