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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 09/07/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1110/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Gian Andrea Morbelli Presidente
Dott. Ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. R.G. 1110/2024 avente ad oggetto: modifica delle condizioni connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale proposta da:
nata il [...] ad [...] Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. GAI GIULIA come da procura allegata;
-ricorrente
CONTRO nato il [...] ad [...] Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. FOGLIATI PAOLA come da procura allegata;
-resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti congiuntamente: “A modifica delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto per la regolamentazione di figli nati da coppia non coniugata del 08/01/2019, di cui all'ordinanza del
Tribunale di Asti del 12/02/2019 nr Cron 1590/2019, le parti stabiliscono quanto segue: 1) rimarrà affidato congiuntamente ai genitori, con collocazione prevalente presso la madre. Per_2
Considerata l'età d (16 anni), il padre avrà diritto vedere il minore sulla base degli accordi Per_2 tra i genitori, nel rispetto delle esigenze educative e scolastiche dello stesso. In difetto di accordo il padre vedr a settimane alterne, dal sabato alle ore 14,00, quando lo preleverà presso la Per_2 residenza della madre, alla domenica alle ore 19,00 quando lo riporterà dalla madre;
2) durante la settimana il padre vedere e tenere con sè il figlio liberamente, previo accordo con lo stesso e con la madre;
3) l'assegno unico erogato dal per il mantenimento dei figli verrà percepito dalla CP_2 madre in via esclusiva;
4) il padre verserà mensilmente alla madre, per il mantenimento del figlio
€ 295,52 (euro 250 ad oggi così rivalutate) entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi Per_2 annualmente in base agli indici ISTAT del costo della vita, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo 7.7.2017 che qui si richiama, con la precisazione che le spese per la frequenza della scuola privata di sono suddivise al 50% tra le parti;
5) i genitori provvederanno Per_2 direttamente al mantenimento della figlia maggiorenn ad oggi residente presso il padre, Per_3 fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica;
sin dal deposito delle presenti conclusioni cesserà l'obbligo in capo al sig. di versamento in favore della sig.ra del CP_1 Per_1 contributo al mantenimento d 6) la sig.r dà atto di essere alla ricerca di una Per_3 Per_1 nuova abitazione presso la quale spostare la residenza propria e del minore la sig.ra Per_2
si impegna a liberare l'immobile di Via Torricelli n. 12 (di proprietà de entro Per_1 CP_1 il 31.12.2025 con rinuncia, da tale data o comunque al momento del rilascio se antecedente, all'assegnazione della casa coniugale e conseguente perdita del diritto di abitazione nella stessa;
ove a tale data la sig.r non avrà reperito altra abitazione, la stessa si allontanerà comunque Per_1 dall'abitazione familiare, mentr resterà nella casa familiare insieme al sig presso Per_2 CP_1 cui verrà collocato dal 1.1.2026 7) il sig si impegna a versare la somma di € 20.000,00 CP_1 omnia, a tacitazione di ogni pretesa, alla sig.r al momento del rilascio dell'immobile di Per_1
Via Torricelli n. 2 a condizione che esso avvenga entro il 31.12.2025; 8) con il rilascio dell'immobile di cui al punto precedente, il Sig. dichiara di rinunciare, ai sensi e per gli CP_1 effetti di cui all'art. 1236 c.c., al credito maturato nei confronti della Sig.r relativo alla Per_1 quota parte dovuta a titolo di spese condominiali fino alla data dell'effettiva riconsegna e TARI nei limiti delle annualità da lui anticipate, nonché delle spese straordinarie sino ad oggi maturate per i figli. La remissione è condizionata al rilascio dell'immobile entro il termine del 31/12/2025; 9) quanto al resto, confermarsi le condizioni di cui al ricorso congiunto 08.01.2019; 10) le parti si impegnano al reciproco rispetto e collaborazione tra loro e nei loro rapporti nei confronti del figlio minore, in particolare impegnandosi a comunicarsi reciprocamente ogni eventuale variazione in merito a residenza e/o domicilio dello stesso, recapito telefonico, frequentazione scolastica. Spese di lite compensate con rinuncia alla solidarietà professionale”.
In assenza di conclusioni del PM.
---
MOTIVI DELLA DECISIONE
I sig.ri e intrattenevano una relazione da cui nascevano Persona_1 Controparte_1
i figli (nata ad [...] il [...]), oggi maggiorenne ma non ancora Persona_4 economicamente autonoma e (nato ad [...] il [...]), minorenne e non Persona_5 ancora economicamente autonomo.
Con decreto reso in data 14.2.2019 a definizione del procedimento R.G. 250/2019, il Tribunale di
Asti disponeva la regolamentazione del regime di affido e mantenimento di e In Per_2 Per_3 particolare, disponeva l'affido condiviso dei figli, con residenza e collocazione prevalente con la madre nell'appartamento di Asti, Via Torricelli n.12, di proprietà del sig. , con Controparte_1 obbligo in capo a quest'ultimo di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma complessiva mensile di €. 500,00 (€. 250,00 per ciascun figlio minore), rivalutata di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT, con spese straordinarie ripartite al 50% tra i genitori.
Con ricorso depositato il 21/05/2024 la sig.ra chiedeva a questo Tribunale Persona_1 di modificare le condizioni vigenti a causa delle inadempienze poste in essere dal sig. CP_1
In particolare, chiedeva di modificare l'importo dovuto dal padre a titolo di
[...] mantenimento dei figli, dalla somma mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) originariamente prevista, a quella di € 1.200,00 mensili (€ 600,00 per figlio) entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT del costo della vita, ferme restando le rimanenti condizioni pattuite nell'ambito del procedimento di cui sopra.
Si costituiva in giudizio la parte resistente in data 26/09/2024 contestando in fatto e in diritto le conclusioni di parte avversaria e chiedendo in via riconvenzionale la modifica delle condizioni di affido del figlio minore in via condivisa con collocazione presso il padre ed obbligo Persona_5 di pernottamento presso lo stesso durante la settimana, oltre alla revoca dell'assegnazione della casa famigliare in favore di in ragione della diversa collocazione dei figli e alla revoca Persona_1 dell'obbligo di versamento alla del contributo di mantenimento dei figli, Persona_1 disponendo il pagamento a carico di ciascun genitore nella misura del 50% delle spese straordinarie così come indicato nel Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione e divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. del Tribunale di Asti del 17/07/2017.
Il G.I. nominato, fissava udienza al 4.11.2024 e nelle more le parti integravano le rispettive difese ai sensi dell'art. 473bis.17 cpc.
All'udienza di comparizione, successivamente differita al 20.1.2025 per legittimo impedimento del difensore di parte ricorrente, veniva disposta l'audizione di e per il giorno Per_2 Per_3
27.2.2025.
All'esito, di tale udienza, le parti chiedevano un rinvio per la disamina delle dichiarazioni rese dai figli e la verifica della possibilità di trovare un accordo e la causa veniva pertanto rinviata all'udienza dell'8.5.2025.
In tale udienza, le parti chiedevano concordemente un ulteriore rinvio essendo pendenti trattative per la definizione consensuale della controversia e la causa veniva rinviata all'udienza del
23.6.2025.
All'udienza del 23.6.2025, le parti rassegnavano conclusioni congiunte come in epigrafe indicate. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
---
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le congiunte conclusioni formulate congiuntamente dalle parti debbono essere in questa sede accolte e richiamate, traducendosi in pattuizioni congrue e conformi all'interesse del minore e non contrarie all'ordine pubblico.
In considerazione della non ravvisabilità di una piena soccombenza, ricorrono i presupposti per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
---
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, a parziale modifica delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto per la regolamentazione di figli nati da coppia non coniugata del 08/01/2019 di cui al decreto del
Tribunale di Asti del 14.2.2019, nr. Cron 1590/2019, R.G. 250/2019, stabilisce quanto segue:
1) rimarrà affidato congiuntamente ai genitori, con collocazione prevalente presso la Per_2 madre. Considerata l'età di (16 anni), il padre avrà diritto vedere il minore sulla base degli Per_2 accordi tra i genitori, nel rispetto delle esigenze educative e scolastiche dello stesso. In difetto di accordo il padre vedrà a settimane alterne, dal sabato alle ore 14,00, quando lo preleverà Per_2 presso la residenza della madre, alla domenica alle ore 19,00 quando lo riporterà dalla madre;
2) durante la settimana il padre vedere e tenere con sè il figlio liberamente, previo accordo con lo stesso e con la madre;
3) l'assegno unico erogato dall' per il mantenimento dei figli verrà percepito dalla madre in CP_2 via esclusiva;
4) il padre verserà mensilmente alla madre, per il mantenimento del figlio € 295,52 (euro Per_2
250 ad oggi così rivalutate) entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT del costo della vita, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo 7.7.2017 che qui si richiama, con la precisazione che le spese per la frequenza della scuola privata di Per_2 sono suddivise al 50% tra le parti;
5) i genitori provvederanno direttamente al mantenimento della figlia maggiorenne ad Per_3 oggi residente presso il padre, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica;
sin dal deposito delle conclusioni cesserà l'obbligo in capo al sig. di versamento in favore della CP_1 sig.ra del contributo al mantenimento di Per_1 Per_3
6) la sig.ra dà atto di essere alla ricerca di una nuova abitazione presso la quale spostare Per_1 la residenza propria e del minore la sig.ra si impegna a liberare l'immobile di Per_2 Per_1
Via Torricelli n. 12 (di proprietà del entro il 31.12.2025 con rinuncia, da tale data o CP_1 comunque al momento del rilascio se antecedente, all'assegnazione della casa coniugale e conseguente perdita del diritto di abitazione nella stessa;
ove a tale data la sig.ra non Per_1 avrà reperito altra abitazione, la stessa si allontanerà comunque dall'abitazione familiare, mentre resterà nella casa familiare insieme al sig. presso cui verrà collocato dal 1.1.2026; Per_2 CP_1
7) il sig. si impegna a versare la somma di € 20.000,00 omnia, a tacitazione di ogni pretesa, CP_1 alla sig.ra al momento del rilascio dell'immobile di Via Torricelli n. 2 a condizione che Per_1 esso avvenga entro il 31.12.2025;
8) con il rilascio dell'immobile di cui al punto precedente, il Sig. dichiara di rinunciare, ai CP_1 sensi e per gli effetti di cui all'art. 1236 c.c., al credito maturato nei confronti della Sig.ra Per_1 relativo alla quota parte dovuta a titolo di spese condominiali fino alla data dell'effettiva riconsegna e TARI nei limiti delle annualità da lui anticipate, nonché delle spese straordinarie sino ad oggi maturate per i figli. La remissione è condizionata al rilascio dell'immobile entro il termine del
31.12.2025;
9) quanto al resto, si confermano le condizioni di cui al ricorso congiunto 08.01.2019;
10) le parti si impegnano al reciproco rispetto e collaborazione tra loro e nei loro rapporti nei confronti del figlio minore, in particolare impegnandosi a comunicarsi reciprocamente ogni eventuale variazione in merito a residenza e/o domicilio dello stesso, recapito telefonico, frequentazione scolastica.
Dichiara le spese di lite compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà professionale.
Così deciso in Asti, in data 2 luglio 2025
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Pozzetti
Il Presidente
Dr. Gian Andrea Morbelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Gian Andrea Morbelli Presidente
Dott. Ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. R.G. 1110/2024 avente ad oggetto: modifica delle condizioni connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale proposta da:
nata il [...] ad [...] Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. GAI GIULIA come da procura allegata;
-ricorrente
CONTRO nato il [...] ad [...] Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. FOGLIATI PAOLA come da procura allegata;
-resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti congiuntamente: “A modifica delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto per la regolamentazione di figli nati da coppia non coniugata del 08/01/2019, di cui all'ordinanza del
Tribunale di Asti del 12/02/2019 nr Cron 1590/2019, le parti stabiliscono quanto segue: 1) rimarrà affidato congiuntamente ai genitori, con collocazione prevalente presso la madre. Per_2
Considerata l'età d (16 anni), il padre avrà diritto vedere il minore sulla base degli accordi Per_2 tra i genitori, nel rispetto delle esigenze educative e scolastiche dello stesso. In difetto di accordo il padre vedr a settimane alterne, dal sabato alle ore 14,00, quando lo preleverà presso la Per_2 residenza della madre, alla domenica alle ore 19,00 quando lo riporterà dalla madre;
2) durante la settimana il padre vedere e tenere con sè il figlio liberamente, previo accordo con lo stesso e con la madre;
3) l'assegno unico erogato dal per il mantenimento dei figli verrà percepito dalla CP_2 madre in via esclusiva;
4) il padre verserà mensilmente alla madre, per il mantenimento del figlio
€ 295,52 (euro 250 ad oggi così rivalutate) entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi Per_2 annualmente in base agli indici ISTAT del costo della vita, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo 7.7.2017 che qui si richiama, con la precisazione che le spese per la frequenza della scuola privata di sono suddivise al 50% tra le parti;
5) i genitori provvederanno Per_2 direttamente al mantenimento della figlia maggiorenn ad oggi residente presso il padre, Per_3 fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica;
sin dal deposito delle presenti conclusioni cesserà l'obbligo in capo al sig. di versamento in favore della sig.ra del CP_1 Per_1 contributo al mantenimento d 6) la sig.r dà atto di essere alla ricerca di una Per_3 Per_1 nuova abitazione presso la quale spostare la residenza propria e del minore la sig.ra Per_2
si impegna a liberare l'immobile di Via Torricelli n. 12 (di proprietà de entro Per_1 CP_1 il 31.12.2025 con rinuncia, da tale data o comunque al momento del rilascio se antecedente, all'assegnazione della casa coniugale e conseguente perdita del diritto di abitazione nella stessa;
ove a tale data la sig.r non avrà reperito altra abitazione, la stessa si allontanerà comunque Per_1 dall'abitazione familiare, mentr resterà nella casa familiare insieme al sig presso Per_2 CP_1 cui verrà collocato dal 1.1.2026 7) il sig si impegna a versare la somma di € 20.000,00 CP_1 omnia, a tacitazione di ogni pretesa, alla sig.r al momento del rilascio dell'immobile di Per_1
Via Torricelli n. 2 a condizione che esso avvenga entro il 31.12.2025; 8) con il rilascio dell'immobile di cui al punto precedente, il Sig. dichiara di rinunciare, ai sensi e per gli CP_1 effetti di cui all'art. 1236 c.c., al credito maturato nei confronti della Sig.r relativo alla Per_1 quota parte dovuta a titolo di spese condominiali fino alla data dell'effettiva riconsegna e TARI nei limiti delle annualità da lui anticipate, nonché delle spese straordinarie sino ad oggi maturate per i figli. La remissione è condizionata al rilascio dell'immobile entro il termine del 31/12/2025; 9) quanto al resto, confermarsi le condizioni di cui al ricorso congiunto 08.01.2019; 10) le parti si impegnano al reciproco rispetto e collaborazione tra loro e nei loro rapporti nei confronti del figlio minore, in particolare impegnandosi a comunicarsi reciprocamente ogni eventuale variazione in merito a residenza e/o domicilio dello stesso, recapito telefonico, frequentazione scolastica. Spese di lite compensate con rinuncia alla solidarietà professionale”.
In assenza di conclusioni del PM.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
I sig.ri e intrattenevano una relazione da cui nascevano Persona_1 Controparte_1
i figli (nata ad [...] il [...]), oggi maggiorenne ma non ancora Persona_4 economicamente autonoma e (nato ad [...] il [...]), minorenne e non Persona_5 ancora economicamente autonomo.
Con decreto reso in data 14.2.2019 a definizione del procedimento R.G. 250/2019, il Tribunale di
Asti disponeva la regolamentazione del regime di affido e mantenimento di e In Per_2 Per_3 particolare, disponeva l'affido condiviso dei figli, con residenza e collocazione prevalente con la madre nell'appartamento di Asti, Via Torricelli n.12, di proprietà del sig. , con Controparte_1 obbligo in capo a quest'ultimo di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma complessiva mensile di €. 500,00 (€. 250,00 per ciascun figlio minore), rivalutata di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT, con spese straordinarie ripartite al 50% tra i genitori.
Con ricorso depositato il 21/05/2024 la sig.ra chiedeva a questo Tribunale Persona_1 di modificare le condizioni vigenti a causa delle inadempienze poste in essere dal sig. CP_1
In particolare, chiedeva di modificare l'importo dovuto dal padre a titolo di
[...] mantenimento dei figli, dalla somma mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) originariamente prevista, a quella di € 1.200,00 mensili (€ 600,00 per figlio) entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT del costo della vita, ferme restando le rimanenti condizioni pattuite nell'ambito del procedimento di cui sopra.
Si costituiva in giudizio la parte resistente in data 26/09/2024 contestando in fatto e in diritto le conclusioni di parte avversaria e chiedendo in via riconvenzionale la modifica delle condizioni di affido del figlio minore in via condivisa con collocazione presso il padre ed obbligo Persona_5 di pernottamento presso lo stesso durante la settimana, oltre alla revoca dell'assegnazione della casa famigliare in favore di in ragione della diversa collocazione dei figli e alla revoca Persona_1 dell'obbligo di versamento alla del contributo di mantenimento dei figli, Persona_1 disponendo il pagamento a carico di ciascun genitore nella misura del 50% delle spese straordinarie così come indicato nel Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione e divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. del Tribunale di Asti del 17/07/2017.
Il G.I. nominato, fissava udienza al 4.11.2024 e nelle more le parti integravano le rispettive difese ai sensi dell'art. 473bis.17 cpc.
All'udienza di comparizione, successivamente differita al 20.1.2025 per legittimo impedimento del difensore di parte ricorrente, veniva disposta l'audizione di e per il giorno Per_2 Per_3
27.2.2025.
All'esito, di tale udienza, le parti chiedevano un rinvio per la disamina delle dichiarazioni rese dai figli e la verifica della possibilità di trovare un accordo e la causa veniva pertanto rinviata all'udienza dell'8.5.2025.
In tale udienza, le parti chiedevano concordemente un ulteriore rinvio essendo pendenti trattative per la definizione consensuale della controversia e la causa veniva rinviata all'udienza del
23.6.2025.
All'udienza del 23.6.2025, le parti rassegnavano conclusioni congiunte come in epigrafe indicate. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Le congiunte conclusioni formulate congiuntamente dalle parti debbono essere in questa sede accolte e richiamate, traducendosi in pattuizioni congrue e conformi all'interesse del minore e non contrarie all'ordine pubblico.
In considerazione della non ravvisabilità di una piena soccombenza, ricorrono i presupposti per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, a parziale modifica delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto per la regolamentazione di figli nati da coppia non coniugata del 08/01/2019 di cui al decreto del
Tribunale di Asti del 14.2.2019, nr. Cron 1590/2019, R.G. 250/2019, stabilisce quanto segue:
1) rimarrà affidato congiuntamente ai genitori, con collocazione prevalente presso la Per_2 madre. Considerata l'età di (16 anni), il padre avrà diritto vedere il minore sulla base degli Per_2 accordi tra i genitori, nel rispetto delle esigenze educative e scolastiche dello stesso. In difetto di accordo il padre vedrà a settimane alterne, dal sabato alle ore 14,00, quando lo preleverà Per_2 presso la residenza della madre, alla domenica alle ore 19,00 quando lo riporterà dalla madre;
2) durante la settimana il padre vedere e tenere con sè il figlio liberamente, previo accordo con lo stesso e con la madre;
3) l'assegno unico erogato dall' per il mantenimento dei figli verrà percepito dalla madre in CP_2 via esclusiva;
4) il padre verserà mensilmente alla madre, per il mantenimento del figlio € 295,52 (euro Per_2
250 ad oggi così rivalutate) entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT del costo della vita, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo 7.7.2017 che qui si richiama, con la precisazione che le spese per la frequenza della scuola privata di Per_2 sono suddivise al 50% tra le parti;
5) i genitori provvederanno direttamente al mantenimento della figlia maggiorenne ad Per_3 oggi residente presso il padre, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica;
sin dal deposito delle conclusioni cesserà l'obbligo in capo al sig. di versamento in favore della CP_1 sig.ra del contributo al mantenimento di Per_1 Per_3
6) la sig.ra dà atto di essere alla ricerca di una nuova abitazione presso la quale spostare Per_1 la residenza propria e del minore la sig.ra si impegna a liberare l'immobile di Per_2 Per_1
Via Torricelli n. 12 (di proprietà del entro il 31.12.2025 con rinuncia, da tale data o CP_1 comunque al momento del rilascio se antecedente, all'assegnazione della casa coniugale e conseguente perdita del diritto di abitazione nella stessa;
ove a tale data la sig.ra non Per_1 avrà reperito altra abitazione, la stessa si allontanerà comunque dall'abitazione familiare, mentre resterà nella casa familiare insieme al sig. presso cui verrà collocato dal 1.1.2026; Per_2 CP_1
7) il sig. si impegna a versare la somma di € 20.000,00 omnia, a tacitazione di ogni pretesa, CP_1 alla sig.ra al momento del rilascio dell'immobile di Via Torricelli n. 2 a condizione che Per_1 esso avvenga entro il 31.12.2025;
8) con il rilascio dell'immobile di cui al punto precedente, il Sig. dichiara di rinunciare, ai CP_1 sensi e per gli effetti di cui all'art. 1236 c.c., al credito maturato nei confronti della Sig.ra Per_1 relativo alla quota parte dovuta a titolo di spese condominiali fino alla data dell'effettiva riconsegna e TARI nei limiti delle annualità da lui anticipate, nonché delle spese straordinarie sino ad oggi maturate per i figli. La remissione è condizionata al rilascio dell'immobile entro il termine del
31.12.2025;
9) quanto al resto, si confermano le condizioni di cui al ricorso congiunto 08.01.2019;
10) le parti si impegnano al reciproco rispetto e collaborazione tra loro e nei loro rapporti nei confronti del figlio minore, in particolare impegnandosi a comunicarsi reciprocamente ogni eventuale variazione in merito a residenza e/o domicilio dello stesso, recapito telefonico, frequentazione scolastica.
Dichiara le spese di lite compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà professionale.
Così deciso in Asti, in data 2 luglio 2025
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Pozzetti
Il Presidente
Dr. Gian Andrea Morbelli