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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 25/03/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 25/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 221/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to CLAVELLI MICHELE giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesco Bove in virtù di procura generale del 23/01/2023 n.37590 Rep. per notar in Fiumicino;
Persona_1 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 23/02/2023 , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
144/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “Accertare e dichiarare che il ricorrente, a partire dalla data della domanda o da quando sarà accertato in corso di causa, è affetto da infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali”; B) “Condannare l' in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., alla corresponsione, in favore dell'istante, dell'assegno ordinario di invalidità ex legge n. 222/1984, nella misura di legge e con tutte le maggiorazioni per le persone a carico, dal dì della domanda o da quando sarà accertato in corso di causa con interessi legali”; Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna Persona_2 udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
15/09/2024 che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” Pancreatite acuta alcoolica recidivata. Bronchite cronica in pregressa positività alla TBC.
Sindrome ansioso-depressiva endoreattiva”. Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico “pur proiettandosi negativamente nella sua efficienza produttiva, non sono tali da ridurre in modo permanente a meno di un terzo la capacità di lavoro dello stesso, in occupazioni confacenti alle di lui attitudini“-
Orbene, si impone il rigetto della domanda, alla stregua delle valutazioni / dei esi dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono Per_2 origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale -.
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento della CP_1 provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
3.1 Nulla per le spese di giustizia, sopportate da parte vittoriosa atteso il CP_1 deposito di dichiarazione ai sensi dell'art 152 dips. Att. c.p.c..
Per la stessa ragione le spese relative ai lavori peritali espletati in entrambe le fasi nella presente fase vanno poste invece a carico dell' e vanno liquidate come CP_1 da dispositivo.
/
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2
Pag. 2 di 3 provvede:
1) rigetta l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di ATP, dichiarando che Pt_1
[nato il [...] a [...] ], NON si trova nelle condizioni
[...] sanitarie proprie del riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità;
2)Le spese di lite vengono sopportate da parte vittoriosa;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1 di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 25/03/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 25/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 221/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to CLAVELLI MICHELE giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesco Bove in virtù di procura generale del 23/01/2023 n.37590 Rep. per notar in Fiumicino;
Persona_1 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 23/02/2023 , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
144/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “Accertare e dichiarare che il ricorrente, a partire dalla data della domanda o da quando sarà accertato in corso di causa, è affetto da infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali”; B) “Condannare l' in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., alla corresponsione, in favore dell'istante, dell'assegno ordinario di invalidità ex legge n. 222/1984, nella misura di legge e con tutte le maggiorazioni per le persone a carico, dal dì della domanda o da quando sarà accertato in corso di causa con interessi legali”; Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna Persona_2 udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
15/09/2024 che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” Pancreatite acuta alcoolica recidivata. Bronchite cronica in pregressa positività alla TBC.
Sindrome ansioso-depressiva endoreattiva”. Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico “pur proiettandosi negativamente nella sua efficienza produttiva, non sono tali da ridurre in modo permanente a meno di un terzo la capacità di lavoro dello stesso, in occupazioni confacenti alle di lui attitudini“-
Orbene, si impone il rigetto della domanda, alla stregua delle valutazioni / dei esi dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono Per_2 origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale -.
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento della CP_1 provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
3.1 Nulla per le spese di giustizia, sopportate da parte vittoriosa atteso il CP_1 deposito di dichiarazione ai sensi dell'art 152 dips. Att. c.p.c..
Per la stessa ragione le spese relative ai lavori peritali espletati in entrambe le fasi nella presente fase vanno poste invece a carico dell' e vanno liquidate come CP_1 da dispositivo.
/
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2
Pag. 2 di 3 provvede:
1) rigetta l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di ATP, dichiarando che Pt_1
[nato il [...] a [...] ], NON si trova nelle condizioni
[...] sanitarie proprie del riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità;
2)Le spese di lite vengono sopportate da parte vittoriosa;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1 di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 25/03/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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