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Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/03/2024, n. 11136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11136 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD nel procedimento a carico di: OR NN nato a [...] il [...] PARTE CIVILE: AU SE avverso la sentenza del 14/11/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
letta la memoria della difesa dell'imputato che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per saltum perché proposto per vizi di motivazione. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza in data 14 novembre 2023, assolveva OR NI dal reato di estorsione ascrittogli perché il fatto non sussiste. Riteneva il giudice di primo grado che le minacce rivolte dall'imputato alla persona offesa fossero successive l'ingiusto profitto costituito dalla percezione di merce venduta dalla persona offesa del reato, AN Penale Sent. Sez. 2 Num. 11136 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 28/02/2024 AN IU, e pagata dal OR mediante la consegna di assegni pot-datati rimasti insoluti;
così che, non essendovi contestualità tra minaccia ed ingiusto profitto, il delitto di cui all'art. 629 cod.pen. non risultava configurabile. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per saltum il procuratore della Repubblica di Napoli Nord deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., inosservanza od erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 629 cod.pen., posto che, nel caso in esame, pur non essendovi dubbio che al momento della consegna della merce alcuna minaccia era stata profferita, tuttavia, rilevava la successiva vicenda avvenuta nel febbraio 2019, quando l'imputato aveva minacciato l'AN di morte al fine di costringerlo a rinunciare al proprio credito, derivante dal mancato precedente integrale pagamento degli oggetti acquistati, così integrando un ingiusto profitto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero al OR è contestato il reato di estorsione "perché con minaccia consistita nel prospettare ad AN IU un male ingiusto... costringeva AN IU a rinunciare alla somma di C 5.000,00 che OR NI gli doveva per l'acquisto.. " precedentemente effettuato ed a fronte del quale erano stati versati due assegni rimasti insoluti. Così ricostruiti i fatti contestati in imputazione, ed analizzati nelle pagine 2-4 dell'impugnata sentenza, risulta che la minaccia rivolta alla vittima della condotta, il venditore dei preziosi AN IU, non fu quella posta in essere al momento della cessione degli oggetti bensì quella successiva, diretta a fare rinunciare lo stesso al credito che vantava nei confronti del OR. Errata appare, pertanto, la conclusione del giudice di primo grado secondo cui i fatti potrebbero al più configurare un'ipotesi di truffa, posto che, oggetto della contestazione, non è la condotta posta in essere dal OR al momento della cessione degli oggetti da parte dell'AU bensì, quella successiva, quando la persona offesa, reclamato il pagamento integrale degli oggetti e, quindi, l'adempimento dell'obbligazione incombente sull'acquirente, veniva minacciata dallo stesso per rinunciare al proprio legittimo credito. 2. In tema di distinzione delle fattispecie di cui agli artt. 629 e 640 cod.pen. la Corte di cassazione ha affermato che il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva della vittima: ricorre la prima ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l'ingiusto profitto dell'agente, perché tratta in errore dalla esposizione di un pericolo 2 inesistente;
mentre si configura l'estorsione .se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, in tal caso la persona offesa è posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato (Sez. 6, n. 29704 del 10/04/2003, Rv. 226057 - 01). Sicché sussiste sempre l'estorsione quando l'azione minacciosa è diretta ad ottenere un ingiusto profitto con pari danno per la vittima poiché, in tali casi, come anticipato, la stessa è posta dinanzi alla alternativa o di subire la privazione patrimoniale ovvero il male prospettato. Circostanza, questa, puntualmente verificatasi nel caso in esame quando all'AN veniva prospettato un male ingiusto ove avesse insistito nell'agire per la percezione legittima del corrispettivo dovutogli. 2.1 II principio della sussistenza dell'estorsione nei casi in cui il danno derivante da quanto prospettato da un lato e l'ingiusto profitto dall'altro, sia costituito dalla rinuncia all'esercizio di un diritto spettante ad una delle parti di un rapporto bilaterale obbligatorio, piuttosto che in una perdita patrimoniale diretta, risulta già affermato con distinte pronunce della Corte di cassazione;
in particolare l'evoluzione giurisprudenziale ha teso ad estendere la nozione di ingiusto profitto oltre il parametro della diminuzione patrimoniale già a partire da quelle pronunce le quali sottolineavano che in tema di estorsione il danno che il soggetto passivo della violenza o altri deve subire in seguito all'imposizione deve essere un danno patrimoniale precisando espressamente che anche la rinuncia ad un diritto può essere patrimonialmente dannosa purché essa importi obbligazioni patrimoniali dannose (Sez. 1 n. 1683 del 22/04/1993 Rv. 194418-01; Sez. 1, n. 679 del 07/11/1989 Ud. (dep. 18/01/1990 ) Rv. 183099 - 01); si è poi successivamente chiarito che in tema di delitti contro la libertà individuale, se la coartazione da parte dell'agente è diretta a procurarsi un ingiusto profitto, anche di natura non patrimoniale, con altrui danno - che rivesta però la connotazione di ordine patrimoniale e consista in una effettiva "deminutio patrimonii" - ricorre il delitto di estorsione e non quello meno grave di violenza privata (Sez. 1, n. 9958 del 27/10/1997, Rv. 208938 - 01). Appariva così chiarito che l'effetto immediato della condotta posta in essere dall'agente può essere mirata a realizzare un ingiusto profitto privo di immediata conseguenza sul patrimonio della vittima (la rinuncia all'esercizio del diritto di credito) e che però l'azione è ugualmente qualificabile ex art. 629 cod.pen. quando, per effetto della coartazione stessa, l'effetto mediato è quello della perdita di un diritto cui consegue una effettiva deminutio patrimonii, corrispondente all'impossibilità di conseguire la prestazione diretta ad accrescere il proprio patrimonio, quale ad esempio il pagamento di un bene in precedenza ceduto. Proprio sulla base di tali interventi, tesi ad ampliare la nozione di ingiusto profitto anche alla rinuncia all'esercizio di un diritto avente natura patrimoniale, si è così dapprima affermato che integra il delitto di estorsione la minaccia o la violenza finalizzata ad ottenere la rinuncia alla tutela di un proprio diritto in una controversia di lavoro;
in motivazione, la Corte ha precisato che nella nozione di danno nel reato di estorsione rientra qualsiasi situazione che possa incidere negativamente sull'assetto economico di un soggetto, comprese la delusione di 3 aspettative e "chance" future di . arricchimento o di consolidamento di propri interessi (Sez. 2, n. 43769 del 12/07/2013 Rv. 257303 - 01); successivamente la nozione veniva riaffermata da quell'intervento secondo cui integra il delitto di estorsione la minaccia o la violenza diretta a costringere la vittima a rinunciare ad una propria legittima aspettativa ed in tal caso il danno patrimoniale va inteso come danno futuro consistente nella perdita della possibilità di conseguire un vantaggio economico (Sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017, Rv. 270209 - 01). Più recentemente si è stabilito che in tema di estorsione, l'altrui danno, avendo necessariamente connotazione patrimoniale, comprende anche la desistenza dal tempestivo esercizio di un'azione giudiziaria finalizzata a tutelare un diritto o un interesse, posto che il patrimonio va inteso come un insieme non di beni materiali, ma di rapporti giuridici attivi e passivi aventi contenuto economico, unificati dalla legge in ragione dell'appartenenza al medesimo soggetto (Sez. 2, n. 32083 del 12/05/2023, Rv. 285002 - 01). Il caso preso in considerazione da tale ultima pronuncia risulta proprio speculare a quello in esame, trattandosi di fattispecie in cui il soggetto agente aveva rivolto minacce alla persona offesa per costringerla a non sporgere querela per una truffa subita e, quindi, a rinunciare all'esercizio del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente corrisposto per effetto degli artifici e raggiri posti in essere in suo danno;
anche in tal caso, quindi, l'ingiusto profitto immediato è costituito da un obiettivo non patrimoniale, la rinuncia all'esercizio del diritto di querela, ma l'effetto mediato della condotta comporta una effettivo deminutio patrimonii esattamente corrispondente alla impossibilità di ottenere le restituzioni ed il risarcimento del danno. 2.2 L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame deve portare ad affermare la fondatezza del ricorso sussistendo la denunciata violazione di legge posto che, la fattispecie estorsiva prospettata, è costituita dalla condotta minacciosa posta in essere ai danni della vittima e finalizzata ad ottenere la rinuncia ad un preciso diritto di credito che l'AN vantava nei confronti del OR, per effetto della precedente vendita di beni;
e non vi è dubbio che, a fronte di un diritto di credito esercitabile dal venditore, a seguito della consegna del bene compravenduto cui non sia seguito il pagamento del prezzo, la minaccia rivolta dall'acquirente e finalizzata ad ottenere la rinuncia al credito integra proprio un ingiusto profitto con altrui danno. 3. Quanto all'individuazione del giudice del rinvio va ricordato che si procede per il reato di estorsione reato punito con pena congiunta, sicchè la sentenza di proscioglimento non incontra limiti alla sua appellabilità; pertanto, avverso la sentenza di proscioglimento, il pubblico ministero può proporre o appello ovvero, ai sensi del primo comma dell'art. 569 cod.proc.pen., ricorso per saltum in cassazione. Difatti la suddetta disposizione, intitolata ricorso immediato per cassazione, stabilisce che il ricorso diretto in cassazione è ammesso soltanto avverso le sentenze appellabili come inequivocabilmente emergente dalla lettura del citato primo comma. Proposto ricorso per saltum avverso la sentenza di proscioglimento all'eventuale annullamento della sentenza consegue la trasmissione degli atti, ai sensi della 4 - seconda parte del quarto comma dell'art.. 569 cod.proc.pen., ai giudice competente 'per l'appello. Gli atti vanno pertanto trasmessi alla Corte di Appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di Appello di Napoli. Roma, 28 febbraio 20 4 CONSIGLIER ST. 1r1 u» r Par O-Q LA PRESIDENTE na Petrq-z-zellis
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
letta la memoria della difesa dell'imputato che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per saltum perché proposto per vizi di motivazione. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza in data 14 novembre 2023, assolveva OR NI dal reato di estorsione ascrittogli perché il fatto non sussiste. Riteneva il giudice di primo grado che le minacce rivolte dall'imputato alla persona offesa fossero successive l'ingiusto profitto costituito dalla percezione di merce venduta dalla persona offesa del reato, AN Penale Sent. Sez. 2 Num. 11136 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 28/02/2024 AN IU, e pagata dal OR mediante la consegna di assegni pot-datati rimasti insoluti;
così che, non essendovi contestualità tra minaccia ed ingiusto profitto, il delitto di cui all'art. 629 cod.pen. non risultava configurabile. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per saltum il procuratore della Repubblica di Napoli Nord deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., inosservanza od erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 629 cod.pen., posto che, nel caso in esame, pur non essendovi dubbio che al momento della consegna della merce alcuna minaccia era stata profferita, tuttavia, rilevava la successiva vicenda avvenuta nel febbraio 2019, quando l'imputato aveva minacciato l'AN di morte al fine di costringerlo a rinunciare al proprio credito, derivante dal mancato precedente integrale pagamento degli oggetti acquistati, così integrando un ingiusto profitto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero al OR è contestato il reato di estorsione "perché con minaccia consistita nel prospettare ad AN IU un male ingiusto... costringeva AN IU a rinunciare alla somma di C 5.000,00 che OR NI gli doveva per l'acquisto.. " precedentemente effettuato ed a fronte del quale erano stati versati due assegni rimasti insoluti. Così ricostruiti i fatti contestati in imputazione, ed analizzati nelle pagine 2-4 dell'impugnata sentenza, risulta che la minaccia rivolta alla vittima della condotta, il venditore dei preziosi AN IU, non fu quella posta in essere al momento della cessione degli oggetti bensì quella successiva, diretta a fare rinunciare lo stesso al credito che vantava nei confronti del OR. Errata appare, pertanto, la conclusione del giudice di primo grado secondo cui i fatti potrebbero al più configurare un'ipotesi di truffa, posto che, oggetto della contestazione, non è la condotta posta in essere dal OR al momento della cessione degli oggetti da parte dell'AU bensì, quella successiva, quando la persona offesa, reclamato il pagamento integrale degli oggetti e, quindi, l'adempimento dell'obbligazione incombente sull'acquirente, veniva minacciata dallo stesso per rinunciare al proprio legittimo credito. 2. In tema di distinzione delle fattispecie di cui agli artt. 629 e 640 cod.pen. la Corte di cassazione ha affermato che il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva della vittima: ricorre la prima ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l'ingiusto profitto dell'agente, perché tratta in errore dalla esposizione di un pericolo 2 inesistente;
mentre si configura l'estorsione .se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, in tal caso la persona offesa è posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato (Sez. 6, n. 29704 del 10/04/2003, Rv. 226057 - 01). Sicché sussiste sempre l'estorsione quando l'azione minacciosa è diretta ad ottenere un ingiusto profitto con pari danno per la vittima poiché, in tali casi, come anticipato, la stessa è posta dinanzi alla alternativa o di subire la privazione patrimoniale ovvero il male prospettato. Circostanza, questa, puntualmente verificatasi nel caso in esame quando all'AN veniva prospettato un male ingiusto ove avesse insistito nell'agire per la percezione legittima del corrispettivo dovutogli. 2.1 II principio della sussistenza dell'estorsione nei casi in cui il danno derivante da quanto prospettato da un lato e l'ingiusto profitto dall'altro, sia costituito dalla rinuncia all'esercizio di un diritto spettante ad una delle parti di un rapporto bilaterale obbligatorio, piuttosto che in una perdita patrimoniale diretta, risulta già affermato con distinte pronunce della Corte di cassazione;
in particolare l'evoluzione giurisprudenziale ha teso ad estendere la nozione di ingiusto profitto oltre il parametro della diminuzione patrimoniale già a partire da quelle pronunce le quali sottolineavano che in tema di estorsione il danno che il soggetto passivo della violenza o altri deve subire in seguito all'imposizione deve essere un danno patrimoniale precisando espressamente che anche la rinuncia ad un diritto può essere patrimonialmente dannosa purché essa importi obbligazioni patrimoniali dannose (Sez. 1 n. 1683 del 22/04/1993 Rv. 194418-01; Sez. 1, n. 679 del 07/11/1989 Ud. (dep. 18/01/1990 ) Rv. 183099 - 01); si è poi successivamente chiarito che in tema di delitti contro la libertà individuale, se la coartazione da parte dell'agente è diretta a procurarsi un ingiusto profitto, anche di natura non patrimoniale, con altrui danno - che rivesta però la connotazione di ordine patrimoniale e consista in una effettiva "deminutio patrimonii" - ricorre il delitto di estorsione e non quello meno grave di violenza privata (Sez. 1, n. 9958 del 27/10/1997, Rv. 208938 - 01). Appariva così chiarito che l'effetto immediato della condotta posta in essere dall'agente può essere mirata a realizzare un ingiusto profitto privo di immediata conseguenza sul patrimonio della vittima (la rinuncia all'esercizio del diritto di credito) e che però l'azione è ugualmente qualificabile ex art. 629 cod.pen. quando, per effetto della coartazione stessa, l'effetto mediato è quello della perdita di un diritto cui consegue una effettiva deminutio patrimonii, corrispondente all'impossibilità di conseguire la prestazione diretta ad accrescere il proprio patrimonio, quale ad esempio il pagamento di un bene in precedenza ceduto. Proprio sulla base di tali interventi, tesi ad ampliare la nozione di ingiusto profitto anche alla rinuncia all'esercizio di un diritto avente natura patrimoniale, si è così dapprima affermato che integra il delitto di estorsione la minaccia o la violenza finalizzata ad ottenere la rinuncia alla tutela di un proprio diritto in una controversia di lavoro;
in motivazione, la Corte ha precisato che nella nozione di danno nel reato di estorsione rientra qualsiasi situazione che possa incidere negativamente sull'assetto economico di un soggetto, comprese la delusione di 3 aspettative e "chance" future di . arricchimento o di consolidamento di propri interessi (Sez. 2, n. 43769 del 12/07/2013 Rv. 257303 - 01); successivamente la nozione veniva riaffermata da quell'intervento secondo cui integra il delitto di estorsione la minaccia o la violenza diretta a costringere la vittima a rinunciare ad una propria legittima aspettativa ed in tal caso il danno patrimoniale va inteso come danno futuro consistente nella perdita della possibilità di conseguire un vantaggio economico (Sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017, Rv. 270209 - 01). Più recentemente si è stabilito che in tema di estorsione, l'altrui danno, avendo necessariamente connotazione patrimoniale, comprende anche la desistenza dal tempestivo esercizio di un'azione giudiziaria finalizzata a tutelare un diritto o un interesse, posto che il patrimonio va inteso come un insieme non di beni materiali, ma di rapporti giuridici attivi e passivi aventi contenuto economico, unificati dalla legge in ragione dell'appartenenza al medesimo soggetto (Sez. 2, n. 32083 del 12/05/2023, Rv. 285002 - 01). Il caso preso in considerazione da tale ultima pronuncia risulta proprio speculare a quello in esame, trattandosi di fattispecie in cui il soggetto agente aveva rivolto minacce alla persona offesa per costringerla a non sporgere querela per una truffa subita e, quindi, a rinunciare all'esercizio del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente corrisposto per effetto degli artifici e raggiri posti in essere in suo danno;
anche in tal caso, quindi, l'ingiusto profitto immediato è costituito da un obiettivo non patrimoniale, la rinuncia all'esercizio del diritto di querela, ma l'effetto mediato della condotta comporta una effettivo deminutio patrimonii esattamente corrispondente alla impossibilità di ottenere le restituzioni ed il risarcimento del danno. 2.2 L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame deve portare ad affermare la fondatezza del ricorso sussistendo la denunciata violazione di legge posto che, la fattispecie estorsiva prospettata, è costituita dalla condotta minacciosa posta in essere ai danni della vittima e finalizzata ad ottenere la rinuncia ad un preciso diritto di credito che l'AN vantava nei confronti del OR, per effetto della precedente vendita di beni;
e non vi è dubbio che, a fronte di un diritto di credito esercitabile dal venditore, a seguito della consegna del bene compravenduto cui non sia seguito il pagamento del prezzo, la minaccia rivolta dall'acquirente e finalizzata ad ottenere la rinuncia al credito integra proprio un ingiusto profitto con altrui danno. 3. Quanto all'individuazione del giudice del rinvio va ricordato che si procede per il reato di estorsione reato punito con pena congiunta, sicchè la sentenza di proscioglimento non incontra limiti alla sua appellabilità; pertanto, avverso la sentenza di proscioglimento, il pubblico ministero può proporre o appello ovvero, ai sensi del primo comma dell'art. 569 cod.proc.pen., ricorso per saltum in cassazione. Difatti la suddetta disposizione, intitolata ricorso immediato per cassazione, stabilisce che il ricorso diretto in cassazione è ammesso soltanto avverso le sentenze appellabili come inequivocabilmente emergente dalla lettura del citato primo comma. Proposto ricorso per saltum avverso la sentenza di proscioglimento all'eventuale annullamento della sentenza consegue la trasmissione degli atti, ai sensi della 4 - seconda parte del quarto comma dell'art.. 569 cod.proc.pen., ai giudice competente 'per l'appello. Gli atti vanno pertanto trasmessi alla Corte di Appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di Appello di Napoli. Roma, 28 febbraio 20 4 CONSIGLIER ST. 1r1 u» r Par O-Q LA PRESIDENTE na Petrq-z-zellis