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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 07/11/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MURONE SALVATORE, Presidente
UL RO, OR
MAFFIA LUIGI, Giudice
in data 07/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2290/2023 depositato il 04/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TDYPP00282/2023 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TDYPP00282/2023 IRAP 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY02T301737-15 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY02T301737-15 IRAP 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 6 novembre 2023, il Sig. Ricorrente_1, in qualità di socio della Società_1 N.C., rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , ha impugnato l'intimazione di pagamento n. TDYIPPD00282/2023, notificata in data 8 settembre 2023. Con tale atto, l'Agenzia delle Entrate richiedeva il pagamento della somma complessiva di € 69.865,67 a titolo di imposte, sanzioni e interessi per l'anno
2010, sulla base della definitività della pretesa contenuta nell'avviso di accertamento n. TDY02T301737-15,
a seguito della sentenza n. 1020/02/17 della Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro.
A sostegno del gravame, il ricorrente ha eccepito:
-Nullità dell'intimazione, asserendo la non definitività dell'accertamento presupposto, che a suo dire la precedente sentenza avrebbe ritenuto "non impugnabile perché non notificato".
-Errata indicazione degli importi, lamentando una palese discrasia tra la somma richiesta (€ 69.865,67) e quella, inferiore, risultante da un precedente provvedimento di autotutela parziale emesso dall'Ufficio nel
2016, che aveva rideterminato le sanzioni in € 44.066,50.
-Omessa notifica dell'avviso di accertamento, sostenendo di non aver mai ricevuto l'atto presupposto e di essere stato privato del proprio diritto di difesa.
Si è ritualmente costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, depositando controdeduzioni con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. La difesa erariale ha chiarito che la pretesa era divenuta definitiva a seguito della sentenza n. 1020/02/17, la quale aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso originario del contribuente, e non per difetto di notifica. L'Ufficio ha, tuttavia, ammesso l'errore materiale occorso nell'emissione dell'intimazione impugnata, specificando di avervi posto rimedio notificando al contribuente, in data 20 dicembre 2023, un nuovo atto di autotutela parziale (prot. n. TDYIPPD00428/2023), con il quale gli importi richiesti sono stati correttamente rideterminati in aderenza a quanto già stabilito con la prima autotutela del 2016.
La causa è stata quindi trattenuta in camera di consiglio il 7.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminati gli atti e le memorie, dichiara cessata la materia del contendere.
Il presente giudizio trae origine dall'impugnazione di un atto, l'intimazione di pagamento n.
TDYIPPD00282/2023, che la stessa Amministrazione Finanziaria ha ammesso essere viziato da un errore nel calcolo degli importi dovuti. In particolare, l'atto ingiungeva il pagamento di sanzioni per € 55.482,00 , ignorando un precedente provvedimento di autotutela del 15 settembre 2016 che le aveva rideterminate nella minor somma di € 44.066,50. Il motivo di ricorso con cui il contribuente lamentava l'erroneità degli importi era, pertanto, all'atto della sua proposizione, palesemente fondato.
Tuttavia, in pendenza del presente giudizio, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con un nuovo provvedimento di autotutela (n. TDYIPPD00428/2023), notificato via PEC il 20 dicembre 2023, con il quale ha annullato parzialmente l'atto impugnato, correggendo l'errore e rideterminando la pretesa creditoria in conformità con gli esiti della precedente autotutela. Tale sopravvenuto provvedimento ha, di fatto, soddisfatto la principale doglianza del ricorrente, rimuovendo l'oggetto della controversia e determinando la cessazione della materia del contendere.
Occorre, per completezza, rilevare l'infondatezza delle altre eccezioni sollevate dal ricorrente. La pretesa tributaria è, infatti, divenuta definitiva. La sentenza n. 1020/02/17, passata in giudicato, ha dichiarato il ricorso originario inammissibile per tardività, e non per omessa notifica, come erroneamente sostenuto dal contribuente. L'effetto del giudicato preclude in questa sede ogni ulteriore contestazione sulla ritualità della notifica dell'atto presupposto e sulla definitività della pretesa, così come rideterminata dall'Ufficio.
Stante la declaratoria di cessazione della materia del contendere, questo Collegio è chiamato a provvedere sulle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale. Tale principio impone di valutare quale sarebbe stato l'esito del giudizio qualora l'atto di autotutela non fosse intervenuto. Come già evidenziato, il ricorso sarebbe stato accolto, almeno parzialmente, in ragione del palese errore di calcolo contenuto nell'intimazione originaria. È stata l'azione dell'Amministrazione Finanziaria, con l'emissione di un atto illegittimo, a dare causa al presente contenzioso, costringendo il contribuente ad adire la giustizia tributaria per tutelare le proprie ragioni. Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate deve essere considerata la parte virtualmente soccombente.
La Suprema Corte ha costantemente affermato che, in caso di cessazione della materia del contendere per revoca dell'atto impugnato in autotutela, il giudice deve statuire sulle spese processuali in base al principio della soccombenza virtuale, ponendole a carico della parte che ha dato causa al giudizio.
Pertanto, le spese del presente giudizio devono essere poste a carico dell'Agenzia delle Entrate e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catanzaro alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 2.800,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. Difensore_1. Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 7 novembre 2024
Il Giudice relatore Roberto Garzulli
Il Presidente Salvatore Murone
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 07/11/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MURONE SALVATORE, Presidente
UL RO, OR
MAFFIA LUIGI, Giudice
in data 07/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2290/2023 depositato il 04/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TDYPP00282/2023 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TDYPP00282/2023 IRAP 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY02T301737-15 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY02T301737-15 IRAP 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 6 novembre 2023, il Sig. Ricorrente_1, in qualità di socio della Società_1 N.C., rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , ha impugnato l'intimazione di pagamento n. TDYIPPD00282/2023, notificata in data 8 settembre 2023. Con tale atto, l'Agenzia delle Entrate richiedeva il pagamento della somma complessiva di € 69.865,67 a titolo di imposte, sanzioni e interessi per l'anno
2010, sulla base della definitività della pretesa contenuta nell'avviso di accertamento n. TDY02T301737-15,
a seguito della sentenza n. 1020/02/17 della Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro.
A sostegno del gravame, il ricorrente ha eccepito:
-Nullità dell'intimazione, asserendo la non definitività dell'accertamento presupposto, che a suo dire la precedente sentenza avrebbe ritenuto "non impugnabile perché non notificato".
-Errata indicazione degli importi, lamentando una palese discrasia tra la somma richiesta (€ 69.865,67) e quella, inferiore, risultante da un precedente provvedimento di autotutela parziale emesso dall'Ufficio nel
2016, che aveva rideterminato le sanzioni in € 44.066,50.
-Omessa notifica dell'avviso di accertamento, sostenendo di non aver mai ricevuto l'atto presupposto e di essere stato privato del proprio diritto di difesa.
Si è ritualmente costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, depositando controdeduzioni con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. La difesa erariale ha chiarito che la pretesa era divenuta definitiva a seguito della sentenza n. 1020/02/17, la quale aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso originario del contribuente, e non per difetto di notifica. L'Ufficio ha, tuttavia, ammesso l'errore materiale occorso nell'emissione dell'intimazione impugnata, specificando di avervi posto rimedio notificando al contribuente, in data 20 dicembre 2023, un nuovo atto di autotutela parziale (prot. n. TDYIPPD00428/2023), con il quale gli importi richiesti sono stati correttamente rideterminati in aderenza a quanto già stabilito con la prima autotutela del 2016.
La causa è stata quindi trattenuta in camera di consiglio il 7.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminati gli atti e le memorie, dichiara cessata la materia del contendere.
Il presente giudizio trae origine dall'impugnazione di un atto, l'intimazione di pagamento n.
TDYIPPD00282/2023, che la stessa Amministrazione Finanziaria ha ammesso essere viziato da un errore nel calcolo degli importi dovuti. In particolare, l'atto ingiungeva il pagamento di sanzioni per € 55.482,00 , ignorando un precedente provvedimento di autotutela del 15 settembre 2016 che le aveva rideterminate nella minor somma di € 44.066,50. Il motivo di ricorso con cui il contribuente lamentava l'erroneità degli importi era, pertanto, all'atto della sua proposizione, palesemente fondato.
Tuttavia, in pendenza del presente giudizio, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con un nuovo provvedimento di autotutela (n. TDYIPPD00428/2023), notificato via PEC il 20 dicembre 2023, con il quale ha annullato parzialmente l'atto impugnato, correggendo l'errore e rideterminando la pretesa creditoria in conformità con gli esiti della precedente autotutela. Tale sopravvenuto provvedimento ha, di fatto, soddisfatto la principale doglianza del ricorrente, rimuovendo l'oggetto della controversia e determinando la cessazione della materia del contendere.
Occorre, per completezza, rilevare l'infondatezza delle altre eccezioni sollevate dal ricorrente. La pretesa tributaria è, infatti, divenuta definitiva. La sentenza n. 1020/02/17, passata in giudicato, ha dichiarato il ricorso originario inammissibile per tardività, e non per omessa notifica, come erroneamente sostenuto dal contribuente. L'effetto del giudicato preclude in questa sede ogni ulteriore contestazione sulla ritualità della notifica dell'atto presupposto e sulla definitività della pretesa, così come rideterminata dall'Ufficio.
Stante la declaratoria di cessazione della materia del contendere, questo Collegio è chiamato a provvedere sulle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale. Tale principio impone di valutare quale sarebbe stato l'esito del giudizio qualora l'atto di autotutela non fosse intervenuto. Come già evidenziato, il ricorso sarebbe stato accolto, almeno parzialmente, in ragione del palese errore di calcolo contenuto nell'intimazione originaria. È stata l'azione dell'Amministrazione Finanziaria, con l'emissione di un atto illegittimo, a dare causa al presente contenzioso, costringendo il contribuente ad adire la giustizia tributaria per tutelare le proprie ragioni. Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate deve essere considerata la parte virtualmente soccombente.
La Suprema Corte ha costantemente affermato che, in caso di cessazione della materia del contendere per revoca dell'atto impugnato in autotutela, il giudice deve statuire sulle spese processuali in base al principio della soccombenza virtuale, ponendole a carico della parte che ha dato causa al giudizio.
Pertanto, le spese del presente giudizio devono essere poste a carico dell'Agenzia delle Entrate e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catanzaro alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 2.800,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. Difensore_1. Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 7 novembre 2024
Il Giudice relatore Roberto Garzulli
Il Presidente Salvatore Murone