Articolo 1 della Legge 18 novembre 1995, n. 482
Versione
19 novembre 1995
Art. 1. 1. E' convertito in legge il decreto-legge 18 settembre 1995, n. 387 , recante riduzione dei pedaggi autostradali per le imprese che esercitano professionalmente l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 18 luglio 1995, n. 290 .
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 18 settembre 1995, n. 387 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 219 del 19 settembre 1995.
In questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 43, e' ripubblicato il testo del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 387 , corredato della relativa nota, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217 .
Entrata in vigore il 19 novembre 1995
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