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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 7403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7403 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.25646 r.g. dell'anno 2024
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
) residente in [...], rapp.ta e difesa
[...]
dall'avv. Michele Madaio (c.f. ), come da procura in CodiceFiscale_2
calce al presente atto con studio in Napoli al Corso Meridionale n. 51
E
, subentrante a titolo universale nei rapporti Controparte_1
di incorporante di Controparte_2 Controparte_3
ed ai sensi dell'art. 1, D.L. 193 del Controparte_4 Controparte_5
22.10.2016, convertito in legge 225/2016 del 01.12.2016, in G.U. n. 282 del
02.12.2016, C.F. , in persona del Procuratore sig. P.IVA_1 [...]
, in virtù dei poteri allo stesso conferiti giusta atto notarile del CP_6
25.07.2024 rep. 181515/racc. , rapp.ta e difesa dall'avv. Luigi Pane (C.F. P.IVA_2
, PEC , presso il C.F._3 Email_1
quale elett.te domicilia in Napoli alla via F. Caracciolo n.11, in virtù di procura in calce alla presente comparsa rilasciata su foglio separato nonché
1 (cf. Controparte_7
), con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, dall'avv. Amodio Marzocchella (c.f.
[...]
- PEC.: t), C.F._4 Email_2
con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via A. De Gasperi n. 55, presso l'ufficio dell'Avvocatura Metropolitana INPS di Napoli
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 25/11/2024 icorreva al Giudice del Lavoro Parte_1 proponendo opposizione avverso intimazione di pagamento n. 071/2024/90407957/60/000 notificata in data 12.11.24 chiedendone la sospensione dell'efficacia esecutiva e eccependo la prescrizione della pretesa creditoria, asserendo la mancata notifica della cartella N. 071 2008 02544137 29 000 Eccepite la decadenza e l'intervenuta prescrizione, concludeva chiedendo:
“ Accertare e dichiarare la Nullità / Inefficacia della cartella esattoriale N. 071 2008 02544137 29 000 in considerazione che non è mai stata notificata alla sig.ra ; Parte_1
2) Dichiarare la prescrizione / decadenza del credi-to preteso
3) dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra alla Parte_1 [...]
(già e all' Controparte_1 Controparte_2 CP_7 relativamente ai crediti pretesi con la cartella esattoria-le impugnata;
4) condannare la in solido con l al Controparte_1 CP_7 pagamento delle spese e compe-tenze di lite, con attribuzione al procuratore costituito. “ Si costituivano i resistenti che eccepivano il difetto di interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, l'inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza.
All'udienza del 16/10/2025 , svoltasi mediante deposito di note in sostituzione, la causa era decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.
Sussiste innanzitutto l'interesse ad agire della parte ricorrente, posta l'intervenuta notifica dell'intimazione di cui si tratta e tenuto conto del fatto che in tal modo l'ente impositore ha mostrato di avere perdurante interesse al recupero del credito.
2 Sono legittimati passivi sia gli enti impositori, stante le eccezioni per fatti estintivi delle pretese (prescrizione), sia il Concessionario in ordine alla presunta insussistenza di atti interruttivi successivi.
Passando all'esame del ricorso, la parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'Intimazione di pagamento suddetta e che assume essere l'unico atto mediante cui è venuta a conoscenza dell'esistenza nei suoi confronti di molteplici pretese creditorie
. CP_7
Col presente ricorso, inoltre, l'opponente ha impugnato gli atti indicati nella intimazione di pagamento, facendo valere, altresì, la avvenuta prescrizione dei crediti contributivi a decorrere dalla notifica delle stesse.
In tali termini, pertanto, il ricorso deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99 per quanto concerne l'eccepita prescrizione antecedente alle notifiche delle cartelle/avvisi, nonché quale opposizione ex art. 615 c.p.c, sotto il profilo volto a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione dei titoli esecutivi (prescrizione successiva).
Sotto il primo profilo deve premettersi che l'azione tende ad offrire una tutela recuperatoria, concedendo al debitore la facoltà di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorché sia notificato l'atto successivo. Tale facoltà si giustifica quindi solo allorché, prendendo conoscenza del ruolo o altro atto impositivo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi conosca l'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti d'mpugnazione che non aveva potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica.
Orbene dalla documentazione versata dai resistenti si evince che sono stati correttamente notificati gli atti opposti, richiamati nella intimazione di pagamento impugnata. In particolare: la cartella N. 071 2008 02544137 29 000 è stata notificata a mani della suocera il 28.2.09 con regolare successiva Parte_2 comuniazione.
Conseguentemente l'azione proposta sotto il primo richiamato profilo va dichiarata inammissibile essendo interamente decorso il termine di quaranta giorni (dalle notifiche degli avvisi di addebito) previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 e resta precluso alla parte ricorrente di contestare in questa sede la prescrizione estintiva maturata sino alla data di notifica degli avvisi di addebito.
3 Tale inammissibilità deriva dal fatto che, in assenza di tempestiva impugnazione di tali atti da parte del contribuente, lo stesso è decaduto dalla possibilità di formulare eccezioni inerenti il decorso di termini di decadenza e/o prescrizione, antecedenti alla notifica degli stessi, essendo i ruoli sottesi divenuti inoppugnabili.
Pertanto l'opposizione va rigettata e va revocato il provvedimento di sospensione di questo giudice.
Le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
il G.L., definitivamente pronunziando:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle parti resistenti, liquidate in complessivi euro 1200, 00 ciascuno, oltre spese generali, IVA e CPA, in favore dell'Agenzia delle Entrate. Napoli, 16.3.23
Il Giudice
Napoli,
Il Giudice
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