Articolo 4 della Legge 18 aprile 1962, n. 167
Articolo 3Articolo 5
Versione
15 maggio 1962
Art. 4.
Il piano deve contenere i seguenti elementi:
a) la rete stradale e la delimitazione degli spazi riservati ad opere ed impianti di interesse pubblico, nonche' ad edifici pubblici o di culto;
b) la suddivisione in lotti delle aree, con l'indicazione della tipologia edilizia e, ove del caso, l'ubicazione e la volumetria dei singoli edifici;
c) la profondita' delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione serva ad integrare le finalita' delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze future.
Entrata in vigore il 15 maggio 1962
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