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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 29/01/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2956/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TREVISO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2956/2024
Oggi, 29 gennaio 2025, ad ore 9.30
Il GOT prende atto delle note scritte conclusive a trattazione scritta depositate dalla parte ricorrente in data 27.1.2025.
Parte resistente rimane contumace.
Il procuratore di parte ricorrente richiama le conclusioni di cui alle predette note.
IL GOT dispone la discussione della causa e la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il GOT si ritira in camera di consiglio.
Indi il GOT, ad ore 16.00, in assenza delle parti, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza di cui dà lettura.
Il Giudice
dott. ssa Marica Loschi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TREVISO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Marica Loschi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2956/2024 tra
PARTE RICORRENTE: AVV. Carlo Errico e AVV. Davide Favotto, rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Amadeus Fabris,
PARTE RESISTENTE: , Controparte_1 contumace
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. gli avvocati Carlo Errico e Davide Favotto esponevano di aver assistito in un pratica di sospensione Controparte_1 dall'attività lavorativa per impossibilità della stessa a svolgere la sua mansione e di non aver percepito il pagamento delle proprie competenze professionali.
Precisavano che, a seguito della ricezione della lettera del 20.01.2023 dal proprio datore di lavoro, Istituto Figlie di San Camillo – Ospedale Generale di Zona San
Camillo di Treviso, nella quale si comunicava che, dopo essere stata sottoposta a visita medica, era stata ingiustamente giudicata inidonea a svolgere la propria mansione, si era rivolta al predetto studio legale per ricevere Controparte_1 tutela.
Nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in Controparte_1 giudizio.
pagina 2 di 5 La causa, istruita documentalmente ed anche in via istruttoria, veniva considerata matura per la decisione.
La domanda proposta dalla parte attrice deve essere accolta.
Come è emerso sia dalla documentazione in atti che dalla deposizione della teste
, avvocato collaboratrice dello studio , , Tes_1 CP_2 Controparte_1 tramite il marito, già cliente dell'avv. Favotto, si rivolgeva allo studio per ricevere tutela ed un parere in una questione di lavoro che la riguardava.
Ella si lamentava del fatto che era stata raggiunta da una lettera del 20.1.2023 dal proprio datore di lavoro nella quale veniva dichiarata inidonea a svolgere la propria mansione, dopo una visita medica.
Raggiunto in un primo momento l'avv. Favotto, questi riteneva, vista la peculiarità della vicenda, di rivolgersi al collega avv. Errico, esperto nella materia giuslavoristica.
E' pacifico che grazie all'attività svolta da quest'ultimo, insieme ai numerosi colloqui fatti con entrambi i procuratori, la convenuta sia riuscita ad ottenere un ristoro pari da euro 15.000,00.
Nello specifico, l'avv. Errico, quale giuslavorista, non solo provvedeva ad inviare formale lettera di intervento datata 13.02.2023 a mezzo p.e.c., con la quale contestava le affermazioni del datore di lavoro e con la quale si intimava di non prendere provvedimenti di sospensione dell'attività lavorativa;
ma impugnava anche il licenziamento illegittimo del 13.04.2023, licenziamento comunicato con lettera del
04.04.2023. Tramite l'attività del predetto procuratore, veniva raggiunto un accordo con la controparte in occasione dell'incontro, avvenuto per via telematica, avanti la
Commissione di certificazione dell'Università di Roma Tre in data 17.04.2023, in cui si sottoscriveva una transazione con la quale la convenuta, in cambio della rinuncia all'impugnazione, accettava di ricevere la somma di totali € 15.000,00 a tacitazione delle proprie pretese nei confronti del datore di lavoro.
Nello stesso verbale di conciliazione, sottoscritto personalmente dalla convenuta, si dava atto dell'assistenza legale dell'Avv. Errico, presso lo studio del quale avveniva il collegamento telematico per la conciliazione.
Tali circostanze sono state, con dovizia di particolari, confermate dalla attendibile teste, avv. , che ricordava puntualmente i numerosi incontri con la Tes_1
pagina 3 di 5 convenuta e il di lei marito e le continue richieste di pagamento per le suddette prestazioni professionali una volta ottenuto il risarcimento del danno, richieste rimaste del tutto disattese posto che, riferiva, non essere stati versati nemmeno dei parziali acconti.
E', quindi, evidente l'attività svolta dai legali ed anche il risultato che gli stessi, grazie al loro lavoro ed impegno, hanno fatto raggiungere alla convenuta.
Ne discende l'accoglimento della domanda di parte attrice.
In ordine al dovuto, l'art. 23 del D.M. 55/2014 stabilisce che se più avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera nel medesimo affare, a ciascuno di essi si liquidano i compensi per l'opera prestata: tuttavia nel caso di specie appare chiaro che l'avv. Errico ha svolto la maggiore attività e pertanto, in assenza della prova scritta dell'incarico professionale congiunto e pur riconoscendo l'attività di consulenza svolta dall'avv. Favotto, spetterà, quale compenso, al legale avv. Errico, la somma di euro 1.985,00, oltre accessori di legge, e all'avv. Favotto l'importo di euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Su tali somme sono dovuti gli interessi stabiliti dall'art. 1284, primo comma, c.p.c. dal momento della messa in mora fino alla domanda giudiziale e quelli stabiliti dall'art. 1284, quarto comma, c.p.c. dalla data della domanda giudiziale sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in € 2.200,00 per compenso, in relazione ai valori medi della tabella di riferimento, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna al pagamento in favore dell'avv. Errico Carlo Controparte_1 della somma di euro 1.985,00, oltre accessori di legge, e dell'avv. Favotto
Davide della somma di euro 1.000,00, oltre accessori di legge ed oltre gli interessi stabiliti dall'art. 1284, primo comma, c.p.c. dal momento della messa in mora fino alla domanda giudiziale e oltre quelli stabiliti dall'art. 1284, quarto comma, c.p.c., dalla data della domanda giudiziale sino al saldo;
pagina 4 di 5 - condanna parte resistente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte ricorrente per il presente giudizio, spese che si liquidano in € 2.200,00, oltre anticipazioni per euro 150,15, oltre 15% spese generali, I.V.A. e cpa, come per legge, a titolo di compenso professionale.
Così deciso in Treviso, il 29 gennaio 2025
Il GOT
Marica Loschi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di TREVISO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2956/2024
Oggi, 29 gennaio 2025, ad ore 9.30
Il GOT prende atto delle note scritte conclusive a trattazione scritta depositate dalla parte ricorrente in data 27.1.2025.
Parte resistente rimane contumace.
Il procuratore di parte ricorrente richiama le conclusioni di cui alle predette note.
IL GOT dispone la discussione della causa e la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il GOT si ritira in camera di consiglio.
Indi il GOT, ad ore 16.00, in assenza delle parti, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza di cui dà lettura.
Il Giudice
dott. ssa Marica Loschi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TREVISO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Marica Loschi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2956/2024 tra
PARTE RICORRENTE: AVV. Carlo Errico e AVV. Davide Favotto, rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Amadeus Fabris,
PARTE RESISTENTE: , Controparte_1 contumace
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. gli avvocati Carlo Errico e Davide Favotto esponevano di aver assistito in un pratica di sospensione Controparte_1 dall'attività lavorativa per impossibilità della stessa a svolgere la sua mansione e di non aver percepito il pagamento delle proprie competenze professionali.
Precisavano che, a seguito della ricezione della lettera del 20.01.2023 dal proprio datore di lavoro, Istituto Figlie di San Camillo – Ospedale Generale di Zona San
Camillo di Treviso, nella quale si comunicava che, dopo essere stata sottoposta a visita medica, era stata ingiustamente giudicata inidonea a svolgere la propria mansione, si era rivolta al predetto studio legale per ricevere Controparte_1 tutela.
Nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in Controparte_1 giudizio.
pagina 2 di 5 La causa, istruita documentalmente ed anche in via istruttoria, veniva considerata matura per la decisione.
La domanda proposta dalla parte attrice deve essere accolta.
Come è emerso sia dalla documentazione in atti che dalla deposizione della teste
, avvocato collaboratrice dello studio , , Tes_1 CP_2 Controparte_1 tramite il marito, già cliente dell'avv. Favotto, si rivolgeva allo studio per ricevere tutela ed un parere in una questione di lavoro che la riguardava.
Ella si lamentava del fatto che era stata raggiunta da una lettera del 20.1.2023 dal proprio datore di lavoro nella quale veniva dichiarata inidonea a svolgere la propria mansione, dopo una visita medica.
Raggiunto in un primo momento l'avv. Favotto, questi riteneva, vista la peculiarità della vicenda, di rivolgersi al collega avv. Errico, esperto nella materia giuslavoristica.
E' pacifico che grazie all'attività svolta da quest'ultimo, insieme ai numerosi colloqui fatti con entrambi i procuratori, la convenuta sia riuscita ad ottenere un ristoro pari da euro 15.000,00.
Nello specifico, l'avv. Errico, quale giuslavorista, non solo provvedeva ad inviare formale lettera di intervento datata 13.02.2023 a mezzo p.e.c., con la quale contestava le affermazioni del datore di lavoro e con la quale si intimava di non prendere provvedimenti di sospensione dell'attività lavorativa;
ma impugnava anche il licenziamento illegittimo del 13.04.2023, licenziamento comunicato con lettera del
04.04.2023. Tramite l'attività del predetto procuratore, veniva raggiunto un accordo con la controparte in occasione dell'incontro, avvenuto per via telematica, avanti la
Commissione di certificazione dell'Università di Roma Tre in data 17.04.2023, in cui si sottoscriveva una transazione con la quale la convenuta, in cambio della rinuncia all'impugnazione, accettava di ricevere la somma di totali € 15.000,00 a tacitazione delle proprie pretese nei confronti del datore di lavoro.
Nello stesso verbale di conciliazione, sottoscritto personalmente dalla convenuta, si dava atto dell'assistenza legale dell'Avv. Errico, presso lo studio del quale avveniva il collegamento telematico per la conciliazione.
Tali circostanze sono state, con dovizia di particolari, confermate dalla attendibile teste, avv. , che ricordava puntualmente i numerosi incontri con la Tes_1
pagina 3 di 5 convenuta e il di lei marito e le continue richieste di pagamento per le suddette prestazioni professionali una volta ottenuto il risarcimento del danno, richieste rimaste del tutto disattese posto che, riferiva, non essere stati versati nemmeno dei parziali acconti.
E', quindi, evidente l'attività svolta dai legali ed anche il risultato che gli stessi, grazie al loro lavoro ed impegno, hanno fatto raggiungere alla convenuta.
Ne discende l'accoglimento della domanda di parte attrice.
In ordine al dovuto, l'art. 23 del D.M. 55/2014 stabilisce che se più avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera nel medesimo affare, a ciascuno di essi si liquidano i compensi per l'opera prestata: tuttavia nel caso di specie appare chiaro che l'avv. Errico ha svolto la maggiore attività e pertanto, in assenza della prova scritta dell'incarico professionale congiunto e pur riconoscendo l'attività di consulenza svolta dall'avv. Favotto, spetterà, quale compenso, al legale avv. Errico, la somma di euro 1.985,00, oltre accessori di legge, e all'avv. Favotto l'importo di euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Su tali somme sono dovuti gli interessi stabiliti dall'art. 1284, primo comma, c.p.c. dal momento della messa in mora fino alla domanda giudiziale e quelli stabiliti dall'art. 1284, quarto comma, c.p.c. dalla data della domanda giudiziale sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in € 2.200,00 per compenso, in relazione ai valori medi della tabella di riferimento, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna al pagamento in favore dell'avv. Errico Carlo Controparte_1 della somma di euro 1.985,00, oltre accessori di legge, e dell'avv. Favotto
Davide della somma di euro 1.000,00, oltre accessori di legge ed oltre gli interessi stabiliti dall'art. 1284, primo comma, c.p.c. dal momento della messa in mora fino alla domanda giudiziale e oltre quelli stabiliti dall'art. 1284, quarto comma, c.p.c., dalla data della domanda giudiziale sino al saldo;
pagina 4 di 5 - condanna parte resistente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte ricorrente per il presente giudizio, spese che si liquidano in € 2.200,00, oltre anticipazioni per euro 150,15, oltre 15% spese generali, I.V.A. e cpa, come per legge, a titolo di compenso professionale.
Così deciso in Treviso, il 29 gennaio 2025
Il GOT
Marica Loschi
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