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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/12/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3483/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3483/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. CASARI Parte_1 C.F._1
CINZIA,
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. CASARI CINZIA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di udienza presidenziale di separazione consensuale dei coniugi – verbale di udienza con trattazione scritta in data 07/04/2021, successivamente omologato dal Tribunale di Modena;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898); pagina 1 di 4 - atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Medolla il 26.05.2018 dai sigg.ri nata a [...] il [...] e nato ad [...] il Parte_1 Controparte_1
02.09.1975, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del comune di Medolla (MO), ove il matrimonio e' stato trascritto;
2) Confermare l'affidamento della figlia minore congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, con sua collocazione prevalente presso la madre. I genitori continueranno ad esercitare la responsabilita' genitoriale sulla minore, impegnandosi a discutere e definire congiuntamente i criteri educativi, le scelte scolastiche, di vita e professionali della figlia, sempre nel rispetto delle capacita', inclinazioni naturali ed aspirazioni di quest'ultima nell'intento di realizzare un armonico sviluppo della sua personalita'. Di conseguenza, le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore, relative ad istruzione, educazione, salute ed impegni ricreativi saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto di capacita', inclinazioni naturali ed aspirazioni della minore. La responsabilita' in ordine alle decisioni relative all'ordinaria conduzione della vita della figlia, invece, sara' esercitata dal genitore con il quale o presso il quale in quel momento la figlia si trovera';
3) Il sig. potra' vedere la figlia quando vorra', dandone congruo preavviso alla sig.ra CP_1
, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della minore. Le parti Parte_1
Per_ concorderanno tra di loro anche i week end di permanenza di presso l'abitazione paterna ed eventuali periodi continuativi in cui la stessa rimarra' con il padre;
Per_ 4) A titolo di contributo per il mantenimento di , il sig. corrispondera' alla sig.ra CP_1
€ 200,00 (duecento/00) mensili entro il giorno 20 di ogni mese. Il suddetto importo verra' Parte_1 rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT. Le spese straordinarie afferenti la minore verranno suddivise tra i coniugi al 50% ciascuno, intendendosi come tali le spese straordinarie elencate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Modena, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare- anche relativamente a modalita' e tempi dei pagamenti- avendone ricevuto copia. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo whats app, sms, e-mail ecc…) dovra' manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sara' inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette pagina 2 di 4 spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui e' avvenuto l'esborso, e' dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
5) In ragione della collocazione preminente della figlia minore presso la madre e delle rispettive condizioni economico-reddituali- patrimoniali, i coniugi concordano nell'assegnazione a favore della sig.ra dell'assegno unico per il nucleo familiare;
Parte_1
6) I coniugi si danno atto di aver definito tra di loro ogni ulteriore rapporto economico e patrimoniale e di non aver pertanto nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo e/o ragione, eccezion fatta per le obbligazioni assunte con il presente atto;
7) Gli stessi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto a vantare reciproche pretese di mantenimento;
8) I coniugi si obbligano reciprocamente al compimento delle formalita' necessarie per i documenti validi per l'espatrio;
9) I sigg.ri e con la sottoscrizione del presente ricorso dichiarano di prestare atto Parte_1 CP_1 di acquiescenza, accettando ad ogni effetto di legge la emananda sentenza avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio tra i medesimi contratto, chiedendo che la stessa venga passata in giudicato.
10) Le spese della presente procedura rimarranno a carico della sig.ra .” Parte_1
- rilevato che dall'unione è nata la figlia in data 22/07/2009; Per_1
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in MEDOLLA (MO) il 26/05/2018 fra nata a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 4 nato a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MEDOLLA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2018
- Atto n.
5 - Parte II - Serie C;
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 03/12/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3483/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. CASARI Parte_1 C.F._1
CINZIA,
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. CASARI CINZIA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di udienza presidenziale di separazione consensuale dei coniugi – verbale di udienza con trattazione scritta in data 07/04/2021, successivamente omologato dal Tribunale di Modena;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898); pagina 1 di 4 - atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Medolla il 26.05.2018 dai sigg.ri nata a [...] il [...] e nato ad [...] il Parte_1 Controparte_1
02.09.1975, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del comune di Medolla (MO), ove il matrimonio e' stato trascritto;
2) Confermare l'affidamento della figlia minore congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, con sua collocazione prevalente presso la madre. I genitori continueranno ad esercitare la responsabilita' genitoriale sulla minore, impegnandosi a discutere e definire congiuntamente i criteri educativi, le scelte scolastiche, di vita e professionali della figlia, sempre nel rispetto delle capacita', inclinazioni naturali ed aspirazioni di quest'ultima nell'intento di realizzare un armonico sviluppo della sua personalita'. Di conseguenza, le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore, relative ad istruzione, educazione, salute ed impegni ricreativi saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto di capacita', inclinazioni naturali ed aspirazioni della minore. La responsabilita' in ordine alle decisioni relative all'ordinaria conduzione della vita della figlia, invece, sara' esercitata dal genitore con il quale o presso il quale in quel momento la figlia si trovera';
3) Il sig. potra' vedere la figlia quando vorra', dandone congruo preavviso alla sig.ra CP_1
, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della minore. Le parti Parte_1
Per_ concorderanno tra di loro anche i week end di permanenza di presso l'abitazione paterna ed eventuali periodi continuativi in cui la stessa rimarra' con il padre;
Per_ 4) A titolo di contributo per il mantenimento di , il sig. corrispondera' alla sig.ra CP_1
€ 200,00 (duecento/00) mensili entro il giorno 20 di ogni mese. Il suddetto importo verra' Parte_1 rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT. Le spese straordinarie afferenti la minore verranno suddivise tra i coniugi al 50% ciascuno, intendendosi come tali le spese straordinarie elencate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Modena, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare- anche relativamente a modalita' e tempi dei pagamenti- avendone ricevuto copia. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo whats app, sms, e-mail ecc…) dovra' manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sara' inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette pagina 2 di 4 spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui e' avvenuto l'esborso, e' dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
5) In ragione della collocazione preminente della figlia minore presso la madre e delle rispettive condizioni economico-reddituali- patrimoniali, i coniugi concordano nell'assegnazione a favore della sig.ra dell'assegno unico per il nucleo familiare;
Parte_1
6) I coniugi si danno atto di aver definito tra di loro ogni ulteriore rapporto economico e patrimoniale e di non aver pertanto nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo e/o ragione, eccezion fatta per le obbligazioni assunte con il presente atto;
7) Gli stessi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto a vantare reciproche pretese di mantenimento;
8) I coniugi si obbligano reciprocamente al compimento delle formalita' necessarie per i documenti validi per l'espatrio;
9) I sigg.ri e con la sottoscrizione del presente ricorso dichiarano di prestare atto Parte_1 CP_1 di acquiescenza, accettando ad ogni effetto di legge la emananda sentenza avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio tra i medesimi contratto, chiedendo che la stessa venga passata in giudicato.
10) Le spese della presente procedura rimarranno a carico della sig.ra .” Parte_1
- rilevato che dall'unione è nata la figlia in data 22/07/2009; Per_1
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in MEDOLLA (MO) il 26/05/2018 fra nata a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 4 nato a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MEDOLLA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2018
- Atto n.
5 - Parte II - Serie C;
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 03/12/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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