Sentenza 6 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 06/12/2021, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/12/2021
N. 01462/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00053/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 53 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Pedrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via Villa Cozza n. 12;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
del provvedimento del Prefetto di -OMISSIS- di rigetto del ricorso gerarchico avverso il rifiuto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, ha impugnato con il presente ricorso il provvedimento del 16 ottobre 2017, notificato il 17 ottobre 2017, con cui la Prefettura di -OMISSIS- ha rigettato il ricorso gerarchico contro il diniego dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno ordinario per lavoro autonomo da parte della Questura.
Il ricorrente deduce i seguenti motivi di ricorso:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 6 della L. 241/90 ed eccesso di potere , in quanto: in sede di ricorso gerarchico la difesa aveva rappresentato che il ricorrente, essendo decorso il termine previsto dalla legge, aveva presentato domanda di riabilitazione presso il Tribunale di -OMISSIS-, ma la Prefettura, anziché ritenerlo un elemento sopravvenuto favorevole, avrebbe emesso il provvedimento in tempi talmente celeri, da impedire, di fatto, di dar modo al Tribunale di -OMISSIS- di pronunciarsi (il provvedimento era stato emesso in meno di due mesi quando solitamente l’attesa per la decisione di un ricorso gerarchico presso la Prefettura di -OMISSIS- supererebbe l’anno); tale modus procedendi confliggerebbe con il principio di leale collaborazione ex artt. 2 e 6 della L. 241/90, dal momento che il ricorrente non sarebbe stato messo nelle condizioni di poter eventualmente rimuovere il motivo ostativo all’accoglimento dell’istanza, considerato che il ricorso gerarchico comporterebbe la prosecuzione, sostanzialmente senza soluzione di continuità, del procedimento originariamente avviato con la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 comma 3 e 5 comma 5 del D.Lgs. 286/98 , in quanto: le affermazioni relative alla pericolosità del ricorrente sarebbero infondate, dal momento che il reato compiuto dal ricorrente sarebbe di tentata -OMISSIS-, per cui non corrisponderebbe al vero che il ricorrente si sia fatto versare ogni mese -OMISSIS- e che si sia trattato di una reiterazione di reati (in realtà si sarebbe trattato di un unico episodio: alla richiesta di -OMISSIS-, la persona offesa avrebbe invitato il ricorrente ed i suoi amici ad uscire dall’-OMISSIS- e chiamato -OMISSIS-, per cui il reato non sarebbe stato consumato, non vi sarebbe stata la continuazione sostenuta dalla Questura e neppure l’ingiusto profitto); il ricorrente ha presentato istanza di estinzione della pena, avendo, successivamente al fatto, dato prove effettive e costanti di buona condotta, e non potrebbe essere a lui addebitato il tempo necessario al Tribunale di -OMISSIS- per concedere il beneficio; né sarebbero stati valutati altri elementi in suo favore, come lo svolgimento di attività di lavoro autonomo con redditi congrui e il fatto di avere un -OMISSIS- cittadino italiano, sia pure trasferitosi in -OMISSIS-per motivi di lavoro; inoltre, nel ricorso gerarchico sarebbe stato rappresentato anche lo stato di salute del ricorrente, affetto da malattia cronica invalidante, ma la Prefettura avrebbe omesso di motivare in ordine alla necessità del permesso di soggiorno per ottenere le cure necessarie.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, contrastando le avverse pretese e chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza del 20 ottobre 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso non è fondato secondo quanto segue.
Si premette innanzitutto che, come affermato dal Consiglio di Stato (tra le altre, sent. 950 del 2017), “ è pacifico” che nel caso di richiesta di permesso ordinario di soggiorno “ ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, la condanna per uno dei reati contemplati dall’art. 380 c.p.p. (e tale è l’-OMISSIS-, quali che siano gli specifici connotati della condotta, non potendosi rivalutare in questa sede la rilevanza della condotta del reo) assume valore automaticamente ostativo del rinnovo, tranne quando sussistano in Italia legami familiari dello straniero (nel qual caso, la condanna diviene soltanto uno degli elementi che, in base a quanto previsto dall’ultimo periodo del citato comma 5, devono essere considerati, nell’ambito di una complessiva valutazione discrezionale volta ad accertare il positivo inserimento dello straniero nella società italiana oppure la sua pericolosità sociale )” (sull’ostatività della condanna per -OMISSIS- anche nella forma del delitto tentato, cfr. inoltre, Tar Brescia, sent. n. 872 del 2020, con la giurisprudenza citata).
Inoltre, sulla legittimità costituzionale delle norme che prevedono l’automatica ostatività al rilascio del permesso di soggiorno per le condanne per alcuni reati è già intervenuta la Corte Costituzionale con le sentenze n. 148 del 2008 e n. 277 del 2014.
Tanto premesso e considerato che il ricorrente non aveva sul territorio italiano legami familiari rilevanti ex art. 5, comma 5 ultimo periodo del d.lgs. n. 286 del 1998, legittimamente la Prefettura ha respinto il ricorso gerarchico contro il provvedimento di diniego della Questura, in quanto la condanna riportata dal ricorrente per il reato di -OMISSIS-, anche nella forma del tentativo, si pone come automaticamente ostativa al rilascio del permesso ordinario di soggiorno richiesto.
Neppure il -OMISSIS-, che aveva ottenuto la cittadinanza italiana, si trovava più sul territorio italiano, essendosi trasferito in -OMISSIS-per lavoro, come ammette lo stesso ricorrente.
Né la Prefettura era tenuta, diversamente da quanto dedotto, a procrastinare il procedimento per l’esame e la decisione del ricorso gerarchico proposto nel 2017 sulla base della mera presentazione dell’istanza di riabilitazione, che doveva essere ancora vagliata nelle sedi competenti; riabilitazione che, comunque, è intervenuta solo a maggio del 2019, ben oltre la data in cui la Questura ha adottato il diniego oggetto del ricorso gerarchico (la Questura ha adottato il 10 febbraio 2015 il provvedimento di diniego a seguito della condanna ostativa e il 21 luglio 2017 ha adottato il provvedimento di inammissibilità della istanza di rinnovo ripresentata dal ricorrente nel 2017, richiamando il precedente diniego e la condanna ostativa, provvedimenti notificati il 21 luglio 2017) e a quella (16 ottobre 2017) in cui la Prefettura ha rigettato ricorso gerarchico (cfr. Cons di Stato, sent, n. 6755 del 2018 “… il Prefetto, nel decidere il ricorso gerarchico, non procede ad un nuovo esame dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno ma deve verificare se il provvedimento gravato in via amministrativa sia viziato per errore di fatto, nel non aver considerato eventi noti, o di diritto. La decisione gerarchica chiude, infatti, un procedimento di carattere giustiziale da cui esula la logica dell’autotutela e, conseguentemente, la funzione tipica dei poteri di amministrazione attiva, anche di riesame (cfr. Cons. St., sez. III, 2.3.2018 n. 1314); cfr. anche Cons. di Stato, sent. n. 6554 del 2019 “… Ritiene, infine, il Collegio che rispetto alla data di adozione del provvedimento, il 13 gennaio 2011, non possa rilevare la riabilitazione intervenuta con ordinanza del 19 aprile 2012, né tale circostanza avrebbe dovuto essere valutata dal giudice di primo grado, in base al consolidato orientamento di questo Consiglio, per cui l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, nel prevedere che l’Amministrazione prenda in considerazione i nuovi sopraggiunti elementi favorevoli allo straniero, si riferisce a quelli esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti dall’Amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento (anche se successivi alla presentazione della domanda), mentre nessuna rilevanza può essere attribuita ai fatti sopravvenuti al provvedimento amministrativo (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 28 novembre 2018, n. 6755; id.,12 novembre 2018, n. 6346; id., 2 marzo 2018, n. 1314).Ne deriva che anche la riabilitazione intervenuta dopo l’adozione del provvedimento non può essere presa in considerazione nel corso del giudizio (Cons. Stato, Sez. III, 11 ottobre 2018, n. 5860; id., 7 agosto 2018 n. 4854)…); e Cons. di Stato, sent. n. 7090 del 2020).
Inoltre, l’automatica ostatività, nel caso di specie, della condanna riportata dal ricorrente al rilascio del permesso ordinario di soggiorno, rende priva di rilievo la dedotta insufficienza motivazionale in relazione al giudizio di pericolosità sociale dello stesso e alla valutazione degli altri elementi segnalati dal ricorrente, tra cui lo svolgimento di attività lavorativa.
Quanto alle condizioni di salute del ricorrente, si rileva che le stesse non possono valere ai fini della legittimità del diniego dell’ordinario permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo richiesto e su cui si è pronunciata la Prefettura in sede di ricorso gerarchico, mentre avrebbero dovuto essere oggetto di apposita istanza alla Questura di permesso speciale per -OMISSIS-.
Per quanto sopra, pertanto, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in euro 1.500,00(millecinquecento/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.