TRIB
Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 29/03/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 955/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Teresa Corbucci, pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 quinquies cpc nella causa civile di primo grado iscritta al numero 955 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa da :
nata a [...] il [...], residente a [...]Parte_1
(RN) via Borgo, 51, e nata a [...] il [...], residente a [...]
57, C.F. , rappresentate e difese dall'avv. Filippo Lupo del Foro di Rimini C.F._1
ed elettivamente domiciliate presso lo studio in Rimini, in via Flaminia, 171, in forza di procura apposta in calce al ricorso introduttivo ed acclusa alla busta telematica;
Opponenti nei confronti di
Controparte_1
in persona di Dott. (CF: in qualità di Controparte_2 C.F._2
Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est, giusta delega da parte del Direttore
Generale e legale rappresentante pro tempore dell'Agenzia con Deliberazione n° DEL-2023-2 del
24/01/2023, rappresentata e difesa da Dott.ssa delega adottata con Persona_1
Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n° DET-
2024-435 del 10/06/2024, ai Funzionari di con elezione di domicilio ad Parte_3
ogni fine del presente atto, in Rimini alla Via Settembrini n. 17/D;
Opposta
OGGETTO: Opposizione a sanzione amministrativa.
La causa è stata iscritta a ruolo il 5.4.2024 e rinviata per la decisione ex art. 281 quinquies cpc all'udienza del 13.2.2025.
pagina1 di 7 Lette le note conclusive delle parti e le note di trattazione scritta per la detta udienza il Giudice così provvede
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 22 della Legge 689/1981 proponeva opposizione innanzi Parte_2 all'Intestato Tribunale avverso le ordinanze ingiunzione prot. n. 45406/2024 del 08.03.2024 e n.
45409/2024 del 08.03.2024, notificate in data 8.3.2024, con cui veniva ingiunto a
[...]
in qualità di trasgressore, e alla signora quale obbligata in solido, il Parte_1 Parte_2 pagamento di complessivi € 2.000,00 (euro 1.000,00 per ciascuna ordinanza ingiunzione) per l'asserita violazione del combinato disposto di cui all'art. 5, comma 1, e 13, comma 2, D. Lgs. n.
209/2003, accertata dalla Stazione Carabinieri Forestale di Morciano di Romagna, con verbali di contestazione di illecito amministrativo numeri 43/2023 e 44/2023, avvenuta in data 27.06.2023.
Le opponenti rammentavano che:
-Con i predetti verbali, l'organo di controllo contestava alle odierne ricorrenti la violazione dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 209/2003, in quanto all'interno di un terreno erano ricoverate “in evidente stato di abbandono”, due automobili di proprietà della di lei madre signora Parte_4
- Le automobili oggetto di verifica e di successiva contestazione erano/sono le seguenti: a) Jaguar, tipo x – Type di colore nero, targato BV908ZX (verbale n. 43/2023); b) Renault, tipo Laguna di colore bordeux, targato AB698KW (verbale n. 44/2023).
- Con memoria difensiva ex art. 18 L. 689/1981 del 27.07.2023 le odierne ricorrenti chiedevano la caducazione e/o la revoca dei verbali numeri 43/2023 e 44/2023 e per le ragioni esposte e avanzavano richiesta di audizione ai sensi dell'art. 18 L. 681/1981.
- In data 23.10.2023 veniva disposta l'audizione delle signore e in punto Pt_2 Parte_4 all'illecito amministrativo alle medesime contestato dall'organo accertatore, rispettivamente con verbali numeri 43/2023 e 44/2023.
-Nel corso della predetta audizione, le odierne ricorrenti si riportavano a quanto dedotto in atti, evidenziando l'assenza dei due elementi costitutivi delle violazioni loro contestate. In particolare, non poteva dirsi integrata la fattispecie di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 209/2003 ritenendosi insussistente l'elemento oggettivo ossia l'abbandono dei mezzi rinvenuti in loco. Del pari era carente l'elemento soggettivo della violazione contestata alle odierne ricorrenti alle quali non poteva essere mosso neppure il rimprovero di aver agito con colpa.
- Nell'ambito del predetto accertamento avvenuto in data 08.05.2023, l'organo accertatore rilevava la presenza in loco di ulteriori veicoli, tra cui l'automobile Chrisler, tipo Cruiser di colore nero, targata BS798DA, anch'essa ritenuta “in evidente stato di abbandono” e per la quale veniva elevato verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 38/2023 (doc. n. 6).
pagina2 di 7 - Con ordinanza di archiviazione prot. num. 45369/2024 del 08.03.2024 notificata in pari data,
l' disponeva l'archiviazione degli atti relativi al predetto verbale di accertamento n. 38/2023 CP_1
elevato dalla Stazione Carabinieri Forestale di Morciano di Romagna nei confronti della signora e avente ad oggetto l'automobile Chrisler, tipo Cruiser di colore nero, targata Parte_2
BS798DA (doc. n. 7) ritenendo di escludere per tale veicolo oggetto di verifica qualsivoglia responsabilità in capo alla signora posto che per lo stesso “non emerge(va) un Parte_2 chiaro ed inequivoco stato di abbandono dello stesso”.
-Viceversa, riteneva , in qualità di trasgressore e (quale Controparte_3 Parte_2
obbligata in solido), responsabili dell'illecito amministrativo di cui all'art. 5, comma 1, D. Lgs n.
209/2003 per gli altri veicoli rinvenuti in loco.
- In data 08.03.2024 l' notificava n. 2 ordinanze - ingiunzione protocollo n. 45406/2024 del CP_1
08.03.2024 e n. 45409/2024 del 08.03.2024 oggetto della odierna opposizione.
Le opponenti eccepivano:
1-La mancanza dell'elemento oggettivo della violazione asserendo che materiali rinvenuti nel corso del sopralluogo non fossero né in stato di abbandono né di deposito incontrollato;
2- La mancanza dell'elemento psicologico richiesto per la violazione.
Poste tali premesse l'attore opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Illustrissimo
All'Ill.mo Tribunale di Rimini, affinchè Voglia, per i motivi di cui in narrativa, previa fissazione di udienza ed instaurazione del contraddittorio, In via preliminare sospendere l'efficacia degli atti impugnati. In via principale, dichiarare nulle e/o annullabili e/o illegittime le ordinanze di ingiunzione impugnate e, per l'effetto, revocare le ordinanze impugnate ed ogni atto presupposto
e/o successivo, con conseguente archiviazione degli atti. In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore istanza, contenere nel minimo edittale la misura della sanzione amministrativa comminata. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Con decreto dell'11.4.2024 veniva accolta l'istanza di sospensione dell'ordinanza di ingiunzione e veniva fissata la prima udienza al 15.4.2024.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27.8.2024 si costituiva in giudizio l'
[...]
contestando tutto quanto Controparte_1
ex adverso dedotto ed eccepito, ed invocando il rigetto della domanda attorea con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 15.4.2024 la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di procedere ad istruttoria orale, veniva rinviata all'udienza di decisione ex art. 281 quinquies cpc con la concessione di un termine per note conclusive.
pagina3 di 7 *****
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
1. I verbali di accertamento e la normativa asseritamente violata
Si legge nel verbale n. 43/2023 l'accertamento della presenza di “(…) un veicolo marca
Jaguar tipo X-Type di colore nero targata BV908ZX, il quale presenta la carrozzeria ammalorata, con varie ammaccature e pezzi mancanti, lunotto posteriore danneggiato, pneumatici sgonfi ed ovalizzati. Da accertamenti presso la banca dati ACI/PRA risulta che il veicolo è privo di gravami amministrativi…. e risulta di proprietà del trasgressore (madre della sig.ra ). Per Parte_2 quanto sopra, il veicolo viene considerato in stato di abbandono ai sensi dell'art. 3 comma 2 del
D.lgs. n. 209/2003 e pertanto costituisce un rifiuto speciale come previsto dall'art. 184 c. 3 lett. i) del D.Lgs. n. 152/20206 (veicolo in stato di abbandono)…”.
Nel secondo verbale n. 44/2023 si accerta la presenza di “(…) un veicolo marca Renault tipo
Laguna di colore bordeaux targato AB698KW, il quale presenta la carrozzeria ammalorata da agenti atmosferici, specchietto retrovisore sinistro danneggiato, pneumatici sgonfi ed ovalizzati, con la presenza di rifiuti all'interno. Da accertamenti presso la banca dati ACI/PRA risulta che il veicolo è privo di gravami amministrativi …. e risulta di proprietà del trasgressore (madre della sig.ra ). Per quanto sopra, il veicolo viene considerato in stato di abbandono ai Parte_2 sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 209/2003 e pertanto costituisce un rifiuto speciale come previsto dall'art. 184 c. 3 lett. i) del D.lgs. n. 152/2006 (veicolo in stato di abbandono)...”.
L'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 209/2003 stabilisce che “Il veicolo destinato alla demolizione è consegnato dal detentore ad un centro di raccolta ovvero, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, è consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta.”
Gli Agenti accertatori hanno ritenuto che i due veicoli oggetto di accertamento fossero in stato di abbandono e costituissero rifiuto speciale in quanto parcheggiati all'interno della proprietà privata con la presenza di alcune parti danneggiate e pneumatici ovalizzati.
La parte convenuta, dal suo canto, si riporta alla fede privilegiata dei suddetti verbali contenenti specifiche valutazioni sullo stato dei veicoli ed invoca il rigetto dell'opposizione.
2. Considerazioni di merito e giurisprudenza in materia.
Si osserva, tuttavia, che i veicoli abbandonati non possono classificarsi incondizionatamente come rifiuti in senso tecnico e giuridico.
Più correttamente, essi non assumono, per il solo fatto di essere in supposto stato di abbandono, la qualifica di rifiuti, nella duplice e alternativa veste di veicoli fuori uso (CER 16 01 04), o di veicoli pagina4 di 7 fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose (CER 16 01 06).
Per i veicoli de quibus, affinché possa dichiararsi lo status di rifiuto è necessario che si configurino gli estremi della nozione di rifiuto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 152/2006, che definisce rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del medesimo decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
In alternativa, si ha la classificazione di veicoli fuori uso ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs.
209/2003
a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore;
b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati;
c) a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria;
d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono.
Con sentenza n. 11030 del 16 marzo 2015 la Corte di Cassazione ha fornito indicazioni utili al fine di chiarire il momento in cui un veicolo assume la qualifica giuridica di rifiuto, nonché le condizioni alle quali il medesimo può essere classificato come rifiuto pericoloso.
Nel caso preso in esame dai giudici di legittimità il titolare di una ditta abilitata all'affidamento di veicoli sotto sequestro è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. b), e
3, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152[1], in quanto aveva dato vita ad un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi costituiti fra l'altro da 250 autoveicoli e 150 motocicli e ciclomotori, al di fuori dell'area per la quale il deposito era stato autorizzato.
Nella sentenza si legge che dalla disamina compiuta dai giudici di merito è emerso come tali veicoli in disuso, in parte incidentati, incendiati, mancanti di parti e targhe, consegnati direttamente dai proprietari per la demolizione o già radiati dal PRA su richiesta di autoscuole o demolitori, risultassero abbandonati senza alcuna cautela e senza essere sottoposti ad alcun preventivo trattamento su un'area priva di impermeabilizzazione del terreno, nonché esposti agli agenti atmosferici e al dilavamento in assenza di sistemi per il convogliamento e lo smaltimento dei reflui.
Tali veicoli, pertanto, sono stati ritenuti dai giuridici di merito da classificarsi pacificamente come pagina5 di 7 rifiuti, e con conseguente necessità del possesso dei titoli abilitativi di cui al D.L.vo n. 152/2006 per la corretta gestione dei medesimi.
Anche in precedenza la Corte di Cassazione, ha affermato che per quel che attiene alla qualità di rifiuto dei veicoli fuori uso trova applicazione il principio secondo cui a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 209/2003, con il quale è stata recepita la Direttiva 2000/53/CE, deve essere considerato veicolo fuori uso sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe d'immatricolazione, anche prima della materiale consegna ad un centro di raccolta, nonché quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata. (Corte di Cassazione, Sez. III, 8 giugno 2009, n.
23701; Corte di Cassazione, Sez. III, 23 giugno 2005 n. 33789).
Nello stesso senso come sopra, la sentenza del 15 maggio 2009 n. 20424, con la quale i giudici ermellini hanno, peraltro, rilevato anche l'inconferenza della persistente iscrizione di un veicolo nell'apposito elenco del PRA ai fini della qualificazione del veicolo come bene anziché come rifiuto.
La Suprema Corte ha, inoltre, con sentenza 24 aprile 2015, n. 17121 confermato che sono da considerarsi in stato di abbandono i veicoli a motore privi di parti essenziali per l'uso e la conservazione, ex articolo 1 DM 460/1999. Ne consegue che i veicoli “fuori uso”, di cui all'articolo
3, Dlgs 209/2003, debbano essere sempre considerati rifiuti anche quando non siano stati ancora materialmente consegnati dal detentore ad un centro raccolta e versino in stato di abbandono ai sensi del citato DM. I Giudici puntualizzano che lo stato di abbandono deve essere valutato in relazione alle condizioni oggettive del veicolo che lo rendono non più idoneo all'uso.
Infine, la Corte di Cassazione, con sentenza 17 dicembre 2024, n. 46245 torna sui presupposti perché un veicolo possa configurarsi come "fuori uso" ai sensi del Dlgs 209/2003 e, pertanto, rifiuto affermando che, “Sono rifiuti sia i veicoli di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia
l'obbligo di disfarsi (secondo la nozione di rifiuto prevista dal Codice ambientale), sia quelli destinati alla demolizione, ufficialmente privi delle targhe di immatricolazione, "anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta", sia quelli che risultino in evidente stato di abbandono, anche se giacenti in area privata.”
In particolare, si può desumere che, ex pluribus, perché un veicolo possa essere definito come rifiuto, deve risultare evidente lo stato di abbandono, sia che il veicolo si trovi in area pubblica che privata.
In quest'ultimo caso deve risultare evidente lo stato di abbandono in base al loro stato di conservazione degradato, desumibile dalla assenza di elementi della carrozzeria, della targa e con la accertata presenza di fluidi contaminanti al loro interno.
pagina6 di 7 Ebbene, dalle fotografie prodotte in atti da parte opposta, lo stato di abbandono accertato dagli agenti non emerge in modo inequivoco e con certezza.
Le fotografie raffigurano veicoli in cui è presente la targa, in cui non si vedono rifiuti all'interno, né si vedono la rottura di specchietti o finestrini né la ovalizzazione delle gomme. la carrozzeria d'altra parte non risulta ammalorata. Inoltre, parte opposta, a ciò onerata, non ha svolto alcuna indagine sulla presenza o meno di liquidi.
Pertanto, in assenza delle caratteristiche sopra menzionate, come evidenziate dalla Suprema Corte, non si ravvisano i presupposti dell'evidente stato di abbandono e della conseguente condizione di rifiuto pericoloso dei due veicoli oggetto di accertamento.
Pertanto, per tutto quanto sopra motivato, ritenuto infondato l'accertamento operato dagli Agenti di
Polizia Municipale, e ritenuti al contrario fondati i motivi di opposizione, ne consegue l'accoglimento del ricorso in opposizione e l'annullamento dei provvedimenti impugnati.
L'accoglimento dell'opposizione comporta il pagamento nei confronti dell'opponente delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Visti gli artt.281 sexies c.p.c., 22 e ss. della Legge 689/1981;
Il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati;
- Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte opponente che liquida complessivamente in € 639,00 oltre a spese generali, iva e cpa come per legge.
Sentenza pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 quinquies c.p.c..
Così deciso in Rimini, lì 29.03.2025.
IL G.O.P.
Maria Teresa Corbucci
(firmato digitalmente)
pagina7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Teresa Corbucci, pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 quinquies cpc nella causa civile di primo grado iscritta al numero 955 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa da :
nata a [...] il [...], residente a [...]Parte_1
(RN) via Borgo, 51, e nata a [...] il [...], residente a [...]
57, C.F. , rappresentate e difese dall'avv. Filippo Lupo del Foro di Rimini C.F._1
ed elettivamente domiciliate presso lo studio in Rimini, in via Flaminia, 171, in forza di procura apposta in calce al ricorso introduttivo ed acclusa alla busta telematica;
Opponenti nei confronti di
Controparte_1
in persona di Dott. (CF: in qualità di Controparte_2 C.F._2
Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est, giusta delega da parte del Direttore
Generale e legale rappresentante pro tempore dell'Agenzia con Deliberazione n° DEL-2023-2 del
24/01/2023, rappresentata e difesa da Dott.ssa delega adottata con Persona_1
Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n° DET-
2024-435 del 10/06/2024, ai Funzionari di con elezione di domicilio ad Parte_3
ogni fine del presente atto, in Rimini alla Via Settembrini n. 17/D;
Opposta
OGGETTO: Opposizione a sanzione amministrativa.
La causa è stata iscritta a ruolo il 5.4.2024 e rinviata per la decisione ex art. 281 quinquies cpc all'udienza del 13.2.2025.
pagina1 di 7 Lette le note conclusive delle parti e le note di trattazione scritta per la detta udienza il Giudice così provvede
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 22 della Legge 689/1981 proponeva opposizione innanzi Parte_2 all'Intestato Tribunale avverso le ordinanze ingiunzione prot. n. 45406/2024 del 08.03.2024 e n.
45409/2024 del 08.03.2024, notificate in data 8.3.2024, con cui veniva ingiunto a
[...]
in qualità di trasgressore, e alla signora quale obbligata in solido, il Parte_1 Parte_2 pagamento di complessivi € 2.000,00 (euro 1.000,00 per ciascuna ordinanza ingiunzione) per l'asserita violazione del combinato disposto di cui all'art. 5, comma 1, e 13, comma 2, D. Lgs. n.
209/2003, accertata dalla Stazione Carabinieri Forestale di Morciano di Romagna, con verbali di contestazione di illecito amministrativo numeri 43/2023 e 44/2023, avvenuta in data 27.06.2023.
Le opponenti rammentavano che:
-Con i predetti verbali, l'organo di controllo contestava alle odierne ricorrenti la violazione dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 209/2003, in quanto all'interno di un terreno erano ricoverate “in evidente stato di abbandono”, due automobili di proprietà della di lei madre signora Parte_4
- Le automobili oggetto di verifica e di successiva contestazione erano/sono le seguenti: a) Jaguar, tipo x – Type di colore nero, targato BV908ZX (verbale n. 43/2023); b) Renault, tipo Laguna di colore bordeux, targato AB698KW (verbale n. 44/2023).
- Con memoria difensiva ex art. 18 L. 689/1981 del 27.07.2023 le odierne ricorrenti chiedevano la caducazione e/o la revoca dei verbali numeri 43/2023 e 44/2023 e per le ragioni esposte e avanzavano richiesta di audizione ai sensi dell'art. 18 L. 681/1981.
- In data 23.10.2023 veniva disposta l'audizione delle signore e in punto Pt_2 Parte_4 all'illecito amministrativo alle medesime contestato dall'organo accertatore, rispettivamente con verbali numeri 43/2023 e 44/2023.
-Nel corso della predetta audizione, le odierne ricorrenti si riportavano a quanto dedotto in atti, evidenziando l'assenza dei due elementi costitutivi delle violazioni loro contestate. In particolare, non poteva dirsi integrata la fattispecie di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 209/2003 ritenendosi insussistente l'elemento oggettivo ossia l'abbandono dei mezzi rinvenuti in loco. Del pari era carente l'elemento soggettivo della violazione contestata alle odierne ricorrenti alle quali non poteva essere mosso neppure il rimprovero di aver agito con colpa.
- Nell'ambito del predetto accertamento avvenuto in data 08.05.2023, l'organo accertatore rilevava la presenza in loco di ulteriori veicoli, tra cui l'automobile Chrisler, tipo Cruiser di colore nero, targata BS798DA, anch'essa ritenuta “in evidente stato di abbandono” e per la quale veniva elevato verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 38/2023 (doc. n. 6).
pagina2 di 7 - Con ordinanza di archiviazione prot. num. 45369/2024 del 08.03.2024 notificata in pari data,
l' disponeva l'archiviazione degli atti relativi al predetto verbale di accertamento n. 38/2023 CP_1
elevato dalla Stazione Carabinieri Forestale di Morciano di Romagna nei confronti della signora e avente ad oggetto l'automobile Chrisler, tipo Cruiser di colore nero, targata Parte_2
BS798DA (doc. n. 7) ritenendo di escludere per tale veicolo oggetto di verifica qualsivoglia responsabilità in capo alla signora posto che per lo stesso “non emerge(va) un Parte_2 chiaro ed inequivoco stato di abbandono dello stesso”.
-Viceversa, riteneva , in qualità di trasgressore e (quale Controparte_3 Parte_2
obbligata in solido), responsabili dell'illecito amministrativo di cui all'art. 5, comma 1, D. Lgs n.
209/2003 per gli altri veicoli rinvenuti in loco.
- In data 08.03.2024 l' notificava n. 2 ordinanze - ingiunzione protocollo n. 45406/2024 del CP_1
08.03.2024 e n. 45409/2024 del 08.03.2024 oggetto della odierna opposizione.
Le opponenti eccepivano:
1-La mancanza dell'elemento oggettivo della violazione asserendo che materiali rinvenuti nel corso del sopralluogo non fossero né in stato di abbandono né di deposito incontrollato;
2- La mancanza dell'elemento psicologico richiesto per la violazione.
Poste tali premesse l'attore opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Illustrissimo
All'Ill.mo Tribunale di Rimini, affinchè Voglia, per i motivi di cui in narrativa, previa fissazione di udienza ed instaurazione del contraddittorio, In via preliminare sospendere l'efficacia degli atti impugnati. In via principale, dichiarare nulle e/o annullabili e/o illegittime le ordinanze di ingiunzione impugnate e, per l'effetto, revocare le ordinanze impugnate ed ogni atto presupposto
e/o successivo, con conseguente archiviazione degli atti. In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore istanza, contenere nel minimo edittale la misura della sanzione amministrativa comminata. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Con decreto dell'11.4.2024 veniva accolta l'istanza di sospensione dell'ordinanza di ingiunzione e veniva fissata la prima udienza al 15.4.2024.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27.8.2024 si costituiva in giudizio l'
[...]
contestando tutto quanto Controparte_1
ex adverso dedotto ed eccepito, ed invocando il rigetto della domanda attorea con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 15.4.2024 la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di procedere ad istruttoria orale, veniva rinviata all'udienza di decisione ex art. 281 quinquies cpc con la concessione di un termine per note conclusive.
pagina3 di 7 *****
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
1. I verbali di accertamento e la normativa asseritamente violata
Si legge nel verbale n. 43/2023 l'accertamento della presenza di “(…) un veicolo marca
Jaguar tipo X-Type di colore nero targata BV908ZX, il quale presenta la carrozzeria ammalorata, con varie ammaccature e pezzi mancanti, lunotto posteriore danneggiato, pneumatici sgonfi ed ovalizzati. Da accertamenti presso la banca dati ACI/PRA risulta che il veicolo è privo di gravami amministrativi…. e risulta di proprietà del trasgressore (madre della sig.ra ). Per Parte_2 quanto sopra, il veicolo viene considerato in stato di abbandono ai sensi dell'art. 3 comma 2 del
D.lgs. n. 209/2003 e pertanto costituisce un rifiuto speciale come previsto dall'art. 184 c. 3 lett. i) del D.Lgs. n. 152/20206 (veicolo in stato di abbandono)…”.
Nel secondo verbale n. 44/2023 si accerta la presenza di “(…) un veicolo marca Renault tipo
Laguna di colore bordeaux targato AB698KW, il quale presenta la carrozzeria ammalorata da agenti atmosferici, specchietto retrovisore sinistro danneggiato, pneumatici sgonfi ed ovalizzati, con la presenza di rifiuti all'interno. Da accertamenti presso la banca dati ACI/PRA risulta che il veicolo è privo di gravami amministrativi …. e risulta di proprietà del trasgressore (madre della sig.ra ). Per quanto sopra, il veicolo viene considerato in stato di abbandono ai Parte_2 sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 209/2003 e pertanto costituisce un rifiuto speciale come previsto dall'art. 184 c. 3 lett. i) del D.lgs. n. 152/2006 (veicolo in stato di abbandono)...”.
L'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 209/2003 stabilisce che “Il veicolo destinato alla demolizione è consegnato dal detentore ad un centro di raccolta ovvero, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, è consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta.”
Gli Agenti accertatori hanno ritenuto che i due veicoli oggetto di accertamento fossero in stato di abbandono e costituissero rifiuto speciale in quanto parcheggiati all'interno della proprietà privata con la presenza di alcune parti danneggiate e pneumatici ovalizzati.
La parte convenuta, dal suo canto, si riporta alla fede privilegiata dei suddetti verbali contenenti specifiche valutazioni sullo stato dei veicoli ed invoca il rigetto dell'opposizione.
2. Considerazioni di merito e giurisprudenza in materia.
Si osserva, tuttavia, che i veicoli abbandonati non possono classificarsi incondizionatamente come rifiuti in senso tecnico e giuridico.
Più correttamente, essi non assumono, per il solo fatto di essere in supposto stato di abbandono, la qualifica di rifiuti, nella duplice e alternativa veste di veicoli fuori uso (CER 16 01 04), o di veicoli pagina4 di 7 fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose (CER 16 01 06).
Per i veicoli de quibus, affinché possa dichiararsi lo status di rifiuto è necessario che si configurino gli estremi della nozione di rifiuto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 152/2006, che definisce rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del medesimo decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
In alternativa, si ha la classificazione di veicoli fuori uso ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs.
209/2003
a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore;
b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati;
c) a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria;
d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono.
Con sentenza n. 11030 del 16 marzo 2015 la Corte di Cassazione ha fornito indicazioni utili al fine di chiarire il momento in cui un veicolo assume la qualifica giuridica di rifiuto, nonché le condizioni alle quali il medesimo può essere classificato come rifiuto pericoloso.
Nel caso preso in esame dai giudici di legittimità il titolare di una ditta abilitata all'affidamento di veicoli sotto sequestro è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. b), e
3, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152[1], in quanto aveva dato vita ad un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi costituiti fra l'altro da 250 autoveicoli e 150 motocicli e ciclomotori, al di fuori dell'area per la quale il deposito era stato autorizzato.
Nella sentenza si legge che dalla disamina compiuta dai giudici di merito è emerso come tali veicoli in disuso, in parte incidentati, incendiati, mancanti di parti e targhe, consegnati direttamente dai proprietari per la demolizione o già radiati dal PRA su richiesta di autoscuole o demolitori, risultassero abbandonati senza alcuna cautela e senza essere sottoposti ad alcun preventivo trattamento su un'area priva di impermeabilizzazione del terreno, nonché esposti agli agenti atmosferici e al dilavamento in assenza di sistemi per il convogliamento e lo smaltimento dei reflui.
Tali veicoli, pertanto, sono stati ritenuti dai giuridici di merito da classificarsi pacificamente come pagina5 di 7 rifiuti, e con conseguente necessità del possesso dei titoli abilitativi di cui al D.L.vo n. 152/2006 per la corretta gestione dei medesimi.
Anche in precedenza la Corte di Cassazione, ha affermato che per quel che attiene alla qualità di rifiuto dei veicoli fuori uso trova applicazione il principio secondo cui a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 209/2003, con il quale è stata recepita la Direttiva 2000/53/CE, deve essere considerato veicolo fuori uso sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe d'immatricolazione, anche prima della materiale consegna ad un centro di raccolta, nonché quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata. (Corte di Cassazione, Sez. III, 8 giugno 2009, n.
23701; Corte di Cassazione, Sez. III, 23 giugno 2005 n. 33789).
Nello stesso senso come sopra, la sentenza del 15 maggio 2009 n. 20424, con la quale i giudici ermellini hanno, peraltro, rilevato anche l'inconferenza della persistente iscrizione di un veicolo nell'apposito elenco del PRA ai fini della qualificazione del veicolo come bene anziché come rifiuto.
La Suprema Corte ha, inoltre, con sentenza 24 aprile 2015, n. 17121 confermato che sono da considerarsi in stato di abbandono i veicoli a motore privi di parti essenziali per l'uso e la conservazione, ex articolo 1 DM 460/1999. Ne consegue che i veicoli “fuori uso”, di cui all'articolo
3, Dlgs 209/2003, debbano essere sempre considerati rifiuti anche quando non siano stati ancora materialmente consegnati dal detentore ad un centro raccolta e versino in stato di abbandono ai sensi del citato DM. I Giudici puntualizzano che lo stato di abbandono deve essere valutato in relazione alle condizioni oggettive del veicolo che lo rendono non più idoneo all'uso.
Infine, la Corte di Cassazione, con sentenza 17 dicembre 2024, n. 46245 torna sui presupposti perché un veicolo possa configurarsi come "fuori uso" ai sensi del Dlgs 209/2003 e, pertanto, rifiuto affermando che, “Sono rifiuti sia i veicoli di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia
l'obbligo di disfarsi (secondo la nozione di rifiuto prevista dal Codice ambientale), sia quelli destinati alla demolizione, ufficialmente privi delle targhe di immatricolazione, "anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta", sia quelli che risultino in evidente stato di abbandono, anche se giacenti in area privata.”
In particolare, si può desumere che, ex pluribus, perché un veicolo possa essere definito come rifiuto, deve risultare evidente lo stato di abbandono, sia che il veicolo si trovi in area pubblica che privata.
In quest'ultimo caso deve risultare evidente lo stato di abbandono in base al loro stato di conservazione degradato, desumibile dalla assenza di elementi della carrozzeria, della targa e con la accertata presenza di fluidi contaminanti al loro interno.
pagina6 di 7 Ebbene, dalle fotografie prodotte in atti da parte opposta, lo stato di abbandono accertato dagli agenti non emerge in modo inequivoco e con certezza.
Le fotografie raffigurano veicoli in cui è presente la targa, in cui non si vedono rifiuti all'interno, né si vedono la rottura di specchietti o finestrini né la ovalizzazione delle gomme. la carrozzeria d'altra parte non risulta ammalorata. Inoltre, parte opposta, a ciò onerata, non ha svolto alcuna indagine sulla presenza o meno di liquidi.
Pertanto, in assenza delle caratteristiche sopra menzionate, come evidenziate dalla Suprema Corte, non si ravvisano i presupposti dell'evidente stato di abbandono e della conseguente condizione di rifiuto pericoloso dei due veicoli oggetto di accertamento.
Pertanto, per tutto quanto sopra motivato, ritenuto infondato l'accertamento operato dagli Agenti di
Polizia Municipale, e ritenuti al contrario fondati i motivi di opposizione, ne consegue l'accoglimento del ricorso in opposizione e l'annullamento dei provvedimenti impugnati.
L'accoglimento dell'opposizione comporta il pagamento nei confronti dell'opponente delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Visti gli artt.281 sexies c.p.c., 22 e ss. della Legge 689/1981;
Il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati;
- Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte opponente che liquida complessivamente in € 639,00 oltre a spese generali, iva e cpa come per legge.
Sentenza pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 quinquies c.p.c..
Così deciso in Rimini, lì 29.03.2025.
IL G.O.P.
Maria Teresa Corbucci
(firmato digitalmente)
pagina7 di 7