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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 20/02/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 855/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai signori Magistrati: Dott. Natalino SAPONE Presidente Dott. ssa Federica RENDE Consigliere relatore Dott. Alessandro LIPRINO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 855 /2019 R.G. vertente tra
nato a [...] il [...], C. F.: rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Rosario Franzè C. F.: ed elettivamente domiciliato presso C.F._2 lo studio dello stesso in Galatro (RC) alla Via Regina Margherita n. 41., giusta procura apposta a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, Pec:
Email_1 APPELLANTE contro
, nato a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._3 rappresentato e difeso da sé medesimo ed elettivamente domiciliato presso il proprio Studio in Reggio Calabria, alla Via Giudecca n. 52, PEC: Email_2 APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 307/2019 del 21 marzo 2019 in materia di responsabilità professionale.
CONCLUSIONI Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
*** SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dell'8 settembre 2014 regolarmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Palmi l'avv. , assumendo di aver subito un CP_1 danno a seguito di imperizia o comportamento negligente del suddetto legale da lui incaricato di proporre un giudizio civile avente ad oggetto risarcimento danni. In particolare, l'attore deduceva di essere rimasto coinvolto in un sinistro stradale verificatosi il 5 giugno 1995 in Palmi, SS 18 Palmi-S.Elia, causato da un veicolo rimasto non identificato e di aver riportato gravi lesioni personali, all'epoca quantificabili in £ 89.752.000, pari ad € 46.353,04 e di essersi rivolto all'avv. , conferendo al professionista mandato a rappresentarlo. CP_1
Il procuratore curava la prima fase di richiesta del risarcimento del danno e, successivamente, vista la resistenza a corrispondere quanto dovuto dalla compagnia assicurativa, iscriveva il giudizio davanti al Tribunale di Palmi. Tale giudizio si concludeva con la sentenza n. 347 del 16 giugno 2005 con la quale la domanda veniva dichiarata prescritta (perché l'attore non forniva prova documentale della rituale messa in mora, atta ad interrompere i termini di prescrizione previsti dall'art. 2947 cod. civ.). In particolare, secondo l'odierno appellante, il difensore non esibiva in giudizio le ricevute di ritorno della n. 5 racc. aa.rr. ex art. 22 legge n. 990 del 24 dicembre 1969 inviate alla compagnia assicurativa, documenti atti ad interrompere il termine prescrizionale, pari a due anni nel caso di danni provocati dalla circolazione di veicoli a motore. L'attore, dunque, sosteneva che l'esito negativo del giudizio sarebbe stato determinato “dalla imperizia o, quantomeno, negligenza del professionista” che non avrebbe fornito prova documentale della rituale messa in mora della controparte atta ad interrompere i termini di prescrizione di cui all'art. 2947 cod. civ. Ciò esposto, l'attore chiedeva: affermarsi l'esclusiva e totale responsabilità dell'avv. CP_1
, condannare lo stesso al pagamento in suo favore della somma di € 46.353,04, pari ai danni
[...] patiti e patendi dal medesimo in esito al sinistro del 5 giugno 1995, il tutto oltre interessi e rivalutazione a maturarsi sino al soddisfo. Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta il convenuto chiedendo che la domanda attorea venisse integralmente respinta indicando quali motivi a fondamento delle sue eccezioni:
1) l'esatto contenuto della sentenza n. 347/2005;
2) la mancata impugnazione della sentenza n. 347/2005;
3) la mancata prova dell'asserita condotta negligente;
4) l'assoluta mancanza del nesso eziologico tra l'asserita condotta negligente del professionista ed i danni lamentati;
5) la mancata prova del danno.
All'esito del suddetto giudizio recante R.G 1360/2014, il Tribunale di Palmi, in data 21.03.2019, emetteva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sentenza n. 307/2019 con la quale rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dal e compensava le spese di lite tra le parti. Pt_1
Successivamente, in data 28.10.2019, il ND proponeva appello avverso la sentenza n. 386/2019 emessa dal Tribunale di Palmi, eccependo due motivi di gravame:
1. Mancato assolvimento onere probatorio ex. Art. 2697 c.c. Con il primo motivo d'appello, l'attore - ritenendo di aver già ampiamente datone prova in primo grado - lamenta la circostanza relativa al mancato assolvimento dell'onere probatorio su di esso incombente ex art. 2697 c.c. e riguardante in primis la dimostrazione del danno subito e, successivamente, l'esistenza del nesso eziologico tra la condotta ipoteticamente ascrivibile all'appellato ed il danno patito. Nello specifico, l'attore censura la sentenza del giudice di prime cure, nella parte in cui richiamandosi a consolidate pronunce della S.C. (Cass. N. 22376/2012; Cass. n. 99172010; Cass. Sez. III n. 6862/2018), così statuiva: “la domanda dell'attore non può trovare accoglimento atteso che non si ravvisa nel caso di specie, sulla base della documentazione in atti e di quanto dedotto dalle parti, la prova che pur essendo incorso, il procuratore in errori e/o omissioni, l'esito del giudizio di risarcimento del danno conseguito al sinistro del 05.06.1995, azionato dal Pt_1 sarebbe stato allo stesso favorevole.” L'appellante pone in evidenza che già la sentenza di primo grado aveva riconosciuto il non corretto adempimento dell'obbligazione professionale da parte del procuratore e, nonostante CP_1 ciò, il giudice di prime cure riteneva che “non sia stata fornita la prova che, ove questi –il procuratore avesse tenuto il comportamento dovuto, il alla stregua di criteri CP_1 Parte_1 probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone. La dimostrazione del nesso di causa, infatti, è un nesso che spetta a chi domanda il risarcimento.”
2. Ordinanza di rigetto ordine di esibizione ex. art. 210 c.p.c.
Con il secondo motivo di doglianza, l'appellante censura il diniego della esperita richiesta istruttoria ex art. 210 c.p.c., relativa all'ordine di esibizione del fascicolo di parte attrice riguardante il procedimento iscritto al numero R.G. 521/2002 presso il Tribunale civile di Palmi. La censura si fonda sull'impossibilità dell'appellante di poter recuperare autonomamente quanto richiesto ex art. 210 c.p.c. in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso tra il sinistro stradale – avvenuto nel 1995 - il giudizio di primo grado instauratosi nell'anno 2002 e conclusosi nel 2005 e quello successivo di responsabilità incardinatosi nell'anno 2014. Inoltre, l'appellante deduce che l'eventuale ammissione del mezzo istruttorio de quo, avrebbe consentito al giudice di prime cure di poter effettuare quel necessario giudizio prognostico ex ante, indispensabile al fine di rinvenire il necessario nesso di causalità tra la condotta del procuratore ed il danno lamentato. In conclusione, l'appellante chiede che, in riforma della sentenza impugnata, sia dichiarata l'esclusiva responsabilità dell'avv. e che quest'ultimo sia condannato al pagamento della CP_1 somma di euro 46.353,04 pari ai danni patiti e patendi dall'appellante in esito al sinistro del 05.06.1995, con interessi e rivalutazione a maturarsi sino al soddisfo, con vittorie di spese e competenze del doppio grado di giudizio. Con comparsa di costituzione, in data 10.02.2020 si costituiva l'appellato avv. , il quale CP_1 contestava in fatto ed in diritto tutti i motivi esposti da controparte, opponendosi a quanto dedotto dall'appellante con tre motivi:
1. Infondatezza dell'asserita erroneità nella parte in cui la stessa afferma la mancata prova del nesso eziologico tra la condotta ed il danno lamentato
L'appellato rileva che, l'unico motivo di gravame su cui l'appellante incentra le censure alla sentenza oggetto del presente giudizio, si identifica nell'asserita erroneità della pronuncia di primo grado in relazione al mancato riconoscimento del nesso di causalità tra la condotta del professionista ed il danno che il sostiene di aver conseguentemente patito. Pt_1
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, il identificava l'evento Pt_1 causale esclusivo e diretto del mancato soddisfacimento del preteso diritto nella mancata produzione in atti delle cartoline di ricevimento delle lettere raccomandate contenenti le rituali e tempestive messe in mora nei confronti del F.G.V.S. (Fondo di garanzia vittime della strada), asserendo che il difensore non avrebbe utilizzato la dovuta perizia e diligenza professionale omettendo di inviare le richieste di risarcimento con lettera raccomandata. È stato inoltre provato come le predette richieste risarcitorie fossero state prodotte nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 347/2005, seppur prive delle ricevute di avvenuta consegna che, all'epoca, non furono rinvenute stante la temporanea indisponibilità della documentazione originaria dovuta al pregresso trasferimento fisico dello studio legale dalla sede di Via G. Tagliavia n. 3 a quella di Via Giudecca n. 52.
Ad ogni modo, tali cartoline di ricevimento sono state prodotte nel giudizio conclusosi con la sentenza oggi impugnata poiché rinvenute solo successivamente all'emanazione della sentenza n. 347/2005 (e comunque in data utile per la proposizione dell'eventuale appello).
2. Mancata prova del danno
L'appellato rileva inoltre che la sentenza impugnata risulta perfettamente coerente con i principi ordinamentali relativi al sistema risarcitorio disciplinato dall'art. 1223 c.c. il quale impone che, affinché si possa riconoscere il diritto al risarcimento del danno, lo stesso debba essere conseguenza immediata e diretta della condotta dell'asserito debitore. Nel caso specifico di responsabilità professionale, la S.C. ha stabilito il seguente principio: “in tema di responsabilità civile del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista” (Cass. civile, sez. II n. 12354/2009). Pertanto, l'appellato rileva che “La domanda dell'attore si fonda su un automatismo che farebbe discendere la prova del danno dalla sola pronuncia di rigetto della domanda per prescrizione desumendo -ma non provando- che la causa, se istruita nel merito avrebbe certamente condotto al riconoscimento della pretesa;
difatti gli elementi allegati in ordine alla prova del danno precludono qualsiasi valutazione prognostica e la mancata prova dell'effettiva fondatezza della pretesa originaria hanno correttamente portato alla domanda di rigetto della richiesta risarcitoria per responsabilità professionale. A tal proposito si consideri come il sig. nulla abbia addotto o allegato per Pt_1 contrastare gli elementi di fatto che, sin dall'instaurazione della vertenza, avevano condotto il F.G.V.S. a dubitare della veridicità della ricostruzione del sinistro e, conseguentemente, a rigettare la domanda di risarcimento del danno chiedendo che fossero disattesi con conseguente rigetto dell'appello e condanna alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio”.
3. Infondatezza ed inammissibilità della richiesta di riapertura della istruttoria.
Parte appellata, quindi, evidenzia che le doglianze riguardanti il rigetto della richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. comminato dal giudice di prime cure con l'ordinanza del 15.05.2015 sono del tutto infondate. Difatti il G.I. ha correttamente rigettato la richiesta ribadendo come l'ordine di esibizione non possa essere richiesto da una parte in relazione a documenti che la stessa avrebbe avuto la possibilità di produrre anche in copia. Sul punto era già stato rilevato nella terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. come l'art. 94 disp. att. cod. civ. subordini la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. all'offerta della prova che la parte o il terzo li possiede. Prova che l'attore non ha mai offerto in relazione alla chiesta documentazione e, anzi, gli elementi testuali e le precisazioni già rassegnate sul punto, consentono di escludere radicalmente tale circostanza. Inoltre, si osserva come l'art. 2961 c.c. statuisca espressamente l'esenzione degli avvocati, procuratori e patrocinatori legali dall'obbligo di rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate;
quindi, essendo stata depositata in data 16.06.2005 la sentenza n. 347/05 ed essendo definitivamente passata in giudicato il 31.07.2006, l'obbligo del procuratore di dar conto degli incartamenti relativi al fascicolo n. 521/02 si è prescritto in data 31.07.2009. Premesso quanto detto, l'appellato faceva conseguentemente discendere che: la presunzione ex art. 2961 c. c., circa la mancata prova della richiesta di restituzione entro il relativo termine triennale e le dichiarazioni della parte di aver avuto contezza diretta dei documenti, attestano come la stessa sia stata pacificamente in condizione di poter provvedere autonomamente al reperimento dei documenti oggi richiesti. Pertanto, la richiesta ex art. 210 c.p.c., così come la richiesta di acquisizione del fascicolo d'ufficio, oltre a mancare del presupposto richiesto dall'art. 94 disp. att. cod. civ., integrano un evidente e mal riuscito tentativo di inversione dell'onere probatorio previsto dall'art. 2967 c. c. e sono state correttamente rigettate dall'ordinanza istruttoria del primo grado. In conclusione, l'appellato chiede, previo accertamento e declaratoria del corretto adempimento dell'attività professionale richiesta dal caso di specie nel procedimento iscritto al numero R.G. 521/02 presso il Tribunale civile di Palmi, che sia respinto l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto. Con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio. All'udienza del 19.09.2024 la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE I due motivi d'appello rispettivamente: “Mancato assolvimento onere probatorio ex art. 2697 c.c” e “Ordinanza di rigetto ordine di esibizione ex Art. 210 c.p.c.” devono essere esaminati congiuntamente in quanto logicamente connessi. Parte appellante contesta la decisione presa dal giudice di prime cure nella parte in cui dispone che “la domanda dell'attore non può trovare accoglimento, atteso che non si ravvisa nel caso di specie, sulla base della documentazione in atti e di quanto dedotto dalle parti, la prova che pur essendo incorso il procuratore in errori e/o omissioni l'esito del giudizio di risarcimento del danno conseguito al sinistro del 05.06.1995, azionato dal sarebbe stato allo stesso favorevole.” Pt_1
Nello specifico, parte appellante sostiene, al contrario, che il comportamento del legale gli ha precluso la possibilità di provare in giudizio le sue ragioni attraverso la prova testimoniale richiesta e di ottenere così il risarcimento del danno subito.
In sede di gravame, l'appellante contesta altresì l'ordinanza emessa in data 15 maggio 2015 con cui il primo giudice non ha ammesso l'ordine di esibizione da lui richiesto, relativo al fascicolo di parte attrice nel giudizio 521/02. Assume, a tal proposito che, tramite l'acquisizione di quel fascicolo, il giudice di prime cure “avrebbe potuto effettuare quel necessario giudizio prognostico ex ante di cui al richiesto nesso di causalità”.
Le obbligazioni inerenti all'esercizio di una attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato: il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, non per conseguirlo. Sulla scorta di tali principi, l'inadempimento dell'avvocato, rispetto all'obbligazione professionale assunta con il cliente, deve essere valutato alla stregua dei parametri di diligenza professionale fissati dall'art. 1176, II comma, codice civile, e, dunque, “con riferimento alla natura dell'attività esercitata”. La Corte Suprema ha più volte affermato, a tal proposito, che la “diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attività è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di attenzione media. La responsabilità dell'avvocato, pertanto, può trovare fondamento in una gamma di atteggiamenti subiettivi che vanno dalla semplice colpa lieve, al dolo, a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà” (Cass. Sez. II, 14 agosto 1997, n. 7618), nel qual caso deve applicarsi il disposto dell'art. 2236 del codice civile.
Ciò posto, una volta accertata la condotta colposa del professionista e, dunque, l'errore in cui lo stesso sia incorso in relazione ai citati criteri di diligenza, per affermarsi la responsabilità dell'avvocato è, altresì, necessario verificare sotto il profilo del nesso causale che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo e, dunque, se, sostituendo la condotta negligente al comportamento dovuto, il danno, secondo criteri probabilistici, non si sarebbe verificato e il cliente avrebbe conseguito il risultato sperato, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta commissiva od omissiva del legale e il risultato derivatone (cfr. Cass. n.
12038/2017; n. 1984/2016; n. 17016/2015; n. 2638/2013; n. 6967/2006).
Secondo la Suprema Corte, tale giudizio va compiuto secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, a differenza che nel processo penale, ove vige la prova
“oltre il ragionevole dubbio” (cfr. Cass. n. 25112/2017; n. 22225/2014; 23933/2013; S.U. n. 576/2008). Con specifico riguardo alle condotte omissive, quale quella in esame, il giudice, dunque, accertata l'omissione di un'attività dovuta in base alle regole della professione praticata e l'esistenza di un danno che ne è la probabile conseguenza, può ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno. Nel caso di responsabilità professionale degli avvocati, “l'affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente eseguita” (cfr. Cass. n. 25112/2017), il cui onere probatorio grava sul soggetto danneggiato.
Con la pronuncia n.1169/2020 la Corte di Cassazione, richiamando le precedenti sentenze rese in materia, ha ribadito che occorre “verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone”, soggiungendo che “la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (tra le più recenti, Cass. n. 25112/2017).
Occorre dunque accertare se, ove non fosse stata dichiarata la prescrizione, il giudizio intentato sarebbe stato suscettibile di accoglimento e, al riguardo, l'onere della prova grava sull'appellante.
Assume parte appellante che la consultazione del fascicolo di parte prodotto nel giudizio avente n. 521/02 R.G., ed in particolare i rilievi eseguiti dalle forze dell'ordine intervenute al momento del sinistro, i testi indicati ed i relativi capitolati, nonché le cartelle cliniche, i certificati medici e la perizia medica di parte, avrebbero consentito di provare la fondatezza del suo diritto al risarcimento del danno, dimostrando tanto la dinamica del sinistro, quanto l'entità delle lesioni.
Il giudice di prime cure, con ordinanza del 15 maggio 2015, ha rigettato la richiesta formulata ai sensi dell'art. 210 c.p.c. osservando che “l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non può essere chiesto da una parte quando abbia ad oggetto documenti che la stessa sia in grado di acquisire autonomamente, anche in copia, per produrli in giudizio”.
Dall'esame della documentazione prodotta ed allegata al fascicolo di primo grado, emerge, invero, come il bbia tentato di ottenere il fascicolo di primo grado facendone richiesta all'avv. CP_2
che, tuttavia, non ha dimostrato di avere fornito risposta a tali istanze. CP_1
In effetti, nella maggior parte delle missive prodotte, il chiedeva al difensore il CP_2 risarcimento del danno, non anche la restituzione degli atti.
Nella prima missiva allegata alla produzione documentale, datata 16 marzo 2006, Parte_2 scriveva testualmente: “mi sono recato presso il Tribunale civile di Palmi e ho estratto copia integrale della causa 521/02 definita con sentenza n. 247/05 in cui Lei mi patrocinava e che mi ha visto soccombente nei confronti dell' , quale impresa designata per il F.G.V.S. nella causa CP_3 avente ad oggetto “risarcimento danni”” e, in quella indirizzata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria con cui chiedeva che fosse valutato il comportamento del difensore che, non avendo fornito prova di avere inviato alla compagnia di assicurazione le missive, aveva determinato una pronuncia di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, si diceva pronto ad esibire “tutta la documentazione processuale” in suo possesso. Ne consegue quindi, che già sulla scorta del tenore di tali missive, deve concludersi che il CP_2 avesse a disposizione quanto meno il contenuto del fascicolo d'ufficio (che, infatti, è stato da lui prodotto in copia) e, dunque, certamente l'indicazione dei testi e dei capitoli di prova indicati.
Solo nella missiva datata 19 dicembre 2011 chiedeva la restituzione della documentazione in originale relativa al giudizio 521/02 ed altrettanto faceva con l'accorata missiva indirizzata al Presidente del Tribunale di Palmi datata 27.06.2013.
Tuttavia, ciò non appare essere sufficiente al fine di emettere un ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c.. Ed invero, il potere discrezionale conferito al giudice di merito dall'art. 210 c.p.c. di ordinare alla parte l'esibizione di un documento deve essere tenuto nettamente distinto dalla produzione in giudizio dei documenti cui la parte è tenuta in base ai principi sull'onere della prova, sicché esso non può considerarsi in funzione sostitutiva di tale onere probatorio. Per tali ragioni, dunque, l'ordine di esibizione di un documento riveste la funzione di strumento istruttorio residuale, che può pertanto essere utilizzato solo se la prova del fatto non sia acquisibile aliunde.
Il fondamento dello strumento di cui all'art. 210 c.p.c., infatti, risiede nella possibilità che venga prodotto in giudizio un documento che il richiedente non può ottenere senza l'intervento e l'ausilio del giudice.
Nel caso di specie, parte appellante ha dedotto la difficoltà di reperire la documentazione necessaria, stante il decorso del tempo (ed invero, l'incidente è del 1995, il primo giudizio, intentato nel 2002, si è concluso nel 2005 ed il secondo giudizio è iniziato nel 2014), ma non ha in alcun modo dimostrato di essersi attivata per reperire aliunde tale documentazione (per esempio, facendo richiesta alle forze dell'ordine dei rilievi eseguiti od alle strutture sanitarie per la documentazione medica).
Peraltro, ulteriore presupposto perché l'art. 210 c.p.c. possa trovare applicazione, è che il giudice ritenga necessario acquisire al giudizio il documento da esibire.
Nello specifico, parte appellante ha indicato, quali atti che gli avrebbero consentito di provare la fondatezza della sua pretesa risarcitoria e, quindi, la responsabilità dell'avvocato conseguente all'omissione da lui posta in essere, i rilievi eseguiti dalle forze dell'ordine intervenute al momento del sinistro, i testi indicati ed i relativi capitolati, nonché le cartelle cliniche, i certificati medici e la perizia medica di parte.
V'è innanzi tutto da evidenziare che le cartelle cliniche, i certificati medici e la perizia medica di parte avrebbero assunto rilevanza in ordine alla quantificazione della pretesa risarcitoria e, dunque, in un momento successivo.
Al fine di dimostrare la verificazione del sinistro stradale con le modalità dedotte da parte appellante e, quindi, la possibilità che il giudizio intentato potesse concludersi con una pronuncia a suo favore, devono ritenersi rilevanti i rilievi eseguiti dalle forze dell'ordine e le prove testimoniali.
Quanto ai rilievi eseguiti dalle forze dell'ordine, dagli atti del giudizio di primo grado si evince che parte appellata, in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, ha prodotto in copia l'esito delle indagini svolte dalla Regione Carabinieri Calabria, Compagnia di Palmi, Aliquota Radiomobile n.
408/3 del 27.06.1995. Ne deriva, dunque, che, quanto meno con riferimento a tale documentazione, non fosse necessario ordinarne l'esibizione, atteso che era già presente in atti.
Parimenti quanto alla prova testimoniale richiesta dall'allora parte attrice, atteso che l'atto di citazione e la memoria di cui all'art. 186 cpc agli atti del fascicolo d'ufficio 521/02, contenevano l'indicazione dei testi e dei capitoli di prova. Ne consegue che la doglianza afferente al mancato accoglimento dell'ordine di esibizione non merita accoglimento.
Né può ritenersi che parte appellante abbia offerto in questa sede elementi per pervenire alla
“valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente eseguita” richiesta perché si possa addivenire alla formulazione di un giudizio di responsabilità professionale.
Invero, i rilievi eseguiti dalle forze dell'ordine non supportano la ricostruzione del sinistro fatta dall'odierna parte appellante. Al riguardo, sebbene il fascicolo di parte di primo grado in cui tali accertamenti erano contenuti non sia stato prodotto dall'appellato nel presente giudizio, tuttavia parte appellata ne ha richiamato in tali termini il contenuto nella comparsa di costituzione in appello: “In particolare, emergeva dal rapporto stilato dai Carabinieri intervenuti sul luogo che la vettura condotta dal risultava avere Pt_1
“sistema frenante scarso”, “organi dello sterzo non funzionanti” e “quarta marcia inserita”, e che la stessa aveva già percorso 147520 km in poco più di quattro anni dalla sua immatricolazione” aggiungendo “Oltre a ciò si evidenziava che la strada era quella che da Sant'Elia conduce a Palmi e che l'incidente è avvenuto in discesa in prossimità di una curva sinistrorsa. In altri termini vi era in atti prova del fatto: che l'attore si trovava alla guida di una vettura in condizioni poco affidabili;
che lo stesso non si era attenuto ad una condotta di guida prudente e diligente;
che in prossimità di una curva in discesa ed orientata a sinistra procedeva con la quarta marcia inserita;
che i freni della sua vettura non funzionavano a dovere. Da parte dei Carabinieri non si faceva, inoltre, alcun riferimento alle vetture che, secondo l'attore, avrebbero causato la sbandata che lo ha condotto fuori strada né alla presenza di testimoni seppure il all'atto del conferimento del mandato difensivo, li avesse indicati.” Pt_1 L'appellante non ha in alcun modo contestato che tale fosse il contenuto dell'attività di indagine svolta dalle forze dell'ordine.
Unico elemento che avrebbe potuto corroborare la ricostruzione del sinistro offerta da parte appellante e, dunque, dimostrare la probabilità di un esito favorevole del giudizio n. 521/02 R.G., sarebbe stata l'escussione dei testi indicati in quel giudizio, ove gli stessi avessero confermato la dinamica da lui riferita ed ove gli stessi avessero reso una testimonianza tale da superare le perplessità che derivano dalla lettura del contenuto dell'esito delle indagini eseguite dalle forze dell'ordine, come riportato, e non contestato, nella comparsa di costituzione di parte appellata.
Dunque, deve concludersi non soltanto che parte appellante non abbia assolto l'onere probatorio, su di essa gravante, di dimostrare che il giudizio intentato fosse suscettibile di accoglimento, ma che anzi, sulla scorta del compendio in atti, non può ipotizzarsi che il giudizio di risarcimento del danno, secondo la regola del più probabile che non, avrebbe potuto avere un esito favorevole.
Per tutti i motivi sopra esposti l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Spese di giudizio
Sussistono gravi ragioni per compensare le spese del presente procedimento in ragione dell'accertata negligenza del difensore nell'adempimento del mandato conferitogli.
Doppio del contributo unificato Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Parte_1
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Compensa le spese di lite del presente giudizio tra le parti.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello principale.
Così è deciso nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025
La cons. est. Il Presidente dott.ssa Federica Rende dott. Natalino Sapone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai signori Magistrati: Dott. Natalino SAPONE Presidente Dott. ssa Federica RENDE Consigliere relatore Dott. Alessandro LIPRINO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 855 /2019 R.G. vertente tra
nato a [...] il [...], C. F.: rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Rosario Franzè C. F.: ed elettivamente domiciliato presso C.F._2 lo studio dello stesso in Galatro (RC) alla Via Regina Margherita n. 41., giusta procura apposta a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, Pec:
Email_1 APPELLANTE contro
, nato a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._3 rappresentato e difeso da sé medesimo ed elettivamente domiciliato presso il proprio Studio in Reggio Calabria, alla Via Giudecca n. 52, PEC: Email_2 APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 307/2019 del 21 marzo 2019 in materia di responsabilità professionale.
CONCLUSIONI Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
*** SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dell'8 settembre 2014 regolarmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Palmi l'avv. , assumendo di aver subito un CP_1 danno a seguito di imperizia o comportamento negligente del suddetto legale da lui incaricato di proporre un giudizio civile avente ad oggetto risarcimento danni. In particolare, l'attore deduceva di essere rimasto coinvolto in un sinistro stradale verificatosi il 5 giugno 1995 in Palmi, SS 18 Palmi-S.Elia, causato da un veicolo rimasto non identificato e di aver riportato gravi lesioni personali, all'epoca quantificabili in £ 89.752.000, pari ad € 46.353,04 e di essersi rivolto all'avv. , conferendo al professionista mandato a rappresentarlo. CP_1
Il procuratore curava la prima fase di richiesta del risarcimento del danno e, successivamente, vista la resistenza a corrispondere quanto dovuto dalla compagnia assicurativa, iscriveva il giudizio davanti al Tribunale di Palmi. Tale giudizio si concludeva con la sentenza n. 347 del 16 giugno 2005 con la quale la domanda veniva dichiarata prescritta (perché l'attore non forniva prova documentale della rituale messa in mora, atta ad interrompere i termini di prescrizione previsti dall'art. 2947 cod. civ.). In particolare, secondo l'odierno appellante, il difensore non esibiva in giudizio le ricevute di ritorno della n. 5 racc. aa.rr. ex art. 22 legge n. 990 del 24 dicembre 1969 inviate alla compagnia assicurativa, documenti atti ad interrompere il termine prescrizionale, pari a due anni nel caso di danni provocati dalla circolazione di veicoli a motore. L'attore, dunque, sosteneva che l'esito negativo del giudizio sarebbe stato determinato “dalla imperizia o, quantomeno, negligenza del professionista” che non avrebbe fornito prova documentale della rituale messa in mora della controparte atta ad interrompere i termini di prescrizione di cui all'art. 2947 cod. civ. Ciò esposto, l'attore chiedeva: affermarsi l'esclusiva e totale responsabilità dell'avv. CP_1
, condannare lo stesso al pagamento in suo favore della somma di € 46.353,04, pari ai danni
[...] patiti e patendi dal medesimo in esito al sinistro del 5 giugno 1995, il tutto oltre interessi e rivalutazione a maturarsi sino al soddisfo. Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta il convenuto chiedendo che la domanda attorea venisse integralmente respinta indicando quali motivi a fondamento delle sue eccezioni:
1) l'esatto contenuto della sentenza n. 347/2005;
2) la mancata impugnazione della sentenza n. 347/2005;
3) la mancata prova dell'asserita condotta negligente;
4) l'assoluta mancanza del nesso eziologico tra l'asserita condotta negligente del professionista ed i danni lamentati;
5) la mancata prova del danno.
All'esito del suddetto giudizio recante R.G 1360/2014, il Tribunale di Palmi, in data 21.03.2019, emetteva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sentenza n. 307/2019 con la quale rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dal e compensava le spese di lite tra le parti. Pt_1
Successivamente, in data 28.10.2019, il ND proponeva appello avverso la sentenza n. 386/2019 emessa dal Tribunale di Palmi, eccependo due motivi di gravame:
1. Mancato assolvimento onere probatorio ex. Art. 2697 c.c. Con il primo motivo d'appello, l'attore - ritenendo di aver già ampiamente datone prova in primo grado - lamenta la circostanza relativa al mancato assolvimento dell'onere probatorio su di esso incombente ex art. 2697 c.c. e riguardante in primis la dimostrazione del danno subito e, successivamente, l'esistenza del nesso eziologico tra la condotta ipoteticamente ascrivibile all'appellato ed il danno patito. Nello specifico, l'attore censura la sentenza del giudice di prime cure, nella parte in cui richiamandosi a consolidate pronunce della S.C. (Cass. N. 22376/2012; Cass. n. 99172010; Cass. Sez. III n. 6862/2018), così statuiva: “la domanda dell'attore non può trovare accoglimento atteso che non si ravvisa nel caso di specie, sulla base della documentazione in atti e di quanto dedotto dalle parti, la prova che pur essendo incorso, il procuratore in errori e/o omissioni, l'esito del giudizio di risarcimento del danno conseguito al sinistro del 05.06.1995, azionato dal Pt_1 sarebbe stato allo stesso favorevole.” L'appellante pone in evidenza che già la sentenza di primo grado aveva riconosciuto il non corretto adempimento dell'obbligazione professionale da parte del procuratore e, nonostante CP_1 ciò, il giudice di prime cure riteneva che “non sia stata fornita la prova che, ove questi –il procuratore avesse tenuto il comportamento dovuto, il alla stregua di criteri CP_1 Parte_1 probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone. La dimostrazione del nesso di causa, infatti, è un nesso che spetta a chi domanda il risarcimento.”
2. Ordinanza di rigetto ordine di esibizione ex. art. 210 c.p.c.
Con il secondo motivo di doglianza, l'appellante censura il diniego della esperita richiesta istruttoria ex art. 210 c.p.c., relativa all'ordine di esibizione del fascicolo di parte attrice riguardante il procedimento iscritto al numero R.G. 521/2002 presso il Tribunale civile di Palmi. La censura si fonda sull'impossibilità dell'appellante di poter recuperare autonomamente quanto richiesto ex art. 210 c.p.c. in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso tra il sinistro stradale – avvenuto nel 1995 - il giudizio di primo grado instauratosi nell'anno 2002 e conclusosi nel 2005 e quello successivo di responsabilità incardinatosi nell'anno 2014. Inoltre, l'appellante deduce che l'eventuale ammissione del mezzo istruttorio de quo, avrebbe consentito al giudice di prime cure di poter effettuare quel necessario giudizio prognostico ex ante, indispensabile al fine di rinvenire il necessario nesso di causalità tra la condotta del procuratore ed il danno lamentato. In conclusione, l'appellante chiede che, in riforma della sentenza impugnata, sia dichiarata l'esclusiva responsabilità dell'avv. e che quest'ultimo sia condannato al pagamento della CP_1 somma di euro 46.353,04 pari ai danni patiti e patendi dall'appellante in esito al sinistro del 05.06.1995, con interessi e rivalutazione a maturarsi sino al soddisfo, con vittorie di spese e competenze del doppio grado di giudizio. Con comparsa di costituzione, in data 10.02.2020 si costituiva l'appellato avv. , il quale CP_1 contestava in fatto ed in diritto tutti i motivi esposti da controparte, opponendosi a quanto dedotto dall'appellante con tre motivi:
1. Infondatezza dell'asserita erroneità nella parte in cui la stessa afferma la mancata prova del nesso eziologico tra la condotta ed il danno lamentato
L'appellato rileva che, l'unico motivo di gravame su cui l'appellante incentra le censure alla sentenza oggetto del presente giudizio, si identifica nell'asserita erroneità della pronuncia di primo grado in relazione al mancato riconoscimento del nesso di causalità tra la condotta del professionista ed il danno che il sostiene di aver conseguentemente patito. Pt_1
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, il identificava l'evento Pt_1 causale esclusivo e diretto del mancato soddisfacimento del preteso diritto nella mancata produzione in atti delle cartoline di ricevimento delle lettere raccomandate contenenti le rituali e tempestive messe in mora nei confronti del F.G.V.S. (Fondo di garanzia vittime della strada), asserendo che il difensore non avrebbe utilizzato la dovuta perizia e diligenza professionale omettendo di inviare le richieste di risarcimento con lettera raccomandata. È stato inoltre provato come le predette richieste risarcitorie fossero state prodotte nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 347/2005, seppur prive delle ricevute di avvenuta consegna che, all'epoca, non furono rinvenute stante la temporanea indisponibilità della documentazione originaria dovuta al pregresso trasferimento fisico dello studio legale dalla sede di Via G. Tagliavia n. 3 a quella di Via Giudecca n. 52.
Ad ogni modo, tali cartoline di ricevimento sono state prodotte nel giudizio conclusosi con la sentenza oggi impugnata poiché rinvenute solo successivamente all'emanazione della sentenza n. 347/2005 (e comunque in data utile per la proposizione dell'eventuale appello).
2. Mancata prova del danno
L'appellato rileva inoltre che la sentenza impugnata risulta perfettamente coerente con i principi ordinamentali relativi al sistema risarcitorio disciplinato dall'art. 1223 c.c. il quale impone che, affinché si possa riconoscere il diritto al risarcimento del danno, lo stesso debba essere conseguenza immediata e diretta della condotta dell'asserito debitore. Nel caso specifico di responsabilità professionale, la S.C. ha stabilito il seguente principio: “in tema di responsabilità civile del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista” (Cass. civile, sez. II n. 12354/2009). Pertanto, l'appellato rileva che “La domanda dell'attore si fonda su un automatismo che farebbe discendere la prova del danno dalla sola pronuncia di rigetto della domanda per prescrizione desumendo -ma non provando- che la causa, se istruita nel merito avrebbe certamente condotto al riconoscimento della pretesa;
difatti gli elementi allegati in ordine alla prova del danno precludono qualsiasi valutazione prognostica e la mancata prova dell'effettiva fondatezza della pretesa originaria hanno correttamente portato alla domanda di rigetto della richiesta risarcitoria per responsabilità professionale. A tal proposito si consideri come il sig. nulla abbia addotto o allegato per Pt_1 contrastare gli elementi di fatto che, sin dall'instaurazione della vertenza, avevano condotto il F.G.V.S. a dubitare della veridicità della ricostruzione del sinistro e, conseguentemente, a rigettare la domanda di risarcimento del danno chiedendo che fossero disattesi con conseguente rigetto dell'appello e condanna alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio”.
3. Infondatezza ed inammissibilità della richiesta di riapertura della istruttoria.
Parte appellata, quindi, evidenzia che le doglianze riguardanti il rigetto della richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. comminato dal giudice di prime cure con l'ordinanza del 15.05.2015 sono del tutto infondate. Difatti il G.I. ha correttamente rigettato la richiesta ribadendo come l'ordine di esibizione non possa essere richiesto da una parte in relazione a documenti che la stessa avrebbe avuto la possibilità di produrre anche in copia. Sul punto era già stato rilevato nella terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. come l'art. 94 disp. att. cod. civ. subordini la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. all'offerta della prova che la parte o il terzo li possiede. Prova che l'attore non ha mai offerto in relazione alla chiesta documentazione e, anzi, gli elementi testuali e le precisazioni già rassegnate sul punto, consentono di escludere radicalmente tale circostanza. Inoltre, si osserva come l'art. 2961 c.c. statuisca espressamente l'esenzione degli avvocati, procuratori e patrocinatori legali dall'obbligo di rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate;
quindi, essendo stata depositata in data 16.06.2005 la sentenza n. 347/05 ed essendo definitivamente passata in giudicato il 31.07.2006, l'obbligo del procuratore di dar conto degli incartamenti relativi al fascicolo n. 521/02 si è prescritto in data 31.07.2009. Premesso quanto detto, l'appellato faceva conseguentemente discendere che: la presunzione ex art. 2961 c. c., circa la mancata prova della richiesta di restituzione entro il relativo termine triennale e le dichiarazioni della parte di aver avuto contezza diretta dei documenti, attestano come la stessa sia stata pacificamente in condizione di poter provvedere autonomamente al reperimento dei documenti oggi richiesti. Pertanto, la richiesta ex art. 210 c.p.c., così come la richiesta di acquisizione del fascicolo d'ufficio, oltre a mancare del presupposto richiesto dall'art. 94 disp. att. cod. civ., integrano un evidente e mal riuscito tentativo di inversione dell'onere probatorio previsto dall'art. 2967 c. c. e sono state correttamente rigettate dall'ordinanza istruttoria del primo grado. In conclusione, l'appellato chiede, previo accertamento e declaratoria del corretto adempimento dell'attività professionale richiesta dal caso di specie nel procedimento iscritto al numero R.G. 521/02 presso il Tribunale civile di Palmi, che sia respinto l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto. Con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio. All'udienza del 19.09.2024 la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE I due motivi d'appello rispettivamente: “Mancato assolvimento onere probatorio ex art. 2697 c.c” e “Ordinanza di rigetto ordine di esibizione ex Art. 210 c.p.c.” devono essere esaminati congiuntamente in quanto logicamente connessi. Parte appellante contesta la decisione presa dal giudice di prime cure nella parte in cui dispone che “la domanda dell'attore non può trovare accoglimento, atteso che non si ravvisa nel caso di specie, sulla base della documentazione in atti e di quanto dedotto dalle parti, la prova che pur essendo incorso il procuratore in errori e/o omissioni l'esito del giudizio di risarcimento del danno conseguito al sinistro del 05.06.1995, azionato dal sarebbe stato allo stesso favorevole.” Pt_1
Nello specifico, parte appellante sostiene, al contrario, che il comportamento del legale gli ha precluso la possibilità di provare in giudizio le sue ragioni attraverso la prova testimoniale richiesta e di ottenere così il risarcimento del danno subito.
In sede di gravame, l'appellante contesta altresì l'ordinanza emessa in data 15 maggio 2015 con cui il primo giudice non ha ammesso l'ordine di esibizione da lui richiesto, relativo al fascicolo di parte attrice nel giudizio 521/02. Assume, a tal proposito che, tramite l'acquisizione di quel fascicolo, il giudice di prime cure “avrebbe potuto effettuare quel necessario giudizio prognostico ex ante di cui al richiesto nesso di causalità”.
Le obbligazioni inerenti all'esercizio di una attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato: il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, non per conseguirlo. Sulla scorta di tali principi, l'inadempimento dell'avvocato, rispetto all'obbligazione professionale assunta con il cliente, deve essere valutato alla stregua dei parametri di diligenza professionale fissati dall'art. 1176, II comma, codice civile, e, dunque, “con riferimento alla natura dell'attività esercitata”. La Corte Suprema ha più volte affermato, a tal proposito, che la “diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attività è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di attenzione media. La responsabilità dell'avvocato, pertanto, può trovare fondamento in una gamma di atteggiamenti subiettivi che vanno dalla semplice colpa lieve, al dolo, a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà” (Cass. Sez. II, 14 agosto 1997, n. 7618), nel qual caso deve applicarsi il disposto dell'art. 2236 del codice civile.
Ciò posto, una volta accertata la condotta colposa del professionista e, dunque, l'errore in cui lo stesso sia incorso in relazione ai citati criteri di diligenza, per affermarsi la responsabilità dell'avvocato è, altresì, necessario verificare sotto il profilo del nesso causale che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo e, dunque, se, sostituendo la condotta negligente al comportamento dovuto, il danno, secondo criteri probabilistici, non si sarebbe verificato e il cliente avrebbe conseguito il risultato sperato, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta commissiva od omissiva del legale e il risultato derivatone (cfr. Cass. n.
12038/2017; n. 1984/2016; n. 17016/2015; n. 2638/2013; n. 6967/2006).
Secondo la Suprema Corte, tale giudizio va compiuto secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, a differenza che nel processo penale, ove vige la prova
“oltre il ragionevole dubbio” (cfr. Cass. n. 25112/2017; n. 22225/2014; 23933/2013; S.U. n. 576/2008). Con specifico riguardo alle condotte omissive, quale quella in esame, il giudice, dunque, accertata l'omissione di un'attività dovuta in base alle regole della professione praticata e l'esistenza di un danno che ne è la probabile conseguenza, può ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno. Nel caso di responsabilità professionale degli avvocati, “l'affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente eseguita” (cfr. Cass. n. 25112/2017), il cui onere probatorio grava sul soggetto danneggiato.
Con la pronuncia n.1169/2020 la Corte di Cassazione, richiamando le precedenti sentenze rese in materia, ha ribadito che occorre “verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone”, soggiungendo che “la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (tra le più recenti, Cass. n. 25112/2017).
Occorre dunque accertare se, ove non fosse stata dichiarata la prescrizione, il giudizio intentato sarebbe stato suscettibile di accoglimento e, al riguardo, l'onere della prova grava sull'appellante.
Assume parte appellante che la consultazione del fascicolo di parte prodotto nel giudizio avente n. 521/02 R.G., ed in particolare i rilievi eseguiti dalle forze dell'ordine intervenute al momento del sinistro, i testi indicati ed i relativi capitolati, nonché le cartelle cliniche, i certificati medici e la perizia medica di parte, avrebbero consentito di provare la fondatezza del suo diritto al risarcimento del danno, dimostrando tanto la dinamica del sinistro, quanto l'entità delle lesioni.
Il giudice di prime cure, con ordinanza del 15 maggio 2015, ha rigettato la richiesta formulata ai sensi dell'art. 210 c.p.c. osservando che “l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non può essere chiesto da una parte quando abbia ad oggetto documenti che la stessa sia in grado di acquisire autonomamente, anche in copia, per produrli in giudizio”.
Dall'esame della documentazione prodotta ed allegata al fascicolo di primo grado, emerge, invero, come il bbia tentato di ottenere il fascicolo di primo grado facendone richiesta all'avv. CP_2
che, tuttavia, non ha dimostrato di avere fornito risposta a tali istanze. CP_1
In effetti, nella maggior parte delle missive prodotte, il chiedeva al difensore il CP_2 risarcimento del danno, non anche la restituzione degli atti.
Nella prima missiva allegata alla produzione documentale, datata 16 marzo 2006, Parte_2 scriveva testualmente: “mi sono recato presso il Tribunale civile di Palmi e ho estratto copia integrale della causa 521/02 definita con sentenza n. 247/05 in cui Lei mi patrocinava e che mi ha visto soccombente nei confronti dell' , quale impresa designata per il F.G.V.S. nella causa CP_3 avente ad oggetto “risarcimento danni”” e, in quella indirizzata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria con cui chiedeva che fosse valutato il comportamento del difensore che, non avendo fornito prova di avere inviato alla compagnia di assicurazione le missive, aveva determinato una pronuncia di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, si diceva pronto ad esibire “tutta la documentazione processuale” in suo possesso. Ne consegue quindi, che già sulla scorta del tenore di tali missive, deve concludersi che il CP_2 avesse a disposizione quanto meno il contenuto del fascicolo d'ufficio (che, infatti, è stato da lui prodotto in copia) e, dunque, certamente l'indicazione dei testi e dei capitoli di prova indicati.
Solo nella missiva datata 19 dicembre 2011 chiedeva la restituzione della documentazione in originale relativa al giudizio 521/02 ed altrettanto faceva con l'accorata missiva indirizzata al Presidente del Tribunale di Palmi datata 27.06.2013.
Tuttavia, ciò non appare essere sufficiente al fine di emettere un ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c.. Ed invero, il potere discrezionale conferito al giudice di merito dall'art. 210 c.p.c. di ordinare alla parte l'esibizione di un documento deve essere tenuto nettamente distinto dalla produzione in giudizio dei documenti cui la parte è tenuta in base ai principi sull'onere della prova, sicché esso non può considerarsi in funzione sostitutiva di tale onere probatorio. Per tali ragioni, dunque, l'ordine di esibizione di un documento riveste la funzione di strumento istruttorio residuale, che può pertanto essere utilizzato solo se la prova del fatto non sia acquisibile aliunde.
Il fondamento dello strumento di cui all'art. 210 c.p.c., infatti, risiede nella possibilità che venga prodotto in giudizio un documento che il richiedente non può ottenere senza l'intervento e l'ausilio del giudice.
Nel caso di specie, parte appellante ha dedotto la difficoltà di reperire la documentazione necessaria, stante il decorso del tempo (ed invero, l'incidente è del 1995, il primo giudizio, intentato nel 2002, si è concluso nel 2005 ed il secondo giudizio è iniziato nel 2014), ma non ha in alcun modo dimostrato di essersi attivata per reperire aliunde tale documentazione (per esempio, facendo richiesta alle forze dell'ordine dei rilievi eseguiti od alle strutture sanitarie per la documentazione medica).
Peraltro, ulteriore presupposto perché l'art. 210 c.p.c. possa trovare applicazione, è che il giudice ritenga necessario acquisire al giudizio il documento da esibire.
Nello specifico, parte appellante ha indicato, quali atti che gli avrebbero consentito di provare la fondatezza della sua pretesa risarcitoria e, quindi, la responsabilità dell'avvocato conseguente all'omissione da lui posta in essere, i rilievi eseguiti dalle forze dell'ordine intervenute al momento del sinistro, i testi indicati ed i relativi capitolati, nonché le cartelle cliniche, i certificati medici e la perizia medica di parte.
V'è innanzi tutto da evidenziare che le cartelle cliniche, i certificati medici e la perizia medica di parte avrebbero assunto rilevanza in ordine alla quantificazione della pretesa risarcitoria e, dunque, in un momento successivo.
Al fine di dimostrare la verificazione del sinistro stradale con le modalità dedotte da parte appellante e, quindi, la possibilità che il giudizio intentato potesse concludersi con una pronuncia a suo favore, devono ritenersi rilevanti i rilievi eseguiti dalle forze dell'ordine e le prove testimoniali.
Quanto ai rilievi eseguiti dalle forze dell'ordine, dagli atti del giudizio di primo grado si evince che parte appellata, in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, ha prodotto in copia l'esito delle indagini svolte dalla Regione Carabinieri Calabria, Compagnia di Palmi, Aliquota Radiomobile n.
408/3 del 27.06.1995. Ne deriva, dunque, che, quanto meno con riferimento a tale documentazione, non fosse necessario ordinarne l'esibizione, atteso che era già presente in atti.
Parimenti quanto alla prova testimoniale richiesta dall'allora parte attrice, atteso che l'atto di citazione e la memoria di cui all'art. 186 cpc agli atti del fascicolo d'ufficio 521/02, contenevano l'indicazione dei testi e dei capitoli di prova. Ne consegue che la doglianza afferente al mancato accoglimento dell'ordine di esibizione non merita accoglimento.
Né può ritenersi che parte appellante abbia offerto in questa sede elementi per pervenire alla
“valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente eseguita” richiesta perché si possa addivenire alla formulazione di un giudizio di responsabilità professionale.
Invero, i rilievi eseguiti dalle forze dell'ordine non supportano la ricostruzione del sinistro fatta dall'odierna parte appellante. Al riguardo, sebbene il fascicolo di parte di primo grado in cui tali accertamenti erano contenuti non sia stato prodotto dall'appellato nel presente giudizio, tuttavia parte appellata ne ha richiamato in tali termini il contenuto nella comparsa di costituzione in appello: “In particolare, emergeva dal rapporto stilato dai Carabinieri intervenuti sul luogo che la vettura condotta dal risultava avere Pt_1
“sistema frenante scarso”, “organi dello sterzo non funzionanti” e “quarta marcia inserita”, e che la stessa aveva già percorso 147520 km in poco più di quattro anni dalla sua immatricolazione” aggiungendo “Oltre a ciò si evidenziava che la strada era quella che da Sant'Elia conduce a Palmi e che l'incidente è avvenuto in discesa in prossimità di una curva sinistrorsa. In altri termini vi era in atti prova del fatto: che l'attore si trovava alla guida di una vettura in condizioni poco affidabili;
che lo stesso non si era attenuto ad una condotta di guida prudente e diligente;
che in prossimità di una curva in discesa ed orientata a sinistra procedeva con la quarta marcia inserita;
che i freni della sua vettura non funzionavano a dovere. Da parte dei Carabinieri non si faceva, inoltre, alcun riferimento alle vetture che, secondo l'attore, avrebbero causato la sbandata che lo ha condotto fuori strada né alla presenza di testimoni seppure il all'atto del conferimento del mandato difensivo, li avesse indicati.” Pt_1 L'appellante non ha in alcun modo contestato che tale fosse il contenuto dell'attività di indagine svolta dalle forze dell'ordine.
Unico elemento che avrebbe potuto corroborare la ricostruzione del sinistro offerta da parte appellante e, dunque, dimostrare la probabilità di un esito favorevole del giudizio n. 521/02 R.G., sarebbe stata l'escussione dei testi indicati in quel giudizio, ove gli stessi avessero confermato la dinamica da lui riferita ed ove gli stessi avessero reso una testimonianza tale da superare le perplessità che derivano dalla lettura del contenuto dell'esito delle indagini eseguite dalle forze dell'ordine, come riportato, e non contestato, nella comparsa di costituzione di parte appellata.
Dunque, deve concludersi non soltanto che parte appellante non abbia assolto l'onere probatorio, su di essa gravante, di dimostrare che il giudizio intentato fosse suscettibile di accoglimento, ma che anzi, sulla scorta del compendio in atti, non può ipotizzarsi che il giudizio di risarcimento del danno, secondo la regola del più probabile che non, avrebbe potuto avere un esito favorevole.
Per tutti i motivi sopra esposti l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Spese di giudizio
Sussistono gravi ragioni per compensare le spese del presente procedimento in ragione dell'accertata negligenza del difensore nell'adempimento del mandato conferitogli.
Doppio del contributo unificato Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Parte_1
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Compensa le spese di lite del presente giudizio tra le parti.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello principale.
Così è deciso nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025
La cons. est. Il Presidente dott.ssa Federica Rende dott. Natalino Sapone