Articolo 3 della Legge 24 febbraio 1973, n. 21
Articolo 2
Versione
28 marzo 1973
Art. 3.
La spesa di complessive lire 23.450 milioni - di cui lire 12.250 milioni per l'anno finanziario 1972 e lire 11.200 milioni per l'anno 1973 - e quella degli anni successivi, derivante dall'applicazione della presente legge, gravera' sul bilancio dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato.
Al predetto onere e di lire 23.450 milioni, l'Azienda stessa provvedera' con una sovvenzione del Tesoro, alla cui copertura si fara' fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 28 marzo 1973
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente