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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 3107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3107 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 17900/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Cecilia Pratesi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17900/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
SOMMA (NA) il 20/10/1990, rappresentata e difesa dall'avv. LUIGI PARENTI, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
09/12/1988, rappresentato e difeso dall'Avv. DI BELLA DANILO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento di figli minori
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24/04/2024 , premesso che Parte_1
dalla relazione sentimentale intrapresa con era nato il figlio CP_1
(17.05.2022), riconosciuto da entrambi i genitori, adiva l'intestato Per_1
Tribunale al fine di ivi sentire regolamentare le modalità di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore. , nel costituirsi in giudizio, contestava tutto quanto dedotto e CP_1
richiesto da controparte, e chiedeva pertanto l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Il Giudice delegato, ritenuta la necessità di esperire un preliminare tentativo di conciliazione, delegava a tale scopo il Giudice Onorario, fissando l'udienza del
05.02.2025 dinanzi a quest'ultimo.
Le parti comparivano pertanto dinnanzi al Giudice Onorario delegato, il quale, all'esito dell'udienza, redigeva verbale dell'intervenuto accordo alle condizioni che di seguito integralmente si riportano: “1. Il figlio minore è affidato Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità potrà essere esercitata separatamente.
2. Il figlio risiederà in via prevalente presso la madre mentre l'altro genitore potrà vederlo e tenerlo con sé: il padre verrà a Roma due volte l'anno nei mesi di agosto e dicembre, salvo un altro periodo da concordare con il genitore collocatario per una settimana: in tali periodi il padre vedrà il figlio tutti giorni senza pernottamento sino all'età di 5 anni. Qualora il bambino non mostrasse difficoltà a pernottare con il padre, sentito il parere degli specialisti che hanno in cura il bambino, i genitori potranno concordare pernottamenti con il padre prima dei 5 anni;
dai 6 anni di età, il padre potrà portare il bambino con sé a Catania nei periodi concordati;
dai 10 anni di età, il padre potrà trascorre trascorrere i periodi concordati con il figlio a Parigi Il padre corrisponderà all'altro genitore per il mantenimento del figlio un assegno mensile di euro 400,00 a decorrere dal mese di marzo 2025, al domicilio dell'avente diritto entro i primi cinque giorni del mese, e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
3. Le spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa con il Foro, da intendersi qui richiamato, sono suddivise al 50% tra i genitori”.
Il Giudice Onorario rimetteva quindi la causa al Giudice Delegato, il quale, all'esito dell'udienza cartolare del 17.02.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Ebbene, dalla lettura complessiva degli atti di causa, nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti come sopra integralmente riportate, che appaiono conformi all'interesse del figlio minore.
In vista dell'accordo raggiunto dalle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e domanda disattesa, così decide:
- dispone in ordine alle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore in conformità a quanto previsto nell'accordo Persona_2
congiunto di cui al verbale del 05.02.2025, integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite;
Così deciso in Roma in data 26/02/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Cecilia Pratesi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Cecilia Pratesi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17900/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
SOMMA (NA) il 20/10/1990, rappresentata e difesa dall'avv. LUIGI PARENTI, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
09/12/1988, rappresentato e difeso dall'Avv. DI BELLA DANILO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento di figli minori
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24/04/2024 , premesso che Parte_1
dalla relazione sentimentale intrapresa con era nato il figlio CP_1
(17.05.2022), riconosciuto da entrambi i genitori, adiva l'intestato Per_1
Tribunale al fine di ivi sentire regolamentare le modalità di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore. , nel costituirsi in giudizio, contestava tutto quanto dedotto e CP_1
richiesto da controparte, e chiedeva pertanto l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Il Giudice delegato, ritenuta la necessità di esperire un preliminare tentativo di conciliazione, delegava a tale scopo il Giudice Onorario, fissando l'udienza del
05.02.2025 dinanzi a quest'ultimo.
Le parti comparivano pertanto dinnanzi al Giudice Onorario delegato, il quale, all'esito dell'udienza, redigeva verbale dell'intervenuto accordo alle condizioni che di seguito integralmente si riportano: “1. Il figlio minore è affidato Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità potrà essere esercitata separatamente.
2. Il figlio risiederà in via prevalente presso la madre mentre l'altro genitore potrà vederlo e tenerlo con sé: il padre verrà a Roma due volte l'anno nei mesi di agosto e dicembre, salvo un altro periodo da concordare con il genitore collocatario per una settimana: in tali periodi il padre vedrà il figlio tutti giorni senza pernottamento sino all'età di 5 anni. Qualora il bambino non mostrasse difficoltà a pernottare con il padre, sentito il parere degli specialisti che hanno in cura il bambino, i genitori potranno concordare pernottamenti con il padre prima dei 5 anni;
dai 6 anni di età, il padre potrà portare il bambino con sé a Catania nei periodi concordati;
dai 10 anni di età, il padre potrà trascorre trascorrere i periodi concordati con il figlio a Parigi Il padre corrisponderà all'altro genitore per il mantenimento del figlio un assegno mensile di euro 400,00 a decorrere dal mese di marzo 2025, al domicilio dell'avente diritto entro i primi cinque giorni del mese, e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
3. Le spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa con il Foro, da intendersi qui richiamato, sono suddivise al 50% tra i genitori”.
Il Giudice Onorario rimetteva quindi la causa al Giudice Delegato, il quale, all'esito dell'udienza cartolare del 17.02.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Ebbene, dalla lettura complessiva degli atti di causa, nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti come sopra integralmente riportate, che appaiono conformi all'interesse del figlio minore.
In vista dell'accordo raggiunto dalle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e domanda disattesa, così decide:
- dispone in ordine alle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore in conformità a quanto previsto nell'accordo Persona_2
congiunto di cui al verbale del 05.02.2025, integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite;
Così deciso in Roma in data 26/02/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Cecilia Pratesi