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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/06/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2611/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PIERETTI PAte_1 P.IVA_1
LUCA ( ), C.F._1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAte_2 C.F._2
PIERETTI LUCA ( ), C.F._1
reclamanti
e
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( e dell'avv. C.F._3
LOMBARDI DEBORAH ( ), C.F._4
reclamata
Controparte_2 reclamata contumace Il P.G. presso la Corte d'appello intervenuto
Conclusioni
per ed «si insiste per l'accoglimento PAte_1 PAte_2 integrale delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo», ossia «- dichiarare la liquidazione giudiziale, aperta con sentenza n. 114/2024 Tribunale di Lucca, sezione crisi d'impresa e dell'insolvenza, nei confronti della odierna reclamante, improcedibile in quanto la ex art. 2 co. 1 lett. d) CCII, è “impresa PAte_1 minore”, e conseguentemente revocarla ed estinguerla;
- dichiarare la suddetta liquidazione giudiziale improcedibile per difetto dello stato di insolvenza e quindi del presupposto di cui all'art. 2, c. 1, lett. b) CCII, e conseguentemente revocarla ed estinguerla»; per «insiste per il rigetto del Controparte_1 reclamo siccome inammissibile per tardività e comunque perché infondato in fatto e in diritto».
Rilevato
PA PA (in prosieguo ) ed quale socio di , PAte_1 PAte_2 hanno proposto reclamo avverso la sentenza n. 114 del 2024 del Tribunale di
Lucca, con la quale è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale della società.
In particolare, il Tribunale, ritenuto che non emergessero circostanze impeditive, anche in ragione della mancata comparizione della debitrice, ne ha ravvisato l'insolvenza, alla luce dell'esposizione debitoria documentata, così dichiarando aperta la procedura.
Il reclamo è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui all'atto di gravame):
1. «La è “impresa minore” ex art. 2 co. 1 lett. d) CCII»; PAte_1
2. «Difetto del presupposto oggettivo dello stato di insolvenza». pag. 2/13 Si è costituita in giudizio I. (in Controparte_1 prosieguo , creditrice istante, protestando l'inammissibilità, per CP_1 tardività, del reclamo e, comunque, la sua infondatezza nel merito.
Non si è costituita in giudizio la Liquidazione giudiziale di PAte_1
Il P.G. presso questa Corte d'appello ha apposto il visto in data 7 gennaio
2025.
Acquisiti dalla Curatela la relazione ex art. 130 c.c.i.i., nella parte non secretata, lo stato passivo e nota con cui si riferisse in merito all'eventuale superamento delle soglie dimensionali richieste per l'assoggettamento alla procedura, all'esito dell'udienza del 30 maggio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 3 giugno, senza assegnazione alle parti di termine per il deposito di scritti defensionali, stante la specialità del rito.
Considerato
1. Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia della
[...]
non costituitasi in giudizio sebbene ritualmente Controparte_2 PAte_1 evocatavi.
2. Costituendosi in giudizio, ha eccepito la tardività del reclamo, CP_1 in quanto la sentenza impugnata, a dire degli stessi reclamanti, sarebbe stata notificata il 26 novembre 2024, mentre l'atto di gravame risulta depositato solo il 31 dicembre 2024, quando era trascorso il termine perentorio di cui all'art. 51, commi 1 e 3, c.c.i.i.
L'eccezione è infondata.
I reclamanti hanno documentato di aver proceduto al deposito telematico del reclamo in data 27 novembre 2024 (data di scadenza del termine per l'impugnazione, considerato che il 26 dicembre è giorno festivo).
In tale occasione il sistema ha generato, con risultato positivo, sia la
«ricevuta di accettazione» (doc. A1 fasc. che la «ricevuta di CP_3
pag. 3/13 avvenuta consegna» (doc. A2 fasc. CN-Martinucci), mentre ha avuto esito negativo la terza pec, quella «esito controlli automatici deposito» (doc. A3 fasc.
, con cui è stato segnalato: «Errore imprevisto nel deposito, CP_3 sono necessarie verifiche».
Solo il successivo 31 dicembre 2024 è pervenuta dalla Cancelleria della
Corte d'appello la pec (doc. B fasc. con la quale si comunicava CP_3 che «il PCT non consente di accettare il deposito in quanto inserito come reclamo in corso di causa e pertanto il deposito deve essere rifiutato […
l']iscrizione deve essere inserita con la forma del ricorso».
Successivamente, nella medesima data, i reclamanti hanno proceduto a un nuovo deposito, dall'esito fausto, accompagnandolo con nota (doc. non numerato, reperibile in allegato al reclamo) con cui chiedevano di essere rimessi in termini.
Tanto premesso in fatto, giova ricordare quanto affermato dalla Corte regolatrice, la quale «ha chiarito che: - è necessario operare una distinzione sulla valenza delle ricevute PEC, tra gli aspetti che concernono la tempestività del deposito e gli aspetti che invece riguardano la definitiva regolarità dello stesso;
- a tal fine, è vero che […] la generazione della “ricevuta di avvenuta consegna” (“RdAC” – c.d. “seconda PEC”) individua il momento di perfezionamento del deposito e costituisce il riferimento temporale sulla cui base valutare la tempestività o meno del deposito medesimo (ex plurimis
Cass., sez. U, 21/07/2022, n. 22834; Cass., sez. L, 19/01/2022, n. 12422;
Cass., sez. 2, 12/07/2021, n. 19796); - tuttavia, tale efficacia costituisce un effetto anticipato meramente provvisorio, in quanto risulta comunque subordinata al generarsi con esito positivo delle successive PEC, e cioè quella
“esito controlli automatici deposito” (c.d. “terza PEC”) e quella di “accettazione deposito” (cd. “quarta PEC”) e ciò “in quanto lo scopo del deposito non può dirsi raggiunto finché non vi sia stata l'accettazione dell'atto da parte della
Cancelleria, che ne determina la conoscibilità a beneficio delle parti del pag. 4/13 processo e del giudice, e la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione (cd. quarta p.e.c.)” con la conseguenza che “in caso di mancato completamento dell'iter del deposito telematico, ed in particolare ove sia risultato negativo l'esito di una o di entrambe le ultime fasi della procedura, il deposito telematico, pur perfetto, non può dirsi efficace, poiché inidoneo al raggiungimento dello scopo” (così
Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 19307 del 07/07/2023); - conseguentemente, in caso di deposito che generi unicamente le prime due PEC, la parte potrà ritenere di aver rispettato eventuali termini di legge per il deposito medesimo, ma è solo con le due PEC successive che potrà invece ritenere che il deposito sia definitivamente efficace e rituale, mentre in assenza delle PEC successive alla seconda – ed a maggior ragione nel caso in cui la terza o la quarta PEC diano esito non favorevole – la parte non potrà ritenersi per ciò solo decaduta dal deposito, ma – stante il mancato perfezionarsi del medesimo – avrà l'onere di attivarsi quanto più tempestivamente possibile (considerata la possibilità di una sfasatura temporale nella generazione della terza e quarta PEC) per rimediare a tale mancato perfezionamento, procedendo ad un nuovo deposito (da ritenersi nei termini, stante il primo tentativo, e quindi dovendosi considerare il nuovo deposito come continuazione della precedente attività: Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 6743 del 10/03/2021) oppure alla tempestiva formulazione di una richiesta di rimessione in termini» (Cass. n. 1348 del 2024, in motivazione).
Nella specie, a fronte della terza pec non favorevole, solo il 31 dicembre
2024 i reclamanti hanno conosciuto l'esito della preannunciata verifica dell'errore riscontrato, così da poterlo emendare, attivandosi lo stesso giorno, sia con il rinnovo del deposito che con la coeva richiesta di rimessione in termini.
Si rammentano ancora le parole della Suprema Corte, secondo cui «[l]a cronologia dei fatti viene ad evidenziare, in primo luogo, che l'attivazione dell'odierna ricorrente è avvenuta “in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo” (Cass. Sez. 3, pag. 5/13 Ordinanza n. 25289 del 11/11/2020), non potendosi certo ritenere tardiva un'attivazione a distanza di soli undici giorni [nella specie alcune ore] dalla definitiva verifica dell'esito negativo del tentativo di deposito – avendo questa
Corte ritenuto, semmai, ingiustificati ritardi dell'ordine di diciannove mesi
(Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 16423 del 17/07/2014); un anno e mezzo
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4841 del 26/03/2012); cinque mesi (Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 22342 del 05/08/2021) – e non rilevando, a tal fine la circostanza che la ricorrente abbia ricevuto già il [27 dicembre] la c.d. “terza
PEC” contenente la segnalazione di anomalia del deposito, e ciò per la duplice ragione che, da un lato, un ulteriore lasso temporale di tre giorni [nella specie quattro, tra cui annoverare un sabato e una domenica] non varrebbe comunque a far ritenere eccessivo l'indugio della parte e che, dall'altro lato, la descrizione della problematica contenuta nella terza PEC non risultava evidenziare ancora errore irrimediabile, potendo quindi la ricorrente nutrire “un affidamento giustificato nel tempestivo svolgimento di verifiche da parte della cancelleria e nella comunicazione del loro esito attraverso una quarta PEC”
(Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 30514 del 18/10/2022)» (Cass. n. 1348 del 2024, cit., in motivazione).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'eccezione d'inammissibilità del gravame per tardività dev'essere rigettata.
3. Con il primo motivo d'impugnazione i reclamanti deducono il mancato superamento delle soglie dimensionali necessarie per l'assoggettamento alla liquidazione giudiziale.
Il motivo è fondato.
PA Giova preliminarmente rilevare come, nella specie, l'ultimo bilancio di depositato risalga al 2016 e afferisca all'esercizio 2015; dunque, non sono disponibili i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (2021, 2022 e 2023) anteriori al deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale.
pag. 6/13 Ripetendo le parole pronunciate, ancora di recente, dalla Suprema Corte
(sia pur con riferimento al fallimento, ma con considerazioni estendibili alla disciplina dettata per la liquidazione giudiziale), «[n]on v'è dubbio, in effetti, che […] ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2°, l.fall. (il cui onere grava pacificamente sul debitore: ex plurimis Cass. n. 33091 del 2018), i bilanci degli ultimi tre esercizi, senza assurgere a prova legale, costituiscono il mezzo privilegiato in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa (cfr. Cass. n. 9045 del 2021; Cass. n. 25025 del 2020; Cass. n. 10509 del 2019)» (Cass. n. 18141 del 2024, in motivazione).
Tuttavia, se, secondo la giurisprudenza di legittimità, «l'omesso deposito, da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, comma 4, l. fall. [ora, art. 41, comma 4, c.c.i.i.], si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento (Cass. 31 maggio 2012, n. 8769)» (Cass. n. 25188 del
2017, in motivazione) e se anche la Corte costituzionale evidenzia la capacità dimostrativa da riconoscersi ai bilanci (Corte cost. n. 198 del 2009, punto 4.4 del considerato in diritto), è consolidato l'orientamento per cui «il debitore può fornire la prova della non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall., anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci degli ultimi tre esercizi previsti dall'art. 15, comma 4, l.fall. (Cass. 24138/2019) – i quali non assurgono infatti a prova legale (Cass. 9045/2021, 25025/2020, 10509/2019)» (Cass. n. 35381 del 2022, in motivazione).
Nulla osta, pertanto, all'impiego delle presunzioni a fini di riprova del mancato superamento delle soglie dimensionali per l'assoggettamento alla liquidazione giudiziale.
pag. 7/13 Onde vagliare la capacità dimostrativa degli elementi indiziari a disposizione, devono seguirsi gli insegnamenti metodologici della Suprema
Corte, secondo cui la «prima fase valutativa ha una funzione essenzialmente negativa, nel senso che è diretta a scartare gli elementi integralmente privi di rilevanza e di efficacia probatoria rispetto al fatto principale da provare (al fine di conservare gli elementi che potenzialmente fondano un'inferenza, cioè che possono qualificarsi come secondari rispetto al fatto principale oggetto di prova). Alla prima fase analitica deve seguire immancabilmente una seconda fase sintetica, che si impernia su una valutazione complessiva di tutti i fatti precedentemente selezionati come secondari, per verificare se essi siano
“concordanti” ex art. 2729 c.c., cioè se gli stessi, in forza del loro combinarsi e intrecciarsi in un quadro d'insieme, possano fornire una convincente prova per presunzioni (in questo capoverso si è ripreso il principio di diritto enunciato, fra le altre, da Cass. n. 7647/2023)» (di recente, Cass. n. 32829 del 2023, in motivazione). Si è poi precisato «che la gravità allude ad un concetto logico, in forza del quale la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B, secondo un criterio di normalità, senza che occorra che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale
(Cass. n. 3513 del 2019; Cass. n. 22656 del 2011); la precisione esprime l'idea che l'inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso il fatto B e non lasci spazio, sempre al livello della probabilità, ad indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti;
la concordanza esprime un requisito del ragionamento presuntivo, che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per sé considerato, come invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori considerati, volendo esprimere l'idea che, in tanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi pag. 8/13 probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi» (Cass. civ. n. 1833 del 2024, in motivazione).
Tanto preliminarmente considerato, può anzitutto scartarsi come PA elemento privo di rilevanza quello addotto da secondo cui , in altro CP_1 giudizio, avrebbe ammesso di essere società “attiva”.
Invero, dalla lettura della memoria contenente tale affermazione (doc. 4 PA fasc. si vince chiaramente come intendesse riferirsi all'iscrizione CP_1 di protocolli nel registro delle imprese e alla gestione amministrativa della società, non all'esercizio della propria attività commerciale.
Viceversa – così venendo alla disamina degli elementi indiziari che convergono tutti nel senso di dimostrare il mancato superamento delle soglie dimensionali per l'assoggettamento alla procedura – l'attività d'impresa risulta di fatto cessata nel 2016, così come riferito dalla Curatela nella relazione ex art. 130 c.c.i.i.
Tale conclusione risulta corroborata dalle risultanze del cassetto fiscale, da cui emerge il mancato invio di dichiarazioni i.v.a., i.r.e.s., i.r.a.p. e 770 dalla medesima epoca, sempre secondo la relazione ai sensi dell'art. 130 c.c.i.i.
Inoltre, fin dal gennaio 2021 non risultano emesse fatture (docc. da 26.1 a
26.16 fasc. e la partita i.v.a. è stata inattiva almeno per il CP_3 triennio a ritroso dal 22 gennaio 2024, a far data dalla quale essa è stata cancellata d'ufficio dall'Agenzia delle Entrate (doc. 27 fasc. , il CP_3 che esclude anche l'emissione di scontrini fiscali nell'esercizio dell'impresa nel lasso temporale considerato.
Tali elementi, uniti alla riscontrata mancanza di dipendenti in forza alla società, come riferito dalla Curatela nella già citata relazione, appaiono al
Collegio deporre tutti e univocamente, secondo i crismi della normale probabilità e senza lasciare spazio a una diversa conclusione, nel senso di confermare che, effettivamente, come dedotto dai reclamanti, la società sia pag. 9/13 stata inattiva dal punto di vista imprenditoriale per tutto il triennio di rilievo, onde la mancata produzione di ricavi, con ciò dovendosi escludere il superamento della soglia relativa.
Quanto all'attivo patrimoniale, gli elementi presuntivi che vengono in considerazione sono rappresentati anzitutto dalle risultanze dell'ultimo bilancio (doc. 15 fasc. , che lo indicano come pari a euro CP_3
151.640,00 alla chiusura dell'esercizio 2015.
Considerato che, alla stregua di quanto in precedenza illustrato, dall'esercizio successivo la società è rimasta inattiva e che, come riferito dalla
Curatela nella nota informativa acquista in corso di causa, non vi sono beni mobili, immobili o crediti (salvo uno iscritto all'ultimo bilancio per euro
11.782,00) di titolarità della società, deve ragionevolmente concludersi per l'alta probabilità che l'attivo patrimoniale non si sia raddoppiato nel triennio
2021-2023 – peraltro, senza lasciare traccia al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale – rispetto all'ultima rilevazione contabile, superando, così, la soglia normativa di euro 300.000,00.
Anche in questo caso, dunque, gli elementi acquisiti depongono concordemente e probabilisticamente nel senso univoco di escludere l'integrazione del requisito dimensionale richiesto dall'art. 2, comma 1, lettera
d), n. 1, c.c.i.i.
Quanto, infine, all'esposizione debitoria, rileva quella con riferimento alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, avvenuta a fine novembre del 2024, considerato il diverso tenore del n. 3 dell'art. 2, comma 1, lettera d), c.c.i.i. – che non si riferisce ai tre esercizi precedenti alla data di deposito dell'istanza – rispetto ai precedenti nn. 1 e 2; ciò che peraltro la Corte regolatrice non aveva mancato di evidenziare con riferimento all'analoga disposizione della legge fallimentare: «Il requisito di fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) l. fall., costituito da un indebitamento complessivo almeno pari ad euro 500.000, deve essere valutato, stando al tenore letterale della pag. 10/13 norma, confrontato con quello delle lettere a) e b) dello stesso comma, solo con riferimento al momento della dichiarazione di fallimento, non anche con riferimento al periodo di tempo corrispondente ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento» (Cass. n. 3158 del 2018, in massima).
Ebbene, dallo stato passivo formato appena (circa) quattro mesi dopo l'apertura della liquidazione giudiziale risultano ammessi crediti per un ammontare complessivo di poco superiore a euro 172.000,00 (creditori , CP_4
e , rammentandosi che «le risultanze del CP_1 Controparte_5 processo di verificazione dei crediti possono essere tenute in considerazione in sede di reclamo avverso la sentenza di fallimento quali elementi dimostrativi dell'esistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento (v. Cass.
22343/2004, Cass. 9622/1993)» (Cass. n. 19477 del 2022, in motivazione).
Peraltro, anche a voler considerare pure il debito nei confronti di
[...]
quale risulta segnalato alla Centrale Rischi della Banca Controparte_6
d'Italia (doc. 28 fasc. e non insinuato, l'esposizione CP_3 ammonterebbe a poco meno di euro 187.000,00 (circa euro 117.000,00 nei confronti di e circa euro 55.000,00 verso ), ben lungi dalla soglia CP_1 CP_4 richiesta di euro 500.000,00.
Anche in questo caso, dunque, deve ragionevolmente concludersi che gli elementi acquisiti depongano univocamente, probabilisticamente ed esclusivamente nel senso di escludere il superamento del livello d'indebitamento richiesto per l'assoggettamento alla procedura.
PA Alla stregua di quanto precede, deve ritenersi che sia «impresa minore»
– indipendentemente dal fatto che il Curatore abbia ritenuto di non essere in grado di esprimersi al riguardo – e che, pertanto, non sia assoggettabile a liquidazione giudiziale, con la conseguenza che la relativa dichiarazione di apertura va revocata.
pag. 11/13 4. Il residuo motivo di gravame, relativo all'asserita insussistenza dell'insolvenza, è assorbito.
PAt
5. Ai sensi dell'art. 53, comma 4, c.c.i.i. vanno disposti a carico di a cui spettano l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del curatore, dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al suo passaggio in giudicato, gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, con cadenza trimestrale.
Va, inoltre, posto a carico della reclamante l'obbligo di depositare, con la medesima periodicità, una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.
6. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, in quanto non è rimproverabile alla creditrice istante né l'assunzione dell'iniziativa liquidatoria, non potendo essere a conoscenza dei dati utili alla valutazione dimensionale dell'impresa, in mancanza di deposito dei bilanci afferenti all'ultimo triennio anteriore all'istanza, né, una volta ottenutane la declaratoria di apertura, la costituzione a difesa della stessa, il difetto dei requisiti per l'assoggettamento essendo puntualmente emerso solo a seguito delle delucidazioni fornite dal curatore e della produzione documentale avvenuta in questa fase di giudizio.
7. Ai sensi dell'art. 147 del d.P.R. n. 115 del 2002, l'apertura della PA procedura è imputabile a , il cui amministratore, a suo stesso dire, non ha provveduto a monitorare le pec ricevute dalla società.
Giova rammentare che, sia pur in tema di notifica telematica del ricorso di fallimento, la Corte di cassazione ha evidenziato come il resistente, «tenuto per legge a munirsi di un indirizzo PEC, ha il dovere di assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale certificata e di utilizzare dispositivi di vigilanza e di controllo, dotati di misure anti intrusione, oltre che di controllare prudentemente la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata pag. 12/13 dal programma gestionale utilizzato come “posta indesiderata”» (Cass. n.
13917 del 2016, in massima).
Ove la debitrice avesse diligentemente provveduto, avrebbe avuto pronta contezza dell'iniziativa assunta nei suoi confronti e avrebbe potuto immediatamente far valere l'assenza dei requisiti dimensionali.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia della Controparte_2
2. revoca l'apertura della liquidazione giudiziale di PAte_1 dichiarata con la sentenza n. 114 del 2024 del Tribunale di Lucca;
3. ordina a di procedere, sino al passaggio in giudicato PAte_1 della presente sentenza, all'adempimento delle prescrizioni di cui in parte motiva;
4. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
5. ai sensi dell'art. 147 del d.P.R. n. 115 del 2002, accerta che l'apertura della procedura è imputabile a PAte_1
6. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 51, comma
12, c.c.i.i.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
3 giugno 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
pag. 13/13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PIERETTI PAte_1 P.IVA_1
LUCA ( ), C.F._1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAte_2 C.F._2
PIERETTI LUCA ( ), C.F._1
reclamanti
e
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. BUFALINI MAURIZIO ( e dell'avv. C.F._3
LOMBARDI DEBORAH ( ), C.F._4
reclamata
Controparte_2 reclamata contumace Il P.G. presso la Corte d'appello intervenuto
Conclusioni
per ed «si insiste per l'accoglimento PAte_1 PAte_2 integrale delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo», ossia «- dichiarare la liquidazione giudiziale, aperta con sentenza n. 114/2024 Tribunale di Lucca, sezione crisi d'impresa e dell'insolvenza, nei confronti della odierna reclamante, improcedibile in quanto la ex art. 2 co. 1 lett. d) CCII, è “impresa PAte_1 minore”, e conseguentemente revocarla ed estinguerla;
- dichiarare la suddetta liquidazione giudiziale improcedibile per difetto dello stato di insolvenza e quindi del presupposto di cui all'art. 2, c. 1, lett. b) CCII, e conseguentemente revocarla ed estinguerla»; per «insiste per il rigetto del Controparte_1 reclamo siccome inammissibile per tardività e comunque perché infondato in fatto e in diritto».
Rilevato
PA PA (in prosieguo ) ed quale socio di , PAte_1 PAte_2 hanno proposto reclamo avverso la sentenza n. 114 del 2024 del Tribunale di
Lucca, con la quale è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale della società.
In particolare, il Tribunale, ritenuto che non emergessero circostanze impeditive, anche in ragione della mancata comparizione della debitrice, ne ha ravvisato l'insolvenza, alla luce dell'esposizione debitoria documentata, così dichiarando aperta la procedura.
Il reclamo è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui all'atto di gravame):
1. «La è “impresa minore” ex art. 2 co. 1 lett. d) CCII»; PAte_1
2. «Difetto del presupposto oggettivo dello stato di insolvenza». pag. 2/13 Si è costituita in giudizio I. (in Controparte_1 prosieguo , creditrice istante, protestando l'inammissibilità, per CP_1 tardività, del reclamo e, comunque, la sua infondatezza nel merito.
Non si è costituita in giudizio la Liquidazione giudiziale di PAte_1
Il P.G. presso questa Corte d'appello ha apposto il visto in data 7 gennaio
2025.
Acquisiti dalla Curatela la relazione ex art. 130 c.c.i.i., nella parte non secretata, lo stato passivo e nota con cui si riferisse in merito all'eventuale superamento delle soglie dimensionali richieste per l'assoggettamento alla procedura, all'esito dell'udienza del 30 maggio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 3 giugno, senza assegnazione alle parti di termine per il deposito di scritti defensionali, stante la specialità del rito.
Considerato
1. Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia della
[...]
non costituitasi in giudizio sebbene ritualmente Controparte_2 PAte_1 evocatavi.
2. Costituendosi in giudizio, ha eccepito la tardività del reclamo, CP_1 in quanto la sentenza impugnata, a dire degli stessi reclamanti, sarebbe stata notificata il 26 novembre 2024, mentre l'atto di gravame risulta depositato solo il 31 dicembre 2024, quando era trascorso il termine perentorio di cui all'art. 51, commi 1 e 3, c.c.i.i.
L'eccezione è infondata.
I reclamanti hanno documentato di aver proceduto al deposito telematico del reclamo in data 27 novembre 2024 (data di scadenza del termine per l'impugnazione, considerato che il 26 dicembre è giorno festivo).
In tale occasione il sistema ha generato, con risultato positivo, sia la
«ricevuta di accettazione» (doc. A1 fasc. che la «ricevuta di CP_3
pag. 3/13 avvenuta consegna» (doc. A2 fasc. CN-Martinucci), mentre ha avuto esito negativo la terza pec, quella «esito controlli automatici deposito» (doc. A3 fasc.
, con cui è stato segnalato: «Errore imprevisto nel deposito, CP_3 sono necessarie verifiche».
Solo il successivo 31 dicembre 2024 è pervenuta dalla Cancelleria della
Corte d'appello la pec (doc. B fasc. con la quale si comunicava CP_3 che «il PCT non consente di accettare il deposito in quanto inserito come reclamo in corso di causa e pertanto il deposito deve essere rifiutato […
l']iscrizione deve essere inserita con la forma del ricorso».
Successivamente, nella medesima data, i reclamanti hanno proceduto a un nuovo deposito, dall'esito fausto, accompagnandolo con nota (doc. non numerato, reperibile in allegato al reclamo) con cui chiedevano di essere rimessi in termini.
Tanto premesso in fatto, giova ricordare quanto affermato dalla Corte regolatrice, la quale «ha chiarito che: - è necessario operare una distinzione sulla valenza delle ricevute PEC, tra gli aspetti che concernono la tempestività del deposito e gli aspetti che invece riguardano la definitiva regolarità dello stesso;
- a tal fine, è vero che […] la generazione della “ricevuta di avvenuta consegna” (“RdAC” – c.d. “seconda PEC”) individua il momento di perfezionamento del deposito e costituisce il riferimento temporale sulla cui base valutare la tempestività o meno del deposito medesimo (ex plurimis
Cass., sez. U, 21/07/2022, n. 22834; Cass., sez. L, 19/01/2022, n. 12422;
Cass., sez. 2, 12/07/2021, n. 19796); - tuttavia, tale efficacia costituisce un effetto anticipato meramente provvisorio, in quanto risulta comunque subordinata al generarsi con esito positivo delle successive PEC, e cioè quella
“esito controlli automatici deposito” (c.d. “terza PEC”) e quella di “accettazione deposito” (cd. “quarta PEC”) e ciò “in quanto lo scopo del deposito non può dirsi raggiunto finché non vi sia stata l'accettazione dell'atto da parte della
Cancelleria, che ne determina la conoscibilità a beneficio delle parti del pag. 4/13 processo e del giudice, e la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione (cd. quarta p.e.c.)” con la conseguenza che “in caso di mancato completamento dell'iter del deposito telematico, ed in particolare ove sia risultato negativo l'esito di una o di entrambe le ultime fasi della procedura, il deposito telematico, pur perfetto, non può dirsi efficace, poiché inidoneo al raggiungimento dello scopo” (così
Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 19307 del 07/07/2023); - conseguentemente, in caso di deposito che generi unicamente le prime due PEC, la parte potrà ritenere di aver rispettato eventuali termini di legge per il deposito medesimo, ma è solo con le due PEC successive che potrà invece ritenere che il deposito sia definitivamente efficace e rituale, mentre in assenza delle PEC successive alla seconda – ed a maggior ragione nel caso in cui la terza o la quarta PEC diano esito non favorevole – la parte non potrà ritenersi per ciò solo decaduta dal deposito, ma – stante il mancato perfezionarsi del medesimo – avrà l'onere di attivarsi quanto più tempestivamente possibile (considerata la possibilità di una sfasatura temporale nella generazione della terza e quarta PEC) per rimediare a tale mancato perfezionamento, procedendo ad un nuovo deposito (da ritenersi nei termini, stante il primo tentativo, e quindi dovendosi considerare il nuovo deposito come continuazione della precedente attività: Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 6743 del 10/03/2021) oppure alla tempestiva formulazione di una richiesta di rimessione in termini» (Cass. n. 1348 del 2024, in motivazione).
Nella specie, a fronte della terza pec non favorevole, solo il 31 dicembre
2024 i reclamanti hanno conosciuto l'esito della preannunciata verifica dell'errore riscontrato, così da poterlo emendare, attivandosi lo stesso giorno, sia con il rinnovo del deposito che con la coeva richiesta di rimessione in termini.
Si rammentano ancora le parole della Suprema Corte, secondo cui «[l]a cronologia dei fatti viene ad evidenziare, in primo luogo, che l'attivazione dell'odierna ricorrente è avvenuta “in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo” (Cass. Sez. 3, pag. 5/13 Ordinanza n. 25289 del 11/11/2020), non potendosi certo ritenere tardiva un'attivazione a distanza di soli undici giorni [nella specie alcune ore] dalla definitiva verifica dell'esito negativo del tentativo di deposito – avendo questa
Corte ritenuto, semmai, ingiustificati ritardi dell'ordine di diciannove mesi
(Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 16423 del 17/07/2014); un anno e mezzo
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4841 del 26/03/2012); cinque mesi (Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 22342 del 05/08/2021) – e non rilevando, a tal fine la circostanza che la ricorrente abbia ricevuto già il [27 dicembre] la c.d. “terza
PEC” contenente la segnalazione di anomalia del deposito, e ciò per la duplice ragione che, da un lato, un ulteriore lasso temporale di tre giorni [nella specie quattro, tra cui annoverare un sabato e una domenica] non varrebbe comunque a far ritenere eccessivo l'indugio della parte e che, dall'altro lato, la descrizione della problematica contenuta nella terza PEC non risultava evidenziare ancora errore irrimediabile, potendo quindi la ricorrente nutrire “un affidamento giustificato nel tempestivo svolgimento di verifiche da parte della cancelleria e nella comunicazione del loro esito attraverso una quarta PEC”
(Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 30514 del 18/10/2022)» (Cass. n. 1348 del 2024, cit., in motivazione).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'eccezione d'inammissibilità del gravame per tardività dev'essere rigettata.
3. Con il primo motivo d'impugnazione i reclamanti deducono il mancato superamento delle soglie dimensionali necessarie per l'assoggettamento alla liquidazione giudiziale.
Il motivo è fondato.
PA Giova preliminarmente rilevare come, nella specie, l'ultimo bilancio di depositato risalga al 2016 e afferisca all'esercizio 2015; dunque, non sono disponibili i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (2021, 2022 e 2023) anteriori al deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale.
pag. 6/13 Ripetendo le parole pronunciate, ancora di recente, dalla Suprema Corte
(sia pur con riferimento al fallimento, ma con considerazioni estendibili alla disciplina dettata per la liquidazione giudiziale), «[n]on v'è dubbio, in effetti, che […] ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2°, l.fall. (il cui onere grava pacificamente sul debitore: ex plurimis Cass. n. 33091 del 2018), i bilanci degli ultimi tre esercizi, senza assurgere a prova legale, costituiscono il mezzo privilegiato in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa (cfr. Cass. n. 9045 del 2021; Cass. n. 25025 del 2020; Cass. n. 10509 del 2019)» (Cass. n. 18141 del 2024, in motivazione).
Tuttavia, se, secondo la giurisprudenza di legittimità, «l'omesso deposito, da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, comma 4, l. fall. [ora, art. 41, comma 4, c.c.i.i.], si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento (Cass. 31 maggio 2012, n. 8769)» (Cass. n. 25188 del
2017, in motivazione) e se anche la Corte costituzionale evidenzia la capacità dimostrativa da riconoscersi ai bilanci (Corte cost. n. 198 del 2009, punto 4.4 del considerato in diritto), è consolidato l'orientamento per cui «il debitore può fornire la prova della non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall., anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci degli ultimi tre esercizi previsti dall'art. 15, comma 4, l.fall. (Cass. 24138/2019) – i quali non assurgono infatti a prova legale (Cass. 9045/2021, 25025/2020, 10509/2019)» (Cass. n. 35381 del 2022, in motivazione).
Nulla osta, pertanto, all'impiego delle presunzioni a fini di riprova del mancato superamento delle soglie dimensionali per l'assoggettamento alla liquidazione giudiziale.
pag. 7/13 Onde vagliare la capacità dimostrativa degli elementi indiziari a disposizione, devono seguirsi gli insegnamenti metodologici della Suprema
Corte, secondo cui la «prima fase valutativa ha una funzione essenzialmente negativa, nel senso che è diretta a scartare gli elementi integralmente privi di rilevanza e di efficacia probatoria rispetto al fatto principale da provare (al fine di conservare gli elementi che potenzialmente fondano un'inferenza, cioè che possono qualificarsi come secondari rispetto al fatto principale oggetto di prova). Alla prima fase analitica deve seguire immancabilmente una seconda fase sintetica, che si impernia su una valutazione complessiva di tutti i fatti precedentemente selezionati come secondari, per verificare se essi siano
“concordanti” ex art. 2729 c.c., cioè se gli stessi, in forza del loro combinarsi e intrecciarsi in un quadro d'insieme, possano fornire una convincente prova per presunzioni (in questo capoverso si è ripreso il principio di diritto enunciato, fra le altre, da Cass. n. 7647/2023)» (di recente, Cass. n. 32829 del 2023, in motivazione). Si è poi precisato «che la gravità allude ad un concetto logico, in forza del quale la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B, secondo un criterio di normalità, senza che occorra che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale
(Cass. n. 3513 del 2019; Cass. n. 22656 del 2011); la precisione esprime l'idea che l'inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso il fatto B e non lasci spazio, sempre al livello della probabilità, ad indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti;
la concordanza esprime un requisito del ragionamento presuntivo, che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per sé considerato, come invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori considerati, volendo esprimere l'idea che, in tanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi pag. 8/13 probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi» (Cass. civ. n. 1833 del 2024, in motivazione).
Tanto preliminarmente considerato, può anzitutto scartarsi come PA elemento privo di rilevanza quello addotto da secondo cui , in altro CP_1 giudizio, avrebbe ammesso di essere società “attiva”.
Invero, dalla lettura della memoria contenente tale affermazione (doc. 4 PA fasc. si vince chiaramente come intendesse riferirsi all'iscrizione CP_1 di protocolli nel registro delle imprese e alla gestione amministrativa della società, non all'esercizio della propria attività commerciale.
Viceversa – così venendo alla disamina degli elementi indiziari che convergono tutti nel senso di dimostrare il mancato superamento delle soglie dimensionali per l'assoggettamento alla procedura – l'attività d'impresa risulta di fatto cessata nel 2016, così come riferito dalla Curatela nella relazione ex art. 130 c.c.i.i.
Tale conclusione risulta corroborata dalle risultanze del cassetto fiscale, da cui emerge il mancato invio di dichiarazioni i.v.a., i.r.e.s., i.r.a.p. e 770 dalla medesima epoca, sempre secondo la relazione ai sensi dell'art. 130 c.c.i.i.
Inoltre, fin dal gennaio 2021 non risultano emesse fatture (docc. da 26.1 a
26.16 fasc. e la partita i.v.a. è stata inattiva almeno per il CP_3 triennio a ritroso dal 22 gennaio 2024, a far data dalla quale essa è stata cancellata d'ufficio dall'Agenzia delle Entrate (doc. 27 fasc. , il CP_3 che esclude anche l'emissione di scontrini fiscali nell'esercizio dell'impresa nel lasso temporale considerato.
Tali elementi, uniti alla riscontrata mancanza di dipendenti in forza alla società, come riferito dalla Curatela nella già citata relazione, appaiono al
Collegio deporre tutti e univocamente, secondo i crismi della normale probabilità e senza lasciare spazio a una diversa conclusione, nel senso di confermare che, effettivamente, come dedotto dai reclamanti, la società sia pag. 9/13 stata inattiva dal punto di vista imprenditoriale per tutto il triennio di rilievo, onde la mancata produzione di ricavi, con ciò dovendosi escludere il superamento della soglia relativa.
Quanto all'attivo patrimoniale, gli elementi presuntivi che vengono in considerazione sono rappresentati anzitutto dalle risultanze dell'ultimo bilancio (doc. 15 fasc. , che lo indicano come pari a euro CP_3
151.640,00 alla chiusura dell'esercizio 2015.
Considerato che, alla stregua di quanto in precedenza illustrato, dall'esercizio successivo la società è rimasta inattiva e che, come riferito dalla
Curatela nella nota informativa acquista in corso di causa, non vi sono beni mobili, immobili o crediti (salvo uno iscritto all'ultimo bilancio per euro
11.782,00) di titolarità della società, deve ragionevolmente concludersi per l'alta probabilità che l'attivo patrimoniale non si sia raddoppiato nel triennio
2021-2023 – peraltro, senza lasciare traccia al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale – rispetto all'ultima rilevazione contabile, superando, così, la soglia normativa di euro 300.000,00.
Anche in questo caso, dunque, gli elementi acquisiti depongono concordemente e probabilisticamente nel senso univoco di escludere l'integrazione del requisito dimensionale richiesto dall'art. 2, comma 1, lettera
d), n. 1, c.c.i.i.
Quanto, infine, all'esposizione debitoria, rileva quella con riferimento alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, avvenuta a fine novembre del 2024, considerato il diverso tenore del n. 3 dell'art. 2, comma 1, lettera d), c.c.i.i. – che non si riferisce ai tre esercizi precedenti alla data di deposito dell'istanza – rispetto ai precedenti nn. 1 e 2; ciò che peraltro la Corte regolatrice non aveva mancato di evidenziare con riferimento all'analoga disposizione della legge fallimentare: «Il requisito di fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) l. fall., costituito da un indebitamento complessivo almeno pari ad euro 500.000, deve essere valutato, stando al tenore letterale della pag. 10/13 norma, confrontato con quello delle lettere a) e b) dello stesso comma, solo con riferimento al momento della dichiarazione di fallimento, non anche con riferimento al periodo di tempo corrispondente ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento» (Cass. n. 3158 del 2018, in massima).
Ebbene, dallo stato passivo formato appena (circa) quattro mesi dopo l'apertura della liquidazione giudiziale risultano ammessi crediti per un ammontare complessivo di poco superiore a euro 172.000,00 (creditori , CP_4
e , rammentandosi che «le risultanze del CP_1 Controparte_5 processo di verificazione dei crediti possono essere tenute in considerazione in sede di reclamo avverso la sentenza di fallimento quali elementi dimostrativi dell'esistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento (v. Cass.
22343/2004, Cass. 9622/1993)» (Cass. n. 19477 del 2022, in motivazione).
Peraltro, anche a voler considerare pure il debito nei confronti di
[...]
quale risulta segnalato alla Centrale Rischi della Banca Controparte_6
d'Italia (doc. 28 fasc. e non insinuato, l'esposizione CP_3 ammonterebbe a poco meno di euro 187.000,00 (circa euro 117.000,00 nei confronti di e circa euro 55.000,00 verso ), ben lungi dalla soglia CP_1 CP_4 richiesta di euro 500.000,00.
Anche in questo caso, dunque, deve ragionevolmente concludersi che gli elementi acquisiti depongano univocamente, probabilisticamente ed esclusivamente nel senso di escludere il superamento del livello d'indebitamento richiesto per l'assoggettamento alla procedura.
PA Alla stregua di quanto precede, deve ritenersi che sia «impresa minore»
– indipendentemente dal fatto che il Curatore abbia ritenuto di non essere in grado di esprimersi al riguardo – e che, pertanto, non sia assoggettabile a liquidazione giudiziale, con la conseguenza che la relativa dichiarazione di apertura va revocata.
pag. 11/13 4. Il residuo motivo di gravame, relativo all'asserita insussistenza dell'insolvenza, è assorbito.
PAt
5. Ai sensi dell'art. 53, comma 4, c.c.i.i. vanno disposti a carico di a cui spettano l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del curatore, dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al suo passaggio in giudicato, gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, con cadenza trimestrale.
Va, inoltre, posto a carico della reclamante l'obbligo di depositare, con la medesima periodicità, una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.
6. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, in quanto non è rimproverabile alla creditrice istante né l'assunzione dell'iniziativa liquidatoria, non potendo essere a conoscenza dei dati utili alla valutazione dimensionale dell'impresa, in mancanza di deposito dei bilanci afferenti all'ultimo triennio anteriore all'istanza, né, una volta ottenutane la declaratoria di apertura, la costituzione a difesa della stessa, il difetto dei requisiti per l'assoggettamento essendo puntualmente emerso solo a seguito delle delucidazioni fornite dal curatore e della produzione documentale avvenuta in questa fase di giudizio.
7. Ai sensi dell'art. 147 del d.P.R. n. 115 del 2002, l'apertura della PA procedura è imputabile a , il cui amministratore, a suo stesso dire, non ha provveduto a monitorare le pec ricevute dalla società.
Giova rammentare che, sia pur in tema di notifica telematica del ricorso di fallimento, la Corte di cassazione ha evidenziato come il resistente, «tenuto per legge a munirsi di un indirizzo PEC, ha il dovere di assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale certificata e di utilizzare dispositivi di vigilanza e di controllo, dotati di misure anti intrusione, oltre che di controllare prudentemente la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata pag. 12/13 dal programma gestionale utilizzato come “posta indesiderata”» (Cass. n.
13917 del 2016, in massima).
Ove la debitrice avesse diligentemente provveduto, avrebbe avuto pronta contezza dell'iniziativa assunta nei suoi confronti e avrebbe potuto immediatamente far valere l'assenza dei requisiti dimensionali.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia della Controparte_2
2. revoca l'apertura della liquidazione giudiziale di PAte_1 dichiarata con la sentenza n. 114 del 2024 del Tribunale di Lucca;
3. ordina a di procedere, sino al passaggio in giudicato PAte_1 della presente sentenza, all'adempimento delle prescrizioni di cui in parte motiva;
4. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
5. ai sensi dell'art. 147 del d.P.R. n. 115 del 2002, accerta che l'apertura della procedura è imputabile a PAte_1
6. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 51, comma
12, c.c.i.i.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
3 giugno 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
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