Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 2630/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente
dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 2630 del ruolo di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 promossa da:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi e domiciliati dall'avv. Marco Bellato come da C.F._2
mandato in atti
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio e trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Congiuntamente:
“CONDIZIONI: 1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970
n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Venezia (VE), in data 19 luglio 1981, matrimonio trascritto all'anagrafe del Comune di Venezia (VE), al n. 190/ p. 2/s.A./ uff.8/1981, tra il Sig. e la Signora ordinando all'Ufficiale Parte_1 Controparte_1 dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;”
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 19/07/1981, è tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione, definito con decreto di omologa della separazione consensuale di questo Tribunale dd. 11.1.1993.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedono che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'udienza presidenziale del 5.11.1992 nel procedimento di separazione consensuale omologato con decreto del 01.12.1992 depositato il 11.01.1993 del Tribunale di Venezia.
Le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e che la prole nata dal matrimonio
è maggiorenne e autosufficiente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 19/07/1981 con rito concordatario da e e trascritto Parte_1 Parte_2
nel registro atti di matrimonio alla parte 2, serie A, n. 190, uff. 8, dell'anno 1981 del
Comune di Venezia.
2. Ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Venezia di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
3. Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Giudice estensore
Vincenzo Ciliberti Il Presidente
Alessandro Cabianca
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