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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/03/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 12413/2024 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 28 ottobre 2024
da
Parte_1
rappresentato, assistito e difeso dall'avv. Sebastiano Chessa con studio in Milano, viale Sabotino n. 13, presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in calce rilasciata su foglio separato ricorrente contro
in persona del legale rappresentante sig.ra NT
, rappresentata e difesa, per procura rilasciata su documento Parte_2 informatico dall'Avv. Guido Grignani e dall'Avv. Andrea Loro nonché elettivamente domiciliata in Melegnano – Via Marconi n. 5, presso lo studio dei medesimi convenuta
OGGETTO: impugnativa licenziamento
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 24 ottobre 2024, il sig. si è rivolto all'intestato Parte_1
Tribunale, chiedendo, nei confronti della società , l'accoglimento delle CP_2 conclusioni di seguito riportate:
“accertare e dichiarare, in virtù dei motivi sopra esposti, l'inefficacia e/o la nullità del licernziamento ai sensi degli artt. 1345 c.c. e art. 2 DL 4.3.2015 n. 23 intimato da
[...]
in data 3 Luglio 2024 e per l'effetto Controparte_3
2. ordinare e\o condannare , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, alla reintegrazione nel posto di lavoro del ricorrente nelle mansioni tutte da ultimo svolte;
3. condannare la convenuta al pagamento di una indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento utile al calcolo del tfr (€ 2020,35 ) dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione , in ogni caso non inferiore a cinque mensilita, con condanna anche al versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali.
In via subordinata rispetto alle domande di cui ai nn. 2 e 3
1. Previa declaratoria di illegittimità del licenziamento:
2. Dichiarare estinto il rapporto e condannare , in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 18, comma 5, L. 300/70, al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria pari a 24 mensilità, al tallone , per un totale complessivo di Euro 48488,40 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia.
6.con vittoria di compensi del presente giudizio, spese generali 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Deduceva a tal riguardo:
-di essere stato assunto dalla resistente con decorrenza dal 1 aprile 2021, CP_3 inquadrato nel VI Livello CCNL Logistica e mansioni di facchino;
-di aver, sin dall'inizio, lavorato presso il magazzino di assegnato all'appalto Parte_3
DOKA e addetto al reparto manutenzione, come manutentore con ruolo di responsabile;
-che, con ricorso del 13 ottobre 2023, aveva promosso un giudizio nei confronti della committente Doka, chiedendo la costituzione, nei suoi confronti, di un rapporto di lavoro;
-che la causa si era conclusa con un accordo sottoscritto il 7 febbraio 2024; -che il 16 aprile 2024, era stato trasferito presso il magazzino di Tribiano per incremento delle attività e appalto in crescita;
che in data 23 luglio 2024, aveva ricevuto lettera di licenziamento per cessata attività presso il magazzino.
Con il presente ricorso, ha eccepito la ritorsività del licenziamento e, comunque, la sua illegittimità, chiedendo le tutele di legge.
Si è costituita la società resistente, contestando le deduzioni e conclusioni avversarie.
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 6 marzo 2025, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie, è in discussione il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dalla con lettera del 23 luglio 2024 nel quale si legge Controparte_3 che la risoluzione del rapporto è dovuta alla cessazione dell'attività lavorativa presso il magazzino di Tribiano. Sebbene nel ricorso si faccia riferimento al trasferimento disposto in tale luogo solo pochi mesi prima (il 16 aprile 2024), il ricorrente, anche perché ormai decaduto, non contesta la legittimità della decisione datoriale e deduce di aver, presso tale nuova sede, effettuato le medesime attività lavorative alle quali era addetto presso il magazzino di
. Parte_3
Ciò che il sig. eccepisce è, invece, la nullità del licenziamento in quanto, a suo Pt_1 dire, ritorsivo. Nel richiamare il contenzioso avuto tra l'ottobre 2023 e il febbraio 2024 con la società Contr DOKA;
ritiene che la decisione di si collochi quale reazione alla sua iniziativa giudiziale. Di disparte il fatto che, per viziare di nullità il licenziamento, la ragione asseritamente ritorsiva deve aver costituito il motivo unico e determinante della decisione datoriale il che non è per quanto verrà illustrato, ad ogni buon conto non sembra che nel caso in esame si possano individuare i profili della ritorsività. Profili che, per il vero, il ricorrente neppure deduce con la dovuta precisione e sufficienza, limitandosi a sottolineare il dato temporale. Anche quest'ultimo, tuttavia, non pare sufficiente atteso che, tra il ricorso con il quale si è iniziata la causa (13 ottobre 2023), l'accordo (7 febbraio 2024) e il licenziamento (23 luglio 2024), è intercorso un lasso temporale significativo che esclude la possibilità che il recesso abbia costituito l'illegittima reazione del datore di lavoro di fronte ad una legittima iniziativa del lavoratore. Fermo quanto sopra, vi è una questione che risulta ancor più significativa. Il giudizio di cui si è detto non è stato promosso nei confronti della datrice di lavoro Contr
bensì della società committente DOKA. Ci si chiede, quindi, quale danno avrebbe potuto patire la prima dal giudizio e quale vendetta possa aver mai avuto interesse a coltivare e promuovere nei confronti di un lavoratore che non aveva avanzato, nei suoi confronti, alcuna pretesa. Come detto, oltre alle ragioni sopra illustrate, la ritorsività non sussiste anche tenuto conto che il licenziamento risulta, comunque, dettato e giustificato da una ragione tecnica, ovvero la chiusura del magazzino di Tribiano. Si tratta di circostanza che il ricorrente non contesta e che, quindi, può ritenersi sussistente. Altri sono i motivi di doglianza ai quali il sig. affida l'impugnazione, nello Pt_1 specifico, la violazione dell'obbligo di repechage. In punto di diritto, deve osservarsi che il c.d “obbligo di repechage” concreta uno dei necessari presupposti che legittimano il licenziamento. Di recente la Corte Costituzionale (sentenza n. 128/2024) ha rilevato che : “la legittimità del licenziamento per g.m.o. resta anche condizionata dalla necessità che il datore di lavoro dimostri l'impossibilità di collocare il dipendente che licenzia in un posto di lavoro diverso da quello soppresso. L'onere di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse ( c.d. repechage ) sebbene non costituisca un requisito espresso a livello normativo è stato elaborato dalla giurisprudenza alla luce del principio generale secondo cui il recesso datoriale deve rappresentare sempre una scelta necessitata e trova la sua giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuosa della scelta datoriale(Cass. Sez. Lav. 2739/2024 ; Cass. 3156/3023; Cass. 23789/ 2019 ) ( così in motivazione Corte Costituzionale sent. 128/2024 ). Spiega ancora la Corte: “Rimane – beninteso – che, ove sussista il fatto materiale su cui si appoggia la ragione d'impresa allegata dal datore di lavoro, si ricade invece nell'ambito delle «valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro» (art. 30, comma 1, della legge n. 183 del 2010). C'è, però, da precisare, come già sopra sottolineato, che la giustificatezza del licenziamento per giustificato motivo oggettivo richiede anche – secondo la consolidata (e già richiamata) giurisprudenza di legittimità, che sul punto costituisce diritto vivente – che il lavoratore non sia utilmente ricollocabile in azienda in altra posizione lavorativa (obbligo di repechage ). Il licenziamento è pur sempre un'extrema ratio, sì che, quando c'è la possibilità di ricollocamento, ciò è rilevante al fine della valutazione di illegittimità del licenziamento nel senso che la realizzazione della ragione d'impresa, allegata dal datore di lavoro, pur se fondata su un “fatto materiale sussistente”, non avrebbe richiesto, però, necessariamente, nel caso concreto, l'espulsione del lavoratore licenziato. In tale evenienza, il fatto materiale, allegato come ragione d'impresa, sussiste ma non giustifica il licenziamento perché risulta che il lavoratore potrebbe essere utilmente ricollocato in azienda. Però – in ragione di una scelta di politica del lavoro fatta dal legislatore con il cosiddetto Jobs Act (legge n. 183 del 2014), che ha ridotto la portata della tutela reale – si fuoriesce dall'area della tutela reintegratoria attenuata del comma 2 dell'art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2015, il cui perimetro applicativo, come nell'ipotesi del licenziamento disciplinare, è segnato dall'“insussistenza del fatto materiale”. Né si riproduce il vizio di illegittimità costituzionale, del quale si è finora argomentato, proprio perché il licenziamento è comunque fondato su un “fatto sussistente”, ancorché il recesso datoriale sia poi illegittimo sotto un profilo diverso (quello della verificata ricollocabilità del lavoratore). La tutela allora è quella solo indennitaria di cui al comma 1 dello stesso art. 3”.
Coniugando i principi espressi dalla Corte Costituzionale con le deduzioni di parte, può quindi concludersi nel senso che, anche per mancanza di qualsivoglia contestazione, il fatto posto alla base della decisione datoriale sussista. Tuttavia, perché il licenziamento intimato possa dirsi legittimo è necessario appurare se il lavoratore potesse essere utilmente ricollocato in altre posizioni. L'obbligo di verificare la ricollocabilità del dipendente è in capo al datore di lavoro, rispetto al quale, secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, il lavoratore non ha alcun onere di allegazione (Cass. n. 2739/24).
Nella fattispecie, la società, al di là di quanto è scritto nella lettera di licenziamento, non ha dedotto l'impossibilità assoluta di ricollocare il lavoratore.
Scrive la Suprema Corte:
“ il datore , prima di intimare il licenziamento è tenuto a ricercare possibili situazioni alternative e , ove le stesse comportino l'assegnazione a mansioni inferiori , a prospettare al prestatore il demansionamento , in attuazione del principio di correttezza e buona fede , potendo recedere dal rapporto solo ove la soluzione alternativa non venga accettata dal lavoratore …” ( così in motivazione Cass. Sez. Lav.2739 /2024 ). La società nulla ha allegato e così facendo ha dimostrato di disattendere i principi sopra riportati.
Ferma la chiusura del magazzino di Tribiano, nessuna ulteriore deduzione è stata svolta. Il ricorrente, nel proprio atto, aveva fatto riferimento ad altri magazzini, tra cui Settala ed Assago, in udienza, ha precisato che a Settala è subentrata altra società nell'appalto, ma ha indicato, quale altra sede, CP_4
Pur di fronte a tali allegazioni, la società è rimasta silente e nulla ha riferito. Il silenzio equivale a mancata dimostrazione dell'aver assolto l'onere al quale era tenuta, ovvero la ricollocazione del lavoratore. Per tale sola ragione, il licenziamento risulta illegittimo.
La sanzione non può, tuttavia, essere, come invocato dal ricorrente, la reintegrazione, quanto, come insegna la Corte Costituzionale, la sola tutela indennitaria. Nella determinazione della stessa, deve tenersi conto dell'anzianità nell'appalto (dal
2021) che, unitamente, alle dimensioni aziendali (110 addetti al 30 giugno 2024) fanno ritenere equo un importo pari a 8 mensilità dell'ultima retribuzione valida per il calcolo del TFR al tallone mensile d € 2020,35. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide: accoglie il ricorso, dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato dalla società resistente in data 23 luglio 2024 e, per gli effetti, dichiara risolto, a tale data, il rapporto di lavoro intercorso con il ricorrente e condanna al pagamento, in CP_2 favore del sig. , di un'indennità risarcitoria pari a 8 mensilità dell'ultima Pt_1 retribuzione valida per il calcolo del TFR al tallone mensile di € 2020,35;
-condanna la società alla rifusione delle spese processuali che liquida in € 3500 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato e con distrazione in favore del difensore antistatario.
Milano, 6 marzo 2024
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 28 ottobre 2024
da
Parte_1
rappresentato, assistito e difeso dall'avv. Sebastiano Chessa con studio in Milano, viale Sabotino n. 13, presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in calce rilasciata su foglio separato ricorrente contro
in persona del legale rappresentante sig.ra NT
, rappresentata e difesa, per procura rilasciata su documento Parte_2 informatico dall'Avv. Guido Grignani e dall'Avv. Andrea Loro nonché elettivamente domiciliata in Melegnano – Via Marconi n. 5, presso lo studio dei medesimi convenuta
OGGETTO: impugnativa licenziamento
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 24 ottobre 2024, il sig. si è rivolto all'intestato Parte_1
Tribunale, chiedendo, nei confronti della società , l'accoglimento delle CP_2 conclusioni di seguito riportate:
“accertare e dichiarare, in virtù dei motivi sopra esposti, l'inefficacia e/o la nullità del licernziamento ai sensi degli artt. 1345 c.c. e art. 2 DL 4.3.2015 n. 23 intimato da
[...]
in data 3 Luglio 2024 e per l'effetto Controparte_3
2. ordinare e\o condannare , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, alla reintegrazione nel posto di lavoro del ricorrente nelle mansioni tutte da ultimo svolte;
3. condannare la convenuta al pagamento di una indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento utile al calcolo del tfr (€ 2020,35 ) dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione , in ogni caso non inferiore a cinque mensilita, con condanna anche al versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali.
In via subordinata rispetto alle domande di cui ai nn. 2 e 3
1. Previa declaratoria di illegittimità del licenziamento:
2. Dichiarare estinto il rapporto e condannare , in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 18, comma 5, L. 300/70, al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria pari a 24 mensilità, al tallone , per un totale complessivo di Euro 48488,40 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia.
6.con vittoria di compensi del presente giudizio, spese generali 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Deduceva a tal riguardo:
-di essere stato assunto dalla resistente con decorrenza dal 1 aprile 2021, CP_3 inquadrato nel VI Livello CCNL Logistica e mansioni di facchino;
-di aver, sin dall'inizio, lavorato presso il magazzino di assegnato all'appalto Parte_3
DOKA e addetto al reparto manutenzione, come manutentore con ruolo di responsabile;
-che, con ricorso del 13 ottobre 2023, aveva promosso un giudizio nei confronti della committente Doka, chiedendo la costituzione, nei suoi confronti, di un rapporto di lavoro;
-che la causa si era conclusa con un accordo sottoscritto il 7 febbraio 2024; -che il 16 aprile 2024, era stato trasferito presso il magazzino di Tribiano per incremento delle attività e appalto in crescita;
che in data 23 luglio 2024, aveva ricevuto lettera di licenziamento per cessata attività presso il magazzino.
Con il presente ricorso, ha eccepito la ritorsività del licenziamento e, comunque, la sua illegittimità, chiedendo le tutele di legge.
Si è costituita la società resistente, contestando le deduzioni e conclusioni avversarie.
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 6 marzo 2025, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie, è in discussione il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dalla con lettera del 23 luglio 2024 nel quale si legge Controparte_3 che la risoluzione del rapporto è dovuta alla cessazione dell'attività lavorativa presso il magazzino di Tribiano. Sebbene nel ricorso si faccia riferimento al trasferimento disposto in tale luogo solo pochi mesi prima (il 16 aprile 2024), il ricorrente, anche perché ormai decaduto, non contesta la legittimità della decisione datoriale e deduce di aver, presso tale nuova sede, effettuato le medesime attività lavorative alle quali era addetto presso il magazzino di
. Parte_3
Ciò che il sig. eccepisce è, invece, la nullità del licenziamento in quanto, a suo Pt_1 dire, ritorsivo. Nel richiamare il contenzioso avuto tra l'ottobre 2023 e il febbraio 2024 con la società Contr DOKA;
ritiene che la decisione di si collochi quale reazione alla sua iniziativa giudiziale. Di disparte il fatto che, per viziare di nullità il licenziamento, la ragione asseritamente ritorsiva deve aver costituito il motivo unico e determinante della decisione datoriale il che non è per quanto verrà illustrato, ad ogni buon conto non sembra che nel caso in esame si possano individuare i profili della ritorsività. Profili che, per il vero, il ricorrente neppure deduce con la dovuta precisione e sufficienza, limitandosi a sottolineare il dato temporale. Anche quest'ultimo, tuttavia, non pare sufficiente atteso che, tra il ricorso con il quale si è iniziata la causa (13 ottobre 2023), l'accordo (7 febbraio 2024) e il licenziamento (23 luglio 2024), è intercorso un lasso temporale significativo che esclude la possibilità che il recesso abbia costituito l'illegittima reazione del datore di lavoro di fronte ad una legittima iniziativa del lavoratore. Fermo quanto sopra, vi è una questione che risulta ancor più significativa. Il giudizio di cui si è detto non è stato promosso nei confronti della datrice di lavoro Contr
bensì della società committente DOKA. Ci si chiede, quindi, quale danno avrebbe potuto patire la prima dal giudizio e quale vendetta possa aver mai avuto interesse a coltivare e promuovere nei confronti di un lavoratore che non aveva avanzato, nei suoi confronti, alcuna pretesa. Come detto, oltre alle ragioni sopra illustrate, la ritorsività non sussiste anche tenuto conto che il licenziamento risulta, comunque, dettato e giustificato da una ragione tecnica, ovvero la chiusura del magazzino di Tribiano. Si tratta di circostanza che il ricorrente non contesta e che, quindi, può ritenersi sussistente. Altri sono i motivi di doglianza ai quali il sig. affida l'impugnazione, nello Pt_1 specifico, la violazione dell'obbligo di repechage. In punto di diritto, deve osservarsi che il c.d “obbligo di repechage” concreta uno dei necessari presupposti che legittimano il licenziamento. Di recente la Corte Costituzionale (sentenza n. 128/2024) ha rilevato che : “la legittimità del licenziamento per g.m.o. resta anche condizionata dalla necessità che il datore di lavoro dimostri l'impossibilità di collocare il dipendente che licenzia in un posto di lavoro diverso da quello soppresso. L'onere di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse ( c.d. repechage ) sebbene non costituisca un requisito espresso a livello normativo è stato elaborato dalla giurisprudenza alla luce del principio generale secondo cui il recesso datoriale deve rappresentare sempre una scelta necessitata e trova la sua giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuosa della scelta datoriale(Cass. Sez. Lav. 2739/2024 ; Cass. 3156/3023; Cass. 23789/ 2019 ) ( così in motivazione Corte Costituzionale sent. 128/2024 ). Spiega ancora la Corte: “Rimane – beninteso – che, ove sussista il fatto materiale su cui si appoggia la ragione d'impresa allegata dal datore di lavoro, si ricade invece nell'ambito delle «valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro» (art. 30, comma 1, della legge n. 183 del 2010). C'è, però, da precisare, come già sopra sottolineato, che la giustificatezza del licenziamento per giustificato motivo oggettivo richiede anche – secondo la consolidata (e già richiamata) giurisprudenza di legittimità, che sul punto costituisce diritto vivente – che il lavoratore non sia utilmente ricollocabile in azienda in altra posizione lavorativa (obbligo di repechage ). Il licenziamento è pur sempre un'extrema ratio, sì che, quando c'è la possibilità di ricollocamento, ciò è rilevante al fine della valutazione di illegittimità del licenziamento nel senso che la realizzazione della ragione d'impresa, allegata dal datore di lavoro, pur se fondata su un “fatto materiale sussistente”, non avrebbe richiesto, però, necessariamente, nel caso concreto, l'espulsione del lavoratore licenziato. In tale evenienza, il fatto materiale, allegato come ragione d'impresa, sussiste ma non giustifica il licenziamento perché risulta che il lavoratore potrebbe essere utilmente ricollocato in azienda. Però – in ragione di una scelta di politica del lavoro fatta dal legislatore con il cosiddetto Jobs Act (legge n. 183 del 2014), che ha ridotto la portata della tutela reale – si fuoriesce dall'area della tutela reintegratoria attenuata del comma 2 dell'art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2015, il cui perimetro applicativo, come nell'ipotesi del licenziamento disciplinare, è segnato dall'“insussistenza del fatto materiale”. Né si riproduce il vizio di illegittimità costituzionale, del quale si è finora argomentato, proprio perché il licenziamento è comunque fondato su un “fatto sussistente”, ancorché il recesso datoriale sia poi illegittimo sotto un profilo diverso (quello della verificata ricollocabilità del lavoratore). La tutela allora è quella solo indennitaria di cui al comma 1 dello stesso art. 3”.
Coniugando i principi espressi dalla Corte Costituzionale con le deduzioni di parte, può quindi concludersi nel senso che, anche per mancanza di qualsivoglia contestazione, il fatto posto alla base della decisione datoriale sussista. Tuttavia, perché il licenziamento intimato possa dirsi legittimo è necessario appurare se il lavoratore potesse essere utilmente ricollocato in altre posizioni. L'obbligo di verificare la ricollocabilità del dipendente è in capo al datore di lavoro, rispetto al quale, secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, il lavoratore non ha alcun onere di allegazione (Cass. n. 2739/24).
Nella fattispecie, la società, al di là di quanto è scritto nella lettera di licenziamento, non ha dedotto l'impossibilità assoluta di ricollocare il lavoratore.
Scrive la Suprema Corte:
“ il datore , prima di intimare il licenziamento è tenuto a ricercare possibili situazioni alternative e , ove le stesse comportino l'assegnazione a mansioni inferiori , a prospettare al prestatore il demansionamento , in attuazione del principio di correttezza e buona fede , potendo recedere dal rapporto solo ove la soluzione alternativa non venga accettata dal lavoratore …” ( così in motivazione Cass. Sez. Lav.2739 /2024 ). La società nulla ha allegato e così facendo ha dimostrato di disattendere i principi sopra riportati.
Ferma la chiusura del magazzino di Tribiano, nessuna ulteriore deduzione è stata svolta. Il ricorrente, nel proprio atto, aveva fatto riferimento ad altri magazzini, tra cui Settala ed Assago, in udienza, ha precisato che a Settala è subentrata altra società nell'appalto, ma ha indicato, quale altra sede, CP_4
Pur di fronte a tali allegazioni, la società è rimasta silente e nulla ha riferito. Il silenzio equivale a mancata dimostrazione dell'aver assolto l'onere al quale era tenuta, ovvero la ricollocazione del lavoratore. Per tale sola ragione, il licenziamento risulta illegittimo.
La sanzione non può, tuttavia, essere, come invocato dal ricorrente, la reintegrazione, quanto, come insegna la Corte Costituzionale, la sola tutela indennitaria. Nella determinazione della stessa, deve tenersi conto dell'anzianità nell'appalto (dal
2021) che, unitamente, alle dimensioni aziendali (110 addetti al 30 giugno 2024) fanno ritenere equo un importo pari a 8 mensilità dell'ultima retribuzione valida per il calcolo del TFR al tallone mensile d € 2020,35. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide: accoglie il ricorso, dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato dalla società resistente in data 23 luglio 2024 e, per gli effetti, dichiara risolto, a tale data, il rapporto di lavoro intercorso con il ricorrente e condanna al pagamento, in CP_2 favore del sig. , di un'indennità risarcitoria pari a 8 mensilità dell'ultima Pt_1 retribuzione valida per il calcolo del TFR al tallone mensile di € 2020,35;
-condanna la società alla rifusione delle spese processuali che liquida in € 3500 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato e con distrazione in favore del difensore antistatario.
Milano, 6 marzo 2024
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia