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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 352/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 30 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello
TRA
, assistito e difeso dall'Avv. SPEZIALE VALERIO Parte_1
RICORRENTE in riassunzione E
Controparte_1
CONVENUTA in riassunzione
avente ad oggetto : giudizio di rinvio a seguito della sentenza della Suprema Corte di
CaSSzione n. 11870/2024
, dipendente di BA TE SP (già Nuova CaSS di RiSPrmio di Parte_1
Chieti SP) dal 1992, da ultimo con qualifica di quadro direttivo di secondo livello, dal 2004 era stata assegnata al “servizio crediti” presso la direzione generale della banca, sede centrale e dall'01/12/2011 aveva ricoperto l'incarico di “responsabile dell'ufficio segreteria fidi”. Con lettera del 04/12/2013 era stata trasferita alla succursale della banca di LL al Mare (sede periferica) dapprima con l'incarico di “vice reggente” della filiale e poi, da maggio 2014, di “responsabile operativo”. Conveniva in giudizio la datrice di lavoro per sentir accertare il demansionamento realizzato dalla banca mediante il predetto trasferimento, il con conseguente ordine di essere reintegrata nelle precedenti mansioni di
“responsabile dell'ufficio segreteria fidi” presso la sede centrale della banca e la condanna della datrice di lavoro al risarcimento dei danni. Il Tribunale di Chieti, senza svolgere attività istruttoria, accoglieva le domande, ordinava alla banca la reintegra della ricorrente nelle mansioni svolte fino a dicembre 2013 o in mansioni equivalenti e la condannava al risarcimento del danno da dequalificazione professionale, che liquidava in euro 87.587,00, pari al 50% della retribuzione globale di fatto mensile percepita dalla ricorrente a dicembre
2013 (pari alla somma di euro 4.170,81) moltiplicata per il numero dei mesi (42) intercorrenti da dicembre 2013 alla data della sentenza (giugno 2017). A seguito di impugnazione da parte della BA, la Corte d'Appello, in parziale accoglimento del gravame interposto e in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava la banca al risarcimento dei danni da dequalificazione professionale che liquidava nella minore somma di in euro 39.622,70, pari al 50% della retribuzione globale di fatto percepita per l'effettivo periodo di demansionamento da dicembre 2013 a giugno 2015 (pari a 19 mesi), rigettava la domanda di reintegrazione nelle precedenti mansioni e compensava le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per caSSzione, Parte_1 [...]
(incorporante BA TE SP, già Nuova CaSS di RiSPrmio di Controparte_2
Chieti SP) ha resistito con controricorso ed a sua volta ha proposto ricorso incidentale.
La Suprema Corte ha ritenuto che “esattamente la Corte d'Appello ha qualificato il demansionamento come “illecito permanente”, ne consegue che, per la frazione di condotta tenuta sotto la vigenza della nuova norma (introdotta dal d.lgs. n. 81/2015), questa trova applicazione, dunque ex nunc (dal 24/06/2015) senza alcuna violazione del principio di irretroattività posto dall'art. 11 disp. prel. c.c. Pertanto, qualora le nuove mansioni non fossero più qualificabili come “inferiori” alla luce della nuova formulazione dell'art. 2103
c.c., effettivamente quella condotta, ancora perdurante, perderebbe il suo connotato di illiceità. […]”. Con riguardo al secondo motivo di impugnazione ha precisato che
“Effettivamente nella sentenza impugnata non vi è traccia dell'analisi e dell'applicazione delle clausole rilevanti del contratto collettivo previo accertamento dei relativi presupposti in fatto e in diritto. In particolare la Corte territoriale ha omesso di considerare che: - ai sensi dell'art. 82 ccnl applicabile, l'inquadramento nella categoria dei quadri direttivi spetta ai
“preposti a succursale, comunque denominate, che in una complessiva valutazione dell'assetto organizzativo dell'impresa - svolgono, con significativi gradi di autonomia e responsabilità funzionale, avuto anche riguardo alla tipologia della clientela, compiti di rappresentanza dell'impresa nei confronti dei terzi nell'ambito dei poteri conferiti dall'impresa steSS, per quanto concerne le condizioni e l'erogazione dei crediti, la gestione dei prodotti e dei servizi, coordinando le risorse umane e tecniche affidate e rispondendo dei risultati dell'unità operativa in rapporto agli obiettivi definiti dall'impresa medesima”; - ai sensi dell'art. 93 ccnl applicabile, il quarto livello della terza area professionale spetta agli impiegati “preposti … ad una struttura operativa autonoma (Ufficio, servizio …) cui siano stabilmente addetti almeno otto elementi oltre il titolare”. Quindi i giudici d'appello non hanno verificato se l'adibizione a mansioni diverse, dapprima di “vice reggente”, poi di
“responsabile operativo” della succursale di LL al Mare, fosse riconducibile pag. 2/5 all'inquadramento nella categoria dei quadri, oppure nella terza area professionale, mediante il neceSSrio raffronto con le relative declaratorie. Questa operazione è invece neceSSria, in quanto laddove riconducibili alla terza area professionale, propria della categoria impiegatizia e non dei quadri, si dovrebbe concludere per l'illegittimità delle nuove mansioni anche dopo il 24/06/2015, ossia pure alla luce della nuova formulazione dell'art. 2103 c.c. introdotta dall'art. 3 d.lgs. n. 81 cit.. In definitiva, la Corte d'appello ha mancato di accertare la sussunzione delle nuove mansioni nella categoria dei quadri direttivi ai sensi del ccnl piuttosto che in quella impiegatizia, avendo dato per scontato che fossero riconducibili alla categoria di quadro senza darne alcuna motivazione (come lamenta la ricorrente: v. ricorso per caSSzione, p. 25) ed anzi in palese contraddizione con quanto poco prima affermato, ossia che “presso la nuova sede la si è pacificamente occupata di Parte_1 compiti operativi tipici della ordinaria gestione amministrativa di una articolazione periferica …”. Ha ritenuto infine assorbito il terzo motivo dalle considerazioni sopra svolte e dichiarato inammissibili i motivi del ricorso incidentale.
La Suprema Corte ha pertanto così statuito “caSS la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello de L'Aquila, in diversa composizione, per la decisione del merito in relazione al motivo accolto, limitatamente al periodo successivo al 24/06/2015, e per la regolazione delle spese processuali dei gradi di giudizio, nonché di quelle del giudizio di legittimità”.
Con ricorso depositato in data 31 luglio 2024, ha provveduto a Parte_2 riassumere il giudizio ed ha così concluso “- accertare e dichiarare che la OT.SS
[...]
, quadro direttivo in servizio presso l'allora Nuova CaSS di RiSPrmio di Parte_1
Chieti s.p.a., già è stata adibita a svolgere presso la succursale della Controparte_3
BA in LL al Mare (CH), successivamente alla data del 25 giugno 2015, mansioni riconducibili ai compiti disimpegnati dagli impiegati inquadrati nella Terza Area professionale del “c.c.n.l. per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie”; - pertanto, dichiarare che l'allora Nuova CaSS di
RiSPrmio di Chieti SP, già , ha violato, per tutte le ragioni esposte nel CP_3 presente ricorso in riassunzione, l'art. 2103 del codice civile così come modificato dal
D.Lgs. n. 81/2015, ed ha, quindi, illegittimamente dequalificato la ricorrente;
- conseguentemente, dichiarare che la OT.SS , in connessione della Parte_1 dequalificazione subita successivamente al 25 giugno 2015, ha diritto ad essere risarcita in misura pari al 50% della retribuzione mensile percepita (euro 4.170,81/2) per il danno patrimoniale subito, mese per mese, a decorrere dal 25 giugno 2015 fino alla data di pubblicazione della sentenza n. 156/2017 emeSS dal Tribunale di Chieti in funzione di
Giudice del Lavoro in data 22 giugno 2017, oltre interessi legali sulla somma periodicamente rivalutata dal 25 giugno 2015 fino al saldo;
- per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 156/2017 emeSS dal Tribunale di Chieti in funzione di Giudice del Lavoro nella parte in cui ha statuito l'avvenuta dequalificazione professionale della
OT.SS anche successivamente al 25 giugno 2015 ed ha accertato il diritto Parte_1
pag. 3/5 della lavoratrice ad essere indennizzata nella misura di euro 4.170,81/2 per ogni mese di demansionamento subito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma periodicamente rivalutata dal dovuto fino al saldo;
- condannare in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, quale successore a titolo universale di già incorporante BA TE SP, nuova denominazione assunta Controparte_5 dall'allora Nuova Casas di RiSPrmio SP, alla rifusione in favore della OT.SS
[...]
delle spese di lite conseguenti all'intervenuta riforma della sentenza della Parte_1
Corte di Appello de' L'Aquila n. 710/2018, ivi comprese quelle relative al giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Chieti definito con sentenza n. 156/2017 (causa R.G. n.
1209/2016), nonché quelle relative al giudizio di appello definito con la riformata sentenza
n. 710/2018 (causa R.G. 831/2017) e al giudizio di legittimità definito dalla CaSSzione con sentenza n. 11870/2014 pubblicata il 2 maggio 2024 (causa R.G. n. 14373/2019) da liquidarsi secondo i parametri previsti dalle tabelle dei DD.MM. tempo per tempo vigenti;
-
Con vittoria delle competenze professionali relative al presente giudizio di rinvio da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 147/2022 e successive modifiche ed integrazioni”.
Con successivo atto depositato telematicamente in data 2 gennaio 2025, la ricorrente ha comunicato di aver sottoscritto con la nell'ambito di una Controparte_4 transazione novativa generale, l'allegato verbale di conciliazione, dichiarando di rinunciare ad ogni domanda svolta nell'ambito del presente giudizio, con l'accettazione della banca.
Ha precisato che, avendo dato puntuale e tempestiva esecuzione Controparte_4 ad ogni obbligazione assunta con il predetto verbale di conciliazione, si è resa superflua la notifica del ricorso in riassunzione depositato in data 31 luglio 2024 e del decreto di fiSSzione, non avendo ella più alcun interesse a coltivare la causa, rinunciando, per il tramite del proprio difensore, all'azione e agli atti del giudizio e chiedendo di volerne disporre l'estinzione per ceSSzione della materia del contendere.
All'udienza del 16 gennaio 2024, non comparendo le parti, il Collegio, a mente dell'art. 348 c.p.c., ha rinviato la causa all'odierna udienza, alla quale, parimenti, nessuno è comparso.
La disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla l. n. 533 del 1973, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, né i principi cui eSS si ispira;
ne consegue che, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., anche in tali controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fiSSzione di nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello (Cass. n.
41733/2021).
Nulla per le spese, non avendo la ricorrente in riassunzione notificato alla controparte il ricorso e il decreto di fiSSzione dell'udienza. pag. 4/5
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso;
Nulla sulle spese di lite del grado
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 352/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 30 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello
TRA
, assistito e difeso dall'Avv. SPEZIALE VALERIO Parte_1
RICORRENTE in riassunzione E
Controparte_1
CONVENUTA in riassunzione
avente ad oggetto : giudizio di rinvio a seguito della sentenza della Suprema Corte di
CaSSzione n. 11870/2024
, dipendente di BA TE SP (già Nuova CaSS di RiSPrmio di Parte_1
Chieti SP) dal 1992, da ultimo con qualifica di quadro direttivo di secondo livello, dal 2004 era stata assegnata al “servizio crediti” presso la direzione generale della banca, sede centrale e dall'01/12/2011 aveva ricoperto l'incarico di “responsabile dell'ufficio segreteria fidi”. Con lettera del 04/12/2013 era stata trasferita alla succursale della banca di LL al Mare (sede periferica) dapprima con l'incarico di “vice reggente” della filiale e poi, da maggio 2014, di “responsabile operativo”. Conveniva in giudizio la datrice di lavoro per sentir accertare il demansionamento realizzato dalla banca mediante il predetto trasferimento, il con conseguente ordine di essere reintegrata nelle precedenti mansioni di
“responsabile dell'ufficio segreteria fidi” presso la sede centrale della banca e la condanna della datrice di lavoro al risarcimento dei danni. Il Tribunale di Chieti, senza svolgere attività istruttoria, accoglieva le domande, ordinava alla banca la reintegra della ricorrente nelle mansioni svolte fino a dicembre 2013 o in mansioni equivalenti e la condannava al risarcimento del danno da dequalificazione professionale, che liquidava in euro 87.587,00, pari al 50% della retribuzione globale di fatto mensile percepita dalla ricorrente a dicembre
2013 (pari alla somma di euro 4.170,81) moltiplicata per il numero dei mesi (42) intercorrenti da dicembre 2013 alla data della sentenza (giugno 2017). A seguito di impugnazione da parte della BA, la Corte d'Appello, in parziale accoglimento del gravame interposto e in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava la banca al risarcimento dei danni da dequalificazione professionale che liquidava nella minore somma di in euro 39.622,70, pari al 50% della retribuzione globale di fatto percepita per l'effettivo periodo di demansionamento da dicembre 2013 a giugno 2015 (pari a 19 mesi), rigettava la domanda di reintegrazione nelle precedenti mansioni e compensava le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per caSSzione, Parte_1 [...]
(incorporante BA TE SP, già Nuova CaSS di RiSPrmio di Controparte_2
Chieti SP) ha resistito con controricorso ed a sua volta ha proposto ricorso incidentale.
La Suprema Corte ha ritenuto che “esattamente la Corte d'Appello ha qualificato il demansionamento come “illecito permanente”, ne consegue che, per la frazione di condotta tenuta sotto la vigenza della nuova norma (introdotta dal d.lgs. n. 81/2015), questa trova applicazione, dunque ex nunc (dal 24/06/2015) senza alcuna violazione del principio di irretroattività posto dall'art. 11 disp. prel. c.c. Pertanto, qualora le nuove mansioni non fossero più qualificabili come “inferiori” alla luce della nuova formulazione dell'art. 2103
c.c., effettivamente quella condotta, ancora perdurante, perderebbe il suo connotato di illiceità. […]”. Con riguardo al secondo motivo di impugnazione ha precisato che
“Effettivamente nella sentenza impugnata non vi è traccia dell'analisi e dell'applicazione delle clausole rilevanti del contratto collettivo previo accertamento dei relativi presupposti in fatto e in diritto. In particolare la Corte territoriale ha omesso di considerare che: - ai sensi dell'art. 82 ccnl applicabile, l'inquadramento nella categoria dei quadri direttivi spetta ai
“preposti a succursale, comunque denominate, che in una complessiva valutazione dell'assetto organizzativo dell'impresa - svolgono, con significativi gradi di autonomia e responsabilità funzionale, avuto anche riguardo alla tipologia della clientela, compiti di rappresentanza dell'impresa nei confronti dei terzi nell'ambito dei poteri conferiti dall'impresa steSS, per quanto concerne le condizioni e l'erogazione dei crediti, la gestione dei prodotti e dei servizi, coordinando le risorse umane e tecniche affidate e rispondendo dei risultati dell'unità operativa in rapporto agli obiettivi definiti dall'impresa medesima”; - ai sensi dell'art. 93 ccnl applicabile, il quarto livello della terza area professionale spetta agli impiegati “preposti … ad una struttura operativa autonoma (Ufficio, servizio …) cui siano stabilmente addetti almeno otto elementi oltre il titolare”. Quindi i giudici d'appello non hanno verificato se l'adibizione a mansioni diverse, dapprima di “vice reggente”, poi di
“responsabile operativo” della succursale di LL al Mare, fosse riconducibile pag. 2/5 all'inquadramento nella categoria dei quadri, oppure nella terza area professionale, mediante il neceSSrio raffronto con le relative declaratorie. Questa operazione è invece neceSSria, in quanto laddove riconducibili alla terza area professionale, propria della categoria impiegatizia e non dei quadri, si dovrebbe concludere per l'illegittimità delle nuove mansioni anche dopo il 24/06/2015, ossia pure alla luce della nuova formulazione dell'art. 2103 c.c. introdotta dall'art. 3 d.lgs. n. 81 cit.. In definitiva, la Corte d'appello ha mancato di accertare la sussunzione delle nuove mansioni nella categoria dei quadri direttivi ai sensi del ccnl piuttosto che in quella impiegatizia, avendo dato per scontato che fossero riconducibili alla categoria di quadro senza darne alcuna motivazione (come lamenta la ricorrente: v. ricorso per caSSzione, p. 25) ed anzi in palese contraddizione con quanto poco prima affermato, ossia che “presso la nuova sede la si è pacificamente occupata di Parte_1 compiti operativi tipici della ordinaria gestione amministrativa di una articolazione periferica …”. Ha ritenuto infine assorbito il terzo motivo dalle considerazioni sopra svolte e dichiarato inammissibili i motivi del ricorso incidentale.
La Suprema Corte ha pertanto così statuito “caSS la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello de L'Aquila, in diversa composizione, per la decisione del merito in relazione al motivo accolto, limitatamente al periodo successivo al 24/06/2015, e per la regolazione delle spese processuali dei gradi di giudizio, nonché di quelle del giudizio di legittimità”.
Con ricorso depositato in data 31 luglio 2024, ha provveduto a Parte_2 riassumere il giudizio ed ha così concluso “- accertare e dichiarare che la OT.SS
[...]
, quadro direttivo in servizio presso l'allora Nuova CaSS di RiSPrmio di Parte_1
Chieti s.p.a., già è stata adibita a svolgere presso la succursale della Controparte_3
BA in LL al Mare (CH), successivamente alla data del 25 giugno 2015, mansioni riconducibili ai compiti disimpegnati dagli impiegati inquadrati nella Terza Area professionale del “c.c.n.l. per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie”; - pertanto, dichiarare che l'allora Nuova CaSS di
RiSPrmio di Chieti SP, già , ha violato, per tutte le ragioni esposte nel CP_3 presente ricorso in riassunzione, l'art. 2103 del codice civile così come modificato dal
D.Lgs. n. 81/2015, ed ha, quindi, illegittimamente dequalificato la ricorrente;
- conseguentemente, dichiarare che la OT.SS , in connessione della Parte_1 dequalificazione subita successivamente al 25 giugno 2015, ha diritto ad essere risarcita in misura pari al 50% della retribuzione mensile percepita (euro 4.170,81/2) per il danno patrimoniale subito, mese per mese, a decorrere dal 25 giugno 2015 fino alla data di pubblicazione della sentenza n. 156/2017 emeSS dal Tribunale di Chieti in funzione di
Giudice del Lavoro in data 22 giugno 2017, oltre interessi legali sulla somma periodicamente rivalutata dal 25 giugno 2015 fino al saldo;
- per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 156/2017 emeSS dal Tribunale di Chieti in funzione di Giudice del Lavoro nella parte in cui ha statuito l'avvenuta dequalificazione professionale della
OT.SS anche successivamente al 25 giugno 2015 ed ha accertato il diritto Parte_1
pag. 3/5 della lavoratrice ad essere indennizzata nella misura di euro 4.170,81/2 per ogni mese di demansionamento subito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma periodicamente rivalutata dal dovuto fino al saldo;
- condannare in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, quale successore a titolo universale di già incorporante BA TE SP, nuova denominazione assunta Controparte_5 dall'allora Nuova Casas di RiSPrmio SP, alla rifusione in favore della OT.SS
[...]
delle spese di lite conseguenti all'intervenuta riforma della sentenza della Parte_1
Corte di Appello de' L'Aquila n. 710/2018, ivi comprese quelle relative al giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Chieti definito con sentenza n. 156/2017 (causa R.G. n.
1209/2016), nonché quelle relative al giudizio di appello definito con la riformata sentenza
n. 710/2018 (causa R.G. 831/2017) e al giudizio di legittimità definito dalla CaSSzione con sentenza n. 11870/2014 pubblicata il 2 maggio 2024 (causa R.G. n. 14373/2019) da liquidarsi secondo i parametri previsti dalle tabelle dei DD.MM. tempo per tempo vigenti;
-
Con vittoria delle competenze professionali relative al presente giudizio di rinvio da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 147/2022 e successive modifiche ed integrazioni”.
Con successivo atto depositato telematicamente in data 2 gennaio 2025, la ricorrente ha comunicato di aver sottoscritto con la nell'ambito di una Controparte_4 transazione novativa generale, l'allegato verbale di conciliazione, dichiarando di rinunciare ad ogni domanda svolta nell'ambito del presente giudizio, con l'accettazione della banca.
Ha precisato che, avendo dato puntuale e tempestiva esecuzione Controparte_4 ad ogni obbligazione assunta con il predetto verbale di conciliazione, si è resa superflua la notifica del ricorso in riassunzione depositato in data 31 luglio 2024 e del decreto di fiSSzione, non avendo ella più alcun interesse a coltivare la causa, rinunciando, per il tramite del proprio difensore, all'azione e agli atti del giudizio e chiedendo di volerne disporre l'estinzione per ceSSzione della materia del contendere.
All'udienza del 16 gennaio 2024, non comparendo le parti, il Collegio, a mente dell'art. 348 c.p.c., ha rinviato la causa all'odierna udienza, alla quale, parimenti, nessuno è comparso.
La disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla l. n. 533 del 1973, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, né i principi cui eSS si ispira;
ne consegue che, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., anche in tali controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fiSSzione di nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello (Cass. n.
41733/2021).
Nulla per le spese, non avendo la ricorrente in riassunzione notificato alla controparte il ricorso e il decreto di fiSSzione dell'udienza. pag. 4/5
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso;
Nulla sulle spese di lite del grado
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 5/5