Sentenza 23 giugno 2005
Massime • 1
A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 209 del 2003, con il quale è stata recepita in Italia la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, deve essere considerato "fuori uso" sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, nonché quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/06/2005, n. 33789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33789 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 23/06/2005
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1381
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO IO - Consigliere - N. 24478/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ED ER, n, a Roma il 13.2.1950;
avverso la sentenza del 18.2.2004 della Corte di Appello di Perugia;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. DI SALVO Ezio, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18,2.2004 la Corte di Appello di Perugia confermava la sentenza 5.4.2000 del Tribunale monocratico di Spoleto, che - avendo l'imputata dichiarato di rinunziare alla prescrizione - aveva affermato la penale responsabilità di BE ER in ordine ai reati di cui:
- all'art. 25 del D.P.R. n. 915/1982, (per avere realizzato, in concorso con TA US, una discarica non autorizzata di rifiuti speciali, ove risultavano depositati, fra l'altro, numerose carcasse di autoveicoli e ciclomotori, elettrodomestici fuori uso, cumuli di materiale ferroso, di plastica ed altro - acc. in Gualdo Cattaneo, il 16.12.1995);
- all'art. 26 del D.P.R. n. 915/1982, (per avere effettuato, in concorso con TA US, lo smaltimento di numerose batterie per autoveicoli ed ondulati in eternit contenenti amianto, rifiuti tossico-nocivi, abbandonando gli stessi a diretto contatto con il terreno agricolo senza protezione alcuna - acc. in Gualdo Cattaneo, il 16.12.1995 ed epoca successiva) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., la aveva condannata alla pena complessiva di mesi cinque di arresto e lire 3 milioni di ammenda, concedendo i doppi benefici di legge.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la BE, la quale ha eccepito:
a) violazione degli artt. 97, 108 e 110 dell'ordinamento giudiziario, per essere intervenute reiterate modifiche nella composizione del Collegio giudicante, prive dei previsti provvedimenti presidenziali e "mai comunicate tempestivamente e/o utilmente alla parte imputata, che aveva il diritto di valutarle ad ogni effetto e che doveva essere formalmente interpellata per la loro eventuale accettazione, pena la rinnovazione di tutti gli atti";
b) violazione dell'art. 106 c.p.p., poiché il Tribunale, nel giudizio di primo grado, non avrebbe potuto nominare lo stesso difensore ad essa imputata ed al coimputato non-appellante TA US;
c) la nullità, nel giudizio di primo grado, di tutte le notifiche dei decreti di citazione al coimputato TA, che si estenderebbe anche ad essa coimputata in concorso;
d) la nullità, nel giudizio di primo grado, della dichiarazione di contumacia del TA;
e) la illegittimità della richiesta di prove del P.M. per l'udienza dell'11.11.1999 nel giudizio di primo grado;
f) carenza di motivazione sui motivi di appello concernenti l'illegittimità dell'escussione del teste TI, al quale sarebbe stato consentito di esprimere apprezzamenti, giudizi e valutazioni personali su fatti che non potevano essere oggetto di prova testimoniale;
g) violazione degli artt. 187 e 194 c.p.p., per le distorte ed illogiche vantazioni delle risultanze probatorie;
h) violazione dell'art. 192 c.p.p., nella valutazione delle prove: 1) essendo stato dato, incongruamente, valore probatorio prevalente a "meri apprezzamenti" espressi dal teste TI in modo manifestamente tendenzioso ed ostile;
2) essendo stata del tutto ignorata la deposizione del teste IO TA, assunta ex art. 507 c.p.p.; 3) per non essere stata tenuta nel debito conto la deposizione del teste Placidi, di segno opposto a quella dell'TI; 4) per non essere stata accolta la richiesta di un'indagine tecnica, unica prova idonea a configurare quali "rifiuti" destinati all'abbandono i beni rinvenuti nella corte e nel locale magazzino della casa dell'imputata; 5) non essendo stata riservata alcuna valutazione all'elemento soggettivo dei reati, in presenza di acquisizioni dibattimentali che evidenziavano la assoluta mancanza di volontà dell'imputata di disfarsi dei beni anzidetti;
i) immotivata applicazione dell'art. 110 cod. pen., "essendo risultati del tutto carenti i presupposti per affermare un concorso, in quanto le cose di cui trattasi erano quasi esclusivamente del TA";
1) inapplicabilità dell'art. 81 cpv. cod. pen., per l'impossibilità di configurare "ripetizione di condotte criminose";
m) inconfigurabilità dei reati, in quanto, nella specie, i beni rinvenuti si trovavano nella corte della casa dell'imputata, in un magazzino e nei "distacchi della stalla", aree che non potevano essere considerate pubbliche, e, comunque, non poteva configurarsi l'esistenza di "rifiuti destinati all'abbandono, ne' poteva ritenersi dimostrato che le batterie fossero esauste e che gli ondulati (i quali, fra l'altro, erano sani ed integri) contenessero amianto. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, perché tutte le doglianze anzidette sono infondate.
1. Quanto alla prima doglianza - premesso che i provvedimenti di cui agli artt. 97, 108 e 110 del R.D. 30.1.1941, n. 12 non devono essere comunicati alle parti ne' da esse "accettate";
- va ribadita la giurisprudenza di questa Corte Suprema secondo la quale:
- la violazione delle disposizioni attinenti all'assegnazione di giudici a determinate funzioni o uffici non determina nullità ex art. 178, comma 1, lett a), c.p.p., in virtù del disposto di cui all'art. 33, comma 2, dello stesso codice, per il quale non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziali ed alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici, in conformità anche alla giurisprudenza costituzionale in materia (vedi Cass.: Sez. 6^, 11.6.2001, n. 23656; Sez. 1^, 28.10.1992, n. 10325, Chiofalo ed altri); - la partecipazione al collegio di un giudice, in mancanza del provvedimento formale da parte del presidente del tribunale costituisce una mera "irritualità" che non riguarda i requisiti di capacità del giudice e, quindi, esula dall'ambito dell'art. 185, n. 1, c.p.p.; "irritualità" che deve considerarsi sanata se non eccepita prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento (vedi Cass., Sez. 6^, 30.5.1990, n. 7553, Della Rocca);
- non sussiste violazione del principio di immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, comma secondo, c.p.p., allorché il giudice, in diversa composizione collegiale rispetto alle precedenti udienze, si sia limitato a rinviare il dibattimento ad altra udienza (Cass., Sez. 1^: 17.9.2003, n. 35669, Prinzivalli;
3.3.1995, a 2181, Graziano ed altro);
- il rinvio del dibattimento a udienza fissa, disposto prima del completamento delle formalità di apertura del dibattimento stesso, non produce alcuna nullità del giudizio per violazione dell'art. 185, n. 1, c.p.p., qualora nella nuova udienza si verifichi un mutamento nella composizione del collegio giudicante rispetto a quello dell'udienza precedente (Cass., Sez. 5^, 15.5.1991, n. 5252, Angeloni ed altri).
2. La Corte di merito esattamente ha rilevato che non è dato riscontrare alcun rapporto di derivazione in ordine alle pretese nullità prospettate in relazione alla posizione del coimputato non appellante TA, poiché dalle eccepite violazioni riguardanti tale persona diversa non risultano pregiudicati i diritti di difesa dell'imputata ricorrente.
3. Non è configurabile l'eccepita incompatibilità - ex art. 106 c.p.p. - del difensore comune con il coimputato TA, poiché, per aversi detta incompatibilità non è sufficiente una diversità di posizioni giuridiche o una divergenza di linee di difesa, e, nel caso in esame, non è dato riscontrare versioni difensive assolutamente incompatibili tra loro, tali da determinare un contrasto radicale ed insuperabile che potesse rendere impossibile la prospettazione di tesi difensive logicamente inconciliabili da parte di un difensore comune (la BE, in particolare, non ha contestato di condurre in fitto l'azienda del TA dalla fine del 1994).
4. La richiesta del P.M. di autorizzazione alla citazione dei testi di accusa per l'udienza dell'11.11.1999 - nel giudico di primo grado - risulta depositata nei termini a firma del sostituto dr. Tentori Montalto ed e ovviamente irrilevante che il testo dell'istanza sia stato fotocopiato dall'analogo documento già firmato e prodotto dal sostituto dr. Fornaci (che, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe stato trasferito frattanto ad altra sede giudiziaria) per la precedente udienza del 18.3.1999.
5. La realizzazione di una discarica, ai sensi dell'art. 51, comma 3, del D.Lgs. n. 22/1997 - secondo la giurisprudenza di questa Corte
Suprema - può effettuarsi attraverso il ripetitivo accumulo nello stesso luogo (pubblico o privato) di sostanze oggettivamente destinate all'abbandono con trasformazione, sia pure tendenziale, del sito, degradato dalla presenza dei rifiuti (vedi Cass., Sez. 3^:
10.1.2002, Garzia;
24.9.2001, Bistolfi;
11.10.2000, Cimini). Secondo un'interpretazione giurisprudenziale, potrebbe integrare il reato di discarica abusiva anche un unico conferimento di ingenti quantità di rifiuti che faccia però assumere alla zona interessata l'inequivoca destinazione di ricettacolo di rifiuti, con conseguente trasformazione del territorio (Cass., Sez. 3^, 4.11.1994, Zagni). Nella fattispecie in esame i giudici del merito hanno appunto accertato, in fatto - e ne hanno dato conto con motivazione razionale ed esauriente - la realizzazione di una discarica attraverso il ripetitivo accumulo nello stesso luogo (irrilevante, in proposito, è che si tratti di terreno agricolo, "corte di casa" ovvero "distacchi della stalla") di materiali oggettivamente abbandonati e destinati all'abbandono, con trasformazione del sito, degradato dalla presenza dei rifiuti, e tale accertamento è, altresì, assolutamente compatibile con la definizione di "discarica" introdotta dall'art. 2, lett. g), del D.Lgs. 13.1.2003, n. 31.
Gli stessi giudici del merito, poi, hanno motivatamente escluso la riutilizzazione certa ed oggettiva dei materiali in questione e, quindi, non si pone la "vexata quaestio" dell'applicabilità dell'art. 14 della legge n. 178/2002 e della compatibilità di tale disposizione con la normativa comunitaria.
6. Il teste TI - tecnico dell'ambiente dell'U.S.L. - non ha espresso "meri apprezzamenti in modo manifestamente tendenzioso ed ostile", ma ha riferito circostanze cadute sotto la sua percezione diretta (e fotograficamente documentate) in occasione di diversi sopralluoghi effettuati nell'arco di un apprezzabile lasso di tempo. A fronte delle dichiarazioni rese da tale teste i giudici del merito, con argomentazioni logiche, hanno illustrato l'irrilevanza delle generiche e non contrastanti affermazioni del teste Placidi. La stessa documentazione fotografica, per l'esplicita ed inequivoca significanza di quanto in essa ritratto, esclude ad evidenza la necessità di un'indagine tecnica al fine di configurare quali "rifiutì" abbandonati e destinati all'abbandono i beni ed i materiali rinvenuti. Con riguardo, poi, all'elemento soggettivo dei reati, sono state proprio le condizioni reali dei beni medesimi a farne logicamente dedurne l'intervenuto abbandono (gli autoveicoli erano ridotti a carcasse, alcune batterie erano fracassate). Nella situazione complessiva dianzi descritta, inoltre, tenuto conto delle contestazioni formulate, non incongruamente la Corte territoriale ha escluso la necessità di una specifico accertamento della presenza di amianto nelle lastre di eternit, costituendo già le batterie rifiuto tossico-nocivo.
Le ulteriori doglianze costituiscono censure in fatto del provvedimento impugnato e sono inammissibili a fronte dell'adeguata vantazione delle circostanze emergenti dalle acquisizioni dibattimentali operata dai giudici del merito.
Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale delle vicende e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono proponibili - infatti - nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente solleciti sostanzialmente la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.
7. A norma dell'art. 46 del DLgs. n. 22/1997, il proprietario di un veicolo a motore che intendeva procedere alla demolizione dello stesso doveva consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione. Tali centri di raccolta potevano "ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore" e dovevano comunque essere autorizzati ai sensi degli artt. 27 e 28 dello stesso D.Lgs. n. 22/1997. I veicoli "fuori uso" assumevano il carattere di rifiuti fin dal momento in cui venivano dimessi dal proprietario.
Il 22 agosto 2003, poi, è entrata in vigore il D.Lgs. 24.6.2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) con cui è stata introdotta in Italia una nuova normativa concernente il recupero e il riciclaggio di materiali provenienti da veicoli a fine vita. Detto D.Lgs. non contiene norme più favorevoli e, all'art. 3, considera il veicolo "fuori uso" un rifiuto sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, anche prima della consegna ad un centro di raccolta, nonché quello che risulti in evidente stato di abbandono ancorché giacente in area privata.
8. Evidente è la carenza di interesse quanto alla lamentata inapplicabilità del regime di favore di cui all'art. 81 cpv. cod. pen.. 9. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2005