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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 9081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9081 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del Giudice dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza di discussione del
9.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21527/2024, cui è stata riunita la causa n. 3223/2025 R.G. Lav.
TRA
e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Pasquale Biondi e con lo C.F._2 stesso domiciliati telematicamente all'indirizzo p.e.c. indicato nell'epigrafe del ricorso e come da procura in atti;
Ricorrenti
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Allocca, in entrambi i giudizi sopracitati, unitamente all'avv. Debora Lombardo nel giudizio con r.g. n.
21527/2024, ed all'avv. Esterino Mallardo nel giudizio r.g. n. 3223/2025, con i quali elettivamente domicilia in Napoli al Corso Garibaldi, 387, come da procura allegata.
Resistente
Oggetto: risarcimento danni da usura psicofisica per eccesso di lavoro straordinario
IN FATTO E IN DIRITTO
Con distinti ricorsi rispettivamente depositati nelle date del 10.10.2024 e del 11.2.2025 successivamente riuniti per identità di materia, gli istanti in epigrafe, premesso di lavorare alle dipendenze della società convenuta e di essere stati inquadrati come specificato in ricorso ( , nel profilo professionale di Coordinatore Ferroviario, con parametro Pt_1 retributivo 202, nel periodo dal 01/05/2019 al 31/10/2020, nel profilo professionale di
Coordinatore Ferroviario, con parametro retributivo 210, nel periodo dal 01/11/2020 a tutt'oggi, nel profilo professionale di Professional con parametro retributivo 230;
, nel periodo dal 18/01/2016 al 30/09/2017, nel profilo professionale di operatore Parte_2 generico, con parametro retributivo 116, nel periodo dal 01/10/2017 al 30/09/2018, nel profilo professionale di operatore qualificato, con parametro retributivo 140, nel periodo
1 dal 01/10/2018 al 31/08/2022, nel profilo professionale di operatore tecnico con parametro retributivo 170, nel periodo dal 01/09/2022 al deposito del ricorso, ai sensi del CCNL
, hanno dedotto di aver svolto attività lavorativa ben oltre il limite Controparte_2 massimo di ore di straordinario consentite dalla contrattazione collettiva e dalla normativa di riferimento per i periodi indicati nei rispettivi ricorsi;
che, ancorché l'art. 28 del CCNL
Autoferrotranvieri 27.11.2000 stabilisca che, “in luogo del limite fissato dall'art. 5, comma
3, del d. lgs. n. 66/2003, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali fosse fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive”, hanno prestato lavoro straordinario in quantità eccessiva ed esorbitante i limiti contrattuali.
Pertanto, richiamati i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di risarcimento del danno da usura psicofisica, hanno concluso per sentire accertare e dichiarare che le ore di lavoro straordinario prestate in maniera fissa e continuativa nel periodo per ciascuno indicato in ricorso eccedono il limite massimo fissato dalla normativa di settore applicabile ratione temporis; per l'effetto, condannare l' Controparte_1
a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno da usura psicofisica relativamente
[...] ai suddetti periodi, l'importo di € 64.513,77 in favore di e, dell'importo Parte_1 di € 9.002,29 in favore di , ovvero, per entrambi, quello diverso Parte_2 eventualmente liquidato dal Giudice, anche in via equitativa ex art.1226 c.c.., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
vinte le spese di lite, con attribuzione.
Con memorie depositate in data 25.11.2025 si costituiva in giudizio l'
[...] Contr (d'ora in avanti anche ), il quale, eccepita preliminarmente la nullità Controparte_1 dell'atto introduttivo del giudizio per carenza assertiva, contestava il fondamento delle domande sulla base di una serie articolata di argomentazioni, eccependo altresì
l'intervenuta prescrizione ed in ogni caso, contestando i conteggi come formulati dai ricorrenti. Chiedeva all'adito Tribunale di: rigettare le domande formulate dal ricorrente perché nulle, inammissibili , destituite di fondamento e non provate;
in via subordinata: dichiarare la prescrizione quinquennale dell'eventuale diritto al risarcimento del danno o in subordine la prescrizione decennale del credito relativamente alla richiesta risarcitoria delle ore di straordinario in eccesso;
sempre in via gradata, in ipotesi di accoglimento della domanda, determinare la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica in conformità al criterio equitativo dedotto in memoria;
vinte le spese di lite,
Acquisita la documentazione prodotta, ritenuta la causa matura per la decisione, all'esito della discussione, è stata pronunciata la seguente sentenza mediante contestuale lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
***
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità sollevata dal convenuto.
Com'è noto l'art. 414 c.p.c. richiede, tra i requisiti dell'atto introduttivo del giudizio, la formulazione delle circostanze di fatto e degli elementi di diritto posti a base della
2 domanda. Tale prescrizione, con specifico riferimento ai fatti da dedurre, è finalizzata a consentire alla controparte di prendere posizione in maniera precisa e non generica in ordine all'oggetto del contendere, ed al giudicante di essere in condizione, sin dall'inizio della controversia, di conoscere tutti gli elementi della stessa onde poter esercitare l'attività istruttoria che si dovesse rendere necessaria ai fini dell'indagine di merito. Pertanto, la violazione della disposizione in esame viene integrata ogni qualvolta, dall'esame complessivo del ricorso, risultino del tutto omessi, ovvero articolati in maniera assolutamente generica, i fatti rilevanti posti a base della domanda.
Nel caso in esame, i ricorrenti hanno allegato in modo dettagliato, nel ricorso introduttivo, le circostanze di fatto e le ragioni di diritto discendenti dalle norme nazionali e dalla contrattazione collettiva, a sostegno della domanda formulata.
In tal guisa articolato, l'atto introduttivo del giudizio ha consentito sia alla controparte di difendersi nel merito senza limitarsi a generiche contestazioni, sia a questo Giudice di esercitare consapevolmente i poteri istruttori ai fini dell'indagine della fondatezza della pretesa azionata in giudizio.
Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta, entro i limiti segnati dalla seguente motivazione.
I ricorrenti, che agiscono per il risarcimento del danno da usura psicofisica causato dallo svolgimento di un elevato numero di ore di lavoro straordinario, assumono di aver prestato lavoro straordinario in una quantità eccessiva ed esorbitante i limiti contrattuali nei periodi indicati nei rispettivi ricorsi (dal 01/01/2013 al 31.12.2023 per entrambi i lavoratori).
Trova applicazione al caso di specie la disposizione di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 66/2003, laddove prevede che “1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a: a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere
e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
3
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi”.
La disciplina del lavoro straordinario è altresì integrata dalle previsioni contenute nel
CCNL di settore, che, all'art. 28, stabilisce che “1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dell'A.N. 12 marzo 1980 di rinnovo del c.c.n.l., si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo, fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratore.
2. In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27. Al conseguimento del predetto limite massimo individuale non concorrono le ore di straordinario svolte: ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.; ai sensi del secondo
e terzo capoverso del comma 8 dell'art. 27 del presente accordo, nel qual caso conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono prestate dal lavoratore; per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in materia; entro il limite massimo di 66 ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore”.
L'art 27 del CCNL prevede inoltre che “
1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda: entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal regolamento CE n. 561/2006 e dal D.Lgs. n.
234/2007, entro il limite massimo di 60 ore”.
La norma citata prevede plurime deroghe in relazione all'orario settimanale, ma non già per il limite massimo previsto per le 26 settimane consecutive, che comunque non può superare le 150 ore lavorabili.
La società richiama il R.D. n. 2328 del 1923 nella parte in cui considera “lavoro effettivo” solo quello che “richieda una applicazione assidua e continuativa, mentre l'occupazione di semplice attesa o custodia, o comunque di altra natura non assidua e non continua viene considerata lavoro non effettivo”.
Tale rilievo appare inconferente nella fattispecie in esame in cui il computo dello straordinario è eseguito sulla base delle ore qualificate tali dallo stesso datore di lavoro (cfr.
4 in busta paga le colonne “voce” e “descrizione”).
Ciò posto, si ritiene che le buste paga allegate dai ricorrenti siano idonee a provare – mediante semplice calcolo aritmetico delle ore lavorate a titolo di straordinario –
l'eccessivo ricorso al lavoro straordinario da parte della società convenuta, di gran lunga superiore alla soglia massima fissata dalla normativa di settore.
Orbene, come statuito dalla Suprema Corte “la prestazione lavorativa “eccedente”, che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36
Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (in termini Cass.
14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581, Cass. 10.5.2019 n. 12540)”. Né può dirsi, come pure precisato dalla Cassazione, che “la mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria possa integrare un “concorso colposo”, poiché, a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest'ultimo, ravvisabile nella predetta disponibilità, non può connettersi causalmente all'evento, rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante (Cass. n. 12539/19)”.
I ricorrenti, come premesso, agiscono al fine di ottenere il risarcimento del danno da usura psicofisica.
Al riguardo deve evidenziarsi che il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.
In fattispecie similari la giurisprudenza di legittimità ha tuttavia distinto il “danno da usura psicofisica” – conseguente alla mancata fruizione del riposo –, dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una “infermità” del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali. Ne consegue che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda, il danno sull'an deve ritenersi presunto (così anche Sez. L,
Sentenza n. 2455 del 04/03/2000), trovando diretta copertura costituzionale nell'art. 36
Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale”.
Gli insegnamenti della Suprema Corte, pur ammettendo l'esistenza di un danno da usura psicofisica in re ipsa, richiedono la sussistenza di due presupposti: il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, e che tale superamento, definito con l'espressione
“di gran lunga”, sia connotato da una certa entità e dalla reiterazione per “diversi anni”.
5 Tali presupposti sono ravvisabili nella fattispecie in esame, in cui risulta dimostrata – anche in difetto di prova, gravante sulla resistente, che lo straordinario sia stato prestato secondo le eccezioni legislativamente previste – l'abnormità della prestazione eseguita dai ricorrenti nel corso degli anni. Invero, è provato documentalmente che i lavoratori siano stati impiegati in misura sistematica, per più anni consecutivi, per un numero ingente di ore, di gran lunga esorbitanti i limiti previsti dalla contrattazione collettiva (250 ore annue fino al 2015, 300 ore annue a partire dal 2015).
Si deve dunque ritenere che, per le modalità ed i tempi con cui gli istanti hanno prestato la propria attività lavorativa, la condotta della datrice di lavoro abbia determinato un danno da usura psicofisica dovuto al maggiore dispendio di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia (cfr., su tutte, Cass. n. 15223/23).
Nella determinazione in via equitativa del quantum risarcibile, come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, “occorre tenere conto della gravosità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento “de qua”, da non confondere con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale” (cfr. Cass. n. 14710/15).
In linea generale, è stato sottolineato in diversi precedenti di questo Tribunale che deve escludersi la congruità di un criterio di quantificazione, quale quello utilizzato in ricorso, che includa nella base di calcolo del risarcimento l'intera retribuzione oraria.
Esso, infatti, comporterebbe un'inammissibile duplicazione del compenso per la medesima attività, laddove oggetto del riconoscimento risarcitorio è esclusivamente il danno da usura psicofisica, non dovendo tale importo compensare la prestazione lavorativa già regolarmente retribuita con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
Nel caso di specie, i ricorrenti assumono quale parametro di riferimento la retribuzione oraria giornaliera incrementata dalla maggiorazione minima prevista a titolo di lavoro straordinario diurno, come stabilita dalla contrattazione collettiva di settore vigente (come da conteggi contenuti nei ricorsi introduttivi).
Appare invece ragionevole individuare, quale parametro di riferimento utile alla quantificazione in via equitativa, quello della maggiorazione percentuale del 10% e del
30% riconosciuta dalla contrattazione collettiva sulla retribuzione base oraria per lo straordinario (applicate tuttavia dal CCNL a seconda che il lavoro straordinario sia prestato in orario diurno ovvero notturno).
Ebbene, tenuto conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva e della gravosità delle prestazioni lavorative rese dagli odierni ricorrenti, appare congruo liquidare il risarcimento de quo applicando la quota di maggiorazione del 10% o del 30% della retribuzione oraria a seconda del superamento o meno di una determinata soglia di ore
6 lavorate in eccedenza rispetto al limite (circa 300 ore annue fissato dal CCNL), stabilita da questo giudice in 100 ore all'anno.
Pur sussistendo divergenze tra le parti circa le ore effettive di straordinario svolte, trattandosi di criterio equitativo, appare congruo considerare il computo eseguito Contr dall' , che risulta redatto in maniera puntuale ed analitica. Contr Parimenti, appare congro fare riferimento ai conteggi elaborati dall relativamente agli importi della retribuzione oraria per le ore di straordinario, posto che i conteggi allegati dai ricorrenti risultano elaborati in maniera generica, non essendo dettagliatamente indicate le singole voci utilizzate per la formulazione degli stessi, oltre che sulla base della intera retribuzione oraria.
In applicazione del criterio di liquidazione del danno così individuato -che considera quale base di calcolo la percentuale riconosciuta dalla contrattazione collettiva sulla retribuzione oraria per lo straordinario, in relazione alla quantità delle ore di straordinario espletate in numero maggiore ai limiti consentiti e la protrazione negli anni dedotti in ricorso - si può procedere alla quantificazione per ciascun ricorrente nei termini che seguono:
- per , verranno moltiplicate le ore di straordinario eccedenti il limite per Parte_1 la quota di maggiorazione del 30% della retribuzione oraria per tutti gli anni dedotti da Contr
, per un totale di € 17.352,21;
- per , verranno moltiplicate le ore di straordinario eccedenti il limite Parte_2 per la quota di maggiorazione del 10% della retribuzione oraria per gli anni 2016, 2018,
2019, 2022, 2023 E 2024, e del 30% della retribuzione oraria per gli anni 2020 e 2021, per un totale di € 1.698,05.
L' va pertanto condannato al pagamento dell'importo di € Controparte_1
17.352,21 in favore di;
dell'importo di € 1.698,05 in favore di Parte_1 Parte_2
comprensivi della rivalutazione monetaria, oltre interessi legali sugli importi
[...] dovuti di anno in anno dal riconoscimento del danno al soddisfo.
L'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale rappresenta un debito di valore e non di valuta, per cui deve tenersi conto della materiale utilità che il creditore avrebbe ottenuto se avesse ricevuto la prestazione spettantegli.
In merito alla eccepita prescrizione, è noto che, per effetto della modulazione attuata dalla legge n. 92/2012 e dal d.lgs. 23/2015, nel rapporto di lavoro privato a tempo indeterminato
– in mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, con il conseguente venir meno di un regime di stabilità – è stata ritenuta la decorrenza, per tutti i diritti non prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246 del
06/09/2022; Cass. n. 18008 del 01/07/2024).
7 Nella specie, essendo i rapporti ancora in corso, alcun termine di prescrizione è cominciato a decorrere.
Le spese vengono compensate tra le parti nella misura della metà, in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda;
nel residuo, seguono la soccombenza della società, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della controversia e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- accoglie in parte la domanda e per l'effetto condanna l' al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 17.352,21 in favore di;
dell'importo di € Parte_1
1.698,05, in favore di , comprensivi della rivalutazione monetaria, Parte_2 oltre interessi legali sugli importi dovuti di anno in anno dal riconoscimento del danno al soddisfo;
- rigetta nel resto il ricorso;
- condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento di metà delle spese di lite, metà che liquida in euro 2800,00 a titolo di onorario, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 9.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del Giudice dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza di discussione del
9.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21527/2024, cui è stata riunita la causa n. 3223/2025 R.G. Lav.
TRA
e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Pasquale Biondi e con lo C.F._2 stesso domiciliati telematicamente all'indirizzo p.e.c. indicato nell'epigrafe del ricorso e come da procura in atti;
Ricorrenti
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Allocca, in entrambi i giudizi sopracitati, unitamente all'avv. Debora Lombardo nel giudizio con r.g. n.
21527/2024, ed all'avv. Esterino Mallardo nel giudizio r.g. n. 3223/2025, con i quali elettivamente domicilia in Napoli al Corso Garibaldi, 387, come da procura allegata.
Resistente
Oggetto: risarcimento danni da usura psicofisica per eccesso di lavoro straordinario
IN FATTO E IN DIRITTO
Con distinti ricorsi rispettivamente depositati nelle date del 10.10.2024 e del 11.2.2025 successivamente riuniti per identità di materia, gli istanti in epigrafe, premesso di lavorare alle dipendenze della società convenuta e di essere stati inquadrati come specificato in ricorso ( , nel profilo professionale di Coordinatore Ferroviario, con parametro Pt_1 retributivo 202, nel periodo dal 01/05/2019 al 31/10/2020, nel profilo professionale di
Coordinatore Ferroviario, con parametro retributivo 210, nel periodo dal 01/11/2020 a tutt'oggi, nel profilo professionale di Professional con parametro retributivo 230;
, nel periodo dal 18/01/2016 al 30/09/2017, nel profilo professionale di operatore Parte_2 generico, con parametro retributivo 116, nel periodo dal 01/10/2017 al 30/09/2018, nel profilo professionale di operatore qualificato, con parametro retributivo 140, nel periodo
1 dal 01/10/2018 al 31/08/2022, nel profilo professionale di operatore tecnico con parametro retributivo 170, nel periodo dal 01/09/2022 al deposito del ricorso, ai sensi del CCNL
, hanno dedotto di aver svolto attività lavorativa ben oltre il limite Controparte_2 massimo di ore di straordinario consentite dalla contrattazione collettiva e dalla normativa di riferimento per i periodi indicati nei rispettivi ricorsi;
che, ancorché l'art. 28 del CCNL
Autoferrotranvieri 27.11.2000 stabilisca che, “in luogo del limite fissato dall'art. 5, comma
3, del d. lgs. n. 66/2003, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali fosse fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive”, hanno prestato lavoro straordinario in quantità eccessiva ed esorbitante i limiti contrattuali.
Pertanto, richiamati i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di risarcimento del danno da usura psicofisica, hanno concluso per sentire accertare e dichiarare che le ore di lavoro straordinario prestate in maniera fissa e continuativa nel periodo per ciascuno indicato in ricorso eccedono il limite massimo fissato dalla normativa di settore applicabile ratione temporis; per l'effetto, condannare l' Controparte_1
a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno da usura psicofisica relativamente
[...] ai suddetti periodi, l'importo di € 64.513,77 in favore di e, dell'importo Parte_1 di € 9.002,29 in favore di , ovvero, per entrambi, quello diverso Parte_2 eventualmente liquidato dal Giudice, anche in via equitativa ex art.1226 c.c.., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
vinte le spese di lite, con attribuzione.
Con memorie depositate in data 25.11.2025 si costituiva in giudizio l'
[...] Contr (d'ora in avanti anche ), il quale, eccepita preliminarmente la nullità Controparte_1 dell'atto introduttivo del giudizio per carenza assertiva, contestava il fondamento delle domande sulla base di una serie articolata di argomentazioni, eccependo altresì
l'intervenuta prescrizione ed in ogni caso, contestando i conteggi come formulati dai ricorrenti. Chiedeva all'adito Tribunale di: rigettare le domande formulate dal ricorrente perché nulle, inammissibili , destituite di fondamento e non provate;
in via subordinata: dichiarare la prescrizione quinquennale dell'eventuale diritto al risarcimento del danno o in subordine la prescrizione decennale del credito relativamente alla richiesta risarcitoria delle ore di straordinario in eccesso;
sempre in via gradata, in ipotesi di accoglimento della domanda, determinare la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica in conformità al criterio equitativo dedotto in memoria;
vinte le spese di lite,
Acquisita la documentazione prodotta, ritenuta la causa matura per la decisione, all'esito della discussione, è stata pronunciata la seguente sentenza mediante contestuale lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
***
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità sollevata dal convenuto.
Com'è noto l'art. 414 c.p.c. richiede, tra i requisiti dell'atto introduttivo del giudizio, la formulazione delle circostanze di fatto e degli elementi di diritto posti a base della
2 domanda. Tale prescrizione, con specifico riferimento ai fatti da dedurre, è finalizzata a consentire alla controparte di prendere posizione in maniera precisa e non generica in ordine all'oggetto del contendere, ed al giudicante di essere in condizione, sin dall'inizio della controversia, di conoscere tutti gli elementi della stessa onde poter esercitare l'attività istruttoria che si dovesse rendere necessaria ai fini dell'indagine di merito. Pertanto, la violazione della disposizione in esame viene integrata ogni qualvolta, dall'esame complessivo del ricorso, risultino del tutto omessi, ovvero articolati in maniera assolutamente generica, i fatti rilevanti posti a base della domanda.
Nel caso in esame, i ricorrenti hanno allegato in modo dettagliato, nel ricorso introduttivo, le circostanze di fatto e le ragioni di diritto discendenti dalle norme nazionali e dalla contrattazione collettiva, a sostegno della domanda formulata.
In tal guisa articolato, l'atto introduttivo del giudizio ha consentito sia alla controparte di difendersi nel merito senza limitarsi a generiche contestazioni, sia a questo Giudice di esercitare consapevolmente i poteri istruttori ai fini dell'indagine della fondatezza della pretesa azionata in giudizio.
Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta, entro i limiti segnati dalla seguente motivazione.
I ricorrenti, che agiscono per il risarcimento del danno da usura psicofisica causato dallo svolgimento di un elevato numero di ore di lavoro straordinario, assumono di aver prestato lavoro straordinario in una quantità eccessiva ed esorbitante i limiti contrattuali nei periodi indicati nei rispettivi ricorsi (dal 01/01/2013 al 31.12.2023 per entrambi i lavoratori).
Trova applicazione al caso di specie la disposizione di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 66/2003, laddove prevede che “1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a: a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere
e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
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5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi”.
La disciplina del lavoro straordinario è altresì integrata dalle previsioni contenute nel
CCNL di settore, che, all'art. 28, stabilisce che “1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dell'A.N. 12 marzo 1980 di rinnovo del c.c.n.l., si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo, fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratore.
2. In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27. Al conseguimento del predetto limite massimo individuale non concorrono le ore di straordinario svolte: ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.; ai sensi del secondo
e terzo capoverso del comma 8 dell'art. 27 del presente accordo, nel qual caso conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono prestate dal lavoratore; per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in materia; entro il limite massimo di 66 ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore”.
L'art 27 del CCNL prevede inoltre che “
1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda: entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal regolamento CE n. 561/2006 e dal D.Lgs. n.
234/2007, entro il limite massimo di 60 ore”.
La norma citata prevede plurime deroghe in relazione all'orario settimanale, ma non già per il limite massimo previsto per le 26 settimane consecutive, che comunque non può superare le 150 ore lavorabili.
La società richiama il R.D. n. 2328 del 1923 nella parte in cui considera “lavoro effettivo” solo quello che “richieda una applicazione assidua e continuativa, mentre l'occupazione di semplice attesa o custodia, o comunque di altra natura non assidua e non continua viene considerata lavoro non effettivo”.
Tale rilievo appare inconferente nella fattispecie in esame in cui il computo dello straordinario è eseguito sulla base delle ore qualificate tali dallo stesso datore di lavoro (cfr.
4 in busta paga le colonne “voce” e “descrizione”).
Ciò posto, si ritiene che le buste paga allegate dai ricorrenti siano idonee a provare – mediante semplice calcolo aritmetico delle ore lavorate a titolo di straordinario –
l'eccessivo ricorso al lavoro straordinario da parte della società convenuta, di gran lunga superiore alla soglia massima fissata dalla normativa di settore.
Orbene, come statuito dalla Suprema Corte “la prestazione lavorativa “eccedente”, che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36
Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (in termini Cass.
14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581, Cass. 10.5.2019 n. 12540)”. Né può dirsi, come pure precisato dalla Cassazione, che “la mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria possa integrare un “concorso colposo”, poiché, a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest'ultimo, ravvisabile nella predetta disponibilità, non può connettersi causalmente all'evento, rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante (Cass. n. 12539/19)”.
I ricorrenti, come premesso, agiscono al fine di ottenere il risarcimento del danno da usura psicofisica.
Al riguardo deve evidenziarsi che il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.
In fattispecie similari la giurisprudenza di legittimità ha tuttavia distinto il “danno da usura psicofisica” – conseguente alla mancata fruizione del riposo –, dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una “infermità” del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali. Ne consegue che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda, il danno sull'an deve ritenersi presunto (così anche Sez. L,
Sentenza n. 2455 del 04/03/2000), trovando diretta copertura costituzionale nell'art. 36
Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale”.
Gli insegnamenti della Suprema Corte, pur ammettendo l'esistenza di un danno da usura psicofisica in re ipsa, richiedono la sussistenza di due presupposti: il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, e che tale superamento, definito con l'espressione
“di gran lunga”, sia connotato da una certa entità e dalla reiterazione per “diversi anni”.
5 Tali presupposti sono ravvisabili nella fattispecie in esame, in cui risulta dimostrata – anche in difetto di prova, gravante sulla resistente, che lo straordinario sia stato prestato secondo le eccezioni legislativamente previste – l'abnormità della prestazione eseguita dai ricorrenti nel corso degli anni. Invero, è provato documentalmente che i lavoratori siano stati impiegati in misura sistematica, per più anni consecutivi, per un numero ingente di ore, di gran lunga esorbitanti i limiti previsti dalla contrattazione collettiva (250 ore annue fino al 2015, 300 ore annue a partire dal 2015).
Si deve dunque ritenere che, per le modalità ed i tempi con cui gli istanti hanno prestato la propria attività lavorativa, la condotta della datrice di lavoro abbia determinato un danno da usura psicofisica dovuto al maggiore dispendio di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia (cfr., su tutte, Cass. n. 15223/23).
Nella determinazione in via equitativa del quantum risarcibile, come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, “occorre tenere conto della gravosità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento “de qua”, da non confondere con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale” (cfr. Cass. n. 14710/15).
In linea generale, è stato sottolineato in diversi precedenti di questo Tribunale che deve escludersi la congruità di un criterio di quantificazione, quale quello utilizzato in ricorso, che includa nella base di calcolo del risarcimento l'intera retribuzione oraria.
Esso, infatti, comporterebbe un'inammissibile duplicazione del compenso per la medesima attività, laddove oggetto del riconoscimento risarcitorio è esclusivamente il danno da usura psicofisica, non dovendo tale importo compensare la prestazione lavorativa già regolarmente retribuita con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
Nel caso di specie, i ricorrenti assumono quale parametro di riferimento la retribuzione oraria giornaliera incrementata dalla maggiorazione minima prevista a titolo di lavoro straordinario diurno, come stabilita dalla contrattazione collettiva di settore vigente (come da conteggi contenuti nei ricorsi introduttivi).
Appare invece ragionevole individuare, quale parametro di riferimento utile alla quantificazione in via equitativa, quello della maggiorazione percentuale del 10% e del
30% riconosciuta dalla contrattazione collettiva sulla retribuzione base oraria per lo straordinario (applicate tuttavia dal CCNL a seconda che il lavoro straordinario sia prestato in orario diurno ovvero notturno).
Ebbene, tenuto conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva e della gravosità delle prestazioni lavorative rese dagli odierni ricorrenti, appare congruo liquidare il risarcimento de quo applicando la quota di maggiorazione del 10% o del 30% della retribuzione oraria a seconda del superamento o meno di una determinata soglia di ore
6 lavorate in eccedenza rispetto al limite (circa 300 ore annue fissato dal CCNL), stabilita da questo giudice in 100 ore all'anno.
Pur sussistendo divergenze tra le parti circa le ore effettive di straordinario svolte, trattandosi di criterio equitativo, appare congruo considerare il computo eseguito Contr dall' , che risulta redatto in maniera puntuale ed analitica. Contr Parimenti, appare congro fare riferimento ai conteggi elaborati dall relativamente agli importi della retribuzione oraria per le ore di straordinario, posto che i conteggi allegati dai ricorrenti risultano elaborati in maniera generica, non essendo dettagliatamente indicate le singole voci utilizzate per la formulazione degli stessi, oltre che sulla base della intera retribuzione oraria.
In applicazione del criterio di liquidazione del danno così individuato -che considera quale base di calcolo la percentuale riconosciuta dalla contrattazione collettiva sulla retribuzione oraria per lo straordinario, in relazione alla quantità delle ore di straordinario espletate in numero maggiore ai limiti consentiti e la protrazione negli anni dedotti in ricorso - si può procedere alla quantificazione per ciascun ricorrente nei termini che seguono:
- per , verranno moltiplicate le ore di straordinario eccedenti il limite per Parte_1 la quota di maggiorazione del 30% della retribuzione oraria per tutti gli anni dedotti da Contr
, per un totale di € 17.352,21;
- per , verranno moltiplicate le ore di straordinario eccedenti il limite Parte_2 per la quota di maggiorazione del 10% della retribuzione oraria per gli anni 2016, 2018,
2019, 2022, 2023 E 2024, e del 30% della retribuzione oraria per gli anni 2020 e 2021, per un totale di € 1.698,05.
L' va pertanto condannato al pagamento dell'importo di € Controparte_1
17.352,21 in favore di;
dell'importo di € 1.698,05 in favore di Parte_1 Parte_2
comprensivi della rivalutazione monetaria, oltre interessi legali sugli importi
[...] dovuti di anno in anno dal riconoscimento del danno al soddisfo.
L'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale rappresenta un debito di valore e non di valuta, per cui deve tenersi conto della materiale utilità che il creditore avrebbe ottenuto se avesse ricevuto la prestazione spettantegli.
In merito alla eccepita prescrizione, è noto che, per effetto della modulazione attuata dalla legge n. 92/2012 e dal d.lgs. 23/2015, nel rapporto di lavoro privato a tempo indeterminato
– in mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, con il conseguente venir meno di un regime di stabilità – è stata ritenuta la decorrenza, per tutti i diritti non prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246 del
06/09/2022; Cass. n. 18008 del 01/07/2024).
7 Nella specie, essendo i rapporti ancora in corso, alcun termine di prescrizione è cominciato a decorrere.
Le spese vengono compensate tra le parti nella misura della metà, in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda;
nel residuo, seguono la soccombenza della società, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della controversia e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- accoglie in parte la domanda e per l'effetto condanna l' al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 17.352,21 in favore di;
dell'importo di € Parte_1
1.698,05, in favore di , comprensivi della rivalutazione monetaria, Parte_2 oltre interessi legali sugli importi dovuti di anno in anno dal riconoscimento del danno al soddisfo;
- rigetta nel resto il ricorso;
- condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento di metà delle spese di lite, metà che liquida in euro 2800,00 a titolo di onorario, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 9.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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