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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/01/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7763/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7763/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Banin Elena, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in TORINO il 01/05/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 172 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 20/04/2010. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 17.09.2021.
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 20/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono
[...] Parte_2 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore sia affidato ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso Per_1 la madre, presso la casa coniugale;
DÀ ATTO che i genitori si impegnano reciprocamente a collaborare affinchè ciascuno di essi possa mantenere con un rapporto paritetico, equilibrato e continuativo e affinché il figlio possa ricevere Per_1 pariteticamente da ciascun genitore cura, educazione ed istruzione;
in questo senso i genitori si impegnano al dialogo e alla massima e più leale collaborazione nell'interesse del figlio;
essi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al minore come quelle relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, viaggi, vacanze, attività sportive e comunque tutte le scelte che appaiono determinanti per il futuro, tenendo conto della sua capacità, inclinazioni ed aspirazioni;
con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 ter c.c. limitatamente all'ordinaria amministrazione;
DISPONE che i tempi di cura e permanenza del figlio minore presso ciascun genitore, siano Per_1 regolati secondo l'accordo fra i genitori e, in caso di mancato accordo, secondo le seguenti modalità:
SETTIMANA 1: pagina 2 di 4 con il papà: il lunedì ed il mercoledì seguiti da pernottamento;
con la mamma: il martedì ed il giovedì fino al lunedì mattina (ingresso a scuola)
SETTIMANA 2: con il papà lunedì e mercoledì seguiti da pernottamento;
con la mamma: il martedì ed il giovedì; con il papà: dal venerdì uscita da scuola fino al martedì mattina (ingresso scuola);
-nel periodo non scolastico, ferme le giornate di loro competenza come sopra indicate, i genitori terranno in considerazione le esigenze ed i desideri di con riferimento agli orari di decorrenza e termine Per_1 di ciascuna giornata.
-vacanze estive: ciascun genitore trascorrerà con ad anni alterni, il periodo dall'1 al 15/08 e dal Per_1
16 al 31/8. Eventuali altri periodi saranno concordati di volta in volta fra le parti.
- Vacanze di Natale: verranno divise in due periodi, il primo compreso tra il 23/12 dall'uscita della scuola fino al 30/12 ore 20,30 ed il secondo dal 30/12 al 6/01 alle ore 20,30.
- Vacanze di Pasqua: verranno divise in due periodi: il primo dal primo giorno di vacanza fino alla domenica di Pasqua sino alle ore 20,30 ed il secondo periodo dalle ore 20,30 della Domenica di Pasqua fino al termine delle vacanze.
- le festività infrasettimanali e ponti verranno trascorse in modo alternato l'una con il padre e l'altra con la madre a partire dalla sera antecedente la festività.
I genitori si impegnano a collaborare per la gestione della festa di compleanno del figlio.
DISPONE che la casa coniugale resti assegnata alla signora con tutti gli arredi che la Parte_1 compongono;
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura ed educazione del minore quando lo ha con sé;
DISPONE che il signor contribuisca al mantenimento del figlio, versando alla signora Pt_2 assegno mensile di € 400.00 da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese ed annualmente Pt_1 rivalutabile sulla base dell'indice Istat costo della vita per le famiglie di operai e impiegati;
DÀ ATTO che le parti si riservano di rideterminare la misura dell'assegno qualora intervengano mutamenti sostanziali nella condizione reddituale e patrimoniale di ciascuno di essi;
DÀ ATTOche le parti dichiarano che l'assegno unico sia percepito da ciascun genitore nella misura del
50%.
DISPONE che le spese straordinarie nell'interesse del minore siano suddivise al 50% fra i genitori, sulla base di quanto previsto nel Protocollo di Intesa fra Avvocati e Magistrati del Tribunale di Torino del 15/3/2016, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.
DÀ ATTOche le parti dichiarano che la signora si impegna ad acquistare la quota di Parte_1 proprietà facente capo al signor che si impegna a trasferire, della casa coniugale sita in Rivalta Pt_2 di Torino (TO), Via Moriondo n.47, al prezzo pari al 50% del valore complessivo dell'immobile. Più precisamente, faranno parte del trasferimento le seguenti unità immobiliari pervenute alle parti a mezzo rogiti Notaio : al piano terzo (4 fuori terra): alloggio composto da tre camere, cucina e servizi, e Per_2 locale di sgombero, censiti al Catasto Fabbricati del comune di Rivalta di Torino, al Foglio 21 numero
286, subalterni 7 e 11, Via Modesto Moriondo n.47, piano 3 ct A/2, cl 1; ( per la esatta identificazione pagina 3 di 4 delle unità immobiliari, le parti rimandano ai rogiti notarili di acquisto, precisando che è loro intenzione sciogliere la comunione su tutte le unità immobiliari di proprietà comune).
Il rogito sarà stipulato avanti a Notaio scelto dalla signora a spese di quest'ultima entro il Pt_1 termine del ciclo scolastico di scuola superiore del figlio Per_1
Il valore dell'immobile, attualmente complessivamente pari ad € 159.000,00 sarà dalle parti rivalutato in prossimità della data del rogito, mediante agenzia che sarà scelta di comune accordo.
Le parti dichiarano che la cessione dell'immobile e le pattuizioni di carattere patrimoniale di cui al presente atto sono determinanti e funzionali ai fini della risoluzione del conflitto coniugale e chiedono applicarsi le esenzioni e i benefici di legge.
DÀ ATTOche le parti dichiarano che in data 13/02/2024 la signora con denaro proprio, ha Pt_1 estinto il mutuo contratto con la per l'acquisto della casa coniugale, con il versamento Controparte_1 della complessiva somma di € 46.254,88 e che, pertanto, dalla somma dovuta per l'acquisto della quota di immobile del signor sarà detratta la somma relativa alla quota di mutuo sua competenza, Pt_2 pari ad € 23.127,44 in sede di rogito notarile;
DÀ ATTOche le parti dichiarano di aver estinto il conto corrente bancario cointestato presso la CP_1 e che il relativo scoperto è stato ripianato con denaro proprio della signora per €1.875,00,
[...] Pt_1 somma che sarà ulteriormente detratta dal prezzo dovuto per l'acquisto, al momento del rogito notarile di vendita della casa coniugale;
DÀ ATTOche le parti dichiarano di impegnarsi a chiudere il conto corrente cointestato presso la
, con cessazione delle aperture di credito ad esso collegato. Lo scoperto è attualmente pari a Pt_3 circa € 1.646,33 e sarà coperto dalla signora il signor si impegna a rimborsare alla Pt_1 Pt_2 signora le somme che quest'ultima pagherà per la chiusura del rapporto bancario, al momento Pt_1 del rogito notarile di vendita della casa coniugale, con le stesse modalità di cui ai precedenti punti.
DÀ ATTOche le parti dichiarano che il signor continua a pagare in via esclusiva le rate del Pt_2 finanziamento contratto con la nell'anno 2018 (di cui la signora è coobligata) e che si Pt_3 Pt_1 impegna ad estinguere il finanziamento al momento del trasferimento della propria quota di casa coniugale alla moglie.
DÀ ATTOche le parti dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente al mantenimento;
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21.1.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7763/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Banin Elena, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in TORINO il 01/05/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 172 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 20/04/2010. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 17.09.2021.
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 20/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono
[...] Parte_2 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore sia affidato ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso Per_1 la madre, presso la casa coniugale;
DÀ ATTO che i genitori si impegnano reciprocamente a collaborare affinchè ciascuno di essi possa mantenere con un rapporto paritetico, equilibrato e continuativo e affinché il figlio possa ricevere Per_1 pariteticamente da ciascun genitore cura, educazione ed istruzione;
in questo senso i genitori si impegnano al dialogo e alla massima e più leale collaborazione nell'interesse del figlio;
essi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al minore come quelle relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, viaggi, vacanze, attività sportive e comunque tutte le scelte che appaiono determinanti per il futuro, tenendo conto della sua capacità, inclinazioni ed aspirazioni;
con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 ter c.c. limitatamente all'ordinaria amministrazione;
DISPONE che i tempi di cura e permanenza del figlio minore presso ciascun genitore, siano Per_1 regolati secondo l'accordo fra i genitori e, in caso di mancato accordo, secondo le seguenti modalità:
SETTIMANA 1: pagina 2 di 4 con il papà: il lunedì ed il mercoledì seguiti da pernottamento;
con la mamma: il martedì ed il giovedì fino al lunedì mattina (ingresso a scuola)
SETTIMANA 2: con il papà lunedì e mercoledì seguiti da pernottamento;
con la mamma: il martedì ed il giovedì; con il papà: dal venerdì uscita da scuola fino al martedì mattina (ingresso scuola);
-nel periodo non scolastico, ferme le giornate di loro competenza come sopra indicate, i genitori terranno in considerazione le esigenze ed i desideri di con riferimento agli orari di decorrenza e termine Per_1 di ciascuna giornata.
-vacanze estive: ciascun genitore trascorrerà con ad anni alterni, il periodo dall'1 al 15/08 e dal Per_1
16 al 31/8. Eventuali altri periodi saranno concordati di volta in volta fra le parti.
- Vacanze di Natale: verranno divise in due periodi, il primo compreso tra il 23/12 dall'uscita della scuola fino al 30/12 ore 20,30 ed il secondo dal 30/12 al 6/01 alle ore 20,30.
- Vacanze di Pasqua: verranno divise in due periodi: il primo dal primo giorno di vacanza fino alla domenica di Pasqua sino alle ore 20,30 ed il secondo periodo dalle ore 20,30 della Domenica di Pasqua fino al termine delle vacanze.
- le festività infrasettimanali e ponti verranno trascorse in modo alternato l'una con il padre e l'altra con la madre a partire dalla sera antecedente la festività.
I genitori si impegnano a collaborare per la gestione della festa di compleanno del figlio.
DISPONE che la casa coniugale resti assegnata alla signora con tutti gli arredi che la Parte_1 compongono;
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura ed educazione del minore quando lo ha con sé;
DISPONE che il signor contribuisca al mantenimento del figlio, versando alla signora Pt_2 assegno mensile di € 400.00 da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese ed annualmente Pt_1 rivalutabile sulla base dell'indice Istat costo della vita per le famiglie di operai e impiegati;
DÀ ATTO che le parti si riservano di rideterminare la misura dell'assegno qualora intervengano mutamenti sostanziali nella condizione reddituale e patrimoniale di ciascuno di essi;
DÀ ATTOche le parti dichiarano che l'assegno unico sia percepito da ciascun genitore nella misura del
50%.
DISPONE che le spese straordinarie nell'interesse del minore siano suddivise al 50% fra i genitori, sulla base di quanto previsto nel Protocollo di Intesa fra Avvocati e Magistrati del Tribunale di Torino del 15/3/2016, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.
DÀ ATTOche le parti dichiarano che la signora si impegna ad acquistare la quota di Parte_1 proprietà facente capo al signor che si impegna a trasferire, della casa coniugale sita in Rivalta Pt_2 di Torino (TO), Via Moriondo n.47, al prezzo pari al 50% del valore complessivo dell'immobile. Più precisamente, faranno parte del trasferimento le seguenti unità immobiliari pervenute alle parti a mezzo rogiti Notaio : al piano terzo (4 fuori terra): alloggio composto da tre camere, cucina e servizi, e Per_2 locale di sgombero, censiti al Catasto Fabbricati del comune di Rivalta di Torino, al Foglio 21 numero
286, subalterni 7 e 11, Via Modesto Moriondo n.47, piano 3 ct A/2, cl 1; ( per la esatta identificazione pagina 3 di 4 delle unità immobiliari, le parti rimandano ai rogiti notarili di acquisto, precisando che è loro intenzione sciogliere la comunione su tutte le unità immobiliari di proprietà comune).
Il rogito sarà stipulato avanti a Notaio scelto dalla signora a spese di quest'ultima entro il Pt_1 termine del ciclo scolastico di scuola superiore del figlio Per_1
Il valore dell'immobile, attualmente complessivamente pari ad € 159.000,00 sarà dalle parti rivalutato in prossimità della data del rogito, mediante agenzia che sarà scelta di comune accordo.
Le parti dichiarano che la cessione dell'immobile e le pattuizioni di carattere patrimoniale di cui al presente atto sono determinanti e funzionali ai fini della risoluzione del conflitto coniugale e chiedono applicarsi le esenzioni e i benefici di legge.
DÀ ATTOche le parti dichiarano che in data 13/02/2024 la signora con denaro proprio, ha Pt_1 estinto il mutuo contratto con la per l'acquisto della casa coniugale, con il versamento Controparte_1 della complessiva somma di € 46.254,88 e che, pertanto, dalla somma dovuta per l'acquisto della quota di immobile del signor sarà detratta la somma relativa alla quota di mutuo sua competenza, Pt_2 pari ad € 23.127,44 in sede di rogito notarile;
DÀ ATTOche le parti dichiarano di aver estinto il conto corrente bancario cointestato presso la CP_1 e che il relativo scoperto è stato ripianato con denaro proprio della signora per €1.875,00,
[...] Pt_1 somma che sarà ulteriormente detratta dal prezzo dovuto per l'acquisto, al momento del rogito notarile di vendita della casa coniugale;
DÀ ATTOche le parti dichiarano di impegnarsi a chiudere il conto corrente cointestato presso la
, con cessazione delle aperture di credito ad esso collegato. Lo scoperto è attualmente pari a Pt_3 circa € 1.646,33 e sarà coperto dalla signora il signor si impegna a rimborsare alla Pt_1 Pt_2 signora le somme che quest'ultima pagherà per la chiusura del rapporto bancario, al momento Pt_1 del rogito notarile di vendita della casa coniugale, con le stesse modalità di cui ai precedenti punti.
DÀ ATTOche le parti dichiarano che il signor continua a pagare in via esclusiva le rate del Pt_2 finanziamento contratto con la nell'anno 2018 (di cui la signora è coobligata) e che si Pt_3 Pt_1 impegna ad estinguere il finanziamento al momento del trasferimento della propria quota di casa coniugale alla moglie.
DÀ ATTOche le parti dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente al mantenimento;
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21.1.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4